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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 30/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6262/2022
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6262/2022 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 30 gennaio 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6262/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARI BARBARA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. GUERRIERO GIUSEPPE ( ) ; , elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
STRADELLO MORELLO N. 165 41019 SOLIERApresso il difensore avv. MARI BARBARA
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VICOLO SAN BERNARDINO 5/A 37123 VERONApresso il difensore avv. ROSSI MARCO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha opposto il decreto ingiuntivo pronunziato Parte_2
ad istanza di portante condanna al Controparte_1
pagamento della somma di € 13.475,91. In particolare, si assume che pagina 2 di 5 il decreto ingiuntivo opposto sarebbe ingiusto, insistendo per la revoca del monito.
La convenuta opposta si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione.
II. L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va reietta.
Parte opponente assume che gli oneri probatori posti a carico della creditrice non sarebbero stati assolti.
Consta perciò in atti, come emerge da questa deduzione, che il credito agito non risulta in realtà contestato, sicchè probatione non
eget.
In primis, si assume il difetto di legittimazione attiva in capo ad . CP_1
Tuttavia, la documentazione versata in atti evidenzia ed attesta la cessione del credito agito da PA e OM a e CP_2
da quest'ultima ad (docc. 4,5,6,7,ed 8). CP_1
L'eccezione in quanto infondata è reietta.
III. Si assume, ancora, nel merito, che i contratti di concessione del finanziamento conterrebbero clausole vessatorie e come tali sarebbero affette da nullità.
Invero, il riferimento è a talune clausole vessatorie laddove nel contratto si precisa il “ritardo nei pagamenti e le spese come
pure la decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del
contratto”.
In vero, Il riferimento è a clausole vessatorie che in concreto non hanno trovato applicazione in sede di pronunzia del decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 5 Consegue allora l'irrilevanza del rilievo e l'infondatezza,
anche da questo punto di vista, della relativa eccezione.
Ancora, l'opponente ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte sui formulari prodotti agli atti da parte opposta.
Il procedimento di verificazione non è stato possibile in difetto del reperimento dei contratti in originale (come ha dichiarato il c.t.u. grafologo).
In ogni caso, l'eccezione si rivela irrilevante dato che il credito agito non è stato contestato.
Ulteriore rilievo riguarda l'applicazione di un t.e.g. di importo superiore al tasso soglia del periodo previsto dalla l. n.108
del 1996.
Anche quest'ultima eccezione è inaccoglibile e va reietta, in quanto la stessa si rivela del tutto apodittica.
Dato che l'opponente non ha chiarito in che termini ed in che modo il principio trovi nella specie applicazione.
Identico rilievo di genericità attinge pure il rilievo relativo ad applicazione di interessi ultralegali ed esuberanti dal tasso soglia usura.
Da tutto quanto precede, emerge l'infondatezza delle eccezioni sollevate che vanno reiette, con conseguenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione in opposizione a Parte_2
decreto ingiuntivo in data 5 ottobre 2022,
1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
2. dichiara tenuta e condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali che si liquidano in complessivi €
4600 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori di legge.
Modena lì, 30 gennaio 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6262/2022 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 30 gennaio 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6262/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARI BARBARA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. GUERRIERO GIUSEPPE ( ) ; , elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
STRADELLO MORELLO N. 165 41019 SOLIERApresso il difensore avv. MARI BARBARA
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VICOLO SAN BERNARDINO 5/A 37123 VERONApresso il difensore avv. ROSSI MARCO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha opposto il decreto ingiuntivo pronunziato Parte_2
ad istanza di portante condanna al Controparte_1
pagamento della somma di € 13.475,91. In particolare, si assume che pagina 2 di 5 il decreto ingiuntivo opposto sarebbe ingiusto, insistendo per la revoca del monito.
La convenuta opposta si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione.
II. L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va reietta.
Parte opponente assume che gli oneri probatori posti a carico della creditrice non sarebbero stati assolti.
Consta perciò in atti, come emerge da questa deduzione, che il credito agito non risulta in realtà contestato, sicchè probatione non
eget.
In primis, si assume il difetto di legittimazione attiva in capo ad . CP_1
Tuttavia, la documentazione versata in atti evidenzia ed attesta la cessione del credito agito da PA e OM a e CP_2
da quest'ultima ad (docc. 4,5,6,7,ed 8). CP_1
L'eccezione in quanto infondata è reietta.
III. Si assume, ancora, nel merito, che i contratti di concessione del finanziamento conterrebbero clausole vessatorie e come tali sarebbero affette da nullità.
Invero, il riferimento è a talune clausole vessatorie laddove nel contratto si precisa il “ritardo nei pagamenti e le spese come
pure la decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del
contratto”.
In vero, Il riferimento è a clausole vessatorie che in concreto non hanno trovato applicazione in sede di pronunzia del decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 5 Consegue allora l'irrilevanza del rilievo e l'infondatezza,
anche da questo punto di vista, della relativa eccezione.
Ancora, l'opponente ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte sui formulari prodotti agli atti da parte opposta.
Il procedimento di verificazione non è stato possibile in difetto del reperimento dei contratti in originale (come ha dichiarato il c.t.u. grafologo).
In ogni caso, l'eccezione si rivela irrilevante dato che il credito agito non è stato contestato.
Ulteriore rilievo riguarda l'applicazione di un t.e.g. di importo superiore al tasso soglia del periodo previsto dalla l. n.108
del 1996.
Anche quest'ultima eccezione è inaccoglibile e va reietta, in quanto la stessa si rivela del tutto apodittica.
Dato che l'opponente non ha chiarito in che termini ed in che modo il principio trovi nella specie applicazione.
Identico rilievo di genericità attinge pure il rilievo relativo ad applicazione di interessi ultralegali ed esuberanti dal tasso soglia usura.
Da tutto quanto precede, emerge l'infondatezza delle eccezioni sollevate che vanno reiette, con conseguenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione in opposizione a Parte_2
decreto ingiuntivo in data 5 ottobre 2022,
1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
2. dichiara tenuta e condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali che si liquidano in complessivi €
4600 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori di legge.
Modena lì, 30 gennaio 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 5