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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 15/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1431/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1431/2024, in materia di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
14/11/1982, con l'Avv. BASTONE RACHELE
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
20/06/1973, con l'Avv. MONTI ROSELLA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] Voglia accogliere le seguenti condizioni: 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i sig.ri e in Alessandria in data 9.02.2003 e Parte_1 Controparte_1
1 trascritto presso i registri dello Stato Civile del predetto Comune, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile di procedere alle relative annotazioni di legge senza responsabilità a riguardo. 2) Spese integralmente compensate tra le parti”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 20 giugno 2024, le parti in epigrafe indicate domandavano lo scioglimento del matrimonio ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile il 9 febbraio 2003 in Alessandria (AL), optando in tale sede per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione coniugale non nascevano figli.
Le parti addivenivano a separazione con sentenza n. 976/2023, emessa dal Tribunale di Alessandria, in data 7 novembre 2023, R.G.N. 3466/2022.
Le parti rappresentavano che dal momento della separazione non hanno più convissuto e che non appare possibile ricostituire l'unione spirituale e materiale;
pertanto, gli stessi richiedevano congiuntamente lo scioglimento del matrimonio.
Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che i medesimi addivennero a separazione con sentenza n. 976/2023, emessa dal Tribunale di
Alessandria, in data 7 novembre 2023, R.G.N. 3466/2022 – verbale di comparizione avanti al
Presidente acquisito datato 26 maggio 2023 -, mentre il ricorso del presente giudizio è stato depositato in data 20 giugno 2024 (oltre un anno dall'udienza presidenziale). Nel caso di specie non
è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi i coniugi hanno demandato lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile;
pertanto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Spese compensate stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra i Sig.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), i quali C.F._1 Controparte_1 C.F._2
hanno contratto matrimonio ad Alessandria (AL), il 9 febbraio 2003 (Anno 2003 Parte1
Serie N. 13);
2 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alessandria (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 7 gennaio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott.ssa Antonella Dragotto
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1431/2024, in materia di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
14/11/1982, con l'Avv. BASTONE RACHELE
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
20/06/1973, con l'Avv. MONTI ROSELLA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] Voglia accogliere le seguenti condizioni: 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i sig.ri e in Alessandria in data 9.02.2003 e Parte_1 Controparte_1
1 trascritto presso i registri dello Stato Civile del predetto Comune, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile di procedere alle relative annotazioni di legge senza responsabilità a riguardo. 2) Spese integralmente compensate tra le parti”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 20 giugno 2024, le parti in epigrafe indicate domandavano lo scioglimento del matrimonio ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile il 9 febbraio 2003 in Alessandria (AL), optando in tale sede per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione coniugale non nascevano figli.
Le parti addivenivano a separazione con sentenza n. 976/2023, emessa dal Tribunale di Alessandria, in data 7 novembre 2023, R.G.N. 3466/2022.
Le parti rappresentavano che dal momento della separazione non hanno più convissuto e che non appare possibile ricostituire l'unione spirituale e materiale;
pertanto, gli stessi richiedevano congiuntamente lo scioglimento del matrimonio.
Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che i medesimi addivennero a separazione con sentenza n. 976/2023, emessa dal Tribunale di
Alessandria, in data 7 novembre 2023, R.G.N. 3466/2022 – verbale di comparizione avanti al
Presidente acquisito datato 26 maggio 2023 -, mentre il ricorso del presente giudizio è stato depositato in data 20 giugno 2024 (oltre un anno dall'udienza presidenziale). Nel caso di specie non
è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi i coniugi hanno demandato lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile;
pertanto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Spese compensate stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra i Sig.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), i quali C.F._1 Controparte_1 C.F._2
hanno contratto matrimonio ad Alessandria (AL), il 9 febbraio 2003 (Anno 2003 Parte1
Serie N. 13);
2 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alessandria (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 7 gennaio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott.ssa Antonella Dragotto
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