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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Presidente- Dott.ssa Immacolata Cozzolino
-
Dott.ssa IA TT
-Giudice-
Dott.ssa Giulia d'Alessandro
- Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9802 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
Persona 1 nata a [...] il [...], C.F. C.F. 1 rappresentata e difesa,
giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SANTOCHIRICO SARA presso il quale elettivamente domicilia;
E
nato a [...] il [...], C.F. C.F. 2 Controparte 1
,rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. FAGGIANO ALESSANDRO presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO e Controparte 1Con ricorso depositato il 19/05/2025, esponevano di Persona 1
essere genitori non coniugati della minore (nata a [...] [...]); che i Persona 2
ricorrenti avevano vissuto insieme dal mese di giugno 2021 fino al luglio 2024, costituendo nucleo familiare con la figlia minore;
che i genitori della minore erano separati di fatto dal luglio 2024 in quanto il loro rapporto affettivo si era affievolito dalla nascita della bambina, nata con problemi di salute, e che, da tale data, non erano riusciti a ritrovare l'unione necessaria a mantenere in vita il loro rapporto affettivo;
pertanto, rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore.
In particolare, chiedevano recepirsi le condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano:
"⚫ La minore vivrà abitualmente con la madre presso l'immobile già casa familiare sita in Napoli alla Via Calata Ponte di Casanova n. 49, mentre il padre è già residente in altra abitazione sita in
Napoli alla Via Generale de Benedictis n. 12;
• Il canone di locazione della casa familiare di € 420,00 resta a carico del padre della minore, che effettuerà il pagamento direttamente al proprietario entro il giorno 4 di ciascun mese;
saranno a suo carico altresì il 50% le bollette relative alle utenze di acqua, gas e corrente, impegnandosi al pagamento e alla consegna delle ricevute di pagamento alla madre della minore;
"6• La minore frequenta la scuola materna Persona 3 e frequenta corsi riabilitativi negli orari pomeridiani presso il Centro Minerva per 3 giorni a settimana, essendo affetta da disturbo dello spettro autistico;
• La madre, che non svolge attività lavorativa, si occupa stabilmente e permanentemente delle esigenze di vita della figlia, quali accompagnamenti a scuola, ai centri riabilitativi che frequenta con cadenza trisettimanale e di ogni altra esigenza ludica e terapeutica della stessa, coadiuvata dalla propria sorella;
•Il padre svolge attività lavorativa di operaio presso la SACEL Ascensori e presso ATAITALI
Ascensori, con impegno quotidiano, per cui farà visita alla bambina presso l'abitazione familiare per 2 sere durante la settimana (lunedì e giovedì) e passerà con la stessa 1 giorno intero a scelta tra il sabato e la domenica, presso la casa familiare o in altro ambito, in compagnia della madre, figura necessaria per la serenità della piccola, che a causa della patologia da cui è affetta, necessita della presenza costante della madre;
• Le vacanze estive, fintanto che la minore sarà piccola e dipendente dalla figura materna, saranno trascorse in presenza di entrambi i genitori in 10 giorni da concordare, come pure i giorni festivi della Vigilia di Natale, Natale e S. Stefano, Capodanno e Epifania, Pasqua e Pasquetta, nonché il giorno del compleanno e le feste della mamma e del papà, saranno trascorsi fino alla maggiore autonomia della minore in presenza di entrambi i genitori;
successivamente, quando il padre sarà in grado di tenere con sé la figlia senza la presenza della madre, saranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore;
•Il reddito prodotto dalla madre è pari a € zero, in quanto, pur essendo in età lavorativa, è completamente impegnata dall'accudimento della figlia e dalla gestione delle sue esigenze di vita, potendo disporre solo di aiuti economici da parte della famiglia di origine ed attualmente percepisce il reddito di inclusione pari a € 700,00 mensili per 18 mesi;
•Il reddito prodotto dal padre è pari a € 16.219,27 annui, svolgendo attività lavorativa a tempo indeterminato come ascensorista. In virtù delle differenti posizioni reddituali, le parti si accordano che il canone di locazione sarà integralmente a carico del padre, mentre graverà su quest'ultimo il
50% delle spese relative alle utenze. La madre si occuperà delle spese di gestione ordinaria della figlia e del residuo 50% delle utenze;
inoltre il padre si accollerà la spesa di concorso al mantenimento della minore nella misura mensile di € 400,00. Le spese straordinarie di qualunque tipo relative alla figlia comune saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e vanno concordate preventivamente;
• Le parti dichiarano di non avere reciproche pretese economiche;
.• I genitori della minore autorizzano la competente autorità amministrativa al rilascio di documento di identità valido per l'espatrio e di passaporto per la loro figlia".
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc.
All'udienza cartolare del 15/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore, le parti, con note di trattazione scritta, riportandosi al ricorso ne chiedevano l'accoglimento.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, considerata la sua tenera età e non ritenutane la necessità atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1. omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
2. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
3. nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott. Immacolata Cozzolino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Presidente- Dott.ssa Immacolata Cozzolino
-
Dott.ssa IA TT
-Giudice-
Dott.ssa Giulia d'Alessandro
- Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9802 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
Persona 1 nata a [...] il [...], C.F. C.F. 1 rappresentata e difesa,
giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SANTOCHIRICO SARA presso il quale elettivamente domicilia;
E
nato a [...] il [...], C.F. C.F. 2 Controparte 1
,rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. FAGGIANO ALESSANDRO presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO e Controparte 1Con ricorso depositato il 19/05/2025, esponevano di Persona 1
essere genitori non coniugati della minore (nata a [...] [...]); che i Persona 2
ricorrenti avevano vissuto insieme dal mese di giugno 2021 fino al luglio 2024, costituendo nucleo familiare con la figlia minore;
che i genitori della minore erano separati di fatto dal luglio 2024 in quanto il loro rapporto affettivo si era affievolito dalla nascita della bambina, nata con problemi di salute, e che, da tale data, non erano riusciti a ritrovare l'unione necessaria a mantenere in vita il loro rapporto affettivo;
pertanto, rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore.
In particolare, chiedevano recepirsi le condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano:
"⚫ La minore vivrà abitualmente con la madre presso l'immobile già casa familiare sita in Napoli alla Via Calata Ponte di Casanova n. 49, mentre il padre è già residente in altra abitazione sita in
Napoli alla Via Generale de Benedictis n. 12;
• Il canone di locazione della casa familiare di € 420,00 resta a carico del padre della minore, che effettuerà il pagamento direttamente al proprietario entro il giorno 4 di ciascun mese;
saranno a suo carico altresì il 50% le bollette relative alle utenze di acqua, gas e corrente, impegnandosi al pagamento e alla consegna delle ricevute di pagamento alla madre della minore;
"6• La minore frequenta la scuola materna Persona 3 e frequenta corsi riabilitativi negli orari pomeridiani presso il Centro Minerva per 3 giorni a settimana, essendo affetta da disturbo dello spettro autistico;
• La madre, che non svolge attività lavorativa, si occupa stabilmente e permanentemente delle esigenze di vita della figlia, quali accompagnamenti a scuola, ai centri riabilitativi che frequenta con cadenza trisettimanale e di ogni altra esigenza ludica e terapeutica della stessa, coadiuvata dalla propria sorella;
•Il padre svolge attività lavorativa di operaio presso la SACEL Ascensori e presso ATAITALI
Ascensori, con impegno quotidiano, per cui farà visita alla bambina presso l'abitazione familiare per 2 sere durante la settimana (lunedì e giovedì) e passerà con la stessa 1 giorno intero a scelta tra il sabato e la domenica, presso la casa familiare o in altro ambito, in compagnia della madre, figura necessaria per la serenità della piccola, che a causa della patologia da cui è affetta, necessita della presenza costante della madre;
• Le vacanze estive, fintanto che la minore sarà piccola e dipendente dalla figura materna, saranno trascorse in presenza di entrambi i genitori in 10 giorni da concordare, come pure i giorni festivi della Vigilia di Natale, Natale e S. Stefano, Capodanno e Epifania, Pasqua e Pasquetta, nonché il giorno del compleanno e le feste della mamma e del papà, saranno trascorsi fino alla maggiore autonomia della minore in presenza di entrambi i genitori;
successivamente, quando il padre sarà in grado di tenere con sé la figlia senza la presenza della madre, saranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore;
•Il reddito prodotto dalla madre è pari a € zero, in quanto, pur essendo in età lavorativa, è completamente impegnata dall'accudimento della figlia e dalla gestione delle sue esigenze di vita, potendo disporre solo di aiuti economici da parte della famiglia di origine ed attualmente percepisce il reddito di inclusione pari a € 700,00 mensili per 18 mesi;
•Il reddito prodotto dal padre è pari a € 16.219,27 annui, svolgendo attività lavorativa a tempo indeterminato come ascensorista. In virtù delle differenti posizioni reddituali, le parti si accordano che il canone di locazione sarà integralmente a carico del padre, mentre graverà su quest'ultimo il
50% delle spese relative alle utenze. La madre si occuperà delle spese di gestione ordinaria della figlia e del residuo 50% delle utenze;
inoltre il padre si accollerà la spesa di concorso al mantenimento della minore nella misura mensile di € 400,00. Le spese straordinarie di qualunque tipo relative alla figlia comune saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e vanno concordate preventivamente;
• Le parti dichiarano di non avere reciproche pretese economiche;
.• I genitori della minore autorizzano la competente autorità amministrativa al rilascio di documento di identità valido per l'espatrio e di passaporto per la loro figlia".
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc.
All'udienza cartolare del 15/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore, le parti, con note di trattazione scritta, riportandosi al ricorso ne chiedevano l'accoglimento.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, considerata la sua tenera età e non ritenutane la necessità atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1. omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
2. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
3. nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott. Immacolata Cozzolino