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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott. Massimo Principato, in esito alle attività sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2493/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, rappr. e dif. dall'avv. Orazio Stefano Esposito giusta procura in atti telematici Parte_1
-RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Marina Marinelli, come da procura in atti telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/03/2024 il ricorrente in epigrafe indicato, a seguito della ricevuta notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320239015834838000, avvenuta in data 31/01/2024, proponeva opposizione avverso i sottostanti richiamati avvisi di addebito, aventi ad oggetto contributi previdenziali , eccependone l'omessa notifica e la prescrizione del credito. CP_1
L' si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. CP_1
Autorizzato il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
Occorre premettere che la dedotta eccezione di prescrizione successiva alla formazione e notifica
Pagina 1 degli avvisi di addebito integra una ipotesi di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non soggetta ad alcun termine di decadenza
Ciò posto si osserva che l' ha documentato la rituale notifica degli avvisi di addebito oggetto di CP_1
opposizione e segnatamente:
- Avviso di addebito n. 593 20112000586366 notificato in data 11.11.2011;
- Avviso di addebito n. 593 20112000864760 notificato in data 06.01.2012;
- Avviso di addebito n. 593 20130001055705 notificato in data 11.04.2013;
- Avviso di addebito n. 593 20160002031843 notificato in data 09.06.2016
- Avviso di addebito n. 593 20160006286488 notificato in data 30.11.2016;
- Avviso di addebito n. 593 20160007414523 notificato in data 30.11.2016;
- Avviso di addebito n. 59320170006854377 notificato in data 23.12.2017;
Tenuto conto del periodo di sospensione del corso della prescrizione introdotto dalla legislazione emergenziale, dalla data di notifica degli avvisi di addebito, alla successiva intimazione di pagamento n. 29320239015834838000, notificata in data 31.01.2024, è ulteriormente decorso il termine quinquennale, con conseguente estinzione del credito contributivo.
Va ancora chiarito che ai fini del computo del termine prescrizione deve aversi riguardo al periodo di sospensione introdotto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da COVID 19.
In particolare nella specie trova applicazione l'articolo 37, comma 2 del D.L. n. 18/2020 c.d. Decreto
Cura Italia che ha previsto la sospensione del decorso della prescrizione dei contributi previdenziali per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020; nonché l'ulteriore periodo previsto dall'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 in vigore dal: 2-3-2021, a norma del quale I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Il tutto per complessivi 311 giorni
Il diverso e più ampio periodo di sospensione previsto dall'art. 68 del d. l. n. 18/2020 non opera nel caso in questione in quanto afferisce esclusivamente ai versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti dall'emissione nel relativo periodo di cartelle di pagamento ed avviso di addebito.
Per le ragioni esposte l'opposizione è meritevole di accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate tenuto conto della dichiarazione di cui all'art. 93
Pagina 2 c.p.c. resa dal procuratore di parte ricorrente.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese:
- dichiara estinti per prescrizione i contributi ed accessori portati dagli avvisi di addebito nn. 593
20112000586366; 593 20112000864760; 593 20130001055705; 593 20160002031843; 593
20160006286488; 593 20160007414523 e 59320170006854377 con conseguente impossibilità di procedere ad esecuzione in forza di detti titoli.
- condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2100,00, oltre spese CP_1
generali al 15%, iva e cpa come per legge disponendone la distrazione in favore dell'avv. Orazio
Stefano Esposito,
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso il 17/04/2025
Il Giudice
Dott. Massimo Principato
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