Articolo 9 della Legge 12 aprile 1943, n. 455
Articolo 8Articolo 10
Versione
29 giugno 1943
Art. 9.

Gli accertamenti diagnostici sulle condizioni morbose contemplate nella presente legge sono, in ogni caso denunciato, di competenza dell'istituto assicuratore e cosi' pure le cure, salvo quelle a favore del lavoratore affetto da silicosi o da asbestosi associata a tubercolosi attiva, le quali spettano all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, purche' sussistano le condizioni stabilite dalla legge per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Se per l'esecuzione delle cure predette o degli accertamenti diagnostici l'assicurato e' obbligato ad astenersi dal lavoro, l'istituto assicuratore gli corrisponde, durante il periodo di astensione, un sussidio giornaliero nella misura corrispondente all'indennita' di infortunio per inabilita' temporanea assoluta.

Quando per i motivi sopraindicati l'assicurato sia ricoverato in un istituto di cura, egli ha diritto ad un sussidio giornaliero corrispondente all'indennita' di cui all'art. 34 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765.

Nei casi di cui ai comma precedenti, qualora l'assicurato sia gia' titolare di una rendita per inabilita', si applica la disposizione dell'art. 35 del Regio decreto predetto.
Entrata in vigore il 29 giugno 1943