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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/03/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 7640/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Luisa Bettio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7640/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Silvia Scattolin Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Barbara Spadaro CP_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito ed in via istruttoria disattesa:
➢ NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
a) Quanto alle modalità di affido e visita dei minori: pur non ravvisando, per tutte le ragioni - fattuali
e giuridiche - già ampiamente esposte e documentate nei precedenti scritti difensivi, la necessità di mantenere l'affidamento dei figli minori e in capo ai Servizi Sociali, previa Persona_1 Per_2 formalizzazione del passaggio di consegne ai Servizi territorialmente competenti e conferma della fissazione della residenza anagrafica dei minori presso l'abitazione paterna sita in Maserà di Padova
(PD) – Località Bertipaglia, via Beccara n.69, ci si rimette per la specifica questione alle determinazioni del Tribunale adito insistendo, nell'ipotesi in cui venga confermata l'applicazione del calendario così come elaborato e proposto dai Servizi Sociali del Comune di Padova con relazione di aggiornamento 10/09/2024 depositata il 17/09/2024, per la previa audizione di e Persona_1 Per_2
, finalizzata a verificare la reale situazione dei minori rapportata a tali nuove modalità di visita,
[...] frequentazione e permanenza presso la madre e ciò anche in ragione dei pregressi pagina 1 di 14 (esemplificativamente: ricovero della IG.ra nel giugno 2021; allontanamento dei minori CP_1 dall'abitazione materna nel novembre 2022) e recenti accadimenti (ulteriore ricovero ospedaliero della resistente nell'ottobre 2024), che imporrebbero assoluta prudenza ed una verifica delle attuali e reali condizioni psicofisiche della IG.ra . Si auspica, pertanto, che il Tribunale Voglia CP_1 procedere senza ritardo, ai sensi dell'art.473-bis.4 c.p.c., all'ascolto dei minori e Persona_1 Per_2
trattandosi di adempimento che, nella fattispecie, esula dalla discrezionalità dell'Organo
[...]
Giudicante, stante il diritto del minore ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano, sancito a livello internazionale dalla Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza ratificata con Legge n.176/1991, nonché a livello comunitario dalla Convenzione
Europea sui Diritti del Fanciullo ratificata con Legge 20 marzo 2003, nonché in ragione dell'età dei minori (entrambi ultra-dodicenni), oltre la quale subentra l'obbligo legale dell'ascolto, indipendentemente da valutazioni relative all'eventuale incapacità di discernimento, alla superfluità
e/o al contrasto dell'esame con l'interesse del minorenne (ex plurimis: Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 24 maggio 2023 n. 14331; Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 7 settembre 2022, n. 26352).
b) Quanto a modalità ed entità della contribuzione al mantenimento ordinario e straordinario della prole: considerato il divario reddituale e patrimoniale sussistente tra le parti, già documentato in Per corso di causa ed ulteriormente ampliatosi in seguito al sopravvenuto rilascio, da parte del IG.
, dell'immobile già adibito ad abitazione familiare di esclusiva proprietà della IG.ra ,
[...] CP_1 sito in Padova, via T. Poggi n.5, con venir meno della già disposta assegnazione in favore dell'odierno ricorrente, circostanza che ha consentito alla resistente di rientrare nella disponibilità di un altro dei numerosi beni immobili di sua proprietà e, d'altro canto, ha comportato per il IG. accresciuti Per_2 costi connessi all'acquisto di un nuovo immobile ed al pagamento del mutuo ipotecario gravante sullo stesso, nonché considerata la mancata/irrisoria contribuzione della IG.ra a qualsivoglia CP_1 esborso di natura straordinaria per i figli (che ci si riserva di ripetere in separato giudizio), si insiste affinché il Tribunale adito, preso atto del mutamento dei presupposti che avevano determinato
l'emissione dei provvedimenti attualmente vigenti, accertata l'insussistenza dei presupposti per la previsione del mantenimento in forma diretta della prole in ragione della documentata disparità delle rispettive condizioni economico-patrimoniale dei genitori, ponga a carico della resistente, IG.ra
, l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei due CP_1 figli l'importo complessivo di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT od altra somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta equa, oltre a quello di contribuire alle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN e scolastiche necessarie ai figli nella misura del 50% con esclusione di ogni altro esborso, seppur straordinario, ma facoltativo e non Per urgente e necessario, che dovrà essere eventualmente essere oggetto di previo accordo tra i IGnori
e in ottemperanza a quanto stabilito dal Tribunale di Padova allegato sub 10) al ricorso
[...] CP_1 introduttivo. pagina 2 di 14 c) Dichiararsi che nulla è dovuto dal IG. in favore della IG.ra a titolo di Parte_1 CP_1 assegno divorzile od a qualsiasi altro titolo, non sussistendo i presupposti di legge e risultando la stessa, allo stato, titolare di situazione economico-patrimoniale più florida di quella del ricorrente. ➢
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
a) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle istanze svolte in via principale, confermarsi gli attuali provvedimenti, così come modificati sulla base delle relazioni di aggiornamento depositate in atti dai Servizi Sociali incaricati ed ogni altra statuizione di carattere economico allo stato vigente.
➢ IN VIA ISTRUTTORIA:
Si rinnova l'istanza affinché il Tribunale adito, per le ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi e nel presente atto al punto a) delle conclusioni sopra rassegnate, Voglia procedere senza ritardo, ai sensi dell'art.473-bis.4 c.p.c., all'ascolto dei minori e , fissando all'uopo Persona_1 Per_2 apposita udienza. Si insiste, in ogni caso, per l'accoglimento delle istanze istruttorie tutte capitolate in
Memoria ex art.183, comma VI, n.2 c.p.c. in atti ed, in particolare, per la disposizione di Consulenza
Tecnica d'Ufficio, nonché di quelle ulteriormente richieste e capitolate alle pagine 11) e seguenti della
Comparsa Conclusionale con contestuale istanza di modifica dei provvedimenti provvisori vigenti e di ascolto dei figli minori datata 04/09/2023 allo stato non accolte e da intendersi qui integralmente richiamate, trascritte e riproposte. Ad integrazione delle istanze istruttorie già svolte, trattandosi di circostanza sopravvenuta, si chiede che venga ordinata l'esibizione/produzione in giudizio della documentazione medica attestante il ricovero ospedaliero della IG.ra avvenuto nel CP_1 corrente mese di ottobre 2024.
➢ IN OGNI CASO: spese e compensi di procedura integralmente rifusi e, nella denegata ipotesi di non accoglimento totale
e/o parziale delle domande svolte dall'odierno ricorrente, con compensazione delle stesse in ragione della materia del contendere, della natura del presente procedimento e dei presupposti delle istanze svolte”.
Per parte convenuta:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito ed in via istruttoria, disattesa
- Respingersi le richieste di parte ricorrente in merito alla richiesta di affido esclusivo dei figli minori al IGnor perché infondate in fatto e in diritto, e disporsi l'affido condiviso degli stessi. Per_2
- Alla luce della relazione dei servizi sociali che continuano a mantenere e ampliare il diritto di visita della madre ai figli arrivando attualmente a dividere il tempo di permanenza dei figli con i genitori al cinquanta per cento si chiede venga disposto che ogni genitore mantenga i figli nel periodo in cui vive con loro.
- Disporsi che i minori riportino la residenza nella casa coniugale della IGnora non essendoci CP_1 più una prevalenza di un genitore sull'altro, per poter continuare il loro percorso con gli stessi
pagina 3 di 14 Assistenti Sociali che li seguono da anni, e questo nell'interesse dei minori stessi che hanno già passato molte traversie.
- disporre che la Sig.ra corrisponda, il 50% delle cd. spese straordinarie per i figli CP_1 Pers minori e come disposte dal Protocollo del Tribunale di Padova, anche in relazione Persona_1 ai consensi ivi previsti.
In via subordinata, nel caso. che nelle more del giudizio avanti l'intestato Tribunale, il Tribunale dei
Minorenni affermasse la capacità genitoriale della IGnora si chiede: CP_1 Pers
- Affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori con residenza prevalente Persona_1 presso la madre
- Conseguentemente assegnazione casa coniugale alla madre (di sua esclusiva proprietà) dove vivrà con i propri figli;
- Disporsi a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori che il Tribunale riterrà di giustizia, in base al reddito dello stesso, considerando che non contribuisce con la casa coniugale, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 CP_1
4.1.1985, contraevano matrimonio concordatario in data 6.6.2009 in Mestrino (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 8, parte II, serie A, anno 2009. Pers Dalla loro unione nascevano due figli, il 22.3.2011, e il 6.11.2012. Persona_1
Con sentenza n. 1866/2019, pubblicata il 4.11.2019, il Tribunale di Padova pronunciava sentenza non definitiva di separazione personale e rimetteva la causa sul ruolo in ordine alle altre domande formulate. In data 20.10.2022 veniva pubblicata sentenza definitiva n. 1760/2022.
In data 11.12.2020 depositava ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza, Parte_1 anche non definitiva, di divorzio, oltre ai consequenziali provvedimenti relativi alla prole e quelli economici.
assistita dall'amministratore di sostegno Avv. Claudia Ranzato, nominata il 12.7.2018, si CP_1 costituiva in data 7.6.2021, associandosi alla domanda sullo status.
All'udienza dinnanzi al Presidente delegato del 17.6.2021 comparivano entrambe le parti e il
Presidente, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti in allora vigenti stabiliti nel procedimento di separazione con ordinanza presidenziale del 23.1.2019 e rimetteva le parti davanti al giudice istruttore.
All'udienza del 20.1.2022, trattata mediante il deposito telematico di note scritte, le parti chiedevano congiuntamente l'emissione di sentenza non definitiva sullo status con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.; quindi il giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
pagina 4 di 14 Con sentenza n. 141/2022 del 20.1.2022 il Tribunale di Padova pronunciava sentenza non definitiva sullo status di divorzio e con ordinanza di pari data rimetteva la causa in istruttoria assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 13.10.2022, trattata in modalità cartolare, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, dichiarava inammissibili le prove richieste dalle parti;
ordinava ai Servizi Sociali di Padova, affidatari dei minori, di depositare una relazione di aggiornamento entro il 30.4.2022, nonché analogo termine al per l'invio di una relazione di aggiornamento sulla IG.ra ordinava alle parti di CP_2 CP_1 produrre le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché alla IG,ra le buste paga degli CP_1 ultimi 12 mesi e rinviava all'udienza del 31.5.2023 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza di cui sopra, trattata mediante il deposito telematico di note scritte, rimetteva la causa al collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 4.9.2023 depositava comparsa conclusionale con contestuale istanza di modifica Parte_1 Pers dei provvedimenti provvisori vigenti e di ascolto dei figli minori e chiedendo in Persona_1 particolare la sospensione, almeno temporanea, dei pernottamenti presso la madre poiché fonte di malessere e di disagio per i minori.
Con ordinanza del 20.9.2023 il Tribunale di Padova emetteva quindi ordinanza di rimessione della causa in istruttoria;
all'udienza del 7.11.2023 comparivano i procuratori delle parti e Parte_1 personalmente;
quindi, il giudice, ritenuta la necessità di disporre un percorso di sostegno alla genitorialità che coinvolgesse entrambi i genitori e la compagna del , rinviava all'udienza del Per_2
15.11.2023 affinché vi fosse anche la presenza della onde raccogliere l'impegno di entrambe le CP_1 parti.
All'udienza suddetta comparivano personalmente entrambe le parti e il giudice prendeva atto dell'impegno delle parti ad intraprendere un percorso di sostegno genitoriale presso i Servizi Affidatari che coinvolgesse anche la compagna del e rinviava all'udienza del 25.9.2024. Per_2
All'udienza di cui sopra, trattata mediante il deposito telematico di note scritte, il giudice riteneva di non dover apportare alcuna modifica ai provvedimenti vigenti, alla luce della relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 31.10.2024, trattata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni di cui in epigrafe;
quindi, il giudice rimetteva la causa al collegio in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Poiché è già stata pronunciata, con sentenza non definitiva sullo status (sent n. 141/2022 del
20.1.2022), la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
l'oggetto del presente provvedimento riguarda le ulteriori domande relative alla prole e quelle economiche. pagina 5 di 14 1.
Quanto ai provvedimenti inerenti ai figli si osserva quanto segue.
Preliminarmente si segnala che la situazione del nucleo familiare è in carico al Settore Servizi Sociali del Comune di Padova dal 21.3.2018 quando con provvedimento adottato ai sensi degli artt. 403 c.c. e
1,2 e 3 l. 184/1983, il Comune di Padova disponeva la collocazione urgente dei minori e Persona_1 Pers presso il domicilio della nonna materna e, parallelamente, si apriva procedimento – tutt'ora pendente – davanti al Tribunale per i Minorenni di Venezia ai sensi dell'art. 330 c.c., nell'ambito del quale veniva disposto l'affidamento dei minori al servizio sociale del Comune di Padova con conferma del collocamento presso la nonna materna.
Il procedimento di divorzio veniva instaurato in pendenza del procedimento di separazione, nell'ambito del quale in data 4.11.2019 interveniva sentenza non definitiva sullo status (sent. N. 1866/2019).
Posto che è tutt'ora pendente procedimento ai sensi dell'art. 330 c.c. dinnanzi al Tribunale dei
Minorenni, questo Collegio precisa quanto segue: al procedimento in esame, il cui ricorso introduttivo
è stato depositato in data 11.12.2020, si applica l'art. 38 disp. att. c.c. nella formulazione precedente a quella introdotta con la L. 206/21 entrata in vigore in data 22.06.22; il procedimento ai sensi dell'art. 330 c.c. presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia è stato instaurato prima del presente procedimento. Ne consegue che sussiste la competenza di questo Tribunale conformemente all'orientamento della giurisprudenza di legittimità intervenuta in merito alla problematica relativa alla ripartizione delle competenze tra in caso di precedente pendenza di un procedimento tra le Pt_2 Pt_3 stesse parti avanti il T.M. rispetto a quello incardinato avanti il T.O. (art. 38 disp. Att. c.c. nella versione applicabile ratione temporis).
A tal proposito la Suprema Corte ha chiarito che, alla luce del tenore letterale della norma di riferimento e del carattere tassativo della deroga alla competenza ivi previsto, in caso di prevenzione del procedimento incardinato avanti il T.M., come nel caso di specie, rimane di competenza di quest'ultimo unicamente l'esame delle domande contenenti richieste di provvedimenti ex art. 330 e ss.
c.c., implicanti provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale, mentre resta di competenza del
T.O. successivamente adito l'esame delle diverse domande riguardanti l'affidamento del minore, la disciplina dei rapporti con il genitore non collocatario, nonché la determinazione del contributo dovuto da quest'ultimo per il mantenimento del minore, ferma restando la necessità di tener conto, nell'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole, delle determinazioni assunte dal giudice specializzato, destinate inevitabilmente a ripercuotersi sul regime dell'affidamento dei figli e sulla disciplina dei rapporti tra gli stessi ed i genitori: “Questa Corte ha altresì chiarito che, sebbene, al pari di quanto accade nell'ipotesi di preventiva proposizione della domanda di separazione o di divorzio o di quella ex art. 316 c.c., possano ravvisarsi indubbie interrelazioni o interferenze tra i due tipi di procedimento, il carattere tassativo delle competenze attribuite al tribunale per i minorenni e la mancata previsione di una vis attractiva in favore dello stesso impongono di ritenere che il giudizio pagina 6 di 14 successivamente promosso dinanzi al tribunale ordinario resti attribuito alla competenza di quest'ultimo, ferma restando la necessità di tener conto, nell'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole, delle determinazioni assunte dal giudice specializzato, destinate inevitabilmente a ripercuotersi sul regime dell'affidamento dei figli e sulla disciplina dei rapporti tra gli stessi ed i genitori (così da ultimo Cass.16338/2021 citata). In tal senso depone chiaramente la disciplina dettata dall'art. 38 disp. att. c.c., la quale, nell'estendere la competenza del tribunale ordinario alla domanda di adozione dei provvedimenti riguardanti il figlio nato fuori del matrimonio, in precedenza ritenuta spettante alla competenza del tribunale per i minorenni, si limita ad escludere la competenza di quest'ultimo in ordine ai provvedimenti di cui agli artt. 330 e s.s. c.c., in riferimento all'ipotesi in cui al momento della proposizione della relativa domanda sia già pendente un giudizio ex art. 316 c.c., ma nulla dispone in ordine all'ipotesi inversa, che resta pertanto soggetta alla disciplina generale.” (cfr.
Cass. Civ. n.31700 del 04/11/2021; nello stesso senso Cass. Civ. n.16338 del 10/06/2021);
Chiarito ciò in punto di diritto, si osserva quanto segue.
Il presidente delegato nel procedimento di divorzio con i provvedimenti provvisori ed urgenti del
17.6.2021 confermava le condizioni stabilite nel procedimento di separazione con ordinanza Pers presidenziale del 23.1.2019 che prevedevano l'affido dei minori e ai Servizi Sociali Persona_1 territorialmente competenti. per tutta la durata del procedimento ha chiesto la revoca dell'affidamento dei figli ai Parte_1
Servizi e ha avanzato la richiesta di affidamento esclusivo dei figli a proprio favore, ritenendo che debba essere consolidata, dal punto di vista giuridico, una situazione di fatto da tempo esistente, ciò sino ad una completa e definitiva riabilitazione della IG. salvo poi rimettersi, in sede di udienza CP_1 di precisazione delle conclusioni, alle determinazioni di questo Collegio, insistendo, comunque per la revoca dell'affidamento ai Servizi Sociali.
A fondamento delle proprie richieste il allegava abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti da Per_2 parte della e che la stessa soffriva di disturbi del comportamento alimentare, condizioni che CP_1 rendevano necessari diversi ricoveri sanitari della IGnora ed all'apertura di un procedimento di amministrazione di sostegno della stessa, successivamente chiusosi in data 15.3.2023.
Il allegava inoltre un generale disinteresse della per le eIGenze scolastiche, educative, Per_2 CP_1 sportive e mediche dei figli e di essere l'unico genitore ad attivarsi per trovare dei professionisti a supporto soprattutto del figlio affetto da iperattività e deficit di apprendimento;
a riprova di ciò Per_1 produceva ricorso davanti al giudice di pace avviato per ottenere il rimborso della quota parte delle spese straordinarie di competenza materna, definitosi poi bonariamente (cfr. doc. 16).
Il ricorrente allegava inoltre di aver intrapreso dal 2019 una stabile relazione affettiva con la IG.ra
, anch'ella divorziata e madre di due figli, con la quale iniziava una convivenza assieme CP_3 ai rispettivi figli da dicembre 2019, inizialmente presso l'abitazione della stessa ove ella viveva con i propri due figli e, da maggio 2021, nella ex casa coniugale di Via Poggi, assegnata al perché ci Per_2 pagina 7 di 14 abitasse con i propri figli nel procedimento di separazione (in quanto collocatario prevalente degli stessi).
La IG si costituiva opponendosi sin da subito alla richiesta di affido esclusivo a favore CP_1 del padre e formulava domanda di affido condiviso dei minori, allegando di essere presa in carica dal
SERD e di essere quindi costantemente monitorata;
in ogni caso, rilevava come i tempi di visita con i minori siano stati progressivamente ampliati dai Servizi Sociali affidatari, arrivando financo a prevedere tempi paritetici di frequentazione. Negava di disinteressarsi alle eIGenze dei figli e lamentava piuttosto il comportamento escludente del , il quale era solito prendere decisioni Per_2 autonomamente come se avesse l'affido esclusivo dei minori.
Dalle relazioni dei Servizi Sociali emergeva un'elevata conflittualità tra i coniugi mai appianata nel corso della presa in carico;
in particolare, quanto al rapporto dei figli con la IGnora nella CP_1 relazione del 14.12.2022 veniva segnalato un improvviso rifiuto (dall'ottobre del 22) dei minori di vedere la madre, in particolare da parte di , pur senza un'apparente causa scatenante, nonché Per_1 davano atto del tentativo di fuga dei minori del 10.11.22; tant'è che i Servizi conIGliavano la necessità di inviare i minori al servizio di neuropsichiatria infantile, nonché la necessità di una nuova valutazione delle competenze genitoriali materne (dati i vissuti dei bambini) ed una valutazione della coppia
[...]
, nuova compagna convivente del primo unitamente ai figli del ed ai propri. Parte_4 Per_2
Altresì, in data 4.9.2023, nell'ambito della comparsa conclusionale, il avanzava preliminare Per_2 istanza di modifica dei provvedimenti provvisori vigenti, chiedendo una revisione delle modalità di frequentazione madre-figli, con sospensione almeno temporanea dei pernotti, e richiesta di immediato ascolto dei minori1, tant'è che, come esposto in narrativa, la causa (con ordinanza collegiale del 1 Il allegava episodi allarmanti coinvolgenti i minori e chiedeva la sospensione, almeno Per_2
temporanea, dei pernottamenti dei minori presso la madre perché fonte di costante malessere e disagio per gli stessi. Allegava in particolare un episodio avvenuto il 10 novembre del 2022 in un giorno di spettanza materna con il pernotto in cui i minori si allontanavano in orario serale da soli dall'abitazione della madre e contattavano il padre al quale riferivano di essere fuggiti e chiedevano di essere riportati a casa. Intervenivano, quindi, i Carabinieri di Mestrino (PD) i quali segnalavano l'accaduto alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia.
Il allegava, inoltre, intenti autolesionistici e financo suicidari di in occasione delle visite Per_2 Per_1
alla madre, nonché il ripetuto rifiuto di di vedere la madre, scritto in un foglio (doc. 5 comparsa) Per_1 ed esternato anche a scuola che portava i Servizi a ripristinare la presenza dell'educatrice a fianco della madre al ritiro dei figli da scuola.
pagina 8 di 14 20.09.23) veniva rimessa sul ruolo del giudice istruttore per l'acquisizione della relazione di aggiornamento dei Servizi del 26.05.23 (di cui dava atto la resistente nella propria comparsa conclusionale, affermandone il carattere positivo circa l'andamento della sua relazione con i figli), nonché ulteriore relazione di aggiornamento entro il 15.10.23, invitando i Servizi a prendere posizione in ordine alle nuove circostanze allegate dal , agli esiti delle valutazioni dei minori da parte del Per_2 servizio di neuropsichiatria infantile, al percorso della Magro Presso il Serd, nonché in ordine alla necessità di mantenere l'affido dei minori al Servizio ed in ordine al calendario definitivo delle frequentazione di ciascun genitore con i figli valevole da settembre del 2023.
Si acquisiva, quindi, la relazione del 25.5.2023, ove i Servizi rappresentavano che i minori avevano un andamento scolastico complessivamente positivo e venivano entrambi seguiti dalla Psicologa dell'Età
Evolutiva dell' 6, dott.ssa evidenziavano, inoltre, che dopo il periodo di criticità CP_4 Per_3 nella relazione madre-figli verificatosi nell'autunno 22 (caratterizzato da un rifiuto immotivato dei figli di stare con la madre e culminato nel tentativo di fuga del 10.11.22), la situazione si era normalizzata già a partire dai primi mesi del 2023 con ampliamento dei tempi di permanenza dei minori con la madre ed attivazione del SED durante il momento di uscita dei minori da scuola fino all'arrivo a casa della madre (una settimana la IGnora si recava a prendere i bambini al giovedì dopo la scuola e li riaccompagnava a scuola il sabato mattina, mentre la settimana successiva si recava prenderli a scuola il giovedì con riaccompagno a scuola il lunedì mattina) , senza che si fossero più verificati episodi analoghi. Concludevano rappresentando un atteggiamento collaborante e propositivo dei coniugi, i quali stavano progressivamente cogliendo le proposte dei servizi nei loro confronti: “La conflittualità si
è ridotta e si sta assestando ad un graduale ampliamento della comunicazione tra genitori rivolta ad uno scambio diretto, e non sempre mediato dai servizi, di informazioni relative alla condizione dei figli”.
I Servizi Sociali depositavano, quindi in data 11.10.2023 la relazione di aggiornamento dando atto che nel mese di marzo 2023 il Consultorio Familiare aveva svolto (su richiesta del TM) un nuovo Per approfondimento sulle competenze genitoriali delle parti (compresa la IG , compagna del CP_3
, con esiti rassicuranti (vedasi relazione 31.03.23 allegata alla prima). Concludevano, infatti,
[...] affermando che “sia il IGnor che la IGnora cercano di garantire ai figli una crescita Per_2 CP_1 adeguate alle loro eIGenze”, sebbene permanessero delle criticità legate ai differenti stili educativi, alla difficoltà nella comunicazione e condivisione delle scelte per i figli, al non riconoscimento reciproco delle funzioni genitoriali dell'altro genitore;
quanto al disagio esternato dai minori con la madre rappresentavano che “da un recente confronto con i Servizi coinvolti (Servizio Sociale affidatario, psicologo dell'età Evolutiva) emerge che la fase critica in cui erano presenti agiti e minacce dei bambini sembra rientrata”; veniva dato atto che la stava proseguendo il suo CP_1 CP_ percorso riabilitativo presso il (la stessa risultava negativa rispetto all'uso di sostanze e di alcool) ed accettava di buon grado l'aiuto offerto dai Servizi e da altre figure di riferimento. Ritenevano pagina 9 di 14 comunque necessario mantenere “l'attuale cornice istituzionale di affido ai Servizi Sociali in attesa di una maggiore definizione e superamento delle dinamiche sopra citate”.
All'udienza del 15.11.2023 (fissata dal collegio per la rimessione in istruttoria avanti al GI) le parti si impegnavano ad intraprendere un percorso presso i Servizi Affidatari di sostegno alla genitorialità al fine di appianare la conflittualità ancora esistente tra loro ed al fine di recuperare la capacità di collaborare per l'esercizio della cogenitorialità che coinvolgesse anche , compagna del CP_3
convivente con i minori ed attivamente coinvolta nell'accudimento degli stessi nei tempi di Per_2 permanenza presso il padre. Per tale motivo il GI soprassedeva sulla richiesta del padre di ascolto dei minori, dato l'impegno assunto da ambo i genitori di migliorare la comunicazione genitoriale nell'interesse dei figli grazie alla mediazione del Consultorio di riferimento (decisione che questo collegio ritiene opportuna data l'età dei minori e la presa in carico da anni da parte del Servizio con attivazione di percorsi di sostegno per i minori).
In data 17.9.2024 i Servizi Sociali di Padova depositavano l'ultima relazione sul nucleo familiare richiesta dal GI (datata 10.09.24), allegando la relazione di aggiornamento da parte del Consultorio
Familiare (del 3.09.24) e la relazione sanitaria di (del 15.12.23). Dalla relazione del Consultorio Per_1 si evince che da gennaio 2024 venivano svolti 6 colloqui di sostegno genitoriale (solo tra il e la Per_2
e 3 equipe tra servizi che hanno visto l'alternanza di momenti di maggiore disponibilità al CP_1 dialogo a momenti di conflittualità tra i genitori, ma complessivamente un miglioramento delle Pers modalità comunicative nell'interesse dei minori;
“rispetto alla gestione dei figli e i Per_1 genitori hanno raggiunto accordi più efficaci e maggiormente rispondenti alle eIGenze dei minori, ad esempio per quanto riguarda le spese per i figli, le attività extrascolastiche e la calendarizzazione delle vacanze” (il Consultorio dava atto che, nel percorso genitoriale, non era stato possibile coinvolgere la IG , essendo, nel frattempo, avvenuto il cambio di residenza del nucleo familiare CP_3 [...]
nel comune di Maserà di Padova, con conseguente venir meno della competenza del Per_4
Consultorio di Padova ovest). Stante, tuttavia, la ricaduta in atteggiamenti conflittuali (anche tra la IG
e la IG , nonché tra le rispettive famiglie di origine delle parti), l'equipe consultoriale CP_1 CP_3 riteneva “opportuno il proseguimento del monitoraggio della situazione familiare nell'ambito dell'affido dei minori al servizio sociale con la prosecuzione della collaborazione dei servizi consultoriali competenti per territorio”.
Dalla relazione sanitaria di (del 15.12.23) si evince la diagnosi di DSA secondo ICD-10: Per_1
Disturbi misti di abilità scolastiche: ”disturbo misto del linguaggio d Disturbo da Deficit di Attenzione-
Iperattività, sottotipo combinato di grado lieve “, con predisposizione di un progetto riabilitativo individuale al fine di risolvere le problematiche riscontrate.
Dalla relazione dei Servizi Sociali (10.09.24) si evince l'attivazione di un percorso di potenziamento psicologico per presso il centro Phoenix di Padova;
il trasferimento di residenza dei minori nel Per_1
Comune di Maserà di Padova presso il nuovo immobile ove si è trasferito l'intero nucleo Per_2 pagina 10 di 14 (nonostante le perplessità espresse dal Servizio, dato che il trasferimento di residenza ha CP_3 comportato dal 26.09.24 il passaggio della presa in carico ai nuovi servizi territorialmente competenti); la permanenza della consueta dinamica conflittuale nella coppia genitoriale (“Ad oggi risulta ancora evidente un forte squilibrio relativamente la conduzione della funzione genitoriale, il tutto a favore del padre che sembra detenere maggior peso nella presa di decisioni in merito ai figli.), con una progressiva demotivazione del a seguire il percorso consultoriale, ritenendo di poterne fare a Per_2 meno, mentre, per contro, la IG mantiene attiva la richiesta di sostegno e la disponibilità al CP_1 confronto con i Servizi. I servizi pertanto concludevano in tal modo: “• confermare l'Affido al Servizio Pers dei minori e • confermare la presa in carico da parte del Servizio Sociale, del Persona_1
Consultorio Familiare del Servizio di Età Evolutiva competenti nel nuovo territorio;
• valutare
l'attivazione di un percorso di Coordinazione Genitoriale che possa redimere i continui conflitti emergenti nella coppia e allo stesso tempo tutelare i minori da una possibile esposizione;
• approvare un calendario di frequentazione che disponga in via definitiva quanto periodicamente concordato dai genitori: i minori staranno dal padre il lunedì e il martedì, il mercoledì alternativamente con il padre e la madre, il giovedì e il venerdì con la madre e il fine settimana alternativamente con il padre e la madre. I ragazzi verranno accompagnati a scuola dal genitore presso cui hanno dormito la notte precedente e verranno recuperati a scuola dal genitore presso cui si dovranno recare nel pomeriggio.
Si propone che nel corso dell'estate si accordino due settimane di vacanza per genitore, all'interno del quale non dovranno rientrare i giorni in cui i ragazzi si recheranno al campo scout o al campo parrocchiale. Per quanto riguarda le vacanze natalizie e pasquali, si propone di alternare di anno in anno la permanenza presso i due genitori”.
Ciò premesso in ordine alla lunga ed articolata evoluzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali di Padova e dei percorsi/interventi attivati in favore dei genitori e dei minori, il
Collegio ritiene che, pur nel permanere delle criticità sopra evidenziate in ordine alla permanenza di una residua conflittualità tra i coniugi (che, a questo punto, difficilmente un ulteriore percorso Per consultoriale potrebbe modificare, dato anche lo scarso coinvolgimento da ultimo dimostrato dal
, sia indubbio il miglioramento della situazione complessiva del nucleo familiare, atteso che i
[...] genitori riescono entrambi a prendersi cura adeguatamente dei bisogni e delle eIGenze dei figli e Per_1 Pers
i quali (dai fatti dell'autunno 22) non hanno più manifestato atteggiamenti oppositivi verso la madre con la quale hanno un rapporto di frequentazione costante e paritetico ormai consolidato da circa un biennio;
altresì, la situazione di , a seguito della diagnosi di DHA, è oggi efficacemente Per_1 monitorata con l'attivazione dei percorsi conIGliati dai sanitari, senza che risulti alcun elemento di disaccordo tra i genitori, così come non risultano criticità in ordine alla scelta delle attività scolastiche ed extrascolastiche .
Ne consegue che si ritiene congruo (come richiesto nelle conclusioni da entrambe le parti) revocare l'affidamento dei minori al Servizio sociale, tenuto conto, da un lato, del lungo periodo trascorso dalla pagina 11 di 14 adozione della misura, con costanti interventi attivi di supporto al nucleo genitoriale e di monitoraggio, dall'altro, del fatto che il cambio di residenza dei minori, comporterebbe il mutamento della equipe che sino ad oggi si è occupata per anni del nucleo familiare, con conseguente minore incisività di proseguimento dell'affido.
Pertanto, ripristinato il regime di affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori e confermato il collocamento prevalente presso il padre (nella nuova residenza anagrafica di Maserà di Padova), si ritiene altresì di confermare il calendario di frequentazioni con la madre da ultimo stilato dai servizi sociali (nella relazione succitata del 10.9.2024) che prevede tempi paritetici con entrambi i genitori come di seguito specificato : i minori staranno dal padre il lunedì e il martedì, il mercoledì alternativamente con il padre e la madre, il giovedì e il venerdì con la madre e il fine settimana alternativamente con il padre e la madre. I ragazzi verranno accompagnati a scuola dal genitore presso cui hanno dormito la notte precedente e verranno recuperati a scuola dal genitore presso cui si dovranno recare nel pomeriggio. Quanto alle vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane di vacanza (anche non consecutive) per genitore, da concordarsi entro il 30.05 di ogni anno;
per quanto riguarda le vacanze natalizie i minori passeranno una settimana consecutiva con ciascun genitore (con il criterio dell'alternanza del giorno di Natale e di Capodanno) e tre gg durante le vacanze pasquali (con il criterio dell'alternanza del giorno di Pasqua e di pasquetta).
In ogni caso questo Tribunale invita le parti a proseguire su base volontaria il percorso di sostegno alla genitorialità presso i Servizi Sociali territorialmente competenti, al fine di appianare la conflittualità ancora esistente per migliorare la comunicazione nell'interesse dei figli.
2.
Quanto ai provvedimenti di natura economica si osserva quanto segue. Per chiede che venga disposto in capo a l'obbligo di contribuire al Parte_1 CP_1 mantenimento ordinario dei due figli minori mediante un assegno di mantenimento mensile di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento della propria richiesta allega un mutamento in pejus della propria situazione economico- patrimoniale rispetto all'inizio del procedimento di divorzio: in data 26.6.2024, infatti, il Per_2 lasciava definitivamente la casa coniugale – che di conseguenza rientrava nella piena disponibilità della
- ove viveva con i figli, sita in Padova, via Poggi e di proprietà della (cfr. verbale di CP_1 CP_1 riconsegna immobile, note udienza 25.9.2024 doc. 8 ) e acquistava nuovo immobile sito in Maserà di
Padova (PD) mediante la contrazione di un mutuo ipotecario con un rateo mensile di € 400,00 (cfr. doc.
9) ove si trasferiva unitamente ai due figli minori ed alla nuova compagna e ai figli di questa . chiede, invece, che nulla a suo carico sia stabilito a titolo di mantenimento ordinario dei CP_1 figli, stanti i tempi di permanenza sostanzialmente paritetici con entrambi i genitori e tenuto altresì
pagina 12 di 14 conto che il percepisce integralmente l'assegno di invalidità relativo al figlio di circa € Per_2 Per_1
300,00 mensili;
chiedeva, pertanto, la sola suddivisione al 50% delle spese straordinarie dei figli.
Ciò premesso, la richiesta del IG non può essere accolta. Egli, infatti, svolge la professione di Per_2 autista di autoarticolati con orario serale/notturno percependo uno stipendio mensile di circa € 2000,00 come risulta dalla documentazione in atti, oltre a collaborare durante il giorno presso l'azienda di famiglia della compagna, laddove la “ha reperito nel corso del tempo differenti soluzioni CP_1 lavorative che le permettono di sostenersi economicamente, per ora con contratti a tempo determinato con possibilità di rinnovo”, come risulta dalla relazione dei Servizi Sociali del 25.5.2023.
Ciò premesso, se da un lato questo Tribunale riconosce il decremento patrimoniale subito dal medesimo, atteso l'acquisto del nuovo immobile di Maserà peraltro per sua libera scelta (con contrazione di un finanziamento) ed il rilascio della casa coniugale alla dall'altro lato, si CP_1 osserva che lo stesso gode di un lavoro stabile, a differenza della che risulta aver svolto nel CP_1 corso del giudizio solo lavori precari, e può presumibilmente contare anche sul contributo economico della nuova compagna con la quale convive;
altresì, il collocamento dei minori è pressoché paritetico, circostanza che, stante l'assenza di un IGnificativo divario patrimoniale tra le parti, già di per se giustifica il mantenimento diretto nei tempi di rispettiva permanenza.
Alla luce delle suesposte ragioni, pertanto, questo Collegio ritiene congruo confermare il dovere di di corrispondere a il 50% delle spese straordinarie. CP_1 Parte_1
3.
Tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, sussistono i presupposti per condannare Pt_1
al pagamento dei 2/3 delle spese di lite.
[...]
Tali spese, liquidate secondo il D.M. n. 55/2014, così come aggiornato sulla base del D.M. n. 147/2022 per i giudizi di cognizione davanti al Tribunale di valore indeterminabile e bassa complessità e applicando i valori medi, ammontano ad € 7.616,00 (pari ad € 1.701,00 per fase di studio ed € 1.204, 00 per fase introduttiva, € 1.806, 00 per fase istruttoria ed € 2.905, 00 per fase decisionale), oltre a I.V.A.,
c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Pers
1. Revoca l'affido dei minori e ai Servizi Sociali oggi di Maserà di Padova;
Persona_1
2. Affida i minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione paterna;
3. Dispone i tempi e le modalità di permanenza dei minori con ciascun genitore nel modo seguente: i minori staranno dal padre il lunedì e il martedì, il mercoledì alternativamente con il pagina 13 di 14 padre e la madre, il giovedì e il venerdì con la madre e il fine settimana alternativamente con il padre e la madre. I ragazzi verranno accompagnati a scuola dal genitore presso cui hanno dormito la notte precedente e verranno recuperati a scuola dal genitore presso cui si dovranno recare nel pomeriggio. Quanto alle vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane di vacanza (anche non consecutive), da concordarsi entro il 30.05 di ogni anno;
per quanto riguarda le vacanze natalizie i minori passeranno una settimana consecutiva con ciascun genitore (con il criterio dell'alternanza del giorno di Natale e di Capodanno) e tre gg durante le vacanze pasquali (con il criterio dell'alternanza del giorno di Pasqua e di pasquetta);
4. pone a carico di entrambe le parti la suddivisione delle spese di carattere straordinarie nella misura del 50% ciascuno, come stabilito dal Protocollo di Padova del 2017;
5. condanna a rifondere a € 5077,33 pari ai 2/3 delle spese di giudizio, Parte_1 CP_1 oltre spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Padova, nella camera di conIGlio del 26.03.25
Il Presidente rel
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Luisa Bettio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7640/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Silvia Scattolin Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Barbara Spadaro CP_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito ed in via istruttoria disattesa:
➢ NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
a) Quanto alle modalità di affido e visita dei minori: pur non ravvisando, per tutte le ragioni - fattuali
e giuridiche - già ampiamente esposte e documentate nei precedenti scritti difensivi, la necessità di mantenere l'affidamento dei figli minori e in capo ai Servizi Sociali, previa Persona_1 Per_2 formalizzazione del passaggio di consegne ai Servizi territorialmente competenti e conferma della fissazione della residenza anagrafica dei minori presso l'abitazione paterna sita in Maserà di Padova
(PD) – Località Bertipaglia, via Beccara n.69, ci si rimette per la specifica questione alle determinazioni del Tribunale adito insistendo, nell'ipotesi in cui venga confermata l'applicazione del calendario così come elaborato e proposto dai Servizi Sociali del Comune di Padova con relazione di aggiornamento 10/09/2024 depositata il 17/09/2024, per la previa audizione di e Persona_1 Per_2
, finalizzata a verificare la reale situazione dei minori rapportata a tali nuove modalità di visita,
[...] frequentazione e permanenza presso la madre e ciò anche in ragione dei pregressi pagina 1 di 14 (esemplificativamente: ricovero della IG.ra nel giugno 2021; allontanamento dei minori CP_1 dall'abitazione materna nel novembre 2022) e recenti accadimenti (ulteriore ricovero ospedaliero della resistente nell'ottobre 2024), che imporrebbero assoluta prudenza ed una verifica delle attuali e reali condizioni psicofisiche della IG.ra . Si auspica, pertanto, che il Tribunale Voglia CP_1 procedere senza ritardo, ai sensi dell'art.473-bis.4 c.p.c., all'ascolto dei minori e Persona_1 Per_2
trattandosi di adempimento che, nella fattispecie, esula dalla discrezionalità dell'Organo
[...]
Giudicante, stante il diritto del minore ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano, sancito a livello internazionale dalla Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza ratificata con Legge n.176/1991, nonché a livello comunitario dalla Convenzione
Europea sui Diritti del Fanciullo ratificata con Legge 20 marzo 2003, nonché in ragione dell'età dei minori (entrambi ultra-dodicenni), oltre la quale subentra l'obbligo legale dell'ascolto, indipendentemente da valutazioni relative all'eventuale incapacità di discernimento, alla superfluità
e/o al contrasto dell'esame con l'interesse del minorenne (ex plurimis: Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 24 maggio 2023 n. 14331; Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 7 settembre 2022, n. 26352).
b) Quanto a modalità ed entità della contribuzione al mantenimento ordinario e straordinario della prole: considerato il divario reddituale e patrimoniale sussistente tra le parti, già documentato in Per corso di causa ed ulteriormente ampliatosi in seguito al sopravvenuto rilascio, da parte del IG.
, dell'immobile già adibito ad abitazione familiare di esclusiva proprietà della IG.ra ,
[...] CP_1 sito in Padova, via T. Poggi n.5, con venir meno della già disposta assegnazione in favore dell'odierno ricorrente, circostanza che ha consentito alla resistente di rientrare nella disponibilità di un altro dei numerosi beni immobili di sua proprietà e, d'altro canto, ha comportato per il IG. accresciuti Per_2 costi connessi all'acquisto di un nuovo immobile ed al pagamento del mutuo ipotecario gravante sullo stesso, nonché considerata la mancata/irrisoria contribuzione della IG.ra a qualsivoglia CP_1 esborso di natura straordinaria per i figli (che ci si riserva di ripetere in separato giudizio), si insiste affinché il Tribunale adito, preso atto del mutamento dei presupposti che avevano determinato
l'emissione dei provvedimenti attualmente vigenti, accertata l'insussistenza dei presupposti per la previsione del mantenimento in forma diretta della prole in ragione della documentata disparità delle rispettive condizioni economico-patrimoniale dei genitori, ponga a carico della resistente, IG.ra
, l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei due CP_1 figli l'importo complessivo di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT od altra somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta equa, oltre a quello di contribuire alle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN e scolastiche necessarie ai figli nella misura del 50% con esclusione di ogni altro esborso, seppur straordinario, ma facoltativo e non Per urgente e necessario, che dovrà essere eventualmente essere oggetto di previo accordo tra i IGnori
e in ottemperanza a quanto stabilito dal Tribunale di Padova allegato sub 10) al ricorso
[...] CP_1 introduttivo. pagina 2 di 14 c) Dichiararsi che nulla è dovuto dal IG. in favore della IG.ra a titolo di Parte_1 CP_1 assegno divorzile od a qualsiasi altro titolo, non sussistendo i presupposti di legge e risultando la stessa, allo stato, titolare di situazione economico-patrimoniale più florida di quella del ricorrente. ➢
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
a) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle istanze svolte in via principale, confermarsi gli attuali provvedimenti, così come modificati sulla base delle relazioni di aggiornamento depositate in atti dai Servizi Sociali incaricati ed ogni altra statuizione di carattere economico allo stato vigente.
➢ IN VIA ISTRUTTORIA:
Si rinnova l'istanza affinché il Tribunale adito, per le ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi e nel presente atto al punto a) delle conclusioni sopra rassegnate, Voglia procedere senza ritardo, ai sensi dell'art.473-bis.4 c.p.c., all'ascolto dei minori e , fissando all'uopo Persona_1 Per_2 apposita udienza. Si insiste, in ogni caso, per l'accoglimento delle istanze istruttorie tutte capitolate in
Memoria ex art.183, comma VI, n.2 c.p.c. in atti ed, in particolare, per la disposizione di Consulenza
Tecnica d'Ufficio, nonché di quelle ulteriormente richieste e capitolate alle pagine 11) e seguenti della
Comparsa Conclusionale con contestuale istanza di modifica dei provvedimenti provvisori vigenti e di ascolto dei figli minori datata 04/09/2023 allo stato non accolte e da intendersi qui integralmente richiamate, trascritte e riproposte. Ad integrazione delle istanze istruttorie già svolte, trattandosi di circostanza sopravvenuta, si chiede che venga ordinata l'esibizione/produzione in giudizio della documentazione medica attestante il ricovero ospedaliero della IG.ra avvenuto nel CP_1 corrente mese di ottobre 2024.
➢ IN OGNI CASO: spese e compensi di procedura integralmente rifusi e, nella denegata ipotesi di non accoglimento totale
e/o parziale delle domande svolte dall'odierno ricorrente, con compensazione delle stesse in ragione della materia del contendere, della natura del presente procedimento e dei presupposti delle istanze svolte”.
Per parte convenuta:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito ed in via istruttoria, disattesa
- Respingersi le richieste di parte ricorrente in merito alla richiesta di affido esclusivo dei figli minori al IGnor perché infondate in fatto e in diritto, e disporsi l'affido condiviso degli stessi. Per_2
- Alla luce della relazione dei servizi sociali che continuano a mantenere e ampliare il diritto di visita della madre ai figli arrivando attualmente a dividere il tempo di permanenza dei figli con i genitori al cinquanta per cento si chiede venga disposto che ogni genitore mantenga i figli nel periodo in cui vive con loro.
- Disporsi che i minori riportino la residenza nella casa coniugale della IGnora non essendoci CP_1 più una prevalenza di un genitore sull'altro, per poter continuare il loro percorso con gli stessi
pagina 3 di 14 Assistenti Sociali che li seguono da anni, e questo nell'interesse dei minori stessi che hanno già passato molte traversie.
- disporre che la Sig.ra corrisponda, il 50% delle cd. spese straordinarie per i figli CP_1 Pers minori e come disposte dal Protocollo del Tribunale di Padova, anche in relazione Persona_1 ai consensi ivi previsti.
In via subordinata, nel caso. che nelle more del giudizio avanti l'intestato Tribunale, il Tribunale dei
Minorenni affermasse la capacità genitoriale della IGnora si chiede: CP_1 Pers
- Affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori con residenza prevalente Persona_1 presso la madre
- Conseguentemente assegnazione casa coniugale alla madre (di sua esclusiva proprietà) dove vivrà con i propri figli;
- Disporsi a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori che il Tribunale riterrà di giustizia, in base al reddito dello stesso, considerando che non contribuisce con la casa coniugale, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 CP_1
4.1.1985, contraevano matrimonio concordatario in data 6.6.2009 in Mestrino (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 8, parte II, serie A, anno 2009. Pers Dalla loro unione nascevano due figli, il 22.3.2011, e il 6.11.2012. Persona_1
Con sentenza n. 1866/2019, pubblicata il 4.11.2019, il Tribunale di Padova pronunciava sentenza non definitiva di separazione personale e rimetteva la causa sul ruolo in ordine alle altre domande formulate. In data 20.10.2022 veniva pubblicata sentenza definitiva n. 1760/2022.
In data 11.12.2020 depositava ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza, Parte_1 anche non definitiva, di divorzio, oltre ai consequenziali provvedimenti relativi alla prole e quelli economici.
assistita dall'amministratore di sostegno Avv. Claudia Ranzato, nominata il 12.7.2018, si CP_1 costituiva in data 7.6.2021, associandosi alla domanda sullo status.
All'udienza dinnanzi al Presidente delegato del 17.6.2021 comparivano entrambe le parti e il
Presidente, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti in allora vigenti stabiliti nel procedimento di separazione con ordinanza presidenziale del 23.1.2019 e rimetteva le parti davanti al giudice istruttore.
All'udienza del 20.1.2022, trattata mediante il deposito telematico di note scritte, le parti chiedevano congiuntamente l'emissione di sentenza non definitiva sullo status con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.; quindi il giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
pagina 4 di 14 Con sentenza n. 141/2022 del 20.1.2022 il Tribunale di Padova pronunciava sentenza non definitiva sullo status di divorzio e con ordinanza di pari data rimetteva la causa in istruttoria assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 13.10.2022, trattata in modalità cartolare, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, dichiarava inammissibili le prove richieste dalle parti;
ordinava ai Servizi Sociali di Padova, affidatari dei minori, di depositare una relazione di aggiornamento entro il 30.4.2022, nonché analogo termine al per l'invio di una relazione di aggiornamento sulla IG.ra ordinava alle parti di CP_2 CP_1 produrre le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché alla IG,ra le buste paga degli CP_1 ultimi 12 mesi e rinviava all'udienza del 31.5.2023 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza di cui sopra, trattata mediante il deposito telematico di note scritte, rimetteva la causa al collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 4.9.2023 depositava comparsa conclusionale con contestuale istanza di modifica Parte_1 Pers dei provvedimenti provvisori vigenti e di ascolto dei figli minori e chiedendo in Persona_1 particolare la sospensione, almeno temporanea, dei pernottamenti presso la madre poiché fonte di malessere e di disagio per i minori.
Con ordinanza del 20.9.2023 il Tribunale di Padova emetteva quindi ordinanza di rimessione della causa in istruttoria;
all'udienza del 7.11.2023 comparivano i procuratori delle parti e Parte_1 personalmente;
quindi, il giudice, ritenuta la necessità di disporre un percorso di sostegno alla genitorialità che coinvolgesse entrambi i genitori e la compagna del , rinviava all'udienza del Per_2
15.11.2023 affinché vi fosse anche la presenza della onde raccogliere l'impegno di entrambe le CP_1 parti.
All'udienza suddetta comparivano personalmente entrambe le parti e il giudice prendeva atto dell'impegno delle parti ad intraprendere un percorso di sostegno genitoriale presso i Servizi Affidatari che coinvolgesse anche la compagna del e rinviava all'udienza del 25.9.2024. Per_2
All'udienza di cui sopra, trattata mediante il deposito telematico di note scritte, il giudice riteneva di non dover apportare alcuna modifica ai provvedimenti vigenti, alla luce della relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 31.10.2024, trattata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni di cui in epigrafe;
quindi, il giudice rimetteva la causa al collegio in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Poiché è già stata pronunciata, con sentenza non definitiva sullo status (sent n. 141/2022 del
20.1.2022), la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
l'oggetto del presente provvedimento riguarda le ulteriori domande relative alla prole e quelle economiche. pagina 5 di 14 1.
Quanto ai provvedimenti inerenti ai figli si osserva quanto segue.
Preliminarmente si segnala che la situazione del nucleo familiare è in carico al Settore Servizi Sociali del Comune di Padova dal 21.3.2018 quando con provvedimento adottato ai sensi degli artt. 403 c.c. e
1,2 e 3 l. 184/1983, il Comune di Padova disponeva la collocazione urgente dei minori e Persona_1 Pers presso il domicilio della nonna materna e, parallelamente, si apriva procedimento – tutt'ora pendente – davanti al Tribunale per i Minorenni di Venezia ai sensi dell'art. 330 c.c., nell'ambito del quale veniva disposto l'affidamento dei minori al servizio sociale del Comune di Padova con conferma del collocamento presso la nonna materna.
Il procedimento di divorzio veniva instaurato in pendenza del procedimento di separazione, nell'ambito del quale in data 4.11.2019 interveniva sentenza non definitiva sullo status (sent. N. 1866/2019).
Posto che è tutt'ora pendente procedimento ai sensi dell'art. 330 c.c. dinnanzi al Tribunale dei
Minorenni, questo Collegio precisa quanto segue: al procedimento in esame, il cui ricorso introduttivo
è stato depositato in data 11.12.2020, si applica l'art. 38 disp. att. c.c. nella formulazione precedente a quella introdotta con la L. 206/21 entrata in vigore in data 22.06.22; il procedimento ai sensi dell'art. 330 c.c. presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia è stato instaurato prima del presente procedimento. Ne consegue che sussiste la competenza di questo Tribunale conformemente all'orientamento della giurisprudenza di legittimità intervenuta in merito alla problematica relativa alla ripartizione delle competenze tra in caso di precedente pendenza di un procedimento tra le Pt_2 Pt_3 stesse parti avanti il T.M. rispetto a quello incardinato avanti il T.O. (art. 38 disp. Att. c.c. nella versione applicabile ratione temporis).
A tal proposito la Suprema Corte ha chiarito che, alla luce del tenore letterale della norma di riferimento e del carattere tassativo della deroga alla competenza ivi previsto, in caso di prevenzione del procedimento incardinato avanti il T.M., come nel caso di specie, rimane di competenza di quest'ultimo unicamente l'esame delle domande contenenti richieste di provvedimenti ex art. 330 e ss.
c.c., implicanti provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale, mentre resta di competenza del
T.O. successivamente adito l'esame delle diverse domande riguardanti l'affidamento del minore, la disciplina dei rapporti con il genitore non collocatario, nonché la determinazione del contributo dovuto da quest'ultimo per il mantenimento del minore, ferma restando la necessità di tener conto, nell'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole, delle determinazioni assunte dal giudice specializzato, destinate inevitabilmente a ripercuotersi sul regime dell'affidamento dei figli e sulla disciplina dei rapporti tra gli stessi ed i genitori: “Questa Corte ha altresì chiarito che, sebbene, al pari di quanto accade nell'ipotesi di preventiva proposizione della domanda di separazione o di divorzio o di quella ex art. 316 c.c., possano ravvisarsi indubbie interrelazioni o interferenze tra i due tipi di procedimento, il carattere tassativo delle competenze attribuite al tribunale per i minorenni e la mancata previsione di una vis attractiva in favore dello stesso impongono di ritenere che il giudizio pagina 6 di 14 successivamente promosso dinanzi al tribunale ordinario resti attribuito alla competenza di quest'ultimo, ferma restando la necessità di tener conto, nell'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole, delle determinazioni assunte dal giudice specializzato, destinate inevitabilmente a ripercuotersi sul regime dell'affidamento dei figli e sulla disciplina dei rapporti tra gli stessi ed i genitori (così da ultimo Cass.16338/2021 citata). In tal senso depone chiaramente la disciplina dettata dall'art. 38 disp. att. c.c., la quale, nell'estendere la competenza del tribunale ordinario alla domanda di adozione dei provvedimenti riguardanti il figlio nato fuori del matrimonio, in precedenza ritenuta spettante alla competenza del tribunale per i minorenni, si limita ad escludere la competenza di quest'ultimo in ordine ai provvedimenti di cui agli artt. 330 e s.s. c.c., in riferimento all'ipotesi in cui al momento della proposizione della relativa domanda sia già pendente un giudizio ex art. 316 c.c., ma nulla dispone in ordine all'ipotesi inversa, che resta pertanto soggetta alla disciplina generale.” (cfr.
Cass. Civ. n.31700 del 04/11/2021; nello stesso senso Cass. Civ. n.16338 del 10/06/2021);
Chiarito ciò in punto di diritto, si osserva quanto segue.
Il presidente delegato nel procedimento di divorzio con i provvedimenti provvisori ed urgenti del
17.6.2021 confermava le condizioni stabilite nel procedimento di separazione con ordinanza Pers presidenziale del 23.1.2019 che prevedevano l'affido dei minori e ai Servizi Sociali Persona_1 territorialmente competenti. per tutta la durata del procedimento ha chiesto la revoca dell'affidamento dei figli ai Parte_1
Servizi e ha avanzato la richiesta di affidamento esclusivo dei figli a proprio favore, ritenendo che debba essere consolidata, dal punto di vista giuridico, una situazione di fatto da tempo esistente, ciò sino ad una completa e definitiva riabilitazione della IG. salvo poi rimettersi, in sede di udienza CP_1 di precisazione delle conclusioni, alle determinazioni di questo Collegio, insistendo, comunque per la revoca dell'affidamento ai Servizi Sociali.
A fondamento delle proprie richieste il allegava abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti da Per_2 parte della e che la stessa soffriva di disturbi del comportamento alimentare, condizioni che CP_1 rendevano necessari diversi ricoveri sanitari della IGnora ed all'apertura di un procedimento di amministrazione di sostegno della stessa, successivamente chiusosi in data 15.3.2023.
Il allegava inoltre un generale disinteresse della per le eIGenze scolastiche, educative, Per_2 CP_1 sportive e mediche dei figli e di essere l'unico genitore ad attivarsi per trovare dei professionisti a supporto soprattutto del figlio affetto da iperattività e deficit di apprendimento;
a riprova di ciò Per_1 produceva ricorso davanti al giudice di pace avviato per ottenere il rimborso della quota parte delle spese straordinarie di competenza materna, definitosi poi bonariamente (cfr. doc. 16).
Il ricorrente allegava inoltre di aver intrapreso dal 2019 una stabile relazione affettiva con la IG.ra
, anch'ella divorziata e madre di due figli, con la quale iniziava una convivenza assieme CP_3 ai rispettivi figli da dicembre 2019, inizialmente presso l'abitazione della stessa ove ella viveva con i propri due figli e, da maggio 2021, nella ex casa coniugale di Via Poggi, assegnata al perché ci Per_2 pagina 7 di 14 abitasse con i propri figli nel procedimento di separazione (in quanto collocatario prevalente degli stessi).
La IG si costituiva opponendosi sin da subito alla richiesta di affido esclusivo a favore CP_1 del padre e formulava domanda di affido condiviso dei minori, allegando di essere presa in carica dal
SERD e di essere quindi costantemente monitorata;
in ogni caso, rilevava come i tempi di visita con i minori siano stati progressivamente ampliati dai Servizi Sociali affidatari, arrivando financo a prevedere tempi paritetici di frequentazione. Negava di disinteressarsi alle eIGenze dei figli e lamentava piuttosto il comportamento escludente del , il quale era solito prendere decisioni Per_2 autonomamente come se avesse l'affido esclusivo dei minori.
Dalle relazioni dei Servizi Sociali emergeva un'elevata conflittualità tra i coniugi mai appianata nel corso della presa in carico;
in particolare, quanto al rapporto dei figli con la IGnora nella CP_1 relazione del 14.12.2022 veniva segnalato un improvviso rifiuto (dall'ottobre del 22) dei minori di vedere la madre, in particolare da parte di , pur senza un'apparente causa scatenante, nonché Per_1 davano atto del tentativo di fuga dei minori del 10.11.22; tant'è che i Servizi conIGliavano la necessità di inviare i minori al servizio di neuropsichiatria infantile, nonché la necessità di una nuova valutazione delle competenze genitoriali materne (dati i vissuti dei bambini) ed una valutazione della coppia
[...]
, nuova compagna convivente del primo unitamente ai figli del ed ai propri. Parte_4 Per_2
Altresì, in data 4.9.2023, nell'ambito della comparsa conclusionale, il avanzava preliminare Per_2 istanza di modifica dei provvedimenti provvisori vigenti, chiedendo una revisione delle modalità di frequentazione madre-figli, con sospensione almeno temporanea dei pernotti, e richiesta di immediato ascolto dei minori1, tant'è che, come esposto in narrativa, la causa (con ordinanza collegiale del 1 Il allegava episodi allarmanti coinvolgenti i minori e chiedeva la sospensione, almeno Per_2
temporanea, dei pernottamenti dei minori presso la madre perché fonte di costante malessere e disagio per gli stessi. Allegava in particolare un episodio avvenuto il 10 novembre del 2022 in un giorno di spettanza materna con il pernotto in cui i minori si allontanavano in orario serale da soli dall'abitazione della madre e contattavano il padre al quale riferivano di essere fuggiti e chiedevano di essere riportati a casa. Intervenivano, quindi, i Carabinieri di Mestrino (PD) i quali segnalavano l'accaduto alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia.
Il allegava, inoltre, intenti autolesionistici e financo suicidari di in occasione delle visite Per_2 Per_1
alla madre, nonché il ripetuto rifiuto di di vedere la madre, scritto in un foglio (doc. 5 comparsa) Per_1 ed esternato anche a scuola che portava i Servizi a ripristinare la presenza dell'educatrice a fianco della madre al ritiro dei figli da scuola.
pagina 8 di 14 20.09.23) veniva rimessa sul ruolo del giudice istruttore per l'acquisizione della relazione di aggiornamento dei Servizi del 26.05.23 (di cui dava atto la resistente nella propria comparsa conclusionale, affermandone il carattere positivo circa l'andamento della sua relazione con i figli), nonché ulteriore relazione di aggiornamento entro il 15.10.23, invitando i Servizi a prendere posizione in ordine alle nuove circostanze allegate dal , agli esiti delle valutazioni dei minori da parte del Per_2 servizio di neuropsichiatria infantile, al percorso della Magro Presso il Serd, nonché in ordine alla necessità di mantenere l'affido dei minori al Servizio ed in ordine al calendario definitivo delle frequentazione di ciascun genitore con i figli valevole da settembre del 2023.
Si acquisiva, quindi, la relazione del 25.5.2023, ove i Servizi rappresentavano che i minori avevano un andamento scolastico complessivamente positivo e venivano entrambi seguiti dalla Psicologa dell'Età
Evolutiva dell' 6, dott.ssa evidenziavano, inoltre, che dopo il periodo di criticità CP_4 Per_3 nella relazione madre-figli verificatosi nell'autunno 22 (caratterizzato da un rifiuto immotivato dei figli di stare con la madre e culminato nel tentativo di fuga del 10.11.22), la situazione si era normalizzata già a partire dai primi mesi del 2023 con ampliamento dei tempi di permanenza dei minori con la madre ed attivazione del SED durante il momento di uscita dei minori da scuola fino all'arrivo a casa della madre (una settimana la IGnora si recava a prendere i bambini al giovedì dopo la scuola e li riaccompagnava a scuola il sabato mattina, mentre la settimana successiva si recava prenderli a scuola il giovedì con riaccompagno a scuola il lunedì mattina) , senza che si fossero più verificati episodi analoghi. Concludevano rappresentando un atteggiamento collaborante e propositivo dei coniugi, i quali stavano progressivamente cogliendo le proposte dei servizi nei loro confronti: “La conflittualità si
è ridotta e si sta assestando ad un graduale ampliamento della comunicazione tra genitori rivolta ad uno scambio diretto, e non sempre mediato dai servizi, di informazioni relative alla condizione dei figli”.
I Servizi Sociali depositavano, quindi in data 11.10.2023 la relazione di aggiornamento dando atto che nel mese di marzo 2023 il Consultorio Familiare aveva svolto (su richiesta del TM) un nuovo Per approfondimento sulle competenze genitoriali delle parti (compresa la IG , compagna del CP_3
, con esiti rassicuranti (vedasi relazione 31.03.23 allegata alla prima). Concludevano, infatti,
[...] affermando che “sia il IGnor che la IGnora cercano di garantire ai figli una crescita Per_2 CP_1 adeguate alle loro eIGenze”, sebbene permanessero delle criticità legate ai differenti stili educativi, alla difficoltà nella comunicazione e condivisione delle scelte per i figli, al non riconoscimento reciproco delle funzioni genitoriali dell'altro genitore;
quanto al disagio esternato dai minori con la madre rappresentavano che “da un recente confronto con i Servizi coinvolti (Servizio Sociale affidatario, psicologo dell'età Evolutiva) emerge che la fase critica in cui erano presenti agiti e minacce dei bambini sembra rientrata”; veniva dato atto che la stava proseguendo il suo CP_1 CP_ percorso riabilitativo presso il (la stessa risultava negativa rispetto all'uso di sostanze e di alcool) ed accettava di buon grado l'aiuto offerto dai Servizi e da altre figure di riferimento. Ritenevano pagina 9 di 14 comunque necessario mantenere “l'attuale cornice istituzionale di affido ai Servizi Sociali in attesa di una maggiore definizione e superamento delle dinamiche sopra citate”.
All'udienza del 15.11.2023 (fissata dal collegio per la rimessione in istruttoria avanti al GI) le parti si impegnavano ad intraprendere un percorso presso i Servizi Affidatari di sostegno alla genitorialità al fine di appianare la conflittualità ancora esistente tra loro ed al fine di recuperare la capacità di collaborare per l'esercizio della cogenitorialità che coinvolgesse anche , compagna del CP_3
convivente con i minori ed attivamente coinvolta nell'accudimento degli stessi nei tempi di Per_2 permanenza presso il padre. Per tale motivo il GI soprassedeva sulla richiesta del padre di ascolto dei minori, dato l'impegno assunto da ambo i genitori di migliorare la comunicazione genitoriale nell'interesse dei figli grazie alla mediazione del Consultorio di riferimento (decisione che questo collegio ritiene opportuna data l'età dei minori e la presa in carico da anni da parte del Servizio con attivazione di percorsi di sostegno per i minori).
In data 17.9.2024 i Servizi Sociali di Padova depositavano l'ultima relazione sul nucleo familiare richiesta dal GI (datata 10.09.24), allegando la relazione di aggiornamento da parte del Consultorio
Familiare (del 3.09.24) e la relazione sanitaria di (del 15.12.23). Dalla relazione del Consultorio Per_1 si evince che da gennaio 2024 venivano svolti 6 colloqui di sostegno genitoriale (solo tra il e la Per_2
e 3 equipe tra servizi che hanno visto l'alternanza di momenti di maggiore disponibilità al CP_1 dialogo a momenti di conflittualità tra i genitori, ma complessivamente un miglioramento delle Pers modalità comunicative nell'interesse dei minori;
“rispetto alla gestione dei figli e i Per_1 genitori hanno raggiunto accordi più efficaci e maggiormente rispondenti alle eIGenze dei minori, ad esempio per quanto riguarda le spese per i figli, le attività extrascolastiche e la calendarizzazione delle vacanze” (il Consultorio dava atto che, nel percorso genitoriale, non era stato possibile coinvolgere la IG , essendo, nel frattempo, avvenuto il cambio di residenza del nucleo familiare CP_3 [...]
nel comune di Maserà di Padova, con conseguente venir meno della competenza del Per_4
Consultorio di Padova ovest). Stante, tuttavia, la ricaduta in atteggiamenti conflittuali (anche tra la IG
e la IG , nonché tra le rispettive famiglie di origine delle parti), l'equipe consultoriale CP_1 CP_3 riteneva “opportuno il proseguimento del monitoraggio della situazione familiare nell'ambito dell'affido dei minori al servizio sociale con la prosecuzione della collaborazione dei servizi consultoriali competenti per territorio”.
Dalla relazione sanitaria di (del 15.12.23) si evince la diagnosi di DSA secondo ICD-10: Per_1
Disturbi misti di abilità scolastiche: ”disturbo misto del linguaggio d Disturbo da Deficit di Attenzione-
Iperattività, sottotipo combinato di grado lieve “, con predisposizione di un progetto riabilitativo individuale al fine di risolvere le problematiche riscontrate.
Dalla relazione dei Servizi Sociali (10.09.24) si evince l'attivazione di un percorso di potenziamento psicologico per presso il centro Phoenix di Padova;
il trasferimento di residenza dei minori nel Per_1
Comune di Maserà di Padova presso il nuovo immobile ove si è trasferito l'intero nucleo Per_2 pagina 10 di 14 (nonostante le perplessità espresse dal Servizio, dato che il trasferimento di residenza ha CP_3 comportato dal 26.09.24 il passaggio della presa in carico ai nuovi servizi territorialmente competenti); la permanenza della consueta dinamica conflittuale nella coppia genitoriale (“Ad oggi risulta ancora evidente un forte squilibrio relativamente la conduzione della funzione genitoriale, il tutto a favore del padre che sembra detenere maggior peso nella presa di decisioni in merito ai figli.), con una progressiva demotivazione del a seguire il percorso consultoriale, ritenendo di poterne fare a Per_2 meno, mentre, per contro, la IG mantiene attiva la richiesta di sostegno e la disponibilità al CP_1 confronto con i Servizi. I servizi pertanto concludevano in tal modo: “• confermare l'Affido al Servizio Pers dei minori e • confermare la presa in carico da parte del Servizio Sociale, del Persona_1
Consultorio Familiare del Servizio di Età Evolutiva competenti nel nuovo territorio;
• valutare
l'attivazione di un percorso di Coordinazione Genitoriale che possa redimere i continui conflitti emergenti nella coppia e allo stesso tempo tutelare i minori da una possibile esposizione;
• approvare un calendario di frequentazione che disponga in via definitiva quanto periodicamente concordato dai genitori: i minori staranno dal padre il lunedì e il martedì, il mercoledì alternativamente con il padre e la madre, il giovedì e il venerdì con la madre e il fine settimana alternativamente con il padre e la madre. I ragazzi verranno accompagnati a scuola dal genitore presso cui hanno dormito la notte precedente e verranno recuperati a scuola dal genitore presso cui si dovranno recare nel pomeriggio.
Si propone che nel corso dell'estate si accordino due settimane di vacanza per genitore, all'interno del quale non dovranno rientrare i giorni in cui i ragazzi si recheranno al campo scout o al campo parrocchiale. Per quanto riguarda le vacanze natalizie e pasquali, si propone di alternare di anno in anno la permanenza presso i due genitori”.
Ciò premesso in ordine alla lunga ed articolata evoluzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali di Padova e dei percorsi/interventi attivati in favore dei genitori e dei minori, il
Collegio ritiene che, pur nel permanere delle criticità sopra evidenziate in ordine alla permanenza di una residua conflittualità tra i coniugi (che, a questo punto, difficilmente un ulteriore percorso Per consultoriale potrebbe modificare, dato anche lo scarso coinvolgimento da ultimo dimostrato dal
, sia indubbio il miglioramento della situazione complessiva del nucleo familiare, atteso che i
[...] genitori riescono entrambi a prendersi cura adeguatamente dei bisogni e delle eIGenze dei figli e Per_1 Pers
i quali (dai fatti dell'autunno 22) non hanno più manifestato atteggiamenti oppositivi verso la madre con la quale hanno un rapporto di frequentazione costante e paritetico ormai consolidato da circa un biennio;
altresì, la situazione di , a seguito della diagnosi di DHA, è oggi efficacemente Per_1 monitorata con l'attivazione dei percorsi conIGliati dai sanitari, senza che risulti alcun elemento di disaccordo tra i genitori, così come non risultano criticità in ordine alla scelta delle attività scolastiche ed extrascolastiche .
Ne consegue che si ritiene congruo (come richiesto nelle conclusioni da entrambe le parti) revocare l'affidamento dei minori al Servizio sociale, tenuto conto, da un lato, del lungo periodo trascorso dalla pagina 11 di 14 adozione della misura, con costanti interventi attivi di supporto al nucleo genitoriale e di monitoraggio, dall'altro, del fatto che il cambio di residenza dei minori, comporterebbe il mutamento della equipe che sino ad oggi si è occupata per anni del nucleo familiare, con conseguente minore incisività di proseguimento dell'affido.
Pertanto, ripristinato il regime di affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori e confermato il collocamento prevalente presso il padre (nella nuova residenza anagrafica di Maserà di Padova), si ritiene altresì di confermare il calendario di frequentazioni con la madre da ultimo stilato dai servizi sociali (nella relazione succitata del 10.9.2024) che prevede tempi paritetici con entrambi i genitori come di seguito specificato : i minori staranno dal padre il lunedì e il martedì, il mercoledì alternativamente con il padre e la madre, il giovedì e il venerdì con la madre e il fine settimana alternativamente con il padre e la madre. I ragazzi verranno accompagnati a scuola dal genitore presso cui hanno dormito la notte precedente e verranno recuperati a scuola dal genitore presso cui si dovranno recare nel pomeriggio. Quanto alle vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane di vacanza (anche non consecutive) per genitore, da concordarsi entro il 30.05 di ogni anno;
per quanto riguarda le vacanze natalizie i minori passeranno una settimana consecutiva con ciascun genitore (con il criterio dell'alternanza del giorno di Natale e di Capodanno) e tre gg durante le vacanze pasquali (con il criterio dell'alternanza del giorno di Pasqua e di pasquetta).
In ogni caso questo Tribunale invita le parti a proseguire su base volontaria il percorso di sostegno alla genitorialità presso i Servizi Sociali territorialmente competenti, al fine di appianare la conflittualità ancora esistente per migliorare la comunicazione nell'interesse dei figli.
2.
Quanto ai provvedimenti di natura economica si osserva quanto segue. Per chiede che venga disposto in capo a l'obbligo di contribuire al Parte_1 CP_1 mantenimento ordinario dei due figli minori mediante un assegno di mantenimento mensile di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento della propria richiesta allega un mutamento in pejus della propria situazione economico- patrimoniale rispetto all'inizio del procedimento di divorzio: in data 26.6.2024, infatti, il Per_2 lasciava definitivamente la casa coniugale – che di conseguenza rientrava nella piena disponibilità della
- ove viveva con i figli, sita in Padova, via Poggi e di proprietà della (cfr. verbale di CP_1 CP_1 riconsegna immobile, note udienza 25.9.2024 doc. 8 ) e acquistava nuovo immobile sito in Maserà di
Padova (PD) mediante la contrazione di un mutuo ipotecario con un rateo mensile di € 400,00 (cfr. doc.
9) ove si trasferiva unitamente ai due figli minori ed alla nuova compagna e ai figli di questa . chiede, invece, che nulla a suo carico sia stabilito a titolo di mantenimento ordinario dei CP_1 figli, stanti i tempi di permanenza sostanzialmente paritetici con entrambi i genitori e tenuto altresì
pagina 12 di 14 conto che il percepisce integralmente l'assegno di invalidità relativo al figlio di circa € Per_2 Per_1
300,00 mensili;
chiedeva, pertanto, la sola suddivisione al 50% delle spese straordinarie dei figli.
Ciò premesso, la richiesta del IG non può essere accolta. Egli, infatti, svolge la professione di Per_2 autista di autoarticolati con orario serale/notturno percependo uno stipendio mensile di circa € 2000,00 come risulta dalla documentazione in atti, oltre a collaborare durante il giorno presso l'azienda di famiglia della compagna, laddove la “ha reperito nel corso del tempo differenti soluzioni CP_1 lavorative che le permettono di sostenersi economicamente, per ora con contratti a tempo determinato con possibilità di rinnovo”, come risulta dalla relazione dei Servizi Sociali del 25.5.2023.
Ciò premesso, se da un lato questo Tribunale riconosce il decremento patrimoniale subito dal medesimo, atteso l'acquisto del nuovo immobile di Maserà peraltro per sua libera scelta (con contrazione di un finanziamento) ed il rilascio della casa coniugale alla dall'altro lato, si CP_1 osserva che lo stesso gode di un lavoro stabile, a differenza della che risulta aver svolto nel CP_1 corso del giudizio solo lavori precari, e può presumibilmente contare anche sul contributo economico della nuova compagna con la quale convive;
altresì, il collocamento dei minori è pressoché paritetico, circostanza che, stante l'assenza di un IGnificativo divario patrimoniale tra le parti, già di per se giustifica il mantenimento diretto nei tempi di rispettiva permanenza.
Alla luce delle suesposte ragioni, pertanto, questo Collegio ritiene congruo confermare il dovere di di corrispondere a il 50% delle spese straordinarie. CP_1 Parte_1
3.
Tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, sussistono i presupposti per condannare Pt_1
al pagamento dei 2/3 delle spese di lite.
[...]
Tali spese, liquidate secondo il D.M. n. 55/2014, così come aggiornato sulla base del D.M. n. 147/2022 per i giudizi di cognizione davanti al Tribunale di valore indeterminabile e bassa complessità e applicando i valori medi, ammontano ad € 7.616,00 (pari ad € 1.701,00 per fase di studio ed € 1.204, 00 per fase introduttiva, € 1.806, 00 per fase istruttoria ed € 2.905, 00 per fase decisionale), oltre a I.V.A.,
c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Pers
1. Revoca l'affido dei minori e ai Servizi Sociali oggi di Maserà di Padova;
Persona_1
2. Affida i minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione paterna;
3. Dispone i tempi e le modalità di permanenza dei minori con ciascun genitore nel modo seguente: i minori staranno dal padre il lunedì e il martedì, il mercoledì alternativamente con il pagina 13 di 14 padre e la madre, il giovedì e il venerdì con la madre e il fine settimana alternativamente con il padre e la madre. I ragazzi verranno accompagnati a scuola dal genitore presso cui hanno dormito la notte precedente e verranno recuperati a scuola dal genitore presso cui si dovranno recare nel pomeriggio. Quanto alle vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane di vacanza (anche non consecutive), da concordarsi entro il 30.05 di ogni anno;
per quanto riguarda le vacanze natalizie i minori passeranno una settimana consecutiva con ciascun genitore (con il criterio dell'alternanza del giorno di Natale e di Capodanno) e tre gg durante le vacanze pasquali (con il criterio dell'alternanza del giorno di Pasqua e di pasquetta);
4. pone a carico di entrambe le parti la suddivisione delle spese di carattere straordinarie nella misura del 50% ciascuno, come stabilito dal Protocollo di Padova del 2017;
5. condanna a rifondere a € 5077,33 pari ai 2/3 delle spese di giudizio, Parte_1 CP_1 oltre spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Padova, nella camera di conIGlio del 26.03.25
Il Presidente rel
Chiara-Ilaria Bitozzi
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