Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 31/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5274/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5274/2024 R.G. promossa da:
) e ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Federica Galli, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati a Bagnacavallo (RA), Via Mazzini n. 37, in virtù di procure allegate al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“a) Il figlio minore nato a [...] il [...], sarà affidato congiuntamente Persona_1 ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre IG.ra , Parte_1
con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione;
b) La IG.ra , insieme al figlio , continuerà a vivere nella casa familiare sita ad Parte_1 Per_1
SI (RA), Via 25 Aprile n. 38/D, di sua proprietà;
c) I tempi di permanenza del figlio minore presso il padre, nel rispetto degli impegni di salute, scolastici e religiosi degli stessi, ed in accordo fra i genitori, potranno essere liberamente determinati e comunque nel rispetto del calendario minimo di seguito indicato: - un fine settimana ogni 15 giorni;
il padre preleverà il figlio all'uscita da scuola il sabato mattina e lo riaccompagnerà a scuola il lunedì mattina;
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- due settimane, anche continuative, durante le vacanze estive;
- inoltre il padre potrà vedere e tenere il figlio presso di sè ogni volta che lo vorrà, previo accordo telefonico con la madre, nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e religiosi del figlio;
d) Il IG. , a titolo di concorso nel mantenimento del figlio , Parte_2 Persona_1
continuerà a versare alla madre , in via anticipata entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, Parte_1 la somma di € 350,00# mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa, acceso presso la Banca BCC Ravennate, Forlivese, Imolese ed identificato dal seguente IBAN: [...]
000000200735, somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno ed a far tempo dal Gennaio 2026;
e) I genitori si obbligano reciprocamente a contribuire in ragione del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative al figlio minore (fino a che lo stesso non avrà raggiunto la maggiore età e/o la piena indipendenza economica) attenendosi alle modalità determinate dal “Protocollo concluso dal
Tribunale di Ravenna con l'Ordine degli Avvocati di Ravenna in materia di procedimenti di famiglia”, allegato in copia al presente ricorso (doc. 12);
f) Il versamento delle somme di cui ai punti d) et e) ed ogni altro accordo di tipo economico decorreranno dal momento della sottoscrizione del presente ricorso;
g) Il IG. presta fin da ora il proprio assenso a che la IG.ra possa Parte_2 Parte_1 richiedere ed ottenere, in via esclusiva, l'erogazione dell'assegno unico universale per il figlio minore
, rinunciando espressamente a presentare la medesima richiesta in tal senso all'Ente erogatore;
Per_1
h) Ogni altra questione patrimoniale è già stata risolta dai ricorrenti prima d'ora;
i) I ricorrenti si rilasciano reciproco assenso per l'ottenimento del passaporto e/o carta di identità validi per l'espatrio, dichiarando la loro piena disponibilità a sottoscrivere, in qualsiasi momento, i relativi atti amministrativi anche per il rilascio di passaporto e/o carta di identità per il figlio minore;
Per_1
j) Le spese della presente procedura saranno interamente compensate tra le parti”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/12/2024 e hanno Parte_1 Parte_2
congiuntamente domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore, nonché i rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere (favorevole) del P.M. sulla domanda congiunta pagina 2 di 3 proposta dalle parti ed acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 12/3/2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti non si appalesano in contrasto con gl'interessi del figlio minore e non si appalesano contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento e collocamento del figlio minore, assegnazione della casa familiare, rapporto del figlio con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento del minore e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta delle parti, dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
5274/2024 R.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in punto di affidamento e collocamento del figlio minore, assegnazione casa familiare, rapporto del figlio con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento del minore;
b) dà atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti di cui alla domanda congiunta;
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 31/3/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
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