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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/09/2025, n. 3804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3804 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 23/09/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 13662/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 09.30 compaiono per parte ricorrente l'avv.to Alessia Giugno in sostituzione dell'avv. BONOMO JOSÈ LIBERO, per l'avv. Marie Claire Accardi CP_1 in sostituzione dell'avv. Piras e per l'avv. M. Alaimo in sostituzione dell'avv. CP_2
Caforio.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott.ssa Antonella Di Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13662 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. BONOMO JOSÈ LIBERO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con l'avv. PIRAS MARIANTONIETTA
-resistente -
in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ombretta
Caforio
-resistente- oggetto: opposizione intimazione di pagamento avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso.
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti, che liquida in € 800,00 per ciascuna delle parti, oltre spese generali, CPA e IVA. Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26/09/2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio l' e l' proponendo CP_1 Controparte_5
opposizione avverso il provvedimento notificato in data 13 settembre 2024 con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di euro 2.411,33 .
Ritualmente instaurato il contraddittorio resistevano in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Preliminarmente va precisato che oggetto dell'intimazione di pagamento sono avvisi di addebito regolarmente notificati e non opposti.
In merito all'avvenuto pagamento si osserva che parte ricorrente non ha depositato l'istanza di rateazione né dalla documentazione prodotta si evince che i pagamenti effettuati si riferiscono all'intimazione ed agli avvisi di addebito sottesi.
Per tale motivo il, ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 23/09/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 23/09/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 13662/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 09.30 compaiono per parte ricorrente l'avv.to Alessia Giugno in sostituzione dell'avv. BONOMO JOSÈ LIBERO, per l'avv. Marie Claire Accardi CP_1 in sostituzione dell'avv. Piras e per l'avv. M. Alaimo in sostituzione dell'avv. CP_2
Caforio.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott.ssa Antonella Di Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13662 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. BONOMO JOSÈ LIBERO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con l'avv. PIRAS MARIANTONIETTA
-resistente -
in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ombretta
Caforio
-resistente- oggetto: opposizione intimazione di pagamento avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso.
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti, che liquida in € 800,00 per ciascuna delle parti, oltre spese generali, CPA e IVA. Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26/09/2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio l' e l' proponendo CP_1 Controparte_5
opposizione avverso il provvedimento notificato in data 13 settembre 2024 con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di euro 2.411,33 .
Ritualmente instaurato il contraddittorio resistevano in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Preliminarmente va precisato che oggetto dell'intimazione di pagamento sono avvisi di addebito regolarmente notificati e non opposti.
In merito all'avvenuto pagamento si osserva che parte ricorrente non ha depositato l'istanza di rateazione né dalla documentazione prodotta si evince che i pagamenti effettuati si riferiscono all'intimazione ed agli avvisi di addebito sottesi.
Per tale motivo il, ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 23/09/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio