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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 28/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MA AO Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1530/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
MANTERO LORENZO, con elezione di domicilio in VIALE TRENTO 22,
33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to CASSI ELEONORA, con elezione di domicilio in BORGO PINTI 70,
50121 FIRENZE, presso lo studio del difensore;
resistente con il seguente figlio: nato a [...] il Persona_1
22/05/2022 e riconosciuto da entrambi i genitori;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da proposta conciliativa avanzata all'udienza del
1 20/01/2025, alla quale le parti hanno aderito, e cioè “affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1
madre, visita paterna un fine settimana al mese presso la residenza del bambino, salvo diverso accordo tra i genitori, con facoltà di tenere con sé il bambino a Pordenone, vacanze estive per quindici giorni, anche non consecutivi, vacanze natalizie e pasquali giusta metà, contributo paterno al mantenimento del figlio di euro 300,0 mensili, da aggiornarsi automaticamente secondo gli indici Istat, spese straordinarie divise a metà,
l'assegno unico universale al 100% a favore della madre in quanto collocataria prevalente, spese di lite compensate” e come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 07/03/2025 e cioè per parte ricorrente “La sig.ina chiede inoltre che venga sancito il diritto di entrambi i genitori Pt_1
all'espatrio del figlio per consentirgli di visitare in futuro la Moldavia Per_1
ed i parenti ivi residenti e con diritto di entrambi i genitori chiedere informazioni anche telefoniche, durante il periodo di assenza, sullo stato di salute e sul benessere del figlio stesso”;
per parte resistente “Il Sig. chiede, inoltre, che venga sancito il CP_1
diritto di entrambi i genitori all'espatrio del figlio per consentirgli di Per_1
visitare in futuro tanto i Paesi di origine quanto quelli di appartenenza dei genitori ed i parenti ivi residenti, con diritto di entrambi i genitori di chiedere informazioni, anche telefoniche, durante il periodo di assenza, sul benessere e sullo stato di salute del figlio stesso”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 14/08/2024 , premesso che dalla Parte_1
relazione intercorsa tra il 2013 e il 2023, con nato il Controparte_1
figlio riconosciuto da entrambi i genitori e in atti Persona_1
generalizzato, ha chiesto l'affidamento congiunto del figlio minore con collocamento presso l'attuale residenza della madre;
ha dichiarato che il padre
2 faccia visita al figlio quando vorrà, presso la casa della madre, previo accordo con la stessa e compatibilmente agli impegni della madre;
ha chiesto che il padre si impegni a provvedere al mantenimento del figlio minore versando mensilmente alla madre una somma non inferiore ad euro 400,00, entro il giorno 10 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, oltre alle spese straordinarie necessarie per il figlio sino alla concorrenza del 50% della spesa stabilita;
ha chiesto che il Tribunale autorizzi la madre,
unitamente con il figlio, a trascorrere in Moldavia alcuni brevi periodi di soggiorno.
nel costituirsi nel procedimento il 15/11/2024, ha Controparte_1
chiesto che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori, i quali si comunicheranno eventuali variazioni di residenza, domicilio e recapito telefonico e, con largo anticipo, comunicheranno la necessità di recarsi nel rispettivo Paese di origine e/o di provenienza;
ha dichiarato che il padre si impegnerà a versare, a titolo di contributo al mantenimento del figlio,
la somma mensile di euro 300,00, entro il giorno 20 di ogni mese, oltre le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno e previa giustificazione e,
preferibilmente, previo accordo tra i genitori stessi;
ha chiesto che il padre abbia il diritto di frequentare il figlio almeno in due occasioni nel corso del mese, con pernottamento, quindi per circa due giorni consecutivi, previa comunicazione alla madre da aversi almeno nelle 48 ore precedenti, ha specificato che le visite padre-figlio avverranno nel rispetto degli impegni scolastici o di altra natura del minore, cercando, il padre, di organizzare la propria attività lavorativa così da garantire lo svolgimento delle visite al figlio nel fine settimana piuttosto che nei giorni scolastici;
ha chiesto che il padre si veda garantito il diritto di trascorrere le vacanze e altri giorni festivi con il figlio in modo alternato con la madre, così da assicurare un tempo di frequentazione paritario, con preventiva comunicazione di entrambi i genitori su località e periodo di vacanza;
ha chiesto che il padre possa chiedere alla
3 madre del minore la sua autorizzazione per portare lo stesso a Rho a proprie spese e cura;
ha chiesto che, in merito alle vacanze stive, sia assicurato al padre un periodo consecutivo di giorni quindici;
ha richiesto che la madre,
qualora volesse recarsi nel proprio Paese con il minore, comunichi con largo anticipo la data di partenza senza la possibilità, per la stessa, di protrarre il soggiorno a periodo più ampio di quello organizzato e comunicato e, nel periodo di assenza, consenta al padre del minore di chiedere informazioni sulla salute e sul benessere psico-fisico di consentendo, altresì, al Per_1
padre di poterlo sentire al telefono;
infine, si è rimesso al Tribunale per il provvedimento ritenuto più adeguato al mantenimento morale e materiale del minore di età, quindi al suo benessere psico-fisico, con garanzie di frequentazione in misura egualitaria, a livello qualitativo, di entrambi i genitori.
All'udienza del 20/01/2025, il Giudice relatore ha formulato una proposta conciliativa nei seguenti termini: affido condiviso del figlio minore ad Per_1
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, visita paterna un fine settimana al mese presso la residenza del bambino, salvo diverso accordo tra i genitori, con facoltà di tenere con sé il bambino a
Pordenone, vacanze estive per quindici giorni, anche non consecutivi, vacanze natalizie e pasquali giusta metà, contributo paterno al mantenimento del figlio di euro 300,0 mensili, da aggiornarsi automaticamente secondo gli indici Istat,
spese straordinarie divise a metà, l'assegno unico universale al 100% a favore della madre in quanto collocataria prevalente, spese di lite compensate. I
difensori delle parti hanno chiesto un differimento onde valutare la proposta con i propri assistiti e, pertanto, il Giudice relatore ha rinviato la causa al
07/02/2025, successivamente differita al 07/03/2025.
4 Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo in ordine all'affido della prole e agli aspetti patrimoniali e con note scritte depositate in data 05-06/03/2025, in sostituzione di udienza, hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa suggerita dal Giudice relatore all'udienza del 20/01/2025,
entrambi aggiungendo alla stessa l'accordo sull'espatrio del figlio minore per consentirgli di visitare i Paesi d'origine dei genitori e i parenti.
Con ordinanza del 12/03/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il Tribunale rileva che l'accordo tra le parti le condizioni proposte per conciliare la controversia, alle quali le parti stesse hanno aderito, e gli ulteriori accordi economici, risultano conformi ai loro interessi, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa,
sono rispondenti agli interessi, relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
affida il figlio minore in atti generalizzato, a entrambi i Persona_1
genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò
che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità
genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la
5 permanenza del figlio presso di sé; con collocazione prevalente presso la madre;
dispone che il padre possa tenere con sé il figlio con i seguenti tempi e le seguenti modalità: un fine settimana al mese, presso la residenza del bambino,
salvo diverso accordo dei genitori, con facoltà di tenere con sé il bambino a
Pordenone; durante l'estate per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali: ad anni alterni;
dispone che il padre provveda al mantenimento del figlio in via indiretta,
mediante versamento alla madre dell'importo di euro 300,00 mensili, da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza dalla domanda, ai sensi dell'art. 473.bis.22, primo comma,
c.p.c.. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat,
se in aumento;
dispone che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie,
come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il
Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22
febbraio 2018;
dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre in quanto collocataria prevalente;
dà atto che i genitori concordano sul diritto all'espatrio del figlio per Per_1
consentirgli di visitare in futuro tanto i Paesi di origine quanto quelli di appartenenza dei genitori ed i parenti ivi residenti, con diritto di entrambi i genitori di chiedere informazioni, anche telefoniche, durante il periodo di assenza, sul benessere e sullo stato di salute del figlio stesso;
compensa tra le parti le spese di procedura
Così deciso in Pordenone, in data 27/03/2025
6 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa MA AO Costa
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MA AO Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1530/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
MANTERO LORENZO, con elezione di domicilio in VIALE TRENTO 22,
33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to CASSI ELEONORA, con elezione di domicilio in BORGO PINTI 70,
50121 FIRENZE, presso lo studio del difensore;
resistente con il seguente figlio: nato a [...] il Persona_1
22/05/2022 e riconosciuto da entrambi i genitori;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da proposta conciliativa avanzata all'udienza del
1 20/01/2025, alla quale le parti hanno aderito, e cioè “affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1
madre, visita paterna un fine settimana al mese presso la residenza del bambino, salvo diverso accordo tra i genitori, con facoltà di tenere con sé il bambino a Pordenone, vacanze estive per quindici giorni, anche non consecutivi, vacanze natalizie e pasquali giusta metà, contributo paterno al mantenimento del figlio di euro 300,0 mensili, da aggiornarsi automaticamente secondo gli indici Istat, spese straordinarie divise a metà,
l'assegno unico universale al 100% a favore della madre in quanto collocataria prevalente, spese di lite compensate” e come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 07/03/2025 e cioè per parte ricorrente “La sig.ina chiede inoltre che venga sancito il diritto di entrambi i genitori Pt_1
all'espatrio del figlio per consentirgli di visitare in futuro la Moldavia Per_1
ed i parenti ivi residenti e con diritto di entrambi i genitori chiedere informazioni anche telefoniche, durante il periodo di assenza, sullo stato di salute e sul benessere del figlio stesso”;
per parte resistente “Il Sig. chiede, inoltre, che venga sancito il CP_1
diritto di entrambi i genitori all'espatrio del figlio per consentirgli di Per_1
visitare in futuro tanto i Paesi di origine quanto quelli di appartenenza dei genitori ed i parenti ivi residenti, con diritto di entrambi i genitori di chiedere informazioni, anche telefoniche, durante il periodo di assenza, sul benessere e sullo stato di salute del figlio stesso”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 14/08/2024 , premesso che dalla Parte_1
relazione intercorsa tra il 2013 e il 2023, con nato il Controparte_1
figlio riconosciuto da entrambi i genitori e in atti Persona_1
generalizzato, ha chiesto l'affidamento congiunto del figlio minore con collocamento presso l'attuale residenza della madre;
ha dichiarato che il padre
2 faccia visita al figlio quando vorrà, presso la casa della madre, previo accordo con la stessa e compatibilmente agli impegni della madre;
ha chiesto che il padre si impegni a provvedere al mantenimento del figlio minore versando mensilmente alla madre una somma non inferiore ad euro 400,00, entro il giorno 10 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, oltre alle spese straordinarie necessarie per il figlio sino alla concorrenza del 50% della spesa stabilita;
ha chiesto che il Tribunale autorizzi la madre,
unitamente con il figlio, a trascorrere in Moldavia alcuni brevi periodi di soggiorno.
nel costituirsi nel procedimento il 15/11/2024, ha Controparte_1
chiesto che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori, i quali si comunicheranno eventuali variazioni di residenza, domicilio e recapito telefonico e, con largo anticipo, comunicheranno la necessità di recarsi nel rispettivo Paese di origine e/o di provenienza;
ha dichiarato che il padre si impegnerà a versare, a titolo di contributo al mantenimento del figlio,
la somma mensile di euro 300,00, entro il giorno 20 di ogni mese, oltre le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno e previa giustificazione e,
preferibilmente, previo accordo tra i genitori stessi;
ha chiesto che il padre abbia il diritto di frequentare il figlio almeno in due occasioni nel corso del mese, con pernottamento, quindi per circa due giorni consecutivi, previa comunicazione alla madre da aversi almeno nelle 48 ore precedenti, ha specificato che le visite padre-figlio avverranno nel rispetto degli impegni scolastici o di altra natura del minore, cercando, il padre, di organizzare la propria attività lavorativa così da garantire lo svolgimento delle visite al figlio nel fine settimana piuttosto che nei giorni scolastici;
ha chiesto che il padre si veda garantito il diritto di trascorrere le vacanze e altri giorni festivi con il figlio in modo alternato con la madre, così da assicurare un tempo di frequentazione paritario, con preventiva comunicazione di entrambi i genitori su località e periodo di vacanza;
ha chiesto che il padre possa chiedere alla
3 madre del minore la sua autorizzazione per portare lo stesso a Rho a proprie spese e cura;
ha chiesto che, in merito alle vacanze stive, sia assicurato al padre un periodo consecutivo di giorni quindici;
ha richiesto che la madre,
qualora volesse recarsi nel proprio Paese con il minore, comunichi con largo anticipo la data di partenza senza la possibilità, per la stessa, di protrarre il soggiorno a periodo più ampio di quello organizzato e comunicato e, nel periodo di assenza, consenta al padre del minore di chiedere informazioni sulla salute e sul benessere psico-fisico di consentendo, altresì, al Per_1
padre di poterlo sentire al telefono;
infine, si è rimesso al Tribunale per il provvedimento ritenuto più adeguato al mantenimento morale e materiale del minore di età, quindi al suo benessere psico-fisico, con garanzie di frequentazione in misura egualitaria, a livello qualitativo, di entrambi i genitori.
All'udienza del 20/01/2025, il Giudice relatore ha formulato una proposta conciliativa nei seguenti termini: affido condiviso del figlio minore ad Per_1
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, visita paterna un fine settimana al mese presso la residenza del bambino, salvo diverso accordo tra i genitori, con facoltà di tenere con sé il bambino a
Pordenone, vacanze estive per quindici giorni, anche non consecutivi, vacanze natalizie e pasquali giusta metà, contributo paterno al mantenimento del figlio di euro 300,0 mensili, da aggiornarsi automaticamente secondo gli indici Istat,
spese straordinarie divise a metà, l'assegno unico universale al 100% a favore della madre in quanto collocataria prevalente, spese di lite compensate. I
difensori delle parti hanno chiesto un differimento onde valutare la proposta con i propri assistiti e, pertanto, il Giudice relatore ha rinviato la causa al
07/02/2025, successivamente differita al 07/03/2025.
4 Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo in ordine all'affido della prole e agli aspetti patrimoniali e con note scritte depositate in data 05-06/03/2025, in sostituzione di udienza, hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa suggerita dal Giudice relatore all'udienza del 20/01/2025,
entrambi aggiungendo alla stessa l'accordo sull'espatrio del figlio minore per consentirgli di visitare i Paesi d'origine dei genitori e i parenti.
Con ordinanza del 12/03/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il Tribunale rileva che l'accordo tra le parti le condizioni proposte per conciliare la controversia, alle quali le parti stesse hanno aderito, e gli ulteriori accordi economici, risultano conformi ai loro interessi, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa,
sono rispondenti agli interessi, relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
affida il figlio minore in atti generalizzato, a entrambi i Persona_1
genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò
che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità
genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la
5 permanenza del figlio presso di sé; con collocazione prevalente presso la madre;
dispone che il padre possa tenere con sé il figlio con i seguenti tempi e le seguenti modalità: un fine settimana al mese, presso la residenza del bambino,
salvo diverso accordo dei genitori, con facoltà di tenere con sé il bambino a
Pordenone; durante l'estate per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali: ad anni alterni;
dispone che il padre provveda al mantenimento del figlio in via indiretta,
mediante versamento alla madre dell'importo di euro 300,00 mensili, da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza dalla domanda, ai sensi dell'art. 473.bis.22, primo comma,
c.p.c.. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat,
se in aumento;
dispone che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie,
come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il
Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22
febbraio 2018;
dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre in quanto collocataria prevalente;
dà atto che i genitori concordano sul diritto all'espatrio del figlio per Per_1
consentirgli di visitare in futuro tanto i Paesi di origine quanto quelli di appartenenza dei genitori ed i parenti ivi residenti, con diritto di entrambi i genitori di chiedere informazioni, anche telefoniche, durante il periodo di assenza, sul benessere e sullo stato di salute del figlio stesso;
compensa tra le parti le spese di procedura
Così deciso in Pordenone, in data 27/03/2025
6 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa MA AO Costa
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