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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12170 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 6263/2019 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 6263/2019 R.G., assegnata in decisione con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. TRA (c.f. nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'8.12.1965 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Benevento, in via delle Poste n. 11, presso lo studio dell'avv. Donatella Parente (c.f.
) del foro di Benevento, dalla quale è rappresentato e difeso nel presente C.F._2 giudizio, giusta procura in calce all'atto introduttivo ATTORE CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il CP_1 C.F._3
22.3.1952 e residente a[...] E, elettivamente domiciliata in Casamicciola Terme (NA), alla Via Iasolino n. 62, presso lo studio dell'avv. Mariateresa Buono (c.f. ), dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata C.F._4 alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA IN RICONVENZIONALE E
(c.f. ), nato a [...] il [...] CP_2 C.F._5 ed ivi residente a[...] e (c.f. Controparte_3
, nata in [...] il [...] e residente a[...]
Tavola n. 32, in qualità di coniuge di , deceduto il 23.7.2015 ad Ischia (NA), Persona_1 entrambi elettivamente domiciliati in Forio (NA) alla Via Mastromarino n. 16, presso lo studio dell'avv. Onofrio (c.f. ), dal quale sono rappresentati e difesi, CP_4 C.F._7 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTI IN RICONVENZIONALE E
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_5 C.F._8
13.1.1956 e residente in [...], elettivamente domiciliata in AN d'Ischia, in Via Starza n. 3, presso lo studio dell'Avv. NA Giglio (c.f.
pagina 1 di 21 ), dalla quale è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente C.F._9 all'Avv. Emanuele Di Meglio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA IN RICONVENZIONALE NONCHE'
(c.f. ), nata l'[...] in [...] Controparte_6 C.F._10
e (c.f. , nato in [...] Parte_1 C.F._1
l'8.12.1965, entrambi residenti in [...], elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Giuseppe Ricciardi n. 10, presso lo studio dell'avv. Eugenio M. Patroni Griffi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta CHIAMATI IN CAUSA E (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_7 C.F._11
d'Ischia (NA), in Via Roma n. 54, in persona del suo curatore speciale, avv. CP_8
(c.f. ), giusta nomina del Presidente del Tribunale di Napoli dell'8.2.2021, C.F._12 che si difende da sé, elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Aversa (CE), alla Via Aldo Moro n. 71 CHIAMATO IN CAUSA
Oggetto: divisione di beni ereditari, accertamento di usucapione ed altro. Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni, svolta in modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7.2.2019 e 15.2.2019, Parte_1 citava in giudizio i germani e nonché la Controparte_5 CP_1 CP_2 cognata quale coniuge ed erede del defunto germano Controparte_3 [...]
, al fine, tra l'altro, di sentire dichiarare aperta la successione legittima del padre, Per_1 deceduto in data 7.3.2008, e della madre deceduta il CP_7 Persona_2
3.1.2018, procedendo altresì allo scioglimento della comunione ereditaria sui beni degli stessi, secondo le quote legittime spettanti ai singoli coeredi. L'attore, in particolare, deduceva:
- che, in data 7.3.2008, era deceduto “ab intestato” in Casamicciola Terme (NA), il padre lasciando, quali eredi legittimi, la propria coniuge CP_7 Persona_2
(per la quota di 1/3) ed i figli Persona_1 CP_2 CP_1 [...]
e (tutti per la residua quota di 2/3, in parti uguali); CP_5 Parte_1
pagina 2 di 21 - che della massa ereditaria del de cuius facevano parte, come da dichiarazione di successione legittima, i seguenti beni:
- immobile sito in Casamicciola Terme (NA), Via Vecchia Cretaio n. 15, contraddistinto in catasto al foglio 2, numero 82, subalterno 2, piano 1, int. 1, zona 1, categoria A2, classe 3, vani 8;
- immobile sito in Casamicciola Terme (NA), Via Vecchia Cretaio n. 15, contraddistinto in catasto al foglio 2, numero 82, subalterno 3, piano rialzato, int. 2, zona 1, categoria A2, classe 3, vani 8;
- immobile sito in Casamicciola Terme (NA), Via Vecchia Cretaio n. 15, contraddistinto in catasto al foglio 2, numero 82, subalterno 4, piano 1, int. 3, zona 1, categoria A2, classe 3, vani 8;
- immobile sito in Casamicciola Terme (NA), Via Vecchia Cretaio n. 15, contraddistinto in catasto al foglio 2, numero 82, subalterno 5, piano 2, int. 4, zona 1, categoria A2, classe 1, vani 1,5.
- che, ai suddetti beni immobili, andavano aggiunti, quali ulteriori cespiti compresi nella massa ereditaria, i beni mobili, arredi, suppellettili, pertinenze ed accessori;
- che, in data 3.1.2018, era deceduta “ab intestato” in CO AM (NA), la madre
[...]
lasciando quali eredi legittimi i figli Persona_2 CP_2 [...]
e CP_5 CP_1 Parte_1 Controparte_3 coniuge superstite di (figlio premorto alla de cuius); Persona_1
- che della massa ereditaria di facevano parte – oltre ai beni immobili Persona_2 pervenuti alla stessa, per la quota di un terzo, dalla successione legittima del marito, CP_7
comprensivi dei beni mobili, arredi, suppellettili, pertinenze ed accessori – i seguenti
[...] ulteriori beni, di proprietà esclusiva della stessa:
- terreno sito in Casamicciola Terme (NA), località Cretaio, di are undici e centiare dodici, contraddistinto in catasto alla particella rustica n. 2571, foglio 2, n.118, are 6,12;
- terreno sito in agro di AN d'Ischia (NA), contraddistinto al foglio 25, vigneto;
- immobile sito in Casamicciola Terme (NA) alla Via Cretaio n. 10, contraddistinto in catasto al foglio 2 n. 62 pt;
- alcuni gioielli di valore, nonché “ingenti somme di danaro ritirato da libretti postali”,
“titoli” e “somme di danaro a titolo di pensione”, il tutto custodito, all'apertura della successione, presso l'immobile di via Vecchia Cretaio, in Casamicciola Terme (NA), dove la stessa aveva vissuto insieme ai figli e Controparte_5 CP_2
- che i germani e avevano occupato, abitandolo in via Controparte_5 CP_2 esclusiva e senza titolo, l'immobile di via Vecchia Cretaio, residenza dei de cuius, beneficiando dello stesso con tutti i mobili, arredi, pertinenze ed accessori;
- che aveva da sempre impedito all'attore di fare parimenti uso dei Controparte_5 predetti beni ereditari, secondo il proprio diritto, precludendogli persino la possibilità di accedere all'abitazione di residenza dei due genitori.
pagina 3 di 21 Alla luce di quanto sopra, l'attore chiedeva, tra l'altro, che i due germani e Controparte_5 venissero condannati al rendimento dei conti e al pagamento, in favore suo e/o CP_2 della massa, di una somma di denaro, da quantificarsi in corso di causa, “dovuta a titolo di svalutazione per l'utilizzo delle pertinenze, accessori, mobili, arredi, impianti, gioielli, somme di danaro e quant'altro vi era nell'abitazione dei de cuius, dall'apertura della successione e fino allo scioglimento della comunione”; nonché della somma, da quantificarsi in corso di causa, a titolo di rimborso e/o restituzione di quanto anticipato pro quota dall'attore, fin qui e fino allo scioglimento della comunione, per il pagamento, a titolo esemplificativo e non esaustivo di imposte, tasse, oneri, spese di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sui beni facenti parte della successione dei due genitori. Il tutto, con la condanna dei convenuti al pagamento, in favore dell'attore, di tutti i danni subiti e con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio tempestivamente tutti i convenuti.
In particolare, la convenuta impugnava e contestava quanto dedotto dall'attore, CP_1 eccependo, in particolare:
- che i due genitori non erano deceduti “ab intestato”, ma dopo aver fatto entrambi testamento;
- che, in particolare, la successione del padre, era regolata dal testamento CP_7 olografo redatto in Casamicciola Terme (NA) in data 8.5.2004 e pubblicato con atto per NO del 14.3.2019 (rep. 6.763, racc. 4.661), registrato a Napoli 1 il Persona_3
18.3.2019 al n. 5340, Serie 1T;
- che, parimenti, la successione della madre, era regolata dal Persona_2 testamento olografo redatto dalla stessa in data 17.9.2016 e pubblicato con atto per NO del 14.3.2019 (rep. 6.764, racc. 4.662), registrato a Napoli 1 il 18.3.2019 al Persona_3
n. 5339, Serie 1T;
- che, poiché il fratello era premorto alla madre, la di lui moglie Persona_1 non aveva diritto a partecipare alla successione di Controparte_3 [...]
non operando nel caso che occupa l'istituto della rappresentazione;
Persona_2
- che, in ogni caso, il defunto aveva già avuto la sua quota di eredità, in Persona_1 quanto aveva ricevuto cospicue donazioni in denaro da parte dei genitori, per aprire un ristorante;
- che, inoltre, con testamento olografo redatto ad Ischia (NA) il 20.1.2015 e pubblicato con atto per NO del 22.6.2017 (rep. 1911, racc. 1473), registrato a Napoli 2 Persona_4 il 28.6.2017 al n. 8914, Serie 1T, non avendo figli, aveva lasciato Persona_1
l'usufrutto sui suoi beni alla moglie e la nuda proprietà Controparte_3 degli stessi ai suoi germani e CP_1 Controparte_5 CP_2
Parte_1
- che i germani e avevano ricevuto in donazione dai CP_2 Parte_1 genitori le somme di denaro di cui si dava atto nelle disposizioni testamentarie;
- che, dell'asse ereditario della defunta facevano parte anche i beni Persona_2 siti in AN d'Ischia (NA) alla via Roma 54 e, precisamente, un fabbricato per abitazione disposto sui piani terra e primo, per complessivi vani 3, con annesse e pertinenziali zone di pagina 4 di 21 terreno di natura agricola, oltre all'area superficiaria di circa mq 90 della particella 925, corrispondente alla zona occupata dall'Acquedotto campano, nonché un locale deposito allo stato collabente;
- che, con atto per NO del 17.11.2016 (rep. 5890, raccolta 3863), l'attore Persona_5
dichiarandosi proprietario per usucapione, aveva disposto di tali beni Parte_1 vendendo la metà dell'usufrutto alla moglie (riservando a sé stesso Controparte_6
l'usufrutto vitalizio in ragione della residua metà) e la nuda proprietà al figlio CP_7
- che tale atto di compravendita era nullo o comunque inefficace nei confronti dei coeredi,
“atteso che non corrisponde al vero il suo presupposto e cioè il possesso ultraventennale, ininterrotto, pacifico, pubblico ecc.., in quanto il possesso del detto cespite è sempre appartenuto alla de cuius , della quale se ne proverà la proprietà nel Persona_2 presente giudizio anche mediante l'acquisto ad usucapionem, e pertanto, rientrante nella massa ereditaria”;
- che, nella massa ereditaria, dovevano rientrare anche tutte le donazioni ricevute dai coeredi, tra cui la licenza di taxi che il padre, aveva lasciato al convenuto CP_7 CP_2
;
[...]
- che, infine, avendo sostenuto ingenti spese nell'interesse della comunione ereditaria, queste ultime dovevano esserle rimborsate pro quota dagli altri coeredi o, comunque, dovevano essere poste a carico della massa con privilegio. Ciò posto, contestava espressamente ogni domanda risarcitoria a qualsiasi CP_1 titolo ex adverso proposta, in quanto del tutto pretestuosa ed infondata e, al contempo, dopo aver lamentato di essere stata esclusa dal godimento di alcuni beni ereditari, spiegava domanda riconvenzionale per ottenere la resa del conto relativo a ciascuna delle due masse ereditarie nei confronti di e in quanto in possesso di CP_2 Controparte_5 Parte_1 beni caduti in successione. Chiedeva accertarsi la nullità e/o inefficacia o, comunque, la radicale illegittimità dell'atto di compravendita per NO del 17 novembre 2016 rep. 5890, raccolta 3863, e Persona_5 pertanto disporsi che nella massa ereditaria andassero ricompresi anche i beni siti in AN d'Ischia alla via Roma 54, motivo per cui chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della cognata, in proprio, nonché di e di Controparte_6 Parte_1 CP_6
, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore
[...] CP_7
Si costituivano in giudizio, altresì, e i quali, CP_2 Controparte_3 pur aderendo alla domanda di scioglimento della comunione, precisavano:
- che sin da quando era rientrato dalla Germania nell'anno 2000, aveva Parte_1 occupato diversi beni rientranti nell'asse ereditario, senza permettere agli altri germani di potervi accedere, sottraendo alla massa ereditaria materna l'intero patrimonio immobiliare sito in AN d'Ischia, di cui la de cuius era l'unica proprietaria;
- che, in particolare, con atto di compravendita a favore di terzo del 17.11.2016 per NO (Rep. 5890 e Racc. 3863), l'attore, dichiarandosene proprietario in forza di Persona_5 invocata usucapione, aveva alienato alla moglie, l'usufrutto vitalizio Controparte_6 (per la quota di metà, riservando a sé stesso l'altra metà) e al figlio minore, la CP_7
pagina 5 di 21 nuda proprietà di un “fabbricato per abitazione, piano terra e primo, per complessivi vani 3, con annesse pertinenziali zone di terreno di natura agricola della superficie di mq 638, oltre area superficiale di circa mq. 90 della particella 925 corrispondente a zona occupata Acquedotto campano, nonché locale deposito allo stato di unità collabente”;
- che tali beni, in realtà – oltre ad essere stati alienati ad un prezzo vile ampiamente inferiore a quello di mercato e, quindi, con atto simulato e nullo – dovevano rientrare nella massa ereditaria in quanto mai usucapiti dall'attore e di proprietà della de cuius Parte_1
Persona_2
- che aveva fatto pubblicare alcuni testamenti olografi apparentemente CP_1 redatti dai due genitori e dal fratello il quali però – oltre ad escludere Persona_1 illegittimamente dalla successione ereditaria dei de cuius – Controparte_3 erano apocrifi, in quanto non interamente vergati dagli assunti testatori. In via riconvenzionale, pertanto, chiedevano che venisse dichiarata la falsità delle schede testamentarie impugnate e, previa autorizzazione a chiamare in causa in Controparte_6 proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore lamentando una CP_7 lesione della loro quota di legittima, chiedevano che venisse accertata la nullità e, in ogni caso, l'inefficacia degli atti di trasferimento compiuti da con l'atto notarile del Parte_1
17.11.2016 per Notaio e che venissero ridotti gli atti dispositivi posti in essere in vita dai Per_5 de cuius.
Infine, si costituiva in giudizio la quale, pur aderendo alla domanda di Controparte_5 divisione dei beni, chiedeva l'integrale rigetto della domanda attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto. La convenuta, in particolare, contestava di aver mai impedito al germano di Parte_1 poter usufruire dei beni ereditari, atteso che parte degli stessi erano stati occupati proprio da quest'ultimo, che ne aveva anche venduto illegittimamente uno. Quindi, previa autorizzazione a chiamare in causa la cognata e l'attore, la prima anche in proprio ed Controparte_6 entrambi quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore chiedeva CP_7 dichiararsi la nullità o inefficacia dell'atto di vendita per notar del 17.11.2016. Persona_5
Quindi, differita la prima udienza ed autorizzata la chiamata in causa richiesta dai convenuti, si costituivano in giudizio e in proprio e nella qualità di Controparte_6 Parte_1 esercenti la potestà genitoriale sul minore i quali eccepivano l'inammissibilità e CP_7
l'improcedibilità delle domande proposte nei loro confronti per carenza di legittimazione attiva, sostenendo in particolare:
- che i beni oggetto della chiamata in giudizio non erano mai stati di proprietà né della compianta dante causa dei germani né tanto meno di Persona_2 Pt_1 questi ultimi, in quanto gli stessi erano di proprietà del compianto nonno materno delle odierne parti, nato a [...] il [...] e Persona_6 deceduto in CO AM (NA) il 29.2.1984;
pagina 6 di 21 - che il de cuius aveva lasciato a sé superstiti la di lui moglie Persona_6
deceduta nel 1985, e le sue tre figlie NA, e Persona_7 Per_2
(atteso che il figlio maschio, gli era invece premorto); Per_8 Persona_9
- che , deceduto ab intestato, durante la sua vita non aveva mai Persona_6 donato alcunché alle proprie figlie, le quali, del resto, non avevano mai espressamente accettato l'eredità paterna;
- che la de cuius nel proprio testamento, nulla diceva in merito Persona_2 all'immobile oggetto dell'atto per NO del 17.11.2017, a riprova del fatto Persona_5 che anche lei era pienamente consapevole di non essere mai stata proprietaria del terreno e dell'abitazione in cui viveva il figlio, Parte_1
- che era onere dei chiamanti in causa proporre un'azione di accertamento dell'intervenuto acquisto ad usucapionem dei beni immobili in capo alla de cuius Persona_2 nel contraddittorio con tutti gli eredi di;
Persona_6
- che, solo dopo aver accertato l'intervenuto acquisto del diritto di proprietà in capo alla loro madre, gli odierni convenuti avrebbero potuto validamente impugnare la validità dell'atto di compravendita, che coinvolge terzi estranei alla successione, vale a dire CP_6
e il figlio minore,
[...] CP_7
- che, in ogni caso, aveva sempre posseduto, uti dominus, da oltre venti Parte_1 anni i beni oggetto dell'atto per NO del 17.112017 (rep. 5890 in racc. Persona_5
3863) ed aveva quindi usucapito tali beni ben prima della morte della madre, Per_2
avvenuta nel 2018;
[...]
- che, in base alla giurisprudenza di legittimità, “non è nullo il contratto di compravendita con cui viene trasferita la proprietà dell'immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell'usucapione, ancorché l'acquisto della proprietà non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario (cfr. Cass. Civ. n. 2785/2007)”. Ciò posto, i chiamati in causa spiegavano in ogni caso “eccezione riconvenzionale di intervenuto acquisto per usucapione, previa dimostrazione dell'interrotto e pacifico possesso con animo di proprietario del bene per cui è causa da oltre trenta anni da parte di e, per Parte_1
l'effetto, chiedevano che venisse accertata la efficacia e l'opponibilità dell'atto di acquisto per notar del 17.112017. Persona_5
Con ordinanza del 20.12.2019, il Giudice istruttore, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla convenuta rilevata una situazione di conflitto di interesse tra il minore CP_1 ed i suoi genitori e quali legali CP_7 CP_6 CP_6 Parte_1 rappresentanti dello stesso, invitava gli stessi a regolarizzare la costituzione in giudizio del minore mediante la nomina di un curatore speciale, ai sensi dell'art. 78 c.p.c.
Quindi, con comparsa depositata in data 1.4.2021, si costituiva in giudizio l'avv. CP_8
(nominata con decreto del presidente del Tribunale di Napoli del 3.2.2021, in qualità
[...] di curatore speciale del minore nato a [...] il [...]), la quale deduceva: CP_7
pagina 7 di 21 - che, con il proprio testamento, legava al nipote il Persona_2 CP_7 fondo sito in AN d'Ischia (NA) alla via Roma, per cui questi ne era divenuto proprietario esclusivo fin dal momento dell'apertura della successione;
- che il trasferimento del detto immobile, operato da in favore della moglie, Parte_1
e del figlio, con atto per notar del Persona_10 CP_7 Persona_5
17.11.2016, era nullo o, quanto meno, inefficace per “inesistenza della titolarità del bene trasferito in capo al venditore , non avendolo lo stesso mai usucapito, per Parte_1 mancanza dei necessari presupposti”. Alla luce di quanto sopra, quindi, nell'interesse del minore, spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo che il Tribunale accertasse e dichiarasse la proprietà esclusiva dell'immobile in capo al minore in forza del legato disposto in suo favore nel testamento della de cuius. CP_7
Indi, assunte le prove testimoniali richieste dalle parti, il Giudice istruttore riservava la causa a sentenza, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve darsi atto che il presente giudizio, avente ad oggetto, tra l'altro, anche un'azione di riduzione per lesione di quota legittima, oltre che di impugnazione del testamento, rientra nella sfera di attribuzione del Tribunale in composizione collegiale, giusto il disposto di cui all'art. 50 bis, comma 1, n. 6) c.p.c., ratione temporis.
2. La causa risulta matura per la decisione in merito alle seguenti questioni preliminari:
- declaratoria di apertura della successione di nato a [...] CP_7 il 15.10.1922 ed ivi deceduto in data 7.3.2008, nonché di nata a Persona_2 AN d'Ischia (NA) il 17.9.1928 e deceduta in CO AM (NA) il 3.1.2018;
- domanda riconvenzionale di impugnazione dei testamenti olografi redatti dai de cuius ed accertamento del titolo regolante la relativa successione;
- dichiarazione di indegnità a succedere di CP_1
- domanda di nullità e/o inefficacia dell'atto di compravendita per notar del Persona_5
17.11.2016, previo accertamento dell'usucapione dei beni siti in AN d'Ischia alla via Roma n. 54.
3. Il presente giudizio ha ad oggetto la divisione dei beni ereditari dei de cuius e CP_7
rispettivamente padre e madre dell'attore, e dei Persona_2 Parte_1 convenuti e nonché di Controparte_5 CP_1 CP_2 [...]
, figlio dei due de cuius nato a [...] il [...] e deceduto ad Per_1
Ischia (NA) in data 23.7.2015, per il quale è stata citata in giudizio la moglie
[...]
, in qualità di coniuge superstite e di erede. Controparte_3
pagina 8 di 21 Orbene, è pacifico e non contestato tra le parti che debba dichiararsi l'apertura della successione di nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data CP_7
7.3.2008, e di nata a [...] il [...] e deceduta in Persona_2
CO AM (NA) il 3.1.2018. Ciò che era inizialmente oggetto di contestazione tra le parti, invece, riguardava la natura della successione del e della , in quanto l'attore ha allegato Pt_1 Per_2 Parte_1 che gli stessi fossero deceduti ab intestato; mentre la convenuta costituendosi CP_1 in giudizio, ha dedotto che la successione dei genitori, in realtà, era regolata dai due testamenti olografi, redatti rispettivamente dal padre, in data 8.5.2004, e dalla madre, in data 17.9.2016, e pubblicati entrambi con atto per NO del 14.3.2019. Persona_3
Tali testamenti – dei quali la convenuta ha prodotto copia (unitamente a quella CP_1 del testamento olografo del fratello, redatto il 20.1.2015 e pubblicato con atto Persona_1 per notar del 22.6.2017) – sono stati impugnati dai convenuti e Persona_4 CP_2
i quali hanno chiesto, in via riconvenzionale, di accertarne la Controparte_3 falsità materiale. Senonché, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica grafologica espletata dalla dott.ssa
, nell'ambito del procedimento penale n. 26519/2019 R.G.N.R. pendente Persona_11
a suo carico, che ha accertato la falsità dei due testamenti olografi apparentemente redatti dai genitori, la convenuta – con la II memoria istruttoria depositata in data CP_1
26.11.2021 – ha dichiarato di non volersi avvalere di dette schede testamentarie, rinunciando espressamente alla domanda riconvenzionale di apertura della successione testamentaria dei due de cuius e precisando di non poter “immaginare, di primo acchito – sia per le modalità del ritrovamento, che per contenuto e grafia – che le firme non fossero genuine”. Orbene, sul punto, giova appena ricordare che “la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 33761 del 19.12.2019)”. Ne deriva che, in ordine alla domanda riconvenzionale di declaratoria di apertura della successione testamentaria dei de cuius formulata dalla convenuta deve essere CP_1 dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto è venuta meno tra le parti la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva l'oggetto della lite. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le
pagina 9 di 21 stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (cfr. Cass., sez. I, ordinanza n. 30251 del 31.10.2023; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. V, ordinanza n. 19568 del 4.8.2017; Cass., sez. I, sentenza n. 10553 del 7.5.2009)”. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, infatti, come è noto, non esime il giudice del merito dal pronunciarsi sulle spese processuali, nel caso in cui le parti abbiano rappresentato di avere interesse ad una decisione sul punto. In tal caso, infatti, il giudicante deve valutare il merito della lite e decidere della fondatezza o infondatezza delle domande che, in essa, sono state fatte valere, al fine di poter fare applicazione del principio della “soccombenza virtuale” (cfr. Cass., sez. VI, ordinanza n. 1005 del 17.1.2020; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. III, sentenza n. 30857 del 29.11.2018; Cass., sez. III, sentenza n. 16150 del 8.7.2010). Ne consegue che, alla luce della rinuncia alla domanda riconvenzionale avanzata da
[...]
deve dichiararsi l'apertura della successione legittima di e di CP_1 CP_7 [...]
Persona_2
4. Come si è già detto, la convenuta costituendosi in giudizio, ha prodotto tre CP_1 testamenti:
- il testamento olografo apparentemente redatto dal padre, in Casamicciola CP_7
Terme (NA) in data 8.5.2004 e pubblicato con atto per NO del 14.3.2019 Persona_3
(rep. 6.763, racc. 4.661), registrato a Napoli 1 il 18.3.2019 al n. 5340, Serie 1T;
- il testamento olografo apparentemente redatto dalla madre, in data Persona_2
17.9.2016 e pubblicato con atto per NO del 14.3.2019 (rep. 6.764, racc. Persona_3
4.662), registrato a Napoli 1 il 18.3.2019 al n. 5339, Serie 1T;
- il testamento olografo apparentemente redatto dal germano, in Ischia Persona_1
(NA) in data 20.1.2015 e pubblicato con atto per NO del 22.6.2017, con Persona_4 il quale il de cuius lasciava alla moglie, l'usufrutto “sui Controparte_3 beni di vecchia costruzione in Casamicciola Terme alla Via Vecchia Cretaio, che ho ereditato da mio padre e la nuda proprietà degli stessi ai propri germani, CP_7
e CP_1 Controparte_5 CP_2 Parte_1
Orbene, i convenuti e costituendosi in CP_2 Controparte_3 giudizio, hanno impugnato i suddetti testamenti deducendo che gli stessi sono apocrifi, in quanto non sono stati interamente vergati per mano degli assunti testatori e, con domanda riconvenzionale, hanno chiesto che venisse dichiarata “la non veridicità ed autenticità delle schede testamentarie impugnate” e per l'effetto, che venisse dichiarata l'apertura della successione legittima dei de cuius. All'udienza del 12.12.2019, e presenti Parte_1 Persona_10 personalmente, si sono associati alle eccezioni di disconoscimento e all'istanza di verificazione negativa proposte nell'interesse di e, comunque, in via Controparte_3 subordinata, hanno proposto querela di falso avverso i testamenti olografi apparentemente redatti da CP_7 Persona_2
pagina 10 di 21 Orbene, la declaratoria di apertura della successione legittima dei de cuius conseguente alla rinuncia alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta determina la CP_1 cessazione della materia del contendere sia in ordine alla domanda di accertamento della falsità dei testamenti olografi di e proposta da e CP_7 Persona_2 CP_2
sia in ordine alla querela di falso proposta da Controparte_3 [...]
e Parte_1 Persona_10
Nel prosieguo del giudizio, invece, dovrà procedersi alla necessaria istruttoria relativa alla domanda riconvenzionale di accertamento della falsità del testamento olografo di
[...]
, avanzata dai convenuti e atteso che Per_1 CP_2 Controparte_3 dall'esito della stessa dipende la determinazione dell'oggetto della quota spettante a quest'ultima, quale coniuge superstite, sull'eredità di CP_7
5. Deve darsi atto che, con la memoria istruttoria depositata, ai sensi dell'art 183 comma 6 n. 1 c.p.c, in data 28.10.2021, i convenuti e nel CP_2 Controparte_3 rinnovare l'impugnazione dei testamenti dei de cuius e CP_7 Persona_2
hanno chiesto che, ai sensi dell'art. 642 c.c., venga dichiarata l'indegnità a Persona_1 succedere di per essersi avvalsa delle schede testamentarie impugnate. CP_1
Con tale domanda, i convenuti hanno chiesto altresì che la quota ereditaria spettante a
[...] venga assegnata agli altri eredi. CP_1
L'art. 462 n. 6) c.c., infatti, prevede che è escluso dalla successione come indegno “chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso”. La convenuta invero, ha chiesto il rigetto di tale domanda, osservando che, alla CP_1 luce delle risultanze della CTU grafologica a firma della dott.ssa in ordine alle Persona_11 schede testamentarie apparentemente riconducibili ai defunti genitori nell'ambito del procedimento penale n. 26519/2019 R.G.N.R., non intendeva più avvalersi delle stesse e aveva rinunciato alla domanda riconvenzionale di declaratoria di apertura della successione secondo le disposizioni testamentarie. Ha aggiunto, inoltre, di aver dato seguito alle formalità di pubblicazione dei due testamenti olografi, presupponendone in perfetta buona fede la relativa autenticità, non avendo motivo di dubitare della genuinità degli stessi, considerato che erano ben conservati all'interno di una cassapanca, ove abitualmente i genitori conservavano i documenti e le “carte domestiche”; ha precisato, quindi, che – sia per le modalità del ritrovamento, sia per la grafia, sia per il contenuto (che rispecchiava la volontà che i de cuius avevano, più volte, espresso in vita) – non poteva immaginare che i due testamenti potessero essere apocrifi. E, a riprova della propria buona fede, ha prodotto copia della sentenza penale n. 7468/2024, depositata in data 8.7.2024, con la quale il Giudice monocratico della sezione distaccata di Ischia l'assolveva, “per non aver commesso il fatto”, dai reati di falsificazione di testamento olografo di cui all'art. 491 c.p., alla stessa ascritti. Orbene, la domanda avanzata dai convenuti e CP_2 Controparte_3 non è ammissibile, in quanto la stessa è tardiva.
pagina 11 di 21 Tale domanda, infatti, non è stata proposta tempestivamente né nella comparsa di costituzione e risposta, né nella prima udienza che si celebrava in data 12.12.2019 (in cui la causa veniva rinviata per la regolarizzazione della costituzione in giudizio del minore , né tanto CP_7 meno nella successiva udienza del 26.4.2021, in cui venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.; ma soltanto nella prima memoria istruttoria, depositata in data 28.10.2021, ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis. Senonché, come ha più volte affermato la Corte di Cassazione, “la domanda riconvenzionale traversale deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione e non con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (nella versione vigente ratione temporis), che consente all'attore soltanto di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni 'già proposte', ma non anche di proporre le domande che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto (cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 8847 del 3.4.2025; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. VI, ordinanza n. 30745 del 26.11.2019)”. Del resto, giova appena precisare che, come ha avuto modo di chiarire il Supremo Collegio,
“l'indegnità a succedere prevista dall'art. 463 c.c., pur essendo operativa 'ipso iure', non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere dichiarata su domanda dell'interessato, atteso che essa non è uno 'status' del soggetto, né un'ipotesi di incapacità all'acquisto dell'eredità, ma una qualifica di un comportamento che si sostanzia in una sanzione civile di carattere patrimoniale avente un fondamento pubblicistico e dà luogo ad una causa di esclusione dalla successione;
pertanto, essendo effetto di una pronuncia di natura costitutiva, può aversi per verificata soltanto al momento del passaggio in giudicato della relativa sentenza. Se tale giudicato si forma quando sia pendente in grado di appello un diverso giudizio avente ad oggetto la pretesa di un creditore del 'de cuius', la negazione della qualità di erede operata dal convenuto, in ragione della suddetta indegnità, è una mera deduzione difensiva su un fatto costitutivo della domanda attrice, l'inammissibilità della quale va valutata ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 5411 del 25.2.2019; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. II, sentenza n. 5402 del 5.3.2009)”.
6. I convenuti e CP_1 Controparte_5 CP_2 [...]
hanno eccepito la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di compravendita per notar Controparte_3 del 17.11.2016 (rep 5890 in racc 3863), con il quale – sul Persona_5 Parte_1 presupposto di aver usucapito i beni siti in AN d'Ischia (NA) alla via Roma n. 54 – vendeva alla moglie, l'usufrutto degli stessi (per la quota della metà) e al figlio Controparte_6 minore, la nuda proprietà. CP_7
Si tratta, in particolare, di un fabbricato per abitazione disposto sui piani terra e primo, per complessivi vani 3, con annesse e pertinenziali zone di terreno di natura agricola, della superficie complessiva di circa 638 mq, oltre all'area superficiaria di circa 90 mq della particella 925 corrispondente alla zona occupata dall'Acquedotto campano, nonché dal locale deposito allo stato collabente (riportati in catasto come segue: il fabbricato al foglio 25, p.lla 1459, sub 1, le pagina 12 di 21 zone di terreno foglio 25, p.lle 236, 926 e 225 ed area superficiaria della p.lla 925 ed il locale depositi particelle composte 1456/1 e 1458/1). Invero, i convenuti hanno dedotto che tale vendita – peraltro, avvenuta ad un prezzo ampiamente inferiore a quello di mercato – sarebbe stata simulata tra le parti e strumentale unicamente a sottrarre i suddetti beni dall'asse ereditario della madre, Persona_2
Tali beni, infatti, secondo i convenuti, erano di proprietà della de cuius Persona_2 in quanto quest'ultima era titolare, iure hereditatis, della quota di 1/3 degli stessi, in forza della successione legittima del padre, aveva acquistato una parte dei beni Persona_6 da in forza dell'atto per NO dell'11.9.1984 (rep. n. Persona_12 Persona_13
18457, racc. 3 n. 1979), registrato a Napoli il 24.09.1984 al n. 14128/B e, da ultimo, aveva usucapito le restanti quote delle sorelle, per possesso esclusivo, pacifico ed ininterrotto, animo domini. Gli assunti dei convenuti, invero, sono stati contestati da e Parte_1 CP_6
, i quali, costituendosi in giudizio in proprio e nella qualità di genitori del minore
[...] hanno dedotto che i beni in questione non sarebbero mai stati di proprietà della de CP_7 cuius, che l'azione di accertamento dell'usucapione in favore di Persona_2 quest'ultima, in realtà, sarebbe stata “solo annunziata ma non esercitata”; che, in ogni caso, tale azione non sarebbe stata validamente proposta, in quanto non sarebbero stati citati in giudizio tutti gli eredi di che, infine, “la mancanza della preliminare Persona_6 richiesta di accertamento di acquisto della proprietà per usucapione determina per l'effetto la carenza di legittimazione attiva relativa alla contestazione della nullità dell'atto di acquisto laddove quest'ultimo coinvolge terzi estranei alla successione”. In via subordinata, i chiamati in causa hanno chiesto accertarsi l'avvenuto acquisto per usucapione dei beni in questione in capo a per averli posseduti uti dominus Parte_1 per oltre trenta anni. Orbene, ciò posto, deve osservarsi che le argomentazioni svolte da e Parte_1 [...]
non colgono nel segno, laddove lamentano che l'accertamento dell'intervenuta CP_6 usucapione in favore della de cuius presupponeva necessariamente Persona_2
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi del di lei padre,
[...]
. Persona_6
Per quanto concerne la legittimazione attiva, infatti, si osserva che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la domanda di accertamento (positivo o negativo) dell'avvenuta usucapione può essere proposta da chiunque vanti un interesse attuale e concreto a far accertare l'esistenza o l'inesistenza di un acquisto per usucapione da parte di un terzo sul proprio bene. Per tale azione è sufficiente dimostrare, con ogni mezzo, la titolarità del proprio diritto di proprietà. Nel caso di specie, tutti i convenuti hanno eccepito la nullità o l'inefficacia dell'atto di compravendita avente ad oggetto i beni siti in AN d'Ischia (NA) alla via Roma n. 54, contestando espressamente che il fratello li avrebbe usucapiti. Parte_1
La convenuta inoltre, ha contestato che il fratello abbia mai CP_1 Parte_1 esercitato un “possesso ultraventennale, ininterrotto, pacifico, pubblico (…) in quanto il possesso
pagina 13 di 21 del detto cespite è sempre appartenuto alla de cuius ” e, dopo aver Persona_2 prodotto apposita documentazione tesa a dimostrare astrattamente la titolarità del diritto di proprietà dei beni siti in AN di Ischia alla Via Roma n. 54 in capo alla defunta madre
[...]
ha chiesto di poter provare “l'acquisto ad usucapionem” di tali beni da Persona_2 parte di quest'ultima e, quindi, la circostanza che gli stessi rientrino a pieno titolo “nella massa ereditaria”. Nel caso che occupa, quindi, deve dirsi che non è stata avanzata una domanda riconvenzionale di usucapione, ma è stata sollevata una mera eccezione riconvenzionale di usucapione;
e, come ha avuto modo di chiarire la Corte di Cassazione, “in caso di eccezione riconvenzionale di usucapione, non sussiste l'obbligo di integrare il contraddittorio, posto che detta eccezione, pur ampliando il thema decidendum, si risolve in un accertamento incidenter tantum, destinato ad esplicare efficacia soltanto tra le parti (cfr. Cass., sez. II, ordinanza n. 10745 del 17.4.2019; nonché Cass., sez. II, sentenza n. 4624 del 22.2.2013)”.
6.1 In punto di diritto, deve osservarsi che l'usucapione rappresenta un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, il cui fondamento risiede nell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici. In base agli artt. 1158 e ss. c.c., infatti, chi ha posseduto un bene immobile per un determinato periodo di tempo, comportandosi come se ne fosse il proprietario, può acquisirne formalmente la titolarità. Il legislatore, invero, ha inteso favorire chi utilizza e valorizza un bene, a fronte del disinteresse prolungato del proprietario formale. Sebbene il diritto di proprietà sia imprescrittibile, l'inerzia del titolare, combinata con il possesso attivo e qualificato di un altro soggetto, può condurre alla perdita del diritto stesso in favore del possessore. È opportuno osservare che, affinché si abbia possesso ad usucapionem, non è sufficiente una mera disponibilità materiale del bene, ma è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare, sulla cosa, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “jus in re aliena”. I requisiti indispensabili ad usucapire sono il possesso in senso tecnico e la sua durata per il tempo stabilito dalla legge. In possesso, in particolare, si compone di un elemento oggettivo (il “corpus possessionis”), che consiste nella disponibilità e nel controllo materiale del bene, e di un elemento soggettivo (che viene chiamato “animus possidendi”), che equivale all'intenzione di possedere il bene come se si fosse il proprietario, escludendo qualsiasi altro soggetto dal godimento dello stesso. Quanto all'animus, deve dirsi che lo stesso prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'articolo 1158 c.c. Ciò che rileva ai fini dell'usucapione, infatti, non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio. Quanto al possesso, deve dirsi che lo stesso deve essere continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico.
pagina 14 di 21 Il possessore, cioè, deve esercitare il potere di fatto sul bene in modo costante e coerente con la sua destinazione economica. La continuità si manifesta attraverso atti di possesso che esprimono una piena signoria sul bene. Il possesso, inoltre, non deve subire interruzioni superiori a un anno, né per cause naturali né per l'intervento di terzi che privino il possessore del bene;
non deve essere stato acquisito in modo violento o clandestino (di nascosto). In particolare, è necessario che la signoria sulla cosa permanga per tutto il tempo richiesto dalla legge per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus, che il corpus, nel senso che il possessore in ogni momento deve poter esplicare gli atti di signoria, i quali non devono essere dovuti a mera tolleranza, che è viceversa ravvisabile tutte le volte in cui il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da uno spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato. Ciò posto, è pacifico in giurisprudenza che “è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus – dimostrando di essere nella disponibilità del bene – ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 23849 del 2.10.2018; nonché, più di recente, Cass., sez. II, ordinanza n. 17469 del 19.6.2023)”. Inoltre, “ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione – il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva – la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 6123 del 5.3.2020)”. E, ancora: “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come
pagina 15 di 21 proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (cfr. Cass., sez. II, ordinanza n. 1796 del 20.1.2022)”.
6.2 Orbene, essendo queste le coordinate ermeneutiche ai fini dell'accertamento dell'usucapione, può ora analizzarsi il materiale probatorio che è stato raccolto nel corso dell'istruttoria che è stata espletata. La convenuta unitamente alla II memoria istruttoria, depositata in data CP_1
26.11.2021, ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. II c.p.c., ha prodotto:
- la denuncia di successione di deceduto in CO AM in data Persona_6
29.2.1984, avente ad oggetto i beni siti in AN d'Ischia alla Via Roma n. 54;
- l'atto di acquisto per notar dell'11.9.1984 (rep. n. 18457, racc. n. 1979), Persona_13 registrato a Napoli il 24.9.1984, al n. 14128/B, con cui la de cuius Persona_2 acquistava una parte di tali beni;
- l'attestazione rilasciata dal Comune di AN d'Ischia (NA), in data 2.9.1986, a
[...]
per la ristrutturazione dell'immobile di via Roma;
Persona_2
- l'avviso di accertamento dei tributi predisposto dal Comune di AN d'Ischia (NA), per gli anni 1986/1988, notificato a il 19.8.1988; Persona_2
- la denunzia a firma di in data 25.2.1989, presentata alla Stazione Persona_2 dei Carabinieri di AN d'Ischia a tutela della sua proprietà sita in AN d'Ischia (NA) alla Via Roma;
- i certificati di residenza di dai quali risulta che quest'ultimo è immigrato Parte_1 il 5.4.2000 dal Comune di Casamicciola Terme;
che, in data 21.10.2001, è stato cancellato per irreperibilità al censimento;
che, dal 2003, risulta nuovamente residente in Casamicciola Terme alla Via Cretaio;
che, soltanto a far data dal 21.11.2008, trasferiva la propria residenza in AN d'Ischia, alla Via Roma, 54;
- l'estratto conto previdenziale di attestante l'esercizio di attività di Persona_2 coltivatrice diretta. Tale documentazione, in altri termini, dimostra che la de cuius, subito Persona_2 dopo la morte del padre, avvenuta nel 1984, utilizzava uti domina il fondo con annesso fabbricato sito in AN d'Ischia (NA) alla Via Roma n. 54. Tali circostanze, del resto, risultano riscontrate dalle testimonianze che sono state rese dai testi e che sono stati escussi, nel Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 corso del presente procedimento, su richiesta dei convenuti. Il teste in particolare – in ordine al quale deve essere rigettata Testimone_1
l'eccezione di incompatibilità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., sollevata dalla difesa dei chiamati in causa e non essendovi alcuna prova di un suo Parte_1 Controparte_6 interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio – ha dichiarato di essere parente delle parti, in quanto figlio di una cugina della de cuius, di conoscere da sempre la famiglia di quest'ultima e di possedere un'abitazione ed un terreno confinante a quello per cui è causa.
pagina 16 di 21 Tale teste, invero, dopo aver precisato di non abitare nella casa di via Roma, ma di esserci sempre andato spesso per coltivare il proprio fondo, ha dichiarato quanto segue: “posso dire che da quando ho memoria, dunque pressappoco dall'anno 1975 in poi, la sig. Persona_2 era dedita alla coltivazione di questi terreni. L'ho sempre vista personalmente, talora prendevamo il caffè insieme o chiacchieravamo. Ciò è accaduto all'incirca fino al 2016-2017, o comunque fino agli ultimi tempi della sua vita. La sig.ra con il marito si trasferiva a Per_2 vivere in quella casa nei periodi di primavera estate, cioè nei periodi della semina e raccolta. Coltivavano lì pomodori, insalata, cipolla, aglio, viti, patate. (…) posso dire che negli anni di cui mi si domanda talora la con l'aiuto del marito effettuava qualche piccolo lavoro di Per_2 manutenzione all'interno o all'esterno della casa. Ciò è accaduto all'incirca fino all'anno 2015- 2016”. Il teste, inoltre, dopo aver riferito che il figlio della , aveva Per_2 Parte_1 vissuto e lavorato per molti anni all'estero e che, per questo, fino al 2017-2018, lo aveva visto
“qualche volta, ma solo di rado”, ha aggiunto di aver “assistito in più occasioni ed in anni diversi ad episodi in cui e la madre litigavano, in quanto si trovava in casa e Parte_1 Parte_1 la madre pretendeva che andasse via. Non so dire le ragioni della sig. ma posso dire Per_2 che gridava affinché andasse via”. Parte_1
Orbene, la deposizione del dimostra che la de cuius, non soltanto coltivava Tes_1 direttamente i terreni, ma usufruiva dell'abitazione insieme al marito, abitandola per gran parte dell'anno, specialmente nei mesi primaverili ed estivi;
inoltre, dimostra che il Parte_1 oltre a farsi vedere poche volte in loco fino alla morte della madre, veniva talvolta invitato da quest'ultima ad allontanarsi dall'abitazione, in occasione di taluni litigi intercorsi tra madre e figlio, a riprova della “signoria” che la donna esercitava sull'immobile. Il teste di professione geometra – omonimo delle parti, ma non legato alle Testimone_2 stesse da alcun rapporto di parentela – dopo aver premesso di conoscere le vicende relative alla successione del padre della de cuius e di essere stato incaricato da quest'ultima e dal marito di effettuare alcune verifiche catastali, ha riferito quanto segue: “alla via Roma 54 vi era un terreno con un fabbricato rurale che era dei genitori di , e posso dire che i Persona_2 germani , al loro decesso, si sono divisi bonariamnete la proprietà senza mai Per_2 formalizzare un atto divisionale vero e proprio. La ha preso ad occupare e coltivare Per_2 lei stessa questo terreno per quanto mi consta almeno dal 1972 quando io li ho conosciuti. Altri fratelli detenevano ed occupavano altri terreno, situati in altre zone. Verso la fine degli anni 80 o primi anni 90 la acquistò un terreno di circa 1000 metri quadrati adiacente a questo Per_2 pervenutole dai genitori e li coltivava entrambi. Posso anche dire che su tale nuovo terreno un vicino pretendeva di vantare una servitù di passaggio e so che sono stati in causa per circa venti anni ed hanno concluso con una transazione spostando la servitù sul confine (…) posso dire che entrambi i terreni di cui ho parlato avevano accesso da via Roma 54 e i coniugi - Pt_1 [...]
lavoravano quei terreni utilizzando il fabbricato, che era un vecchio fabbricato rurale, Per_2 per raccogliere gli attrezzi per la coltivazione o fermandosi per mangiare all'interno (…) la
[...]
ha manutenuto il vecchio fabbricato rurale con interventi del tipo cementificare la vasca Per_2
pagina 17 di 21 per la raccolta delle acque, pulire l'erba circostante per consentire il passaggio, sistemare gli infissi, ma non ha mai fatto alcuna trasformazione, non è mai stato trasformato in abitazione, fino a che ne ho avuto contezza nel 2005”. Il teste, inoltre, ha precisato: “Ho frequentato i terreni di AN durante la causa di servitù di cui ho parlato con una frequenza variabile, anche venti volte in un anno, ad esempio, nel periodo in cui si è svolta la ctu del giudizio. Ma poi vi sono stati accessi preparatori alla transazione, ne ho fatto rilievi, insomma ho contezza dei terreni e di ciò che vi accadeva in ragione di tali miei accessi, ciò a partire dagli anni 80 (quando si è dovuto comprare il terreno e compiere accertamenti preparatori) e fino al 2005, includendo le fasi del giudizio (CTU + transazione). (…) per quanto ho potuto constatare, erano sempre o ad Persona_2 CP_7 aprire gli accessi dei terreni o della casa con le chiavi. Non sono mai entrato con altri membri della famiglia”. Quanto al il teste ha riferito che lo stesso “lavorava in Germania, insieme al Parte_1 fratello , e posso dire che fino all'anno 2005 – vale a dire fino a quando è durata la mia Per_1 frequentazione dei genitori, non aveva fatto rientro a vivere a Ischia. Frequentavo i coniugi
per le ragioni professionali da me sopra indicate. (…) posso dire che nell'anno Persona_14
2004 o 2005, il nel periodo estivo venne in vacanza ad Ischia ed in quell'estate Parte_1 si parlava in famiglia di dividere tra i figli l'eredità di L'intento dei fratelli CP_7 Pt_1 era quello di dividersi l'eredità del padre e procedere anche ad una divisione del patrimonio della madre ancora in vita previa donazione delle sue proprietà in favore dei figli. Diverse volte ho accompagnato la dal notaio predisponendo anche Per_2 Persona_15
l'eventuale atto di donazione dalla madre ai figli, che però non si è mai concretizzato. Ciò è accaduto negli anni 2004 o 2005 come ho detto in quanto prima del condono del 2003 gli immobili abusivi non si sarebbero comunque potuti dividere.” Orbene, nonostante un evidente errore nella datazione della morte di che il teste CP_7 ha collocato nel 2005 (anziché nel 2008), il geom. ha confermato la circostanza che il Pt_1 figlio della de cuius, fino ai primi anni 2000, si trovava all'estero, in Germania, e che la
[...]
si è sempre comportata come proprietaria dei beni, cominciando a pensare di dividere Per_2 gli stessi fra i suoi figli, solo dopo essere rimasta vedova. La teste amica di figlia della convenuta Testimone_3 Parte_2 [...]
ha riferito di aver frequentato i luoghi per cui è causa negli anni del liceo (1994-1998), CP_1 quando vi si recava insieme alla sua amica, dopo aver chiesto le chiavi alla nonna della ragazza, che quindi le possedeva: “quando andavamo alla casa di AN, le chiavi le prendevamo dalla nonna a Casamicciola. Ai tempi di scuola invece quando trovavamo la nonna sui campi, era lei che rimaneva nella proprietà quando noi andavamo via”. La teste, in particolare, ha aggiunto che, nel 2008, “dopo la morte del nonno, accadde una volta di andare a Casamicciola a casa della nonna per prendere le chiavi e lei disse che non poteva darcele in quanto aveva mandato il figlio a stare lì perché aveva litigato con lui e lo Parte_1 aveva allontanato da casa per un poco”.
pagina 18 di 21 Da tale deposizione testimoniale, quindi, emerge chiaramente l'esercizio del possesso "uti domina" da parte della la quale – quanto meno fino al 2008 – deteneva Persona_2 le chiavi dell'immobile e consentiva alla nipote di frequentarlo con la sua amica. Senonché, le circostanze sopra riportate sono state solo in parte smentite dalle dichiarazioni dei due testimoni che sono stati escussi su richiesta di e di Parte_1 Controparte_6
Ci si riferisce, in particolare, a e Testimone_4 Testimone_5
La teste , in particolare, dopo aver premesso di essere un'amica di e della Tes_4 Parte_1 CP_ moglie e di vivere nei pressi dell'abitazione di Via Roma, ha dichiarato di aver visto spesso il con la motozappa ed il tagliaerbe, intento a coltivare e pulire i terreni dalle erbacce, Pt_1 aggiungendo che lo stesso “veniva a seminare e utilizzava la casa rurale per cambiarsi”. La teste, inoltre, ha dichiarato di “averlo visto entrare utilizzando le chiavi” ed eseguire diversi lavori di manutenzione all'immobile: “ha impermeabilizzato il tetto, ha cambiato gli infissi e ciò lo ha fatto con l'aiuto di mio marito ed un altro amico di famiglia, posso dire che ha rifatto il bagno all'incirca 3-4 anni orsono, non so dire se la cucina è stata rinnovata”. Tuttavia, a riprova del fatto che tali attività venivano poste in essere anche dai genitori di
[...]
, la teste ha riferito quanto segue: “dall'anno 2001 in avanti sono venuti anche la Parte_1 Tes_4 mamma ed il padre di e posso dire che benché anziano, il padre era anche Parte_1 dedito alla coltivazione dei terreni tant'è che l'ho visto lavorare con la zappa. Lo stesso posso dire della mamma la signora A parte ed i suoi genitori non ho visto altri in Per_2 Parte_1 questi terreni o nella casa, fatta eccezione per la sorella , che ho visto di rado presente CP_1 lì ma non intenta a lavorare il terreno”. Infine, deve darsi atto delle dichiarazioni che sono state rese dal teste Testimone_5 un amico di Parte_1
Tale teste, infatti, ha riferito di conoscere gli immobili per cui è causa, in quanto “andavo a far compagnia a che lavorava il terreno o faceva manutenzione alla casa. Ciò Parte_1 accadeva negli anni dal 1990 in poi e fino ad oggi. Andavo a far visita a in questi anni Parte_1 anche un paio di volte a settimane, sia in estate che in inverno. Vi erano dei periodi in cui mancava, in quanto stava in Germania, lavorando lì in un ristorante, in particolar modo in inverno, mentre tornava almeno 3-4 volte all'anno, ogni volta si tratteneva per il tempo di circa uno o due mesi. Curava la vigna che si trovava in prossimità della casa o effettuava lavori di manutenzione”. Le dichiarazioni del , tuttavia, non risultano particolarmente significative, in Tes_5 quanto appaiono alquanto generiche: “So che ha cambiato infissi e serrature della casa, questo nell'anno 1996 o 1997, anche tali lavorazioni sono avvenute alla mia presenza, quando l'ho visto io non c'era nessun altro. Non ricordo tuttavia quali erano i vecchi infissi e come erano quelli nuovi che vi ha posto in sostituzione. So che pagava le bollette per acqua ed elettricità o almeno lo penso perché non ho mai visto nessun altro lì, conoscevo i genitori di ma posso dire Parte_1 di aver visto in quel terreno solo talora il padre ma soltanto prima degli anni '90, che veniva a coltivare insieme a . A volte accadeva di trattenerci nella casa per fare qualche cena Parte_1 anche in presenza di amici che magari avevano aiutato nella coltivazione. Non ricordo i nomi
pagina 19 di 21 delle persone con cui è stata talora organizzata qualche cena. C'era una cucina che era molto rudimentale ed è stata rifatta proprio da , unitamente al bagno da lui risistemato. Ciò è Parte_1 accaduto all'incirca dopo il 2000, anni in cui ha fatto una serie di lavori, tra il 2000 ed anni successivi che non sono in grado di riferire con precisione”. Orbene, dalle testimonianze che sono state assunte nel corso dell'istruttoria su richiesta del non è emersa una prova chiara e pacifica che quest'ultimo avesse esercitato Parte_1 un possesso esclusivo, continuo e pacifico, per almeno venti anni, sui beni siti in AN d'Ischia; e ciò tanto più ove si consideri che lo stesso, fino al 2000, viveva e lavorava in Germania.
6.3 Alla luce di quanto sopra, non può ritenersi accertato l'acquisto a titolo originario della proprietà dei beni siti in AN di Ischia n. 54 da parte di con la conseguenza Parte_1 che l'atto di compravendita per notar del 17.11.2016 (rep. 5890, racc. 3863), Persona_5 intercorso tra il (dichiaratosi proprietario per intervenuta usucapione dei beni in suo Pt_1 favore) e la moglie, in proprio e quale madre del minore Controparte_6 CP_7 deve ritenersi inefficace nei confronti degli altri eredi di Persona_2
Si tratta, infatti, di un atto di compravendita avente ad oggetto beni immobili, posto in essere “a non domino”, da parte di un soggetto che non era legittimato a disporne. L'assunto, invero, trova conforto nella giurisprudenza di legittimità la quale, anche da ultimo, ha stabilito che “la cessione di un immobile da chi non ne è proprietario integra, infatti, non un'ipotesi di nullità o annullabilità del contratto di compravendita ma un'ipotesi di acquisto a non domino disciplinata dall'art. 1159 c.c., che tutela il proprietario attraverso l'inefficacia o inopponibilità nei suoi confronti del contratto stipulato dal non proprietario (cfr. Cass., sez. II, ordinanza n. 23345 del 16.4.2025)”. Ne deriva che, in accoglimento della domanda proposta dai convenuti, deve dichiararsi l'inefficacia nei confronti degli stessi dell'atto di compravendita stipulato tra e Parte_1
, per notar del 17.11.2016 (rep. 5890, racc. 3863). CP_6 CP_6 Persona_5
I beni immobili siti in AN di Ischia (NA) alla Via Roma n. 54, oggetto della suddetta compravendita, infatti, erano di proprietà della de cuius e devono, Persona_2 quindi, considerarsi ricompresi nell'asse ereditario di quest'ultima.
7. La causa va rimessa sul ruolo istruttorio, con separata ordinanza, al fine di procedere all'ulteriore istruzione del giudizio e, in particolare, per dare corso alla verifica dell'autenticità o meno del testamento olografo del defunto germano nonché allo scioglimento Persona_1 delle comunioni ereditarie.
8. In ragione dell'accoglimento della domanda di accertamento dell'inefficacia dell'atto di compravendita stipulato tra e , per notar Parte_1 CP_6 CP_6 Per_5 del 17.11.2016 (rep. 5890, racc. 3863), la presente sentenza deve ritenersi definitiva in
[...] ordine a tutte le domande avanzate nei confronti dei chiamati in causa. Ne deriva che, sul punto, il Tribunale deve pronunciarsi anche sulle spese processuali.
pagina 20 di 21 Orbene, in ragione della complessità della vicenda e delle motivazioni poste a fondamento della decisione, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese processuali tra i convenuti ed i chiamati in causa, e il minore Parte_1 Controparte_6 CP_7
[...]
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in considerazione della natura non definitiva della presente sentenza in ordine alla controversia tra l'attore, ed i convenuti, Parte_1 CP_1
e la liquidazione delle Controparte_5 CP_2 Controparte_3 spese di lite tra questi ultimi avrà luogo soltanto con la pronuncia terminativa del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte in epigrafe, così provvede:
- dichiara aperta la successione legittima dei de cuius nato a [...] CP_7
Terme (NA) il 15.10.1922 ed ivi deceduto in data 7.3.2008, e nata Persona_2
AN d'Ischia (NA) il 17.9.1928 e deceduta in CO AM (NA) il 3.1.2018;
- dichiara cessata la materia del contendere con riguardo al titolo regolante la relativa successione e all'impugnazione dei testamenti olografi dei de cuius e CP_7 [...]
Persona_2
- dichiara inammissibile la domanda di indegnità a succedere avanzata da e CP_2 nei confronti di Controparte_3 CP_1
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, dichiara l'inefficacia dell'atto di compravendita per notar del 17.11.2016 (rep. 5890, racc. 3863), Persona_5 nei confronti di e CP_1 Controparte_5 CP_2 [...]
e, per l'effetto, dichiara che i beni immobili siti in AN di Ischia (NA) Controparte_3 alla Via Roma n. 54 sono ricompresi nella massa ereditaria della de cuius Per_2
[...]
- dichiara interamente compensate le spese di lite tra i convenuti CP_1 [...]
e ed i chiamati in causa CP_5 CP_2 Controparte_3
e il minore Parte_1 Controparte_6 CP_7
- rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza;
- spese al definitivo, per quanto riguarda la controversia tra l'attore, e i Parte_1 convenuti, e CP_1 Controparte_5 CP_2 [...]
. Controparte_3
Napoli, 22/12/2025 Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Fabio Lombardo Dott. Pietro Lupi
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 6263/2019 R.G., assegnata in decisione con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. TRA (c.f. nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'8.12.1965 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Benevento, in via delle Poste n. 11, presso lo studio dell'avv. Donatella Parente (c.f.
) del foro di Benevento, dalla quale è rappresentato e difeso nel presente C.F._2 giudizio, giusta procura in calce all'atto introduttivo ATTORE CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il CP_1 C.F._3
22.3.1952 e residente a[...] E, elettivamente domiciliata in Casamicciola Terme (NA), alla Via Iasolino n. 62, presso lo studio dell'avv. Mariateresa Buono (c.f. ), dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata C.F._4 alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA IN RICONVENZIONALE E
(c.f. ), nato a [...] il [...] CP_2 C.F._5 ed ivi residente a[...] e (c.f. Controparte_3
, nata in [...] il [...] e residente a[...]
Tavola n. 32, in qualità di coniuge di , deceduto il 23.7.2015 ad Ischia (NA), Persona_1 entrambi elettivamente domiciliati in Forio (NA) alla Via Mastromarino n. 16, presso lo studio dell'avv. Onofrio (c.f. ), dal quale sono rappresentati e difesi, CP_4 C.F._7 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTI IN RICONVENZIONALE E
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_5 C.F._8
13.1.1956 e residente in [...], elettivamente domiciliata in AN d'Ischia, in Via Starza n. 3, presso lo studio dell'Avv. NA Giglio (c.f.
pagina 1 di 21 ), dalla quale è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente C.F._9 all'Avv. Emanuele Di Meglio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA IN RICONVENZIONALE NONCHE'
(c.f. ), nata l'[...] in [...] Controparte_6 C.F._10
e (c.f. , nato in [...] Parte_1 C.F._1
l'8.12.1965, entrambi residenti in [...], elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Giuseppe Ricciardi n. 10, presso lo studio dell'avv. Eugenio M. Patroni Griffi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta CHIAMATI IN CAUSA E (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_7 C.F._11
d'Ischia (NA), in Via Roma n. 54, in persona del suo curatore speciale, avv. CP_8
(c.f. ), giusta nomina del Presidente del Tribunale di Napoli dell'8.2.2021, C.F._12 che si difende da sé, elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Aversa (CE), alla Via Aldo Moro n. 71 CHIAMATO IN CAUSA
Oggetto: divisione di beni ereditari, accertamento di usucapione ed altro. Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni, svolta in modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7.2.2019 e 15.2.2019, Parte_1 citava in giudizio i germani e nonché la Controparte_5 CP_1 CP_2 cognata quale coniuge ed erede del defunto germano Controparte_3 [...]
, al fine, tra l'altro, di sentire dichiarare aperta la successione legittima del padre, Per_1 deceduto in data 7.3.2008, e della madre deceduta il CP_7 Persona_2
3.1.2018, procedendo altresì allo scioglimento della comunione ereditaria sui beni degli stessi, secondo le quote legittime spettanti ai singoli coeredi. L'attore, in particolare, deduceva:
- che, in data 7.3.2008, era deceduto “ab intestato” in Casamicciola Terme (NA), il padre lasciando, quali eredi legittimi, la propria coniuge CP_7 Persona_2
(per la quota di 1/3) ed i figli Persona_1 CP_2 CP_1 [...]
e (tutti per la residua quota di 2/3, in parti uguali); CP_5 Parte_1
pagina 2 di 21 - che della massa ereditaria del de cuius facevano parte, come da dichiarazione di successione legittima, i seguenti beni:
- immobile sito in Casamicciola Terme (NA), Via Vecchia Cretaio n. 15, contraddistinto in catasto al foglio 2, numero 82, subalterno 2, piano 1, int. 1, zona 1, categoria A2, classe 3, vani 8;
- immobile sito in Casamicciola Terme (NA), Via Vecchia Cretaio n. 15, contraddistinto in catasto al foglio 2, numero 82, subalterno 3, piano rialzato, int. 2, zona 1, categoria A2, classe 3, vani 8;
- immobile sito in Casamicciola Terme (NA), Via Vecchia Cretaio n. 15, contraddistinto in catasto al foglio 2, numero 82, subalterno 4, piano 1, int. 3, zona 1, categoria A2, classe 3, vani 8;
- immobile sito in Casamicciola Terme (NA), Via Vecchia Cretaio n. 15, contraddistinto in catasto al foglio 2, numero 82, subalterno 5, piano 2, int. 4, zona 1, categoria A2, classe 1, vani 1,5.
- che, ai suddetti beni immobili, andavano aggiunti, quali ulteriori cespiti compresi nella massa ereditaria, i beni mobili, arredi, suppellettili, pertinenze ed accessori;
- che, in data 3.1.2018, era deceduta “ab intestato” in CO AM (NA), la madre
[...]
lasciando quali eredi legittimi i figli Persona_2 CP_2 [...]
e CP_5 CP_1 Parte_1 Controparte_3 coniuge superstite di (figlio premorto alla de cuius); Persona_1
- che della massa ereditaria di facevano parte – oltre ai beni immobili Persona_2 pervenuti alla stessa, per la quota di un terzo, dalla successione legittima del marito, CP_7
comprensivi dei beni mobili, arredi, suppellettili, pertinenze ed accessori – i seguenti
[...] ulteriori beni, di proprietà esclusiva della stessa:
- terreno sito in Casamicciola Terme (NA), località Cretaio, di are undici e centiare dodici, contraddistinto in catasto alla particella rustica n. 2571, foglio 2, n.118, are 6,12;
- terreno sito in agro di AN d'Ischia (NA), contraddistinto al foglio 25, vigneto;
- immobile sito in Casamicciola Terme (NA) alla Via Cretaio n. 10, contraddistinto in catasto al foglio 2 n. 62 pt;
- alcuni gioielli di valore, nonché “ingenti somme di danaro ritirato da libretti postali”,
“titoli” e “somme di danaro a titolo di pensione”, il tutto custodito, all'apertura della successione, presso l'immobile di via Vecchia Cretaio, in Casamicciola Terme (NA), dove la stessa aveva vissuto insieme ai figli e Controparte_5 CP_2
- che i germani e avevano occupato, abitandolo in via Controparte_5 CP_2 esclusiva e senza titolo, l'immobile di via Vecchia Cretaio, residenza dei de cuius, beneficiando dello stesso con tutti i mobili, arredi, pertinenze ed accessori;
- che aveva da sempre impedito all'attore di fare parimenti uso dei Controparte_5 predetti beni ereditari, secondo il proprio diritto, precludendogli persino la possibilità di accedere all'abitazione di residenza dei due genitori.
pagina 3 di 21 Alla luce di quanto sopra, l'attore chiedeva, tra l'altro, che i due germani e Controparte_5 venissero condannati al rendimento dei conti e al pagamento, in favore suo e/o CP_2 della massa, di una somma di denaro, da quantificarsi in corso di causa, “dovuta a titolo di svalutazione per l'utilizzo delle pertinenze, accessori, mobili, arredi, impianti, gioielli, somme di danaro e quant'altro vi era nell'abitazione dei de cuius, dall'apertura della successione e fino allo scioglimento della comunione”; nonché della somma, da quantificarsi in corso di causa, a titolo di rimborso e/o restituzione di quanto anticipato pro quota dall'attore, fin qui e fino allo scioglimento della comunione, per il pagamento, a titolo esemplificativo e non esaustivo di imposte, tasse, oneri, spese di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sui beni facenti parte della successione dei due genitori. Il tutto, con la condanna dei convenuti al pagamento, in favore dell'attore, di tutti i danni subiti e con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio tempestivamente tutti i convenuti.
In particolare, la convenuta impugnava e contestava quanto dedotto dall'attore, CP_1 eccependo, in particolare:
- che i due genitori non erano deceduti “ab intestato”, ma dopo aver fatto entrambi testamento;
- che, in particolare, la successione del padre, era regolata dal testamento CP_7 olografo redatto in Casamicciola Terme (NA) in data 8.5.2004 e pubblicato con atto per NO del 14.3.2019 (rep. 6.763, racc. 4.661), registrato a Napoli 1 il Persona_3
18.3.2019 al n. 5340, Serie 1T;
- che, parimenti, la successione della madre, era regolata dal Persona_2 testamento olografo redatto dalla stessa in data 17.9.2016 e pubblicato con atto per NO del 14.3.2019 (rep. 6.764, racc. 4.662), registrato a Napoli 1 il 18.3.2019 al Persona_3
n. 5339, Serie 1T;
- che, poiché il fratello era premorto alla madre, la di lui moglie Persona_1 non aveva diritto a partecipare alla successione di Controparte_3 [...]
non operando nel caso che occupa l'istituto della rappresentazione;
Persona_2
- che, in ogni caso, il defunto aveva già avuto la sua quota di eredità, in Persona_1 quanto aveva ricevuto cospicue donazioni in denaro da parte dei genitori, per aprire un ristorante;
- che, inoltre, con testamento olografo redatto ad Ischia (NA) il 20.1.2015 e pubblicato con atto per NO del 22.6.2017 (rep. 1911, racc. 1473), registrato a Napoli 2 Persona_4 il 28.6.2017 al n. 8914, Serie 1T, non avendo figli, aveva lasciato Persona_1
l'usufrutto sui suoi beni alla moglie e la nuda proprietà Controparte_3 degli stessi ai suoi germani e CP_1 Controparte_5 CP_2
Parte_1
- che i germani e avevano ricevuto in donazione dai CP_2 Parte_1 genitori le somme di denaro di cui si dava atto nelle disposizioni testamentarie;
- che, dell'asse ereditario della defunta facevano parte anche i beni Persona_2 siti in AN d'Ischia (NA) alla via Roma 54 e, precisamente, un fabbricato per abitazione disposto sui piani terra e primo, per complessivi vani 3, con annesse e pertinenziali zone di pagina 4 di 21 terreno di natura agricola, oltre all'area superficiaria di circa mq 90 della particella 925, corrispondente alla zona occupata dall'Acquedotto campano, nonché un locale deposito allo stato collabente;
- che, con atto per NO del 17.11.2016 (rep. 5890, raccolta 3863), l'attore Persona_5
dichiarandosi proprietario per usucapione, aveva disposto di tali beni Parte_1 vendendo la metà dell'usufrutto alla moglie (riservando a sé stesso Controparte_6
l'usufrutto vitalizio in ragione della residua metà) e la nuda proprietà al figlio CP_7
- che tale atto di compravendita era nullo o comunque inefficace nei confronti dei coeredi,
“atteso che non corrisponde al vero il suo presupposto e cioè il possesso ultraventennale, ininterrotto, pacifico, pubblico ecc.., in quanto il possesso del detto cespite è sempre appartenuto alla de cuius , della quale se ne proverà la proprietà nel Persona_2 presente giudizio anche mediante l'acquisto ad usucapionem, e pertanto, rientrante nella massa ereditaria”;
- che, nella massa ereditaria, dovevano rientrare anche tutte le donazioni ricevute dai coeredi, tra cui la licenza di taxi che il padre, aveva lasciato al convenuto CP_7 CP_2
;
[...]
- che, infine, avendo sostenuto ingenti spese nell'interesse della comunione ereditaria, queste ultime dovevano esserle rimborsate pro quota dagli altri coeredi o, comunque, dovevano essere poste a carico della massa con privilegio. Ciò posto, contestava espressamente ogni domanda risarcitoria a qualsiasi CP_1 titolo ex adverso proposta, in quanto del tutto pretestuosa ed infondata e, al contempo, dopo aver lamentato di essere stata esclusa dal godimento di alcuni beni ereditari, spiegava domanda riconvenzionale per ottenere la resa del conto relativo a ciascuna delle due masse ereditarie nei confronti di e in quanto in possesso di CP_2 Controparte_5 Parte_1 beni caduti in successione. Chiedeva accertarsi la nullità e/o inefficacia o, comunque, la radicale illegittimità dell'atto di compravendita per NO del 17 novembre 2016 rep. 5890, raccolta 3863, e Persona_5 pertanto disporsi che nella massa ereditaria andassero ricompresi anche i beni siti in AN d'Ischia alla via Roma 54, motivo per cui chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della cognata, in proprio, nonché di e di Controparte_6 Parte_1 CP_6
, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore
[...] CP_7
Si costituivano in giudizio, altresì, e i quali, CP_2 Controparte_3 pur aderendo alla domanda di scioglimento della comunione, precisavano:
- che sin da quando era rientrato dalla Germania nell'anno 2000, aveva Parte_1 occupato diversi beni rientranti nell'asse ereditario, senza permettere agli altri germani di potervi accedere, sottraendo alla massa ereditaria materna l'intero patrimonio immobiliare sito in AN d'Ischia, di cui la de cuius era l'unica proprietaria;
- che, in particolare, con atto di compravendita a favore di terzo del 17.11.2016 per NO (Rep. 5890 e Racc. 3863), l'attore, dichiarandosene proprietario in forza di Persona_5 invocata usucapione, aveva alienato alla moglie, l'usufrutto vitalizio Controparte_6 (per la quota di metà, riservando a sé stesso l'altra metà) e al figlio minore, la CP_7
pagina 5 di 21 nuda proprietà di un “fabbricato per abitazione, piano terra e primo, per complessivi vani 3, con annesse pertinenziali zone di terreno di natura agricola della superficie di mq 638, oltre area superficiale di circa mq. 90 della particella 925 corrispondente a zona occupata Acquedotto campano, nonché locale deposito allo stato di unità collabente”;
- che tali beni, in realtà – oltre ad essere stati alienati ad un prezzo vile ampiamente inferiore a quello di mercato e, quindi, con atto simulato e nullo – dovevano rientrare nella massa ereditaria in quanto mai usucapiti dall'attore e di proprietà della de cuius Parte_1
Persona_2
- che aveva fatto pubblicare alcuni testamenti olografi apparentemente CP_1 redatti dai due genitori e dal fratello il quali però – oltre ad escludere Persona_1 illegittimamente dalla successione ereditaria dei de cuius – Controparte_3 erano apocrifi, in quanto non interamente vergati dagli assunti testatori. In via riconvenzionale, pertanto, chiedevano che venisse dichiarata la falsità delle schede testamentarie impugnate e, previa autorizzazione a chiamare in causa in Controparte_6 proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore lamentando una CP_7 lesione della loro quota di legittima, chiedevano che venisse accertata la nullità e, in ogni caso, l'inefficacia degli atti di trasferimento compiuti da con l'atto notarile del Parte_1
17.11.2016 per Notaio e che venissero ridotti gli atti dispositivi posti in essere in vita dai Per_5 de cuius.
Infine, si costituiva in giudizio la quale, pur aderendo alla domanda di Controparte_5 divisione dei beni, chiedeva l'integrale rigetto della domanda attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto. La convenuta, in particolare, contestava di aver mai impedito al germano di Parte_1 poter usufruire dei beni ereditari, atteso che parte degli stessi erano stati occupati proprio da quest'ultimo, che ne aveva anche venduto illegittimamente uno. Quindi, previa autorizzazione a chiamare in causa la cognata e l'attore, la prima anche in proprio ed Controparte_6 entrambi quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore chiedeva CP_7 dichiararsi la nullità o inefficacia dell'atto di vendita per notar del 17.11.2016. Persona_5
Quindi, differita la prima udienza ed autorizzata la chiamata in causa richiesta dai convenuti, si costituivano in giudizio e in proprio e nella qualità di Controparte_6 Parte_1 esercenti la potestà genitoriale sul minore i quali eccepivano l'inammissibilità e CP_7
l'improcedibilità delle domande proposte nei loro confronti per carenza di legittimazione attiva, sostenendo in particolare:
- che i beni oggetto della chiamata in giudizio non erano mai stati di proprietà né della compianta dante causa dei germani né tanto meno di Persona_2 Pt_1 questi ultimi, in quanto gli stessi erano di proprietà del compianto nonno materno delle odierne parti, nato a [...] il [...] e Persona_6 deceduto in CO AM (NA) il 29.2.1984;
pagina 6 di 21 - che il de cuius aveva lasciato a sé superstiti la di lui moglie Persona_6
deceduta nel 1985, e le sue tre figlie NA, e Persona_7 Per_2
(atteso che il figlio maschio, gli era invece premorto); Per_8 Persona_9
- che , deceduto ab intestato, durante la sua vita non aveva mai Persona_6 donato alcunché alle proprie figlie, le quali, del resto, non avevano mai espressamente accettato l'eredità paterna;
- che la de cuius nel proprio testamento, nulla diceva in merito Persona_2 all'immobile oggetto dell'atto per NO del 17.11.2017, a riprova del fatto Persona_5 che anche lei era pienamente consapevole di non essere mai stata proprietaria del terreno e dell'abitazione in cui viveva il figlio, Parte_1
- che era onere dei chiamanti in causa proporre un'azione di accertamento dell'intervenuto acquisto ad usucapionem dei beni immobili in capo alla de cuius Persona_2 nel contraddittorio con tutti gli eredi di;
Persona_6
- che, solo dopo aver accertato l'intervenuto acquisto del diritto di proprietà in capo alla loro madre, gli odierni convenuti avrebbero potuto validamente impugnare la validità dell'atto di compravendita, che coinvolge terzi estranei alla successione, vale a dire CP_6
e il figlio minore,
[...] CP_7
- che, in ogni caso, aveva sempre posseduto, uti dominus, da oltre venti Parte_1 anni i beni oggetto dell'atto per NO del 17.112017 (rep. 5890 in racc. Persona_5
3863) ed aveva quindi usucapito tali beni ben prima della morte della madre, Per_2
avvenuta nel 2018;
[...]
- che, in base alla giurisprudenza di legittimità, “non è nullo il contratto di compravendita con cui viene trasferita la proprietà dell'immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell'usucapione, ancorché l'acquisto della proprietà non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario (cfr. Cass. Civ. n. 2785/2007)”. Ciò posto, i chiamati in causa spiegavano in ogni caso “eccezione riconvenzionale di intervenuto acquisto per usucapione, previa dimostrazione dell'interrotto e pacifico possesso con animo di proprietario del bene per cui è causa da oltre trenta anni da parte di e, per Parte_1
l'effetto, chiedevano che venisse accertata la efficacia e l'opponibilità dell'atto di acquisto per notar del 17.112017. Persona_5
Con ordinanza del 20.12.2019, il Giudice istruttore, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla convenuta rilevata una situazione di conflitto di interesse tra il minore CP_1 ed i suoi genitori e quali legali CP_7 CP_6 CP_6 Parte_1 rappresentanti dello stesso, invitava gli stessi a regolarizzare la costituzione in giudizio del minore mediante la nomina di un curatore speciale, ai sensi dell'art. 78 c.p.c.
Quindi, con comparsa depositata in data 1.4.2021, si costituiva in giudizio l'avv. CP_8
(nominata con decreto del presidente del Tribunale di Napoli del 3.2.2021, in qualità
[...] di curatore speciale del minore nato a [...] il [...]), la quale deduceva: CP_7
pagina 7 di 21 - che, con il proprio testamento, legava al nipote il Persona_2 CP_7 fondo sito in AN d'Ischia (NA) alla via Roma, per cui questi ne era divenuto proprietario esclusivo fin dal momento dell'apertura della successione;
- che il trasferimento del detto immobile, operato da in favore della moglie, Parte_1
e del figlio, con atto per notar del Persona_10 CP_7 Persona_5
17.11.2016, era nullo o, quanto meno, inefficace per “inesistenza della titolarità del bene trasferito in capo al venditore , non avendolo lo stesso mai usucapito, per Parte_1 mancanza dei necessari presupposti”. Alla luce di quanto sopra, quindi, nell'interesse del minore, spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo che il Tribunale accertasse e dichiarasse la proprietà esclusiva dell'immobile in capo al minore in forza del legato disposto in suo favore nel testamento della de cuius. CP_7
Indi, assunte le prove testimoniali richieste dalle parti, il Giudice istruttore riservava la causa a sentenza, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve darsi atto che il presente giudizio, avente ad oggetto, tra l'altro, anche un'azione di riduzione per lesione di quota legittima, oltre che di impugnazione del testamento, rientra nella sfera di attribuzione del Tribunale in composizione collegiale, giusto il disposto di cui all'art. 50 bis, comma 1, n. 6) c.p.c., ratione temporis.
2. La causa risulta matura per la decisione in merito alle seguenti questioni preliminari:
- declaratoria di apertura della successione di nato a [...] CP_7 il 15.10.1922 ed ivi deceduto in data 7.3.2008, nonché di nata a Persona_2 AN d'Ischia (NA) il 17.9.1928 e deceduta in CO AM (NA) il 3.1.2018;
- domanda riconvenzionale di impugnazione dei testamenti olografi redatti dai de cuius ed accertamento del titolo regolante la relativa successione;
- dichiarazione di indegnità a succedere di CP_1
- domanda di nullità e/o inefficacia dell'atto di compravendita per notar del Persona_5
17.11.2016, previo accertamento dell'usucapione dei beni siti in AN d'Ischia alla via Roma n. 54.
3. Il presente giudizio ha ad oggetto la divisione dei beni ereditari dei de cuius e CP_7
rispettivamente padre e madre dell'attore, e dei Persona_2 Parte_1 convenuti e nonché di Controparte_5 CP_1 CP_2 [...]
, figlio dei due de cuius nato a [...] il [...] e deceduto ad Per_1
Ischia (NA) in data 23.7.2015, per il quale è stata citata in giudizio la moglie
[...]
, in qualità di coniuge superstite e di erede. Controparte_3
pagina 8 di 21 Orbene, è pacifico e non contestato tra le parti che debba dichiararsi l'apertura della successione di nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data CP_7
7.3.2008, e di nata a [...] il [...] e deceduta in Persona_2
CO AM (NA) il 3.1.2018. Ciò che era inizialmente oggetto di contestazione tra le parti, invece, riguardava la natura della successione del e della , in quanto l'attore ha allegato Pt_1 Per_2 Parte_1 che gli stessi fossero deceduti ab intestato; mentre la convenuta costituendosi CP_1 in giudizio, ha dedotto che la successione dei genitori, in realtà, era regolata dai due testamenti olografi, redatti rispettivamente dal padre, in data 8.5.2004, e dalla madre, in data 17.9.2016, e pubblicati entrambi con atto per NO del 14.3.2019. Persona_3
Tali testamenti – dei quali la convenuta ha prodotto copia (unitamente a quella CP_1 del testamento olografo del fratello, redatto il 20.1.2015 e pubblicato con atto Persona_1 per notar del 22.6.2017) – sono stati impugnati dai convenuti e Persona_4 CP_2
i quali hanno chiesto, in via riconvenzionale, di accertarne la Controparte_3 falsità materiale. Senonché, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica grafologica espletata dalla dott.ssa
, nell'ambito del procedimento penale n. 26519/2019 R.G.N.R. pendente Persona_11
a suo carico, che ha accertato la falsità dei due testamenti olografi apparentemente redatti dai genitori, la convenuta – con la II memoria istruttoria depositata in data CP_1
26.11.2021 – ha dichiarato di non volersi avvalere di dette schede testamentarie, rinunciando espressamente alla domanda riconvenzionale di apertura della successione testamentaria dei due de cuius e precisando di non poter “immaginare, di primo acchito – sia per le modalità del ritrovamento, che per contenuto e grafia – che le firme non fossero genuine”. Orbene, sul punto, giova appena ricordare che “la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 33761 del 19.12.2019)”. Ne deriva che, in ordine alla domanda riconvenzionale di declaratoria di apertura della successione testamentaria dei de cuius formulata dalla convenuta deve essere CP_1 dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto è venuta meno tra le parti la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva l'oggetto della lite. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le
pagina 9 di 21 stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (cfr. Cass., sez. I, ordinanza n. 30251 del 31.10.2023; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. V, ordinanza n. 19568 del 4.8.2017; Cass., sez. I, sentenza n. 10553 del 7.5.2009)”. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, infatti, come è noto, non esime il giudice del merito dal pronunciarsi sulle spese processuali, nel caso in cui le parti abbiano rappresentato di avere interesse ad una decisione sul punto. In tal caso, infatti, il giudicante deve valutare il merito della lite e decidere della fondatezza o infondatezza delle domande che, in essa, sono state fatte valere, al fine di poter fare applicazione del principio della “soccombenza virtuale” (cfr. Cass., sez. VI, ordinanza n. 1005 del 17.1.2020; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. III, sentenza n. 30857 del 29.11.2018; Cass., sez. III, sentenza n. 16150 del 8.7.2010). Ne consegue che, alla luce della rinuncia alla domanda riconvenzionale avanzata da
[...]
deve dichiararsi l'apertura della successione legittima di e di CP_1 CP_7 [...]
Persona_2
4. Come si è già detto, la convenuta costituendosi in giudizio, ha prodotto tre CP_1 testamenti:
- il testamento olografo apparentemente redatto dal padre, in Casamicciola CP_7
Terme (NA) in data 8.5.2004 e pubblicato con atto per NO del 14.3.2019 Persona_3
(rep. 6.763, racc. 4.661), registrato a Napoli 1 il 18.3.2019 al n. 5340, Serie 1T;
- il testamento olografo apparentemente redatto dalla madre, in data Persona_2
17.9.2016 e pubblicato con atto per NO del 14.3.2019 (rep. 6.764, racc. Persona_3
4.662), registrato a Napoli 1 il 18.3.2019 al n. 5339, Serie 1T;
- il testamento olografo apparentemente redatto dal germano, in Ischia Persona_1
(NA) in data 20.1.2015 e pubblicato con atto per NO del 22.6.2017, con Persona_4 il quale il de cuius lasciava alla moglie, l'usufrutto “sui Controparte_3 beni di vecchia costruzione in Casamicciola Terme alla Via Vecchia Cretaio, che ho ereditato da mio padre e la nuda proprietà degli stessi ai propri germani, CP_7
e CP_1 Controparte_5 CP_2 Parte_1
Orbene, i convenuti e costituendosi in CP_2 Controparte_3 giudizio, hanno impugnato i suddetti testamenti deducendo che gli stessi sono apocrifi, in quanto non sono stati interamente vergati per mano degli assunti testatori e, con domanda riconvenzionale, hanno chiesto che venisse dichiarata “la non veridicità ed autenticità delle schede testamentarie impugnate” e per l'effetto, che venisse dichiarata l'apertura della successione legittima dei de cuius. All'udienza del 12.12.2019, e presenti Parte_1 Persona_10 personalmente, si sono associati alle eccezioni di disconoscimento e all'istanza di verificazione negativa proposte nell'interesse di e, comunque, in via Controparte_3 subordinata, hanno proposto querela di falso avverso i testamenti olografi apparentemente redatti da CP_7 Persona_2
pagina 10 di 21 Orbene, la declaratoria di apertura della successione legittima dei de cuius conseguente alla rinuncia alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta determina la CP_1 cessazione della materia del contendere sia in ordine alla domanda di accertamento della falsità dei testamenti olografi di e proposta da e CP_7 Persona_2 CP_2
sia in ordine alla querela di falso proposta da Controparte_3 [...]
e Parte_1 Persona_10
Nel prosieguo del giudizio, invece, dovrà procedersi alla necessaria istruttoria relativa alla domanda riconvenzionale di accertamento della falsità del testamento olografo di
[...]
, avanzata dai convenuti e atteso che Per_1 CP_2 Controparte_3 dall'esito della stessa dipende la determinazione dell'oggetto della quota spettante a quest'ultima, quale coniuge superstite, sull'eredità di CP_7
5. Deve darsi atto che, con la memoria istruttoria depositata, ai sensi dell'art 183 comma 6 n. 1 c.p.c, in data 28.10.2021, i convenuti e nel CP_2 Controparte_3 rinnovare l'impugnazione dei testamenti dei de cuius e CP_7 Persona_2
hanno chiesto che, ai sensi dell'art. 642 c.c., venga dichiarata l'indegnità a Persona_1 succedere di per essersi avvalsa delle schede testamentarie impugnate. CP_1
Con tale domanda, i convenuti hanno chiesto altresì che la quota ereditaria spettante a
[...] venga assegnata agli altri eredi. CP_1
L'art. 462 n. 6) c.c., infatti, prevede che è escluso dalla successione come indegno “chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso”. La convenuta invero, ha chiesto il rigetto di tale domanda, osservando che, alla CP_1 luce delle risultanze della CTU grafologica a firma della dott.ssa in ordine alle Persona_11 schede testamentarie apparentemente riconducibili ai defunti genitori nell'ambito del procedimento penale n. 26519/2019 R.G.N.R., non intendeva più avvalersi delle stesse e aveva rinunciato alla domanda riconvenzionale di declaratoria di apertura della successione secondo le disposizioni testamentarie. Ha aggiunto, inoltre, di aver dato seguito alle formalità di pubblicazione dei due testamenti olografi, presupponendone in perfetta buona fede la relativa autenticità, non avendo motivo di dubitare della genuinità degli stessi, considerato che erano ben conservati all'interno di una cassapanca, ove abitualmente i genitori conservavano i documenti e le “carte domestiche”; ha precisato, quindi, che – sia per le modalità del ritrovamento, sia per la grafia, sia per il contenuto (che rispecchiava la volontà che i de cuius avevano, più volte, espresso in vita) – non poteva immaginare che i due testamenti potessero essere apocrifi. E, a riprova della propria buona fede, ha prodotto copia della sentenza penale n. 7468/2024, depositata in data 8.7.2024, con la quale il Giudice monocratico della sezione distaccata di Ischia l'assolveva, “per non aver commesso il fatto”, dai reati di falsificazione di testamento olografo di cui all'art. 491 c.p., alla stessa ascritti. Orbene, la domanda avanzata dai convenuti e CP_2 Controparte_3 non è ammissibile, in quanto la stessa è tardiva.
pagina 11 di 21 Tale domanda, infatti, non è stata proposta tempestivamente né nella comparsa di costituzione e risposta, né nella prima udienza che si celebrava in data 12.12.2019 (in cui la causa veniva rinviata per la regolarizzazione della costituzione in giudizio del minore , né tanto CP_7 meno nella successiva udienza del 26.4.2021, in cui venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.; ma soltanto nella prima memoria istruttoria, depositata in data 28.10.2021, ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis. Senonché, come ha più volte affermato la Corte di Cassazione, “la domanda riconvenzionale traversale deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione e non con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (nella versione vigente ratione temporis), che consente all'attore soltanto di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni 'già proposte', ma non anche di proporre le domande che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto (cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 8847 del 3.4.2025; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. VI, ordinanza n. 30745 del 26.11.2019)”. Del resto, giova appena precisare che, come ha avuto modo di chiarire il Supremo Collegio,
“l'indegnità a succedere prevista dall'art. 463 c.c., pur essendo operativa 'ipso iure', non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere dichiarata su domanda dell'interessato, atteso che essa non è uno 'status' del soggetto, né un'ipotesi di incapacità all'acquisto dell'eredità, ma una qualifica di un comportamento che si sostanzia in una sanzione civile di carattere patrimoniale avente un fondamento pubblicistico e dà luogo ad una causa di esclusione dalla successione;
pertanto, essendo effetto di una pronuncia di natura costitutiva, può aversi per verificata soltanto al momento del passaggio in giudicato della relativa sentenza. Se tale giudicato si forma quando sia pendente in grado di appello un diverso giudizio avente ad oggetto la pretesa di un creditore del 'de cuius', la negazione della qualità di erede operata dal convenuto, in ragione della suddetta indegnità, è una mera deduzione difensiva su un fatto costitutivo della domanda attrice, l'inammissibilità della quale va valutata ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 5411 del 25.2.2019; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. II, sentenza n. 5402 del 5.3.2009)”.
6. I convenuti e CP_1 Controparte_5 CP_2 [...]
hanno eccepito la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di compravendita per notar Controparte_3 del 17.11.2016 (rep 5890 in racc 3863), con il quale – sul Persona_5 Parte_1 presupposto di aver usucapito i beni siti in AN d'Ischia (NA) alla via Roma n. 54 – vendeva alla moglie, l'usufrutto degli stessi (per la quota della metà) e al figlio Controparte_6 minore, la nuda proprietà. CP_7
Si tratta, in particolare, di un fabbricato per abitazione disposto sui piani terra e primo, per complessivi vani 3, con annesse e pertinenziali zone di terreno di natura agricola, della superficie complessiva di circa 638 mq, oltre all'area superficiaria di circa 90 mq della particella 925 corrispondente alla zona occupata dall'Acquedotto campano, nonché dal locale deposito allo stato collabente (riportati in catasto come segue: il fabbricato al foglio 25, p.lla 1459, sub 1, le pagina 12 di 21 zone di terreno foglio 25, p.lle 236, 926 e 225 ed area superficiaria della p.lla 925 ed il locale depositi particelle composte 1456/1 e 1458/1). Invero, i convenuti hanno dedotto che tale vendita – peraltro, avvenuta ad un prezzo ampiamente inferiore a quello di mercato – sarebbe stata simulata tra le parti e strumentale unicamente a sottrarre i suddetti beni dall'asse ereditario della madre, Persona_2
Tali beni, infatti, secondo i convenuti, erano di proprietà della de cuius Persona_2 in quanto quest'ultima era titolare, iure hereditatis, della quota di 1/3 degli stessi, in forza della successione legittima del padre, aveva acquistato una parte dei beni Persona_6 da in forza dell'atto per NO dell'11.9.1984 (rep. n. Persona_12 Persona_13
18457, racc. 3 n. 1979), registrato a Napoli il 24.09.1984 al n. 14128/B e, da ultimo, aveva usucapito le restanti quote delle sorelle, per possesso esclusivo, pacifico ed ininterrotto, animo domini. Gli assunti dei convenuti, invero, sono stati contestati da e Parte_1 CP_6
, i quali, costituendosi in giudizio in proprio e nella qualità di genitori del minore
[...] hanno dedotto che i beni in questione non sarebbero mai stati di proprietà della de CP_7 cuius, che l'azione di accertamento dell'usucapione in favore di Persona_2 quest'ultima, in realtà, sarebbe stata “solo annunziata ma non esercitata”; che, in ogni caso, tale azione non sarebbe stata validamente proposta, in quanto non sarebbero stati citati in giudizio tutti gli eredi di che, infine, “la mancanza della preliminare Persona_6 richiesta di accertamento di acquisto della proprietà per usucapione determina per l'effetto la carenza di legittimazione attiva relativa alla contestazione della nullità dell'atto di acquisto laddove quest'ultimo coinvolge terzi estranei alla successione”. In via subordinata, i chiamati in causa hanno chiesto accertarsi l'avvenuto acquisto per usucapione dei beni in questione in capo a per averli posseduti uti dominus Parte_1 per oltre trenta anni. Orbene, ciò posto, deve osservarsi che le argomentazioni svolte da e Parte_1 [...]
non colgono nel segno, laddove lamentano che l'accertamento dell'intervenuta CP_6 usucapione in favore della de cuius presupponeva necessariamente Persona_2
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi del di lei padre,
[...]
. Persona_6
Per quanto concerne la legittimazione attiva, infatti, si osserva che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la domanda di accertamento (positivo o negativo) dell'avvenuta usucapione può essere proposta da chiunque vanti un interesse attuale e concreto a far accertare l'esistenza o l'inesistenza di un acquisto per usucapione da parte di un terzo sul proprio bene. Per tale azione è sufficiente dimostrare, con ogni mezzo, la titolarità del proprio diritto di proprietà. Nel caso di specie, tutti i convenuti hanno eccepito la nullità o l'inefficacia dell'atto di compravendita avente ad oggetto i beni siti in AN d'Ischia (NA) alla via Roma n. 54, contestando espressamente che il fratello li avrebbe usucapiti. Parte_1
La convenuta inoltre, ha contestato che il fratello abbia mai CP_1 Parte_1 esercitato un “possesso ultraventennale, ininterrotto, pacifico, pubblico (…) in quanto il possesso
pagina 13 di 21 del detto cespite è sempre appartenuto alla de cuius ” e, dopo aver Persona_2 prodotto apposita documentazione tesa a dimostrare astrattamente la titolarità del diritto di proprietà dei beni siti in AN di Ischia alla Via Roma n. 54 in capo alla defunta madre
[...]
ha chiesto di poter provare “l'acquisto ad usucapionem” di tali beni da Persona_2 parte di quest'ultima e, quindi, la circostanza che gli stessi rientrino a pieno titolo “nella massa ereditaria”. Nel caso che occupa, quindi, deve dirsi che non è stata avanzata una domanda riconvenzionale di usucapione, ma è stata sollevata una mera eccezione riconvenzionale di usucapione;
e, come ha avuto modo di chiarire la Corte di Cassazione, “in caso di eccezione riconvenzionale di usucapione, non sussiste l'obbligo di integrare il contraddittorio, posto che detta eccezione, pur ampliando il thema decidendum, si risolve in un accertamento incidenter tantum, destinato ad esplicare efficacia soltanto tra le parti (cfr. Cass., sez. II, ordinanza n. 10745 del 17.4.2019; nonché Cass., sez. II, sentenza n. 4624 del 22.2.2013)”.
6.1 In punto di diritto, deve osservarsi che l'usucapione rappresenta un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, il cui fondamento risiede nell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici. In base agli artt. 1158 e ss. c.c., infatti, chi ha posseduto un bene immobile per un determinato periodo di tempo, comportandosi come se ne fosse il proprietario, può acquisirne formalmente la titolarità. Il legislatore, invero, ha inteso favorire chi utilizza e valorizza un bene, a fronte del disinteresse prolungato del proprietario formale. Sebbene il diritto di proprietà sia imprescrittibile, l'inerzia del titolare, combinata con il possesso attivo e qualificato di un altro soggetto, può condurre alla perdita del diritto stesso in favore del possessore. È opportuno osservare che, affinché si abbia possesso ad usucapionem, non è sufficiente una mera disponibilità materiale del bene, ma è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare, sulla cosa, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “jus in re aliena”. I requisiti indispensabili ad usucapire sono il possesso in senso tecnico e la sua durata per il tempo stabilito dalla legge. In possesso, in particolare, si compone di un elemento oggettivo (il “corpus possessionis”), che consiste nella disponibilità e nel controllo materiale del bene, e di un elemento soggettivo (che viene chiamato “animus possidendi”), che equivale all'intenzione di possedere il bene come se si fosse il proprietario, escludendo qualsiasi altro soggetto dal godimento dello stesso. Quanto all'animus, deve dirsi che lo stesso prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'articolo 1158 c.c. Ciò che rileva ai fini dell'usucapione, infatti, non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio. Quanto al possesso, deve dirsi che lo stesso deve essere continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico.
pagina 14 di 21 Il possessore, cioè, deve esercitare il potere di fatto sul bene in modo costante e coerente con la sua destinazione economica. La continuità si manifesta attraverso atti di possesso che esprimono una piena signoria sul bene. Il possesso, inoltre, non deve subire interruzioni superiori a un anno, né per cause naturali né per l'intervento di terzi che privino il possessore del bene;
non deve essere stato acquisito in modo violento o clandestino (di nascosto). In particolare, è necessario che la signoria sulla cosa permanga per tutto il tempo richiesto dalla legge per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus, che il corpus, nel senso che il possessore in ogni momento deve poter esplicare gli atti di signoria, i quali non devono essere dovuti a mera tolleranza, che è viceversa ravvisabile tutte le volte in cui il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da uno spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato. Ciò posto, è pacifico in giurisprudenza che “è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus – dimostrando di essere nella disponibilità del bene – ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 23849 del 2.10.2018; nonché, più di recente, Cass., sez. II, ordinanza n. 17469 del 19.6.2023)”. Inoltre, “ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione – il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva – la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 6123 del 5.3.2020)”. E, ancora: “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come
pagina 15 di 21 proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (cfr. Cass., sez. II, ordinanza n. 1796 del 20.1.2022)”.
6.2 Orbene, essendo queste le coordinate ermeneutiche ai fini dell'accertamento dell'usucapione, può ora analizzarsi il materiale probatorio che è stato raccolto nel corso dell'istruttoria che è stata espletata. La convenuta unitamente alla II memoria istruttoria, depositata in data CP_1
26.11.2021, ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. II c.p.c., ha prodotto:
- la denuncia di successione di deceduto in CO AM in data Persona_6
29.2.1984, avente ad oggetto i beni siti in AN d'Ischia alla Via Roma n. 54;
- l'atto di acquisto per notar dell'11.9.1984 (rep. n. 18457, racc. n. 1979), Persona_13 registrato a Napoli il 24.9.1984, al n. 14128/B, con cui la de cuius Persona_2 acquistava una parte di tali beni;
- l'attestazione rilasciata dal Comune di AN d'Ischia (NA), in data 2.9.1986, a
[...]
per la ristrutturazione dell'immobile di via Roma;
Persona_2
- l'avviso di accertamento dei tributi predisposto dal Comune di AN d'Ischia (NA), per gli anni 1986/1988, notificato a il 19.8.1988; Persona_2
- la denunzia a firma di in data 25.2.1989, presentata alla Stazione Persona_2 dei Carabinieri di AN d'Ischia a tutela della sua proprietà sita in AN d'Ischia (NA) alla Via Roma;
- i certificati di residenza di dai quali risulta che quest'ultimo è immigrato Parte_1 il 5.4.2000 dal Comune di Casamicciola Terme;
che, in data 21.10.2001, è stato cancellato per irreperibilità al censimento;
che, dal 2003, risulta nuovamente residente in Casamicciola Terme alla Via Cretaio;
che, soltanto a far data dal 21.11.2008, trasferiva la propria residenza in AN d'Ischia, alla Via Roma, 54;
- l'estratto conto previdenziale di attestante l'esercizio di attività di Persona_2 coltivatrice diretta. Tale documentazione, in altri termini, dimostra che la de cuius, subito Persona_2 dopo la morte del padre, avvenuta nel 1984, utilizzava uti domina il fondo con annesso fabbricato sito in AN d'Ischia (NA) alla Via Roma n. 54. Tali circostanze, del resto, risultano riscontrate dalle testimonianze che sono state rese dai testi e che sono stati escussi, nel Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 corso del presente procedimento, su richiesta dei convenuti. Il teste in particolare – in ordine al quale deve essere rigettata Testimone_1
l'eccezione di incompatibilità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., sollevata dalla difesa dei chiamati in causa e non essendovi alcuna prova di un suo Parte_1 Controparte_6 interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio – ha dichiarato di essere parente delle parti, in quanto figlio di una cugina della de cuius, di conoscere da sempre la famiglia di quest'ultima e di possedere un'abitazione ed un terreno confinante a quello per cui è causa.
pagina 16 di 21 Tale teste, invero, dopo aver precisato di non abitare nella casa di via Roma, ma di esserci sempre andato spesso per coltivare il proprio fondo, ha dichiarato quanto segue: “posso dire che da quando ho memoria, dunque pressappoco dall'anno 1975 in poi, la sig. Persona_2 era dedita alla coltivazione di questi terreni. L'ho sempre vista personalmente, talora prendevamo il caffè insieme o chiacchieravamo. Ciò è accaduto all'incirca fino al 2016-2017, o comunque fino agli ultimi tempi della sua vita. La sig.ra con il marito si trasferiva a Per_2 vivere in quella casa nei periodi di primavera estate, cioè nei periodi della semina e raccolta. Coltivavano lì pomodori, insalata, cipolla, aglio, viti, patate. (…) posso dire che negli anni di cui mi si domanda talora la con l'aiuto del marito effettuava qualche piccolo lavoro di Per_2 manutenzione all'interno o all'esterno della casa. Ciò è accaduto all'incirca fino all'anno 2015- 2016”. Il teste, inoltre, dopo aver riferito che il figlio della , aveva Per_2 Parte_1 vissuto e lavorato per molti anni all'estero e che, per questo, fino al 2017-2018, lo aveva visto
“qualche volta, ma solo di rado”, ha aggiunto di aver “assistito in più occasioni ed in anni diversi ad episodi in cui e la madre litigavano, in quanto si trovava in casa e Parte_1 Parte_1 la madre pretendeva che andasse via. Non so dire le ragioni della sig. ma posso dire Per_2 che gridava affinché andasse via”. Parte_1
Orbene, la deposizione del dimostra che la de cuius, non soltanto coltivava Tes_1 direttamente i terreni, ma usufruiva dell'abitazione insieme al marito, abitandola per gran parte dell'anno, specialmente nei mesi primaverili ed estivi;
inoltre, dimostra che il Parte_1 oltre a farsi vedere poche volte in loco fino alla morte della madre, veniva talvolta invitato da quest'ultima ad allontanarsi dall'abitazione, in occasione di taluni litigi intercorsi tra madre e figlio, a riprova della “signoria” che la donna esercitava sull'immobile. Il teste di professione geometra – omonimo delle parti, ma non legato alle Testimone_2 stesse da alcun rapporto di parentela – dopo aver premesso di conoscere le vicende relative alla successione del padre della de cuius e di essere stato incaricato da quest'ultima e dal marito di effettuare alcune verifiche catastali, ha riferito quanto segue: “alla via Roma 54 vi era un terreno con un fabbricato rurale che era dei genitori di , e posso dire che i Persona_2 germani , al loro decesso, si sono divisi bonariamnete la proprietà senza mai Per_2 formalizzare un atto divisionale vero e proprio. La ha preso ad occupare e coltivare Per_2 lei stessa questo terreno per quanto mi consta almeno dal 1972 quando io li ho conosciuti. Altri fratelli detenevano ed occupavano altri terreno, situati in altre zone. Verso la fine degli anni 80 o primi anni 90 la acquistò un terreno di circa 1000 metri quadrati adiacente a questo Per_2 pervenutole dai genitori e li coltivava entrambi. Posso anche dire che su tale nuovo terreno un vicino pretendeva di vantare una servitù di passaggio e so che sono stati in causa per circa venti anni ed hanno concluso con una transazione spostando la servitù sul confine (…) posso dire che entrambi i terreni di cui ho parlato avevano accesso da via Roma 54 e i coniugi - Pt_1 [...]
lavoravano quei terreni utilizzando il fabbricato, che era un vecchio fabbricato rurale, Per_2 per raccogliere gli attrezzi per la coltivazione o fermandosi per mangiare all'interno (…) la
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ha manutenuto il vecchio fabbricato rurale con interventi del tipo cementificare la vasca Per_2
pagina 17 di 21 per la raccolta delle acque, pulire l'erba circostante per consentire il passaggio, sistemare gli infissi, ma non ha mai fatto alcuna trasformazione, non è mai stato trasformato in abitazione, fino a che ne ho avuto contezza nel 2005”. Il teste, inoltre, ha precisato: “Ho frequentato i terreni di AN durante la causa di servitù di cui ho parlato con una frequenza variabile, anche venti volte in un anno, ad esempio, nel periodo in cui si è svolta la ctu del giudizio. Ma poi vi sono stati accessi preparatori alla transazione, ne ho fatto rilievi, insomma ho contezza dei terreni e di ciò che vi accadeva in ragione di tali miei accessi, ciò a partire dagli anni 80 (quando si è dovuto comprare il terreno e compiere accertamenti preparatori) e fino al 2005, includendo le fasi del giudizio (CTU + transazione). (…) per quanto ho potuto constatare, erano sempre o ad Persona_2 CP_7 aprire gli accessi dei terreni o della casa con le chiavi. Non sono mai entrato con altri membri della famiglia”. Quanto al il teste ha riferito che lo stesso “lavorava in Germania, insieme al Parte_1 fratello , e posso dire che fino all'anno 2005 – vale a dire fino a quando è durata la mia Per_1 frequentazione dei genitori, non aveva fatto rientro a vivere a Ischia. Frequentavo i coniugi
per le ragioni professionali da me sopra indicate. (…) posso dire che nell'anno Persona_14
2004 o 2005, il nel periodo estivo venne in vacanza ad Ischia ed in quell'estate Parte_1 si parlava in famiglia di dividere tra i figli l'eredità di L'intento dei fratelli CP_7 Pt_1 era quello di dividersi l'eredità del padre e procedere anche ad una divisione del patrimonio della madre ancora in vita previa donazione delle sue proprietà in favore dei figli. Diverse volte ho accompagnato la dal notaio predisponendo anche Per_2 Persona_15
l'eventuale atto di donazione dalla madre ai figli, che però non si è mai concretizzato. Ciò è accaduto negli anni 2004 o 2005 come ho detto in quanto prima del condono del 2003 gli immobili abusivi non si sarebbero comunque potuti dividere.” Orbene, nonostante un evidente errore nella datazione della morte di che il teste CP_7 ha collocato nel 2005 (anziché nel 2008), il geom. ha confermato la circostanza che il Pt_1 figlio della de cuius, fino ai primi anni 2000, si trovava all'estero, in Germania, e che la
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si è sempre comportata come proprietaria dei beni, cominciando a pensare di dividere Per_2 gli stessi fra i suoi figli, solo dopo essere rimasta vedova. La teste amica di figlia della convenuta Testimone_3 Parte_2 [...]
ha riferito di aver frequentato i luoghi per cui è causa negli anni del liceo (1994-1998), CP_1 quando vi si recava insieme alla sua amica, dopo aver chiesto le chiavi alla nonna della ragazza, che quindi le possedeva: “quando andavamo alla casa di AN, le chiavi le prendevamo dalla nonna a Casamicciola. Ai tempi di scuola invece quando trovavamo la nonna sui campi, era lei che rimaneva nella proprietà quando noi andavamo via”. La teste, in particolare, ha aggiunto che, nel 2008, “dopo la morte del nonno, accadde una volta di andare a Casamicciola a casa della nonna per prendere le chiavi e lei disse che non poteva darcele in quanto aveva mandato il figlio a stare lì perché aveva litigato con lui e lo Parte_1 aveva allontanato da casa per un poco”.
pagina 18 di 21 Da tale deposizione testimoniale, quindi, emerge chiaramente l'esercizio del possesso "uti domina" da parte della la quale – quanto meno fino al 2008 – deteneva Persona_2 le chiavi dell'immobile e consentiva alla nipote di frequentarlo con la sua amica. Senonché, le circostanze sopra riportate sono state solo in parte smentite dalle dichiarazioni dei due testimoni che sono stati escussi su richiesta di e di Parte_1 Controparte_6
Ci si riferisce, in particolare, a e Testimone_4 Testimone_5
La teste , in particolare, dopo aver premesso di essere un'amica di e della Tes_4 Parte_1 CP_ moglie e di vivere nei pressi dell'abitazione di Via Roma, ha dichiarato di aver visto spesso il con la motozappa ed il tagliaerbe, intento a coltivare e pulire i terreni dalle erbacce, Pt_1 aggiungendo che lo stesso “veniva a seminare e utilizzava la casa rurale per cambiarsi”. La teste, inoltre, ha dichiarato di “averlo visto entrare utilizzando le chiavi” ed eseguire diversi lavori di manutenzione all'immobile: “ha impermeabilizzato il tetto, ha cambiato gli infissi e ciò lo ha fatto con l'aiuto di mio marito ed un altro amico di famiglia, posso dire che ha rifatto il bagno all'incirca 3-4 anni orsono, non so dire se la cucina è stata rinnovata”. Tuttavia, a riprova del fatto che tali attività venivano poste in essere anche dai genitori di
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, la teste ha riferito quanto segue: “dall'anno 2001 in avanti sono venuti anche la Parte_1 Tes_4 mamma ed il padre di e posso dire che benché anziano, il padre era anche Parte_1 dedito alla coltivazione dei terreni tant'è che l'ho visto lavorare con la zappa. Lo stesso posso dire della mamma la signora A parte ed i suoi genitori non ho visto altri in Per_2 Parte_1 questi terreni o nella casa, fatta eccezione per la sorella , che ho visto di rado presente CP_1 lì ma non intenta a lavorare il terreno”. Infine, deve darsi atto delle dichiarazioni che sono state rese dal teste Testimone_5 un amico di Parte_1
Tale teste, infatti, ha riferito di conoscere gli immobili per cui è causa, in quanto “andavo a far compagnia a che lavorava il terreno o faceva manutenzione alla casa. Ciò Parte_1 accadeva negli anni dal 1990 in poi e fino ad oggi. Andavo a far visita a in questi anni Parte_1 anche un paio di volte a settimane, sia in estate che in inverno. Vi erano dei periodi in cui mancava, in quanto stava in Germania, lavorando lì in un ristorante, in particolar modo in inverno, mentre tornava almeno 3-4 volte all'anno, ogni volta si tratteneva per il tempo di circa uno o due mesi. Curava la vigna che si trovava in prossimità della casa o effettuava lavori di manutenzione”. Le dichiarazioni del , tuttavia, non risultano particolarmente significative, in Tes_5 quanto appaiono alquanto generiche: “So che ha cambiato infissi e serrature della casa, questo nell'anno 1996 o 1997, anche tali lavorazioni sono avvenute alla mia presenza, quando l'ho visto io non c'era nessun altro. Non ricordo tuttavia quali erano i vecchi infissi e come erano quelli nuovi che vi ha posto in sostituzione. So che pagava le bollette per acqua ed elettricità o almeno lo penso perché non ho mai visto nessun altro lì, conoscevo i genitori di ma posso dire Parte_1 di aver visto in quel terreno solo talora il padre ma soltanto prima degli anni '90, che veniva a coltivare insieme a . A volte accadeva di trattenerci nella casa per fare qualche cena Parte_1 anche in presenza di amici che magari avevano aiutato nella coltivazione. Non ricordo i nomi
pagina 19 di 21 delle persone con cui è stata talora organizzata qualche cena. C'era una cucina che era molto rudimentale ed è stata rifatta proprio da , unitamente al bagno da lui risistemato. Ciò è Parte_1 accaduto all'incirca dopo il 2000, anni in cui ha fatto una serie di lavori, tra il 2000 ed anni successivi che non sono in grado di riferire con precisione”. Orbene, dalle testimonianze che sono state assunte nel corso dell'istruttoria su richiesta del non è emersa una prova chiara e pacifica che quest'ultimo avesse esercitato Parte_1 un possesso esclusivo, continuo e pacifico, per almeno venti anni, sui beni siti in AN d'Ischia; e ciò tanto più ove si consideri che lo stesso, fino al 2000, viveva e lavorava in Germania.
6.3 Alla luce di quanto sopra, non può ritenersi accertato l'acquisto a titolo originario della proprietà dei beni siti in AN di Ischia n. 54 da parte di con la conseguenza Parte_1 che l'atto di compravendita per notar del 17.11.2016 (rep. 5890, racc. 3863), Persona_5 intercorso tra il (dichiaratosi proprietario per intervenuta usucapione dei beni in suo Pt_1 favore) e la moglie, in proprio e quale madre del minore Controparte_6 CP_7 deve ritenersi inefficace nei confronti degli altri eredi di Persona_2
Si tratta, infatti, di un atto di compravendita avente ad oggetto beni immobili, posto in essere “a non domino”, da parte di un soggetto che non era legittimato a disporne. L'assunto, invero, trova conforto nella giurisprudenza di legittimità la quale, anche da ultimo, ha stabilito che “la cessione di un immobile da chi non ne è proprietario integra, infatti, non un'ipotesi di nullità o annullabilità del contratto di compravendita ma un'ipotesi di acquisto a non domino disciplinata dall'art. 1159 c.c., che tutela il proprietario attraverso l'inefficacia o inopponibilità nei suoi confronti del contratto stipulato dal non proprietario (cfr. Cass., sez. II, ordinanza n. 23345 del 16.4.2025)”. Ne deriva che, in accoglimento della domanda proposta dai convenuti, deve dichiararsi l'inefficacia nei confronti degli stessi dell'atto di compravendita stipulato tra e Parte_1
, per notar del 17.11.2016 (rep. 5890, racc. 3863). CP_6 CP_6 Persona_5
I beni immobili siti in AN di Ischia (NA) alla Via Roma n. 54, oggetto della suddetta compravendita, infatti, erano di proprietà della de cuius e devono, Persona_2 quindi, considerarsi ricompresi nell'asse ereditario di quest'ultima.
7. La causa va rimessa sul ruolo istruttorio, con separata ordinanza, al fine di procedere all'ulteriore istruzione del giudizio e, in particolare, per dare corso alla verifica dell'autenticità o meno del testamento olografo del defunto germano nonché allo scioglimento Persona_1 delle comunioni ereditarie.
8. In ragione dell'accoglimento della domanda di accertamento dell'inefficacia dell'atto di compravendita stipulato tra e , per notar Parte_1 CP_6 CP_6 Per_5 del 17.11.2016 (rep. 5890, racc. 3863), la presente sentenza deve ritenersi definitiva in
[...] ordine a tutte le domande avanzate nei confronti dei chiamati in causa. Ne deriva che, sul punto, il Tribunale deve pronunciarsi anche sulle spese processuali.
pagina 20 di 21 Orbene, in ragione della complessità della vicenda e delle motivazioni poste a fondamento della decisione, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese processuali tra i convenuti ed i chiamati in causa, e il minore Parte_1 Controparte_6 CP_7
[...]
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in considerazione della natura non definitiva della presente sentenza in ordine alla controversia tra l'attore, ed i convenuti, Parte_1 CP_1
e la liquidazione delle Controparte_5 CP_2 Controparte_3 spese di lite tra questi ultimi avrà luogo soltanto con la pronuncia terminativa del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte in epigrafe, così provvede:
- dichiara aperta la successione legittima dei de cuius nato a [...] CP_7
Terme (NA) il 15.10.1922 ed ivi deceduto in data 7.3.2008, e nata Persona_2
AN d'Ischia (NA) il 17.9.1928 e deceduta in CO AM (NA) il 3.1.2018;
- dichiara cessata la materia del contendere con riguardo al titolo regolante la relativa successione e all'impugnazione dei testamenti olografi dei de cuius e CP_7 [...]
Persona_2
- dichiara inammissibile la domanda di indegnità a succedere avanzata da e CP_2 nei confronti di Controparte_3 CP_1
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, dichiara l'inefficacia dell'atto di compravendita per notar del 17.11.2016 (rep. 5890, racc. 3863), Persona_5 nei confronti di e CP_1 Controparte_5 CP_2 [...]
e, per l'effetto, dichiara che i beni immobili siti in AN di Ischia (NA) Controparte_3 alla Via Roma n. 54 sono ricompresi nella massa ereditaria della de cuius Per_2
[...]
- dichiara interamente compensate le spese di lite tra i convenuti CP_1 [...]
e ed i chiamati in causa CP_5 CP_2 Controparte_3
e il minore Parte_1 Controparte_6 CP_7
- rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza;
- spese al definitivo, per quanto riguarda la controversia tra l'attore, e i Parte_1 convenuti, e CP_1 Controparte_5 CP_2 [...]
. Controparte_3
Napoli, 22/12/2025 Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Fabio Lombardo Dott. Pietro Lupi
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