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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 7620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7620 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 23/10/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 22262/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
UA EMANUELE, con elezione di domicilio in VIA BOLOGNA N 138 NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: quant. mansioni superiori CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18-10-2024, il ricorrente in epigrafe, esponeva di aver ottenuto con sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Napoli n. 3020 del 2018, il riconoscimento del diritto all'inquadramento nel livello 3° del ccnl terziario con decorrenza dal 3-11-2008 con condanna dell'azienda a corrispondergli le conseguenti differenze retributive per il periodo fino al 30-4-2016; che, perdurando l'inadempimento della società convenuta, con successive sentenze del giudice del lavoro del Tribunale di Napoli n. 1119 del 2020 e n.3952 del 2023, la stessa era condannata al pagamento delle differenze retributive conseguenti al superiore inquadramento per il periodo da maggio 2016 a luglio 2021; che, solo in data 1-3- 2022, la convenuta aveva provveduto ad inquadrarlo nel livello rivendicato, corrispondendogli la retribuzione nella misura corrispondente;
che nulla aveva percepito per le differenze retributive per i mesi da agosto 2021 a marzo 2022; chiedeva, pertanto, sulla base di dettagliati conteggi la condanna del datore di lavoro al pagamento di euro 2.0234,45 per la causale predetta, oltre interessi e svalutazione. Ritualmente instaurato il contraddittorio la società convenuta non si costituiva, restando contumace.
****** Nella fattispecie in esame, il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, con sentenza n.3020 del 2018, ha emesso sentenza di accertamento del diritto all'inquadramento nel livello 3° del ccnl terziario, con decorrenza dal 3-11-2008, condannando la società convenuta al pagamento delle conseguenti differenze economiche maturate sino al 30-4-2016.
Sulla base dell'accertamento delle medesime mansioni, così come descritte sono, poi, intervenute due sentenze (v. sentenze in atti) che, per il periodo fino al mese di agosto 2021, hanno condannato al pagamento delle ulteriori differenze economiche conseguenti al superiore inquadramento al quale l'azienda ha provveduto solo nel mese di marzo 2022 (v. busta paga in atti). Occorre, quindi, evidenziare che tali statuizioni costituiscono un vicolo con efficacia di giudicato, anche per il periodo successivo, circa l'accertamento del diritto rivendicato, protraendosi il rapporto di lavoro con le stesse modalità del passato, senza che sia intervenuta alcuna modifica in fatto o diritto. Operano, in materia, invero, i noti principi della giurisprudenza di legittimità, alla stregua dei quali nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (v., ex multis, Cass. n. 15493 del 23/07/2015; Cass. n. 20765 del 17/08/2018; Cass. n. 37269 del 29/11/2021; Cass. n. 15051 del 05/06/2025). Tale sopravvenienza, nella specie, come si è già detto, non è dato affatto riscontrare, anzi, l'avvenuto, seppure tardivo, inquadramento nel profilo rivendicato conforta la fondatezza della pretesa. Per le considerazioni esposte ritiene il giudicante di doversi conformare alle precedenti decisioni e procedere alla quantificazione delle differenze retributive dovute per il periodo dedotto in giudizio (dal mese di agosto 2021 al mese di marzo 2022). I conteggi allegati al ricorso elaborati secondo corretti criteri contabili e che trovano riscontro nei dati rilevabili dalle tabelle retributive allegate al C.C.N.L. e dai cedolini paga prodotti in giudizio, che la parte convenuta, non costituendosi, ha rinunciato a contestare, possono essere posti a base del calcolo della somma spettante al ricorrente, che viene così quantificata in € 2.034,45 per il periodo agosto 2021- marzo 2022. La convenuta va, pertanto, condannata al pagamento della predetta somma quale sorta capitale. Trattandosi di accessori maturati per il ritardato pagamento di una prestazione di natura eminentemente retributiva (v. Cass. SS.UU. 14617/2002; Cass. 12868/2004), conseguono rivalutazione ed interessi a norma dell'art. 429 c.p.c. dalla maturazione di ciascun credito, così come indicato nei predetti conteggi, fino al soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P. Q. M.
2 il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) condanna la società convenuta al pagamento di € 2.034,45 in favore del ricorrente, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo;
2) condanna inoltre la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 1100,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e cpa, con attribuzione all' avv.to antistatario. Così deciso in data 23/10/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 23/10/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 22262/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
UA EMANUELE, con elezione di domicilio in VIA BOLOGNA N 138 NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
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, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: quant. mansioni superiori CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18-10-2024, il ricorrente in epigrafe, esponeva di aver ottenuto con sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Napoli n. 3020 del 2018, il riconoscimento del diritto all'inquadramento nel livello 3° del ccnl terziario con decorrenza dal 3-11-2008 con condanna dell'azienda a corrispondergli le conseguenti differenze retributive per il periodo fino al 30-4-2016; che, perdurando l'inadempimento della società convenuta, con successive sentenze del giudice del lavoro del Tribunale di Napoli n. 1119 del 2020 e n.3952 del 2023, la stessa era condannata al pagamento delle differenze retributive conseguenti al superiore inquadramento per il periodo da maggio 2016 a luglio 2021; che, solo in data 1-3- 2022, la convenuta aveva provveduto ad inquadrarlo nel livello rivendicato, corrispondendogli la retribuzione nella misura corrispondente;
che nulla aveva percepito per le differenze retributive per i mesi da agosto 2021 a marzo 2022; chiedeva, pertanto, sulla base di dettagliati conteggi la condanna del datore di lavoro al pagamento di euro 2.0234,45 per la causale predetta, oltre interessi e svalutazione. Ritualmente instaurato il contraddittorio la società convenuta non si costituiva, restando contumace.
****** Nella fattispecie in esame, il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, con sentenza n.3020 del 2018, ha emesso sentenza di accertamento del diritto all'inquadramento nel livello 3° del ccnl terziario, con decorrenza dal 3-11-2008, condannando la società convenuta al pagamento delle conseguenti differenze economiche maturate sino al 30-4-2016.
Sulla base dell'accertamento delle medesime mansioni, così come descritte sono, poi, intervenute due sentenze (v. sentenze in atti) che, per il periodo fino al mese di agosto 2021, hanno condannato al pagamento delle ulteriori differenze economiche conseguenti al superiore inquadramento al quale l'azienda ha provveduto solo nel mese di marzo 2022 (v. busta paga in atti). Occorre, quindi, evidenziare che tali statuizioni costituiscono un vicolo con efficacia di giudicato, anche per il periodo successivo, circa l'accertamento del diritto rivendicato, protraendosi il rapporto di lavoro con le stesse modalità del passato, senza che sia intervenuta alcuna modifica in fatto o diritto. Operano, in materia, invero, i noti principi della giurisprudenza di legittimità, alla stregua dei quali nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (v., ex multis, Cass. n. 15493 del 23/07/2015; Cass. n. 20765 del 17/08/2018; Cass. n. 37269 del 29/11/2021; Cass. n. 15051 del 05/06/2025). Tale sopravvenienza, nella specie, come si è già detto, non è dato affatto riscontrare, anzi, l'avvenuto, seppure tardivo, inquadramento nel profilo rivendicato conforta la fondatezza della pretesa. Per le considerazioni esposte ritiene il giudicante di doversi conformare alle precedenti decisioni e procedere alla quantificazione delle differenze retributive dovute per il periodo dedotto in giudizio (dal mese di agosto 2021 al mese di marzo 2022). I conteggi allegati al ricorso elaborati secondo corretti criteri contabili e che trovano riscontro nei dati rilevabili dalle tabelle retributive allegate al C.C.N.L. e dai cedolini paga prodotti in giudizio, che la parte convenuta, non costituendosi, ha rinunciato a contestare, possono essere posti a base del calcolo della somma spettante al ricorrente, che viene così quantificata in € 2.034,45 per il periodo agosto 2021- marzo 2022. La convenuta va, pertanto, condannata al pagamento della predetta somma quale sorta capitale. Trattandosi di accessori maturati per il ritardato pagamento di una prestazione di natura eminentemente retributiva (v. Cass. SS.UU. 14617/2002; Cass. 12868/2004), conseguono rivalutazione ed interessi a norma dell'art. 429 c.p.c. dalla maturazione di ciascun credito, così come indicato nei predetti conteggi, fino al soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P. Q. M.
2 il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) condanna la società convenuta al pagamento di € 2.034,45 in favore del ricorrente, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo;
2) condanna inoltre la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 1100,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e cpa, con attribuzione all' avv.to antistatario. Così deciso in data 23/10/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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