Articolo 1 della Legge 2 aprile 1951, n. 253
Articolo 2
Versione
11 maggio 1951
Art. 1.
E' autorizzata la concessione a favore dell'Ente nazionale casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, di un contributo straordinario di lire 5.000.000 per la ripresa della sua normale attivita' nel campo dell'assistenza e della cooperazione rurale agraria.
Entrata in vigore il 11 maggio 1951