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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 9763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9763 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE XVI
Il Dott. MA MA, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 33562 per l'anno 2023, trattenuta in decisione alla udienza del 10 giugno 2025, vertente
TRA
,( c.f.: , nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
Merini n° 23/C, elettivamente domiciliato in San Giorgio Jonico- Taranto, Via Ciro Menotti n°74, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Calzolaio del foro di Taranto, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura del 05/05/2023, rilasciata su foglio separato, da intendersi in calce ed unita al ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., perché facente parte della stessa “ busta telematica”, predisposta in osservanza delle disposizioni normative vigenti, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Controparte_1
Via A. Baiamonte n°10, P. I.V.A. . P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: PAGAMENTO SOMMA. All'udienza del 10 giugno 2025 compariva l'Avv. Pasquale Calzolaio il quale faceva presente che, a seguito della riassunzione del giudizio, ritualmente notificato alla società resistente, come da ricevute p.e.c. ritualmente depositate nel fascicolo telematico, non si era costituito alcuno;
ciò nonostante era stata depositata documentazione varia fra la quale le lettere inviate dall'Avv. Lisi alla nonché la CP_1 comunicazione dell'Agenzia delle Entrate di Roma relativa ad una richiesta della , CP_1 sebbene datata luglio 2023. Chiedeva, pertanto, stralciarsi la predetta documentazione irritualmente e tardivamente depositata. Chiedeva altresì che fosse dichiarata la contumacia della società convenuta.
L'Avv. Calzolaio si riportava a tutti i precedenti scritti difensivi nonché alle note scritte depositate nel fascicolo telematico chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione.
Produceva sentenza del Tribunale di Roma, stesso Giudice, n°7117/2024 su fattispecie consimile.
Fatto e diritto
Con ricorso redatto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato( con pedissequo decreto di fissazione di udienza) alla il Sig. premesso che: Controparte_1 Parte_1
- esso ricorrente, in data 29/10/2016, aveva sottoscritto con la un contratto Controparte_1 di associazione in partecipazione relativo alla produzione del film lungometraggio cinematografico dal titolo provvisorio “ Alice non lo sa” per la regia di e con un cast importante fra cui: Persona_1 Parte_2
( nel ruolo di Alice), e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Persona_2
; Parte_7
- la durata del predetto contratto, statuita al punto 9), era di anni dieci “ precisamente dal 29/10/2016 al 29/10/2026”;
- all'epoca della richiamata stipulazione la aveva già sottoscritto un accordo con la Controparte_1 [...]
CP_2
- a tal uopo esso istante aveva conferito la somma di € 50.000,00 che avrebbe comportato la corresponsione in proprio favore di una partecipazione agli utili netti nella misura dell'8%
( otto per cento), percentuale da suddividersi in tal modo: “ 70% a remunerazione del capitale e 30%
a rimborso dell'apporto effettuato dall'associato”;
- al punto n° 4 bis del contratto, inoltre, era stato previsto il conferimento di un privilegio a favore dell'associato in ordine al recupero del finanziamento rispetto a tutti gli altri finanziatori;
- il contratto di associazione in partecipazione alle lettera d) della premessa prevedeva: “l'Associante
( si obbliga affinchè il film ottenga la qualifica di “ Interesse Culturale”; ed ancora Controparte_1
“ qualora ciò non si verificasse il presente accordo diverrà nullo e privo di ogni validità e l'Associante
( sarà tenuto a rimborsare l'Associato di tutte le somme eventualmente già versate Controparte_1 in relazione alla produzione del Film”;
- alla attualità il film non era uscito nelle sale cinematografiche né aveva ottenuto la qualifica di “Interesse
Culturale”, così come contrattualmente previsto;
- con lettera raccomandata a.r. del 18/11/2021, a firma del legale di fiducia, esso esponente aveva intimato alla di comunicare la data ufficiale dell'uscita del lungometraggio nelle sale Controparte_1 cinematografiche nonché di trasmettere idonea documentazione comprovante l'ottenimento della qualifica di “interesse culturale “ del film de quo, diffidandola, in difetto, a restituire la somma di € 50.000,00 già versata da esso esponente;
- in riscontro alla suddetta diffida la con nota del 25/11/2021, nel tentativo Controparte_1 di giustificare il proprio inadempimento contrattuale, aveva comunicato ad esso ricorrente di aver provveduto a tutti gli adempimenti ministeriali necessari ai fini del riconoscimento della “ tax credit” e che il film sarebbe uscito entro il primo semestre dell'anno 2022;
- con nota p.e.c. del 13/12/2021 a firma del legale di fiducia, esso istante aveva reiterato l'assunto inerente il mancato ottenimento della qualifica di “ Interesse Culturale” del lungometraggio in parola evidenziando che tale qualifica avrebbe dovuto garantire al progetto i diversi benefici economici, previsti dalla normativa di settore, ampiamente prospettati in occasione della stipulazione del contratto;
- da ricerche effettuate sul sito istituzionale del Ministero della Cultura- Direzione Generale Cinema ed
Audiovisivo, si era rinvenuta la tabella “ Lungometraggi Opere Prime e Seconde- Delibera Commissione
Cinema 29 dicembre 2016”, ove il film LI non lo sa” era posizionato al n°50 della sezione “ Progetti con punteggio relativo al valore soggetto e sceneggiatura inferiore a 40 punti e quindi non in possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'Interesse Culturale secondo quanto previsto dalla normativa vigente”;
- con lettera dell'08/05/2023 esso esponente, attesa la grave condotta inadempiente della aveva reiterato la diffida alla immediata restituzione del contributo versato oltre Controparte_1 al risarcimento del danno, stante la infruttuosa scadenza del termine indicato per l'uscita del lungometraggio( semestre 2022) nonché il mancato ottenimento della qualifica di interesse culturale dello stesso;
- pertanto, ritenuta avverata la condizione di cui alla succitata lettera d) del contratto ovvero il mancato riconoscimento della qualifica di “ interesse culturale” nonché il decorso del termine previsto per l'uscita del film nelle sale cinematografiche, considerato il contegno gravemente inadempiente dell'associante, nonché il pregiudizio subito da esso ricorrente, il contratto era da ritenersi nullo ad ogni effetto di legge;
- esso istante inoltre dichiarava che, con la predetta comunicazione dell'08/05/2023, a firma del legale di fiducia, la era stata invitata alla stipulazione di una convenzione di negoziazione Controparte_1 assistita che si era conclusa con esito non propizio;
tanto esposto il Sig. formulava le seguenti conclusioni: Parte_1
“ piaccia all'On.le Tribunale di Roma adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1) accertare e dichiarare la nullità del contratto per violazione del punto d) della premessa del contratto di associazione in partecipazione, sottoscritto dalle parti in data 29/10/2016, per le motivazioni esposte in narrativa;
2) accertato il grave inadempimento contrattuale della P. I.V.A. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, dichiarare la risoluzione del contratto di associazione in partecipazione de quo;
3) per l'effetto condannare la medesima in persona di chi legalmente la Controparte_1 rappresenta, alla restituzione della somma di € 50.000,00( cinquantamila/00) oltre gli interessi legali maturati e maturandi, nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti e subendi, compreso il danno da perdita da chance, da valutarsi in via equitativa;
4) condannare, altresì, la medesima società convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di lite, giusta previsione normativa di cui al D.M. 147/2022”.
Si costituiva la e, con comparsa di risposta, in via pregiudiziale invocava Controparte_1 la conversione del rito in quello del processo ordinario di cognizione;
nel merito replicava che l'associato aveva effettuato un investimento mentre essa associante si era preoccupata di richiedere l'ottenimento dell'interesse culturale del lungometraggio e di effettuare le riprese cinematografiche essendo programmata la distribuzione del film nelle sale cinematografiche.
Tanto premesso la rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_1
“ piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via preliminare: accertare e dichiarare che la causa richiede un'istruttoria non sommaria e che pertanto necessita disporre il mutamento del rito, da cognizione sommaria a rito ordinario, e, per l'effetto, fissando, ai sensi dell'art. 281 duodecies 1° comma c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n°149/2022, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'art. 171 ter c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa;
- in caso contrario, nel merito,: respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non meritevoli di accoglimento per tutto quanto sopra rappresentato, ritenendo pienamente valido ed efficace fra le parti il contratto di associazione in partecipazione, non sussistendo in alcun modo né la nullità del contratto, né il presunto inadempimento prospettato da controparte;
- in ogni caso: accertare e dichiarare che il contratto di associazione in partecipazione sottoscritto fra le parti in data 29/10/2016 è ancora pienamente valido ed efficace, ed andrà a scadere alla data del 29/10/2016, in quanto non si è verificata alcuna condizione di cui al punto d) della premessa del contratto di cui è causa, e conseguentemente rigettare tutte le avverse domande;
- con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre c.p.a. come per legge”.
Veniva espletata la prova testimoniale.
Con ordinanza del 06/12/2024 si prendeva atto del decesso del legale rappresentante pro-tempore della società resistente.
A seguito di riassunzione del processo e di omessa costituzione della società resistente a fronte del regolare perfezionamento delle procedure notificatorie, la causa, all'udienza del 10 giugno 2025, era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia della che, a seguito Controparte_1 della riassunzione del processo( interrotto in ragione del decesso del legale rappresentante pro-tempore della società resistente) e del perfezionamento delle procedure notificatorie, non si è costituita in giudizio;
il che determina che non si debba tener conto delle difese e del materiale probatorio offerto dalla nella prima fase di processo. Controparte_1
Nel merito ritiene il giudicante che debba trovare accoglimento il capo 1) delle conclusioni del ricorso che recita testualmente: “ accertare e dichiarare la nullità del contratto per violazione del punto d) della premessa del contratto di associazione in partecipazione, sottoscritto dalle parti in data 29/12/2016, per le motivazioni esposte in narrativa”.
Ed infatti al punto d) del contratto di associazione in partecipazione del 29/10/2016 è declinato expressis verbis: “ l'Associante si obbliga pertanto affinchè il Film ottenga la qualifica di Interesse
Culturale ai fini del Tax Credit ai sensi della legislazione e normativa già citata alla lettera b) delle Premesse, termine essenziale. Qualora ciò non si verificasse il presente Accordo diverrà nullo e privo di ogni validità e l'Associante sarà tenuto a rimborsare all'Associato di tutte le somme eventualmente già versate in relazione alla produzione del film”.
Segnatamente occorre prendere atto che nella seduta del 29 dicembre 2016 della Commissione
Cinema Sezione Consultiva per i Film il lungometraggio “ Alice non lo sa” non è risultato meritevole di fregiarsi della attestazione di opera di “ Interesse Culturale”( cfr. documento allegato n°6 al ricorso); dacchè consegue che alla data sopra indicata la era edotta del mancato Controparte_1 riconoscimento dell'attestato invocato, specifico presupposto perché fosse ritenuto valido l'impegno dell'Associato.
Ne consegue che alla predetta data il contratto era da ritenersi nullo derivandone l'obbligo di restituzione della somma di € 50,000,00 versata a titolo di sorte capitale oltre agli interessi legali maturati con la predetta decorrenza ( chiaro essendo che illo tempore era incontestabile che non potesse essere concretato il requisito indicato nelle premesse del contratto, pur esse aventi valenza pattizia in quanto espressamente richiamate e recepite dall'articolato contrattuale).
Soltanto in progressione di argomenti- ove in via denegata non fosse accolto il primo capo di domanda- avrebbe dovuto essere accolto quello di risoluzione del contratto per grave inadempimento della ed infatti è emerso che la società realizzatrice dell'opera Controparte_1 cinematografica a cagione di proprie carenze di natura burocratica non si è avvalsa della contribuzione finanziaria della Regione Puglia( avendo fruito di quella della Regione Lazio) e che non è stata in grado di consentire la uscita del film nelle sale cinematografiche a causa del mancato rilascio delle liberatorie a cura di taluni dei componenti della troupe cinematografica, non integralmente remunerati.
E' del pari emerso che l'Associato non è stato mai puntualmente informato dell'andamento dell'affare di cui al contratto sottoscritto né gli sono stati rimessi con costanza i rendiconti periodici.
Tanto vale a significare che il contratto in esame, ove non fosse stato dichiarato nullo in ragione delle intese fra le parti, avrebbe dovuto essere sciolto per grave inadempimento della Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta la nullità del contratto di associazione in partecipazione del 29/10/2016 per violazione del punto d) della premessa del contratto di associazione in partecipazione per le ragioni di cui alla parte motiva della presente pronuncia. - Condanna la a rifondere in favore del ricorrente le spese del presente giudizio Controparte_1 che si liquidano in € 12.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
- Roma, 30 giugno 2025.
Il Giudice Unico
Dott. MA MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE XVI
Il Dott. MA MA, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 33562 per l'anno 2023, trattenuta in decisione alla udienza del 10 giugno 2025, vertente
TRA
,( c.f.: , nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
Merini n° 23/C, elettivamente domiciliato in San Giorgio Jonico- Taranto, Via Ciro Menotti n°74, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Calzolaio del foro di Taranto, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura del 05/05/2023, rilasciata su foglio separato, da intendersi in calce ed unita al ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., perché facente parte della stessa “ busta telematica”, predisposta in osservanza delle disposizioni normative vigenti, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Controparte_1
Via A. Baiamonte n°10, P. I.V.A. . P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: PAGAMENTO SOMMA. All'udienza del 10 giugno 2025 compariva l'Avv. Pasquale Calzolaio il quale faceva presente che, a seguito della riassunzione del giudizio, ritualmente notificato alla società resistente, come da ricevute p.e.c. ritualmente depositate nel fascicolo telematico, non si era costituito alcuno;
ciò nonostante era stata depositata documentazione varia fra la quale le lettere inviate dall'Avv. Lisi alla nonché la CP_1 comunicazione dell'Agenzia delle Entrate di Roma relativa ad una richiesta della , CP_1 sebbene datata luglio 2023. Chiedeva, pertanto, stralciarsi la predetta documentazione irritualmente e tardivamente depositata. Chiedeva altresì che fosse dichiarata la contumacia della società convenuta.
L'Avv. Calzolaio si riportava a tutti i precedenti scritti difensivi nonché alle note scritte depositate nel fascicolo telematico chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione.
Produceva sentenza del Tribunale di Roma, stesso Giudice, n°7117/2024 su fattispecie consimile.
Fatto e diritto
Con ricorso redatto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato( con pedissequo decreto di fissazione di udienza) alla il Sig. premesso che: Controparte_1 Parte_1
- esso ricorrente, in data 29/10/2016, aveva sottoscritto con la un contratto Controparte_1 di associazione in partecipazione relativo alla produzione del film lungometraggio cinematografico dal titolo provvisorio “ Alice non lo sa” per la regia di e con un cast importante fra cui: Persona_1 Parte_2
( nel ruolo di Alice), e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Persona_2
; Parte_7
- la durata del predetto contratto, statuita al punto 9), era di anni dieci “ precisamente dal 29/10/2016 al 29/10/2026”;
- all'epoca della richiamata stipulazione la aveva già sottoscritto un accordo con la Controparte_1 [...]
CP_2
- a tal uopo esso istante aveva conferito la somma di € 50.000,00 che avrebbe comportato la corresponsione in proprio favore di una partecipazione agli utili netti nella misura dell'8%
( otto per cento), percentuale da suddividersi in tal modo: “ 70% a remunerazione del capitale e 30%
a rimborso dell'apporto effettuato dall'associato”;
- al punto n° 4 bis del contratto, inoltre, era stato previsto il conferimento di un privilegio a favore dell'associato in ordine al recupero del finanziamento rispetto a tutti gli altri finanziatori;
- il contratto di associazione in partecipazione alle lettera d) della premessa prevedeva: “l'Associante
( si obbliga affinchè il film ottenga la qualifica di “ Interesse Culturale”; ed ancora Controparte_1
“ qualora ciò non si verificasse il presente accordo diverrà nullo e privo di ogni validità e l'Associante
( sarà tenuto a rimborsare l'Associato di tutte le somme eventualmente già versate Controparte_1 in relazione alla produzione del Film”;
- alla attualità il film non era uscito nelle sale cinematografiche né aveva ottenuto la qualifica di “Interesse
Culturale”, così come contrattualmente previsto;
- con lettera raccomandata a.r. del 18/11/2021, a firma del legale di fiducia, esso esponente aveva intimato alla di comunicare la data ufficiale dell'uscita del lungometraggio nelle sale Controparte_1 cinematografiche nonché di trasmettere idonea documentazione comprovante l'ottenimento della qualifica di “interesse culturale “ del film de quo, diffidandola, in difetto, a restituire la somma di € 50.000,00 già versata da esso esponente;
- in riscontro alla suddetta diffida la con nota del 25/11/2021, nel tentativo Controparte_1 di giustificare il proprio inadempimento contrattuale, aveva comunicato ad esso ricorrente di aver provveduto a tutti gli adempimenti ministeriali necessari ai fini del riconoscimento della “ tax credit” e che il film sarebbe uscito entro il primo semestre dell'anno 2022;
- con nota p.e.c. del 13/12/2021 a firma del legale di fiducia, esso istante aveva reiterato l'assunto inerente il mancato ottenimento della qualifica di “ Interesse Culturale” del lungometraggio in parola evidenziando che tale qualifica avrebbe dovuto garantire al progetto i diversi benefici economici, previsti dalla normativa di settore, ampiamente prospettati in occasione della stipulazione del contratto;
- da ricerche effettuate sul sito istituzionale del Ministero della Cultura- Direzione Generale Cinema ed
Audiovisivo, si era rinvenuta la tabella “ Lungometraggi Opere Prime e Seconde- Delibera Commissione
Cinema 29 dicembre 2016”, ove il film LI non lo sa” era posizionato al n°50 della sezione “ Progetti con punteggio relativo al valore soggetto e sceneggiatura inferiore a 40 punti e quindi non in possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'Interesse Culturale secondo quanto previsto dalla normativa vigente”;
- con lettera dell'08/05/2023 esso esponente, attesa la grave condotta inadempiente della aveva reiterato la diffida alla immediata restituzione del contributo versato oltre Controparte_1 al risarcimento del danno, stante la infruttuosa scadenza del termine indicato per l'uscita del lungometraggio( semestre 2022) nonché il mancato ottenimento della qualifica di interesse culturale dello stesso;
- pertanto, ritenuta avverata la condizione di cui alla succitata lettera d) del contratto ovvero il mancato riconoscimento della qualifica di “ interesse culturale” nonché il decorso del termine previsto per l'uscita del film nelle sale cinematografiche, considerato il contegno gravemente inadempiente dell'associante, nonché il pregiudizio subito da esso ricorrente, il contratto era da ritenersi nullo ad ogni effetto di legge;
- esso istante inoltre dichiarava che, con la predetta comunicazione dell'08/05/2023, a firma del legale di fiducia, la era stata invitata alla stipulazione di una convenzione di negoziazione Controparte_1 assistita che si era conclusa con esito non propizio;
tanto esposto il Sig. formulava le seguenti conclusioni: Parte_1
“ piaccia all'On.le Tribunale di Roma adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1) accertare e dichiarare la nullità del contratto per violazione del punto d) della premessa del contratto di associazione in partecipazione, sottoscritto dalle parti in data 29/10/2016, per le motivazioni esposte in narrativa;
2) accertato il grave inadempimento contrattuale della P. I.V.A. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, dichiarare la risoluzione del contratto di associazione in partecipazione de quo;
3) per l'effetto condannare la medesima in persona di chi legalmente la Controparte_1 rappresenta, alla restituzione della somma di € 50.000,00( cinquantamila/00) oltre gli interessi legali maturati e maturandi, nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti e subendi, compreso il danno da perdita da chance, da valutarsi in via equitativa;
4) condannare, altresì, la medesima società convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di lite, giusta previsione normativa di cui al D.M. 147/2022”.
Si costituiva la e, con comparsa di risposta, in via pregiudiziale invocava Controparte_1 la conversione del rito in quello del processo ordinario di cognizione;
nel merito replicava che l'associato aveva effettuato un investimento mentre essa associante si era preoccupata di richiedere l'ottenimento dell'interesse culturale del lungometraggio e di effettuare le riprese cinematografiche essendo programmata la distribuzione del film nelle sale cinematografiche.
Tanto premesso la rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_1
“ piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via preliminare: accertare e dichiarare che la causa richiede un'istruttoria non sommaria e che pertanto necessita disporre il mutamento del rito, da cognizione sommaria a rito ordinario, e, per l'effetto, fissando, ai sensi dell'art. 281 duodecies 1° comma c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n°149/2022, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'art. 171 ter c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa;
- in caso contrario, nel merito,: respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non meritevoli di accoglimento per tutto quanto sopra rappresentato, ritenendo pienamente valido ed efficace fra le parti il contratto di associazione in partecipazione, non sussistendo in alcun modo né la nullità del contratto, né il presunto inadempimento prospettato da controparte;
- in ogni caso: accertare e dichiarare che il contratto di associazione in partecipazione sottoscritto fra le parti in data 29/10/2016 è ancora pienamente valido ed efficace, ed andrà a scadere alla data del 29/10/2016, in quanto non si è verificata alcuna condizione di cui al punto d) della premessa del contratto di cui è causa, e conseguentemente rigettare tutte le avverse domande;
- con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre c.p.a. come per legge”.
Veniva espletata la prova testimoniale.
Con ordinanza del 06/12/2024 si prendeva atto del decesso del legale rappresentante pro-tempore della società resistente.
A seguito di riassunzione del processo e di omessa costituzione della società resistente a fronte del regolare perfezionamento delle procedure notificatorie, la causa, all'udienza del 10 giugno 2025, era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia della che, a seguito Controparte_1 della riassunzione del processo( interrotto in ragione del decesso del legale rappresentante pro-tempore della società resistente) e del perfezionamento delle procedure notificatorie, non si è costituita in giudizio;
il che determina che non si debba tener conto delle difese e del materiale probatorio offerto dalla nella prima fase di processo. Controparte_1
Nel merito ritiene il giudicante che debba trovare accoglimento il capo 1) delle conclusioni del ricorso che recita testualmente: “ accertare e dichiarare la nullità del contratto per violazione del punto d) della premessa del contratto di associazione in partecipazione, sottoscritto dalle parti in data 29/12/2016, per le motivazioni esposte in narrativa”.
Ed infatti al punto d) del contratto di associazione in partecipazione del 29/10/2016 è declinato expressis verbis: “ l'Associante si obbliga pertanto affinchè il Film ottenga la qualifica di Interesse
Culturale ai fini del Tax Credit ai sensi della legislazione e normativa già citata alla lettera b) delle Premesse, termine essenziale. Qualora ciò non si verificasse il presente Accordo diverrà nullo e privo di ogni validità e l'Associante sarà tenuto a rimborsare all'Associato di tutte le somme eventualmente già versate in relazione alla produzione del film”.
Segnatamente occorre prendere atto che nella seduta del 29 dicembre 2016 della Commissione
Cinema Sezione Consultiva per i Film il lungometraggio “ Alice non lo sa” non è risultato meritevole di fregiarsi della attestazione di opera di “ Interesse Culturale”( cfr. documento allegato n°6 al ricorso); dacchè consegue che alla data sopra indicata la era edotta del mancato Controparte_1 riconoscimento dell'attestato invocato, specifico presupposto perché fosse ritenuto valido l'impegno dell'Associato.
Ne consegue che alla predetta data il contratto era da ritenersi nullo derivandone l'obbligo di restituzione della somma di € 50,000,00 versata a titolo di sorte capitale oltre agli interessi legali maturati con la predetta decorrenza ( chiaro essendo che illo tempore era incontestabile che non potesse essere concretato il requisito indicato nelle premesse del contratto, pur esse aventi valenza pattizia in quanto espressamente richiamate e recepite dall'articolato contrattuale).
Soltanto in progressione di argomenti- ove in via denegata non fosse accolto il primo capo di domanda- avrebbe dovuto essere accolto quello di risoluzione del contratto per grave inadempimento della ed infatti è emerso che la società realizzatrice dell'opera Controparte_1 cinematografica a cagione di proprie carenze di natura burocratica non si è avvalsa della contribuzione finanziaria della Regione Puglia( avendo fruito di quella della Regione Lazio) e che non è stata in grado di consentire la uscita del film nelle sale cinematografiche a causa del mancato rilascio delle liberatorie a cura di taluni dei componenti della troupe cinematografica, non integralmente remunerati.
E' del pari emerso che l'Associato non è stato mai puntualmente informato dell'andamento dell'affare di cui al contratto sottoscritto né gli sono stati rimessi con costanza i rendiconti periodici.
Tanto vale a significare che il contratto in esame, ove non fosse stato dichiarato nullo in ragione delle intese fra le parti, avrebbe dovuto essere sciolto per grave inadempimento della Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta la nullità del contratto di associazione in partecipazione del 29/10/2016 per violazione del punto d) della premessa del contratto di associazione in partecipazione per le ragioni di cui alla parte motiva della presente pronuncia. - Condanna la a rifondere in favore del ricorrente le spese del presente giudizio Controparte_1 che si liquidano in € 12.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
- Roma, 30 giugno 2025.
Il Giudice Unico
Dott. MA MA