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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/04/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1673/2024
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 19.4.2024 al n. 1673/2024 R.G., promossa con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 150 c.p.c. da
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...]
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
residente in [...]
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Mauro PALMA del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in TE RE (Vi), via Giuriolo n.1, giusta procura allegata all'atto di citazione attori contro
nato a [...] l'[...] Controparte_1
, cf. deceduta a UG Val D'Arda (Pc) il Parte_3 C.F._3
6.03.1994 convenuti contumaci
In punto: usucapione.
1 All'udienza del 4.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dal procuratore di parte attrice:
CONCLUSIONI ATTORI:
“Respinta ogni contraria eccezione, conclusione e deduzione, voglia il l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare: Esonerare le parti attrici dalla chiamata in mediazione obbligatoria ex d.lgs.
28/2010 per i motivi indicati in narrativa ed in particolare per essere la convenuta
Nel merito
- Accertato che il possesso integra gli estremi del possesso per usucapione, che gli attori intendono unire il loro possesso a quello del dante causa, che il possesso si è protratto per oltre vent'anni, voglia il Giudice adito dichiarare usucapito a favore degli attori la proprietà delle quote appartenenti ai convenuti del seguente bene immobile catastalmente individuato come segue nel Comune di NE
IN: Foglio 15 – particella 636 di are 09.20 R.D.E. 8,51 R.A.E. 5,23
- Ordinarsi le trascrizioni e le volturazione, con cancellazione dei convenuti con esonero di responsabilità del Conservatore dei RR.II.
In ogni caso
- Spese, compensi e refusi nel caso di opposizione.
In via istruttoria: […]”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 4.3.2024, ritualmente notificato per pubblici proclami, gli attori, allegando opportuna documentazione, esponevano che:
- con atto di compravendita del 20.05.2015 a rogito notaio (doc.1), i medesimi avevano Per_1
acquistato da la quota di 60/70 di un terreno ubicato in Comune di NE IN Persona_2
(Vi), catastalmente identificato al Catasto Terreni, Foglio 15, particella n. 636 di are 09.20, R.D.E.
8,51, R.A.E. 5,23, confinante con le particelle nn. 1304, 1405, 643 e 642 (salvo se altri);
- la restante quota del 10/70 risultava ancora catastalmente intestata al loro dante causa Persona_2
(doc.3), mentre, da alcune ricerche effettuate, era emersa la comproprietà della predetta quota in capo a
2 nato a [...] il 11. 04.1898, e nata a [...] il CP_1 Parte_3
16.1.1909, in parti uguali di 5/70 per ciascuno;
- il loro dante causa aveva coltivato il fondo nella sua interezza fin dal marzo 1974, Persona_2 possedendolo in buona fede, in modo pacifico, ininterrotto e palese mediante l'esecuzione delle attività di coltura, taglio dell'erba e delle piante, raccolta dei frutti e di quanto si rendeva necessario per mantenere il fondo in buone condizioni;
- gli attori continuavano nelle attività prima svolte dal loro dante causa e intendevano unire il loro possesso a quello del dante causa ai sensi dell'art. 1146 co. 2 c.c.;
- l'Ufficio Servizi Demografici del Comune di NE IN dichiarava che era CP_1 stato cancellato dall'anagrafe del Comune in occasione del censimento del 1931 per emigrazione in
Francia (doc.4);
- il medesimo non poteva essere ancora in vita atteso l'anno di nascita (1898) e che non se ne conoscevano eventuali eredi e/o aventi causa;
- per quanto riguarda gli attori apprendevano che apparteneva all' Parte_3 Controparte_2
, che aveva svolto la sua missione all'Istituto Maria Ausiliatrice di La Spezia e che era deceduta a
[...]
UG Val D'Arda (Pc) il 6.03.1994 (doc.5);
- per entrambi i predetti soggetti, si rendeva pertanto difficoltoso accertare la presenza di eredi, la loro identificazione e la notificazione dell'atto introduttivo dimodoché si rendeva necessaria la notifica per pubblici proclami.
Su tali premesse, gli attori chiedevano pertanto l'accertamento dell'acquisto per usucapione ventennale in loro favore, anche ai sensi dell'art. 1146 c.c., della proprietà delle quote dell'immobile di cui trattasi appartenenti ai convenuti e, quindi, della proprietà esclusiva dello stesso.
Dichiarata la contumacia dei convenuti con decreto ex art. 171 bis c.p.c. dell'8.7.2024 e contestualmente differita la prima udienza al 14.11.2024, in tal sede venivano ammesse le richieste prove testimoniali, con rinvio all'udienza del 4.3.2025 per la relativa escussione. A tale udienza venivano sentiti i testi , e e, precisate le Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
conclusioni come da epigrafe con contestuale rinuncia ai termini ex art.189 c.p.c., il giudizio veniva trattenuto in decisione immediata.
3 **********
Tanto rappresentato e premesso, la domanda di acquisto a titolo di usucapione va accolta, per le ragioni che si vengono brevemente ad esporre.
Va in primo luogo rilevato come il contraddittorio appaia ritualmente instaurato, attesi gli adempimenti espletati da parte attrice al fine di rinvenire gli eredi degli intestatari catastali delle quote del bene oggetto della domanda di usucapione (così come illustrato in citazione e in atti documentato). Vanno inoltre esonerati gli attori dalla procedura di mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010 giacché i convenuti risultano irreperibili nonostante i plurimi (e diligenti) sforzi profusi dagli stessi per identificare i convenuti e notiziarli dell'introduzione della presente vertenza.
Per quanto concerne il merito, sulla base delle prove acquisite è emersa l'esistenza in capo agli attori e, prima ancora, in capo al loro dante causa , per quanto di specifico interesse, di un possesso Persona_2
sul bene in oggetto munito dei necessari requisiti ex artt. 1146 e 1158 c.c., in senso conforme a quanto esposto in citazione.
I testi sentiti all'udienza del 4.3.2025, della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare, hanno invero confermato la conoscenza dei luoghi di causa, anche dalla documentazione fotografica e dalla planimetria catastale loro esibita (doc. 7), nonché il possesso ultraventennale, esclusivo, pacifico, pubblico, continuato ed ininterrotto del terreno per cui è causa da parte degli attori e, prima ancora, del loro dante causa.
In particolare, il teste , coniuge dell'attrice, dopo aver precisato che conosceva il dante Testimone_1
causa degli attori sin dal 1985, ha dichiarato che, quantomeno dal 1993 (quando ha conosciuto l'attrice), quest'ultimo ha posseduto e coltivato il fondo oggetto di causa, costituito da un terreno a prato contornato da una piccola piantagione di varie specie (mele, pere, fichi, ecc.), precisando che il medesimo aveva depositato sul fondo a confine con l'ex proprietà di , padre degli Persona_3
attori, una piccola casetta di legno per ricovero attrezzi e che l'unico accesso al fondo era attraverso il predetto appezzamento. Ha poi confermato che gli attori possiedono in modo esclusivo, pacifico ed ininterrotto il predetto fondo sin dall'acquisto, coltivandolo e provvedendo allo sfalcio dell'erba, al diserbo, alla potatura delle piante e alla raccolta dei frutti e ha aggiunto che nessuno ha mai contestato il loro possesso.
4 Anche i testi e , rispettivamente moglie e figlio dell'attore Testimone_2 Testimone_3
(nonché nipote dell'attrice), hanno confermato tali circostanze.
Dalle dichiarazioni rese dai testimoni si può quindi agevolmente intuire che il possesso degli attori del bene de quo fosse munito dei prescritti requisiti ai fini della declaratoria di usucapione.
È sintomatico infine che i convenuti, non costituendosi, non abbiano evidentemente inteso opporsi alla domanda di usucapione, circostanza che integra un ulteriore indubbio argomento di prova a favore delle prospettazioni attoree, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., quale riscontro sintomatico della loro fondatezza.
Gli attori in definitiva vanno dichiarati unici ed esclusivi proprietari per intervenuta usucapione ultraventennale, ai sensi degli artt. 1146 e 1158 c.c., della residua quota (10/70) dell'immobile specificato in dispositivo, già di loro proprietà per la quota di 60/70.
Vanno in coerenza autorizzate volture e trascrizioni di legge (con esonero da responsabilità del competente Conservatore).
Nulla va disposto per le spese del giudizio, non essendo intervenuta opposizione da parte dei convenuti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) accerta e dichiara che, per effetto di usucapione ex artt. 1146 e 1158 c.c., e Parte_1
hanno acquistato la proprietà esclusiva della quota dei convenuti, pari a 10/70, del Parte_2
bene immobile, già di loro proprietà per 60/70, sito nel Comune di NE IN (Vi), catastalmente censito come segue:
- Catasto Terreni, Comune di NE IN (Vi), Foglio 15, particella n. 636, di are 09.20, R.D.E.
8,51, R.A.E. 5,23;
II) ordina trascrizioni e volturazioni di legge della presente sentenza a favore degli attori Parte_1
e , con esonero da ogni responsabilità del competente Conservatore;
[...] Parte_2
III) nulla sulle spese processuali.
5 Così deciso in Vicenza, 15 aprile 2025
6
Il Giudice dott. Antonio Picardi
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 19.4.2024 al n. 1673/2024 R.G., promossa con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 150 c.p.c. da
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...]
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
residente in [...]
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Mauro PALMA del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in TE RE (Vi), via Giuriolo n.1, giusta procura allegata all'atto di citazione attori contro
nato a [...] l'[...] Controparte_1
, cf. deceduta a UG Val D'Arda (Pc) il Parte_3 C.F._3
6.03.1994 convenuti contumaci
In punto: usucapione.
1 All'udienza del 4.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dal procuratore di parte attrice:
CONCLUSIONI ATTORI:
“Respinta ogni contraria eccezione, conclusione e deduzione, voglia il l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare: Esonerare le parti attrici dalla chiamata in mediazione obbligatoria ex d.lgs.
28/2010 per i motivi indicati in narrativa ed in particolare per essere la convenuta
Nel merito
- Accertato che il possesso integra gli estremi del possesso per usucapione, che gli attori intendono unire il loro possesso a quello del dante causa, che il possesso si è protratto per oltre vent'anni, voglia il Giudice adito dichiarare usucapito a favore degli attori la proprietà delle quote appartenenti ai convenuti del seguente bene immobile catastalmente individuato come segue nel Comune di NE
IN: Foglio 15 – particella 636 di are 09.20 R.D.E. 8,51 R.A.E. 5,23
- Ordinarsi le trascrizioni e le volturazione, con cancellazione dei convenuti con esonero di responsabilità del Conservatore dei RR.II.
In ogni caso
- Spese, compensi e refusi nel caso di opposizione.
In via istruttoria: […]”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 4.3.2024, ritualmente notificato per pubblici proclami, gli attori, allegando opportuna documentazione, esponevano che:
- con atto di compravendita del 20.05.2015 a rogito notaio (doc.1), i medesimi avevano Per_1
acquistato da la quota di 60/70 di un terreno ubicato in Comune di NE IN Persona_2
(Vi), catastalmente identificato al Catasto Terreni, Foglio 15, particella n. 636 di are 09.20, R.D.E.
8,51, R.A.E. 5,23, confinante con le particelle nn. 1304, 1405, 643 e 642 (salvo se altri);
- la restante quota del 10/70 risultava ancora catastalmente intestata al loro dante causa Persona_2
(doc.3), mentre, da alcune ricerche effettuate, era emersa la comproprietà della predetta quota in capo a
2 nato a [...] il 11. 04.1898, e nata a [...] il CP_1 Parte_3
16.1.1909, in parti uguali di 5/70 per ciascuno;
- il loro dante causa aveva coltivato il fondo nella sua interezza fin dal marzo 1974, Persona_2 possedendolo in buona fede, in modo pacifico, ininterrotto e palese mediante l'esecuzione delle attività di coltura, taglio dell'erba e delle piante, raccolta dei frutti e di quanto si rendeva necessario per mantenere il fondo in buone condizioni;
- gli attori continuavano nelle attività prima svolte dal loro dante causa e intendevano unire il loro possesso a quello del dante causa ai sensi dell'art. 1146 co. 2 c.c.;
- l'Ufficio Servizi Demografici del Comune di NE IN dichiarava che era CP_1 stato cancellato dall'anagrafe del Comune in occasione del censimento del 1931 per emigrazione in
Francia (doc.4);
- il medesimo non poteva essere ancora in vita atteso l'anno di nascita (1898) e che non se ne conoscevano eventuali eredi e/o aventi causa;
- per quanto riguarda gli attori apprendevano che apparteneva all' Parte_3 Controparte_2
, che aveva svolto la sua missione all'Istituto Maria Ausiliatrice di La Spezia e che era deceduta a
[...]
UG Val D'Arda (Pc) il 6.03.1994 (doc.5);
- per entrambi i predetti soggetti, si rendeva pertanto difficoltoso accertare la presenza di eredi, la loro identificazione e la notificazione dell'atto introduttivo dimodoché si rendeva necessaria la notifica per pubblici proclami.
Su tali premesse, gli attori chiedevano pertanto l'accertamento dell'acquisto per usucapione ventennale in loro favore, anche ai sensi dell'art. 1146 c.c., della proprietà delle quote dell'immobile di cui trattasi appartenenti ai convenuti e, quindi, della proprietà esclusiva dello stesso.
Dichiarata la contumacia dei convenuti con decreto ex art. 171 bis c.p.c. dell'8.7.2024 e contestualmente differita la prima udienza al 14.11.2024, in tal sede venivano ammesse le richieste prove testimoniali, con rinvio all'udienza del 4.3.2025 per la relativa escussione. A tale udienza venivano sentiti i testi , e e, precisate le Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
conclusioni come da epigrafe con contestuale rinuncia ai termini ex art.189 c.p.c., il giudizio veniva trattenuto in decisione immediata.
3 **********
Tanto rappresentato e premesso, la domanda di acquisto a titolo di usucapione va accolta, per le ragioni che si vengono brevemente ad esporre.
Va in primo luogo rilevato come il contraddittorio appaia ritualmente instaurato, attesi gli adempimenti espletati da parte attrice al fine di rinvenire gli eredi degli intestatari catastali delle quote del bene oggetto della domanda di usucapione (così come illustrato in citazione e in atti documentato). Vanno inoltre esonerati gli attori dalla procedura di mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010 giacché i convenuti risultano irreperibili nonostante i plurimi (e diligenti) sforzi profusi dagli stessi per identificare i convenuti e notiziarli dell'introduzione della presente vertenza.
Per quanto concerne il merito, sulla base delle prove acquisite è emersa l'esistenza in capo agli attori e, prima ancora, in capo al loro dante causa , per quanto di specifico interesse, di un possesso Persona_2
sul bene in oggetto munito dei necessari requisiti ex artt. 1146 e 1158 c.c., in senso conforme a quanto esposto in citazione.
I testi sentiti all'udienza del 4.3.2025, della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare, hanno invero confermato la conoscenza dei luoghi di causa, anche dalla documentazione fotografica e dalla planimetria catastale loro esibita (doc. 7), nonché il possesso ultraventennale, esclusivo, pacifico, pubblico, continuato ed ininterrotto del terreno per cui è causa da parte degli attori e, prima ancora, del loro dante causa.
In particolare, il teste , coniuge dell'attrice, dopo aver precisato che conosceva il dante Testimone_1
causa degli attori sin dal 1985, ha dichiarato che, quantomeno dal 1993 (quando ha conosciuto l'attrice), quest'ultimo ha posseduto e coltivato il fondo oggetto di causa, costituito da un terreno a prato contornato da una piccola piantagione di varie specie (mele, pere, fichi, ecc.), precisando che il medesimo aveva depositato sul fondo a confine con l'ex proprietà di , padre degli Persona_3
attori, una piccola casetta di legno per ricovero attrezzi e che l'unico accesso al fondo era attraverso il predetto appezzamento. Ha poi confermato che gli attori possiedono in modo esclusivo, pacifico ed ininterrotto il predetto fondo sin dall'acquisto, coltivandolo e provvedendo allo sfalcio dell'erba, al diserbo, alla potatura delle piante e alla raccolta dei frutti e ha aggiunto che nessuno ha mai contestato il loro possesso.
4 Anche i testi e , rispettivamente moglie e figlio dell'attore Testimone_2 Testimone_3
(nonché nipote dell'attrice), hanno confermato tali circostanze.
Dalle dichiarazioni rese dai testimoni si può quindi agevolmente intuire che il possesso degli attori del bene de quo fosse munito dei prescritti requisiti ai fini della declaratoria di usucapione.
È sintomatico infine che i convenuti, non costituendosi, non abbiano evidentemente inteso opporsi alla domanda di usucapione, circostanza che integra un ulteriore indubbio argomento di prova a favore delle prospettazioni attoree, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., quale riscontro sintomatico della loro fondatezza.
Gli attori in definitiva vanno dichiarati unici ed esclusivi proprietari per intervenuta usucapione ultraventennale, ai sensi degli artt. 1146 e 1158 c.c., della residua quota (10/70) dell'immobile specificato in dispositivo, già di loro proprietà per la quota di 60/70.
Vanno in coerenza autorizzate volture e trascrizioni di legge (con esonero da responsabilità del competente Conservatore).
Nulla va disposto per le spese del giudizio, non essendo intervenuta opposizione da parte dei convenuti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) accerta e dichiara che, per effetto di usucapione ex artt. 1146 e 1158 c.c., e Parte_1
hanno acquistato la proprietà esclusiva della quota dei convenuti, pari a 10/70, del Parte_2
bene immobile, già di loro proprietà per 60/70, sito nel Comune di NE IN (Vi), catastalmente censito come segue:
- Catasto Terreni, Comune di NE IN (Vi), Foglio 15, particella n. 636, di are 09.20, R.D.E.
8,51, R.A.E. 5,23;
II) ordina trascrizioni e volturazioni di legge della presente sentenza a favore degli attori Parte_1
e , con esonero da ogni responsabilità del competente Conservatore;
[...] Parte_2
III) nulla sulle spese processuali.
5 Così deciso in Vicenza, 15 aprile 2025
6
Il Giudice dott. Antonio Picardi