TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 30/09/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. C.C. n. 530/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 530/2023, avente ad oggetto: “ALTRI CONTRATTI ATIPICI – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO”.
TRA
1) , nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
); C.F._1
2) nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_2
); C.F._2 entrambi residenti in TA AT OS (CL), piazzale Alcide De Gasperi n. 3, rappresentati e difesi, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Giuseppe Orlando (c.f.:
), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Caltanissetta, Viale C.F._3 della Regione n. 92;
OPPONENTI
CONTRO
in persona del l.r.p.t. (c.f.: e p. iva: Controparte_1 P.IVA_1
), con sede legale in Torino, Corso Massimo D'Azeglio n. 33/E, rappresentata e difesa, P.IVA_2 in forza di procura e documentazione allegata alla comparsa risposta, dall'Avv. Stefania Chierotti (c.f.: ) del foro di Torino, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, C.F._4 sito in Torino, Via Governolo n. 24; OPPOSTA
***
1.1. Con atto di citazione regolarmente notificato a controparte il 17.03.2023 e depositato il 23.03.2023, e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 in persona del l.r.p.t., proponendo opposizione avverso Controparte_1 il Decreto Ingiuntivo n. 54/2023, emesso da questo Tribunale in data 02.02.2023 (procedimento R.G.C.C. n. 158/2023), e notificato in data 07.02.2023, contenente l'ingiunzione al pagamento solidale della somma di € 11.376,19 (oltre interessi contrattualmente previsti, spese e compensi del procedimento monitorio), pari al saldo residuo dell'importo dovuto per il finanziamento n. 14903390
1 del 05.09.2019, sottoscritto, dal quale debitore principale e dalla quale coobbligata, Pt_1 Pt_2 per la fornitura del brevetto c.d. “Power Sharing Energia” da parte della società CP_2
1.2.1. Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, gli opponenti evidenziavano come il contratto di finanziamento dovesse essere ritenuto collegato e finalizzato all'acquisto dei beni e del servizio di efficientamento energetico offerto dalla tenuta a garantire al cliente un meccanismo di CP_2 controllo dei consumi energetici e di risparmio energetico annuo sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico dell'abitazione. Rappresentavano allora che la sospensione del pagamento delle rate del finanziamento, a partire dal giugno 2022, era dovuto all'inadempimento della suo CP_2 fornitore di energia elettrica. Al riguardo, infatti, a mezzo nota del 29.11.2021 dell'acquirente unico (A.U.) n.q. di gestore del servizio informativo integrato (S.I.I.), si rappresentava la risoluzione, in data 25.11.2021, del contratto di vendita intercorso con la in conseguenza dell'intervenuta CP_2 risoluzione, a sua volta, del contratto di dispacciamento sottoscritto con la società C.U.R.A. Consorzio Utilities Ravenna S.C.R.L. (per conto della , indispensabile per garantire la CP_2 fornitura di energia elettrica. Una successiva nota del 17.12.2021, a firma del referente per il territorio Cont di Caltanissetta della società , prospettava entro un massimo di sei mesi lo switch ad un nuovo punto di dispacciamento, con il ripristino degli accordi commerciali inizialmente pattuiti. Ma tale impegno rimaneva inadempiuto. Pertanto, dopo avere formalmente diffidato e messo in mora la
[...]
parte opponente rappresentava alla banca quanto accaduto, chiedendo la risoluzione del CP_2 contratto di finanziamento e il rimborso delle rate pagate. Diffida che mai sarebbe stata riscontrata dalla controparte, che invece provvedeva a domandare il pagamento, e quindi a chiedere decreto ingiuntivo.
1.2.2. In diritto, gli opponenti eccepivano l'illegittimità del decreto opposto, in quanto anzitutto fondato su un credito non esigibile, essendo stato contestato, alla luce della superiore ricostruzione in fatto, ben prima dell'avvio del procedimento monitorio e tenuto conto di quanto pattuito all'art. 9 del contratto che specificamente prevede la risoluzione per inadempimento del fornitore, alle condizioni dell'art. 1455 c.c., dopo relativa messa in mora. In secondo luogo, eccepivano la nullità del contratto di finanziamento per generica descrizione del bene da acquistare (“pompe calore/domotica”), in violazione dell'art. 124 del Testo Unico Bancario (T.U.B.).
1.3. Domandavano, pertanto, la revoca del decreto opposto, accertarsi la risoluzione del contratto di finanziamento, e il conseguente diritto alla restituzione delle rate pagate dal 15.04.2020 al 15.06.2022, per un totale di € 3.371,95. Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarre in favore del difensore antistatario.
2.1. Costituitasi in giudizio, contestava le argomentazioni sostenute Controparte_1 da parte opponente. In particolare, rilevava che parte opponente avrebbe sottoscritto con la CP_2 due contratti distinti tra loro e con condizioni generali differenti: un primo contratto, denominato di appalto, avente ad oggetto il bene finanziato, avente durata decennale, con importo corrispondente al prezzo del bene da pagare in forma rateale;
ed un secondo contratto di “efficientamento power sharing energia o gas”, avente ad oggetto la fornitura di energia per 20 anni a determinate condizioni ivi indicate. La banca opposta avrebbe allora effettuato il finanziamento solo in collegamento al primo contratto, mentre questo non sarebbe stato funzionalizzato al secondo. A sostegno di questa ricostruzione, l'opposta evidenziava come l'opponente, oltre ad avere sottoscritto la dichiarazione di consegna del bene, avrebbe anche sottoscritto il contratto di finanziamento contenente l'espressa indicazione e descrizione del tipo di contratto, del bene o servizio finanziato e del prezzo. Il contratto di finanziamento non avrebbe previsto anche la fornitura di energia, della quale non vi sarebbe alcun riferimento, e risulterebbe, piuttosto, oggetto di separato contratto stipulato con In ogni CP_2 caso, rilevava la mancanza di prova della non scarsa importanza dell'eventuale inadempimento del
2 fornitore. Per le stesse motivazioni, rilevava l'infondatezza dell'asserita nullità del finanziamento per omessa descrizione analitica del bene.
2.2. Rilevata poi la non contestazione del credito, domandava anzitutto di essere autorizzata a chiamare in causa il terzo la quindi di dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto CP_2 opposto, e nel merito rigettare tutte le domande dell'opponente, con conferma del decreto opposto. In subordine, domandava la condanna di alla restituzione dell'importo finanziato, e in CP_2 ulteriore subordine di essere manlevata da quest'ultima.
3. Non andata a buon fine la chiamata del terzo, parte opposta vi rinunziava, e pertanto, con ordinanza del 28.03.2024, veniva dichiarata decaduta dalla chiamata. Con la stessa ordinanza, veniva rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c., e si mandavano le parti in mediazione delegata. Infruttuosamente svoltasi quest'ultima, veniva acquisita la documentazione prodotta dalle parti, e venivano rigettate le richieste istruttorie di parte opponente. Pertanto, all'udienza del 04.06.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte, le parti precisavano le rispettive conclusioni e, con ordinanza del 05.06.2025, la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., che venivano a scadere in data 24.09.2025.
§§§
1.1. Preliminarmente, è opportuno evidenziare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (artt. 633 ss. c.p.c.) si configura come una seconda ed eventuale fase del giudizio già introdotto dal creditore opposto con l'originario ricorso monitorio (cfr. ad es. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 7020 del 12/03/2019 (Rv. 652941 - 01); Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 15702 del 12/08/2004 (Rv. 575536
- 01); Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 4121 del 22/03/2001 (Rv. 545018 - 01)). Il giudice è pertanto chiamato a decidere con cognizione piena sulla fondatezza della pretesa che il creditore opposto ha avanzato con l'originario ricorso monitorio, e pertanto questi sarà gravato dall'ordinario onere della prova del credito (e dunque della sua fonte) e quantomeno dall'allegazione dell'inadempimento (come chiarito, per il caso di obbligazioni positive dalla giurisprudenza conseguente a Cass. SSUU. Sentenza n. 13533 del 30/10/2001). Tutto ciò a differenza della fase monitoria, in cui, ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, la cognizione sommaria rende sufficiente la produzione di alcuna delle prove scritte tipizzate negli artt. dal 633 al 636 c.p.c., per un credito certo, liquido ed esigibile.
1.2. A monte, si rileva che tra le parti non v'è contestazione in ordine allo svolgimento dei fatti costitutivi della pretesa creditoria fatta valere, i quali sono comunque anche ampiamente comprovati dalla documentazione allegata al ricorso monitorio, e poi riprodotta in allegato alla comparsa di risposta, pure integrata dalla documentazione allegata all'atto di citazione. Come già si accennava nell'ordinanza del 28.03.2024, risulta infatti non contestato come tale e prodotto il contratto generativo del credito per cui è causa, concluso tra gli opponenti e la quale intermediario CP_2 per conto della parte opposta (cfr. all. 1 al monitorio, nonché all. 12 alla comparsa di risposta, recante la convenzione tra la parte opposta e la predetta, ai tempi quale Ecologicamente Energia s.p.a., cfr. visure in all. 13-14 alla comparsa di risposta), nonché il contratto di fornitura della verso CP_2
l'opponente (cfr. contratto S6135 del 05.08.2019 in all. 2 alla citazione). Parte_1
Conseguentemente, pacifico e comunque documentato è anche l'importo finanziato (cfr. il contenuto del contratto, pp. 1-2), così come l'avvenuto pagamento delle rate dal 15.04.2020 al 15.06.2022 (cfr. all. 4 al monitorio ed all. 8 alla citazione), per un totale di € 3.371,95. Così come pacifica è la sospensione dei pagamenti da parte dell'opponente a partire dal periodo successivo al giugno 2022.
2. I motivi della presente opposizione riguardano invece la corretta individuazione dell'oggetto del contratto in funzione del quale era stato erogato il finanziamento, ai fini delle implicazioni
3 conseguenti in tema di collegamento negoziale. Occorre, quindi, operare una interpretazione complessiva dell'atto, anche alla luce della documentazione prodotta sul contratto a cui quel finanziamento è finalizzato e, conseguentemente, valutare se lo stesso finanziamento debba intendersi limitato alla mera fornitura dei beni installati sull'impianto energetico degli opponenti, oppure se debba intendersi esteso anche al servizio che la offriva mediante l'installazione del CP_2 materiale in questione. Occorrerà poi valutare se la risoluzione del contratto di finanziamento sia da attribuire all'ingiustificato inadempimento degli opponenti, che hanno cessato il pagamento delle rate o se, al contrario, sia da imputare all'inadempimento di e, ancora, esaminando la domanda CP_2 riconvenzionale, valutare se l' inadempimento della sia di non scarsa importanza, CP_2 valutando poi gli effetti di quanto premesso sul contratto di finanziamento, tenuto conto dell'importo finanziato e delle rate pagate.
3. Per quanto concerne la corretta individuazione dell'oggetto del contratto collegato al finanziamento erogato, non merita di essere condivisa la tesi di parte opposta secondo cui gli opponenti avrebbero sottoscritto con la due contratti distinti tra loro, ed in particolare un primo contratto CP_2
(denominato: di appalto) avente ad oggetto il bene finanziato, ed un secondo e separato contratto denominato “contratto di efficientamento power sharing energia o gas”, avente ad oggetto la fornitura di energia.
3.1. Invero, contrariamente a quanto l'opposta afferma, e conformemente a quanto già anticipato in sede di valutazione della concedibilità dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto, deve ritenersi che il contratto stipulato tra gli opponenti e la sia unico e comprensivo sia dei beni installati, CP_2 sia del servizio di efficientamento energetico con relativa fornitura di energia. A tale ricostruzione si perviene dall'esame complessivo del contratto in questione, ed in particolare:
a) anzitutto dal tipo di contratto posto in essere, in quanto le parti non hanno stipulato una semplice vendita di beni da installare sull'impianto energetico degli opponenti, ma hanno sottoscritto un contratto di appalto, costituito quindi da un insieme di prestazioni più complesse rispetto alla vendita, consistenti nel realizzare, anche attraverso l'installazione di appositi strumenti di controllo dei consumi, un efficientamento energetico tale da “realizzare un risparmio annuo sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico dell'abitazione” (cfr. all. 2 all'atto di citazione, pag. 4);
b) in secondo luogo, dal fatto che il corrispettivo non solo coincide perfettamente con l'importo oggetto del finanziamento di € 14.283,00, ed obiettivamente appare poco congruo rispetto al valore dei meri supporti materiali forniti (cfr. i tre adattatori e i due dispositivi elettronici di cui all'all. 11 alla citazione), ma viene riportato esclusivamente nella prima pagina del contratto, mentre nessun corrispettivo è indicato nelle pagg. 3 e 4, che a dire di parte opposta costituirebbero il secondo contratto, le quali invece forniscono esclusivamente indicazioni tecniche relative alla fornitura di energia;
con la conseguenza che risulta molto più plausibile l'interpretazione che vede quel corrispettivo come di riferimento per l'intera operazione contrattuale, rispetto all'alternativa che altrimenti, peraltro, lascerebbe senza alcuna di indicazione di corrispettivo l'asserito “secondo” contratto, con correlata violazione del criterio interpretativo di c.d. conservazione del contratto, di cui all'art. 1367 c.c.;
c) in terzo luogo, usando per assurdo il punto di vista di parte opposta, gli asseriti due contratti sarebbero contestuali (05.08.2019) e caratterizzati dallo stesso numero di pratica (6135): ciò che invece tende ulteriormente a colorarne meglio la tesi dell'unitarietà negoziale;
3.2. Non si rinvengono, pertanto, elementi utili al fine di ritenere che le sopra menzionate pagg. 3 e 4 possano costituire un contratto autonomo. Nessun rilievo in senso contrario a quanto fin qui esposto
4 assume la dichiarazione di realizzazione a regola d'arte dell'impianto, sottoscritta sia dal l.r.p.t. della sia dal , in quanto la dichiarazione in questione riguarda esclusivamente la CP_2 Pt_1 realizzazione dell'impianto e non la fase successiva relativa al funzionamento ed alla gestione. Inoltre, la dichiarazione di consegna (all. n. 2 del fascicolo monitorio) fa riferimento sia all'avere ricevuto il bene, sia all'avere iniziato a fruire del servizio il cui prezzo è stato finanziato (ciò che non rileva, in quanto il problema segnalato dagli opponenti è sopravvenuto ad una prima fase in cui lo svolgimento dei rapporti era stato funzionale). Allo stesso modo, nessuna valenza assume, nei termini di volere avvalorare la tesi dell'opposta, il fatto che parte opponente abbia correttamente pagato le rate del prestito fino al giugno 2022. Infatti, si ribadisce, parte opponente fino a quella data non ha mai lamentato un cattivo funzionamento dell'impianto, né una mancanza nelle forniture di energia, né la mancata esecuzione del contratto da parte di CP_3
Pertanto, si ritiene l'unitarietà complessiva dell'operazione negoziale, e non la distinzione
[...] atomistica tra contratti, per cui si ha a che fare con un contratto (denominato: di appalto) stipulato tra gli opponenti e la avente ad oggetto la realizzazione dell' operazione di controllo ed CP_2 efficientamento energetico, anche a mezzo della dotazione strumentale correlata, ed un contratto, stipulato tra gli opponenti la predetta (quale intermediario per l'opposta), di finanziamento finalizzato e collegato al sopra menzionato contratto di appalto.
3.4.1. In tema di collegamento negoziale, consolidata giurisprudenza di legittimità individua come necessaria la presenza sia del requisito oggettivo che di quello soggettivo. In particolare, si legge costantemente che “Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale. […]” (così Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 23470 del 17/12/2004 (Rv. 578512 - 01), ma nello stesso senso le successive Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 5851 del 16/03/2006 (Rv. 586495 - 01); Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11974 del 17/05/2010 (Rv. 613118
- 01); Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14561 del 25/05/2023 (Rv. 667927 - 01), e successivamente anche Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 5365 del 29/02/2024, pp. 5-6).
3.4.2. Nel caso che ci occupa, devono ritenersi sussistenti entrambi i requisiti. In particolare, sebbene l'oggetto del contratto risulti indicato in maniera poco dettagliata nel contratto di finanziamento (ciò che comunque in sé non appare idoneo a determinare nullità del contratto ex art. 124 T.U.B., quale conseguenza mai prevista dalla suddetta norma, comunque invocata da parte opponente in una versione ante-2012, in quanto tale riferimento da quell'anno non risulta più in tale articolo, ciò che basta per considerare infondato il secondo motivo di opposizione), la successiva dichiarazione di consegna, sopra menzionata (quale elemento di interpretazione del contratto ex art. 1362, comma 2, c.c.) fa espresso riferimento anche all'avere “iniziato a usufruire del servizio il cui prezzo è stato finanziato con il contratto in oggetto” (dunque indicando il servizio nel suo complesso, il cui prezzo viene legato al finanziamento). Inoltre, anche la corrispondenza tra il prezzo di acquisto e l'importo finanziato, insieme agli altri elementi sopra menzionati, convergono nel fare emergere uno stretto legame funzionale fra il contratto di appalto e quello di finanziamento. D'altra parte, sul piano soggettivo, avrebbe avuto poco senso associare il finanziamento esclusivamente all'acquisto della strumentazione fisica funzionale all'erogazione del servizio indipendentemente dal servizio stesso,
5 proprio perché quella evidentemente in tanto poteva essere oggetto di interesse da parte del cliente, in quanto fosse necessaria all'ottenimento del servizio di efficientamento energetico.
4. Passando all'esame della questione relativa alla cessazione del pagamento del finanziamento e quindi sulla risoluzione del relativo contratto, correttamente parte opponente, invocando l'art. 9 del contratto, evidenzia come l'eccezione di inadempimento prima (data dalla sospensione del pagamento delle rate, con conseguente illegittimità dell'invocazione, ad opera dell'opposta, della decadenza dal beneficio del termine per inadempimento della controparte all'obbligo di pagamento delle rate ex art. 7 delle condizioni generali di contratto) e la risoluzione contrattuale poi trovino giustificazione alla luce di quanto dalla stessa subito.
4.1. In particolare, il suddetto articolo, rubricato “Inadempimento del fornitore – convenzionato” (sostanzialmente riproduttivo dei primi due commi dell'art. 125-quinquies del T.U.B.) espressamente prevede che “In caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del Contratto di credito, se con riferimento al Contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile (cioè che l'inadempimento del fornitore non abbia scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del consumatore). La risoluzione del Contratto di credito comporta l'obbligo del Finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del Contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al Finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il Finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso. I diritti previsti dalla legge (articolo 125-quinquies del Testo Unico Bancario) possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il Finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal Contratto di credito.”.
4.2. Deve ritenersi documentalmente provato l'inadempimento di quale fornitore del CP_2 servizio. Tanto risulta dall'avvenuta risoluzione del contratto di dispacciamento che la CP_2 aveva sottoscritto con la società C.U.R.A. Consorzio Utilities Ravenna S.C.R.L. (contratto, quest'ultimo indispensabile per garantire la fornitura di energia elettrica, cfr. all. 4 alla citazione), nonché dal fatto che pure la promessa di (fatta il 17.12.2021) di ripristinare, entro sei mesi CP_2
(per cui entro giugno 2022) , le condizioni inizialmente pattuite individuando un nuovo punto di dispacciamento (cfr. all. 5 alla citazione) è rimasta inadempiuta, come si trae dal successivo atto di costituzione in mora (cfr. all. 6 alla citazione), ricevuto ma senza riscontro.
4.3. L'inadempimento in questione deve altresì ritenersi certamente di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. Infatti, le problematiche intercorse tra la ed il suo punto di CP_2 dispacciamento, aggravate anche dal fatto che questa si sia resa irreperibile (vedasi, a relativa conferma, la notifica negativa della chiamata di terzo dell'opposta), hanno determinato il venir meno del servizio di erogazione efficiente, che costituiva il fulcro teleologico dell'intera operazione economica, con il venir meno di tutte le condizioni economiche e contrattuali originariamente pattuite.
4.4. Pertanto, ribadito il collegamento sussistente tra il contratto di appalto e quello di finanziamento, e comprovato l'inadempimento di non scarsa importanza del fornitore almeno a partire dal giugno 2022, unitamente all'attivazione della corretta procedura di costituzione in mora dello stesso, deve dichiararsi la risoluzione il contratto di finanziamento, con conseguente accertamento del diritto dell'opponente (ovviamente, non della coobbligata, in quanto l'esborso è stato Parte_1 sostenuto solo dal primo) ad ottenere il rimborso delle rate pagate dal 15.04.2020 al 15.06.2022, per
6 un totale di € 3.371,95. Somma rispetto alla quale comunque non può disporsi condanna al rimborso in questa sede, a pena di violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto in effetti parte opponente non ha mai domandato una condanna ma solo un accertamento.
5.1. Alla luce della superiore ricostruzione, sia l'opposizione che la domanda riconvenzionale (per come formulata) risultano fondate e meritevoli di accoglimento, per cui il decreto ingiuntivo opposto va revocato, il contratto di finanziamento va dichiarato risolto, con conseguente accertamento positivo del diritto degli opponenti ad ottenere il rimborso delle rate pagate.
5.2. Per completezza, solo per scrupolo di motivazione, va ricordato che nulla avrà a statuirsi su quanto aveva richiesto la parte opposta in via subordinata nei confronti della parte terza chiamata, in quanto la chiamata non è stata poi operata, e la parte è stata dichiarata decaduta dalla stessa. Tant'è che tecnicamente il terzo chiamato, non essendo stato mai poi concretamente instaurato il contraddittorio nei suoi confronti, non può dirsi nemmeno avere assunto la qualità di parte nel presente giudizio.
6. Le spese di giudizio vanno regolate sulla base del criterio della soccombenza, e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo operate con D.M. n. 147/2022. Di esse si disporrà la chiesta distrazione in favore del difensore della parte opponente vincitrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento iscritto al R.G.C.C. n. 530/2023, indicato in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
1) REVOCA, in accoglimento dell'opposizione proposta, il decreto ingiuntivo n. 54/2023, emesso in data 02.02.2023, da questo Tribunale (procedimento R.G.C.C. n. 158/2023).
2) DICHIARA, in accoglimento della domanda riconvenzionale, la risoluzione il contratto di finanziamento n. 14903390 del 05.09.2019.
3) ACCERTA e DICHIARA il diritto della parte opponente ad ottenere Parte_1 dalla parte opposta il rimborso delle rate pagate dal 15.04.2020 al 15.06.2022, per un totale di
€ 3.371,95. 4) CONDANNA parte opposta in persona del Controparte_1
l.r.p.t., a rifondere in favore degli opponenti e Parte_1 Parte_2
le spese processuali del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 145,50
[...] per esborsi ed € 2.038,20 per compensi (procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00, fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta attività istruttoria, valori medi ridotti del 40% in ragione della linearità di svolgimento della procedura, anche in relazione alla tipologia di controversia, che ha coinvolto questioni di relativamente agevole accertamento, nonché della natura meramente documentale della stessa), oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, ove dovute, disponendosene la distrazione in favore del difensore Avv. Giuseppe Orlando, che si è dichiarato antistatario.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 27.09.2025
Il Giudice Dario Albergo
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 530/2023, avente ad oggetto: “ALTRI CONTRATTI ATIPICI – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO”.
TRA
1) , nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
); C.F._1
2) nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_2
); C.F._2 entrambi residenti in TA AT OS (CL), piazzale Alcide De Gasperi n. 3, rappresentati e difesi, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Giuseppe Orlando (c.f.:
), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Caltanissetta, Viale C.F._3 della Regione n. 92;
OPPONENTI
CONTRO
in persona del l.r.p.t. (c.f.: e p. iva: Controparte_1 P.IVA_1
), con sede legale in Torino, Corso Massimo D'Azeglio n. 33/E, rappresentata e difesa, P.IVA_2 in forza di procura e documentazione allegata alla comparsa risposta, dall'Avv. Stefania Chierotti (c.f.: ) del foro di Torino, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, C.F._4 sito in Torino, Via Governolo n. 24; OPPOSTA
***
1.1. Con atto di citazione regolarmente notificato a controparte il 17.03.2023 e depositato il 23.03.2023, e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 in persona del l.r.p.t., proponendo opposizione avverso Controparte_1 il Decreto Ingiuntivo n. 54/2023, emesso da questo Tribunale in data 02.02.2023 (procedimento R.G.C.C. n. 158/2023), e notificato in data 07.02.2023, contenente l'ingiunzione al pagamento solidale della somma di € 11.376,19 (oltre interessi contrattualmente previsti, spese e compensi del procedimento monitorio), pari al saldo residuo dell'importo dovuto per il finanziamento n. 14903390
1 del 05.09.2019, sottoscritto, dal quale debitore principale e dalla quale coobbligata, Pt_1 Pt_2 per la fornitura del brevetto c.d. “Power Sharing Energia” da parte della società CP_2
1.2.1. Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, gli opponenti evidenziavano come il contratto di finanziamento dovesse essere ritenuto collegato e finalizzato all'acquisto dei beni e del servizio di efficientamento energetico offerto dalla tenuta a garantire al cliente un meccanismo di CP_2 controllo dei consumi energetici e di risparmio energetico annuo sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico dell'abitazione. Rappresentavano allora che la sospensione del pagamento delle rate del finanziamento, a partire dal giugno 2022, era dovuto all'inadempimento della suo CP_2 fornitore di energia elettrica. Al riguardo, infatti, a mezzo nota del 29.11.2021 dell'acquirente unico (A.U.) n.q. di gestore del servizio informativo integrato (S.I.I.), si rappresentava la risoluzione, in data 25.11.2021, del contratto di vendita intercorso con la in conseguenza dell'intervenuta CP_2 risoluzione, a sua volta, del contratto di dispacciamento sottoscritto con la società C.U.R.A. Consorzio Utilities Ravenna S.C.R.L. (per conto della , indispensabile per garantire la CP_2 fornitura di energia elettrica. Una successiva nota del 17.12.2021, a firma del referente per il territorio Cont di Caltanissetta della società , prospettava entro un massimo di sei mesi lo switch ad un nuovo punto di dispacciamento, con il ripristino degli accordi commerciali inizialmente pattuiti. Ma tale impegno rimaneva inadempiuto. Pertanto, dopo avere formalmente diffidato e messo in mora la
[...]
parte opponente rappresentava alla banca quanto accaduto, chiedendo la risoluzione del CP_2 contratto di finanziamento e il rimborso delle rate pagate. Diffida che mai sarebbe stata riscontrata dalla controparte, che invece provvedeva a domandare il pagamento, e quindi a chiedere decreto ingiuntivo.
1.2.2. In diritto, gli opponenti eccepivano l'illegittimità del decreto opposto, in quanto anzitutto fondato su un credito non esigibile, essendo stato contestato, alla luce della superiore ricostruzione in fatto, ben prima dell'avvio del procedimento monitorio e tenuto conto di quanto pattuito all'art. 9 del contratto che specificamente prevede la risoluzione per inadempimento del fornitore, alle condizioni dell'art. 1455 c.c., dopo relativa messa in mora. In secondo luogo, eccepivano la nullità del contratto di finanziamento per generica descrizione del bene da acquistare (“pompe calore/domotica”), in violazione dell'art. 124 del Testo Unico Bancario (T.U.B.).
1.3. Domandavano, pertanto, la revoca del decreto opposto, accertarsi la risoluzione del contratto di finanziamento, e il conseguente diritto alla restituzione delle rate pagate dal 15.04.2020 al 15.06.2022, per un totale di € 3.371,95. Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarre in favore del difensore antistatario.
2.1. Costituitasi in giudizio, contestava le argomentazioni sostenute Controparte_1 da parte opponente. In particolare, rilevava che parte opponente avrebbe sottoscritto con la CP_2 due contratti distinti tra loro e con condizioni generali differenti: un primo contratto, denominato di appalto, avente ad oggetto il bene finanziato, avente durata decennale, con importo corrispondente al prezzo del bene da pagare in forma rateale;
ed un secondo contratto di “efficientamento power sharing energia o gas”, avente ad oggetto la fornitura di energia per 20 anni a determinate condizioni ivi indicate. La banca opposta avrebbe allora effettuato il finanziamento solo in collegamento al primo contratto, mentre questo non sarebbe stato funzionalizzato al secondo. A sostegno di questa ricostruzione, l'opposta evidenziava come l'opponente, oltre ad avere sottoscritto la dichiarazione di consegna del bene, avrebbe anche sottoscritto il contratto di finanziamento contenente l'espressa indicazione e descrizione del tipo di contratto, del bene o servizio finanziato e del prezzo. Il contratto di finanziamento non avrebbe previsto anche la fornitura di energia, della quale non vi sarebbe alcun riferimento, e risulterebbe, piuttosto, oggetto di separato contratto stipulato con In ogni CP_2 caso, rilevava la mancanza di prova della non scarsa importanza dell'eventuale inadempimento del
2 fornitore. Per le stesse motivazioni, rilevava l'infondatezza dell'asserita nullità del finanziamento per omessa descrizione analitica del bene.
2.2. Rilevata poi la non contestazione del credito, domandava anzitutto di essere autorizzata a chiamare in causa il terzo la quindi di dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto CP_2 opposto, e nel merito rigettare tutte le domande dell'opponente, con conferma del decreto opposto. In subordine, domandava la condanna di alla restituzione dell'importo finanziato, e in CP_2 ulteriore subordine di essere manlevata da quest'ultima.
3. Non andata a buon fine la chiamata del terzo, parte opposta vi rinunziava, e pertanto, con ordinanza del 28.03.2024, veniva dichiarata decaduta dalla chiamata. Con la stessa ordinanza, veniva rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c., e si mandavano le parti in mediazione delegata. Infruttuosamente svoltasi quest'ultima, veniva acquisita la documentazione prodotta dalle parti, e venivano rigettate le richieste istruttorie di parte opponente. Pertanto, all'udienza del 04.06.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte, le parti precisavano le rispettive conclusioni e, con ordinanza del 05.06.2025, la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., che venivano a scadere in data 24.09.2025.
§§§
1.1. Preliminarmente, è opportuno evidenziare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (artt. 633 ss. c.p.c.) si configura come una seconda ed eventuale fase del giudizio già introdotto dal creditore opposto con l'originario ricorso monitorio (cfr. ad es. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 7020 del 12/03/2019 (Rv. 652941 - 01); Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 15702 del 12/08/2004 (Rv. 575536
- 01); Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 4121 del 22/03/2001 (Rv. 545018 - 01)). Il giudice è pertanto chiamato a decidere con cognizione piena sulla fondatezza della pretesa che il creditore opposto ha avanzato con l'originario ricorso monitorio, e pertanto questi sarà gravato dall'ordinario onere della prova del credito (e dunque della sua fonte) e quantomeno dall'allegazione dell'inadempimento (come chiarito, per il caso di obbligazioni positive dalla giurisprudenza conseguente a Cass. SSUU. Sentenza n. 13533 del 30/10/2001). Tutto ciò a differenza della fase monitoria, in cui, ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, la cognizione sommaria rende sufficiente la produzione di alcuna delle prove scritte tipizzate negli artt. dal 633 al 636 c.p.c., per un credito certo, liquido ed esigibile.
1.2. A monte, si rileva che tra le parti non v'è contestazione in ordine allo svolgimento dei fatti costitutivi della pretesa creditoria fatta valere, i quali sono comunque anche ampiamente comprovati dalla documentazione allegata al ricorso monitorio, e poi riprodotta in allegato alla comparsa di risposta, pure integrata dalla documentazione allegata all'atto di citazione. Come già si accennava nell'ordinanza del 28.03.2024, risulta infatti non contestato come tale e prodotto il contratto generativo del credito per cui è causa, concluso tra gli opponenti e la quale intermediario CP_2 per conto della parte opposta (cfr. all. 1 al monitorio, nonché all. 12 alla comparsa di risposta, recante la convenzione tra la parte opposta e la predetta, ai tempi quale Ecologicamente Energia s.p.a., cfr. visure in all. 13-14 alla comparsa di risposta), nonché il contratto di fornitura della verso CP_2
l'opponente (cfr. contratto S6135 del 05.08.2019 in all. 2 alla citazione). Parte_1
Conseguentemente, pacifico e comunque documentato è anche l'importo finanziato (cfr. il contenuto del contratto, pp. 1-2), così come l'avvenuto pagamento delle rate dal 15.04.2020 al 15.06.2022 (cfr. all. 4 al monitorio ed all. 8 alla citazione), per un totale di € 3.371,95. Così come pacifica è la sospensione dei pagamenti da parte dell'opponente a partire dal periodo successivo al giugno 2022.
2. I motivi della presente opposizione riguardano invece la corretta individuazione dell'oggetto del contratto in funzione del quale era stato erogato il finanziamento, ai fini delle implicazioni
3 conseguenti in tema di collegamento negoziale. Occorre, quindi, operare una interpretazione complessiva dell'atto, anche alla luce della documentazione prodotta sul contratto a cui quel finanziamento è finalizzato e, conseguentemente, valutare se lo stesso finanziamento debba intendersi limitato alla mera fornitura dei beni installati sull'impianto energetico degli opponenti, oppure se debba intendersi esteso anche al servizio che la offriva mediante l'installazione del CP_2 materiale in questione. Occorrerà poi valutare se la risoluzione del contratto di finanziamento sia da attribuire all'ingiustificato inadempimento degli opponenti, che hanno cessato il pagamento delle rate o se, al contrario, sia da imputare all'inadempimento di e, ancora, esaminando la domanda CP_2 riconvenzionale, valutare se l' inadempimento della sia di non scarsa importanza, CP_2 valutando poi gli effetti di quanto premesso sul contratto di finanziamento, tenuto conto dell'importo finanziato e delle rate pagate.
3. Per quanto concerne la corretta individuazione dell'oggetto del contratto collegato al finanziamento erogato, non merita di essere condivisa la tesi di parte opposta secondo cui gli opponenti avrebbero sottoscritto con la due contratti distinti tra loro, ed in particolare un primo contratto CP_2
(denominato: di appalto) avente ad oggetto il bene finanziato, ed un secondo e separato contratto denominato “contratto di efficientamento power sharing energia o gas”, avente ad oggetto la fornitura di energia.
3.1. Invero, contrariamente a quanto l'opposta afferma, e conformemente a quanto già anticipato in sede di valutazione della concedibilità dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto, deve ritenersi che il contratto stipulato tra gli opponenti e la sia unico e comprensivo sia dei beni installati, CP_2 sia del servizio di efficientamento energetico con relativa fornitura di energia. A tale ricostruzione si perviene dall'esame complessivo del contratto in questione, ed in particolare:
a) anzitutto dal tipo di contratto posto in essere, in quanto le parti non hanno stipulato una semplice vendita di beni da installare sull'impianto energetico degli opponenti, ma hanno sottoscritto un contratto di appalto, costituito quindi da un insieme di prestazioni più complesse rispetto alla vendita, consistenti nel realizzare, anche attraverso l'installazione di appositi strumenti di controllo dei consumi, un efficientamento energetico tale da “realizzare un risparmio annuo sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico dell'abitazione” (cfr. all. 2 all'atto di citazione, pag. 4);
b) in secondo luogo, dal fatto che il corrispettivo non solo coincide perfettamente con l'importo oggetto del finanziamento di € 14.283,00, ed obiettivamente appare poco congruo rispetto al valore dei meri supporti materiali forniti (cfr. i tre adattatori e i due dispositivi elettronici di cui all'all. 11 alla citazione), ma viene riportato esclusivamente nella prima pagina del contratto, mentre nessun corrispettivo è indicato nelle pagg. 3 e 4, che a dire di parte opposta costituirebbero il secondo contratto, le quali invece forniscono esclusivamente indicazioni tecniche relative alla fornitura di energia;
con la conseguenza che risulta molto più plausibile l'interpretazione che vede quel corrispettivo come di riferimento per l'intera operazione contrattuale, rispetto all'alternativa che altrimenti, peraltro, lascerebbe senza alcuna di indicazione di corrispettivo l'asserito “secondo” contratto, con correlata violazione del criterio interpretativo di c.d. conservazione del contratto, di cui all'art. 1367 c.c.;
c) in terzo luogo, usando per assurdo il punto di vista di parte opposta, gli asseriti due contratti sarebbero contestuali (05.08.2019) e caratterizzati dallo stesso numero di pratica (6135): ciò che invece tende ulteriormente a colorarne meglio la tesi dell'unitarietà negoziale;
3.2. Non si rinvengono, pertanto, elementi utili al fine di ritenere che le sopra menzionate pagg. 3 e 4 possano costituire un contratto autonomo. Nessun rilievo in senso contrario a quanto fin qui esposto
4 assume la dichiarazione di realizzazione a regola d'arte dell'impianto, sottoscritta sia dal l.r.p.t. della sia dal , in quanto la dichiarazione in questione riguarda esclusivamente la CP_2 Pt_1 realizzazione dell'impianto e non la fase successiva relativa al funzionamento ed alla gestione. Inoltre, la dichiarazione di consegna (all. n. 2 del fascicolo monitorio) fa riferimento sia all'avere ricevuto il bene, sia all'avere iniziato a fruire del servizio il cui prezzo è stato finanziato (ciò che non rileva, in quanto il problema segnalato dagli opponenti è sopravvenuto ad una prima fase in cui lo svolgimento dei rapporti era stato funzionale). Allo stesso modo, nessuna valenza assume, nei termini di volere avvalorare la tesi dell'opposta, il fatto che parte opponente abbia correttamente pagato le rate del prestito fino al giugno 2022. Infatti, si ribadisce, parte opponente fino a quella data non ha mai lamentato un cattivo funzionamento dell'impianto, né una mancanza nelle forniture di energia, né la mancata esecuzione del contratto da parte di CP_3
Pertanto, si ritiene l'unitarietà complessiva dell'operazione negoziale, e non la distinzione
[...] atomistica tra contratti, per cui si ha a che fare con un contratto (denominato: di appalto) stipulato tra gli opponenti e la avente ad oggetto la realizzazione dell' operazione di controllo ed CP_2 efficientamento energetico, anche a mezzo della dotazione strumentale correlata, ed un contratto, stipulato tra gli opponenti la predetta (quale intermediario per l'opposta), di finanziamento finalizzato e collegato al sopra menzionato contratto di appalto.
3.4.1. In tema di collegamento negoziale, consolidata giurisprudenza di legittimità individua come necessaria la presenza sia del requisito oggettivo che di quello soggettivo. In particolare, si legge costantemente che “Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale. […]” (così Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 23470 del 17/12/2004 (Rv. 578512 - 01), ma nello stesso senso le successive Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 5851 del 16/03/2006 (Rv. 586495 - 01); Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11974 del 17/05/2010 (Rv. 613118
- 01); Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14561 del 25/05/2023 (Rv. 667927 - 01), e successivamente anche Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 5365 del 29/02/2024, pp. 5-6).
3.4.2. Nel caso che ci occupa, devono ritenersi sussistenti entrambi i requisiti. In particolare, sebbene l'oggetto del contratto risulti indicato in maniera poco dettagliata nel contratto di finanziamento (ciò che comunque in sé non appare idoneo a determinare nullità del contratto ex art. 124 T.U.B., quale conseguenza mai prevista dalla suddetta norma, comunque invocata da parte opponente in una versione ante-2012, in quanto tale riferimento da quell'anno non risulta più in tale articolo, ciò che basta per considerare infondato il secondo motivo di opposizione), la successiva dichiarazione di consegna, sopra menzionata (quale elemento di interpretazione del contratto ex art. 1362, comma 2, c.c.) fa espresso riferimento anche all'avere “iniziato a usufruire del servizio il cui prezzo è stato finanziato con il contratto in oggetto” (dunque indicando il servizio nel suo complesso, il cui prezzo viene legato al finanziamento). Inoltre, anche la corrispondenza tra il prezzo di acquisto e l'importo finanziato, insieme agli altri elementi sopra menzionati, convergono nel fare emergere uno stretto legame funzionale fra il contratto di appalto e quello di finanziamento. D'altra parte, sul piano soggettivo, avrebbe avuto poco senso associare il finanziamento esclusivamente all'acquisto della strumentazione fisica funzionale all'erogazione del servizio indipendentemente dal servizio stesso,
5 proprio perché quella evidentemente in tanto poteva essere oggetto di interesse da parte del cliente, in quanto fosse necessaria all'ottenimento del servizio di efficientamento energetico.
4. Passando all'esame della questione relativa alla cessazione del pagamento del finanziamento e quindi sulla risoluzione del relativo contratto, correttamente parte opponente, invocando l'art. 9 del contratto, evidenzia come l'eccezione di inadempimento prima (data dalla sospensione del pagamento delle rate, con conseguente illegittimità dell'invocazione, ad opera dell'opposta, della decadenza dal beneficio del termine per inadempimento della controparte all'obbligo di pagamento delle rate ex art. 7 delle condizioni generali di contratto) e la risoluzione contrattuale poi trovino giustificazione alla luce di quanto dalla stessa subito.
4.1. In particolare, il suddetto articolo, rubricato “Inadempimento del fornitore – convenzionato” (sostanzialmente riproduttivo dei primi due commi dell'art. 125-quinquies del T.U.B.) espressamente prevede che “In caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del Contratto di credito, se con riferimento al Contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile (cioè che l'inadempimento del fornitore non abbia scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del consumatore). La risoluzione del Contratto di credito comporta l'obbligo del Finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del Contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al Finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il Finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso. I diritti previsti dalla legge (articolo 125-quinquies del Testo Unico Bancario) possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il Finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal Contratto di credito.”.
4.2. Deve ritenersi documentalmente provato l'inadempimento di quale fornitore del CP_2 servizio. Tanto risulta dall'avvenuta risoluzione del contratto di dispacciamento che la CP_2 aveva sottoscritto con la società C.U.R.A. Consorzio Utilities Ravenna S.C.R.L. (contratto, quest'ultimo indispensabile per garantire la fornitura di energia elettrica, cfr. all. 4 alla citazione), nonché dal fatto che pure la promessa di (fatta il 17.12.2021) di ripristinare, entro sei mesi CP_2
(per cui entro giugno 2022) , le condizioni inizialmente pattuite individuando un nuovo punto di dispacciamento (cfr. all. 5 alla citazione) è rimasta inadempiuta, come si trae dal successivo atto di costituzione in mora (cfr. all. 6 alla citazione), ricevuto ma senza riscontro.
4.3. L'inadempimento in questione deve altresì ritenersi certamente di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. Infatti, le problematiche intercorse tra la ed il suo punto di CP_2 dispacciamento, aggravate anche dal fatto che questa si sia resa irreperibile (vedasi, a relativa conferma, la notifica negativa della chiamata di terzo dell'opposta), hanno determinato il venir meno del servizio di erogazione efficiente, che costituiva il fulcro teleologico dell'intera operazione economica, con il venir meno di tutte le condizioni economiche e contrattuali originariamente pattuite.
4.4. Pertanto, ribadito il collegamento sussistente tra il contratto di appalto e quello di finanziamento, e comprovato l'inadempimento di non scarsa importanza del fornitore almeno a partire dal giugno 2022, unitamente all'attivazione della corretta procedura di costituzione in mora dello stesso, deve dichiararsi la risoluzione il contratto di finanziamento, con conseguente accertamento del diritto dell'opponente (ovviamente, non della coobbligata, in quanto l'esborso è stato Parte_1 sostenuto solo dal primo) ad ottenere il rimborso delle rate pagate dal 15.04.2020 al 15.06.2022, per
6 un totale di € 3.371,95. Somma rispetto alla quale comunque non può disporsi condanna al rimborso in questa sede, a pena di violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto in effetti parte opponente non ha mai domandato una condanna ma solo un accertamento.
5.1. Alla luce della superiore ricostruzione, sia l'opposizione che la domanda riconvenzionale (per come formulata) risultano fondate e meritevoli di accoglimento, per cui il decreto ingiuntivo opposto va revocato, il contratto di finanziamento va dichiarato risolto, con conseguente accertamento positivo del diritto degli opponenti ad ottenere il rimborso delle rate pagate.
5.2. Per completezza, solo per scrupolo di motivazione, va ricordato che nulla avrà a statuirsi su quanto aveva richiesto la parte opposta in via subordinata nei confronti della parte terza chiamata, in quanto la chiamata non è stata poi operata, e la parte è stata dichiarata decaduta dalla stessa. Tant'è che tecnicamente il terzo chiamato, non essendo stato mai poi concretamente instaurato il contraddittorio nei suoi confronti, non può dirsi nemmeno avere assunto la qualità di parte nel presente giudizio.
6. Le spese di giudizio vanno regolate sulla base del criterio della soccombenza, e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo operate con D.M. n. 147/2022. Di esse si disporrà la chiesta distrazione in favore del difensore della parte opponente vincitrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento iscritto al R.G.C.C. n. 530/2023, indicato in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
1) REVOCA, in accoglimento dell'opposizione proposta, il decreto ingiuntivo n. 54/2023, emesso in data 02.02.2023, da questo Tribunale (procedimento R.G.C.C. n. 158/2023).
2) DICHIARA, in accoglimento della domanda riconvenzionale, la risoluzione il contratto di finanziamento n. 14903390 del 05.09.2019.
3) ACCERTA e DICHIARA il diritto della parte opponente ad ottenere Parte_1 dalla parte opposta il rimborso delle rate pagate dal 15.04.2020 al 15.06.2022, per un totale di
€ 3.371,95. 4) CONDANNA parte opposta in persona del Controparte_1
l.r.p.t., a rifondere in favore degli opponenti e Parte_1 Parte_2
le spese processuali del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 145,50
[...] per esborsi ed € 2.038,20 per compensi (procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00, fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta attività istruttoria, valori medi ridotti del 40% in ragione della linearità di svolgimento della procedura, anche in relazione alla tipologia di controversia, che ha coinvolto questioni di relativamente agevole accertamento, nonché della natura meramente documentale della stessa), oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, ove dovute, disponendosene la distrazione in favore del difensore Avv. Giuseppe Orlando, che si è dichiarato antistatario.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 27.09.2025
Il Giudice Dario Albergo
7