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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 24/03/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da:
Dott. Maria Teresa Spanu Presidente
Dott. Donatella Aru Consigliere
Dott. Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 383 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2022 promossa da
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Michele Atzeni, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di appello
appellante
CONTRO
C.F.: ), quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in
[...] P.IVA_2
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Sandra Macis, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian
Fagella Pellegrino per procura speciale del 4-11-2022 Notaio Per_1
appellata
All'udienza del 22-11-2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte
1) in riforma dell'impugnata sentenza, annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 1156/2017
del Tribunale di Cagliari e rigettare la domanda della in quanto la pretesa è Controparte_3
infondata e/o non provata quanto ai fatti che ne costituirebbero il fondamento, per difetto di legittimazione dell'opposta ovvero per invalidità del contratto, quale titolo sostanziale della pretesa;
2) con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i giudizi.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte
1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e/o all'art. 345 c.p.c. e/o all'art. 348 bis c.p.c.;
2) nel merito, in via principale, respingere tutti i motivi di impugnazione sollevati da parte appellante e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 854/2022 (R.G. n.
7766/2017 del Tribunale di Cagliari;
3) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale,
dell'avverso appello, condannare comunque il sig. al pagamento, in favore Parte_1
di della somma di euro 8.512,29 oltre interessi come da Controparte_2
domanda sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
4) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 854/2022 il Tribunale di Cagliari respingeva l'opposizione proposta da Pt_1
al decreto ingiuntivo n. 1156/2017 emesso dal medesimo tribunale su ricorso di
[...] CP_3
per la somma di euro 8.512,29, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione dell'importo
[...]
ricevuto in mutuo in data 14-11-2007. Le spese erano regolate secondo soccombenza.
L'opponente contestava che i documenti allegati al ricorso per ingiunzione fossero sufficienti a fornire la prova dell'ammontare del credito preteso nonché del titolo in capo a esponeva, CP_3
inoltre, che al momento della stipulazione del contratto non era stato in grado di verificare meticolosamente le condizioni ivi offerte, tra le quali non compariva il TAEG e il piano di ammortamento, e che non aveva sottoscritto tutte le clausole inserite nel testo del documento sottopostogli.
Il lamentava, altresì, che, pur avendo stipulato una polizza assicurativa, collegata al Pt_1
finanziamento, non aveva ottenuto l'attivazione del servizio allorché aveva denunciato un sinistro.
Chiedeva, dunque, la revoca del decreto opposto per difetto di legittimazione dell'opposta, per mancanza di prova del credito o comunque per invalidità del contratto.
Si costituiva eccependo di essere cessionaria del credito e non del contratto a suo CP_3 CP_2
tempo stipulato dal con NS s.p.a., di talché rimaneva estranea a eventuali pretese Pt_1
risarcitorie riguardanti la fase precontrattuale o il momento della conclusione del finanziamento.
La convenuta obiettava poi di aver prodotto già con il ricorso per ingiunzione il contratto sottoscritto dal , un estratto conto analitico che rappresentava lo stato dei pagamenti, l'atto di cessione del Pt_1
credito perfezionato con la NS e l'avviso di cessione unitamente al sollecito di pagamento recapitati al debitore.
L'opposta rilevava inoltre che non era contestata la stipulazione del contratto e che era onere della controparte, secondo la regola generale, dimostrare di aver regolarmente adempiuto.
Il tribunale considerava pacifica la stipulazione del finanziamento da parte del in data 14-11- Pt_1
2007, come da documento versato in atti, sottoscritto in tutte le clausole, nel quale era indicato il
TAN, il TAEG, il numero e l'ammontare delle rate, mentre non era causa di invalidità l'assenza di un piano di ammortamento.
Riteneva quindi infondata l'opposizione, avendo l'opponente mancato di provare di aver corrisposto somme ulteriori e maggiori di quelle riconosciute dall'opposta nell'estratto conto prodotto.
Avverso tale decisione ha proposto appello deducendo: (i) l'erroneo Parte_1
riconoscimento della legittimazione attiva in capo a la quale non dimostrava invece Controparte_3
la titolarità in capo a sé del credito azionato, avendo prodotto un documento (n. 3 fascicolo di primo grado) non chiaro nel suo contenuto con particolare riferimento all'inserimento del suo nominativo nel relativo allegato ed all'importo del credito ceduto;
(ii) la violazione degli artt. 1346-1284 c.c. laddove il primo giudice considerava irrilevante ai fini della validità del contratto l'allegazione al contratto del piano di ammortamento e/o l'esplicitazione dei criteri utilizzati per determinare le modalità di restituzione del capitale nonché del costo complessivo del credito.
Si è costituita e per essa la sua mandataria in Controparte_2 Controparte_1 qualità di conferitaria del ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi ed agli effetti Controparte_3 di cui all'art. 342 e all'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, ha resistito all'impugnazione, chiedendone il rigetto.
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere respinto il rilievo di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342
c.p.c.
Invero, l'appellante ha formulato distinte censure (i) sul difetto di legittimazione attiva della
[...]
e (ii) sull'erronea valutazione della validità del contratto, illustrando le ragioni delle CP_3
doglianze svolte su specifici capi della motivazione ed esponendo le argomentazioni difensive a sostegno delle proprie richieste di riforma, tant'è che la controparte ha svolto pertinenti difese (cfr.
Cass. Civ. n. 7675/2019; n. 10916/17).
Il primo motivo non ha pregio.
La produceva il contratto di cessione pro soluto del portafoglio di tutti i crediti elencati CP_3 nell'allegato A, tra i quali figura il nominativo di . Parte_1
Sulla scorta di tale documentazione il primo giudice reputava assolto da parte della cessionaria l'onere di provare l'inclusione del credito vantato nei confronti dell'ingiunto tra quelli ceduti in blocco dalla società finanziaria alla Controparte_3
La censura svolta dall'appellante non è idonea ad intaccare il percorso argomentativo esposto nella sentenza impugnata laddove era affermata la legittimazione dell'opposta (attore sostanziale) sul presupposto che l'inserimento del credito azionato con l'ingiunzione nell'elenco dei crediti ceduti, allegato al documento comprovante la cessione, dimostrava la titolarità del diritto in capo alla intimante.
Invero, l'art. 2 del contratto stipulato tra NS e in data 1-12-2015 stabilisce che sono CP_3 oggetto di cessione tutti i crediti compresi nell'allegato, precisando che devono ritenersi esclusi solo i crediti di NS che a quella data erano oggetto di contenzioso. L'inclusione del credito verso il
è testuale nell'allegato A e alla data del 1-12-2015 non era pendente alcun giudizio tra le parti Pt_1
originarie.
Non è dato comprendere - non avendo l'appellante sviluppato l'assunto predicato circa la mancanza di chiarezza dell'allegato - quale elemento di opacità arrecherebbe incertezza circa il trasferimento del credito de quo mediante l'atto di cessione versato in atti né tale incertezza potrebbe ricavarsi dalla mancata indicazione dell'importo cui il era obbligato al momento della cessione. Pt_1
Al riguardo parte appellante pare confondere la prova della titolarità del credito con la prova dell'ammontare del credito, che invece non attiene alla legittimazione, non avendo il debitore affermato di aver integralmente estinto la propria obbligazione né offerto elementi di segno contrario
- come era suo onere, ai sensi dell'art. 1218 c.c. - per dimostrare di aver adempiuto alla propria obbligazione in misura superiore a quella allegata dal creditore.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
Il tribunale escludeva che potessero ravvisarsi profili di scarsa trasparenza nelle condizioni trascritte in contratto, le cui clausole figuravano accettate con separate sottoscrizioni, a fronte delle quali il debitore non specificava quali ulteriori condizioni sarebbero sfuggite all'approvazione specifica.
L'appellante ha impugnato tale statuizione, ribadendo la contestazione di invalidità del contratto di finanziamento per difetto di forma (rectius di contenuto obbligatorio ex art. 117 Tub), non essendo stato allegato al contratto il piano di ammortamento con la conseguenza che sarebbero indeterminabili le modalità di restituzione del capitale ed il costo che il mutuatario è tenuto a sostenere (pag. 7 atto d'appello). La censura è imperniata sulla qualità di clausola negoziale che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto al piano di ammortamento, da cui deriverebbe l'indefettibilità di tale piano ai fini della validità del contratto.
Di contro, va osservato che, pur riconoscendo la natura di clausola negoziale al piano di ammortamento, la Suprema Corte non ne ha mai affermato il carattere di elemento essenziale del contratto (v. Cass. Civ. n. 8028/2018; cfr. decisione n. 14376/2022: “la mancata consegna del piano di ammortamento al momento della conclusione del contratto non comporta violazione alcuna da parte dell'intermediario né rende indeterminato l'oggetto del contratto qualora nel contratto medesimo siano riportati tutti gli elementi e le informative previste dalla normativa in materia”) soffermandosi invece sulla valenza probatoria di tale documento, ove allegato al contratto, per stabilire gli importi da imputare a capitale e ad interessi (v. Cass. Civ. n. 5703/2002; n. 23972/2010;
n. 33474/21; cfr. Cass. Civ. n. 26426/2017: “la produzione del piano di ammortamento non costituisce elemento indefettibile della prova del residuo credito da mutuo, specie ove i requisiti costitutivi delle reciproche obbligazioni, ed in particolare quella restitutoria, risultino dalla chiara previsione contrattuale e dalla natura delle rate, dalla prevedibilità del loro importo per quota di interessi separata rispetto al capitale”; v. anche n. 12922/2020). Ciò premesso, nella specie, assente il piano di ammortamento, dal contratto pacificamente stipulato dal emergono con chiarezza il TAN, il TAEG, il numero e l'ammontare delle rate, elementi Pt_1
che consentivano – come già osservato dal primo giudice, il quale prendeva atto della mancata contestazione degli importi versati e di quelli non pagati risultanti dall'estratto conto prodotto dalla creditrice – di determinare in modo univoco l'oggetto della prestazione.
La censura, secondo il quale la mancanza del piano di ammortamento non consentirebbe di determinare le modalità di restituzione del capitale e il costo dell'operazione, non trova dunque fondamento nei termini posti dall'appellante, il quale disponeva del valore numerico del tasso e del costo del credito, che la giurisprudenza di legittimità ritiene addirittura ricavabili, ancorché non direttamente espresso il dato numerico, da criteri prestabiliti ed univoci indipendentemente dalla difficoltà del calcolo (v. Cass. Civ. n. 25205/2014; n. 8028/2018; n. 17110/2019; n. 28824/2023; n.
16456/2024).
Né, d'altro canto, la trasparenza delle condizioni contrattuali può essere apprezzata in astratto sulla sola mancanza del piano di ammortamento, dovendo essere riferita al contenuto delle singole clausole
“la cui giustificazione economica risulti comprensibile, di tal ché senza tale trasparenza a risultare opaco è il costo totale del credito, donde una rilevanza di rimbalzo della trasparenza, come si è detto, sull'equilibrio economico del contratto” (Cass. n. 28824/23; v. altresì S.U. n. 15130/24 ove, richiamando la Direttiva 2008/48/CE, rileva come, a norma degli artt. 121 e ss. Tub, devono a pena di nullità essere inseriti in contratto la misura degli interessi e degli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese).
L'appello deve dunque essere respinto, condannando l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado, liquidate al valore medio del relativo scaglione.
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 854/2022 del Tribunale Parte_1
di Cagliari;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado, che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.
Così deciso in Cagliari il 6-03-2025
Il Presidente rel.
Dott.M.Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da:
Dott. Maria Teresa Spanu Presidente
Dott. Donatella Aru Consigliere
Dott. Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 383 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2022 promossa da
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Michele Atzeni, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di appello
appellante
CONTRO
C.F.: ), quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in
[...] P.IVA_2
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Sandra Macis, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian
Fagella Pellegrino per procura speciale del 4-11-2022 Notaio Per_1
appellata
All'udienza del 22-11-2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte
1) in riforma dell'impugnata sentenza, annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 1156/2017
del Tribunale di Cagliari e rigettare la domanda della in quanto la pretesa è Controparte_3
infondata e/o non provata quanto ai fatti che ne costituirebbero il fondamento, per difetto di legittimazione dell'opposta ovvero per invalidità del contratto, quale titolo sostanziale della pretesa;
2) con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i giudizi.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte
1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e/o all'art. 345 c.p.c. e/o all'art. 348 bis c.p.c.;
2) nel merito, in via principale, respingere tutti i motivi di impugnazione sollevati da parte appellante e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 854/2022 (R.G. n.
7766/2017 del Tribunale di Cagliari;
3) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale,
dell'avverso appello, condannare comunque il sig. al pagamento, in favore Parte_1
di della somma di euro 8.512,29 oltre interessi come da Controparte_2
domanda sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
4) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 854/2022 il Tribunale di Cagliari respingeva l'opposizione proposta da Pt_1
al decreto ingiuntivo n. 1156/2017 emesso dal medesimo tribunale su ricorso di
[...] CP_3
per la somma di euro 8.512,29, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione dell'importo
[...]
ricevuto in mutuo in data 14-11-2007. Le spese erano regolate secondo soccombenza.
L'opponente contestava che i documenti allegati al ricorso per ingiunzione fossero sufficienti a fornire la prova dell'ammontare del credito preteso nonché del titolo in capo a esponeva, CP_3
inoltre, che al momento della stipulazione del contratto non era stato in grado di verificare meticolosamente le condizioni ivi offerte, tra le quali non compariva il TAEG e il piano di ammortamento, e che non aveva sottoscritto tutte le clausole inserite nel testo del documento sottopostogli.
Il lamentava, altresì, che, pur avendo stipulato una polizza assicurativa, collegata al Pt_1
finanziamento, non aveva ottenuto l'attivazione del servizio allorché aveva denunciato un sinistro.
Chiedeva, dunque, la revoca del decreto opposto per difetto di legittimazione dell'opposta, per mancanza di prova del credito o comunque per invalidità del contratto.
Si costituiva eccependo di essere cessionaria del credito e non del contratto a suo CP_3 CP_2
tempo stipulato dal con NS s.p.a., di talché rimaneva estranea a eventuali pretese Pt_1
risarcitorie riguardanti la fase precontrattuale o il momento della conclusione del finanziamento.
La convenuta obiettava poi di aver prodotto già con il ricorso per ingiunzione il contratto sottoscritto dal , un estratto conto analitico che rappresentava lo stato dei pagamenti, l'atto di cessione del Pt_1
credito perfezionato con la NS e l'avviso di cessione unitamente al sollecito di pagamento recapitati al debitore.
L'opposta rilevava inoltre che non era contestata la stipulazione del contratto e che era onere della controparte, secondo la regola generale, dimostrare di aver regolarmente adempiuto.
Il tribunale considerava pacifica la stipulazione del finanziamento da parte del in data 14-11- Pt_1
2007, come da documento versato in atti, sottoscritto in tutte le clausole, nel quale era indicato il
TAN, il TAEG, il numero e l'ammontare delle rate, mentre non era causa di invalidità l'assenza di un piano di ammortamento.
Riteneva quindi infondata l'opposizione, avendo l'opponente mancato di provare di aver corrisposto somme ulteriori e maggiori di quelle riconosciute dall'opposta nell'estratto conto prodotto.
Avverso tale decisione ha proposto appello deducendo: (i) l'erroneo Parte_1
riconoscimento della legittimazione attiva in capo a la quale non dimostrava invece Controparte_3
la titolarità in capo a sé del credito azionato, avendo prodotto un documento (n. 3 fascicolo di primo grado) non chiaro nel suo contenuto con particolare riferimento all'inserimento del suo nominativo nel relativo allegato ed all'importo del credito ceduto;
(ii) la violazione degli artt. 1346-1284 c.c. laddove il primo giudice considerava irrilevante ai fini della validità del contratto l'allegazione al contratto del piano di ammortamento e/o l'esplicitazione dei criteri utilizzati per determinare le modalità di restituzione del capitale nonché del costo complessivo del credito.
Si è costituita e per essa la sua mandataria in Controparte_2 Controparte_1 qualità di conferitaria del ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi ed agli effetti Controparte_3 di cui all'art. 342 e all'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, ha resistito all'impugnazione, chiedendone il rigetto.
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere respinto il rilievo di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342
c.p.c.
Invero, l'appellante ha formulato distinte censure (i) sul difetto di legittimazione attiva della
[...]
e (ii) sull'erronea valutazione della validità del contratto, illustrando le ragioni delle CP_3
doglianze svolte su specifici capi della motivazione ed esponendo le argomentazioni difensive a sostegno delle proprie richieste di riforma, tant'è che la controparte ha svolto pertinenti difese (cfr.
Cass. Civ. n. 7675/2019; n. 10916/17).
Il primo motivo non ha pregio.
La produceva il contratto di cessione pro soluto del portafoglio di tutti i crediti elencati CP_3 nell'allegato A, tra i quali figura il nominativo di . Parte_1
Sulla scorta di tale documentazione il primo giudice reputava assolto da parte della cessionaria l'onere di provare l'inclusione del credito vantato nei confronti dell'ingiunto tra quelli ceduti in blocco dalla società finanziaria alla Controparte_3
La censura svolta dall'appellante non è idonea ad intaccare il percorso argomentativo esposto nella sentenza impugnata laddove era affermata la legittimazione dell'opposta (attore sostanziale) sul presupposto che l'inserimento del credito azionato con l'ingiunzione nell'elenco dei crediti ceduti, allegato al documento comprovante la cessione, dimostrava la titolarità del diritto in capo alla intimante.
Invero, l'art. 2 del contratto stipulato tra NS e in data 1-12-2015 stabilisce che sono CP_3 oggetto di cessione tutti i crediti compresi nell'allegato, precisando che devono ritenersi esclusi solo i crediti di NS che a quella data erano oggetto di contenzioso. L'inclusione del credito verso il
è testuale nell'allegato A e alla data del 1-12-2015 non era pendente alcun giudizio tra le parti Pt_1
originarie.
Non è dato comprendere - non avendo l'appellante sviluppato l'assunto predicato circa la mancanza di chiarezza dell'allegato - quale elemento di opacità arrecherebbe incertezza circa il trasferimento del credito de quo mediante l'atto di cessione versato in atti né tale incertezza potrebbe ricavarsi dalla mancata indicazione dell'importo cui il era obbligato al momento della cessione. Pt_1
Al riguardo parte appellante pare confondere la prova della titolarità del credito con la prova dell'ammontare del credito, che invece non attiene alla legittimazione, non avendo il debitore affermato di aver integralmente estinto la propria obbligazione né offerto elementi di segno contrario
- come era suo onere, ai sensi dell'art. 1218 c.c. - per dimostrare di aver adempiuto alla propria obbligazione in misura superiore a quella allegata dal creditore.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
Il tribunale escludeva che potessero ravvisarsi profili di scarsa trasparenza nelle condizioni trascritte in contratto, le cui clausole figuravano accettate con separate sottoscrizioni, a fronte delle quali il debitore non specificava quali ulteriori condizioni sarebbero sfuggite all'approvazione specifica.
L'appellante ha impugnato tale statuizione, ribadendo la contestazione di invalidità del contratto di finanziamento per difetto di forma (rectius di contenuto obbligatorio ex art. 117 Tub), non essendo stato allegato al contratto il piano di ammortamento con la conseguenza che sarebbero indeterminabili le modalità di restituzione del capitale ed il costo che il mutuatario è tenuto a sostenere (pag. 7 atto d'appello). La censura è imperniata sulla qualità di clausola negoziale che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto al piano di ammortamento, da cui deriverebbe l'indefettibilità di tale piano ai fini della validità del contratto.
Di contro, va osservato che, pur riconoscendo la natura di clausola negoziale al piano di ammortamento, la Suprema Corte non ne ha mai affermato il carattere di elemento essenziale del contratto (v. Cass. Civ. n. 8028/2018; cfr. decisione n. 14376/2022: “la mancata consegna del piano di ammortamento al momento della conclusione del contratto non comporta violazione alcuna da parte dell'intermediario né rende indeterminato l'oggetto del contratto qualora nel contratto medesimo siano riportati tutti gli elementi e le informative previste dalla normativa in materia”) soffermandosi invece sulla valenza probatoria di tale documento, ove allegato al contratto, per stabilire gli importi da imputare a capitale e ad interessi (v. Cass. Civ. n. 5703/2002; n. 23972/2010;
n. 33474/21; cfr. Cass. Civ. n. 26426/2017: “la produzione del piano di ammortamento non costituisce elemento indefettibile della prova del residuo credito da mutuo, specie ove i requisiti costitutivi delle reciproche obbligazioni, ed in particolare quella restitutoria, risultino dalla chiara previsione contrattuale e dalla natura delle rate, dalla prevedibilità del loro importo per quota di interessi separata rispetto al capitale”; v. anche n. 12922/2020). Ciò premesso, nella specie, assente il piano di ammortamento, dal contratto pacificamente stipulato dal emergono con chiarezza il TAN, il TAEG, il numero e l'ammontare delle rate, elementi Pt_1
che consentivano – come già osservato dal primo giudice, il quale prendeva atto della mancata contestazione degli importi versati e di quelli non pagati risultanti dall'estratto conto prodotto dalla creditrice – di determinare in modo univoco l'oggetto della prestazione.
La censura, secondo il quale la mancanza del piano di ammortamento non consentirebbe di determinare le modalità di restituzione del capitale e il costo dell'operazione, non trova dunque fondamento nei termini posti dall'appellante, il quale disponeva del valore numerico del tasso e del costo del credito, che la giurisprudenza di legittimità ritiene addirittura ricavabili, ancorché non direttamente espresso il dato numerico, da criteri prestabiliti ed univoci indipendentemente dalla difficoltà del calcolo (v. Cass. Civ. n. 25205/2014; n. 8028/2018; n. 17110/2019; n. 28824/2023; n.
16456/2024).
Né, d'altro canto, la trasparenza delle condizioni contrattuali può essere apprezzata in astratto sulla sola mancanza del piano di ammortamento, dovendo essere riferita al contenuto delle singole clausole
“la cui giustificazione economica risulti comprensibile, di tal ché senza tale trasparenza a risultare opaco è il costo totale del credito, donde una rilevanza di rimbalzo della trasparenza, come si è detto, sull'equilibrio economico del contratto” (Cass. n. 28824/23; v. altresì S.U. n. 15130/24 ove, richiamando la Direttiva 2008/48/CE, rileva come, a norma degli artt. 121 e ss. Tub, devono a pena di nullità essere inseriti in contratto la misura degli interessi e degli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese).
L'appello deve dunque essere respinto, condannando l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado, liquidate al valore medio del relativo scaglione.
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 854/2022 del Tribunale Parte_1
di Cagliari;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado, che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.
Così deciso in Cagliari il 6-03-2025
Il Presidente rel.
Dott.M.Teresa Spanu