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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'AMICO ERNESTO, Presidente e Relatore
BUSATO ARIANNA, Giudice
CHIETTINI ALMA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 233/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z06TC02568-2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugnava parte ricorrente l'atto di cui in epigrafe sulla scorta di due motivi.
L'Ufficio resisteva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte come non possano più esser seguiti i principi affermati da questa stessa Sezione nella sentenza n. 209/2025 del 12.12.2024, emessa tra le stesse parti in relazione all'annualità 2017, alla luce di quanto affermato dalla S.C. nella sentenza n. 16667/2025 del 22.6.2025, secondo cui, nel settore immobiliare,
l'opzione della contabilità separata ai fini IVA è possibile non solo sulla base del regime IVA, esenzione o imponibilità, ma anche con riferimento alla categoria catastale del fabbricato, abitativo o diverso da abitativo e all'interno di ciascuna delle attività separate di cessione o di locazione è possibile separare, rispettivamente, le cessioni o le locazioni di fabbricati ad uso abitativo, esenti da IVA, dalle cessioni o dalle locazioni di fabbricati ad uso diverso dall'abitativo.
In base a tale assolutamente condivisibile giurisprudenza, il contribuente può perciò optare, in via alternativa e non concorrente, per la separazione contabile sia in base al regime IVA. sia in base alla categoria catastale del fabbricato. L'inserimento nello stesso modulo di operazioni relative ad immobili catastalmente diversi è quindi consentita.
Il ricorso va quindi accolto e le spese compensate per l'evoluzione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso a spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'AMICO ERNESTO, Presidente e Relatore
BUSATO ARIANNA, Giudice
CHIETTINI ALMA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 233/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z06TC02568-2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugnava parte ricorrente l'atto di cui in epigrafe sulla scorta di due motivi.
L'Ufficio resisteva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte come non possano più esser seguiti i principi affermati da questa stessa Sezione nella sentenza n. 209/2025 del 12.12.2024, emessa tra le stesse parti in relazione all'annualità 2017, alla luce di quanto affermato dalla S.C. nella sentenza n. 16667/2025 del 22.6.2025, secondo cui, nel settore immobiliare,
l'opzione della contabilità separata ai fini IVA è possibile non solo sulla base del regime IVA, esenzione o imponibilità, ma anche con riferimento alla categoria catastale del fabbricato, abitativo o diverso da abitativo e all'interno di ciascuna delle attività separate di cessione o di locazione è possibile separare, rispettivamente, le cessioni o le locazioni di fabbricati ad uso abitativo, esenti da IVA, dalle cessioni o dalle locazioni di fabbricati ad uso diverso dall'abitativo.
In base a tale assolutamente condivisibile giurisprudenza, il contribuente può perciò optare, in via alternativa e non concorrente, per la separazione contabile sia in base al regime IVA. sia in base alla categoria catastale del fabbricato. L'inserimento nello stesso modulo di operazioni relative ad immobili catastalmente diversi è quindi consentita.
Il ricorso va quindi accolto e le spese compensate per l'evoluzione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso a spese compensate.