Articolo 1 della Legge 5 febbraio 1957, n. 18
Articolo 2
Versione
5 marzo 1957
Art. 1.
L' art. 98 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e' cosi' modificato:
"Il termine per ricorrere in via amministrativa, ai sensi dell'articolo precedente, e' di novanta giorni - a pena di decadenza - dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dagli organi competenti entro i novanta giorni successivi alla data del ricorso.
Trascorso tale ultimo termine senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facolta' di adire l'autorita' giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del Codice di procedura civile ".
Entrata in vigore il 5 marzo 1957
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