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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/06/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 2832/2024 R.G.
Tra
Parte_1
E
CP_1
All'udienza del 27/06/2025 avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Ornella Ambrogio, delegata degli avvocati ODDO
FRANCESCO e PRAMPOLINI VIRGINIO per l'avv. Serra Tommaso in sostituzione CP_1 dell'avv. MARCEDONE IVANO.
Le parti discutono la causa e, tenuto conto che con la costituzione l' ha depositato CP_1 documento comprovante la disposizione del 04/06/2025 con la quale in relazione alle ordinanze ingiunzione oggetto del giudizio l' ha disposto l'annullamento in autotutela CP_2 della stessa, per le motivazioni ivi indicate, chiedono congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere. Con riguardo alle spese di lite l'avv. Ambrogio chiede la condanna di per il principio della soccombenza virtuale, l'avv. Serra si oppone e chiede la CP_1 compensazione integrale delle spese di lite.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 17:45 rientrata in aula decide ex art. 429 c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate. Il Giudice Onorario Dott.ssa Giovanna Pedalino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 27/06/2025 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 2832/2024 R.G. vertente
TRA
, (codice fiscale ), in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della ( ) Controparte_3 P.IVA_1 rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente all'Avv. Francesco Oddo e dall'Avv.
Virginio Prampolini, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
, (codice fiscale ) in Controparte_4 P.IVA_2 persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ivano Marcedone, giusta procura generale alle liti in atti,
- resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04/07/2024 il ricorrente proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-002047859 – protocollo 7601.24/05/2024.0042563 con la CP_1 quale l' , sede di Noto, ha richiesto il pagamento dell'importo di €8.219,55 en. OI- CP_1
002050230 – protocollo 7601.24/05/2024.0042570 con la quale l' , sede di Noto, CP_1 CP_1 ha richiesto il pagamento dell'importo di €8.219,55, entrambe a titolo di sanzioni amministrative mancato pagamento di ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore, per l'anno 2017.
A sostegno della opposizione eccepiva la mancata notifica degli atti di accertamento, la prescrizione delle sanzioni, l'estinzione della sanzione amministrativa ex art. 14 legge n.
689/1981, l'infondatezza nel merito.
2 Si costituiva l' in data 04/06/2025 premettendo che la sanzione è stata correttamente CP_1 irrogata e determinata e rilevando che l' ha annullato le ordinanze ingiunzione, con CP_2 disposizioni di annullamento in autotutela che allegava, e per tale ragione chiedeva dichiararsi cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
All'udienza odierna il ricorrente, preso atto dell'annullamento dell'ordinanza opposta ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna di controparte alle spese CP_ di lite. Il procuratore dell' ha concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese. La causa all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
Alla luce della richiesta delle parti e della documentazione depositata, assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere come concordemente richiesto dalle parti e va conseguentemente dichiarata l'estinzione del giudizio.
Quanto alla richiesta del ricorrente di condanna di controparte alle spese di lite per il principio della soccombenza virtuale, nel caso in esame, è pacifico che l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta è intervenuto in epoca successiva al deposito del ricorso ed altresì anche alla notifica dello stesso. Dalla disposizione di annullamento in autotutela CP_ depositata dall' si evince che l' ha provveduto ad annullare le ordinanze con la CP_1 motivazione che la notifica dell'atto di accertamento è avvenuta oltre il termine previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981. Ciò rende incontestata la fondatezza di una delle eccezioni del ricorrente. Rileva, tuttavia, il giudicante come il corretto comportamento processuale dell'istituto che ricevuto il ricorso ed esaminata la documentazione allegata ha prontamente provveduto ad annullare in autotutela le Ordinanze Ingiunzione con riconoscimento pieno delle ragioni del ricorrente prima della prima udienza di discussione, evitando inutili lungaggini del giudizio, induca a compensare le spese di lite.
Le spese di lite del presente grado vanno dichiarate integralmente compensate, tenuto conto del comportamento processuale dell' e del complessivo esito del giudizio conclusosi CP_1 alla prima udienza senza alcuna attività istruttoria e di trattazione (cfr. Cass. ordinanza n.
5497 del 3.03.2017; Cass. ordinanza 06.04.2018 n. 8566; Cass. Sent. 10198 del 27 aprile
2018)
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
3 Compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 27/06/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Giovanna Pedalino
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