Sentenza 7 gennaio 2026
Ordinanza collegiale 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00087/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04333/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4333 del 2025, proposto da
OS FI, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casalnuovo di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MA Luisa Errichiello, Luigi Schiavone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
FI LI, FI MA GR, FI LS, non costituiti in giudizio;
Suite & Residence Italia S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Pelliccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
della illegittimità del silenzio-inadempimento serbato da parte del Comune di Casalnuovo di Napoli (NA), in ordine all'atto di invito/diffida stragiudiziale presentato dal Sig. FI in data 03 aprile 2025 (prot. n. 12276) e successiva integrazione del 07 aprile 2025 (prot. n. 12601), con cui si chiedeva
all'Amministrazione Comunale di:
a) accertare e dichiarare la lottizzazione abusiva ai sensi dell'art. 30 DPR 380/2001 del residence dei Platani;
b) irrogare le ordinanze di ripristino e sgombero a tutti i proprietari degli immobili destinatari dei dinieghi di sanatoria prot. n. 28257 del 02/08/2023 e prot. n. 28235 del 02/08/2023;
c) subordinare l'esercizio dell'attività turistica ricettiva alla gestione unitaria di tutti gli immobili facenti parte del residence dei Platani;
d) accertare e procedere alla cancellazione della residenza presso il residence dei Platani dei soggetti che abusivamente l'hanno richiesta;
e) attivare le procedure di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 e irrogare le ordinanze di ripristino degli abusi commessi.
nonché per la nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo dell’eventuale perdurare dell’inerzia dell’ente locale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Suite & Residence Italia S.r.l. e del Comune di Casalnuovo di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 la dott.ssa MA AR CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 24 luglio 2025 / 1 agosto 2025, OS FI ha chiesto dichiararsi l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato da parte del Comune di Casalnuovo di Napoli in ordine all'atto di invito/diffida stragiudiziale presentato in data 03 aprile 2025 (prot. n. 12276) e successiva integrazione del 07 aprile 2025 (prot. n. 12601), con le quali si chiedeva l’adozione di provvedimenti relativi al complesso immobiliare “Residence Platani", sito in Casalnuovo di Napoli (NA), con vincolo di destinazione turistico-alberghiera (R.T.A.) e nel quale il ricorrente è proprietario di alcuni appartamenti.
Con le diffide suindicate il sig. FI ha evidenziato che numerose unità immobiliari del Residence dei Platani sono state illegittimamente trasformate da destinazione turistico-ricettiva a civile abitazione, in violazione del vincolo originario e di numerosi provvedimenti giurisdizionali che hanno ritenuto illegittimo il mutamento di destinazione d’uso.
Questo sarebbe provato dall’esame del bilancio consuntivo 2023, in palese contrasto con la destinazione turistico ricettiva; dalla presenza di residenze anagrafiche presso il complesso; vi sarebbe quindi una configurazione di lottizzazione abusiva ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001.
Vi sarebbe quindi una evidente inerzia dell’Amministrazione comunale, in violazione dell’art. 2 della l. 241/90, concretatasi nella risposta elusiva e dilatoria – non avente carattere provvedimentale - alla diffida del 2 aprile 2025, successivamente integrata in data 7 aprile 2025, nella quale è stata denunciata la perdurante presenza di soggetti residenti in spregio alla destinazione turistica del complesso: infatti, con la nota prot. 15930 del 30.04.2025, il Comune avrebbe fornito una risposta meramente soprassessoria e dilatoria, limitandosi a comunicare l'avvenuta trasmissione della documentazione ai competenti uffici, senza assumere alcuna determinazione conclusiva rispetto alle richieste specifiche del sig. FI.
I dirigenti comunali avrebbero altresì violato l’art. 107, comma 3, lett. g) del T.U.E.L. che attribuisce espressamente loro "tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio".
Parimenti, il ricorrente paventa la violazione, da parte della polizia municipale, dell’art. 27 comma 4 TUEL.
Infine, il dirigente dell'Ufficio Anagrafe non avrebbe proceduto alla verifica delle posizioni anagrafiche irregolari presso il Residence, nonostante le specifiche segnalazioni contenute nella diffida.
Vi sarebbero anche gli estremi della lottizzazione abusiva di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 in quanto il mutamento di destinazione d'uso da turistico ricettiva a residenziale di numerose unità immobiliari del complesso, accompagnato dalla costituzione di un condominio per civile abitazione, determina una trasformazione urbanistica del territorio che richiede l'immediato intervento dell'amministrazione comunale.
2. Il Comune di Casalnuovo ha eccepito l’improcedibilità del ricorso in quanto avrebbe già provveduto a rispondere al difensore del ricorrente in data 30.4.2025, con nota del Servizio Urbanistica, prot. n. 15930 e contestuale comunicazione di inoltro, giusta nota prot. 40/SUAP del 28.4.2025, della diffida agli ulteriori uffici competenti (Polizia Municipale, ufficio anagrafe).
Il Comune ha allegato la Relazione prot. n. 3388/PM del 2.10.2025 e la Nota prot. 3404/PM del 4.10.2025, sui controlli svolti presso il Residence dei Platani, oltre alla nota prot. n. 68/GRU del 2.10.2025, del Servizio Affari Generali e GRU; da ultimo, con nota prot. n. 37191 del 3.10.25, il Servizio Urbanistica, ad integrazione di quanto già riscontrato, sostanzialmente avrebbe ribadito quanto già relazionato in passato con riferimento alla vicenda per cui è causa.
Il Comune, in sintesi, lamenta l’uso distorto dello strumento processuale, evidenziando come il sig. FI avrebbe reiterato nel tempo le medesime istanze, nonostante precedenti riscontri dell’Amministrazione, integrando – secondo la prospettazione difensiva – una forma di abuso del rimedio giurisdizionale.
3. Si è costituita la Suite e Residence, gestore del complesso immobiliare in questione, ricostruendo le vicende dello stesso e eccependo l’improcedibilità del ricorso non essendovi uno specifico obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione.
Nel merito, la controinteressata afferma che non sussisterebbe alcuna lottizzazione abusiva, richiamando l’archiviazione delle denunce in sede penale; sostiene, inoltre, che il Comune avrebbe già adottato i provvedimenti repressivi richiesti e che la gestione unitaria del complesso sarebbe conforme alla destinazione RTA.
4. Alla camera di consiglio del 29.10.2025, il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
5. Per giurisprudenza costante, l'obbligo di provvedere in capo alla P.A. è configurabile quando esiste una norma di legge che pone tale obbligo e non prevede fattispecie di silenzio-significativo ed esiste una oggettiva situazione di incertezza giuridica che richieda l'adozione di un atto amministrativo che, nei limiti del possibile, chiarisca i termini della vicenda.
Nel caso di specie, ciò non è avvenuto.
La diffida presentata dall’odierno ricorrente, protocollata il 3 aprile 2025 (prot. n. 12276) e integrata il 7 aprile 2025 (prot. n. 12601), è rimasta sostanzialmente inevasa; difatti, a fronte di segnalazioni puntuali, che sollecitavano l’esercizio di precisi poteri pubblicistici in materia di vigilanza urbanistica ed edilizia, chiedendo l’adozione di ordinanze, accertamenti tipizzati e misure repressive previste dal D.P.R. 380/2001, l’Amministrazione non ha adottato alcun provvedimento esplicito motivando in ordine all’eventuale infondatezza delle richieste del ricorrente, ma si è limitata a trasmettere una nota meramente interlocutoria, priva di determinazione conclusiva, limitandosi ad un generico rinvio agli uffici interni.
Ha pertanto ragione la difesa del ricorrente quando prospetta che la nota prot. 15930 del 30 aprile 2025 non è idonea ad essere qualificata come atto conclusivo del procedimento amministrativo ex art. 2 l. 241/1990.
Se lo fosse stata, il ricorso dovrebbe essere dichiarato improcedibile come paventato da entrambi i soggetti controinteressati, ma sta di fatto che in concreto non è stata fornita risposta alla affermazione del ricorrente sulla illegittima trasformazione del Residence in un condominio, come comprovato dalla allegazione in atti (e alla diffida integrativa) di un bilancio di ripartizione di oneri condominiali, peraltro senza che l’Ufficio anagrafe del Comune abbia smentito quanto affermato ossia la circostanza che i titolari degli immobili abbiano la residenza nei medesimi, circostanza incompatibile con il vincolo di destinazione del complesso a residenza turistica.
Il Comune nella memoria di costituzione, ha affermato di aver adeguatamente risposto con provvedimenti che, ancorché non satisfattivi, si sono pronunciati espressamente sulle istanze del ricorrente.
Tale affermazione non è corretta, non tanto sotto il profilo della non satisfattività quanto sotto quello della pronuncia espressa: non vi è un atto in cui il Comune di Casalnuovo abbia affrontato la questione del mutamento di destinazione d’uso del complesso, che è l’oggetto della diffida, a sua volta supportata da precisi documenti attestanti l’esistenza di un utilizzo del complesso non certo per ragioni turistiche, ma quale vero e proprio condominio ad uso residenziale.
Limitandosi a girare la diffida ai vari uffici, senza pervenire a una conclusione positiva o negativa, il Comune ha quindi eluso la risposta rispetto alla chiara e univoca prospettazione della parte istante.
Secondo giurisprudenza consolidata nel processo amministrativo, presupposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., della condanna dell'Amministrazione per il silenzio dalla stessa illegittimamente serbato sull'istanza dell'interessato, è che al momento della pronuncia del giudice perduri l'inerzia dell'Amministrazione inadempiente e che dunque non sia venuto meno il relativo interesse al ricorso; permane la situazione di inerzia colpevole, e dunque il corrispondente interesse al ricorso, se l'Amministrazione non conclude il procedimento (quale ne sia il contenuto) nel termine di riferimento ovvero se adotta un atto infra procedimentale o soprassessorio, atteso che una tale attività non dà vita ad un autentico provvedimento ultimativo del procedimento che l'Amministrazione ha l'obbligo di concludere, ma un rinvio sine die (in questi termini da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, 27/11/2024, n. 9543).
Nella fattispecie in esame l'amministrazione non risulta avere dato seguito al suo obbligo di provvedere sulla istanza presentata dal ricorrente, avendo adottato note meramente interlocutorie, in cui chiede chiarimenti ad altri uffici, senza tuttavia assumere alcuna determinazione sulla specifica richiesta del ricorrente volta a richiedere all'Amministrazione la verifica della attuale destinazione del complesso, che, all’evidenza, risulta palesemente mutata.
Dalla documentazione allegata dallo stesso Comune emerge che l’attività di vigilanza si è limitata a verifiche frammentarie e non estese all’intero complesso immobiliare, riguardando soltanto una parte delle unità immobiliari presenti del “Residence dei Platani”, laddove la verifica non poteva che essere unitaria.
Le ordinanze di ripristino menzionate nella memoria dell’Ente risultano, peraltro, non eseguite dai destinatari e il Comune non risulta aver attivato i poteri d’ufficio previsti dall’art. 27 D.P.R. 380/2001, ossia l’esecuzione coattiva delle opere di ripristino in danno dei privati inottemperanti, nonché la segnalazione alla Procura della Repubblica della mancata ottemperanza.
L’Amministrazione, dunque, non solo ha esercitato un controllo parziale e a campione, ma non ha dato seguito alle stesse ordinanze di ripristino dello stato dei luoghi, da essa richiamate, omettendo l’attivazione dei poteri sostitutivi che la legge prevede come doverosi.
Inoltre, la Polizia Municipale – pur destinataria delle segnalazioni del ricorrente – si è limitata a verifiche sulla presenza di alcuni occupanti, acquisendo soltanto alcuni contratti di locazione, senza mai accertare l’esistenza di un titolo legittimante con riferito alla totalità dei proprietari, circostanza che sarebbe essenziale per poter qualificare l’intero complesso come RTA omogeneamente conforme alla destinazione.
Come rilevato dalla difesa di parte, tale incompletezza emerge con evidenza anche dal dato oggettivo della licenza originariamente rilasciata: la licenza n. 59/PA del 24.06.2010 autorizzava 185 posti letto sulla base di 3 posti per ogni trilocale e 2 per ogni bilocale.
Allo stato attuale, le unità immobiliari risultano occupate da nuclei familiari composti anche da 4 e più persone (come si evince dai certificati di stato di famiglia depositati) in evidente scostamento funzionale dalla destinazione turistico-ricettiva e con trasformazione di fatto in residenza stabile, circostanza che integra un mutamento di destinazione d’uso.
Nessun accertamento è stato compiuto sui box auto, sui locali commerciali e sulle pertinenze del complesso, che risultano del tutto sottratti al controllo amministrativo, nonostante rientrino a pieno titolo nel perimetro della vigilanza edilizia ex art. 27 D.P.R. 380/2001.
Ne consegue che la vigilanza esercitata dall’Ente risulta parziale, incompleta e strutturalmente inidonea a soddisfare l’obbligo di provvedere imposto dalla normativa urbanistica.
6. Va quindi dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato in relazione all'istanza di cui in premessa ed accertato l'obbligo dell'Amministrazione resistente di provvedere sulla medesima, stante l'ingiustificata inerzia, con conseguente ordine, ex art. 117 c.p.a., all'Amministrazione resistente di:
- emanare un provvedimento espresso e motivato onde dare formale riscontro alla domanda della parte ricorrente;
- concludere il procedimento entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza. Con avvertenza che, in caso di mancata ottemperanza, si provvederà alla nomina di un Commissario ad acta, su istanza di parte, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente.
7. Le spese di lite, in ragione della peculiarità del caso in esame, sono compensate, con c.u. a carico del Comune di Casalnuovo di Napoli.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
-dichiara l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Casalnuovo di Napoli sulla diffida presentata dal sig. OS FI in data 03 aprile 2025 (prot. n. 12276) e successiva integrazione del 07 aprile 2025 (prot. n. 12601);
- dichiara l'obbligo del Comune di Casalnuovo di Napoli di concludere il procedimento entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, mediante l'adozione di provvedimenti espressi e motivati sulla attuale destinazione urbanistica del complesso immobiliare denominato “Residence dei Platani”, attivando eventualmente ogni altro potere di vigilanza ai sensi della normativa edilizia-urbanistica.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN DO, Presidente
MA AR CA, Consigliere, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA AR CA | NN DO |
IL SEGRETARIO