Articolo 10 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
Articolo 9Articolo 11
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29 luglio 1945
Art. 10. (Circostanze del reato) .


Le disposizioni stabilite o richiamate dal capo secondo, titolo terzo, libro primo del codice penale militare di pace sulle circostanze del reato si applicano anche relativamente ai reati commessi prima dell'attuazione del codice stesso, quando le disposizioni dei nuovi codici siano, nel loro complesso, piu' favorevoli al reo.

Entrata in vigore il 29 luglio 1945