Articolo 2 della Legge 28 gennaio 1949, n. 266
Articolo 1Articolo 3
Versione
22 giugno 1949
Art. 2.
La somma suddetta sara' cosi' ripartita: L. 6.000.000 all'Ente autonomo del porto di Napoli; L. 10.000.000 al Consorzio autonomo del porto di Genova; L. 747.844 all'Azienda dei mezzi meccanica del porto di Savona.
Entrata in vigore il 22 giugno 1949