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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/01/2024, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
N. 20299/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IB di Napoli
4 SEZIONE CIVILE
Il GOP , dott. Pasquale Cognetta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20299/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 12 settembre 2023 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 , c.p.c.
TRA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ACCATTATIS CHALONS D'ORANGE CARLO
, elettivamente domiciliata in Via San Pasquale a Chiaia 62 80121
Napoli presso il difensore avv. ACCATTATIS CHALONS
D'ORANGE ATTRICE
E
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. DIANI DAVIDE ( ) dom.to PIAZZA C.F._2
MUNICIPIO PALAZZO SAN GIACOMO 80100 NAPOLI;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. . DIANI
DAVIDE
- CONVENUTO
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie .
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate, dai rispettivi procuratori .
FATTO E DIRITTO
Va premesso che la lunga durata del giudizio, pendente da circa 4 anni, rende opportuna una breve sintesi dello svolgimento della causa, seppure non più imposta dagli artt. 132 cpc e 118 disp att. cpc come novellati dalla legge 69/2009.
Con atto di citazione notificato a mezzo del suo procuratore in data 5 ottobre 2020, la sig.ra esponeva che in data Parte_1
29 gennaio 2019, alle ore 12,00 circa, mentre percorreva a piedi il marciapiede di via M. Schilizzi in Napoli, giunta all'altezza del civico 9, “poneva il piede su di un basolo mobile che le faceva perdere l'equilibrio e rovinare violentemente a terra.” .
Per effetto della dichiarata caduta, l'attrice riportava lesioni personali per le quali era necessario il trasporto presso il Pronto
Soccorso dell “ di Napoli, dove le veniva Org_1 Org_2
diagnosticata la “frattura ingranata metaepifisaria radio sinistro.”
Pertanto, la sig.ra conveniva in giudizio il Pt_1 CP_1
al fine di sentir dichiarare la sua esclusiva responsabilità
[...]
nell'accadimento del sinistro e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni subiti.
Integratosi, ritualmente, il contraddittorio, si costituiva in giudizio del che contestava in toto le pretese attoree, Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., e istruita la causa, venivano acquisite le prove documentali, escusso il teste richiesto da parte attrice e disposto l'espletamento della C.T.U., demandata al dott. al fine di verificare il rapporto causale Persona_1
- 2 -
tra le lesioni riportate e il fatto lesivo, e, a seguito di deposito dell'elaborato peritale, la causa veniva rinviata
Applicandosi il criterio della concorsualità, la domanda va accolta parzialmente .
L'esame della domanda attorea impone di affrontare il tema della responsabilità civile della PA nell'ipotesi di danni a cose o persone derivanti dalla cattiva manutenzione delle strade pubbliche, ponendosi da sempre, in dottrina e giurisprudenza, il problema di stabilire se tale responsabilità vada inquadrata nella previsione generale dell'art. 2043 c.c., ovvero se possa configurarsi, anche a carico della P.A., la speciale forma di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. che investe i danni da cose in custodia.
Secondo un precedente orientamento giurisprudenziale, la pubblica amministrazione nello svolgimento della propria attività
è tenuta all'osservanza dei limiti imposti dal principio di neminem laedere ed, in particolare, è tenuta a far sì che i beni pubblici non presentino per l'utente una situazione di pericolo occulto (c.d. insidia o trabocchetto), caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità, sotto il profilo oggettivo, e della non prevedibilità, sotto il profilo soggettivo (Cfr., nello stesso senso,
Cass. Civ., sez. III, 25.6.1997, n. 5670; Cass. Civ., sez. III, 28.4.1997,
n. 3630; Cass. Civ., SS.UU., 23.4.1997, n. 3567).
Con riferimento ai beni pubblici soggetti ad un uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini, e di estensione tale da rendere impossibile un controllo continuo ed efficace da parte dell'ente gestore, la costante giurisprudenza sia di merito che di legittimità in tema di danni, riteneva non fosse applicabile l'art. 2051 c.c. (Cassazione civile 21 gennaio 1987 n. 526, in Foro it. 1987,
I, 786), non potendosi pretendere un obbligo di custodia a carico della P.A. per beni, quali le strade demaniali, assoggettate all'uso generalizzato ed indiscriminato della collettività.
- 3 -
Tale indirizzo prevalente in passato, richiedeva, affinché si potesse imputare la responsabilità ex art. 2043 c.c., che il bene costituisse una situazione di pericolo dotata dei requisiti della non visibilità e della non prevedibilità.
Pertanto il verificarsi di buche o sconnessioni nel fondo stradale, in tanto poteva determinare la responsabilità, dell'amministrazione, in quanto esse si configurassero alla stregua di autentiche insidie o trabocchetti, idonee a fondare il giustificato affidamento dell'utente circa la praticabilità delle strade, impedendo l'adozione da parte di quest'ultimo delle opportune misure precauzionali.
A tale interpretazione giurisprudenziale segue la nota pronuncia n.
156 del 10.5.1999 della Corte costituzionale in particolare là dove si afferma che la «notevole estensione del bene» e «l'uso generale e diretto» della cosa da parte di terzi costituiscono dell'impossibilità d'un concreto esercizio del potere di controllo e vigilanza sul bene medesimo -impossibilità che può essere ritenuta solo all'esito di un'indagine condotta dal giudice con riferimento al caso singolo, e con criteri di normalità ( peraltro con la suesposta precisazione che tali «indizi» assumono rilievo non già sotto il profilo della "struttura" della fattispecie di cui all'art. 2051 ce, bensì in relazione alla prova liberatoria del fortuito ivi prevista )-, la responsabilità speciale per custodia ex art. 2051 c.c.. risulta dunque non solo configurabile, ma invero senz'altro preferibile rispetto alla regola generale posta dall'art. 2043 c.c: essa si presta infatti ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico e al sentire sociale”.
In questa direzione si è orientata negli ultimi anni tutta la giurisprudenza della Suprema Corte, e nella recente sentenza della sez. III del 06 novembre 2012 n. 19154 sono stati ribaditi i principi
- 4 -
giuridici che, secondo la giurisprudenza di legittimità, governano la materia, che possono così riassumersi: “(…)la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cc, prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso (Cass. Civ. 7 aprile 2010 n. 8229, Cass. Civ. 19 febbraio 2008 n. 4279).
Nella fattispecie in esame varrà applicare i criteri di indagine sottoposti dall' art.2051 c.c., sicchè può affermarsi che ricorrano tutti i presupposti per addivenire all'affermazione di responsabilità del convenuto, la cui proprietà della strada in cui si è CP_1
verificato il sinistro non è stata in alcun modo contestata.
Le dichiarazioni testimoniali acquisite in corso di causa. confermano, le circostanze di tempo e di luogo nonché la dinamica del sinistro come indicate in citazione .
La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto
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determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova.
Ne consegue che l'accertata esistenza di un nesso di causalità tra la situazione di dissesto in cui versava la strada emergente altresì dal materiale fotografico allegato da parte attrice, e l'evento lesivo per cui è causa vale a concretare i requisiti della responsabilità del convenuto per i danni cagionati.
Come precedentemente evidenziato la responsabilità per i danni ex art. 2051 cod. civ. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa, laddove il limite della responsabilità risiede nell'intervento del caso fortuito, che attiene anche ad un comportamento del responsabile .
Il comportamento colposo della , però, non è idoneo da solo Pt_1
ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno.
Pertanto può integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato.
Orbene nella fattispecie sussistono certamente, a parere di questo giudice, i presupposti per riconoscere un concorso colposo dell'attrice, preso atto che la situazione di palese degrado in cui versa l'area in cui è avvenuto il sinistro (cfr. documentazione fotografica presente nella produzione di parte attrice da cui si evince che l'area in cui è avvenuto il sinistro è palesemente ed ampiamente dissestata, avrebbero imposto da parte della Pt_1
un' accorta condotta di attraversamento dell'area in oggetto magari procedendo ai margini di detta area.
Va esclusa la responsabilità civile della Pubblica Amministrazione, per danni causati a persone che transitano su pubbliche strade,
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anche nel caso di danni cagionati da cattivo stato manutentivo della strada (cd. trabocchetto) di proprietà dell'ente pubblico, ove l'evento dannoso si sia verificato per negligenza e disattenzione dell'utente della pubblica via.
In tale caso, infatti, gli effetti dannosi dell'evento sono riferibili esclusivamente al fatto e colpa dell'utente medesimo, in virtù del principio di autoresponsabilità, che costituisce la frontiera estrema della responsabilità civile, normativamente segnata dall'art.1227 cod. civ., in forza del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale. Cfr IB, Brindisi, sentenza 02/12/2004
Per questo è incorsa in una condotta imprudente decidendo di percorrerla .
Inoltre, le pessime condizioni della strada erano immediatamente percepibili da chiunque.
Orbene, da ciò discende che la causa del sinistro debba ravvisarsi nel comportamento imprudente dell'attrice che avrebbe potuto evitare la caduta con l'ordinaria diligenza.
Sotto tale profilo va, pertanto, riconosciuto il comportamento colposo della danneggiata cui va riconosciuta una incidenza causale particolarmente significativa e pari almeno al 50%.
In ordine alla quantificazione del danno procurato all'integrità psico-fisica dell'attrice, occorre a tal riguardo esaminare l'incidenza del fatto illecito sulla persona in sé considerata, con la precisazione che la liquidazione del danno biologico – sia di natura permanente che temporanea - prescinde da qualsiasi valutazione di carattere reddituale, costituendo una posta di danno connessa alla lesione della persona fisica in sé considerata.
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Ciò chiarito, va rilevato che dalla documentazione in atti risulta che l'attrice riportò in conseguenza del sinistro le lesioni meglio descritte nella ctu .
Da tale evento traumatico il GOP si basa sul giudizio del consulente tecnico d'ufficio che è del tutto condivisibile perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite.
Venendo alla quantificazione del danno si deve procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale.
Occorre preliminarmente chiarire, sinteticamente, sulla scorta del condivisibile insegnamento della Corte di legittimità (cfr. da ultimo la Cass. S.U. 26972/2008) che il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie, se non a fini descrittivi che deve essere risarcito in quanto tale, nei casi previsti dalla legge, nei quali rientrano, tra gli altri, il caso in cui il fatto illecito costituisca reato (art 185 c.p.)
e, nella rilettura costituzionalmente orientata dell'art 2059 c.c., quello in cui siano lesi specifici diritti inviolabili della persona, tra i quali, per quello che qui interessa, il diritto alla salute di cui all'art 32 Cost..
Tale danno deve essere risarcito nella sua interezza, nel senso che
è compito del giudice ristorare interamente il pregiudizio non patrimoniale subito dal soggetto leso (cfr. ancora S.U.
26972/2008), senza tuttavia pervenire a duplicazioni di danni, ma avendo cura di personalizzare il risarcimento, tenendo conto nella liquidazione del danno, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute, della consistenza delle sofferenze e delle menomazioni fisiche e psichiche patite da costui.
Ritiene il giudicante che nel liquidare l'unitario danno non patrimoniale sia necessario dar conto del criterio che viene seguito per giungere alla determinazione del risarcimento dovuto e
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dunque dar conto delle singole “voci risarcitorie” che vanno a determinare l'intero danno non patrimoniale subito dal soggetto leso, non al fine di introdurre sottocategorie all'interno del danno non patrimoniale unitariamente considerato, ma al fine del rispetto dell'obbligo della motivazione di cui agli artt. 111 Cost e 132
c.p.c., ed al fine dunque di dar conto del procedimento logico giuridico seguito per la quantificazione di tale unitario danno, sì da consentirne il controllo delle parti e del giudice dell'impugnazione.
La risarcibilità di esso trova specifico fondamento nell'art. 32 della
Costituzione.
Per la liquidazione del danno biologico, quale menomazione della integrità psico-fisica del soggetto, costantemente presente in ogni fatto illecito che rechi danno alla persona, se per un verso si rende necessaria una "uniformità pecuniaria di base", per altro verso occorre integrare quest'ultima con elasticità e flessibilità per adeguare la liquidazione nel caso concreto all'effettiva incidenza dell'accertata menomazione sulle attività della vita quotidiana attraverso le quali si manifesta l'efficienza psico-fisica del soggetto danneggiato.
Garantisce un'uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal IB di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del
07/06/2011 Rv. 618048; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14402 del
30/06/2011 Rv. 618049).
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Il CTU precisa che non sussistono dubbi sulla validità del nesso di causalità.
Alla stabilizzazione delle lesioni, sono residuati postumi permanenti della preesistente integrità psicofisica, che hanno generato un danno biologico;
si può ascrivere quindi alla sig.ra un danno biologico del 6% (sei per cento). Parte_1
Il periodo di inabilità temporanea totale fu di giorni 30 valutabili al 75% e di giorni 40 valutabili al 50%.
In merito al danno morale va evidenziato che quando si tratta di riconoscere danno biologico di natura psicologica di lieve entità, è necessario un maggiore rigore nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate a titolo di danno morale.
Ciò perché, in tali casi, si considerano normalmente assorbite nel danno biologico di lieve entità anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del cosiddetto danno morale, salvo la rigorosa prova contraria.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6443 del
3 marzo 2023, affrontando il rapporto fra danno biologico di lieve entità e danno morale.
La Suprema Corte ha chiarito la distinzione tra il danno biologico e il danno morale, sottolineando che entrambi riguardano la sofferenza e il dolore, seppur su piani diversi. Il danno biologico riguarda gli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, mentre il danno morale riguarda la sfera psicologica ed emotiva.
Tuttavia, quando la sofferenza soggettiva causata da un evento diventa una lesione dell'integrità psicologica medicalmente accertabile, si tratta di un danno biologico e non più di un danno morale.
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In tali casi, il danneggiato ha comunque la possibilità di dimostrare la compresenza di conseguenze dannose sia sul piano del danno morale sia su quello del danno biologico.
Tuttavia, sarà necessario fornire la prova rigorosa della specifica diversità di tali conseguenze, nonché dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.
La Corte ha quindi confermato la sentenza del IB , ritenendo corretto il fatto che il danno morale fosse integralmente ricondotto al danno biologico, per evitare duplicazioni, dato che la parte danneggiata non aveva fornito alcuna prova ulteriore e diversa rispetto alla circostanza relativa allo stress emotivo causato dal decesso dell'amica.
Al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale.
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunata al momento del sinistro, della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea può liquidarsi, all'attualità ed in considerazione delle tabelle per le lesioni micro permanenti il GOP riconosce un DB permanente per € 6.710 ,03 un ITT per 30 gg € 1.644,00, un ITP al
50% per 40 gg € 1.096,00 : totale € 9.450,03 .
In ragione di quanto sopra accertato in ordine al concorso colposo del danneggiato, il convenuto va condannato a pagare in CP_1
favore dell'attrice la somma pari al 50% di appena individuata, ovvero euro 4.725,15.
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In ordine, poi, alla liquidazione degli interessi in caso di risarcimento del danno per debiti di valore (p.es. in caso di incidente stradale;
sulla distinzione su debiti di valore e debiti di valuta) la somma calcolata quale risarcimento deve essere aumentata, aggiungendo rivalutazione ed interessi.
La domanda va accolta seppur parzialmente , e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo .
P.Q.M.
Il IB di Napoli, IVa SEZIONE civile, in composizione monocratica, in persona del Gop Dr Pasquale Cognetta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 20299/2020
R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 12 settembre
2023 promossa da in danno del Parte_1 CP_1
in persona del Sindaco p.t., ogni diversa istanza, eccezione
[...]
e deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda proposta da
[...]
, nei limiti del 50%, e per l'effetto condanna il Parte_1
, in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1
pagamento, in favore dell'attrice della complessiva somma di euro 4.725,15 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali da calcolarsi dalla domanda sulla somma devalutata a tale data e via via annualmente rivalutata secondo gli Indici Istat famiglie di operai ed impiegati.
2. compensa le spese di lite nella misura del 50%, nel mentre, per il restante 50%, condanna il al Controparte_1
pagamento di complessivi € 2.132, 00, di cui euro € 132,00 per spese anticipate per contributo unificato, € 2.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avvocato. Carlo Accattatis Chalons
d'Orange che si è dichiarato anticipatario.
- 12 -
3. Pone definitivamente a carico di parte convenuta
[...]
le spese di CTU così come liquidate con decreto CP_1
del 21 luglio 22 condannando il convenuto a rivalere l'attrice delle somme a tale titolo eventualmente corrisposte al CTU, previa esibizione di documentazione fiscale rilasciata dal professionista.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege .
Così deciso
Si comunichi alle parti costituite.
Napoli 26 gennaio 2024 Il Giudice Unico
GOP Dr Pasquale Cognetta
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IB di Napoli
4 SEZIONE CIVILE
Il GOP , dott. Pasquale Cognetta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20299/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 12 settembre 2023 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 , c.p.c.
TRA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ACCATTATIS CHALONS D'ORANGE CARLO
, elettivamente domiciliata in Via San Pasquale a Chiaia 62 80121
Napoli presso il difensore avv. ACCATTATIS CHALONS
D'ORANGE ATTRICE
E
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. DIANI DAVIDE ( ) dom.to PIAZZA C.F._2
MUNICIPIO PALAZZO SAN GIACOMO 80100 NAPOLI;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. . DIANI
DAVIDE
- CONVENUTO
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie .
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate, dai rispettivi procuratori .
FATTO E DIRITTO
Va premesso che la lunga durata del giudizio, pendente da circa 4 anni, rende opportuna una breve sintesi dello svolgimento della causa, seppure non più imposta dagli artt. 132 cpc e 118 disp att. cpc come novellati dalla legge 69/2009.
Con atto di citazione notificato a mezzo del suo procuratore in data 5 ottobre 2020, la sig.ra esponeva che in data Parte_1
29 gennaio 2019, alle ore 12,00 circa, mentre percorreva a piedi il marciapiede di via M. Schilizzi in Napoli, giunta all'altezza del civico 9, “poneva il piede su di un basolo mobile che le faceva perdere l'equilibrio e rovinare violentemente a terra.” .
Per effetto della dichiarata caduta, l'attrice riportava lesioni personali per le quali era necessario il trasporto presso il Pronto
Soccorso dell “ di Napoli, dove le veniva Org_1 Org_2
diagnosticata la “frattura ingranata metaepifisaria radio sinistro.”
Pertanto, la sig.ra conveniva in giudizio il Pt_1 CP_1
al fine di sentir dichiarare la sua esclusiva responsabilità
[...]
nell'accadimento del sinistro e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni subiti.
Integratosi, ritualmente, il contraddittorio, si costituiva in giudizio del che contestava in toto le pretese attoree, Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., e istruita la causa, venivano acquisite le prove documentali, escusso il teste richiesto da parte attrice e disposto l'espletamento della C.T.U., demandata al dott. al fine di verificare il rapporto causale Persona_1
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tra le lesioni riportate e il fatto lesivo, e, a seguito di deposito dell'elaborato peritale, la causa veniva rinviata
Applicandosi il criterio della concorsualità, la domanda va accolta parzialmente .
L'esame della domanda attorea impone di affrontare il tema della responsabilità civile della PA nell'ipotesi di danni a cose o persone derivanti dalla cattiva manutenzione delle strade pubbliche, ponendosi da sempre, in dottrina e giurisprudenza, il problema di stabilire se tale responsabilità vada inquadrata nella previsione generale dell'art. 2043 c.c., ovvero se possa configurarsi, anche a carico della P.A., la speciale forma di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. che investe i danni da cose in custodia.
Secondo un precedente orientamento giurisprudenziale, la pubblica amministrazione nello svolgimento della propria attività
è tenuta all'osservanza dei limiti imposti dal principio di neminem laedere ed, in particolare, è tenuta a far sì che i beni pubblici non presentino per l'utente una situazione di pericolo occulto (c.d. insidia o trabocchetto), caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità, sotto il profilo oggettivo, e della non prevedibilità, sotto il profilo soggettivo (Cfr., nello stesso senso,
Cass. Civ., sez. III, 25.6.1997, n. 5670; Cass. Civ., sez. III, 28.4.1997,
n. 3630; Cass. Civ., SS.UU., 23.4.1997, n. 3567).
Con riferimento ai beni pubblici soggetti ad un uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini, e di estensione tale da rendere impossibile un controllo continuo ed efficace da parte dell'ente gestore, la costante giurisprudenza sia di merito che di legittimità in tema di danni, riteneva non fosse applicabile l'art. 2051 c.c. (Cassazione civile 21 gennaio 1987 n. 526, in Foro it. 1987,
I, 786), non potendosi pretendere un obbligo di custodia a carico della P.A. per beni, quali le strade demaniali, assoggettate all'uso generalizzato ed indiscriminato della collettività.
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Tale indirizzo prevalente in passato, richiedeva, affinché si potesse imputare la responsabilità ex art. 2043 c.c., che il bene costituisse una situazione di pericolo dotata dei requisiti della non visibilità e della non prevedibilità.
Pertanto il verificarsi di buche o sconnessioni nel fondo stradale, in tanto poteva determinare la responsabilità, dell'amministrazione, in quanto esse si configurassero alla stregua di autentiche insidie o trabocchetti, idonee a fondare il giustificato affidamento dell'utente circa la praticabilità delle strade, impedendo l'adozione da parte di quest'ultimo delle opportune misure precauzionali.
A tale interpretazione giurisprudenziale segue la nota pronuncia n.
156 del 10.5.1999 della Corte costituzionale in particolare là dove si afferma che la «notevole estensione del bene» e «l'uso generale e diretto» della cosa da parte di terzi costituiscono dell'impossibilità d'un concreto esercizio del potere di controllo e vigilanza sul bene medesimo -impossibilità che può essere ritenuta solo all'esito di un'indagine condotta dal giudice con riferimento al caso singolo, e con criteri di normalità ( peraltro con la suesposta precisazione che tali «indizi» assumono rilievo non già sotto il profilo della "struttura" della fattispecie di cui all'art. 2051 ce, bensì in relazione alla prova liberatoria del fortuito ivi prevista )-, la responsabilità speciale per custodia ex art. 2051 c.c.. risulta dunque non solo configurabile, ma invero senz'altro preferibile rispetto alla regola generale posta dall'art. 2043 c.c: essa si presta infatti ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico e al sentire sociale”.
In questa direzione si è orientata negli ultimi anni tutta la giurisprudenza della Suprema Corte, e nella recente sentenza della sez. III del 06 novembre 2012 n. 19154 sono stati ribaditi i principi
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giuridici che, secondo la giurisprudenza di legittimità, governano la materia, che possono così riassumersi: “(…)la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cc, prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso (Cass. Civ. 7 aprile 2010 n. 8229, Cass. Civ. 19 febbraio 2008 n. 4279).
Nella fattispecie in esame varrà applicare i criteri di indagine sottoposti dall' art.2051 c.c., sicchè può affermarsi che ricorrano tutti i presupposti per addivenire all'affermazione di responsabilità del convenuto, la cui proprietà della strada in cui si è CP_1
verificato il sinistro non è stata in alcun modo contestata.
Le dichiarazioni testimoniali acquisite in corso di causa. confermano, le circostanze di tempo e di luogo nonché la dinamica del sinistro come indicate in citazione .
La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto
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determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova.
Ne consegue che l'accertata esistenza di un nesso di causalità tra la situazione di dissesto in cui versava la strada emergente altresì dal materiale fotografico allegato da parte attrice, e l'evento lesivo per cui è causa vale a concretare i requisiti della responsabilità del convenuto per i danni cagionati.
Come precedentemente evidenziato la responsabilità per i danni ex art. 2051 cod. civ. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa, laddove il limite della responsabilità risiede nell'intervento del caso fortuito, che attiene anche ad un comportamento del responsabile .
Il comportamento colposo della , però, non è idoneo da solo Pt_1
ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno.
Pertanto può integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato.
Orbene nella fattispecie sussistono certamente, a parere di questo giudice, i presupposti per riconoscere un concorso colposo dell'attrice, preso atto che la situazione di palese degrado in cui versa l'area in cui è avvenuto il sinistro (cfr. documentazione fotografica presente nella produzione di parte attrice da cui si evince che l'area in cui è avvenuto il sinistro è palesemente ed ampiamente dissestata, avrebbero imposto da parte della Pt_1
un' accorta condotta di attraversamento dell'area in oggetto magari procedendo ai margini di detta area.
Va esclusa la responsabilità civile della Pubblica Amministrazione, per danni causati a persone che transitano su pubbliche strade,
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anche nel caso di danni cagionati da cattivo stato manutentivo della strada (cd. trabocchetto) di proprietà dell'ente pubblico, ove l'evento dannoso si sia verificato per negligenza e disattenzione dell'utente della pubblica via.
In tale caso, infatti, gli effetti dannosi dell'evento sono riferibili esclusivamente al fatto e colpa dell'utente medesimo, in virtù del principio di autoresponsabilità, che costituisce la frontiera estrema della responsabilità civile, normativamente segnata dall'art.1227 cod. civ., in forza del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale. Cfr IB, Brindisi, sentenza 02/12/2004
Per questo è incorsa in una condotta imprudente decidendo di percorrerla .
Inoltre, le pessime condizioni della strada erano immediatamente percepibili da chiunque.
Orbene, da ciò discende che la causa del sinistro debba ravvisarsi nel comportamento imprudente dell'attrice che avrebbe potuto evitare la caduta con l'ordinaria diligenza.
Sotto tale profilo va, pertanto, riconosciuto il comportamento colposo della danneggiata cui va riconosciuta una incidenza causale particolarmente significativa e pari almeno al 50%.
In ordine alla quantificazione del danno procurato all'integrità psico-fisica dell'attrice, occorre a tal riguardo esaminare l'incidenza del fatto illecito sulla persona in sé considerata, con la precisazione che la liquidazione del danno biologico – sia di natura permanente che temporanea - prescinde da qualsiasi valutazione di carattere reddituale, costituendo una posta di danno connessa alla lesione della persona fisica in sé considerata.
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Ciò chiarito, va rilevato che dalla documentazione in atti risulta che l'attrice riportò in conseguenza del sinistro le lesioni meglio descritte nella ctu .
Da tale evento traumatico il GOP si basa sul giudizio del consulente tecnico d'ufficio che è del tutto condivisibile perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite.
Venendo alla quantificazione del danno si deve procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale.
Occorre preliminarmente chiarire, sinteticamente, sulla scorta del condivisibile insegnamento della Corte di legittimità (cfr. da ultimo la Cass. S.U. 26972/2008) che il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie, se non a fini descrittivi che deve essere risarcito in quanto tale, nei casi previsti dalla legge, nei quali rientrano, tra gli altri, il caso in cui il fatto illecito costituisca reato (art 185 c.p.)
e, nella rilettura costituzionalmente orientata dell'art 2059 c.c., quello in cui siano lesi specifici diritti inviolabili della persona, tra i quali, per quello che qui interessa, il diritto alla salute di cui all'art 32 Cost..
Tale danno deve essere risarcito nella sua interezza, nel senso che
è compito del giudice ristorare interamente il pregiudizio non patrimoniale subito dal soggetto leso (cfr. ancora S.U.
26972/2008), senza tuttavia pervenire a duplicazioni di danni, ma avendo cura di personalizzare il risarcimento, tenendo conto nella liquidazione del danno, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute, della consistenza delle sofferenze e delle menomazioni fisiche e psichiche patite da costui.
Ritiene il giudicante che nel liquidare l'unitario danno non patrimoniale sia necessario dar conto del criterio che viene seguito per giungere alla determinazione del risarcimento dovuto e
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dunque dar conto delle singole “voci risarcitorie” che vanno a determinare l'intero danno non patrimoniale subito dal soggetto leso, non al fine di introdurre sottocategorie all'interno del danno non patrimoniale unitariamente considerato, ma al fine del rispetto dell'obbligo della motivazione di cui agli artt. 111 Cost e 132
c.p.c., ed al fine dunque di dar conto del procedimento logico giuridico seguito per la quantificazione di tale unitario danno, sì da consentirne il controllo delle parti e del giudice dell'impugnazione.
La risarcibilità di esso trova specifico fondamento nell'art. 32 della
Costituzione.
Per la liquidazione del danno biologico, quale menomazione della integrità psico-fisica del soggetto, costantemente presente in ogni fatto illecito che rechi danno alla persona, se per un verso si rende necessaria una "uniformità pecuniaria di base", per altro verso occorre integrare quest'ultima con elasticità e flessibilità per adeguare la liquidazione nel caso concreto all'effettiva incidenza dell'accertata menomazione sulle attività della vita quotidiana attraverso le quali si manifesta l'efficienza psico-fisica del soggetto danneggiato.
Garantisce un'uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal IB di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del
07/06/2011 Rv. 618048; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14402 del
30/06/2011 Rv. 618049).
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Il CTU precisa che non sussistono dubbi sulla validità del nesso di causalità.
Alla stabilizzazione delle lesioni, sono residuati postumi permanenti della preesistente integrità psicofisica, che hanno generato un danno biologico;
si può ascrivere quindi alla sig.ra un danno biologico del 6% (sei per cento). Parte_1
Il periodo di inabilità temporanea totale fu di giorni 30 valutabili al 75% e di giorni 40 valutabili al 50%.
In merito al danno morale va evidenziato che quando si tratta di riconoscere danno biologico di natura psicologica di lieve entità, è necessario un maggiore rigore nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate a titolo di danno morale.
Ciò perché, in tali casi, si considerano normalmente assorbite nel danno biologico di lieve entità anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del cosiddetto danno morale, salvo la rigorosa prova contraria.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6443 del
3 marzo 2023, affrontando il rapporto fra danno biologico di lieve entità e danno morale.
La Suprema Corte ha chiarito la distinzione tra il danno biologico e il danno morale, sottolineando che entrambi riguardano la sofferenza e il dolore, seppur su piani diversi. Il danno biologico riguarda gli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, mentre il danno morale riguarda la sfera psicologica ed emotiva.
Tuttavia, quando la sofferenza soggettiva causata da un evento diventa una lesione dell'integrità psicologica medicalmente accertabile, si tratta di un danno biologico e non più di un danno morale.
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In tali casi, il danneggiato ha comunque la possibilità di dimostrare la compresenza di conseguenze dannose sia sul piano del danno morale sia su quello del danno biologico.
Tuttavia, sarà necessario fornire la prova rigorosa della specifica diversità di tali conseguenze, nonché dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.
La Corte ha quindi confermato la sentenza del IB , ritenendo corretto il fatto che il danno morale fosse integralmente ricondotto al danno biologico, per evitare duplicazioni, dato che la parte danneggiata non aveva fornito alcuna prova ulteriore e diversa rispetto alla circostanza relativa allo stress emotivo causato dal decesso dell'amica.
Al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale.
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunata al momento del sinistro, della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea può liquidarsi, all'attualità ed in considerazione delle tabelle per le lesioni micro permanenti il GOP riconosce un DB permanente per € 6.710 ,03 un ITT per 30 gg € 1.644,00, un ITP al
50% per 40 gg € 1.096,00 : totale € 9.450,03 .
In ragione di quanto sopra accertato in ordine al concorso colposo del danneggiato, il convenuto va condannato a pagare in CP_1
favore dell'attrice la somma pari al 50% di appena individuata, ovvero euro 4.725,15.
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In ordine, poi, alla liquidazione degli interessi in caso di risarcimento del danno per debiti di valore (p.es. in caso di incidente stradale;
sulla distinzione su debiti di valore e debiti di valuta) la somma calcolata quale risarcimento deve essere aumentata, aggiungendo rivalutazione ed interessi.
La domanda va accolta seppur parzialmente , e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo .
P.Q.M.
Il IB di Napoli, IVa SEZIONE civile, in composizione monocratica, in persona del Gop Dr Pasquale Cognetta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 20299/2020
R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 12 settembre
2023 promossa da in danno del Parte_1 CP_1
in persona del Sindaco p.t., ogni diversa istanza, eccezione
[...]
e deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda proposta da
[...]
, nei limiti del 50%, e per l'effetto condanna il Parte_1
, in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1
pagamento, in favore dell'attrice della complessiva somma di euro 4.725,15 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali da calcolarsi dalla domanda sulla somma devalutata a tale data e via via annualmente rivalutata secondo gli Indici Istat famiglie di operai ed impiegati.
2. compensa le spese di lite nella misura del 50%, nel mentre, per il restante 50%, condanna il al Controparte_1
pagamento di complessivi € 2.132, 00, di cui euro € 132,00 per spese anticipate per contributo unificato, € 2.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avvocato. Carlo Accattatis Chalons
d'Orange che si è dichiarato anticipatario.
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3. Pone definitivamente a carico di parte convenuta
[...]
le spese di CTU così come liquidate con decreto CP_1
del 21 luglio 22 condannando il convenuto a rivalere l'attrice delle somme a tale titolo eventualmente corrisposte al CTU, previa esibizione di documentazione fiscale rilasciata dal professionista.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege .
Così deciso
Si comunichi alle parti costituite.
Napoli 26 gennaio 2024 Il Giudice Unico
GOP Dr Pasquale Cognetta
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