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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 20/02/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 9182/2024, promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. PEDERSOLI BATTISTA RICORRENTE contro
, nata in [...] il [...], CP_1 con il patrocinio dell'Avv. – RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i S E P A R A Z I O N E
Con ricorso depositato il 22/07/2024, ha chiesto la separazione personale dal Parte_1 coniuge . CP_1
1.
1.1. Le parti contraevano matrimonio il 05/11/2009 in Cina (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Brescia al numero 2, parte II, serie C, dell'anno 2010).
Dall'unione non sono nati figli.
1.2. La resistente non si è costituita in giudizio, sebbene il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza le siano stati ritualmente notificati.
Il solo ricorrente è quindi comparso in data 4.2.2025 per la prima udienza. In quella sede, egli ha chiesto l'immediata pronuncia della sentenza. La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
1.3. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 24.7.24, si è limitato a prenderne visione.
2. La causa è matura per la decisione, non necessitando di istruttoria in quanto le richieste del ricorrente riguardano soltanto il vincolo coniugale. Le parti vivono separate ormai da molto tempo e il marito non ha più contatti con la moglie. Ciò consente di accogliere la domanda, ex art. 151 c.c.
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3. Le spese di lite debbono essere dichiarate irripetibili, perché sul mero vincolo coniugale non è possibile applicare il principio della soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, con sentenza definitiva:
− pronuncia la separazione tra i coniugi: nato a [...] il [...] e Parte_1
in CINA il 05/09/1961, CP_1
unitisi in matrimonio il 05/11/2009 in Cina (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Brescia al numero 2, parte II, serie C, dell'anno 2010);
− dichiara irripetibili le spese di lite;
− manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza al competente ufficiale dello stato civile, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 20/02/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
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