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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 03/11/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. FA RE Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022
promossa da
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentate, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Demurtas ed elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio legale dell'avv. Annalisa Collu,
appellante
contro
(C.F. ) e (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_3
in persona dei legali rappresentanti, entrambe elettivamente domiciliate in Tortolì presso lo studio dell'avv. FA Monni, che le rappresenta e difende,
appellate
Pagina 1 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Parte_1
di Cagliari:
- in via pregiudiziale, accogliere il proposto appello e dichiarare la nullità della sentenza n.
225/2021 emessa dal Tribunale di Lanusei;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 225/2021 emessa dal Tribunale di Lanusei il
01.12.2021 nell'ambito del giudizio N.R.G. 299/2020 – a seguito dell'ammissione delle nuove prove indispensabili – rigettare integralmente la domanda avanzata dalle appellate perché
infondata;
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non prodotte nel corso del procedimento sommario per causa non imputabile all'appellante e, in ogni caso indispensabili,
per le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
- dei seguenti documenti: 8) conferimento incarico ad Dott. Arca , 9) ordine di Persona_1
servizio di sospensione dei lavori del Direttore dei Lavori del 07.05.2012, 10) ordine di servizio di ripresa dei lavori del Direttore dei Lavori del 14.05.2012;
- della prova testimoniale – indispensabile – sui seguenti capitoli:
a) “vero è che Lei nel 2012 era un operaio alle dipendenze della Parte_1
[...]
b) “vero è che Lei nel 2012 aveva eseguito i lavori di installazione di pannelli fotovoltaici nel cantiere sito in Tortolì località Baccasara”
c) “vero è che il 07.05.2012, appena iniziati i lavori di fissaggio dei pannelli fotovoltaici, si
Pagina 2 verificava la fuoriuscita di acqua intrisa tra i vari strati di guaina nel tetto del capannone”
d) “vero è che Lei provvedeva all'immediata segnalazione della anomala fuoriuscita dell'acqua dal tetto al Direttore dei Lavori, Dott. Per_2
e) “vero è che il Dott. a seguito della Sua segnalazione e previa verifica, ordinava Per_2
la sospensione dei lavori”
f) “vero è che il sig. veniva tempestivamente avvisato della segnalazione Controparte_3
della fuoriuscita di acqua dal tetto dei capannoni”
g) “vero è che il Direttore dei Lavori ordinava la ripresa dei lavori solo a seguito della manleva da qualsiasi responsabilità di Parte_1
indicando come testimoni nato a [...] il [...] e residente in Testimone_1
Tertenia, località Paddari n. 11/A, nato a [...] il [...] e residente in Tes_2
Tertenia, viale Cimitero, e nato a [...] il [...] e residente in [...]Testimone_3
via Barbagia n. 26, lavoratori dipendenti dell' nel 2012, presenti nel cantiere sito Parte_1
in Tortolì, località Baccasara, al momento dello svolgimento dei lavori.
nell'interesse di e Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_1 Controparte_2
d'Appello di Cagliari, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così
giudicare:
Nel merito:
- rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da Parte_1
confermando la sentenza del Tribunale di Lanusei n. 225/2021, Parte_1
oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- respingere, con la miglior formula, tutte le domande svolte da Parte_1
Pagina 3 per i motivi esposti in narrativa;
Parte_1
- prendersi atto della contestazione ex art. 214 c.p.c. indicata nella superiore narrativa;
- dichiarare in ogni caso inammissibile la avversa produzione dei documenti nuovi e dichiarare inammissibile la prova testimoniale ex adverso dedotta;
- dichiarare infondata e rigettare la avversa richiesta di rinnovazione della CTU.
In via istruttoria:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenga di ammettere le avverse produzioni numerate da sub 8) a sub 13) e/o ammettere le istanze istruttorie ex adverso formulate, si chiede:
a) ammettersi la produzione dei seguenti documenti:
Doc.
3- Documentazione GSE;
Doc.
4- Rilievi 'google maps' Via Roma 162
b) ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che successivamente al manifestarsi di alcune problematiche di umidità, all'inizio dell'autunno 2017, all'interno dei locali sottostanti i lastrici solari ove erano stati installati gli impianti oggetto del presente procedimento, si verificavano per la prima volta infiltrazioni d'acqua provenienti dal solaio”.
2) “Vero che per tutto l'autunno 2017 e l'inverno 2018, in concomitanza col verificarsi di precipitazioni atmosferiche, le infiltrazioni d'acqua divenivano via via più insistenti e pericolose, tanto da provocare il crollo di parte del controsoffitto”.
Si indicano come testimoni - anche a prova contraria sugli avversi capitoli eventualmente ammessi - i signori: di Urzulei, di Talana e di Tes_4 Testimone_5 Testimone_6
Tortolì.
Pagina 4 Con vittoria di spese del presente grado del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 25 luglio 2020, la società Controparte_1
e la società avevano chiesto al Tribunale di Lanusei di accertare
[...] Controparte_2
e dichiarare la responsabilità ex art. 1669 c.c. della società Parte_1
per i danni causati dall'installazione difettosa di un impianto fotovoltaico e, per l'effetto,
[...]
di condannarla, in via solidale attiva in loro favore, al pagamento della somma di € 43.400,00
oltre Iva di legge, rivalutazione monetaria ed interessi.
Le attrici avevano, innanzitutto, premesso che in particolare la nel 2012 CP_1
aveva incaricato la società convenuta di installare un impianto fotovoltaico sul lastrico solare di due capannoni di proprietà della siti nella zona industriale di Tortolì, per Controparte_2
poi dedurre che, a partire dal 2017, si erano verificate delle ripetute infiltrazioni d'acqua che avevano portato al crollo di parte del controsoffitto, di portata tale da rendere i locali suddetti pericolosi per chi vi lavorava e inagibili per il tipo di produzione effettuata.
Le stesse attrici avevano poi ricordato che, dopo aver denunciato ad il Parte_1
danneggiamento del solaio, nel luglio 2018, al fine di accertare le cause dei danni patiti, avevano promosso un giudizio di accertamento tecnico preventivo in contraddittorio con la società
appaltatrice, da cui era emersa la responsabilità esclusiva di quest'ultima nell'installazione dell'impianto, non eseguito a regola d'arte: in particolare, il CTU aveva ritenuto che le
infiltrazioni provenienti dal lastrico solare dei due capannoni sono causalmente riconducibili
alle forature dell'impermeabilizzazione realizzate per il fissaggio dei telai dell'impianto
fotovoltaico, quantificando il costo dei lavori di ripristino e di quelli occorrenti per eliminare
Pagina 5 il pericolo di nuove infiltrazioni, in € 43.400,00.
La società costituitasi in giudizio il giorno dell'udienza, aveva resistito Parte_1
evidenziando, in primo luogo, che le opere erano state realizzate a regolare d'arte ed a riprova di ciò aveva prodotto l'accettazione, sottoscritta dalla committente, della “buona esecuzione dei
lavori”. La convenuta aveva, quindi, contestato la ricostruzione della vicenda ad opera di controparte in quanto, a suo dire, il lasso di tempo trascorso tra la fine dei lavori e il verificarsi delle infiltrazioni non poteva che essere sintomatico di una cattiva, se non addirittura inesistente, manutenzione dei beni. A conferma della sua versione dei fatti, la società aveva sottolineato che sul lastrico, successivamente al proprio intervento, aveva operato una ditta terza per effettuare le opere di ripristino, sostenendo che tale intervento aveva senz'altro inciso sul nesso causale tra la propria condotta e i danni patiti dalle ricorrenti, in misura tale da escluderlo.
Infine, l'appaltatrice aveva affermato che, in ogni caso, non trattandosi di vizi che incidevano sulla struttura dell'immobile, la fattispecie doveva meglio essere ricondotta al dettato normativo di cui all'art. 1667 c.c. eccependo il decorso del termine biennale di prescrizione dell'azione di garanzia ivi previsto.
1.3 Il Tribunale di Lanusei, con sentenza n. 225/2021 pronunciata il 1° dicembre 2021, aveva accolto le domande attrici, accertando la responsabilità della società resistente per i danni di
cui è causa e condannando la medesima al risarcimento dei danni, liquidati in complessivi €
44.596,00, oltre agli interessi dalla data della decisione al saldo, nonché alla rifusione delle spese processuali, comprese quelle del giudizio di ATP.
Il Tribunale, a sostegno di tale decisione, aveva sottolineato che dagli accertamenti del consulente tecnico d'ufficio, effettuati tanto all'interno dei locali che sul lastrico solare ove era stato installato l'impianto fotovoltaico, era emerso che le infiltrazioni di acqua piovana
Pagina 6 provenienti dal lastrico solare […] sono causalmente riconducibili alle forature della guaina
impermeabilizzante realizzate per il posizionamento delle barre filettate di fissaggio dei telai
dell'impianto e che i successivi interventi di ripristino della impermeabilizzazione, effettuati dalle ricorrenti, hanno avuto, in generale, esito positivo con esclusione delle sole zone che,
successivamente, sono state interessate da nuove infiltrazioni.
Secondo il primo Giudice, inoltre, la fattispecie esaminata era stata correttamente inquadrata nell'alveo della disposizione di cui all'art. 1669 c.c., in quanto i vizi denunciati, pur non influendo sulla stabilità della struttura, avevano pregiudicato in modo grave la destinazione dell'immobile e il relativo godimento;
difatti, richiamando i chiarimenti della C.T.U. le infiltrazioni, pur riguardando elementi secondari dell'opera – sub specie di impermeabilizzazione –, erano state di entità tale da comprometterne il normale utilizzo.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla società appaltatrice, il giudicante aveva dichiarato la sua l'inammissibilità, posto che la medesima società si era costituita in giudizio tardivamente, così incorrendo nella decadenza in ordine alla proponibilità delle eccezioni in senso stretto, nel cui novero rientrava quella di cui la parte intendeva avvalersi, ex art. 702 bis,
comma 4, c.p.c.
Da ultimo, il Tribunale aveva disatteso tanto la eccezione relativa all'interruzione del nesso causale tra la condotta operata dalla resistente e i danni denunciati dalle parti attrici – rilevando,
al contrario, non solo che vi era stata una corretta manutenzione, ma anche che il successivo intervento di una terza ditta si era reso imprescindibile per porre rimedio al difettoso impianto originario, come peraltro osservato dall'esperto nella sua relazione - quanto, infine, la difesa secondo cui le parti attrici avrebbero riconosciuto il buon esito dell'opera ed escluso ogni vizio osservando, invece, che si era trattato di vizi occulti non conoscibili ictu oculi perché non palesi,
Pagina 7 motivo per cui, comprensibilmente, era stato possibile riscontrare i danni alla guaina a distanza di tempo dalla consegna dell'opera.
Il Tribunale, quindi, aveva concluso accogliendo il ricorso.
1.3 Avverso tale decisione la società ha proposto tempestivo appello, affidato a Parte_1
cinque motivi.
Con il primo motivo la società appaltatrice, dopo aver premesso che la decisione impugnata si era inserita nell'ambito di un procedimento instaurato con rito sommario di cognizione ma aveva assunto, contrariamente a quanto previsto, la forma di sentenza, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha censurato la nullità della medesima poiché tale error in procedendo
determina un concreto pregiudizio del diritto di difesa dell'odierna appellante che non è posta
nelle condizioni di sapere se il nomen juris attribuito al provvedimento conclusivo comporti
l'applicazione del termine di impugnazione di sei mesi previsti dall'art. 327 c.p.c., o se
l'appello resti soggetto al regime di cui all'art. 702 quater c.p.c.
Con il secondo motivo, la società ribadendo le argomentazioni già esposte nel Parte_1
primo grado di giudizio, ha lamentato l'ingiustizia della decisione sostenendo che la medesima sarebbe meritevole di censura nella parte in cui ritiene che le infiltrazioni dei capannoni
oggetto di causa siano state determinate dalle forature operate dall'odierna appellante al
momento dell'installazione dei pannelli fotovoltaici. Secondo l'appellante, il Giudice non aveva tenuto conto del lasso temporale intercorso tra l'esecuzione dell'opera e la sua accettazione da parte della committente;
la conferma dell'esecuzione a regola d'arte dell'opera e della conseguente erroneità della decisione, del resto, trovava riscontro nell'ordine di sospensione delle opere emesso dal Direttore dei Lavori, p.i. a seguito della anomala Persona_3
fuoriuscita di acqua intrisa tra gli strati della guaina nonché nella sottoscrizione di un “patto
Pagina 8 di manleva” da parte del legale rappresentante della con il quale la società si CP_1
assumeva la responsabilità della prosecuzione dei lavori manlevando la da Parte_1
qualsiasi tipo di responsabilità “presente e futura in seno a suddette criticità”.
Con il terzo motivo, strettamente connesso a quello precedente, la società ha richiesto l'ammissione dei documenti sopra menzionati, non prodotti nel corso del giudizio sommario
per causa non imputabile all'odierna appellante. Fin dalla notifica del ricorso per
accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. da parte delle odierne appellate, la
Per_ ha tentato, invano, di mettersi in contatto con il Direttore dei Lavori, Dott. Parte_1
, per ottenere copia della documentazione al fine della produzione in giudizio. Persona_1
A tal proposito, l'appellante ha specificato che solo in modo rocambolesco aveva potuto apprendere del decesso del Direttore dei Lavori, p.i. e, al termine della definizione Per_2
del giudizio di primo grado, era riuscito ad ottenere la consegna della documentazione sopra menzionata dalla di lui vedova e, considerata l'indispensabilità ex art 702 quater c.p.c. delle prove costituite sopra menzionate e delle prove costituende testimoniali tese ad eliminare ogni
possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata,
smentendola senza lasciare margini di dubbio, la società ha richiesto l'ammissione Parte_1
dei predetti nuovi mezzi di prova, meglio indicati nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio.
Con il quarto motivo, ancora, l'appellante ha censurato la valutazione, operata dal Giudice
di primo grado, delle risultanze tecniche della C.T.U., poiché aveva omesso qualsiasi
valutazione critica delle stesse nonostante le osservazioni sollevate dall'odierna appellante e
la richiesta di rinnovazione degli accertamenti tecnici avanzata dalla nella Parte_1
propria comparsa di costituzione e risposta, lamentando la superficialità e genericità delle
Pagina 9 risposte ai quesiti e, in ogni caso, la mancata valutazione delle osservazioni avanzate dal proprio
C.T.P.
Con l'ultimo motivo, infine, l' ha sostenuto che il provvedimento Parte_1
impugnato ha omesso di esaminare un fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nella mancata manutenzione periodica della copertura impermeabile… atta ad assicurare nel
tempo la funzionalità e il mantenimento delle prestazioni del sistema impermeabile e limitandosi, unicamente, a dare atto dell'irrilevanza della “successiva manutenzione”, così
impedendo l'individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione.
Le società appellanti si sono costituite in giudizio ed hanno resistito, sottolineando, tra l'altro, che la presunta previa presenza di infiltrazioni e il presunto patto di manleva (in base
al quale l'appellata avrebbe deciso di far comunque eseguire i lavori Controparte_1
manlevando, appunto, la società appellante, rappresentano inammissibili fatti nuovi che il
presunto patto di manleva costituisce un'allegazione di fatti del tutto nuova in quanto non ve
n'è traccia né in sede di accertamento tecnico preventivo, né (per quanto qui rileva) nel primo
grado del giudizio. Le stesse appellate, inoltre, hanno disconosciuto formalmente, ai sensi per
gli effetti di cui all'art. 214 c.p.c., le sottoscrizioni apposte in calce ai documenti n. 9 e 10
allegati all'atto di appello.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte.
2.1 Il primo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha denunciato l'error in
procedendo del Tribunale, è inammissibile.
Premesso, infatti, che la stessa appellante ha rispettato i termini e le modalità di impugnazione previste dall'art. 702 quater c.p.c. e non ha allegato alcuna concreta lesione del
Pagina 10 suo diritto di difesa, si deve sottolineare che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, è
inammissibile, per difetto di interesse, il motivo con cui si censuri una violazione processuale allorché essa non rientri tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice e non si sia tradotta in un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa.
2.2 Per ragioni di ordine logico, devono ora essere esaminati dapprima il quarto ed il quinto motivo di gravame. Ebbene, gli stessi possono essere esaminati congiuntamente e risultano,
entrambi, infondati.
Invero, nel caso di specie, come correttamente valutato dal Giudicante nel provvedimento impugnato, la certificazione di buon esito di esecuzione dei lavori sottoscritta dal rappresentante legale della all'atto dell'accettazione dell'opera commissionata, certamente non CP_1
era valsa ad escludere la responsabilità dell'appellante in quanto le forature della guaina
impermeabilizzante erano state correttamente inquadrate nell'alveo dei cosiddetti vizi occulti,
non riconoscibili ictu oculi. Vizi che, come esaustivamente osservato nella relazione del consulente tecnico d'ufficio richiamata nel provvedimento impugnato, non erano riscontrabili,
tanto più che nelle forature erano stati inseriti i travi per l'installazione dell'impianto fotovoltaico.
Lo stesso C.T.U., del resto, nel pieno contraddittorio tra le parti, aveva appurato che la causa delle forature era riconducibile in via esclusiva alle opere dell'appellante, escludendo qualsivoglia rilevanza, in tal senso, del successivo intervento manutentivo eseguito da una ditta terza, che, al contrario, aveva rappresentato, come già evidenziato dal Tribunale, un tentativo
diligente di porre rimedio a un problema di tenuta della guaina del lastrico, che solo in parte
ha arginato la situazione e, dunque, insuscettibile di interrompere il nesso causale tra la condotta dell' e i danni verificatisi. Parte_1
Pagina 11 In una situazione di tal fatta, pertanto, devono disattendersi anche le censure relative all'errata valutazione della C.T.U. ed evidenziarsi che la stessa, completa ed esaustiva – anche alla luce delle verifiche effettuate nel secondo sopralluogo e oggetto di un apposito addendum
in risposta alle osservazioni di C.T.P. - non necessiti di una rinnovazione nel presente grado di giudizio.
2.3 Il secondo ed il terzo motivo di gravame sono, invece, inammissibili.
Invero, non può essere oggetto di valutazione né la circostanza (che in ogni caso non smentirebbe le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di primo grado) per la prima volta addotta in questa sede dall'appellante, secondo cui le infiltrazioni più volte menzionate sarebbero state,
in realtà, preesistenti all'intervento della né quella ulteriore della presenza di Parte_1
un patto di manleva siglato tra quest'ultima e la Controparte_1
Entrambe le circostanze appartengono, in realtà, alla categoria dei cosiddetti “fatti nuovi”,
che l'appellante non aveva mai allegato né durante l'espletamento dell'A.T.P. ex art. 696 c.p.c.,
né nel corso del primo grado di giudizio e che, dunque, non possono essere introdotte per la prima volta in questo grado, stante il dettato dell'art. 345 c.p.c.
Allo stesso modo, si rileva l'inammissibilità della documentazione indicata a sostegno di tali fatti, anch'essa per la prima volta prodotta in sede di appello e, in ogni caso, non indispensabile ai fini della decisione, così come, invece, richiesto dall'art. 702quater c.p.c.: trattasi, infatti, di documentazione inidonea a eliminare le incertezze circa la ricostruzione della vicenda in esame.
Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine alla richiesta di ammissione della prova testimoniale volta a dimostrare quanto sopra riportato: come sopra ampiamente evidenziato, si tratta di nuovi mezzi di prova, anch'essi inammissibili ex art. 345 c.p.c. e non caratterizzati dal requisito dell'indispensabilità.
Pagina 12 2.4 L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
L'appellante, secondo il criterio della soccombenza, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1. rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza Parte_1 Parte_1
n. 225 del 01.12.2021 del Tribunale di Lanusei;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore di Controparte_4
delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.810,00,
[...]
oltre spese generali ed accessori dovuti per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari in data 30 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. FA RE
Pagina 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. FA RE Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022
promossa da
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentate, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Demurtas ed elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio legale dell'avv. Annalisa Collu,
appellante
contro
(C.F. ) e (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_3
in persona dei legali rappresentanti, entrambe elettivamente domiciliate in Tortolì presso lo studio dell'avv. FA Monni, che le rappresenta e difende,
appellate
Pagina 1 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Parte_1
di Cagliari:
- in via pregiudiziale, accogliere il proposto appello e dichiarare la nullità della sentenza n.
225/2021 emessa dal Tribunale di Lanusei;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 225/2021 emessa dal Tribunale di Lanusei il
01.12.2021 nell'ambito del giudizio N.R.G. 299/2020 – a seguito dell'ammissione delle nuove prove indispensabili – rigettare integralmente la domanda avanzata dalle appellate perché
infondata;
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non prodotte nel corso del procedimento sommario per causa non imputabile all'appellante e, in ogni caso indispensabili,
per le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
- dei seguenti documenti: 8) conferimento incarico ad Dott. Arca , 9) ordine di Persona_1
servizio di sospensione dei lavori del Direttore dei Lavori del 07.05.2012, 10) ordine di servizio di ripresa dei lavori del Direttore dei Lavori del 14.05.2012;
- della prova testimoniale – indispensabile – sui seguenti capitoli:
a) “vero è che Lei nel 2012 era un operaio alle dipendenze della Parte_1
[...]
b) “vero è che Lei nel 2012 aveva eseguito i lavori di installazione di pannelli fotovoltaici nel cantiere sito in Tortolì località Baccasara”
c) “vero è che il 07.05.2012, appena iniziati i lavori di fissaggio dei pannelli fotovoltaici, si
Pagina 2 verificava la fuoriuscita di acqua intrisa tra i vari strati di guaina nel tetto del capannone”
d) “vero è che Lei provvedeva all'immediata segnalazione della anomala fuoriuscita dell'acqua dal tetto al Direttore dei Lavori, Dott. Per_2
e) “vero è che il Dott. a seguito della Sua segnalazione e previa verifica, ordinava Per_2
la sospensione dei lavori”
f) “vero è che il sig. veniva tempestivamente avvisato della segnalazione Controparte_3
della fuoriuscita di acqua dal tetto dei capannoni”
g) “vero è che il Direttore dei Lavori ordinava la ripresa dei lavori solo a seguito della manleva da qualsiasi responsabilità di Parte_1
indicando come testimoni nato a [...] il [...] e residente in Testimone_1
Tertenia, località Paddari n. 11/A, nato a [...] il [...] e residente in Tes_2
Tertenia, viale Cimitero, e nato a [...] il [...] e residente in [...]Testimone_3
via Barbagia n. 26, lavoratori dipendenti dell' nel 2012, presenti nel cantiere sito Parte_1
in Tortolì, località Baccasara, al momento dello svolgimento dei lavori.
nell'interesse di e Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_1 Controparte_2
d'Appello di Cagliari, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così
giudicare:
Nel merito:
- rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da Parte_1
confermando la sentenza del Tribunale di Lanusei n. 225/2021, Parte_1
oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- respingere, con la miglior formula, tutte le domande svolte da Parte_1
Pagina 3 per i motivi esposti in narrativa;
Parte_1
- prendersi atto della contestazione ex art. 214 c.p.c. indicata nella superiore narrativa;
- dichiarare in ogni caso inammissibile la avversa produzione dei documenti nuovi e dichiarare inammissibile la prova testimoniale ex adverso dedotta;
- dichiarare infondata e rigettare la avversa richiesta di rinnovazione della CTU.
In via istruttoria:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenga di ammettere le avverse produzioni numerate da sub 8) a sub 13) e/o ammettere le istanze istruttorie ex adverso formulate, si chiede:
a) ammettersi la produzione dei seguenti documenti:
Doc.
3- Documentazione GSE;
Doc.
4- Rilievi 'google maps' Via Roma 162
b) ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che successivamente al manifestarsi di alcune problematiche di umidità, all'inizio dell'autunno 2017, all'interno dei locali sottostanti i lastrici solari ove erano stati installati gli impianti oggetto del presente procedimento, si verificavano per la prima volta infiltrazioni d'acqua provenienti dal solaio”.
2) “Vero che per tutto l'autunno 2017 e l'inverno 2018, in concomitanza col verificarsi di precipitazioni atmosferiche, le infiltrazioni d'acqua divenivano via via più insistenti e pericolose, tanto da provocare il crollo di parte del controsoffitto”.
Si indicano come testimoni - anche a prova contraria sugli avversi capitoli eventualmente ammessi - i signori: di Urzulei, di Talana e di Tes_4 Testimone_5 Testimone_6
Tortolì.
Pagina 4 Con vittoria di spese del presente grado del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 25 luglio 2020, la società Controparte_1
e la società avevano chiesto al Tribunale di Lanusei di accertare
[...] Controparte_2
e dichiarare la responsabilità ex art. 1669 c.c. della società Parte_1
per i danni causati dall'installazione difettosa di un impianto fotovoltaico e, per l'effetto,
[...]
di condannarla, in via solidale attiva in loro favore, al pagamento della somma di € 43.400,00
oltre Iva di legge, rivalutazione monetaria ed interessi.
Le attrici avevano, innanzitutto, premesso che in particolare la nel 2012 CP_1
aveva incaricato la società convenuta di installare un impianto fotovoltaico sul lastrico solare di due capannoni di proprietà della siti nella zona industriale di Tortolì, per Controparte_2
poi dedurre che, a partire dal 2017, si erano verificate delle ripetute infiltrazioni d'acqua che avevano portato al crollo di parte del controsoffitto, di portata tale da rendere i locali suddetti pericolosi per chi vi lavorava e inagibili per il tipo di produzione effettuata.
Le stesse attrici avevano poi ricordato che, dopo aver denunciato ad il Parte_1
danneggiamento del solaio, nel luglio 2018, al fine di accertare le cause dei danni patiti, avevano promosso un giudizio di accertamento tecnico preventivo in contraddittorio con la società
appaltatrice, da cui era emersa la responsabilità esclusiva di quest'ultima nell'installazione dell'impianto, non eseguito a regola d'arte: in particolare, il CTU aveva ritenuto che le
infiltrazioni provenienti dal lastrico solare dei due capannoni sono causalmente riconducibili
alle forature dell'impermeabilizzazione realizzate per il fissaggio dei telai dell'impianto
fotovoltaico, quantificando il costo dei lavori di ripristino e di quelli occorrenti per eliminare
Pagina 5 il pericolo di nuove infiltrazioni, in € 43.400,00.
La società costituitasi in giudizio il giorno dell'udienza, aveva resistito Parte_1
evidenziando, in primo luogo, che le opere erano state realizzate a regolare d'arte ed a riprova di ciò aveva prodotto l'accettazione, sottoscritta dalla committente, della “buona esecuzione dei
lavori”. La convenuta aveva, quindi, contestato la ricostruzione della vicenda ad opera di controparte in quanto, a suo dire, il lasso di tempo trascorso tra la fine dei lavori e il verificarsi delle infiltrazioni non poteva che essere sintomatico di una cattiva, se non addirittura inesistente, manutenzione dei beni. A conferma della sua versione dei fatti, la società aveva sottolineato che sul lastrico, successivamente al proprio intervento, aveva operato una ditta terza per effettuare le opere di ripristino, sostenendo che tale intervento aveva senz'altro inciso sul nesso causale tra la propria condotta e i danni patiti dalle ricorrenti, in misura tale da escluderlo.
Infine, l'appaltatrice aveva affermato che, in ogni caso, non trattandosi di vizi che incidevano sulla struttura dell'immobile, la fattispecie doveva meglio essere ricondotta al dettato normativo di cui all'art. 1667 c.c. eccependo il decorso del termine biennale di prescrizione dell'azione di garanzia ivi previsto.
1.3 Il Tribunale di Lanusei, con sentenza n. 225/2021 pronunciata il 1° dicembre 2021, aveva accolto le domande attrici, accertando la responsabilità della società resistente per i danni di
cui è causa e condannando la medesima al risarcimento dei danni, liquidati in complessivi €
44.596,00, oltre agli interessi dalla data della decisione al saldo, nonché alla rifusione delle spese processuali, comprese quelle del giudizio di ATP.
Il Tribunale, a sostegno di tale decisione, aveva sottolineato che dagli accertamenti del consulente tecnico d'ufficio, effettuati tanto all'interno dei locali che sul lastrico solare ove era stato installato l'impianto fotovoltaico, era emerso che le infiltrazioni di acqua piovana
Pagina 6 provenienti dal lastrico solare […] sono causalmente riconducibili alle forature della guaina
impermeabilizzante realizzate per il posizionamento delle barre filettate di fissaggio dei telai
dell'impianto e che i successivi interventi di ripristino della impermeabilizzazione, effettuati dalle ricorrenti, hanno avuto, in generale, esito positivo con esclusione delle sole zone che,
successivamente, sono state interessate da nuove infiltrazioni.
Secondo il primo Giudice, inoltre, la fattispecie esaminata era stata correttamente inquadrata nell'alveo della disposizione di cui all'art. 1669 c.c., in quanto i vizi denunciati, pur non influendo sulla stabilità della struttura, avevano pregiudicato in modo grave la destinazione dell'immobile e il relativo godimento;
difatti, richiamando i chiarimenti della C.T.U. le infiltrazioni, pur riguardando elementi secondari dell'opera – sub specie di impermeabilizzazione –, erano state di entità tale da comprometterne il normale utilizzo.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla società appaltatrice, il giudicante aveva dichiarato la sua l'inammissibilità, posto che la medesima società si era costituita in giudizio tardivamente, così incorrendo nella decadenza in ordine alla proponibilità delle eccezioni in senso stretto, nel cui novero rientrava quella di cui la parte intendeva avvalersi, ex art. 702 bis,
comma 4, c.p.c.
Da ultimo, il Tribunale aveva disatteso tanto la eccezione relativa all'interruzione del nesso causale tra la condotta operata dalla resistente e i danni denunciati dalle parti attrici – rilevando,
al contrario, non solo che vi era stata una corretta manutenzione, ma anche che il successivo intervento di una terza ditta si era reso imprescindibile per porre rimedio al difettoso impianto originario, come peraltro osservato dall'esperto nella sua relazione - quanto, infine, la difesa secondo cui le parti attrici avrebbero riconosciuto il buon esito dell'opera ed escluso ogni vizio osservando, invece, che si era trattato di vizi occulti non conoscibili ictu oculi perché non palesi,
Pagina 7 motivo per cui, comprensibilmente, era stato possibile riscontrare i danni alla guaina a distanza di tempo dalla consegna dell'opera.
Il Tribunale, quindi, aveva concluso accogliendo il ricorso.
1.3 Avverso tale decisione la società ha proposto tempestivo appello, affidato a Parte_1
cinque motivi.
Con il primo motivo la società appaltatrice, dopo aver premesso che la decisione impugnata si era inserita nell'ambito di un procedimento instaurato con rito sommario di cognizione ma aveva assunto, contrariamente a quanto previsto, la forma di sentenza, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha censurato la nullità della medesima poiché tale error in procedendo
determina un concreto pregiudizio del diritto di difesa dell'odierna appellante che non è posta
nelle condizioni di sapere se il nomen juris attribuito al provvedimento conclusivo comporti
l'applicazione del termine di impugnazione di sei mesi previsti dall'art. 327 c.p.c., o se
l'appello resti soggetto al regime di cui all'art. 702 quater c.p.c.
Con il secondo motivo, la società ribadendo le argomentazioni già esposte nel Parte_1
primo grado di giudizio, ha lamentato l'ingiustizia della decisione sostenendo che la medesima sarebbe meritevole di censura nella parte in cui ritiene che le infiltrazioni dei capannoni
oggetto di causa siano state determinate dalle forature operate dall'odierna appellante al
momento dell'installazione dei pannelli fotovoltaici. Secondo l'appellante, il Giudice non aveva tenuto conto del lasso temporale intercorso tra l'esecuzione dell'opera e la sua accettazione da parte della committente;
la conferma dell'esecuzione a regola d'arte dell'opera e della conseguente erroneità della decisione, del resto, trovava riscontro nell'ordine di sospensione delle opere emesso dal Direttore dei Lavori, p.i. a seguito della anomala Persona_3
fuoriuscita di acqua intrisa tra gli strati della guaina nonché nella sottoscrizione di un “patto
Pagina 8 di manleva” da parte del legale rappresentante della con il quale la società si CP_1
assumeva la responsabilità della prosecuzione dei lavori manlevando la da Parte_1
qualsiasi tipo di responsabilità “presente e futura in seno a suddette criticità”.
Con il terzo motivo, strettamente connesso a quello precedente, la società ha richiesto l'ammissione dei documenti sopra menzionati, non prodotti nel corso del giudizio sommario
per causa non imputabile all'odierna appellante. Fin dalla notifica del ricorso per
accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. da parte delle odierne appellate, la
Per_ ha tentato, invano, di mettersi in contatto con il Direttore dei Lavori, Dott. Parte_1
, per ottenere copia della documentazione al fine della produzione in giudizio. Persona_1
A tal proposito, l'appellante ha specificato che solo in modo rocambolesco aveva potuto apprendere del decesso del Direttore dei Lavori, p.i. e, al termine della definizione Per_2
del giudizio di primo grado, era riuscito ad ottenere la consegna della documentazione sopra menzionata dalla di lui vedova e, considerata l'indispensabilità ex art 702 quater c.p.c. delle prove costituite sopra menzionate e delle prove costituende testimoniali tese ad eliminare ogni
possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata,
smentendola senza lasciare margini di dubbio, la società ha richiesto l'ammissione Parte_1
dei predetti nuovi mezzi di prova, meglio indicati nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio.
Con il quarto motivo, ancora, l'appellante ha censurato la valutazione, operata dal Giudice
di primo grado, delle risultanze tecniche della C.T.U., poiché aveva omesso qualsiasi
valutazione critica delle stesse nonostante le osservazioni sollevate dall'odierna appellante e
la richiesta di rinnovazione degli accertamenti tecnici avanzata dalla nella Parte_1
propria comparsa di costituzione e risposta, lamentando la superficialità e genericità delle
Pagina 9 risposte ai quesiti e, in ogni caso, la mancata valutazione delle osservazioni avanzate dal proprio
C.T.P.
Con l'ultimo motivo, infine, l' ha sostenuto che il provvedimento Parte_1
impugnato ha omesso di esaminare un fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nella mancata manutenzione periodica della copertura impermeabile… atta ad assicurare nel
tempo la funzionalità e il mantenimento delle prestazioni del sistema impermeabile e limitandosi, unicamente, a dare atto dell'irrilevanza della “successiva manutenzione”, così
impedendo l'individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione.
Le società appellanti si sono costituite in giudizio ed hanno resistito, sottolineando, tra l'altro, che la presunta previa presenza di infiltrazioni e il presunto patto di manleva (in base
al quale l'appellata avrebbe deciso di far comunque eseguire i lavori Controparte_1
manlevando, appunto, la società appellante, rappresentano inammissibili fatti nuovi che il
presunto patto di manleva costituisce un'allegazione di fatti del tutto nuova in quanto non ve
n'è traccia né in sede di accertamento tecnico preventivo, né (per quanto qui rileva) nel primo
grado del giudizio. Le stesse appellate, inoltre, hanno disconosciuto formalmente, ai sensi per
gli effetti di cui all'art. 214 c.p.c., le sottoscrizioni apposte in calce ai documenti n. 9 e 10
allegati all'atto di appello.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte.
2.1 Il primo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha denunciato l'error in
procedendo del Tribunale, è inammissibile.
Premesso, infatti, che la stessa appellante ha rispettato i termini e le modalità di impugnazione previste dall'art. 702 quater c.p.c. e non ha allegato alcuna concreta lesione del
Pagina 10 suo diritto di difesa, si deve sottolineare che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, è
inammissibile, per difetto di interesse, il motivo con cui si censuri una violazione processuale allorché essa non rientri tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice e non si sia tradotta in un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa.
2.2 Per ragioni di ordine logico, devono ora essere esaminati dapprima il quarto ed il quinto motivo di gravame. Ebbene, gli stessi possono essere esaminati congiuntamente e risultano,
entrambi, infondati.
Invero, nel caso di specie, come correttamente valutato dal Giudicante nel provvedimento impugnato, la certificazione di buon esito di esecuzione dei lavori sottoscritta dal rappresentante legale della all'atto dell'accettazione dell'opera commissionata, certamente non CP_1
era valsa ad escludere la responsabilità dell'appellante in quanto le forature della guaina
impermeabilizzante erano state correttamente inquadrate nell'alveo dei cosiddetti vizi occulti,
non riconoscibili ictu oculi. Vizi che, come esaustivamente osservato nella relazione del consulente tecnico d'ufficio richiamata nel provvedimento impugnato, non erano riscontrabili,
tanto più che nelle forature erano stati inseriti i travi per l'installazione dell'impianto fotovoltaico.
Lo stesso C.T.U., del resto, nel pieno contraddittorio tra le parti, aveva appurato che la causa delle forature era riconducibile in via esclusiva alle opere dell'appellante, escludendo qualsivoglia rilevanza, in tal senso, del successivo intervento manutentivo eseguito da una ditta terza, che, al contrario, aveva rappresentato, come già evidenziato dal Tribunale, un tentativo
diligente di porre rimedio a un problema di tenuta della guaina del lastrico, che solo in parte
ha arginato la situazione e, dunque, insuscettibile di interrompere il nesso causale tra la condotta dell' e i danni verificatisi. Parte_1
Pagina 11 In una situazione di tal fatta, pertanto, devono disattendersi anche le censure relative all'errata valutazione della C.T.U. ed evidenziarsi che la stessa, completa ed esaustiva – anche alla luce delle verifiche effettuate nel secondo sopralluogo e oggetto di un apposito addendum
in risposta alle osservazioni di C.T.P. - non necessiti di una rinnovazione nel presente grado di giudizio.
2.3 Il secondo ed il terzo motivo di gravame sono, invece, inammissibili.
Invero, non può essere oggetto di valutazione né la circostanza (che in ogni caso non smentirebbe le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di primo grado) per la prima volta addotta in questa sede dall'appellante, secondo cui le infiltrazioni più volte menzionate sarebbero state,
in realtà, preesistenti all'intervento della né quella ulteriore della presenza di Parte_1
un patto di manleva siglato tra quest'ultima e la Controparte_1
Entrambe le circostanze appartengono, in realtà, alla categoria dei cosiddetti “fatti nuovi”,
che l'appellante non aveva mai allegato né durante l'espletamento dell'A.T.P. ex art. 696 c.p.c.,
né nel corso del primo grado di giudizio e che, dunque, non possono essere introdotte per la prima volta in questo grado, stante il dettato dell'art. 345 c.p.c.
Allo stesso modo, si rileva l'inammissibilità della documentazione indicata a sostegno di tali fatti, anch'essa per la prima volta prodotta in sede di appello e, in ogni caso, non indispensabile ai fini della decisione, così come, invece, richiesto dall'art. 702quater c.p.c.: trattasi, infatti, di documentazione inidonea a eliminare le incertezze circa la ricostruzione della vicenda in esame.
Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine alla richiesta di ammissione della prova testimoniale volta a dimostrare quanto sopra riportato: come sopra ampiamente evidenziato, si tratta di nuovi mezzi di prova, anch'essi inammissibili ex art. 345 c.p.c. e non caratterizzati dal requisito dell'indispensabilità.
Pagina 12 2.4 L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
L'appellante, secondo il criterio della soccombenza, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1. rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza Parte_1 Parte_1
n. 225 del 01.12.2021 del Tribunale di Lanusei;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore di Controparte_4
delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.810,00,
[...]
oltre spese generali ed accessori dovuti per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari in data 30 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. FA RE
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