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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 22/05/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2498/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2498/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MONTEPAONE MARIA, Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA ROMA N. 7, BAGNOLO IN PIANO
(RE);
RICORRENTE
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/08/2024, - premesso di aver Parte_1
avuto una relazione sentimentale dal gennaio 2015 sino al mese di settembre 2016 con
[...]
da cui era nato, in data 27/02/2016, il figlio Controparte_1 Persona_1
- ha convenuto in giudizio la ex compagna, per sentire disporre l'affidamento esclusivo a sé
[...]
del figlio minore con conseguente riconoscimento in proprio favore dell'assegno unico, Persona_1
domandando inoltre di porre a carico della convenuta un assegno mensile per il mantenimento del figlio in misura pari ad € 200,00 al mese con rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di disporre infine che le eventuali visite madre-figlio fossero previamente concordate con il padre.
Esponeva che la relazione sentimentale con la resistente fosse cessata nel settembre 2016, e che il 4 maggio 2023, senza alcun avvertimento, la sig.ra fosse “sparita” dalla circolazione Controparte_1
(unitamente al proprio nuovo compagno ed agli altri tre figli di lei), lasciando il figlio minore Per_1
con il padre. Riferiva che, da quando la madre se ne era andata, non aveva mai contribuito al mantenimento del figlio, e salvo le chiamate telefoniche, ella non si era più in alcun modo interessata del figlio , il quale, da allora, aveva continuato a vivere con il padre e con la nonna paterna, Per_1
cosicché era il padre, ad oggi, ad occuparsi in via esclusiva di sopperendo totalmente alla Per_1
mancanza della madre.
Il ricorrente deduceva di ignorare dove la sig.ra attualmente si trovasse, ipotizzando che, CP_1
probabilmente, si fosse trasferita negli Stati Uniti.
Il ricorso e pedissequo decreto, dopo una prima notifica dichiarata nulla, venivano notificati alla convenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
All'udienza del 10/12/2024, il ricorrente dichiarava: “la madre del bambino si è trasferita negli Stati
Uniti a giugno dell'anno scorso, sente mio figlio telefonicamente ogni settimana, da quando si è trasferita all'estero non ha più visto il figlio, la madre non ha mai versato nulla per il mantenimento del bambino, non so se lei attualmente lavori, ho poche notizie di lei. Io lavoro come venditore di autovetture, vivo in affitto con canone mensile pari a circa 470 euro al mese. Mensilmente prendo un reddito mensile fisso di 1.200 euro, a cui si aggiungono le provvigioni, che variano. Lavoro anche nei week end, alla sera, accolgo le persone in un ristorante, per quest'ultimo lavoro prendo circa 80 euro
a serata. Il bambino frequenta la terza classe della scuola elementare, come sport fa baseball. Al pomeriggio, uscito da scuola, il bambino sta con i nonni, io vivo infatti con mia mamma e con mio figlio, inoltre vicino a noi vivono anche i miei fratelli con i loro figli e mio padre con sua moglie, visto che i mei genitori sono separati”.
pagina 2 di 4 Alla successiva udienza del 15/05/2025, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia della convenuta, e la causa veniva trattenuta in decisione.
Fatte queste premesse, come noto l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009).
Nel caso di specie, il figlio della coppia, nato a [...] il [...], ha Persona_1
l'età di nove anni, e come si evince dal certificato di residenza e di stato di famiglia in atti, risulta residente con il padre a Reggio Emilia in via Giambattista Vico n. 154.
La madre del minore, sig.ra risulta residente in [...]
Bardone n. 24 interno 9.
Quest'ultima è irreperibile, come dimostrato dall'esito della notifica.
La prolungata assenza della madre, il suo disinteresse mostrato per il figlio, di cui è ulteriore conferma l'esito della notifica del libello introduttivo, nonché l'omesso concorso al mantenimento del figlio, sono tutti elementi che giustificano l'affidamento in via esclusiva del minore al padre, presso il quale il minore va collocato, recependo in sentenza una situazione di fatto già in essere.
La mancanza di regolare frequentazione tra madre e figlio suggerisce di rimettere ad accordi tra i genitori l'eventuale esercizio del diritto di visita da parte della resistente, che potrà dunque vedere il figlio previo accordo con il padre.
Il contributo al mantenimento del figlio va determinato in € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, come richiesto dal ricorrente, trattandosi di importo congruo ed idoneo ad assicurare al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita e alla sua evoluzione, tenuto conto dell'età del bambino (nove anni), della condizione economica del ricorrente (il cui CUD 2024 per l'anno 2023 attesta un reddito di lavoro annuo netto, e cioè al netto di ritenute Irpef e addizionali locali, pari a circa
22.000,00 euro, vale dire € 1.800 al mese), della capacità lavorativa della resistente (che ha 40 anni ed
è abile al lavoro in assenza di comprovati impedimenti di salute) e dunque della sua potenzialità reddituale, nonché dei tempi di permanenza del minore esclusivi presso il padre, il quale svolge, in maniera altrettanto esclusiva, i compiti domestici e di cura.
pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno liquidate sulla scorta dei parametri di cui al
D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del valore della controversia indeterminabile, di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa ed assorbita:
1) Affida il figlio minore in via esclusiva al padre, con collocazione Persona_1
presso il padre, e con possibilità per la madre di vedere il figlio solo previo accordo con il genitore affidatario.
2) Pone a carico della madre, con decorrenza dal deposito del ricorso, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile di € 200,00, da versarsi in Persona_1
favore del ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato
Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
3) Dispone che l'assegno unico relativamente al figlio minore venga Persona_1
erogato per intero al padre.
4) Condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in
€ 2.906,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Così deciso in Reggio Emilia, nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, in data 22 maggio
2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2498/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MONTEPAONE MARIA, Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA ROMA N. 7, BAGNOLO IN PIANO
(RE);
RICORRENTE
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/08/2024, - premesso di aver Parte_1
avuto una relazione sentimentale dal gennaio 2015 sino al mese di settembre 2016 con
[...]
da cui era nato, in data 27/02/2016, il figlio Controparte_1 Persona_1
- ha convenuto in giudizio la ex compagna, per sentire disporre l'affidamento esclusivo a sé
[...]
del figlio minore con conseguente riconoscimento in proprio favore dell'assegno unico, Persona_1
domandando inoltre di porre a carico della convenuta un assegno mensile per il mantenimento del figlio in misura pari ad € 200,00 al mese con rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di disporre infine che le eventuali visite madre-figlio fossero previamente concordate con il padre.
Esponeva che la relazione sentimentale con la resistente fosse cessata nel settembre 2016, e che il 4 maggio 2023, senza alcun avvertimento, la sig.ra fosse “sparita” dalla circolazione Controparte_1
(unitamente al proprio nuovo compagno ed agli altri tre figli di lei), lasciando il figlio minore Per_1
con il padre. Riferiva che, da quando la madre se ne era andata, non aveva mai contribuito al mantenimento del figlio, e salvo le chiamate telefoniche, ella non si era più in alcun modo interessata del figlio , il quale, da allora, aveva continuato a vivere con il padre e con la nonna paterna, Per_1
cosicché era il padre, ad oggi, ad occuparsi in via esclusiva di sopperendo totalmente alla Per_1
mancanza della madre.
Il ricorrente deduceva di ignorare dove la sig.ra attualmente si trovasse, ipotizzando che, CP_1
probabilmente, si fosse trasferita negli Stati Uniti.
Il ricorso e pedissequo decreto, dopo una prima notifica dichiarata nulla, venivano notificati alla convenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
All'udienza del 10/12/2024, il ricorrente dichiarava: “la madre del bambino si è trasferita negli Stati
Uniti a giugno dell'anno scorso, sente mio figlio telefonicamente ogni settimana, da quando si è trasferita all'estero non ha più visto il figlio, la madre non ha mai versato nulla per il mantenimento del bambino, non so se lei attualmente lavori, ho poche notizie di lei. Io lavoro come venditore di autovetture, vivo in affitto con canone mensile pari a circa 470 euro al mese. Mensilmente prendo un reddito mensile fisso di 1.200 euro, a cui si aggiungono le provvigioni, che variano. Lavoro anche nei week end, alla sera, accolgo le persone in un ristorante, per quest'ultimo lavoro prendo circa 80 euro
a serata. Il bambino frequenta la terza classe della scuola elementare, come sport fa baseball. Al pomeriggio, uscito da scuola, il bambino sta con i nonni, io vivo infatti con mia mamma e con mio figlio, inoltre vicino a noi vivono anche i miei fratelli con i loro figli e mio padre con sua moglie, visto che i mei genitori sono separati”.
pagina 2 di 4 Alla successiva udienza del 15/05/2025, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia della convenuta, e la causa veniva trattenuta in decisione.
Fatte queste premesse, come noto l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009).
Nel caso di specie, il figlio della coppia, nato a [...] il [...], ha Persona_1
l'età di nove anni, e come si evince dal certificato di residenza e di stato di famiglia in atti, risulta residente con il padre a Reggio Emilia in via Giambattista Vico n. 154.
La madre del minore, sig.ra risulta residente in [...]
Bardone n. 24 interno 9.
Quest'ultima è irreperibile, come dimostrato dall'esito della notifica.
La prolungata assenza della madre, il suo disinteresse mostrato per il figlio, di cui è ulteriore conferma l'esito della notifica del libello introduttivo, nonché l'omesso concorso al mantenimento del figlio, sono tutti elementi che giustificano l'affidamento in via esclusiva del minore al padre, presso il quale il minore va collocato, recependo in sentenza una situazione di fatto già in essere.
La mancanza di regolare frequentazione tra madre e figlio suggerisce di rimettere ad accordi tra i genitori l'eventuale esercizio del diritto di visita da parte della resistente, che potrà dunque vedere il figlio previo accordo con il padre.
Il contributo al mantenimento del figlio va determinato in € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, come richiesto dal ricorrente, trattandosi di importo congruo ed idoneo ad assicurare al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita e alla sua evoluzione, tenuto conto dell'età del bambino (nove anni), della condizione economica del ricorrente (il cui CUD 2024 per l'anno 2023 attesta un reddito di lavoro annuo netto, e cioè al netto di ritenute Irpef e addizionali locali, pari a circa
22.000,00 euro, vale dire € 1.800 al mese), della capacità lavorativa della resistente (che ha 40 anni ed
è abile al lavoro in assenza di comprovati impedimenti di salute) e dunque della sua potenzialità reddituale, nonché dei tempi di permanenza del minore esclusivi presso il padre, il quale svolge, in maniera altrettanto esclusiva, i compiti domestici e di cura.
pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno liquidate sulla scorta dei parametri di cui al
D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del valore della controversia indeterminabile, di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa ed assorbita:
1) Affida il figlio minore in via esclusiva al padre, con collocazione Persona_1
presso il padre, e con possibilità per la madre di vedere il figlio solo previo accordo con il genitore affidatario.
2) Pone a carico della madre, con decorrenza dal deposito del ricorso, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile di € 200,00, da versarsi in Persona_1
favore del ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato
Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
3) Dispone che l'assegno unico relativamente al figlio minore venga Persona_1
erogato per intero al padre.
4) Condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in
€ 2.906,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Così deciso in Reggio Emilia, nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, in data 22 maggio
2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
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