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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/06/2025, n. 2503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2503 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
1258 /2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore nella causa n. 1258/2019 R.G. all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente:
s e n t e n z a viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che, secondo le deduzioni attoree, in data 13 luglio 2015, verso le ore 21.30, presso l'immobile di proprietà della sig.ra sito a Manerbio (BS) in via San Faustino Persona_1
n. 3/5 e concesso in locazione alla società “ ”, si sviluppava un Parte_1 incendio che interessava l'intero stabile e che si propagava fino ai locali adiacenti e la cui presumibile causa, secondo il verbale redatto dai Vigili del Fuoco intervenuti al momento dell'evento, era di natura elettrica ed in particolare un “probabile corto circuito innescato nella cucina dai frigoriferi” (cfr. doc. 1 di parte attrice, relazione Vigili del Fuoco);
rilevato che la proprietaria dell'immobile denunciava quindi il sinistro alla Persona_1 propria società assicuratrice (ora polizza n. 1- Parte_2 Controparte_1
52779-48-745919898-1), presso cui era assicurata con la polizza “Fabbricati” n. 01090742383.43
(cfr. doc. 3 di parte attrice) ed a seguito di accertamento peritale volto alla verifica delle circostanze del sinistro e alla quantificazione dei danni, la compagnia assicuratrice liquidava all'assicurata la somma di euro 85.000,00 a titolo di anticipo di indennizzo ed euro 4.730,00 per i
1 danni riportati dall'immobile adiacente a quello interessato dall'incendio, facente parte della stessa proprietà e successivamente, la compagnia assicuratrice e la signora stipulavano Per_1 un atto di transazione e quietanza con cui la si impegnava a Controparte_1 corrispondere la somma residua, rispetto all'anticipo già versato, pari ad euro 138.190,00 ( cfr. doc. 5, 7 e 8 di parte attrice) con conseguente cessione di ogni diritto ed azione dell'assicurata nei confronti del terzo responsabile, in favore della società solvente;
rilevato che la compagnia assicurativa, versate all'assicurata dette somme, agiva quindi in giudizio in via surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 cc per ottenere il rimborso di dette somme nei confronti del terzo responsabile civile dell'incendio individuato nella Parte_1
” e nelle persone di e legali rappresentanti pro tempore e
[...] Parte_1 Controparte_2 soci illimitatamente e solidalmente responsabili della suddetta società, oltre che conduttori dell'immobile in cui si era sprigionato l'incendio;
rilevato che nonostante la regolarità della notifica ai convenuti Parte_1
e essi non si costituivano in giudizio per cui il giudice
[...] Parte_1 Controparte_2 istruttore ne dichiarava la contumacia con ordinanza a verbale del 24 settembre 2020 e successivamente, ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla base della documentazione prodotta da parte attrice e non contestata dai convenuti rimasti contumaci, invitava le parti a precisare le conclusioni;
ciò premesso, va rilevato innanzitutto che la causa può ben essere decisa sulla base della documentazione prodotta agli atti, tenuto conto in particolare del rapporto di intervento dei
Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Brescia datato 13 luglio 2015 prodotto da parte attrice (cfr. doc. 1 di parte attrice cit.) e della consulenza tecnica redatta dall'ing. Per_2 su incarico dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia depositata il 14
[...] gennaio 2016 (cfr. doc. 2 di parte attrice cit.), senza bisogno di ulteriori atti istruttori;
rilevato innanzitutto quanto all'an che l'incendio quale fatto storico non è stato oggetto di contestazione da parte dei convenuti rimasti contumaci, per cui può ritenersi come pacifico che in data 13 luglio 2015, verso le 21.30 presso l'immobile di proprietà della sig.ra Per_1
in Manerbio (BS) (come sopra meglio indicato) si sviluppava un incendio nella cucina
[...] della pizzeria che interessava “la sala adiacente al piano terra per una superficie complessiva di 300
m2, distruggendo le attrezzature e gli arredi”, oltre al piano superiore ove venivano danneggiate “le
2 stanze ove era alloggiato il personale ed il tetto in legno interamente distrutto, il tutto per una superficie pari a quella del piano terra. Veniva anche interessato il retro-bottega nel cortile interno del negozio “Linea Casa” di ubicato al civico 3, ove veniva distrutto il contenuto”, oltre CP_3 al rinvenimento di un corpo senza vita “in una stanza al piano superiore” successivamente identificato nel sig. , senza fissa dimora ed ospite del titolare, come risulta dalla Parte_3 relazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia (cfr. doc. 1 cit.);
rilevato che parte attrice a prova di quanto da essa dedotto e preteso ha prodotto in giudizio la copia del rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Brescia ove si legge che la presumibile causa dell'incendio sarebbe di natura elettrica ed in particolare un
“probabile corto circuito” nella cucina (cfr. doc. 1 cit.), nonchè copia della relazione dell'ing.
, perito nominato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Persona_2
Brescia, il quale riferiva che “è stata osservata con attenzione nel locale CUCINA l'anormalità di combustione di alcune travi, in particolare le due travi interrotte sopra la zona fornelli giusto a livello del foro di sfogo dei fumi della cappa di aspirazione” (cfr. doc. 2 pag. 10 relazione ing. Per_2
;
[...]
rilevato che il suddetto elaborato peritale redatto dall'ing. evidenziava come “l'aspetto Per_2 esteriore delle travi carbonizzate superficialmente e della loro rottura sopra la cappa di aspirazione indicano in questo punto la più forte intensità dell'incendio nel punto di massima distruzione operata dal fuoco”, ritenendo che la propagazione dell'incendio all'interno del ristorante “sia derivata dai fumi caldi provenienti dal grasso/olio incendiato della cappa di aspirazione che poi ha innescato la combustione dei travi del solaio della cucina e con il calore sprigionato si è diramato nei locali confinanti fino a raggiungere il piano superiore” (cfr. doc. 2 pag. 42 relazione ing. Per_2
;
[...]
rilevato quindi che l'ing. individuava come possibili cause di innesco Persona_2 dell'incendio l' ”accensione dell'olio della padella e dell'olio presente nei filtri della cappa” o il
“surriscaldamento per malfunzionamento di prodotto alimentato elettricamente”, ritenendo questa seconda ipotesi come la più congruente, preferendo ipotizzare che “un arco elettrico abbia dato origine alla combustione per surriscaldamento di una parte della lampada all'interno della cappa di aspirazione o al cavo di alimentazione della stessa lampada che, visti i resti dell'incendio, era posizionato sotto la cappa con una sola protezione di tubo plastico o addirittura con una sola guaina
3 del cavo multipolare” e che “il surriscaldamento o inizio di combustione di parte di lampada o della guina ricoprente il cavo ha poi innescato a sua volta l'olio presente nei filtri e nei condotti di scarico della cappa di aspirazione che si è poi trasformato in incendio generalizzato ” (cfr. doc. 2 pag. 43-44 relazione ing. ); Persona_2
rilevato quanto ai danni riportati dall'immobile in questione a seguito dell'incendio per cui è causa, che il perito incaricato dalla compagnia assicuratrice nel proprio elaborato evidenziava che “l'immobile a seguito del violento incendio e per le opere di spegnimento, subiva gravi danni alle strutture portanti verticali ed orizzontali, agli impianti elettrici, idro-termo-sanitari e il parziale crollo della copertura” attribuendo all'immobile oggetto dell'evento sinistroso un valore complessivo al momento dell'incendio di euro 377.361,00 tenuto conto del degrado d'uso, quantificando i danni complessivamente riportati – tenendo conto delle condizioni di polizza- in euro 220.470,00 (cfr. doc. 4 di parte attrice);
rilevato che la compagnia assicurativa stipulava quindi con la Controparte_1 signora un atto di transazione e quietanza (cfr. doc. 8 di parte attrice) con cui Persona_1 provvedeva a corrispondere all'assicurata la somma residua rispetto all'anticipo di indennizzo già versato, con conseguente cessione di ogni diritto ed azione in favore della società solvente che cercava quindi di addivenire ad una definizione bonaria della controversia con i convenuti contumaci non ottenendo però alcun riscontro (cfr. doc. 11 e 12 di parte attrice);
ritenuto pertanto, alla luce di dette emergenze, che deve ritenersi provato che l'origine dell'incendio è da individuare nel “surriscaldamento per malfunzionamento di prodotto alimentato elettricamente” vale a dire la lampada contenuta all'interno della cappa di aspirazione o il cavo di alimentazione della stessa che, visti i resti dell'incendio, era posizionato proprio sotto la cappa con una sola guaina di protezione;
ritenuto altresì che per tale motivo la società nonché i Parte_1 signori e legali rappresentante pro tempore e soci Parte_1 Controparte_2 illimitatamente e solidalmente responsabili della suddetta società, che come conduttori dell'immobile ne avevano la relativa disponibilità e custodia, rispondono dei danni cagionati a terzi ex art.2051 cc gravando su di essi la presunzione di colpa di cui all'art.1588 cc (cfr.
Cass.n.27089/24, Cass.n.15721715);
4 rilevato per il resto che la somma complessiva versata dalla compagnia assicuratrice a titolo di indennizzo all'assicurata risulta dalla documentazione prodotta (cfr. docc. 5, 8, 13, 14 e 15 di parte attrice), così come le spese peritali sostenute per cui chiede il rimborso (cfr. docc. 17, 18 19
20 e 21 di parte attrice) mentre il diritto della compagnia assicuratrice di agire in via surrogatoria ex art.1916 cc risulta dal già sopra citato atto di transazione e quietanza stipulato con l'assicurata e datato 11.9.2018 (cfr. doc. 8 di parte attrice);
ritenuto quindi che, in accoglimento della domanda dell'assicurazione che ha agito in via surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 cc, la società nonché i Parte_1 signori e quali soci solidalmente ed illimitatamente Parte_1 Controparte_2 responsabili, vanno condannati a pagare alla società assicuratrice attrice
[...]
la somma complessiva di euro 242.154,00 (comprensiva della somma già Controparte_1 corrisposta alla sig.ra a titolo di indennizzo e delle spese peritali), con gli Persona_1 interessi al tasso legale dalla data della notifica della domanda giudiziale avvenuta in data 19 ottobre 2019 (posto che non vi è prova della data di ricevimento delle precedenti richieste) e fino al saldo effettivo, mentre non compete la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta;
rilevato infine quanto alle spese che esse seguono la soccombenza e pertanto la
[...]
e vanno condannati in solido a Parte_1 Parte_1 Controparte_2 rimborsare alla società assicuratrice le spese di causa, che si Controparte_1 liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) in accoglimento della domanda formulata dalla compagnia assicuratrice
[...]
, condanna la società nonché i soci Controparte_4 Parte_1 solidalmente ed illimitatamente responsabili e a pagare alla Parte_1 Controparte_2 predetta compagnia assicuratrice la somma di euro 242.154,00 con Controparte_1 gli interessi al tasso legale dal 19 ottobre 2019 fino al saldo effettivo;
5 b) condanna, in solido tra loro, la nonché i soci Parte_1 illimitatamente responsabili e a rimborsare alla compagnia Parte_1 Controparte_2 assicuratrice le spese di causa, che si liquidano in euro 18.000,00 per Controparte_1 compensi professionali ed euro 786,00 per spese/anticipazioni, oltre rimborso spese forfettario,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 13 giugno 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore nella causa n. 1258/2019 R.G. all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente:
s e n t e n z a viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che, secondo le deduzioni attoree, in data 13 luglio 2015, verso le ore 21.30, presso l'immobile di proprietà della sig.ra sito a Manerbio (BS) in via San Faustino Persona_1
n. 3/5 e concesso in locazione alla società “ ”, si sviluppava un Parte_1 incendio che interessava l'intero stabile e che si propagava fino ai locali adiacenti e la cui presumibile causa, secondo il verbale redatto dai Vigili del Fuoco intervenuti al momento dell'evento, era di natura elettrica ed in particolare un “probabile corto circuito innescato nella cucina dai frigoriferi” (cfr. doc. 1 di parte attrice, relazione Vigili del Fuoco);
rilevato che la proprietaria dell'immobile denunciava quindi il sinistro alla Persona_1 propria società assicuratrice (ora polizza n. 1- Parte_2 Controparte_1
52779-48-745919898-1), presso cui era assicurata con la polizza “Fabbricati” n. 01090742383.43
(cfr. doc. 3 di parte attrice) ed a seguito di accertamento peritale volto alla verifica delle circostanze del sinistro e alla quantificazione dei danni, la compagnia assicuratrice liquidava all'assicurata la somma di euro 85.000,00 a titolo di anticipo di indennizzo ed euro 4.730,00 per i
1 danni riportati dall'immobile adiacente a quello interessato dall'incendio, facente parte della stessa proprietà e successivamente, la compagnia assicuratrice e la signora stipulavano Per_1 un atto di transazione e quietanza con cui la si impegnava a Controparte_1 corrispondere la somma residua, rispetto all'anticipo già versato, pari ad euro 138.190,00 ( cfr. doc. 5, 7 e 8 di parte attrice) con conseguente cessione di ogni diritto ed azione dell'assicurata nei confronti del terzo responsabile, in favore della società solvente;
rilevato che la compagnia assicurativa, versate all'assicurata dette somme, agiva quindi in giudizio in via surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 cc per ottenere il rimborso di dette somme nei confronti del terzo responsabile civile dell'incendio individuato nella Parte_1
” e nelle persone di e legali rappresentanti pro tempore e
[...] Parte_1 Controparte_2 soci illimitatamente e solidalmente responsabili della suddetta società, oltre che conduttori dell'immobile in cui si era sprigionato l'incendio;
rilevato che nonostante la regolarità della notifica ai convenuti Parte_1
e essi non si costituivano in giudizio per cui il giudice
[...] Parte_1 Controparte_2 istruttore ne dichiarava la contumacia con ordinanza a verbale del 24 settembre 2020 e successivamente, ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla base della documentazione prodotta da parte attrice e non contestata dai convenuti rimasti contumaci, invitava le parti a precisare le conclusioni;
ciò premesso, va rilevato innanzitutto che la causa può ben essere decisa sulla base della documentazione prodotta agli atti, tenuto conto in particolare del rapporto di intervento dei
Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Brescia datato 13 luglio 2015 prodotto da parte attrice (cfr. doc. 1 di parte attrice cit.) e della consulenza tecnica redatta dall'ing. Per_2 su incarico dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia depositata il 14
[...] gennaio 2016 (cfr. doc. 2 di parte attrice cit.), senza bisogno di ulteriori atti istruttori;
rilevato innanzitutto quanto all'an che l'incendio quale fatto storico non è stato oggetto di contestazione da parte dei convenuti rimasti contumaci, per cui può ritenersi come pacifico che in data 13 luglio 2015, verso le 21.30 presso l'immobile di proprietà della sig.ra Per_1
in Manerbio (BS) (come sopra meglio indicato) si sviluppava un incendio nella cucina
[...] della pizzeria che interessava “la sala adiacente al piano terra per una superficie complessiva di 300
m2, distruggendo le attrezzature e gli arredi”, oltre al piano superiore ove venivano danneggiate “le
2 stanze ove era alloggiato il personale ed il tetto in legno interamente distrutto, il tutto per una superficie pari a quella del piano terra. Veniva anche interessato il retro-bottega nel cortile interno del negozio “Linea Casa” di ubicato al civico 3, ove veniva distrutto il contenuto”, oltre CP_3 al rinvenimento di un corpo senza vita “in una stanza al piano superiore” successivamente identificato nel sig. , senza fissa dimora ed ospite del titolare, come risulta dalla Parte_3 relazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia (cfr. doc. 1 cit.);
rilevato che parte attrice a prova di quanto da essa dedotto e preteso ha prodotto in giudizio la copia del rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Brescia ove si legge che la presumibile causa dell'incendio sarebbe di natura elettrica ed in particolare un
“probabile corto circuito” nella cucina (cfr. doc. 1 cit.), nonchè copia della relazione dell'ing.
, perito nominato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Persona_2
Brescia, il quale riferiva che “è stata osservata con attenzione nel locale CUCINA l'anormalità di combustione di alcune travi, in particolare le due travi interrotte sopra la zona fornelli giusto a livello del foro di sfogo dei fumi della cappa di aspirazione” (cfr. doc. 2 pag. 10 relazione ing. Per_2
;
[...]
rilevato che il suddetto elaborato peritale redatto dall'ing. evidenziava come “l'aspetto Per_2 esteriore delle travi carbonizzate superficialmente e della loro rottura sopra la cappa di aspirazione indicano in questo punto la più forte intensità dell'incendio nel punto di massima distruzione operata dal fuoco”, ritenendo che la propagazione dell'incendio all'interno del ristorante “sia derivata dai fumi caldi provenienti dal grasso/olio incendiato della cappa di aspirazione che poi ha innescato la combustione dei travi del solaio della cucina e con il calore sprigionato si è diramato nei locali confinanti fino a raggiungere il piano superiore” (cfr. doc. 2 pag. 42 relazione ing. Per_2
;
[...]
rilevato quindi che l'ing. individuava come possibili cause di innesco Persona_2 dell'incendio l' ”accensione dell'olio della padella e dell'olio presente nei filtri della cappa” o il
“surriscaldamento per malfunzionamento di prodotto alimentato elettricamente”, ritenendo questa seconda ipotesi come la più congruente, preferendo ipotizzare che “un arco elettrico abbia dato origine alla combustione per surriscaldamento di una parte della lampada all'interno della cappa di aspirazione o al cavo di alimentazione della stessa lampada che, visti i resti dell'incendio, era posizionato sotto la cappa con una sola protezione di tubo plastico o addirittura con una sola guaina
3 del cavo multipolare” e che “il surriscaldamento o inizio di combustione di parte di lampada o della guina ricoprente il cavo ha poi innescato a sua volta l'olio presente nei filtri e nei condotti di scarico della cappa di aspirazione che si è poi trasformato in incendio generalizzato ” (cfr. doc. 2 pag. 43-44 relazione ing. ); Persona_2
rilevato quanto ai danni riportati dall'immobile in questione a seguito dell'incendio per cui è causa, che il perito incaricato dalla compagnia assicuratrice nel proprio elaborato evidenziava che “l'immobile a seguito del violento incendio e per le opere di spegnimento, subiva gravi danni alle strutture portanti verticali ed orizzontali, agli impianti elettrici, idro-termo-sanitari e il parziale crollo della copertura” attribuendo all'immobile oggetto dell'evento sinistroso un valore complessivo al momento dell'incendio di euro 377.361,00 tenuto conto del degrado d'uso, quantificando i danni complessivamente riportati – tenendo conto delle condizioni di polizza- in euro 220.470,00 (cfr. doc. 4 di parte attrice);
rilevato che la compagnia assicurativa stipulava quindi con la Controparte_1 signora un atto di transazione e quietanza (cfr. doc. 8 di parte attrice) con cui Persona_1 provvedeva a corrispondere all'assicurata la somma residua rispetto all'anticipo di indennizzo già versato, con conseguente cessione di ogni diritto ed azione in favore della società solvente che cercava quindi di addivenire ad una definizione bonaria della controversia con i convenuti contumaci non ottenendo però alcun riscontro (cfr. doc. 11 e 12 di parte attrice);
ritenuto pertanto, alla luce di dette emergenze, che deve ritenersi provato che l'origine dell'incendio è da individuare nel “surriscaldamento per malfunzionamento di prodotto alimentato elettricamente” vale a dire la lampada contenuta all'interno della cappa di aspirazione o il cavo di alimentazione della stessa che, visti i resti dell'incendio, era posizionato proprio sotto la cappa con una sola guaina di protezione;
ritenuto altresì che per tale motivo la società nonché i Parte_1 signori e legali rappresentante pro tempore e soci Parte_1 Controparte_2 illimitatamente e solidalmente responsabili della suddetta società, che come conduttori dell'immobile ne avevano la relativa disponibilità e custodia, rispondono dei danni cagionati a terzi ex art.2051 cc gravando su di essi la presunzione di colpa di cui all'art.1588 cc (cfr.
Cass.n.27089/24, Cass.n.15721715);
4 rilevato per il resto che la somma complessiva versata dalla compagnia assicuratrice a titolo di indennizzo all'assicurata risulta dalla documentazione prodotta (cfr. docc. 5, 8, 13, 14 e 15 di parte attrice), così come le spese peritali sostenute per cui chiede il rimborso (cfr. docc. 17, 18 19
20 e 21 di parte attrice) mentre il diritto della compagnia assicuratrice di agire in via surrogatoria ex art.1916 cc risulta dal già sopra citato atto di transazione e quietanza stipulato con l'assicurata e datato 11.9.2018 (cfr. doc. 8 di parte attrice);
ritenuto quindi che, in accoglimento della domanda dell'assicurazione che ha agito in via surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 cc, la società nonché i Parte_1 signori e quali soci solidalmente ed illimitatamente Parte_1 Controparte_2 responsabili, vanno condannati a pagare alla società assicuratrice attrice
[...]
la somma complessiva di euro 242.154,00 (comprensiva della somma già Controparte_1 corrisposta alla sig.ra a titolo di indennizzo e delle spese peritali), con gli Persona_1 interessi al tasso legale dalla data della notifica della domanda giudiziale avvenuta in data 19 ottobre 2019 (posto che non vi è prova della data di ricevimento delle precedenti richieste) e fino al saldo effettivo, mentre non compete la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta;
rilevato infine quanto alle spese che esse seguono la soccombenza e pertanto la
[...]
e vanno condannati in solido a Parte_1 Parte_1 Controparte_2 rimborsare alla società assicuratrice le spese di causa, che si Controparte_1 liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) in accoglimento della domanda formulata dalla compagnia assicuratrice
[...]
, condanna la società nonché i soci Controparte_4 Parte_1 solidalmente ed illimitatamente responsabili e a pagare alla Parte_1 Controparte_2 predetta compagnia assicuratrice la somma di euro 242.154,00 con Controparte_1 gli interessi al tasso legale dal 19 ottobre 2019 fino al saldo effettivo;
5 b) condanna, in solido tra loro, la nonché i soci Parte_1 illimitatamente responsabili e a rimborsare alla compagnia Parte_1 Controparte_2 assicuratrice le spese di causa, che si liquidano in euro 18.000,00 per Controparte_1 compensi professionali ed euro 786,00 per spese/anticipazioni, oltre rimborso spese forfettario,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 13 giugno 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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