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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/07/2025, n. 3975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3975 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
RG n.274 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA Prima sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott. Francesco Mannino Presidente rel.
dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 274/2025 R.G.V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ), rappr. e dif. dall'avv. CARUSO CINZIA ROSA, C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
ricorrente e da
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), rappr. e dif. dall'avv. CARUSO CINZIA ROSA, presso il cui C.F._2 studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
convenuto Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate. CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO I coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in Paternò in data 19/09/1991, hanno presentato ricorso sia per la omologazione della separazione consensuale che per la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio al maturare dei presupposti di legge. Ritenuto inutile ogni tentativo di conciliazione, hanno formalmente rinunciato all'udienza presidenziale e richiesto la trattazione cartolare;
con successive note, tempestivamente presentate, hanno insistito in domanda e reiterato le loro conclusioni.
1 Ciò premesso, quanto alla richiesta di omologa della separazione consensuale si deve rilevare che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate in seno alle note datate 5 maggio 2025 tempestivamente depositate in data 7 maggio 2025, tutti atti che sono allegati alla presente sentenza e ne costituiscono parte integrante, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole, sicchè la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni dagli stessi indicate nei predetti atti può essere omologata. Non si può tenere conto delle integrazioni proposte con nota datata 5 giugno 2025, depositata successivamente alla scadenza del termine per le note, con cui la Pt_1 manifesta, per la prima volta, la volontà di trasferire ai figli la cassa coniugale di sua proprietà. Detta condizione potrà essere riproposta in sede di conclusioni di divorzio, adeguatamente corredato dalla documentazione richiesta dalla legge per i trasferimenti della proprietà immobiliare ai figli minori. Quanto alla richiesta di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio al maturare dei presupposti di legge, tale domanda non è ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art.3, n.2, lett.b) della legge n.898/70 e successive modificazioni. Pertanto, la presente sentenza non è definitiva e deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del processo, fissando innanzi al giudice relatore, che sarà nominato, l'udienza di comparizione per la trattazione della domanda di divorzio. La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
non definitivamente pronunciando, OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , Parte_1 nato a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_2
(CT) il 18/06/1969, alle condizioni indicate nel ricorso e confermate in seno alle note datate 5 maggio 2025 tempestivamente depositate in data 7 maggio 2025, tutti atti che sono allegati alla presente sentenza e ne costituiscono parte integrante, ed ordina che il presente decreto sia trasmesso, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Paternò (atto n.224 parte II serie A anno 1991). Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Riserva la pronuncia sulle spese di lite alla definizione del giudizio di merito.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 16 maggio 2025
Il Presidente est.
(dott. Francesco Mannino)
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA Prima sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott. Francesco Mannino Presidente rel.
dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 274/2025 R.G.V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ), rappr. e dif. dall'avv. CARUSO CINZIA ROSA, C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
ricorrente e da
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), rappr. e dif. dall'avv. CARUSO CINZIA ROSA, presso il cui C.F._2 studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
convenuto Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate. CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO I coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in Paternò in data 19/09/1991, hanno presentato ricorso sia per la omologazione della separazione consensuale che per la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio al maturare dei presupposti di legge. Ritenuto inutile ogni tentativo di conciliazione, hanno formalmente rinunciato all'udienza presidenziale e richiesto la trattazione cartolare;
con successive note, tempestivamente presentate, hanno insistito in domanda e reiterato le loro conclusioni.
1 Ciò premesso, quanto alla richiesta di omologa della separazione consensuale si deve rilevare che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate in seno alle note datate 5 maggio 2025 tempestivamente depositate in data 7 maggio 2025, tutti atti che sono allegati alla presente sentenza e ne costituiscono parte integrante, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole, sicchè la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni dagli stessi indicate nei predetti atti può essere omologata. Non si può tenere conto delle integrazioni proposte con nota datata 5 giugno 2025, depositata successivamente alla scadenza del termine per le note, con cui la Pt_1 manifesta, per la prima volta, la volontà di trasferire ai figli la cassa coniugale di sua proprietà. Detta condizione potrà essere riproposta in sede di conclusioni di divorzio, adeguatamente corredato dalla documentazione richiesta dalla legge per i trasferimenti della proprietà immobiliare ai figli minori. Quanto alla richiesta di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio al maturare dei presupposti di legge, tale domanda non è ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art.3, n.2, lett.b) della legge n.898/70 e successive modificazioni. Pertanto, la presente sentenza non è definitiva e deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del processo, fissando innanzi al giudice relatore, che sarà nominato, l'udienza di comparizione per la trattazione della domanda di divorzio. La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
non definitivamente pronunciando, OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , Parte_1 nato a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_2
(CT) il 18/06/1969, alle condizioni indicate nel ricorso e confermate in seno alle note datate 5 maggio 2025 tempestivamente depositate in data 7 maggio 2025, tutti atti che sono allegati alla presente sentenza e ne costituiscono parte integrante, ed ordina che il presente decreto sia trasmesso, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Paternò (atto n.224 parte II serie A anno 1991). Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Riserva la pronuncia sulle spese di lite alla definizione del giudizio di merito.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 16 maggio 2025
Il Presidente est.
(dott. Francesco Mannino)
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