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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 16/07/2024, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott.ssa Cecilia Marino Presidente
dott. Alessandro Di Giacomo Giudice estensore dott. Ugo Iannini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2398 del 2016 del Ruolo Generale, promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Ungaro Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arzachena, via S. Pietro 1,
Parte ricorrente
CONTRO
(cf. ), rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Della Rocca ed CP C.F._2
Eleonora Giovannini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, largo Lucio Apuleio 11,
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.4.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note in atti e la causa veniva riservata alla decisione del
Collegio, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.11.2016 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 civile in Cambridge (Massachusetts - USA) il 14.6.1980 con , che dall'unione erano CP nati i figli nel 1986 e nel 1990, che nel corso del tempo il rapporto Per_1 Controparte_2 tra i coniugi si era deteriorato ed era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra di loro, anche a causa della condotta contraria ai doveri del matrimonio tenuta dal marito, che sin dai primissimi anni di matrimonio aveva instaurato la prima di varie relazioni extraconiugali, che si era pertanto determinata tra le parti una disaffezione ed un distacco spirituale che avevano dato luogo ad una situazione di insanabile contrasto, chiedeva al Presidente del Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale e di accogliere le ulteriori domande di cui in atti.
si costituiva in giudizio negando la propria responsabilità circa i contestati tradimenti CP ed il fallimento del matrimonio, dovuto invece alla condotta della moglie, cui contestava a sua volta l'instaurazione di una relazione extraconiugale, e concludeva come in atti.
La causa, istruita con interrogatorio formale, prova per testi e produzioni documentali, veniva tenuta in decisione all'udienza del 7.7.2022 sulle conclusioni formulate dalle parti;
il Collegio emetteva sentenza parziale con cui accoglieva la domanda di separazione e disponeva la prosecuzione dell'istruttoria in merito alle ulteriori domande avanzate dalle parti.
La causa veniva trattenuta successivamente in decisione sulle conclusioni di cui alle note depositate per l'udienza del 5.4.2024.
Essendo intervenuta tra le parti sentenza parziale con cui è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, l'oggetto della presente decisione è limitato alle ulteriori domande avanzate dalle parti.
Va accolta, in primo luogo, la domanda formulata dalla ricorrente di addebito della separazione al coniuge, atteso che le sue allegazioni circa il comportamento del , posto in essere in violazione CP degli obblighi di fedeltà, hanno trovato puntuale riscontro nella documentazione prodotta agli atti e nelle deposizioni assunte.
La ricorrente ha riferito che, nell'autunno dell'anno 2013, ebbe in dono dal coniuge il suo telefonino usato, destinato a sostituire quello della che non funzionava più, e che in quel telefono Pt_1 rinvenne alcuni messaggi, inviati al marito da persona non identificata, dal tenore inequivocabile:
“Tutto bene ieri? Ti bacio a più tardi…Dormi bene amore mio. Un bacio a domani…Cosa ti farei…Ti amo. Un'infinità di baci. A dopo….Sei arrivato? Buona giornata ti amo tanto. A più tardi” (v. doc. 5 allegato alle seconde memorie ex art. 183 c.p.c. di parte ricorrente).
Tali circostanze hanno trovato conferma nella deposizione resa dalla teste , cognata della Tes_1 ricorrente, la quale ha dichiarato: mi fece vedere i messaggi sul cellulare del marito che Parte_1 glielo aveva dato in quanto il suo non funzionava”.
La teste ha riferito inoltre di essere a conoscenza che tale relazione era intrattenuta dal con tale CP
, ed ha aggiunto che “…IA mi fece vedere anche dei post che c'erano su Persona_2 facebook, oltre ai messaggi del telefonino”.
Per La difesa della ricorrente ha prodotto anche tali post, pubblicati dalla nella primavera del 2015, da cui, oltre all'ammirazione per l'opera del , traspare senza dubbio l'esistenza di una particolare CP vicinanza al medesimo:
Non è l'età che rende vecchia una persona. A 70 anni si è giovani!...Se sottolineano la tua età anagrafica per demotivarti in scelte di vita, non vogliono il tuo bene…Nessuno è padrone della vita altrui, non c'è marito/moglie, figlio/fuglia o parenti che possono impedirlo”; “un uomo a 70 anni può 2 vivere serenamente una seconda vita o deve annientarsi reprimendo i propri desideri solo per quello che potrebbe pensare la gente o perché è vittima di ricatti?”; “sono anni che più o meno mi nascondo…quello che possono dire o reagire parenti spioni non mi importa…” (v. doc. 10 allegato alle seconde memorie ex art. 183 c.p.c. di parte ricorrente).
Va ricordata infine, ad ulteriore riprova dell'esistenza della relazione extraconiugale del , la CP comunicazione inviatagli via mail dalla figlia con cui, tra l'altro, si contesta al padre Per_1
“…ricordati che nessuno è cieco e tutti noi sappiamo che ti sei sempre fatto i cavoli tuoi con zoccole e continui a farlo!!!Forse dovresti stare più attento…mamma non è la tua serva o la tua segretaria, ma tua moglie quindi impara a trattarla con rispetto perché sei un gran maleducato” (v. doc. 11 allegato alle seconde memorie ex art. 183 c.p.c. di parte ricorrente).
Tanto premesso, è opportuno richiamare l'orientamento ormai consolidato del Supremo Collegio secondo cui “in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (così per tutte Cass., ord. n. 16859 del 2015).
Nel caso di specie, considerato che “è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass., ord. n. 3923 del 2018), osserva il Collegio che alcuna prova è stata fornita dal in ordine alla preesistenza di una crisi coniugale atta a giustificare le proprie condotte, CP poste in essere in palese violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c..
Non vi è dubbio, pertanto, che la responsabilità del fallimento dell'unione coniugale debba essere attribuita in via esclusiva al resistente che, con la sua condotta, ha determinato la disgregazione della comunione tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituirla.
Rileva infine il Tribunale che l'esistenza del tradimento che la avrebbe posto in essere ai danni Pt_1 del è rimasta del tutto sfornita di prova, tale non potendosi considerare la frequentazione da CP parte della ricorrente, nei giorni 26, 27 e 28 marzo 2016, di , affittuario del terreno Persona_3 di proprietà della né gli accessi eseguiti dalla presso la casa di sua proprietà sita in Pt_1 Pt_1
Arzachena, in occasione dei quali non è stato tuttavia possibile accertare la presenza del (v. Per_3 la relazione investigativa a firma di e la relativa testimonianza). Testimone_2
Anche quanto il avrebbe riferito a persona non compiutamente identificata dal teste Per_3 Tes_2 tale , ex carabiniere, secondo cui il terreno a lui in uso sarebbe stato di proprietà della sua Tes_3 nuova compagna, ben potendo essere compatibile con una mera vanteria dello stesso, non consente, con tutta evidenza, di fondare il giudizio di addebito della separazione, cosicchè la relativa domanda deve essere respinta.
Considerato poi che, in materia di separazione, il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio è il principale elemento da prendere in considerazione per la quantificazione dell'assegno di mantenimento, osserva il Collegio che il tenore di vita della famiglia era senza dubbio agiato, CP come si desume dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, da cui emerge che il resistente ha percepito redditi, tra il 2013 ed il 2016, oscillanti tra €. 140.000,00 ed €. 194.000,00 annui.
Non va dimenticato, inoltre, che egli, nonostante l'attuale documentata contrazione dei redditi, non solo ha trattenuto per sé le somme ed i titoli giacenti sui conti correnti bancari intestati ad entrambi i
3 coniugi, per un ammontare pari ad €. 430.941,00 (v. pag. 5 della perizia patrimoniale depositata dallo stesso resistente – doc. 2 allegato alla memoria di costituzione), ma mantiene anche un tenore di vita ben più elevato di quello della moglie, di cui è chiaro indice l'occupazione della villa, di cui la Pt_1 è comproprietaria, sita in un'esclusiva zona della Costa Smeralda, della superficie di mq. 598 circa e del valore di diversi milioni di euro (v. pagg. 4 e 5 della predetta perizia).
Risulta inoltre dagli accertamenti della Guardia di Finanza e dalla documentazione fiscale versata in atti che l'unica fonte di sostentamento della priva di stabile attività lavorativa, è costituita in Pt_1 via pressoché esclusiva, dopo 35 anni di matrimonio, dall'assegno di mantenimento che percepisce dal coniuge.
Tenuto dunque conto del complesso degli elementi sin qui esposti, appare opportuno imporre al resistente l'obbligo di versare alla entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di mantenimento, Pt_1 la somma di €. 1.500,00 netti, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Considerato che le parti hanno concordemente dato atto del raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio nelle more del giudizio, nessuna pronuncia deve Controparte_2 essere resa con riferimento alla domanda di determinazione di una somma per il suo mantenimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza:
dichiara la separazione personale dei coniugi e , con addebito a Parte_1 CP quest' ultimo;
respinge la domanda di addebito avanzata da;
CP impone a l'obbligo di versare alla ricorrente, entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo CP di mantenimento, la somma di €. 1.500,00 netti, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in €. 98,00 per spese ed in €. 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.7.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Alessandro Di Giacomo Cecilia Marino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott.ssa Cecilia Marino Presidente
dott. Alessandro Di Giacomo Giudice estensore dott. Ugo Iannini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2398 del 2016 del Ruolo Generale, promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Ungaro Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arzachena, via S. Pietro 1,
Parte ricorrente
CONTRO
(cf. ), rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Della Rocca ed CP C.F._2
Eleonora Giovannini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, largo Lucio Apuleio 11,
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.4.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note in atti e la causa veniva riservata alla decisione del
Collegio, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.11.2016 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 civile in Cambridge (Massachusetts - USA) il 14.6.1980 con , che dall'unione erano CP nati i figli nel 1986 e nel 1990, che nel corso del tempo il rapporto Per_1 Controparte_2 tra i coniugi si era deteriorato ed era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra di loro, anche a causa della condotta contraria ai doveri del matrimonio tenuta dal marito, che sin dai primissimi anni di matrimonio aveva instaurato la prima di varie relazioni extraconiugali, che si era pertanto determinata tra le parti una disaffezione ed un distacco spirituale che avevano dato luogo ad una situazione di insanabile contrasto, chiedeva al Presidente del Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale e di accogliere le ulteriori domande di cui in atti.
si costituiva in giudizio negando la propria responsabilità circa i contestati tradimenti CP ed il fallimento del matrimonio, dovuto invece alla condotta della moglie, cui contestava a sua volta l'instaurazione di una relazione extraconiugale, e concludeva come in atti.
La causa, istruita con interrogatorio formale, prova per testi e produzioni documentali, veniva tenuta in decisione all'udienza del 7.7.2022 sulle conclusioni formulate dalle parti;
il Collegio emetteva sentenza parziale con cui accoglieva la domanda di separazione e disponeva la prosecuzione dell'istruttoria in merito alle ulteriori domande avanzate dalle parti.
La causa veniva trattenuta successivamente in decisione sulle conclusioni di cui alle note depositate per l'udienza del 5.4.2024.
Essendo intervenuta tra le parti sentenza parziale con cui è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, l'oggetto della presente decisione è limitato alle ulteriori domande avanzate dalle parti.
Va accolta, in primo luogo, la domanda formulata dalla ricorrente di addebito della separazione al coniuge, atteso che le sue allegazioni circa il comportamento del , posto in essere in violazione CP degli obblighi di fedeltà, hanno trovato puntuale riscontro nella documentazione prodotta agli atti e nelle deposizioni assunte.
La ricorrente ha riferito che, nell'autunno dell'anno 2013, ebbe in dono dal coniuge il suo telefonino usato, destinato a sostituire quello della che non funzionava più, e che in quel telefono Pt_1 rinvenne alcuni messaggi, inviati al marito da persona non identificata, dal tenore inequivocabile:
“Tutto bene ieri? Ti bacio a più tardi…Dormi bene amore mio. Un bacio a domani…Cosa ti farei…Ti amo. Un'infinità di baci. A dopo….Sei arrivato? Buona giornata ti amo tanto. A più tardi” (v. doc. 5 allegato alle seconde memorie ex art. 183 c.p.c. di parte ricorrente).
Tali circostanze hanno trovato conferma nella deposizione resa dalla teste , cognata della Tes_1 ricorrente, la quale ha dichiarato: mi fece vedere i messaggi sul cellulare del marito che Parte_1 glielo aveva dato in quanto il suo non funzionava”.
La teste ha riferito inoltre di essere a conoscenza che tale relazione era intrattenuta dal con tale CP
, ed ha aggiunto che “…IA mi fece vedere anche dei post che c'erano su Persona_2 facebook, oltre ai messaggi del telefonino”.
Per La difesa della ricorrente ha prodotto anche tali post, pubblicati dalla nella primavera del 2015, da cui, oltre all'ammirazione per l'opera del , traspare senza dubbio l'esistenza di una particolare CP vicinanza al medesimo:
Non è l'età che rende vecchia una persona. A 70 anni si è giovani!...Se sottolineano la tua età anagrafica per demotivarti in scelte di vita, non vogliono il tuo bene…Nessuno è padrone della vita altrui, non c'è marito/moglie, figlio/fuglia o parenti che possono impedirlo”; “un uomo a 70 anni può 2 vivere serenamente una seconda vita o deve annientarsi reprimendo i propri desideri solo per quello che potrebbe pensare la gente o perché è vittima di ricatti?”; “sono anni che più o meno mi nascondo…quello che possono dire o reagire parenti spioni non mi importa…” (v. doc. 10 allegato alle seconde memorie ex art. 183 c.p.c. di parte ricorrente).
Va ricordata infine, ad ulteriore riprova dell'esistenza della relazione extraconiugale del , la CP comunicazione inviatagli via mail dalla figlia con cui, tra l'altro, si contesta al padre Per_1
“…ricordati che nessuno è cieco e tutti noi sappiamo che ti sei sempre fatto i cavoli tuoi con zoccole e continui a farlo!!!Forse dovresti stare più attento…mamma non è la tua serva o la tua segretaria, ma tua moglie quindi impara a trattarla con rispetto perché sei un gran maleducato” (v. doc. 11 allegato alle seconde memorie ex art. 183 c.p.c. di parte ricorrente).
Tanto premesso, è opportuno richiamare l'orientamento ormai consolidato del Supremo Collegio secondo cui “in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (così per tutte Cass., ord. n. 16859 del 2015).
Nel caso di specie, considerato che “è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass., ord. n. 3923 del 2018), osserva il Collegio che alcuna prova è stata fornita dal in ordine alla preesistenza di una crisi coniugale atta a giustificare le proprie condotte, CP poste in essere in palese violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c..
Non vi è dubbio, pertanto, che la responsabilità del fallimento dell'unione coniugale debba essere attribuita in via esclusiva al resistente che, con la sua condotta, ha determinato la disgregazione della comunione tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituirla.
Rileva infine il Tribunale che l'esistenza del tradimento che la avrebbe posto in essere ai danni Pt_1 del è rimasta del tutto sfornita di prova, tale non potendosi considerare la frequentazione da CP parte della ricorrente, nei giorni 26, 27 e 28 marzo 2016, di , affittuario del terreno Persona_3 di proprietà della né gli accessi eseguiti dalla presso la casa di sua proprietà sita in Pt_1 Pt_1
Arzachena, in occasione dei quali non è stato tuttavia possibile accertare la presenza del (v. Per_3 la relazione investigativa a firma di e la relativa testimonianza). Testimone_2
Anche quanto il avrebbe riferito a persona non compiutamente identificata dal teste Per_3 Tes_2 tale , ex carabiniere, secondo cui il terreno a lui in uso sarebbe stato di proprietà della sua Tes_3 nuova compagna, ben potendo essere compatibile con una mera vanteria dello stesso, non consente, con tutta evidenza, di fondare il giudizio di addebito della separazione, cosicchè la relativa domanda deve essere respinta.
Considerato poi che, in materia di separazione, il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio è il principale elemento da prendere in considerazione per la quantificazione dell'assegno di mantenimento, osserva il Collegio che il tenore di vita della famiglia era senza dubbio agiato, CP come si desume dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, da cui emerge che il resistente ha percepito redditi, tra il 2013 ed il 2016, oscillanti tra €. 140.000,00 ed €. 194.000,00 annui.
Non va dimenticato, inoltre, che egli, nonostante l'attuale documentata contrazione dei redditi, non solo ha trattenuto per sé le somme ed i titoli giacenti sui conti correnti bancari intestati ad entrambi i
3 coniugi, per un ammontare pari ad €. 430.941,00 (v. pag. 5 della perizia patrimoniale depositata dallo stesso resistente – doc. 2 allegato alla memoria di costituzione), ma mantiene anche un tenore di vita ben più elevato di quello della moglie, di cui è chiaro indice l'occupazione della villa, di cui la Pt_1 è comproprietaria, sita in un'esclusiva zona della Costa Smeralda, della superficie di mq. 598 circa e del valore di diversi milioni di euro (v. pagg. 4 e 5 della predetta perizia).
Risulta inoltre dagli accertamenti della Guardia di Finanza e dalla documentazione fiscale versata in atti che l'unica fonte di sostentamento della priva di stabile attività lavorativa, è costituita in Pt_1 via pressoché esclusiva, dopo 35 anni di matrimonio, dall'assegno di mantenimento che percepisce dal coniuge.
Tenuto dunque conto del complesso degli elementi sin qui esposti, appare opportuno imporre al resistente l'obbligo di versare alla entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di mantenimento, Pt_1 la somma di €. 1.500,00 netti, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Considerato che le parti hanno concordemente dato atto del raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio nelle more del giudizio, nessuna pronuncia deve Controparte_2 essere resa con riferimento alla domanda di determinazione di una somma per il suo mantenimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza:
dichiara la separazione personale dei coniugi e , con addebito a Parte_1 CP quest' ultimo;
respinge la domanda di addebito avanzata da;
CP impone a l'obbligo di versare alla ricorrente, entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo CP di mantenimento, la somma di €. 1.500,00 netti, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in €. 98,00 per spese ed in €. 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.7.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Alessandro Di Giacomo Cecilia Marino
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