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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/12/2025, n. 5835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5835 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G 8290/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 3/12/2025
Per la parte appellante è comparso l'avv. DAVIDE SCIONTI per delega dell'avv. DARIO
CUSUMANO
Per la parte appellata è comparso l'avv. AE IU ON
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi gli atti e ai verbali di causa ed insistono nelle difese svolte.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 17 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
CE, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 8290 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. DARIO CUSUMANO per procura in atti appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
AE IU ON per procura in atti appellato
Oggetto: estinzione anticipata finanziamento
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato il 17.6.2022, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 126/2021, emessa dal Giudice di Pace di Giarre il 21.12.2021, con la quale, in accoglimento della domanda di , era stata condannata alla restituzione, in Controparte_2 favore dell'attore, della somma di € 649,32 oltre interessi, in conseguenza dell'estinzione pagina 2 di 17 anticipata del contratto di finanziamento n. 3100057928 del 6.9.2010, e al pagamento delle spese del giudizio pari ad € 343,00, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario. articolava i seguenti motivi di appello: 1) incompetenza per valore del Parte_1
Giudice di Pace;
2) inesistenza del credito dello , per avere già rimborsato, a seguito CP_2 della decisione del Collegio ABF di Palermo del 11.12.2020, la somma di € 1.419,23, maggiore rispetto a quella di € 1.398,93 indicata dall'ABF; 3) violazione dell'art.14 del contratto di finanziamento;
4) erronea qualificazione dei costi accessori come “recurring”, omessa motivazione sotto tale profilo;
5) erroneità della decisione in ordine alla applicabilità dell'art. 125 sexies TUB al caso di specie (contratto sottoscritto prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo); 6) inapplicabilità del caso Lexitor;
7) erroneità della sentenza per non avere rigettato la richiesta di rimborso delle provvigioni di intermediazione, incassate da soggetti terzi;
8) erronea applicazione del criterio “pro rata temporis” nella quantificazione della pretesa restitutoria.
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza, con la condanna dell'appellato alla restituzione delle somme ottenute in eccesso.
Si costituiva in giudizio , contestando l'appello e chiedendo la conferma Controparte_2 integrale della sentenza di primo grado.
La prima udienza subiva taluni rinvii per l'assenza del giudice titolare.
All'udienza del 2.10.2024, la prima tenuta dallo scrivente Giudice, divenuto titolare del ruolo e impegnato nella riorganizzazione dello stesso, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 15.10.2025, poi differita all'udienza del 3.12.2025, alla quale viene decisa.
******
Va esclusa, preliminarmente, la sospensione del giudizio per l'intervenuta rimessione alla
CGUE di una questione analoga a quella da decidere.
Sul punto la Suprema Corte (C. Cass., n. 11815/25, che richiama C. Cass., n. 21635/2006), ha affermato che, allorquando una questione sia già stata sottoposta all'esame della giustizia comunitaria - perché sollevata da un giudice nazionale direttamente dinanzi alla Corte di pagina 3 di 17 Giustizia -, il successivo giudice nazionale, non di ultima istanza, chiamato a decidere una controversia sullo stesso tema, la cui soluzione dipende anch'essa dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria, può legittimamente sospendere, in attesa della pronunzia, il giudizio avanti a lui pendente, senza la necessità, a tal fine, di sollevare a sua volta la medesima questione dinanzi alla giustizia comunitaria. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha pure affermato che La pendenza tra altre parti, su analoga questione, di un giudizio di legittimità costituzionale
o di un procedimento ex art. 267 TFUE davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, non giustifica la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., mancando il necessario carattere di pregiudizialità della controversia richiesto dalla norma, con la conseguenza che, in tali casi, il giudice, ove ritenga la questione rilevante ai fini del decidere, può solo rinviare la trattazione del processo in attesa della sua decisione, salva la possibilità di una sospensione su accordo delle parti (C. Cass. n. 1139/2025).
Ciò posto, sebbene la sospensione del giudizio, secondo la Suprema Corte, vada disposta solo qualora si tratti di una controversia “la cui soluzione dipende anch'essa dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria”, nel caso di specie, tuttavia, il contrasto individuato dal Giudice rimettente non è ravvisabile per le ragioni di seguito esposte.
Nella fattispecie in esame in data 31.5.2016 ha estinto anticipatamente il Controparte_2 contratto di finanziamento con cessione del quinto n. 3100057928 del 6.9.2010 e ha poi agito in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di nullità dell'art. 14 del predetto contratto n.
3100057928, perché vessatoria, l'accertamento del suo diritto al rimborso della complessiva somma di € 675,58, da calcolarsi secondo il criterio di calcolo “pro rata temporis”, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'estinzione del contratto o, in subordine, al rimborso della minor somma di € 490,42, da calcolarsi secondo il criterio “relativamente proporzionale”.
Il Giudice di prime cure, con la sentenza n. 126/2021 del 21.12.2021, ha accolto le domande, condannando, per quel che interessa in questa sede, al pagamento in Parte_1 favore di parte attrice della complessiva somma di euro 649,32, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Ciò posto, va rigettato il motivo di appello con cui è stata riproposta l'eccezione di incompetenza per valore del Giudice di Pace, non rinvenendosi la violazione dell'art. 7 c.p.c..
pagina 4 di 17 Invero, la controversia ha ad oggetto l'anticipata estinzione del finanziamento e la somma richiesta in conseguenza di detta estinzione anticipata, che rientra nella competenza per valore del Giudice di Pace. Peraltro, lo nell'atto di citazione aveva espressamente limitato la CP_2 domanda nei limiti di competenza del Giudice di Pace.
Per stabilire se e in quali limiti l'appello risulti fondato, occorre ricostruire la disciplina in materia di estinzione anticipata del credito al consumo, oggi contenuta nell'art. 125 sexies TUB
(d.lgs. n. 385/1993), introdotto dal d.lgs. 141/2010, in recepimento dell'art. 16 della direttiva
2008/48/CE e, successivamente, sostituito dall'art. 11-octies, comma 1, lett. c), D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, applicabile, ai sensi dell'art. 11-octies, comma 2, ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto – come quella oggetto di causa - continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.
Si riporta di seguito il testo previgente dell'articolo 125-sexies.
Dunque il testo della disposizione rilevante ai fini della presente controversia è quello introdotto dal d.lgs. 141/2010.
In particolare, il comma 1 della disposizione indicata stabilisce: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Prima dell'entrata in vigore di tale disposizione, la disciplina dell'estinzione anticipata del credito ai consumatori era contenuta all'art. 125, comma 2, TUB, il quale, in recepimento dell'allora vigente art. 8 della direttiva 87/102/CEE, stabiliva: “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Tuttavia, in mancanza della pagina 5 di 17 delibera del CICR, continuava ad essere applicato il D.M. 08.07.1992, il quale, all'art. 3, prevedeva che la facoltà di adempimento anticipato avvenisse mediante il versamento del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento. Tale obbligo restitutorio è stato confermato e precisato dal D.lgs. 141/2010, che ha introdotto il citato art. 125 sexies.
Assodato, dunque, che, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, il consumatore ha diritto ad una riduzione degli esborsi a suo carico occorre individuare la nozione di “costo totale del credito”.
Sul punto l'art. 3, lett. g), della direttiva UE 2008/48, prevede che per “costo totale del credito”
s'intendono “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili (...) inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”; l'art. 121, lett. e) TUB, conformemente, stabilisce che il costo totale del credito “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, la Banca d'Italia, con riferimento tanto alla disciplina pregressa (art. 125 TUB) quanto a quella contenuta nel vigente art. 125sexies
TUB, ha per lungo tempo limitato la riduzione del costo totale ai soli interessi e costi non ancora maturati al momento dell'estinzione del finanziamento, c.d. costi “recurring”, escludendo il rimborso dei costi riconducibili ad attività o servizi già espletati al momento della conclusione del contratto, c.d. costi “up- front”. In particolare, con specifico riferimento al settore della concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, la Banca d'Italia ha più volte affermato che “l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”, che “la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati
pagina 6 di 17 e di quelli non maturati (...) comporta la difficoltà, e talvolta l'impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione”, che è richiesto “uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza” e che “è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia 'non riscosso per riscosso' in favore dei soggetti 'plafonanti', ecc.)” (in questo senso la comunicazione n. 192691/09).
Anche l'Arbitro bancario e finanziario si era orientato in senso analogo e il Collegio di
Coordinamento aveva affermato: “nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano in tal caso la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.
Sulla base di tale orientamento: i) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up-front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); ii) a tal fine può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione, però, che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale, con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne l'effettiva natura preliminare o continuativa;
iii) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
iv) l'importo da rimborsare deve essere determinato (...) secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue;
v)
pagina 7 di 17 altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (...). È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta
(art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012)” (ABF Collegio di
Coordinamento, 22.09.2014, n. 6167; analogamente, , Controparte_3
11.11.2016, nn. 10003, 10017 e 10035, e 10.05.2017, n. 5031).
In tale contesto è intervenuta la pronuncia della CGUE, 11.09.2019, resa nella causa C-
383/2018 (sentenza Lexitor), che ha escluso la tradizionale distinzione tra costi up-front (prima non rimborsabili) e costi recurring (da sempre ripetibili), intendendo che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE dovesse essere interpretato includendo, nella riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, tutti i costi posti a carico del consumatore.
La giurisprudenza di merito, di legittimità ed arbitrale si è adeguata al principio indicato, affermando il diritto al rimborso dei costi integrali sostenuti, secondo il criterio dell'imputazione per mese o anno e dell'esclusione del periodo residuo.
La decisione 17.12.2019 n. 26525 del Collegio di Coordinamento dell'ABF, ha, quindi, affermato i seguenti articolati principi di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della
Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies
TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”; “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”; “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”; “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”; “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.
pagina 8 di 17 Con la successiva sentenza del 09.02.2023 (causa C-555/21, Unicredit Bank Austria) la Corte di Giustizia dell'UE ha affermato: “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”.
La posizione contenuta nella pronuncia da ultimo riportata può apparire in contrasto con la sentenza Lexitor, ma il contrasto è solo apparente, essendo stata resa in materia di credito immobiliare ai consumatori. In particolare, se nella direttiva 2008/48 (oggetto del caso CP_4
e relativa ai crediti al consumo) la riduzione di “tutti i costi” (sia i costi recurring che i costi up- front), in caso di rimborso anticipato del credito, trova giustificazione nella difficoltà che incontrerebbero i consumatori o i giudici nella determinazione dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto, a fronte dell'ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli istituti creditizi nella fatturazione ed organizzazione interna (par. 33), nella direttiva 2014/17 (oggetto del caso Unicredit Bank Austria e relativa ai crediti immobiliari) questo problema non si pone, poiché la finalità di tutela del consumatore sarebbe garantita dal c.d. modulo PIES, il quale permetterebbe al consumatore di distinguere i costi oggettivamente connessi alla durata del contratto (par. 34); quindi, secondo la Corte di Giustizia, la direttiva
2014/17 prevede, a favore del consumatore, una tutela più ampia di quella prevista dalla direttiva 2008/48, essendo l'istituto creditizio tenuto a fornire al cliente informazioni precontrattuali mediante il modulo suddetto. A parere della Corte, dunque, l'elemento differenziale tra le due direttive sarebbe proprio il presidio di trasparenza “PIES”, previsto per il credito immobiliare, con la conseguente giustificazione di una disciplina diversa.
Nel 2022 è intervenuta la Corte Costituzionale - con sentenza n. 263 del 22.12.2022 – chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11octies, comma 2, del d. l. n. 73/2021 (c.d. decreto sostegni bis), convertito con l. n. 106/2021, nella parte in cui ha limitato il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata ad pagina 9 di 17 alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento. La norma faceva riferimento ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del d. l. 13.08.2010, n. 141 (di attuazione della direttiva 2008/48/CE), ma prima dell'entrata in vigore della legge n.
106/2021.
La Consulta ha dichiarato incostituzionale la predetta disposizione, in quanto la limitazione ivi inserita risultava in contrasto con la normativa dell'Unione europea e, in particolare, con l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di
Giustizia nella sentenza C-383/18, c.d. Lexitor.
In ragione di ciò il legislatore nazionale ha, dapprima, emanato l'art. 1, comma 1bis, del d.l.
13.06.2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 10.08.2023, n. 103, che ha previsto:
“all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”.
In tal modo è stato codificato il principio c.d. “del costo ammortizzato” escludendo, tuttavia (nonostante l'inciso iniziale: “nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”), dalla riduzione, le imposte, i “costi sostenuti per la conclusione dei contratti”.
Applicando il criterio di risoluzione delle antinomie contenuto nell'art. 15 delle preleggi, la regolamentazione indicata è superata dal successivo art. 27 (rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”) del d. l. 10.08.2023 n. 104, convertito con modificazioni dalla l.
09.10.2023 n. 136, che ha previsto: “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021,
pagina 10 di 17 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della
Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
In tale ultima disposizione non appare più il riferimento all'irripetibilità degli oneri up-front e al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito;
il rinvio alle “disposizioni” dell'art. 125 sexies TUB “vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti” fa propendere per un'applicazione della disciplina quale interpretata dalla Corte di
Giustizia e dalla Corte Costituzione e con inclusione nel rimborso, dunque, dei costi up-front.
Anche la Corte di Cassazione, Sezione II, con l'ordinanza n. 25977 del 06.09.2023, ha affermato - senza operare un espresso richiamo alle norme del 2023 sopra esaminate - il seguente principio di diritto: “L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.
La Suprema Corte ha chiarito che “dall'esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB” e che (pur nella vigenza dell'art. 125 TUB) “anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive
(europee)” (cfr. C. Cass., n. 14528/2025).
pagina 11 di 17 Per tali motivi, tenuto conto del venir meno della distinzione tra costi up front e costi recurring, ai fini del rimborso dei costi del finanziamento in caso di estinzione anticipata e della nullità della clausola limitativa, il cliente finanziato ha il diritto di ottenere dall'istituto il rimborso sia delle spese di istruzione, delle commissioni di attivazione, delle spese di istruttoria e notifica e delle commissione rete esterne, queste ultime versate a copertura del compenso riconosciuto all'intermediario, non rilevando la circostanza che l'istituto di credito non potrebbe essere tenuto a rimborsare tali somme, in quanto trattasi di remunerazione dell'attività svolta da soggetti terzi.
Tale conclusione – conforme ai principi contenuti nel nuovo art. 125sexies, c. 3, T.U.B. (non applicabile ratione temporis) – è coerente con il collegamento negoziale che sussiste tra il rapporto di finanziamento ed il contratto di mediazione creditizia, che, al pari di quanto avviene anche con il contratto di assicurazione, si presenta quale accessorio. Alla luce di tale collegamento, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere riconosciuto il diritto del consumatore ad ottenere direttamente dal finanziatore la restituzione di tutti gli oneri e accessori proporzionalmente non dovuti, ivi compresi quelli inerenti l'intermediazione
(o l'assicurazione), residuando all'istituto di credito solo il diritto di regresso nei confronti intermediario o dell'assicuratore (tra le altre Tribunale Monza, 04.01.2023, n. 20 e Tribunale
Ferrara, 02.02.2023, n. 81).
Infatti, l'avvenuto trasferimento della somma versata per l'intermediazione (così come quella versata a titolo di premio assicurativo) ad altro soggetto non può eliminare la responsabilità dell'istituto mutuante, in quanto, diversamente, il consumatore risulterebbe privo di ogni tutela a fronte della somma anticipata o, comunque, sarebbe costretto ad proporre una pluralità di azioni nei confronti di soggetti diversi.
Tale costruzione poggia sulla qualificazione del finanziatore come mero mandatario all'incasso rispetto agli oneri di intermediazione, nonché sulla riconduzione della domanda di restituzione dei costi alla categoria della ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., a fronte della quale ciò che rileva è il rapporto tra il solvens e l'accipiens, nonché la somma pagina 12 di 17 indebitamente percepita ed oggetto di domanda restitutoria, indipendentemente dalla successiva consegna a terzi (Tribunale Napoli, 06.07.2022 n. 6801 e 30.09.2022, n. 8552).
Peraltro, la giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario ha da tempo riconosciuto la legittimazione passiva sia del finanziatore che abbia incassato somme per costi di intermediazione e premi assicurativi (ex multis, Collegio di coordinamento ABF n. 6167/2014), sia di quei soggetti (dal cessionario del credito al mandatario all'incasso) che abbiano avuto una relazione con il cliente nella gestione del credito o abbiano quantificato ed incassato le somme da versare in sede di estinzione anticipata del finanziamento.
Del resto, il cliente-consumatore potrebbe non avere una netta percezione della terzietà dell'intermediario (o dell'assicuratore) rispetto alla banca, sia perché la relativa documentazione è sottoscritta contestualmente al finanziamento, sia in quanto i costi connessi all'intermediazione (o alla polizza) vengono trattenuti dal capitale mutuato, unitamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi a versare all'intermediario o all'assicuratore quanto dovuto (sul tema si vedano anche Tribunale Napoli,
Sez. II, 24.05.2022, n. 5184 e 09.02.2021, n.1273; nella giurisprudenza di questo Ufficio, si rinvia alla sentenza emessa in data 01.06.2024 nel procedimento R.G. 15641/2021).
Passando, ora, all'esame della fattispecie oggetto di causa, tenuto conto di quanto sopra esposto, risulta vessatoria, ai sensi dell'art. 33 d.lgs. n. 206/2005, la clausola prevista dall'art. 14
(estinzione anticipata) delle condizioni generali del contratto di finanziamento n. 3100057928, in quanto idonea a determinare un notevole squilibrio contrattuale a danno del consumatore
(cfr. sul punto C. Cass., n. 14528/2025), nella parte in cui non prevede la restituzione di tutti i costi in caso di estinzione anticipata.
Alla luce di quanto evidenziato, va, dunque, riconosciuto il diritto dell'appellato alla restituzione dei costi a seguito di estinzione anticipata del contratto, senza distinzione tra costi
“up front “o “recurring”, attesa la rimborsabilità di tutti i costi sopportati dal consumatore, inclusi i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta, condividendo sul punto quanto affermato dal Giudice di prime cure e respingendo il relativo, articolato, motivo di appello.
pagina 13 di 17 L'applicazione del criterio “pro rata temporis”, di matrice giurisprudenziale, consente di individuare, in via equitativa, l'importo da rimborsare, suddividendo l'importo complessivo di ciascuna delle voci di costo per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. ABF, Collegio di ABF Decisione n. 2084 del 19 aprile 2013, cit.); esso si applica se espressamente previsto o se manchi qualsiasi determinazione in merito.
Occorre evidenziare come né il legislatore europeo e italiano, né la sentenza Lexitor, nè la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 hanno chiarito quale criterio applicare.
Nel caso di specie, l'art. 14 del contratto per la quantificazione dei costi ripetibili ivi indicati rinvia all'art. 4; tale articolo specifica l'ammontare dovuto per le singole voci sulla base delle tabelle richiamate, di modo che risulta contrattualizzato il criterio della curva degli interessi (o del c.d. relativamente proporzionale). Del resto, l'appellato non ha dimostrato la eventuale vessatorietà del predetto criterio di calcolo, di cui, peraltro, ha richiesto l'applicazione in via subordinata.
Si osserva peraltro che – malgrado parte della giurisprudenza di merito individui il criterio della curva degli interessi quale sistema meno agevole da verificare per il consumatore rispetto al criterio del “pro rata temporis” o costo ammortizzato – il nuovo art. 125 sexies, c. 2, TUB, prevede espressamente che “ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”, con conseguente liceità delle clausole che prevedono un diverso sistema di calcolo.
Una parte della giurisprudenza di merito considera il criterio della curva degli interessi criterio equitativo generale da applicarsi per i costi up front (cfr. Tribunale Torino, Sez. I,
20.03.2023 n. 853: “La chiara indicazione della Corte di Giustizia di metodi proporzionali di rimborso non toglie che anche la 'curva degli interessi' e il metodo del 'costo ammortizzato', previsto dal novellato art. 125- sexies TUB per i contratti conclusi a partire dal 25.7.2021, adeguino il contratto alla minore durata effettiva, esprimano una proporzionalità tra frazione di contratto ineseguita ('vita residua') e durata originaria
e usino tale proporzione per rimborsare al consumatore la frazione non ancora maturata di interessi e oneri
(cioè 'dovuti per la vita residua”).
pagina 14 di 17 Non depongono in senso contrario neanche i principi contenuti nella direttiva UE n.
48/2008 (considerando 39) e nella nuova direttiva UE n. 2225/2008 (considerando 70 e art. 21 co. I lett. s), che abroga la precedente (con termine di recepimento fissato al 20.11.2025), secondo cui, in caso di rimborso anticipato, “Il calcolo dell'indennizzo per il creditore dovrebbe essere trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase precontrattuale e in ogni caso durante l'esecuzione del contratto di credito”.
Il criterio della curva degli interessi rispetta i principi di trasparenza e comprensibilità, in quanto, sebbene implichi l'applicazione, per tutti i costi, del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi, e sebbene risulti normalmente più oneroso per il consumatore, la sua applicazione risulta ricostruibile sulla base del piano di ammortamento e non richiede l'esecuzione di conteggi complessi.
A questo punto, in parziale accoglimento dell'appello, va dichiarato il diritto dello di CP_2 ottenere la restituzione, da parte dell'appellante, della somma di € 490,42 oltre interessi legali dal ricorso all'ABF, con condanna dell'appellante al pagamento della predetta somma, inferiore rispetto a quella di € 649,32, oltre interessi, contenuta nella sentenza del Giudice di
Pace di Giarre.
La sentenza impugnata va, quindi, riformata nel senso indicato.
Avendo lo ricevuto una somma superiore, pari a € 658,70 (computando anche gli CP_2 interessi) ed avendo l'appellante chiesto la restituzione della somma versata in eccesso, in questa sede lo va condannato alla restituzione, in favore dell'appellante, della differenza, CP_2 oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo.
Dovendo provvedere sulle spese tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio (cfr. C.
Cass., n. 1775/2017: in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c,, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese), le spese di lite vanno compensate pagina 15 di 17 per metà considerate le significative innovazioni normative e il dibattito giurisprudenziale sviluppatosi dopo l'introduzione del presente giudizio, dunque l'appellante va condannata al pagamento della residua metà di dette spese di entrambi i gradi del giudizio nei confronti dell'appellato, con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito.
Le spese di questo grado sono liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo
D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 1.100,00) nel seguente modo: € 150,00 per la fase di studio e €
150,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase istruttoria e € 200,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 700,00; le spese del primo grado sono liquidate in € 360,00 (€ 70,00 per ciascuna delle prime tre fasi e € 150,00 per l'ultima fase). Su detti importi va applicata la disposta compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile d'appello iscritta al n. 8290/2022 R.G, vertente tra (appellante) e Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore (appellata), disattesa ogni Parte_1 diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 126/2021, emessa dal Giudice di Pace di Giarre, condanna Parte_1 al pagamento, in favore di , della somma di € 490,42, oltre
[...] Controparte_2 interessi legali dal ricorso all'ABF;
2. Condanna alla restituzione, in favore dell'appellante, della Controparte_2 differenza percepita in eccesso rispetto all'importo indicato al capo che precede, oltre interessi legali come in motivazione;
3. Compensa per metà le spese di lite del doppio grado di giudizio e condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, della residua metà, che liquida, per il primo grado in € 180,00, a titolo di compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e per il presente grado d'appello in €
pagina 16 di 17 350,00, a titolo di compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Gaetano Giuliano Bertone.
Così deciso in Catania il 03/12/2025.
Il Giudice
Milena CE
pagina 17 di 17
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 3/12/2025
Per la parte appellante è comparso l'avv. DAVIDE SCIONTI per delega dell'avv. DARIO
CUSUMANO
Per la parte appellata è comparso l'avv. AE IU ON
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi gli atti e ai verbali di causa ed insistono nelle difese svolte.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 17 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
CE, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 8290 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. DARIO CUSUMANO per procura in atti appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
AE IU ON per procura in atti appellato
Oggetto: estinzione anticipata finanziamento
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato il 17.6.2022, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 126/2021, emessa dal Giudice di Pace di Giarre il 21.12.2021, con la quale, in accoglimento della domanda di , era stata condannata alla restituzione, in Controparte_2 favore dell'attore, della somma di € 649,32 oltre interessi, in conseguenza dell'estinzione pagina 2 di 17 anticipata del contratto di finanziamento n. 3100057928 del 6.9.2010, e al pagamento delle spese del giudizio pari ad € 343,00, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario. articolava i seguenti motivi di appello: 1) incompetenza per valore del Parte_1
Giudice di Pace;
2) inesistenza del credito dello , per avere già rimborsato, a seguito CP_2 della decisione del Collegio ABF di Palermo del 11.12.2020, la somma di € 1.419,23, maggiore rispetto a quella di € 1.398,93 indicata dall'ABF; 3) violazione dell'art.14 del contratto di finanziamento;
4) erronea qualificazione dei costi accessori come “recurring”, omessa motivazione sotto tale profilo;
5) erroneità della decisione in ordine alla applicabilità dell'art. 125 sexies TUB al caso di specie (contratto sottoscritto prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo); 6) inapplicabilità del caso Lexitor;
7) erroneità della sentenza per non avere rigettato la richiesta di rimborso delle provvigioni di intermediazione, incassate da soggetti terzi;
8) erronea applicazione del criterio “pro rata temporis” nella quantificazione della pretesa restitutoria.
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza, con la condanna dell'appellato alla restituzione delle somme ottenute in eccesso.
Si costituiva in giudizio , contestando l'appello e chiedendo la conferma Controparte_2 integrale della sentenza di primo grado.
La prima udienza subiva taluni rinvii per l'assenza del giudice titolare.
All'udienza del 2.10.2024, la prima tenuta dallo scrivente Giudice, divenuto titolare del ruolo e impegnato nella riorganizzazione dello stesso, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 15.10.2025, poi differita all'udienza del 3.12.2025, alla quale viene decisa.
******
Va esclusa, preliminarmente, la sospensione del giudizio per l'intervenuta rimessione alla
CGUE di una questione analoga a quella da decidere.
Sul punto la Suprema Corte (C. Cass., n. 11815/25, che richiama C. Cass., n. 21635/2006), ha affermato che, allorquando una questione sia già stata sottoposta all'esame della giustizia comunitaria - perché sollevata da un giudice nazionale direttamente dinanzi alla Corte di pagina 3 di 17 Giustizia -, il successivo giudice nazionale, non di ultima istanza, chiamato a decidere una controversia sullo stesso tema, la cui soluzione dipende anch'essa dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria, può legittimamente sospendere, in attesa della pronunzia, il giudizio avanti a lui pendente, senza la necessità, a tal fine, di sollevare a sua volta la medesima questione dinanzi alla giustizia comunitaria. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha pure affermato che La pendenza tra altre parti, su analoga questione, di un giudizio di legittimità costituzionale
o di un procedimento ex art. 267 TFUE davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, non giustifica la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., mancando il necessario carattere di pregiudizialità della controversia richiesto dalla norma, con la conseguenza che, in tali casi, il giudice, ove ritenga la questione rilevante ai fini del decidere, può solo rinviare la trattazione del processo in attesa della sua decisione, salva la possibilità di una sospensione su accordo delle parti (C. Cass. n. 1139/2025).
Ciò posto, sebbene la sospensione del giudizio, secondo la Suprema Corte, vada disposta solo qualora si tratti di una controversia “la cui soluzione dipende anch'essa dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria”, nel caso di specie, tuttavia, il contrasto individuato dal Giudice rimettente non è ravvisabile per le ragioni di seguito esposte.
Nella fattispecie in esame in data 31.5.2016 ha estinto anticipatamente il Controparte_2 contratto di finanziamento con cessione del quinto n. 3100057928 del 6.9.2010 e ha poi agito in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di nullità dell'art. 14 del predetto contratto n.
3100057928, perché vessatoria, l'accertamento del suo diritto al rimborso della complessiva somma di € 675,58, da calcolarsi secondo il criterio di calcolo “pro rata temporis”, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'estinzione del contratto o, in subordine, al rimborso della minor somma di € 490,42, da calcolarsi secondo il criterio “relativamente proporzionale”.
Il Giudice di prime cure, con la sentenza n. 126/2021 del 21.12.2021, ha accolto le domande, condannando, per quel che interessa in questa sede, al pagamento in Parte_1 favore di parte attrice della complessiva somma di euro 649,32, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Ciò posto, va rigettato il motivo di appello con cui è stata riproposta l'eccezione di incompetenza per valore del Giudice di Pace, non rinvenendosi la violazione dell'art. 7 c.p.c..
pagina 4 di 17 Invero, la controversia ha ad oggetto l'anticipata estinzione del finanziamento e la somma richiesta in conseguenza di detta estinzione anticipata, che rientra nella competenza per valore del Giudice di Pace. Peraltro, lo nell'atto di citazione aveva espressamente limitato la CP_2 domanda nei limiti di competenza del Giudice di Pace.
Per stabilire se e in quali limiti l'appello risulti fondato, occorre ricostruire la disciplina in materia di estinzione anticipata del credito al consumo, oggi contenuta nell'art. 125 sexies TUB
(d.lgs. n. 385/1993), introdotto dal d.lgs. 141/2010, in recepimento dell'art. 16 della direttiva
2008/48/CE e, successivamente, sostituito dall'art. 11-octies, comma 1, lett. c), D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, applicabile, ai sensi dell'art. 11-octies, comma 2, ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto – come quella oggetto di causa - continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.
Si riporta di seguito il testo previgente dell'articolo 125-sexies.
Dunque il testo della disposizione rilevante ai fini della presente controversia è quello introdotto dal d.lgs. 141/2010.
In particolare, il comma 1 della disposizione indicata stabilisce: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Prima dell'entrata in vigore di tale disposizione, la disciplina dell'estinzione anticipata del credito ai consumatori era contenuta all'art. 125, comma 2, TUB, il quale, in recepimento dell'allora vigente art. 8 della direttiva 87/102/CEE, stabiliva: “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Tuttavia, in mancanza della pagina 5 di 17 delibera del CICR, continuava ad essere applicato il D.M. 08.07.1992, il quale, all'art. 3, prevedeva che la facoltà di adempimento anticipato avvenisse mediante il versamento del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento. Tale obbligo restitutorio è stato confermato e precisato dal D.lgs. 141/2010, che ha introdotto il citato art. 125 sexies.
Assodato, dunque, che, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, il consumatore ha diritto ad una riduzione degli esborsi a suo carico occorre individuare la nozione di “costo totale del credito”.
Sul punto l'art. 3, lett. g), della direttiva UE 2008/48, prevede che per “costo totale del credito”
s'intendono “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili (...) inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”; l'art. 121, lett. e) TUB, conformemente, stabilisce che il costo totale del credito “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, la Banca d'Italia, con riferimento tanto alla disciplina pregressa (art. 125 TUB) quanto a quella contenuta nel vigente art. 125sexies
TUB, ha per lungo tempo limitato la riduzione del costo totale ai soli interessi e costi non ancora maturati al momento dell'estinzione del finanziamento, c.d. costi “recurring”, escludendo il rimborso dei costi riconducibili ad attività o servizi già espletati al momento della conclusione del contratto, c.d. costi “up- front”. In particolare, con specifico riferimento al settore della concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, la Banca d'Italia ha più volte affermato che “l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”, che “la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati
pagina 6 di 17 e di quelli non maturati (...) comporta la difficoltà, e talvolta l'impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione”, che è richiesto “uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza” e che “è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia 'non riscosso per riscosso' in favore dei soggetti 'plafonanti', ecc.)” (in questo senso la comunicazione n. 192691/09).
Anche l'Arbitro bancario e finanziario si era orientato in senso analogo e il Collegio di
Coordinamento aveva affermato: “nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano in tal caso la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.
Sulla base di tale orientamento: i) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up-front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); ii) a tal fine può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione, però, che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale, con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne l'effettiva natura preliminare o continuativa;
iii) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
iv) l'importo da rimborsare deve essere determinato (...) secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue;
v)
pagina 7 di 17 altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (...). È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta
(art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012)” (ABF Collegio di
Coordinamento, 22.09.2014, n. 6167; analogamente, , Controparte_3
11.11.2016, nn. 10003, 10017 e 10035, e 10.05.2017, n. 5031).
In tale contesto è intervenuta la pronuncia della CGUE, 11.09.2019, resa nella causa C-
383/2018 (sentenza Lexitor), che ha escluso la tradizionale distinzione tra costi up-front (prima non rimborsabili) e costi recurring (da sempre ripetibili), intendendo che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE dovesse essere interpretato includendo, nella riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, tutti i costi posti a carico del consumatore.
La giurisprudenza di merito, di legittimità ed arbitrale si è adeguata al principio indicato, affermando il diritto al rimborso dei costi integrali sostenuti, secondo il criterio dell'imputazione per mese o anno e dell'esclusione del periodo residuo.
La decisione 17.12.2019 n. 26525 del Collegio di Coordinamento dell'ABF, ha, quindi, affermato i seguenti articolati principi di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della
Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies
TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”; “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”; “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”; “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”; “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.
pagina 8 di 17 Con la successiva sentenza del 09.02.2023 (causa C-555/21, Unicredit Bank Austria) la Corte di Giustizia dell'UE ha affermato: “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”.
La posizione contenuta nella pronuncia da ultimo riportata può apparire in contrasto con la sentenza Lexitor, ma il contrasto è solo apparente, essendo stata resa in materia di credito immobiliare ai consumatori. In particolare, se nella direttiva 2008/48 (oggetto del caso CP_4
e relativa ai crediti al consumo) la riduzione di “tutti i costi” (sia i costi recurring che i costi up- front), in caso di rimborso anticipato del credito, trova giustificazione nella difficoltà che incontrerebbero i consumatori o i giudici nella determinazione dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto, a fronte dell'ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli istituti creditizi nella fatturazione ed organizzazione interna (par. 33), nella direttiva 2014/17 (oggetto del caso Unicredit Bank Austria e relativa ai crediti immobiliari) questo problema non si pone, poiché la finalità di tutela del consumatore sarebbe garantita dal c.d. modulo PIES, il quale permetterebbe al consumatore di distinguere i costi oggettivamente connessi alla durata del contratto (par. 34); quindi, secondo la Corte di Giustizia, la direttiva
2014/17 prevede, a favore del consumatore, una tutela più ampia di quella prevista dalla direttiva 2008/48, essendo l'istituto creditizio tenuto a fornire al cliente informazioni precontrattuali mediante il modulo suddetto. A parere della Corte, dunque, l'elemento differenziale tra le due direttive sarebbe proprio il presidio di trasparenza “PIES”, previsto per il credito immobiliare, con la conseguente giustificazione di una disciplina diversa.
Nel 2022 è intervenuta la Corte Costituzionale - con sentenza n. 263 del 22.12.2022 – chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11octies, comma 2, del d. l. n. 73/2021 (c.d. decreto sostegni bis), convertito con l. n. 106/2021, nella parte in cui ha limitato il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata ad pagina 9 di 17 alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento. La norma faceva riferimento ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del d. l. 13.08.2010, n. 141 (di attuazione della direttiva 2008/48/CE), ma prima dell'entrata in vigore della legge n.
106/2021.
La Consulta ha dichiarato incostituzionale la predetta disposizione, in quanto la limitazione ivi inserita risultava in contrasto con la normativa dell'Unione europea e, in particolare, con l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di
Giustizia nella sentenza C-383/18, c.d. Lexitor.
In ragione di ciò il legislatore nazionale ha, dapprima, emanato l'art. 1, comma 1bis, del d.l.
13.06.2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 10.08.2023, n. 103, che ha previsto:
“all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”.
In tal modo è stato codificato il principio c.d. “del costo ammortizzato” escludendo, tuttavia (nonostante l'inciso iniziale: “nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”), dalla riduzione, le imposte, i “costi sostenuti per la conclusione dei contratti”.
Applicando il criterio di risoluzione delle antinomie contenuto nell'art. 15 delle preleggi, la regolamentazione indicata è superata dal successivo art. 27 (rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”) del d. l. 10.08.2023 n. 104, convertito con modificazioni dalla l.
09.10.2023 n. 136, che ha previsto: “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021,
pagina 10 di 17 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della
Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
In tale ultima disposizione non appare più il riferimento all'irripetibilità degli oneri up-front e al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito;
il rinvio alle “disposizioni” dell'art. 125 sexies TUB “vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti” fa propendere per un'applicazione della disciplina quale interpretata dalla Corte di
Giustizia e dalla Corte Costituzione e con inclusione nel rimborso, dunque, dei costi up-front.
Anche la Corte di Cassazione, Sezione II, con l'ordinanza n. 25977 del 06.09.2023, ha affermato - senza operare un espresso richiamo alle norme del 2023 sopra esaminate - il seguente principio di diritto: “L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.
La Suprema Corte ha chiarito che “dall'esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB” e che (pur nella vigenza dell'art. 125 TUB) “anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive
(europee)” (cfr. C. Cass., n. 14528/2025).
pagina 11 di 17 Per tali motivi, tenuto conto del venir meno della distinzione tra costi up front e costi recurring, ai fini del rimborso dei costi del finanziamento in caso di estinzione anticipata e della nullità della clausola limitativa, il cliente finanziato ha il diritto di ottenere dall'istituto il rimborso sia delle spese di istruzione, delle commissioni di attivazione, delle spese di istruttoria e notifica e delle commissione rete esterne, queste ultime versate a copertura del compenso riconosciuto all'intermediario, non rilevando la circostanza che l'istituto di credito non potrebbe essere tenuto a rimborsare tali somme, in quanto trattasi di remunerazione dell'attività svolta da soggetti terzi.
Tale conclusione – conforme ai principi contenuti nel nuovo art. 125sexies, c. 3, T.U.B. (non applicabile ratione temporis) – è coerente con il collegamento negoziale che sussiste tra il rapporto di finanziamento ed il contratto di mediazione creditizia, che, al pari di quanto avviene anche con il contratto di assicurazione, si presenta quale accessorio. Alla luce di tale collegamento, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere riconosciuto il diritto del consumatore ad ottenere direttamente dal finanziatore la restituzione di tutti gli oneri e accessori proporzionalmente non dovuti, ivi compresi quelli inerenti l'intermediazione
(o l'assicurazione), residuando all'istituto di credito solo il diritto di regresso nei confronti intermediario o dell'assicuratore (tra le altre Tribunale Monza, 04.01.2023, n. 20 e Tribunale
Ferrara, 02.02.2023, n. 81).
Infatti, l'avvenuto trasferimento della somma versata per l'intermediazione (così come quella versata a titolo di premio assicurativo) ad altro soggetto non può eliminare la responsabilità dell'istituto mutuante, in quanto, diversamente, il consumatore risulterebbe privo di ogni tutela a fronte della somma anticipata o, comunque, sarebbe costretto ad proporre una pluralità di azioni nei confronti di soggetti diversi.
Tale costruzione poggia sulla qualificazione del finanziatore come mero mandatario all'incasso rispetto agli oneri di intermediazione, nonché sulla riconduzione della domanda di restituzione dei costi alla categoria della ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., a fronte della quale ciò che rileva è il rapporto tra il solvens e l'accipiens, nonché la somma pagina 12 di 17 indebitamente percepita ed oggetto di domanda restitutoria, indipendentemente dalla successiva consegna a terzi (Tribunale Napoli, 06.07.2022 n. 6801 e 30.09.2022, n. 8552).
Peraltro, la giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario ha da tempo riconosciuto la legittimazione passiva sia del finanziatore che abbia incassato somme per costi di intermediazione e premi assicurativi (ex multis, Collegio di coordinamento ABF n. 6167/2014), sia di quei soggetti (dal cessionario del credito al mandatario all'incasso) che abbiano avuto una relazione con il cliente nella gestione del credito o abbiano quantificato ed incassato le somme da versare in sede di estinzione anticipata del finanziamento.
Del resto, il cliente-consumatore potrebbe non avere una netta percezione della terzietà dell'intermediario (o dell'assicuratore) rispetto alla banca, sia perché la relativa documentazione è sottoscritta contestualmente al finanziamento, sia in quanto i costi connessi all'intermediazione (o alla polizza) vengono trattenuti dal capitale mutuato, unitamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi a versare all'intermediario o all'assicuratore quanto dovuto (sul tema si vedano anche Tribunale Napoli,
Sez. II, 24.05.2022, n. 5184 e 09.02.2021, n.1273; nella giurisprudenza di questo Ufficio, si rinvia alla sentenza emessa in data 01.06.2024 nel procedimento R.G. 15641/2021).
Passando, ora, all'esame della fattispecie oggetto di causa, tenuto conto di quanto sopra esposto, risulta vessatoria, ai sensi dell'art. 33 d.lgs. n. 206/2005, la clausola prevista dall'art. 14
(estinzione anticipata) delle condizioni generali del contratto di finanziamento n. 3100057928, in quanto idonea a determinare un notevole squilibrio contrattuale a danno del consumatore
(cfr. sul punto C. Cass., n. 14528/2025), nella parte in cui non prevede la restituzione di tutti i costi in caso di estinzione anticipata.
Alla luce di quanto evidenziato, va, dunque, riconosciuto il diritto dell'appellato alla restituzione dei costi a seguito di estinzione anticipata del contratto, senza distinzione tra costi
“up front “o “recurring”, attesa la rimborsabilità di tutti i costi sopportati dal consumatore, inclusi i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta, condividendo sul punto quanto affermato dal Giudice di prime cure e respingendo il relativo, articolato, motivo di appello.
pagina 13 di 17 L'applicazione del criterio “pro rata temporis”, di matrice giurisprudenziale, consente di individuare, in via equitativa, l'importo da rimborsare, suddividendo l'importo complessivo di ciascuna delle voci di costo per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. ABF, Collegio di ABF Decisione n. 2084 del 19 aprile 2013, cit.); esso si applica se espressamente previsto o se manchi qualsiasi determinazione in merito.
Occorre evidenziare come né il legislatore europeo e italiano, né la sentenza Lexitor, nè la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 hanno chiarito quale criterio applicare.
Nel caso di specie, l'art. 14 del contratto per la quantificazione dei costi ripetibili ivi indicati rinvia all'art. 4; tale articolo specifica l'ammontare dovuto per le singole voci sulla base delle tabelle richiamate, di modo che risulta contrattualizzato il criterio della curva degli interessi (o del c.d. relativamente proporzionale). Del resto, l'appellato non ha dimostrato la eventuale vessatorietà del predetto criterio di calcolo, di cui, peraltro, ha richiesto l'applicazione in via subordinata.
Si osserva peraltro che – malgrado parte della giurisprudenza di merito individui il criterio della curva degli interessi quale sistema meno agevole da verificare per il consumatore rispetto al criterio del “pro rata temporis” o costo ammortizzato – il nuovo art. 125 sexies, c. 2, TUB, prevede espressamente che “ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”, con conseguente liceità delle clausole che prevedono un diverso sistema di calcolo.
Una parte della giurisprudenza di merito considera il criterio della curva degli interessi criterio equitativo generale da applicarsi per i costi up front (cfr. Tribunale Torino, Sez. I,
20.03.2023 n. 853: “La chiara indicazione della Corte di Giustizia di metodi proporzionali di rimborso non toglie che anche la 'curva degli interessi' e il metodo del 'costo ammortizzato', previsto dal novellato art. 125- sexies TUB per i contratti conclusi a partire dal 25.7.2021, adeguino il contratto alla minore durata effettiva, esprimano una proporzionalità tra frazione di contratto ineseguita ('vita residua') e durata originaria
e usino tale proporzione per rimborsare al consumatore la frazione non ancora maturata di interessi e oneri
(cioè 'dovuti per la vita residua”).
pagina 14 di 17 Non depongono in senso contrario neanche i principi contenuti nella direttiva UE n.
48/2008 (considerando 39) e nella nuova direttiva UE n. 2225/2008 (considerando 70 e art. 21 co. I lett. s), che abroga la precedente (con termine di recepimento fissato al 20.11.2025), secondo cui, in caso di rimborso anticipato, “Il calcolo dell'indennizzo per il creditore dovrebbe essere trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase precontrattuale e in ogni caso durante l'esecuzione del contratto di credito”.
Il criterio della curva degli interessi rispetta i principi di trasparenza e comprensibilità, in quanto, sebbene implichi l'applicazione, per tutti i costi, del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi, e sebbene risulti normalmente più oneroso per il consumatore, la sua applicazione risulta ricostruibile sulla base del piano di ammortamento e non richiede l'esecuzione di conteggi complessi.
A questo punto, in parziale accoglimento dell'appello, va dichiarato il diritto dello di CP_2 ottenere la restituzione, da parte dell'appellante, della somma di € 490,42 oltre interessi legali dal ricorso all'ABF, con condanna dell'appellante al pagamento della predetta somma, inferiore rispetto a quella di € 649,32, oltre interessi, contenuta nella sentenza del Giudice di
Pace di Giarre.
La sentenza impugnata va, quindi, riformata nel senso indicato.
Avendo lo ricevuto una somma superiore, pari a € 658,70 (computando anche gli CP_2 interessi) ed avendo l'appellante chiesto la restituzione della somma versata in eccesso, in questa sede lo va condannato alla restituzione, in favore dell'appellante, della differenza, CP_2 oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo.
Dovendo provvedere sulle spese tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio (cfr. C.
Cass., n. 1775/2017: in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c,, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese), le spese di lite vanno compensate pagina 15 di 17 per metà considerate le significative innovazioni normative e il dibattito giurisprudenziale sviluppatosi dopo l'introduzione del presente giudizio, dunque l'appellante va condannata al pagamento della residua metà di dette spese di entrambi i gradi del giudizio nei confronti dell'appellato, con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito.
Le spese di questo grado sono liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo
D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 1.100,00) nel seguente modo: € 150,00 per la fase di studio e €
150,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase istruttoria e € 200,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 700,00; le spese del primo grado sono liquidate in € 360,00 (€ 70,00 per ciascuna delle prime tre fasi e € 150,00 per l'ultima fase). Su detti importi va applicata la disposta compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile d'appello iscritta al n. 8290/2022 R.G, vertente tra (appellante) e Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore (appellata), disattesa ogni Parte_1 diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 126/2021, emessa dal Giudice di Pace di Giarre, condanna Parte_1 al pagamento, in favore di , della somma di € 490,42, oltre
[...] Controparte_2 interessi legali dal ricorso all'ABF;
2. Condanna alla restituzione, in favore dell'appellante, della Controparte_2 differenza percepita in eccesso rispetto all'importo indicato al capo che precede, oltre interessi legali come in motivazione;
3. Compensa per metà le spese di lite del doppio grado di giudizio e condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, della residua metà, che liquida, per il primo grado in € 180,00, a titolo di compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e per il presente grado d'appello in €
pagina 16 di 17 350,00, a titolo di compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Gaetano Giuliano Bertone.
Così deciso in Catania il 03/12/2025.
Il Giudice
Milena CE
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