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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/07/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. v.g. 15248/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15248/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. PAOLO PEDRETTI Parte_1 C.F._1
e
ZI ES VA LI (c.f. ), con l'avv. PAOLO C.F._2
PEDRETTI;
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica congiunta delle condizioni di divorzio. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
“PRONUNCIARE sentenza di modifica delle condizioni previste in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti CONDIZIONI:
1) dato atto della sopravvenuta indipendenza economica del figlio maggiorenne revocarsi ogni Per_1 obbligo di mantenimento del figlio medesimo in capo al sig. e a favore della madre, a far data Pt_1 dal mese di gennaio 2026: il sig. sarà pertanto tenuto a versare l'assegno di mantenimento Pt_1 stabilito in sede di divorzio esclusivamente sino al mese di dicembre 2025;
2) le parti, dichiarando che le statuizioni previste in sede di divorzio sono state rispettate ed adempiute e che pertanto nulla più è dovuto l'uno all'altra per quanto ivi stabilito, dichiarano di essere autosufficienti economicamente e comunque di nulla pretendere a titolo di mantenimento l'una dall'altra; pagina 1 di 2 3) spese di giudizio integralmente a carico del sig. ”. Pt_1
Fatto e diritto
Con ricorso congiunto depositato il 21/07/2025, e ZI ES Parte_1
VA LI, premesso di essere genitori di nato il [...], domandavano la modifica Per_1 delle condizioni di divorzio, regolate con sentenza del Tribunale di Brescia n. 1460/2020 del 18/07/2020 resa nel procedimento iscritto al n. 2754/2020, formulando le conclusioni in epigrafe.
Previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio sono a carico di . Parte_1
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., a parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Brescia n. 1460/2020 del 18/07/2020 resa nel procedimento iscritto al n. 2754/2020, dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio in conformità all'accordo.
Brescia, camera di consiglio del 24/07/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15248/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. PAOLO PEDRETTI Parte_1 C.F._1
e
ZI ES VA LI (c.f. ), con l'avv. PAOLO C.F._2
PEDRETTI;
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica congiunta delle condizioni di divorzio. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
“PRONUNCIARE sentenza di modifica delle condizioni previste in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti CONDIZIONI:
1) dato atto della sopravvenuta indipendenza economica del figlio maggiorenne revocarsi ogni Per_1 obbligo di mantenimento del figlio medesimo in capo al sig. e a favore della madre, a far data Pt_1 dal mese di gennaio 2026: il sig. sarà pertanto tenuto a versare l'assegno di mantenimento Pt_1 stabilito in sede di divorzio esclusivamente sino al mese di dicembre 2025;
2) le parti, dichiarando che le statuizioni previste in sede di divorzio sono state rispettate ed adempiute e che pertanto nulla più è dovuto l'uno all'altra per quanto ivi stabilito, dichiarano di essere autosufficienti economicamente e comunque di nulla pretendere a titolo di mantenimento l'una dall'altra; pagina 1 di 2 3) spese di giudizio integralmente a carico del sig. ”. Pt_1
Fatto e diritto
Con ricorso congiunto depositato il 21/07/2025, e ZI ES Parte_1
VA LI, premesso di essere genitori di nato il [...], domandavano la modifica Per_1 delle condizioni di divorzio, regolate con sentenza del Tribunale di Brescia n. 1460/2020 del 18/07/2020 resa nel procedimento iscritto al n. 2754/2020, formulando le conclusioni in epigrafe.
Previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio sono a carico di . Parte_1
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., a parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Brescia n. 1460/2020 del 18/07/2020 resa nel procedimento iscritto al n. 2754/2020, dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio in conformità all'accordo.
Brescia, camera di consiglio del 24/07/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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