Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 1495
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Sentenza 21 ottobre 2025

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Il Tribunale di Napoli, I Sezione Civile, ha pronunciato sentenza in merito a un ricorso congiunto presentato da Persona 1 e Controparte 1, genitori non coniugati della minore nata a [...] nel [...]. I ricorrenti, che hanno convissuto dal giugno 2021 al luglio 2024, hanno rappresentato la separazione di fatto intervenuta da quest'ultima data, dovuta all'affievolimento del loro rapporto affettivo a seguito della nascita della figlia, affetta da problemi di salute. Hanno pertanto manifestato la volontà di addivenire congiuntamente alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore. Le condizioni concordate prevedono che la minore viva abitualmente con la madre presso l'immobile già casa familiare, mentre il padre, già residente in altra abitazione, si accolli il canone di locazione e il 50% delle bollette relative alle utenze di acqua, gas e corrente. La madre, non svolgendo attività lavorativa e dedicandosi all'accudimento della figlia, percepisce il reddito di inclusione, mentre il padre, operaio con reddito annuo di € 16.219,27, contribuirà al mantenimento della minore con € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese relative alle utenze. Sono state altresì definite le modalità di visita del padre, la gestione delle vacanze estive e dei giorni festivi, le spese straordinarie (da concordare e divise al 50%), e l'autorizzazione al rilascio di documenti di identità validi per l'espatrio per la figlia. Le parti hanno dichiarato di non avere reciproche pretese economiche. L'intervento del Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda.

Il Tribunale di Napoli ha omologato le condizioni concordate tra le parti relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, ritenendole conformi agli interessi della minore e non contrarie a norme imperative. In particolare, ha recepito gli accordi sull'affidamento, sui tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, sul contributo al mantenimento e sulle spese straordinarie. Il Giudice ha preso atto delle ulteriori pattuizioni, quali quelle relative alla gestione delle utenze e alle spese ordinarie, qualificandole come accordi di natura esclusivamente obbligatoria. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 del c.p.c., non si è proceduto all'ascolto della minore, considerata la sua tenera età e la sussistenza di un accordo genitoriale ritenuto rispondente ai suoi interessi. In virtù della natura congiunta della procedura, nulla è stato disposto in ordine al regime delle spese processuali, che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 1495
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 1495
    Data del deposito : 21 ottobre 2025

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