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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/12/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 941 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
GI IN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con gli avv.ti PIZZIGONI LUCA GIUSEPPE e PESENTI ANDREA
- RICORRENTE -
contro
CP_1 con l'avv. COLLERONE FLORIANA VALERIA MARIA
- RESISTENTE –
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 22/04/2025, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, chiedendo di accertarsi il diritto al pagamento della pensione di reversibilità a decorrere dal 29.11.24 con condanna al conseguente pagamento.
In particolare, il ricorrente deduceva:
- di esser divenuto nel settembre 2022 invalido civile al 100% a seguito di grave trauma, in conseguenza del quale ha riportato tetraplegia, con necessità di carrozzina per gli spostamenti
1 - che gli è stato riconosciuto il diritto alla pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento,
- di aver cessato l'attività lavorativa dopo l'incidente, ottenendo pensione per inabilità di importo mensile lordo pari ad € 1421,44 CP_1
- di aver intraprendere numerose e costose cure lenitivi e riabilitative, oltre alle normali spese quotidiane, per le quali gli importi percepiti risultavano insufficienti.
- di aver convissuto dopo il trauma riportato con il padre , Per_1
- che suo padre ha deciso di provvedere ad aiutare economicamente il figlio per l'importo di € 1000 mensili elargiti in un'unica soluzione nell'agosto 2023 con un bonifico di €
24.000,
- che il padre del ricorrente ha subito un peggioramento di salute a decorrere da fine 2023 rendendo necessaria la richiesta di un amministratore di sostegno, nominato dal
Tribunale nel febbraio 2024 in persona dell'Avv. BE OZ.
- che i fratelli del , interpellato il padre che si era ulteriormente aggravato, preso Parte_1
atto della volontà del genitore di contribuire all'assistenza e mantenimento del ricorrente, hanno in proposito sentito il parere della Avv. BE OZ la quale si era detta favorevole.
- che il padre del ricorrente è tuttavia deceduto in data 30/10/24
- che il padre era titolare di pensione VOCOM Persona_2 CP_1
- di aver presentato domanda di reversibilità in data 29/11/24
- che la domanda era respinta per mancanza del mantenimento abituale da parte del dante causa.
La parte ricorrente, in diritto, deduceva che non vi sono contestazione in punto di requisito sanitario e che dal momento dell'incidente il padre ha sensibilmente contribuito al suo sostentamento sia fornendo vitto e alloggio sia riconoscendo un importo di € 1.000,00 al mese per sostenere le importanti spese sanitarie e riabilitative.
***
Con memoria tempestivamente depositata, si è costituito in giudizio l' il quale ha CP_1 chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
In particolare, evidenziava: CP_1
2 - la non convivenza del signor col dante causa alla data di decesso di Parte_1
quest'ultimo, in quanto alla data del 30.10.2024, il signor risiedeva Parte_1 in Via Monte Bastia 26 G presso il comune di Villa D'Almè, provincia di Bergamo, mentre il signor risiedeva in Via Tasso n. 4 in Villa D'Almè, Persona_2
- l'assenza di mantenimento abituale, avendo il richiedente prodotto solo un bonifico una tantum datato 23.08.2023 privo di qualsivoglia causale e osservato che il ricorrente aveva da poco acquistato un fabbricato in data 27.3.24
DIRITTO
La disciplina e i requisiti per il riconoscimento della reversibilità in favore del figlio inabile è stata da ultimo ricostruita dalla Suprema Corte con sentenza del 28/04/2025 , n. 11190:
3.1 - La disciplina della pensione di reversibilità dettata dall'art. 13 del r.D.L. n.636/1939 come modificato dall'art. 22 della L. 903/1965, prevede al primo comma che nel caso di morte del pensionato spetti, al coniuge e ai figli superstiti che al momento del decesso del congiunto non abbiano superato l'età di 18 anni ed ai figli di qualunque età inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, una pensione nella misura percentuale stabilita dal comma successivo, secondo aliquote gradate in ragione del rapporto di coniugio e filiazione, e della compresenza e numero dei superstiti.
3.2 - La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. Il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va comunque considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (cfr. Cass. n.9237/2018). In sostanza si tratta di requisito che sebbene non richieda la dimostrazione della convivenza desumibile dalla comune residenza al momento del decesso, né della soggezione finanziaria del figlio maggiorenne ed inabile al genitore pensionato, pretende tuttavia che si accerti in fatto un mantenimento continuativo e prevalente. Come affermato da questa Corte nella pronuncia citata già con Cass. 3 luglio 2007, n. 14996 si è affermato che "agli effetti del requisito della prevalenza del contributo economico continuativo del genitore nel mantenimento del figlio inabile, ragioni di certezza giuridica, di parità di
3 trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla
Delibera dell'istituto previdenziale n. 478 del 2000 e al riferimento, ivi enunciato, ad indici stabiliti per legge nonché di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale".
Sul piano probatorio è stato poi osservato che "l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità incombe su chi tale diritto ha fatto valere in giudizio, a norma dell'art. 2697 cod. civ., mentre il giudice non può sopperire alle carenze probatorie imputabili alle parti, in quanto il suo potere di ammettere d'ufficio mezzi di prova a norma dell'art. 421 cod. proc. civ. è solo finalizzato ad integrare un quadro probatorio già tempestivamente delineato dalle parti (sulla circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, si rinvia a Cass. Sez. U. 17 giugno 2004, n.11353)". Si è quindi concluso che "l'accertamento, in concreto, del sostentamento del figlio inabile, da parte del genitore, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, è tipico giudizio di fatto demandato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato
(v. tra le altre, Cass. 20 aprile 2016, n.8023)".
4. Da quanto esposto consegue che è onere del richiedente allegare e dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari per sostenere la fondatezza della propria domanda, trattandosi di circostanze di carattere personale, relazionale ed economico che rientrano nel proprio diretto bagaglio conoscitivo. Si aggiunga che la rilevanza dei profili fattuali descrittivi della vivenza a carico facenti leva sulla circostanza che il genitore, in vita, abbia provveduto in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile è ribadita dalla più recente pronuncia resa da questa sezione con ord. n.15041/2024, secondo la quale il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, "laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile;
tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato".”
4 Ciò posto nel caso di specie non sono mosse contestazioni in punto di inabilità al lavoro del ricorrente, ma l' contesta solo la “vivenza a carico”. CP_2
Tanto premesso ritiene il Collegio che a tali principi si debba dar seguito, non essendo state prospettate ragioni che possano indurre a discostarsene.”
Ciò posto nella vicenda in esame è pacifico lo stato di inabilità, oggetto di contestazione è solo la vivenza a carico continuativa.
In primo luogo, risulta documentalmente provato l'elargizione della somma di € 24.000,00 in favore del ricorrente da parte del decuius in data 23.8.23, ossia proprio dopo la cessazione del rapporto di lavoro avvenuto nel giugno 2023. Non risulta condivisibile la riconduzione di tale somma alla causale dell'acquisto dell'immobile in quanto la compravendita dell'abitazione è avvenuta nel marzo 2024, quasi un anno dopo e, come noto, la provvidenza per l'acquisto di un immobile non può essere messa a disposizione dopo la compravendita, in quanto, ove necessario, in tale momento è già stato contratto il mutuo per la parte di prezzo del bene non in possesso dell'acquirente. Inoltre, il teste di parte ricorrente della torre ha confermato che Tes_1
è stato ricoverato dal 3.9.22 al dicembre 2023, il contratto di lavoro è cessato a Pt_1 giugno 2023. […] Mio fratello abita ora in villa d'almè in via monte bastia, il 28.3.24 Pt_1 aveva rogitato. Il ricorrente è andato ad abitare nel giugno 2024. La provvista è stata data dai soldi della polizza infortuni.”.
Quanto al valore del bonifico del de cuius e l'intenzione del padre di riconoscere un contributo costante e significativo di ausilio al figlio inabile, si osserva che dall'istruttoria svolta è emerso chiaramente che il genitore provvedeva in modo prevalente al sostentamento del ricorrente, infatti fino al passaggio nella RSA il ricorrente ha convissuto con il padre che si occupava anche del pagamento delle utenze fino al trasferimento dell'anziano presso la RSA e che è rimasto a vivere presso la casa paterna fino al giugno 2024 e si è poi spostato, in ragione della sussistenza di barriere architettoniche, presso la nuova abitazione acquistata con la provvidenza dell'assicurazione.
Sul punto, l'istruttoria è stata chiara:
- “So che luciano della torre erogava degli aiuti al ricorrente.
5 Io ho incontrato il sig. ma quando l'ho conosciuto non era più in grado di riferire. Mi sono Per_1 interfacciato con i figli e che mi hanno riferito che dal conto corrente del padre erano state Per_3 Tes_1 erogate delle somme in favore del fratello non so con quanta regolarità Pt_1
Si era parlato di farlo diventare un aiuto regolare, io non potevo farlo in autonomia, ma dovevo chiedere confronto al giudice e autorizzazione per farla diventare un'uscita regolare.
Il ricorrente conviveva con il padre nella stessa casa, in villa d'almè, via Tasso. Non mi ricordo nulla in relazione a via monte bastia di villa d'almè.
Io non ero andata a casa di ma direttamente i RSA. Per_1
Quando l'ho conosciuto la prima volta era già in RSA, so che nel conto corrente vi erano ancora addebiti dell'utenze di quella casa. Erano circa 100/150 al mese, era un'uscita frequente automatica.
Io avevo depositato una richiesta di convocazione al giudice delegato, avevo anticipato la questione del mantenimento nella relazione iniziale. Con il giudice ne avevo parlato durante un'altra udienza, poi aspettavo la convocazione, ma nel mentre è morto il sig. Per_1
Io avevo raccolto certificazione di invalidità e redditi del ricorrente, i fratelli mi avevano riferito che aveva bisogno di cure costanti e che non era autonomo in nessuna attività benchè meno lavorativa.
Non avevamo ancora stabilito una cifra, si pensava ad € 1000,00, ma io non avevo ancora in mano la documentazione medica per valutare.” (il teste di parte ricorrente BE OZ, amministratrice di sostegno del de cuius),
- “So che mio padre non corrispondeva a mio fratello mensilmente una somma, mio padre ha fatto un bonifico di € 24mila subito dopo che a giovanni è cessato il contratto di lavoro, ossia nel 2023.
è stato ricoverato dal 3.9.22 al dicembre 2023, il contratto di lavoro è cessato a giugno 2023. Pt_1
In quel momento luglio/agosto 2023, ha disposto il bonifico suddetto in favore di mio fratello.
Io e mio fratello abbiamo pensato ad un contributo per due anni, vista l'uscita dalla struttura per Per_3 pagarsi ausili e assistenza.
Io ho fatto la richiesta per l'amm di sostegno, il 10.1.24, siamo andata in udienza anche con i miei fratelli.
Noi tre abbiamo chiesto al giudice la possibilità di dare mantenimento abituale a di 500/600 Pt_1 euro/mese.
Il giudice non ha potuto decidere perché l'istanza andava fatta dall'amm di sostegno.
Quando abbiamo incontrato l'amm di sostegno OZ, prima di far conoscere nostro papà, abbiamo chiesto di far partire il prima possibile il contributo mensile per Pt_1
6 Mio padre proprio in quel mese è passato al reparto geriatrico per un peggioramento.
Mio padre abitava in via tasso 4 in villa d'almè, abitava con fino all'incidente del 3.9.2022. Pt_1
Mio papà era in lista di attesa da aprile 2022 per RSA nucleo Alzheimer.
Dopo incidente è stato per 40 gg in ospedale catania. Mio padre è stato in ricovero di sollievo Pt_1 fino dicembre 2023, poi è andato nel nucleo Alzheimer
Mio fratello abita ora in villa d'almè in via monte bastia, il 28.3.24 aveva rogitato. Il Pt_1 ricorrente è andato ad abitare nel giugno 2024. La provvista è stata data dai soldi della polizza infortuni.
Le spese dell'appartamento di via tasso erano a carico del padre. Da 3.9.22 a 12.23 ricovero, da 12.23
a casa del fratello fino a 18.2.24,poi dopo vari ricoveri a casa in via monte bastia.” (il teste di Per_3 parte ricorrente sonia della torre).
Alla luce dell'istruttoria testimoniale e della produzione documentale, è emerso incontrastabilmente che il ricorrente, dal momento della cessazione del rapporto di lavoro stante la condizione di inabilità, è stato sostenuto economicamente in via prevalente da parte del padre, poi deceduto, infatti il ricorrente conviveva con il de cuius almeno fino a quando il genitore è stato ricoverato in rsa, il padre si occupava prima e si è occupato anche dopo il ricovero del pagamento delle utenze dell'abitazione del ricorrente. Seppur vero che il signor della ha acquistato nel Marzo del 2024 una nuova abitazione in ragione delle Parte_1 insuperabili barriere architettoniche della dimora paterna, è pur vero che si è trasferito presso tale nuova residenza solo nel giugno del 2024, e pertanto successivamente al ricovero del genitore. Inoltre, l'intenzione del de cuius di corrispondere al figlio inabile una provvidenza mensile continuativa di euro 1.000,00 seppur elargita in un'unica soluzione, è stata confermata da entrambi i testi escussi in più risulta coerente con il fatto che il ricorrente nel giugno del
2023 era stato licenziato proprio ragione dell'inabilità e il bonifico è stato disposto nell'agosto del 2023, tale contingenza temporale e significativa anche per valutare l'intenzione del de cuius.
Il ricorso, e quindi fondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso
7 - condanna il a rifondere a parte ricorrente le residue spese del Controparte_3
giudizio, liquidate in € 4.500,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge e al contributo unificato se dovuto e pagato con distrazione in favore del difensore antistatario.
Bergamo, 22 dicembre 2025
Il Giudice del lavoro
GI LI
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
GI IN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con gli avv.ti PIZZIGONI LUCA GIUSEPPE e PESENTI ANDREA
- RICORRENTE -
contro
CP_1 con l'avv. COLLERONE FLORIANA VALERIA MARIA
- RESISTENTE –
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 22/04/2025, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, chiedendo di accertarsi il diritto al pagamento della pensione di reversibilità a decorrere dal 29.11.24 con condanna al conseguente pagamento.
In particolare, il ricorrente deduceva:
- di esser divenuto nel settembre 2022 invalido civile al 100% a seguito di grave trauma, in conseguenza del quale ha riportato tetraplegia, con necessità di carrozzina per gli spostamenti
1 - che gli è stato riconosciuto il diritto alla pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento,
- di aver cessato l'attività lavorativa dopo l'incidente, ottenendo pensione per inabilità di importo mensile lordo pari ad € 1421,44 CP_1
- di aver intraprendere numerose e costose cure lenitivi e riabilitative, oltre alle normali spese quotidiane, per le quali gli importi percepiti risultavano insufficienti.
- di aver convissuto dopo il trauma riportato con il padre , Per_1
- che suo padre ha deciso di provvedere ad aiutare economicamente il figlio per l'importo di € 1000 mensili elargiti in un'unica soluzione nell'agosto 2023 con un bonifico di €
24.000,
- che il padre del ricorrente ha subito un peggioramento di salute a decorrere da fine 2023 rendendo necessaria la richiesta di un amministratore di sostegno, nominato dal
Tribunale nel febbraio 2024 in persona dell'Avv. BE OZ.
- che i fratelli del , interpellato il padre che si era ulteriormente aggravato, preso Parte_1
atto della volontà del genitore di contribuire all'assistenza e mantenimento del ricorrente, hanno in proposito sentito il parere della Avv. BE OZ la quale si era detta favorevole.
- che il padre del ricorrente è tuttavia deceduto in data 30/10/24
- che il padre era titolare di pensione VOCOM Persona_2 CP_1
- di aver presentato domanda di reversibilità in data 29/11/24
- che la domanda era respinta per mancanza del mantenimento abituale da parte del dante causa.
La parte ricorrente, in diritto, deduceva che non vi sono contestazione in punto di requisito sanitario e che dal momento dell'incidente il padre ha sensibilmente contribuito al suo sostentamento sia fornendo vitto e alloggio sia riconoscendo un importo di € 1.000,00 al mese per sostenere le importanti spese sanitarie e riabilitative.
***
Con memoria tempestivamente depositata, si è costituito in giudizio l' il quale ha CP_1 chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
In particolare, evidenziava: CP_1
2 - la non convivenza del signor col dante causa alla data di decesso di Parte_1
quest'ultimo, in quanto alla data del 30.10.2024, il signor risiedeva Parte_1 in Via Monte Bastia 26 G presso il comune di Villa D'Almè, provincia di Bergamo, mentre il signor risiedeva in Via Tasso n. 4 in Villa D'Almè, Persona_2
- l'assenza di mantenimento abituale, avendo il richiedente prodotto solo un bonifico una tantum datato 23.08.2023 privo di qualsivoglia causale e osservato che il ricorrente aveva da poco acquistato un fabbricato in data 27.3.24
DIRITTO
La disciplina e i requisiti per il riconoscimento della reversibilità in favore del figlio inabile è stata da ultimo ricostruita dalla Suprema Corte con sentenza del 28/04/2025 , n. 11190:
3.1 - La disciplina della pensione di reversibilità dettata dall'art. 13 del r.D.L. n.636/1939 come modificato dall'art. 22 della L. 903/1965, prevede al primo comma che nel caso di morte del pensionato spetti, al coniuge e ai figli superstiti che al momento del decesso del congiunto non abbiano superato l'età di 18 anni ed ai figli di qualunque età inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, una pensione nella misura percentuale stabilita dal comma successivo, secondo aliquote gradate in ragione del rapporto di coniugio e filiazione, e della compresenza e numero dei superstiti.
3.2 - La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. Il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va comunque considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (cfr. Cass. n.9237/2018). In sostanza si tratta di requisito che sebbene non richieda la dimostrazione della convivenza desumibile dalla comune residenza al momento del decesso, né della soggezione finanziaria del figlio maggiorenne ed inabile al genitore pensionato, pretende tuttavia che si accerti in fatto un mantenimento continuativo e prevalente. Come affermato da questa Corte nella pronuncia citata già con Cass. 3 luglio 2007, n. 14996 si è affermato che "agli effetti del requisito della prevalenza del contributo economico continuativo del genitore nel mantenimento del figlio inabile, ragioni di certezza giuridica, di parità di
3 trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla
Delibera dell'istituto previdenziale n. 478 del 2000 e al riferimento, ivi enunciato, ad indici stabiliti per legge nonché di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale".
Sul piano probatorio è stato poi osservato che "l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità incombe su chi tale diritto ha fatto valere in giudizio, a norma dell'art. 2697 cod. civ., mentre il giudice non può sopperire alle carenze probatorie imputabili alle parti, in quanto il suo potere di ammettere d'ufficio mezzi di prova a norma dell'art. 421 cod. proc. civ. è solo finalizzato ad integrare un quadro probatorio già tempestivamente delineato dalle parti (sulla circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, si rinvia a Cass. Sez. U. 17 giugno 2004, n.11353)". Si è quindi concluso che "l'accertamento, in concreto, del sostentamento del figlio inabile, da parte del genitore, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, è tipico giudizio di fatto demandato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato
(v. tra le altre, Cass. 20 aprile 2016, n.8023)".
4. Da quanto esposto consegue che è onere del richiedente allegare e dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari per sostenere la fondatezza della propria domanda, trattandosi di circostanze di carattere personale, relazionale ed economico che rientrano nel proprio diretto bagaglio conoscitivo. Si aggiunga che la rilevanza dei profili fattuali descrittivi della vivenza a carico facenti leva sulla circostanza che il genitore, in vita, abbia provveduto in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile è ribadita dalla più recente pronuncia resa da questa sezione con ord. n.15041/2024, secondo la quale il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, "laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile;
tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato".”
4 Ciò posto nel caso di specie non sono mosse contestazioni in punto di inabilità al lavoro del ricorrente, ma l' contesta solo la “vivenza a carico”. CP_2
Tanto premesso ritiene il Collegio che a tali principi si debba dar seguito, non essendo state prospettate ragioni che possano indurre a discostarsene.”
Ciò posto nella vicenda in esame è pacifico lo stato di inabilità, oggetto di contestazione è solo la vivenza a carico continuativa.
In primo luogo, risulta documentalmente provato l'elargizione della somma di € 24.000,00 in favore del ricorrente da parte del decuius in data 23.8.23, ossia proprio dopo la cessazione del rapporto di lavoro avvenuto nel giugno 2023. Non risulta condivisibile la riconduzione di tale somma alla causale dell'acquisto dell'immobile in quanto la compravendita dell'abitazione è avvenuta nel marzo 2024, quasi un anno dopo e, come noto, la provvidenza per l'acquisto di un immobile non può essere messa a disposizione dopo la compravendita, in quanto, ove necessario, in tale momento è già stato contratto il mutuo per la parte di prezzo del bene non in possesso dell'acquirente. Inoltre, il teste di parte ricorrente della torre ha confermato che Tes_1
è stato ricoverato dal 3.9.22 al dicembre 2023, il contratto di lavoro è cessato a Pt_1 giugno 2023. […] Mio fratello abita ora in villa d'almè in via monte bastia, il 28.3.24 Pt_1 aveva rogitato. Il ricorrente è andato ad abitare nel giugno 2024. La provvista è stata data dai soldi della polizza infortuni.”.
Quanto al valore del bonifico del de cuius e l'intenzione del padre di riconoscere un contributo costante e significativo di ausilio al figlio inabile, si osserva che dall'istruttoria svolta è emerso chiaramente che il genitore provvedeva in modo prevalente al sostentamento del ricorrente, infatti fino al passaggio nella RSA il ricorrente ha convissuto con il padre che si occupava anche del pagamento delle utenze fino al trasferimento dell'anziano presso la RSA e che è rimasto a vivere presso la casa paterna fino al giugno 2024 e si è poi spostato, in ragione della sussistenza di barriere architettoniche, presso la nuova abitazione acquistata con la provvidenza dell'assicurazione.
Sul punto, l'istruttoria è stata chiara:
- “So che luciano della torre erogava degli aiuti al ricorrente.
5 Io ho incontrato il sig. ma quando l'ho conosciuto non era più in grado di riferire. Mi sono Per_1 interfacciato con i figli e che mi hanno riferito che dal conto corrente del padre erano state Per_3 Tes_1 erogate delle somme in favore del fratello non so con quanta regolarità Pt_1
Si era parlato di farlo diventare un aiuto regolare, io non potevo farlo in autonomia, ma dovevo chiedere confronto al giudice e autorizzazione per farla diventare un'uscita regolare.
Il ricorrente conviveva con il padre nella stessa casa, in villa d'almè, via Tasso. Non mi ricordo nulla in relazione a via monte bastia di villa d'almè.
Io non ero andata a casa di ma direttamente i RSA. Per_1
Quando l'ho conosciuto la prima volta era già in RSA, so che nel conto corrente vi erano ancora addebiti dell'utenze di quella casa. Erano circa 100/150 al mese, era un'uscita frequente automatica.
Io avevo depositato una richiesta di convocazione al giudice delegato, avevo anticipato la questione del mantenimento nella relazione iniziale. Con il giudice ne avevo parlato durante un'altra udienza, poi aspettavo la convocazione, ma nel mentre è morto il sig. Per_1
Io avevo raccolto certificazione di invalidità e redditi del ricorrente, i fratelli mi avevano riferito che aveva bisogno di cure costanti e che non era autonomo in nessuna attività benchè meno lavorativa.
Non avevamo ancora stabilito una cifra, si pensava ad € 1000,00, ma io non avevo ancora in mano la documentazione medica per valutare.” (il teste di parte ricorrente BE OZ, amministratrice di sostegno del de cuius),
- “So che mio padre non corrispondeva a mio fratello mensilmente una somma, mio padre ha fatto un bonifico di € 24mila subito dopo che a giovanni è cessato il contratto di lavoro, ossia nel 2023.
è stato ricoverato dal 3.9.22 al dicembre 2023, il contratto di lavoro è cessato a giugno 2023. Pt_1
In quel momento luglio/agosto 2023, ha disposto il bonifico suddetto in favore di mio fratello.
Io e mio fratello abbiamo pensato ad un contributo per due anni, vista l'uscita dalla struttura per Per_3 pagarsi ausili e assistenza.
Io ho fatto la richiesta per l'amm di sostegno, il 10.1.24, siamo andata in udienza anche con i miei fratelli.
Noi tre abbiamo chiesto al giudice la possibilità di dare mantenimento abituale a di 500/600 Pt_1 euro/mese.
Il giudice non ha potuto decidere perché l'istanza andava fatta dall'amm di sostegno.
Quando abbiamo incontrato l'amm di sostegno OZ, prima di far conoscere nostro papà, abbiamo chiesto di far partire il prima possibile il contributo mensile per Pt_1
6 Mio padre proprio in quel mese è passato al reparto geriatrico per un peggioramento.
Mio padre abitava in via tasso 4 in villa d'almè, abitava con fino all'incidente del 3.9.2022. Pt_1
Mio papà era in lista di attesa da aprile 2022 per RSA nucleo Alzheimer.
Dopo incidente è stato per 40 gg in ospedale catania. Mio padre è stato in ricovero di sollievo Pt_1 fino dicembre 2023, poi è andato nel nucleo Alzheimer
Mio fratello abita ora in villa d'almè in via monte bastia, il 28.3.24 aveva rogitato. Il Pt_1 ricorrente è andato ad abitare nel giugno 2024. La provvista è stata data dai soldi della polizza infortuni.
Le spese dell'appartamento di via tasso erano a carico del padre. Da 3.9.22 a 12.23 ricovero, da 12.23
a casa del fratello fino a 18.2.24,poi dopo vari ricoveri a casa in via monte bastia.” (il teste di Per_3 parte ricorrente sonia della torre).
Alla luce dell'istruttoria testimoniale e della produzione documentale, è emerso incontrastabilmente che il ricorrente, dal momento della cessazione del rapporto di lavoro stante la condizione di inabilità, è stato sostenuto economicamente in via prevalente da parte del padre, poi deceduto, infatti il ricorrente conviveva con il de cuius almeno fino a quando il genitore è stato ricoverato in rsa, il padre si occupava prima e si è occupato anche dopo il ricovero del pagamento delle utenze dell'abitazione del ricorrente. Seppur vero che il signor della ha acquistato nel Marzo del 2024 una nuova abitazione in ragione delle Parte_1 insuperabili barriere architettoniche della dimora paterna, è pur vero che si è trasferito presso tale nuova residenza solo nel giugno del 2024, e pertanto successivamente al ricovero del genitore. Inoltre, l'intenzione del de cuius di corrispondere al figlio inabile una provvidenza mensile continuativa di euro 1.000,00 seppur elargita in un'unica soluzione, è stata confermata da entrambi i testi escussi in più risulta coerente con il fatto che il ricorrente nel giugno del
2023 era stato licenziato proprio ragione dell'inabilità e il bonifico è stato disposto nell'agosto del 2023, tale contingenza temporale e significativa anche per valutare l'intenzione del de cuius.
Il ricorso, e quindi fondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso
7 - condanna il a rifondere a parte ricorrente le residue spese del Controparte_3
giudizio, liquidate in € 4.500,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge e al contributo unificato se dovuto e pagato con distrazione in favore del difensore antistatario.
Bergamo, 22 dicembre 2025
Il Giudice del lavoro
GI LI
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