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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/07/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 353/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 353 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
, nato a San Giovanni in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in San Giovanni in Fiore, alla via Gran Sasso, n.74 e in Roma alla via
Confalonieri n. 1, presso lo studio dell'avv. Francesco Caputo, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Dromo II.
RESISTENTE CONTUMACE
- 1 - nata a [...] il 2012.1994 e residente in [...] Persona_1
elettivamente domiciliato in San Giovanni in Fiore, alla via Gran Sasso, n.74 e in
Roma alla via Confalonieri n. 1, presso lo studio dell'avv. Alessandro Caputo, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
NONCHÉ
, nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato in San CP_2
Giovanni in Fiore, alla via Gran Sasso, n.74 e in Roma alla via Confalonieri n. 1, presso lo studio dell'avv. Francesco Caputo, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
INTERVENTORE
Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Con ricorso depositato il 04.04.2024, parte ricorrente ha proposto ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 149/2005, relativamente all'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia allegando il sopravvenuto raggiungimento della maggiore età e Persona_1
dell'autosufficienza economica della figlia e chiedendo la revoca del previsto assegno di mantenimento.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.06.2024 si è costituita in giudizio confermando le circostanze di fatto allegate dal padre a sostegno della Persona_1
richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento previsto nel suo interesse e in favore della madre, , e aderendo alle conclusioni del ricorrente. CP_1
Non si è costituita in giudizio , nonostante la regolarità della CP_1
notifica nei suoi confronti, per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio è stato spiegato l'intervento da parte di , il CP_2
quale, allegando il proprio raggiungimento della maggiore età e dell'autosufficienza economica, ha chiesto che venisse revocato l'assegno di mantenimento a carico del
- 2 - padre, , previsto nel suo interesse e in favore della madre, Parte_1 CP_1
.
[...]
All'udienza del giorno 01.07.2024 il ricorrente, dunque, ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento in favore anche del figlio , introducendo CP_2
pertanto una domanda nuova. Emessi i provvedimenti provvisori, la causa è stata rinvita per la rimessione in decisione. Trattenuta la causa in decisione, con ordinanza del 24.03.2025 la stessa è stata rimessa sul ruolo istruttorio ed è stato ordinato al ricorrente di notificare la domanda nuova, ai sensi dell'art. 292 c.p.c., nei confronti della contumace . CP_1
Verificato il perfezionamento della notifica, all'udienza del 07.07.2025, la causa
è stata trattenuta in decisione innanzi al Collegio.
§ 2. Ciò posto, nel merito, va premesso che la modifica delle condizioni di divorzio presuppone il sopravvenire di giustificati motivi, in conformità al seguente principio giurisprudenziale: «La definitività dei provvedimenti in tema di affidamento o mantenimento dei figli minori di genitori divorziati va intesa come assistita da un giudicato
"rebus sic stantibus", per cui il giudice, in sede di procedimento avente a oggetto la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato» (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 6639 del 06/03/2023).
Tale principio trova applicazione anche in relazione alla disciplina di cui all'art. 473 bis.29 c.p.c., il quale ha riprodotto e positivizzato nel codice di rito il presupposto della sopravvenienza di giustificati motivi per ottenere la modifica dei provvedimenti relativi alla prole e alle condizioni economiche come fissati in sede di divorzio.
§ 2.1 Passando ad analizzare il caso di specie, va osservato che il ricorrente ha allegato, a sostegno della propria domanda, che la figlia nata a [...] il Per_1
20.12.1994, ha raggiunto la sua indipendenza economica avendo trovato lavoro come parrucchiera, avendo intrapreso una convivenza more uxorio, durante la quale è nato il figlio Allo stesso modo il ricorrente ha allegato il raggiungimento Persona_2
- 3 - dell'autosufficienza economica del figlio , svolgendo una stabile attività CP_2
lavorativa.
Tali circostanze sono state confermate rispettivamente dalla figlia con l'atto Per_1
di costituzione in giudizio e dal figlio con l'atto di intervento volontario. CP_2
I presupposti posti alla base della richiesta di modifica delle condizioni di divorzio dal ricorrente, pertanto, stante le dichiarazioni dei soggetti nel cui interesse è stato previsto l'assegno di mantenimento, hanno trovato conferma in giudizio, per cui la domanda è meritevole di accoglimento.
§ 3. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono eccezionali ragioni per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e con effetto immediato, nel procedimento introdotto da nei confronti di per la Parte_1 CP_1
modifica delle condizioni di divorzio, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a. Accoglie la domanda e, per l'effetto, revoca l'obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento di e , previsto nella sentenza n. Persona_1 CP_2
149/2005 del Tribunale di Locri, posto a carico di e in Parte_1
favore di;
CP_1
b. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del provvedimento alle parti costituite.
Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 11.07.2025, tenutasi tramite l'applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 353 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
, nato a San Giovanni in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in San Giovanni in Fiore, alla via Gran Sasso, n.74 e in Roma alla via
Confalonieri n. 1, presso lo studio dell'avv. Francesco Caputo, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Dromo II.
RESISTENTE CONTUMACE
- 1 - nata a [...] il 2012.1994 e residente in [...] Persona_1
elettivamente domiciliato in San Giovanni in Fiore, alla via Gran Sasso, n.74 e in
Roma alla via Confalonieri n. 1, presso lo studio dell'avv. Alessandro Caputo, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
NONCHÉ
, nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato in San CP_2
Giovanni in Fiore, alla via Gran Sasso, n.74 e in Roma alla via Confalonieri n. 1, presso lo studio dell'avv. Francesco Caputo, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
INTERVENTORE
Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Con ricorso depositato il 04.04.2024, parte ricorrente ha proposto ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 149/2005, relativamente all'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia allegando il sopravvenuto raggiungimento della maggiore età e Persona_1
dell'autosufficienza economica della figlia e chiedendo la revoca del previsto assegno di mantenimento.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.06.2024 si è costituita in giudizio confermando le circostanze di fatto allegate dal padre a sostegno della Persona_1
richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento previsto nel suo interesse e in favore della madre, , e aderendo alle conclusioni del ricorrente. CP_1
Non si è costituita in giudizio , nonostante la regolarità della CP_1
notifica nei suoi confronti, per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio è stato spiegato l'intervento da parte di , il CP_2
quale, allegando il proprio raggiungimento della maggiore età e dell'autosufficienza economica, ha chiesto che venisse revocato l'assegno di mantenimento a carico del
- 2 - padre, , previsto nel suo interesse e in favore della madre, Parte_1 CP_1
.
[...]
All'udienza del giorno 01.07.2024 il ricorrente, dunque, ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento in favore anche del figlio , introducendo CP_2
pertanto una domanda nuova. Emessi i provvedimenti provvisori, la causa è stata rinvita per la rimessione in decisione. Trattenuta la causa in decisione, con ordinanza del 24.03.2025 la stessa è stata rimessa sul ruolo istruttorio ed è stato ordinato al ricorrente di notificare la domanda nuova, ai sensi dell'art. 292 c.p.c., nei confronti della contumace . CP_1
Verificato il perfezionamento della notifica, all'udienza del 07.07.2025, la causa
è stata trattenuta in decisione innanzi al Collegio.
§ 2. Ciò posto, nel merito, va premesso che la modifica delle condizioni di divorzio presuppone il sopravvenire di giustificati motivi, in conformità al seguente principio giurisprudenziale: «La definitività dei provvedimenti in tema di affidamento o mantenimento dei figli minori di genitori divorziati va intesa come assistita da un giudicato
"rebus sic stantibus", per cui il giudice, in sede di procedimento avente a oggetto la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato» (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 6639 del 06/03/2023).
Tale principio trova applicazione anche in relazione alla disciplina di cui all'art. 473 bis.29 c.p.c., il quale ha riprodotto e positivizzato nel codice di rito il presupposto della sopravvenienza di giustificati motivi per ottenere la modifica dei provvedimenti relativi alla prole e alle condizioni economiche come fissati in sede di divorzio.
§ 2.1 Passando ad analizzare il caso di specie, va osservato che il ricorrente ha allegato, a sostegno della propria domanda, che la figlia nata a [...] il Per_1
20.12.1994, ha raggiunto la sua indipendenza economica avendo trovato lavoro come parrucchiera, avendo intrapreso una convivenza more uxorio, durante la quale è nato il figlio Allo stesso modo il ricorrente ha allegato il raggiungimento Persona_2
- 3 - dell'autosufficienza economica del figlio , svolgendo una stabile attività CP_2
lavorativa.
Tali circostanze sono state confermate rispettivamente dalla figlia con l'atto Per_1
di costituzione in giudizio e dal figlio con l'atto di intervento volontario. CP_2
I presupposti posti alla base della richiesta di modifica delle condizioni di divorzio dal ricorrente, pertanto, stante le dichiarazioni dei soggetti nel cui interesse è stato previsto l'assegno di mantenimento, hanno trovato conferma in giudizio, per cui la domanda è meritevole di accoglimento.
§ 3. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono eccezionali ragioni per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e con effetto immediato, nel procedimento introdotto da nei confronti di per la Parte_1 CP_1
modifica delle condizioni di divorzio, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a. Accoglie la domanda e, per l'effetto, revoca l'obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento di e , previsto nella sentenza n. Persona_1 CP_2
149/2005 del Tribunale di Locri, posto a carico di e in Parte_1
favore di;
CP_1
b. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del provvedimento alle parti costituite.
Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 11.07.2025, tenutasi tramite l'applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
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