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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/10/2025, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 661/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Isabella Mariani Presidente dott. Daniela Lococo Consigliere rel. dott. Alessandra Guerrieri Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 08/04/2025 al n. 661 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2025 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 843/2025
promossa da
, elettivamente domiciliata presso e nello studio Parte_1 dell'Avv. TESI CHIARA che la rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellante - contro
, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Controparte_1
PINZANI ELETTRA che lo rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellata - in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
*
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per la parte appellante: “in parziale riforma della sentenza n. 843/2025 pubbl. il
06/03/2025 nel giudizio inter partes RG n. 5787/2024, Tribunale di Firenze, Sezione I civile, Sentenza n. cronol. 1125/2025 del 06/03/2025, pronunciata il 26/02/2025 in esito al giudizio ex ART. 337 bis e ss c.c. e 473 BIS 12 e ss c.p. e fermo il resto,
1) disporre a far data dalla domanda (17/05/2024) la imposizione a carico del sig
[...]
dell'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio CP_1
mediante la corresponsione dell'importo mensile di € 350,00, o di Persona_1
quella diversa somma che risulterà di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo CNF 2017.
Con vittoria di spese e compensi legali, maggiorati attesa la manifesta fondatezza delle difese svolte dal Convenuto, ai sensi dell'art. 4, comma 8, DM 55/2014”; per la parte appellata: “Che l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze voglia, disattese le avverse richieste ed eccezioni: “in via principale: - Rigettare l'appello proposto dalla sig.ra contro la sentenza n. 843/2025 pronunciata dal Parte_1
Tribunale di Firenze, in quanto infondato poiché la sentenza impugnata è stata adeguatamente motivata nella parte impugnata e, comunque è priva dei vizi denunciati nei motivi di appello, come esposto in narrativa;
- In via subordinata - Nella denegata ipotesi in cui la Corte adita dovesse ritenere anche solo parzialmente fondato l'appello, voglia, in parziale accoglimento della domanda, incrementare il mantenimento del figlio minore in euro 200,00 mensili;
-
Con vittoria di spese.” per il Pubblico Ministero interveniente: Visto per intervento.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con ricorso proposto ex art. 337 bis c.c. la Sig. adiva il Tribunale Parte_1
di Firenze al fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni di affido e mantenimento del figlio minore nato il [...] dalla relazione Per_1
2 intercorsa tra la medesima e il Sig. e immediatamente interrotta Controparte_1
quando il bambino aveva pochi mesi, con successivo rientro in Perù del padre,
attualmente presente in Italia dal 2023; esponeva che alla stregua di quanto sopra e a causa del disinteresse paterno non si erano mai instaurati rapporti tra il padre e il minore e che l' non aveva contribuito al mantenimento del minore, salvo CP_1
corrispondere dal settembre 2023 cifre irrisorie, pari a 150 euro mensili, mai concordate con la madre.
Concludeva chiedendo pronunciarsi la decadenza di controparte dalla responsabilità
genitoriale a norma dell'art. 330 c.c., in ipotesi disporsi l'affidamento super-esclusivo del minore alla madre, senza diritto di vista del padre o, in via subordinata, con diritto di visita paterno da svolgersi “in sede protetta”, oltre alla previsione a carico del padre del contributo al mantenimento ordinario del figlio nella misura di € 350,00 mensili,
da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie relative al figlio di cui al Protocollo CNF 2017; chiedeva inoltre la condanna del convenuto al rimborso delle spese da essa sostenute per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio come dovuto sino Persona_1
alla data della domanda, quantificato in complessivi € 25.000,00.
Si costituiva contestando quanto dedotto ex adverso e Controparte_1
rappresentando che la mancata instaurazione del rapporto con il figlio era riconducibile ai comportamenti ostacolanti della madre (che avrebbe sempre impedito al padre di incontrare il figlio, anche nel periodo di permanenza della stessa insieme al figlio minore in Perù, fino al 2016, ove anche egli allora si trovava) fermo restando che esso convenuto non si era mai sottratto agli obblighi di contribuzione per il mantenimento del minore, nei limiti delle risorse disponibili, e che, una volta rientrato in Italia nel 2023, si era subito rivolto a un legale per cercare di recuperare il rapporto con il figlio.
Concludeva chiedendo rigettarsi la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale o di affido super-esclusivo alla madre e determinarsi il contributo per il mantenimento del figlio minore a proprio carico nella misura di € 175,00 mensili,
3 oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% (con esclusione del rimborso di quelle non concertate o non eseguite tramite SSN), regolando il diritto di visita del padre con le modalità e le tempistiche ritenute più idonee ai fini del recupero graduale del rapporto padre/figlio.
Il Tribunale, ad esito di istruttoria documentale e sentito il figlio minore, disponeva nei seguenti termini:
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede in via definitiva:
1) dispone l'affidamento super-esclusivo del figlio minore Persona_2
, nato il [...], alla madr con collocamento
[...] Parte_1
presso la medesima, la quale assumerà anche tutte le decisioni di maggior interesse per la prole;
2) conferisce mandato al Servizio Sociale territorialmente competente, in collaborazione con l'UFSMIA territorialmente competente, qualora il padre dovesse fare esplicita richiesta di frequentare il figlio, di valutare previamente la possibilità di interloquire con il minore circa la volontà di conoscere il padre e, solo in caso positivo, di predisporre gli incontri osservati padre-figlio;
3) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione alla madre entro il giorno 05 del mese della somma di € 175,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie individuate secondo Linee Guida del Protocollo del CNF del
2017;
4) dispone l'attribuzione per intero alla madre dell'Assegno Unico erogato dall'INPS per il figlio minore;
5) rigetta la domanda di rimborso degli arretrati formulata dalla madre;
6) condanna il padre al pagamento a favore della madre della metà delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano, trattandosi di causa di valore indeterminabile di complessità bassa, in € 1.400,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, con compensazione per la residua parte.
4 La richiamata sentenza, per quanto di rilievo in questa sede – afferendo il gravame alle sole disposizioni economiche della suddetta pronuncia - esponeva, quanto alle risorse disponibili per le parti, che la ricorrente percepisce un guadagno mensile di €
1.800,00, abita in una casa di proprietà (sua e del marito) per la quale sostiene, insieme al coniuge, un rateo mensile per il mutuo di € 1.400,00, oltre ad un esborso mensile di
€ 450,00 a titolo di finanziamento per l'acquisto di arredamento (allegando redditi da
CU 2024 pari ad € 6.309,22, da CU 2023 pari ad € 17.805,54, da Mod 730/2022 per €
30.254,00 e Mod. 730/2021 pari ad € 23.213,00 in sede di dichiarazioni congiunte con il marito).
Quanto al resistente, risultava acquisita la copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato e le buste paga percepite (aprile 2024 € 1.524,00, maggio 2024 €
1.832,00, giugno 2024 € 1.781,00, luglio 2024 € 1.466,00).
Sulla scorta di tali elementi il Tribunale affermava la sussistenza dei presupposti per la determinazione dell'assegno di mantenimento per il figlio nei termini indicati, tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del minore.
L'appellante, con il proposto gravame, ha censurato la sentenza impugnata sotto il profilo delle condizioni economiche, ritenendo inadeguato il contributo previsto a carico del padre, sotto il profilo del difetto di motivazione nonché della erronea valutazione degli elementi reddituali acquisiti (risultando trascurata la sperequazione reddituale a sfavore di essa istante e comunque ritenuta esaustiva la scarna documentazione offerta ex adverso, consistente in alcune buste paga); ha pure censurato il diniego delle istanze istruttorie formulate (ordini di esibizione e/indagini di PT) evidenziando che non erano considerati gli introiti della coniuge di controparte, la quale svolgerebbe attività lavorativa in nero;
ulteriormente ha dedotto la mancata valutazione dei tempi esclusivi di permanenza del minore presso la madre e la stessa disponibilità espressa dal padre a corrispondere la maggiore somma mensile di € 200 mensili, come dallo stesso dichiarato in prima udienza.
Ha pertanto concluso perché il contributo sia aumentato ad euro 350 mensili a decorrere dalla domanda (17 maggio 2024), oltre al 50 % delle spese straordinarie, con
5 vittoria di spese e compensi legali, maggiorati ai sensi dell'art. 4, comma 8, DM
55/2014.
L'appellato si è costituito resistendo alle domande avversarie ed evidenziando che il
Giudice di primo grado, esaminati i redditi dei genitori, aveva correttamente valutato l'insufficienza del reddito documentato da esso appellato per poter sostenere un importo maggiore, considerato che lo stesso ha altri due figli che vivono con lui, e pertanto aveva correttamente stimato l'importo dovuto nella misura di euro 175,00
mensili, in termini proporzionati ai redditi delle parti e alle esigenze del minore. Ha
richiamato a riguardo le risultanze del CUD prodotto dal sig. relativo ai CP_1
redditi del 2024 (doc. 1) (l'unico possibile da produrre poiché egli era giunto in Italia nel 2023), da cui emergeva che lo stesso, dipendente presso Controparte_2
, percepiva uno stipendio medio mensile di euro 1.400,00/1.500,00 circa;
[...]
di contro, ha dedotto la migliore condizione della madre del minore, per i redditi percepiti quale titolare di ditta individuale e la proprietà immobiliare di cui essa risultava titolare (casa di abitazione).
Ha inoltre evidenziato che gli importi come stimati corrispondono nella sostanza all'oggetto degli accordi inter partes anteriormente alla instaurazione del giudizio,
come desumibili dai bonifici effettuati e all'epoca ritenuti satisfattivi da controparte.
Infine, ha rappresentato che, in seguito ad un improvviso calo del lavoro subito dall' come da ultima busta paga datata luglio 2025 (doc. 2), Controparte_2
esso appellato aveva dovuto dare le proprie dimissioni (doc. 3), poiché lo stipendio mensile gli era stato ridotto in appena euro 1.000,00 mensili (cfr doc. 2 e 5) – con la prospettiva di ulteriore riduzione nei mesi seguenti - esponendo di essere stato assunto recentemente da (doc. 4) con uno stipendio mensile di circa Controparte_3
euro 1.200,00.
Ha contestato infine che la coniuge svolga attività lavorativa in nero e, in ipotesi, si
è dichiarato disponibile a corrispondere mensilmente l'importo di euro 200,00 a titolo di mantenimento del figlio.
Ha pertanto concluso come in epigrafe.
6 Disposta la trasmissione degli atti al PG, ad esito della discussione espletata all'udienza del 19 settembre 2025, la causa, senza ulteriore istruttoria, era infine riservata in decisione.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
II. La determinazione dell'assegno di mantenimento per il figlio minore
II.
1. L'appello è fondato.
Risulta opportuno richiamare preliminarmente gli elementi rispettivamente riferiti dalle parti in ordine alla propria situazione economico-patrimoniale, in sede di prima comparizione innanzi al Tribunale, all'udienza del 25.09.2024; la ricorrente, interrogata, dichiarava “io faccio le pulizie agli appartamenti e sono titolare di partita
IVA dall'anno scorso. Guadagno al mese la somma di euro 1800,00 al netto. Io abito con mia figlia di 8 anni, mio figlio di 14 anni e mio marito in casa di proprietà mia e di mio marito. Pago il mutuo mensile di euro 1400,00 al mese come rateo e la somma di euro 450,00 a titolo di finanziamento per l'acquisto di arredi. Pago euro 150,00 mensili a titolo di oneri condominiali oltre alle utenze. Confermo il ricorso. Mio marito è operaio e guadagna al mese euro 1300,00”; il resistente dichiarava “io faccio pulizie agli appartamenti e guadagno al mese euro 1400,00 grazie agli straordinari. Io abito in casa di mio cugino con mia moglie e i miei altri due figli uno di 20 anni e l'altro di 9 anni. Mio figlio di 20 anni è studente. Mia moglie non lavora perché è senza permesso di soggiorno. Io non pago né mutui né finanziamenti. Io pago il canone di affitto pari, ad euro 700,00 mensili per 2 camere. Confermo la memoria del mio avvocato. Io ho il contratto ed ho il permesso di soggiorno provvisorio.
Rispetto a tali acquisizioni emergeva, peraltro, all'udienza tenutasi innanzi all'intestata Corte, la sopravvenuta assunzione della coniuge dell'odierno appellato con contratto di lavoro part-time e percezione della retribuzione mensile di €
900,00/1.000,00, in coerenza con la dedotta capacità lavorativa della medesima, come ex adverso rappresentata in relazione all'asserito svolgimento di attività lavorativa “in nero”; risulta pure acquisito il mutamento di occupazione dell'appellato, che – pur non
7 versando in atti le buste paga relative – ha documentato la propria assunzione con mansioni di autista presso Translog, contratto collettivo trasporto merci, tempo pieno,
inquadramento qualificato G1, secondo condizioni contrattuali sicuramente non peggiorative per qualificazione delle mansioni e orario di lavoro rispetto all'occupazione pregressa (connotata da mansioni operaie e lavoro part-time al 60%).
Tanto premesso, ritiene la Corte che la commisurazione del contributo operata dal
Tribunale non tenga adeguatamente conto delle esigenze del minore, ormai nella fase adolescenziale, e dell'assunzione sostanzialmente esclusiva dei relativi oneri da parte della madre, in assenza di alcuna frequentazione padre/figlio e di qualsivoglia contributo da parte del medesimo a titolo di mantenimento diretto;
si impone pertanto la relativa rideterminazione nel quantum.
Valutate le risorse per entrambe le parti disponibili e la rispettiva capacità reddituale unitamente alle effettive esigenze del minore, anche alla luce dell'impegno assunto in termini sostanzialmente esclusivi dalla madre, risulta congrua la rideterminazione del contributo per il mantenimento del figlio minore nella misura di € 250,00 mensili,
rivalutabili annualmente secondo indici Istat, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, ferma restando la ripartizione paritaria delle spese straordinarie come già regolata dal primo Giudice.
III. Le spese di lite
III.
1.Le spese di lite relative al presente grado di giudizio, avente oggetto limitato alla rideterminazione degli obblighi contributivi posti a carico del padre, sono integralmente compensate, in ragione del parziale accoglimento delle richieste dell'appellante .
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza n. 843/2025 emessa dal Tribunale di Firenze, in parziale riforma, così provvede:
8 1) Ridetermina il contributo per il mantenimento del figlio minore
[...]
, posto a carico di , nella misura Persona_2 Controparte_1
mensile di € 250,00, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, con decorrenza dalla data della domanda, ferma restando la ripartizione paritaria delle spese straordinarie come già disciplinata;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
3) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 19 settembre 2025
Il Consigliere est.
IL PRESIDENTE
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Isabella Mariani Presidente dott. Daniela Lococo Consigliere rel. dott. Alessandra Guerrieri Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 08/04/2025 al n. 661 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2025 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 843/2025
promossa da
, elettivamente domiciliata presso e nello studio Parte_1 dell'Avv. TESI CHIARA che la rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellante - contro
, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Controparte_1
PINZANI ELETTRA che lo rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellata - in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
*
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per la parte appellante: “in parziale riforma della sentenza n. 843/2025 pubbl. il
06/03/2025 nel giudizio inter partes RG n. 5787/2024, Tribunale di Firenze, Sezione I civile, Sentenza n. cronol. 1125/2025 del 06/03/2025, pronunciata il 26/02/2025 in esito al giudizio ex ART. 337 bis e ss c.c. e 473 BIS 12 e ss c.p. e fermo il resto,
1) disporre a far data dalla domanda (17/05/2024) la imposizione a carico del sig
[...]
dell'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio CP_1
mediante la corresponsione dell'importo mensile di € 350,00, o di Persona_1
quella diversa somma che risulterà di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo CNF 2017.
Con vittoria di spese e compensi legali, maggiorati attesa la manifesta fondatezza delle difese svolte dal Convenuto, ai sensi dell'art. 4, comma 8, DM 55/2014”; per la parte appellata: “Che l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze voglia, disattese le avverse richieste ed eccezioni: “in via principale: - Rigettare l'appello proposto dalla sig.ra contro la sentenza n. 843/2025 pronunciata dal Parte_1
Tribunale di Firenze, in quanto infondato poiché la sentenza impugnata è stata adeguatamente motivata nella parte impugnata e, comunque è priva dei vizi denunciati nei motivi di appello, come esposto in narrativa;
- In via subordinata - Nella denegata ipotesi in cui la Corte adita dovesse ritenere anche solo parzialmente fondato l'appello, voglia, in parziale accoglimento della domanda, incrementare il mantenimento del figlio minore in euro 200,00 mensili;
-
Con vittoria di spese.” per il Pubblico Ministero interveniente: Visto per intervento.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con ricorso proposto ex art. 337 bis c.c. la Sig. adiva il Tribunale Parte_1
di Firenze al fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni di affido e mantenimento del figlio minore nato il [...] dalla relazione Per_1
2 intercorsa tra la medesima e il Sig. e immediatamente interrotta Controparte_1
quando il bambino aveva pochi mesi, con successivo rientro in Perù del padre,
attualmente presente in Italia dal 2023; esponeva che alla stregua di quanto sopra e a causa del disinteresse paterno non si erano mai instaurati rapporti tra il padre e il minore e che l' non aveva contribuito al mantenimento del minore, salvo CP_1
corrispondere dal settembre 2023 cifre irrisorie, pari a 150 euro mensili, mai concordate con la madre.
Concludeva chiedendo pronunciarsi la decadenza di controparte dalla responsabilità
genitoriale a norma dell'art. 330 c.c., in ipotesi disporsi l'affidamento super-esclusivo del minore alla madre, senza diritto di vista del padre o, in via subordinata, con diritto di visita paterno da svolgersi “in sede protetta”, oltre alla previsione a carico del padre del contributo al mantenimento ordinario del figlio nella misura di € 350,00 mensili,
da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie relative al figlio di cui al Protocollo CNF 2017; chiedeva inoltre la condanna del convenuto al rimborso delle spese da essa sostenute per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio come dovuto sino Persona_1
alla data della domanda, quantificato in complessivi € 25.000,00.
Si costituiva contestando quanto dedotto ex adverso e Controparte_1
rappresentando che la mancata instaurazione del rapporto con il figlio era riconducibile ai comportamenti ostacolanti della madre (che avrebbe sempre impedito al padre di incontrare il figlio, anche nel periodo di permanenza della stessa insieme al figlio minore in Perù, fino al 2016, ove anche egli allora si trovava) fermo restando che esso convenuto non si era mai sottratto agli obblighi di contribuzione per il mantenimento del minore, nei limiti delle risorse disponibili, e che, una volta rientrato in Italia nel 2023, si era subito rivolto a un legale per cercare di recuperare il rapporto con il figlio.
Concludeva chiedendo rigettarsi la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale o di affido super-esclusivo alla madre e determinarsi il contributo per il mantenimento del figlio minore a proprio carico nella misura di € 175,00 mensili,
3 oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% (con esclusione del rimborso di quelle non concertate o non eseguite tramite SSN), regolando il diritto di visita del padre con le modalità e le tempistiche ritenute più idonee ai fini del recupero graduale del rapporto padre/figlio.
Il Tribunale, ad esito di istruttoria documentale e sentito il figlio minore, disponeva nei seguenti termini:
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede in via definitiva:
1) dispone l'affidamento super-esclusivo del figlio minore Persona_2
, nato il [...], alla madr con collocamento
[...] Parte_1
presso la medesima, la quale assumerà anche tutte le decisioni di maggior interesse per la prole;
2) conferisce mandato al Servizio Sociale territorialmente competente, in collaborazione con l'UFSMIA territorialmente competente, qualora il padre dovesse fare esplicita richiesta di frequentare il figlio, di valutare previamente la possibilità di interloquire con il minore circa la volontà di conoscere il padre e, solo in caso positivo, di predisporre gli incontri osservati padre-figlio;
3) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione alla madre entro il giorno 05 del mese della somma di € 175,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie individuate secondo Linee Guida del Protocollo del CNF del
2017;
4) dispone l'attribuzione per intero alla madre dell'Assegno Unico erogato dall'INPS per il figlio minore;
5) rigetta la domanda di rimborso degli arretrati formulata dalla madre;
6) condanna il padre al pagamento a favore della madre della metà delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano, trattandosi di causa di valore indeterminabile di complessità bassa, in € 1.400,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, con compensazione per la residua parte.
4 La richiamata sentenza, per quanto di rilievo in questa sede – afferendo il gravame alle sole disposizioni economiche della suddetta pronuncia - esponeva, quanto alle risorse disponibili per le parti, che la ricorrente percepisce un guadagno mensile di €
1.800,00, abita in una casa di proprietà (sua e del marito) per la quale sostiene, insieme al coniuge, un rateo mensile per il mutuo di € 1.400,00, oltre ad un esborso mensile di
€ 450,00 a titolo di finanziamento per l'acquisto di arredamento (allegando redditi da
CU 2024 pari ad € 6.309,22, da CU 2023 pari ad € 17.805,54, da Mod 730/2022 per €
30.254,00 e Mod. 730/2021 pari ad € 23.213,00 in sede di dichiarazioni congiunte con il marito).
Quanto al resistente, risultava acquisita la copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato e le buste paga percepite (aprile 2024 € 1.524,00, maggio 2024 €
1.832,00, giugno 2024 € 1.781,00, luglio 2024 € 1.466,00).
Sulla scorta di tali elementi il Tribunale affermava la sussistenza dei presupposti per la determinazione dell'assegno di mantenimento per il figlio nei termini indicati, tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del minore.
L'appellante, con il proposto gravame, ha censurato la sentenza impugnata sotto il profilo delle condizioni economiche, ritenendo inadeguato il contributo previsto a carico del padre, sotto il profilo del difetto di motivazione nonché della erronea valutazione degli elementi reddituali acquisiti (risultando trascurata la sperequazione reddituale a sfavore di essa istante e comunque ritenuta esaustiva la scarna documentazione offerta ex adverso, consistente in alcune buste paga); ha pure censurato il diniego delle istanze istruttorie formulate (ordini di esibizione e/indagini di PT) evidenziando che non erano considerati gli introiti della coniuge di controparte, la quale svolgerebbe attività lavorativa in nero;
ulteriormente ha dedotto la mancata valutazione dei tempi esclusivi di permanenza del minore presso la madre e la stessa disponibilità espressa dal padre a corrispondere la maggiore somma mensile di € 200 mensili, come dallo stesso dichiarato in prima udienza.
Ha pertanto concluso perché il contributo sia aumentato ad euro 350 mensili a decorrere dalla domanda (17 maggio 2024), oltre al 50 % delle spese straordinarie, con
5 vittoria di spese e compensi legali, maggiorati ai sensi dell'art. 4, comma 8, DM
55/2014.
L'appellato si è costituito resistendo alle domande avversarie ed evidenziando che il
Giudice di primo grado, esaminati i redditi dei genitori, aveva correttamente valutato l'insufficienza del reddito documentato da esso appellato per poter sostenere un importo maggiore, considerato che lo stesso ha altri due figli che vivono con lui, e pertanto aveva correttamente stimato l'importo dovuto nella misura di euro 175,00
mensili, in termini proporzionati ai redditi delle parti e alle esigenze del minore. Ha
richiamato a riguardo le risultanze del CUD prodotto dal sig. relativo ai CP_1
redditi del 2024 (doc. 1) (l'unico possibile da produrre poiché egli era giunto in Italia nel 2023), da cui emergeva che lo stesso, dipendente presso Controparte_2
, percepiva uno stipendio medio mensile di euro 1.400,00/1.500,00 circa;
[...]
di contro, ha dedotto la migliore condizione della madre del minore, per i redditi percepiti quale titolare di ditta individuale e la proprietà immobiliare di cui essa risultava titolare (casa di abitazione).
Ha inoltre evidenziato che gli importi come stimati corrispondono nella sostanza all'oggetto degli accordi inter partes anteriormente alla instaurazione del giudizio,
come desumibili dai bonifici effettuati e all'epoca ritenuti satisfattivi da controparte.
Infine, ha rappresentato che, in seguito ad un improvviso calo del lavoro subito dall' come da ultima busta paga datata luglio 2025 (doc. 2), Controparte_2
esso appellato aveva dovuto dare le proprie dimissioni (doc. 3), poiché lo stipendio mensile gli era stato ridotto in appena euro 1.000,00 mensili (cfr doc. 2 e 5) – con la prospettiva di ulteriore riduzione nei mesi seguenti - esponendo di essere stato assunto recentemente da (doc. 4) con uno stipendio mensile di circa Controparte_3
euro 1.200,00.
Ha contestato infine che la coniuge svolga attività lavorativa in nero e, in ipotesi, si
è dichiarato disponibile a corrispondere mensilmente l'importo di euro 200,00 a titolo di mantenimento del figlio.
Ha pertanto concluso come in epigrafe.
6 Disposta la trasmissione degli atti al PG, ad esito della discussione espletata all'udienza del 19 settembre 2025, la causa, senza ulteriore istruttoria, era infine riservata in decisione.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
II. La determinazione dell'assegno di mantenimento per il figlio minore
II.
1. L'appello è fondato.
Risulta opportuno richiamare preliminarmente gli elementi rispettivamente riferiti dalle parti in ordine alla propria situazione economico-patrimoniale, in sede di prima comparizione innanzi al Tribunale, all'udienza del 25.09.2024; la ricorrente, interrogata, dichiarava “io faccio le pulizie agli appartamenti e sono titolare di partita
IVA dall'anno scorso. Guadagno al mese la somma di euro 1800,00 al netto. Io abito con mia figlia di 8 anni, mio figlio di 14 anni e mio marito in casa di proprietà mia e di mio marito. Pago il mutuo mensile di euro 1400,00 al mese come rateo e la somma di euro 450,00 a titolo di finanziamento per l'acquisto di arredi. Pago euro 150,00 mensili a titolo di oneri condominiali oltre alle utenze. Confermo il ricorso. Mio marito è operaio e guadagna al mese euro 1300,00”; il resistente dichiarava “io faccio pulizie agli appartamenti e guadagno al mese euro 1400,00 grazie agli straordinari. Io abito in casa di mio cugino con mia moglie e i miei altri due figli uno di 20 anni e l'altro di 9 anni. Mio figlio di 20 anni è studente. Mia moglie non lavora perché è senza permesso di soggiorno. Io non pago né mutui né finanziamenti. Io pago il canone di affitto pari, ad euro 700,00 mensili per 2 camere. Confermo la memoria del mio avvocato. Io ho il contratto ed ho il permesso di soggiorno provvisorio.
Rispetto a tali acquisizioni emergeva, peraltro, all'udienza tenutasi innanzi all'intestata Corte, la sopravvenuta assunzione della coniuge dell'odierno appellato con contratto di lavoro part-time e percezione della retribuzione mensile di €
900,00/1.000,00, in coerenza con la dedotta capacità lavorativa della medesima, come ex adverso rappresentata in relazione all'asserito svolgimento di attività lavorativa “in nero”; risulta pure acquisito il mutamento di occupazione dell'appellato, che – pur non
7 versando in atti le buste paga relative – ha documentato la propria assunzione con mansioni di autista presso Translog, contratto collettivo trasporto merci, tempo pieno,
inquadramento qualificato G1, secondo condizioni contrattuali sicuramente non peggiorative per qualificazione delle mansioni e orario di lavoro rispetto all'occupazione pregressa (connotata da mansioni operaie e lavoro part-time al 60%).
Tanto premesso, ritiene la Corte che la commisurazione del contributo operata dal
Tribunale non tenga adeguatamente conto delle esigenze del minore, ormai nella fase adolescenziale, e dell'assunzione sostanzialmente esclusiva dei relativi oneri da parte della madre, in assenza di alcuna frequentazione padre/figlio e di qualsivoglia contributo da parte del medesimo a titolo di mantenimento diretto;
si impone pertanto la relativa rideterminazione nel quantum.
Valutate le risorse per entrambe le parti disponibili e la rispettiva capacità reddituale unitamente alle effettive esigenze del minore, anche alla luce dell'impegno assunto in termini sostanzialmente esclusivi dalla madre, risulta congrua la rideterminazione del contributo per il mantenimento del figlio minore nella misura di € 250,00 mensili,
rivalutabili annualmente secondo indici Istat, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, ferma restando la ripartizione paritaria delle spese straordinarie come già regolata dal primo Giudice.
III. Le spese di lite
III.
1.Le spese di lite relative al presente grado di giudizio, avente oggetto limitato alla rideterminazione degli obblighi contributivi posti a carico del padre, sono integralmente compensate, in ragione del parziale accoglimento delle richieste dell'appellante .
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza n. 843/2025 emessa dal Tribunale di Firenze, in parziale riforma, così provvede:
8 1) Ridetermina il contributo per il mantenimento del figlio minore
[...]
, posto a carico di , nella misura Persona_2 Controparte_1
mensile di € 250,00, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, con decorrenza dalla data della domanda, ferma restando la ripartizione paritaria delle spese straordinarie come già disciplinata;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
3) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 19 settembre 2025
Il Consigliere est.
IL PRESIDENTE
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