Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/03/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N.V.R.G. 115/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 115/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fis , Parte_1 C.F._1
e
Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. GIUSTINO PATRIZIA, con domicilio eletto presso lo studio in
Via Mario Pagano n. 54,
i quali hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Mortara, in data 06/04/1997,
(atto n.7, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1)la casa coniugale resterà assegnata alla SI.ra , che ivi continuerà a vivere Controparte_1 con i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e;
Per_1 Per_2
2)il padre vedrà ed previo diretto accordo con i medesimi quanto ai giorni ed ai Per_1 Per_2 periodi di vacanza da trascorrere insieme;
3)il padre verserà in favore della SI.ra , a titolo di concorso nel Controparte_1 mantenimento dei figli, la somma di € 650,00 mensili (€ 325,00 ciascuno), somma che sarà versata anticipatamente a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e sarà
4)il SI. terrà inoltre a proprio carico il 50% delle spese extra relative ai fgli sulla Parte_1 base delle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017 e, quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) quanto alla rispettiva situazione finanziaria personale, i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto escludono qualsivoglia forma di contribuzione al mantenimento di un coniuge verso l'altro.
pag. 2/5 PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6) il SI. si impegna a versare mensilmente, in aggiunta all'assegno di Parte_1 mantenimento sopra indicato, l'ulteriore somma di € 100,00 per ciascun figlio, ratificando fin d'ora le modalità di investimento che la SI.ra intenderà attuare nell'esclusivo interesse CP_1 dei figli;
7) il SI. si impegna a trasferire in capo alla SI.ra , entro il Parte_1 Controparte_1
30.06.2025, l'intestazione dell'autovettura Jeep Renegade TG. GD470WX. Le spese di trapasso saranno a carico della SI.ra ; CP_1
8) il SI. si impegna a versare in favore della SI.ra , contestualmente al Parte_1 CP_1 versamento del contributo per il mantenimento dei figli e , ed oltre al 50% delle Per_1 Per_2 spese di bollo e assicurazione come da Linee Guida sopra riportate, il 50% della somma riferita al canone di affitto del box utilizzato per il ricovero dell'autovettura IA SI in uso ai figli, canone che ad oggi ammonta a € 270,00 mensili;
9) il SI. si impegna a cedere in favore della SI.ra , che Parte_1 Controparte_1 accetta, la titolarità della quota di rispettiva pertinenza (50%) dell'immobile, già adibito a residenza coniugale, e del box di pertinenza seguito meglio individuati:
- appartamento al piano quinto (sesto fuori terra), distinto col numero interno 17, composto da tre vani, disimpegno, ripostiglio e servizi, oltre a cantina al piano terreno, il tutto da distinguersi al alla IT , Foglio 48, mappale 1392 sub 22 Via Palestro n. 7, CP_2 P.IVA_1
PT-5; Cat. A/2; Cl. 1, vani 6, RCL 870.000;
- autorimessa di un sol vano al piano terreno, posta in bassa costruzione, a nord dell'edificio condominiale, distinta con il numero A/7, da distinguersi al N.C.E.U. Alla IT 1004146,
Foglio 48 mappale 1393 sub 3 Via Palestro n. 5; PT;
Cat. C/6; Cl. 3, mq 15; RCL 90.000”.
Il SI. si impegna ad effettuare il convenuto trasferimento immobiliare entro il Pt_1
30/06/2025;
10) le spese legali si intendono compensate.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
pag. 3/5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 sposati in Comune di Mortara il giorno 06/04/1997, con atto trascritto presso
[...]
i Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.7, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997);
2) omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
pag. 4/5 3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) Spese di lite al definitivo;
5) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Marina Bellegrandi.
Così deciso in Pavia, il 5.03.2025
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5/5