Art. 2.
Alla spesa di cui al precedente art. 1 sara' provveduto mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-1951.
Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.
Alla spesa di cui al precedente art. 1 sara' provveduto mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-1951.
Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.