Art. 19. (Pensione ai superstiti)
Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto, sempreche' per quest'ultimo sussistano, al momento del decesso, i requisiti di contribuzione richiesti per il conseguimento della pensione di invalidita', spetta una pensione:
a) al coniuge; se superstite e' il marito, la pensione e' corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido ai sensi delle norme che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;
b) ai figli superstiti di eta' inferiore ai ventuno anni o anche di eta' superiore, purche' inabili ovvero studenti universitari ed a carico del dante causa al momento del decesso, con l'osservanza delle norme e delle modalita' vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;
c) ai genitori superstiti di eta' superiore ai sessantacinque anni che non siano titolari di pensione, quando l'iscritto o il pensionato muoia senza lasciare altri superstiti aventi diritto a pensione ai sensi delle precedenti lettere a) e b) e purche' i genitori stessi risultino a carico dell'iscritto o del pensionato al momento della sua morte;
d) in mancanza anche dei genitori, ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili che non siano titolari di pensione, sempreche' al momento della morte del dante causa risultino inabili ed a carico di questo, secondo le norme e le modalita' che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Per l'accertamento dello stato di invalidita' di studenti universitari nonche' per l'accertamento del carico e della qualita' di figlio legittimo, naturale o di equiparato al primo, si applicano, ai fini del presente articolo, le norme vigenti in materia per la assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi fini, si intendono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna nonche' le persone alle quali l'assicurato fu affidato ai sensi di legge.
I nati da precedente matrimonio del coniuge dell'iscritto o del pensionato non hanno diritto al trattamento indiretto o di riversibilita' quando risultino titolari di altro trattamento di pensione.
La pensione sociale di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , non va computata ai fini dello accertamento del diritto alla pensione indiretta o di riversibilita' per i genitori superstiti.
Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto, sempreche' per quest'ultimo sussistano, al momento del decesso, i requisiti di contribuzione richiesti per il conseguimento della pensione di invalidita', spetta una pensione:
a) al coniuge; se superstite e' il marito, la pensione e' corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido ai sensi delle norme che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;
b) ai figli superstiti di eta' inferiore ai ventuno anni o anche di eta' superiore, purche' inabili ovvero studenti universitari ed a carico del dante causa al momento del decesso, con l'osservanza delle norme e delle modalita' vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;
c) ai genitori superstiti di eta' superiore ai sessantacinque anni che non siano titolari di pensione, quando l'iscritto o il pensionato muoia senza lasciare altri superstiti aventi diritto a pensione ai sensi delle precedenti lettere a) e b) e purche' i genitori stessi risultino a carico dell'iscritto o del pensionato al momento della sua morte;
d) in mancanza anche dei genitori, ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili che non siano titolari di pensione, sempreche' al momento della morte del dante causa risultino inabili ed a carico di questo, secondo le norme e le modalita' che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Per l'accertamento dello stato di invalidita' di studenti universitari nonche' per l'accertamento del carico e della qualita' di figlio legittimo, naturale o di equiparato al primo, si applicano, ai fini del presente articolo, le norme vigenti in materia per la assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi fini, si intendono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna nonche' le persone alle quali l'assicurato fu affidato ai sensi di legge.
I nati da precedente matrimonio del coniuge dell'iscritto o del pensionato non hanno diritto al trattamento indiretto o di riversibilita' quando risultino titolari di altro trattamento di pensione.
La pensione sociale di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , non va computata ai fini dello accertamento del diritto alla pensione indiretta o di riversibilita' per i genitori superstiti.