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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/07/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 432/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
composto dai Sigg.:
dott. US Rini Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa Claudia OL Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 432/2025 R.G. V.G. posta in deliberazione all'udienza del 19.06.2025, svoltasi in modalità cartolare, e promossa da:
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12.05.1968, elettivamente domiciliata in Termini Imerese, via Vittorio Emanuele n.87, presso lo studio dell'Avv. Roberta Battaglia, che la rappresenta e difende come da mandato in atti e
(c.f. ), nato ad [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Palermo, via Houel n.4, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Cicero, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: all'udienza del 19.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note di udienza al contenuto delle quali si rinvia
ESPOSIZIONE IN FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis.51, depositato in data 10.03.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle stesse, hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto.
All'udienza del 19.06.2025 appositamente fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, sostituita dal deposito di note scritte, le parti depositavano note di trattazione scritta con allegate dichiarazioni, personalmente sottoscritte, nelle quali dichiaravano di rinunciare a comparire all'udienza fissata e/o a quelle successive, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire alla separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Quindi il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
L'Ufficio del Pubblico Ministero, cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente comunicata, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, come ribadite nelle note di trattazione scritta, depositate unitamente alle dichiarazioni dalle stesse sottoscritte ex art. 473 bis 51 cpc, per l'udienza del
19.06.2025.
Le condizioni di cui sopra vanno omologate, in quanto non contrarie alla morale, all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
Visto l'art. 473 bis.51 cpc;
PQM
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentito il procuratore delle parti:
-Dichiara la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
12.05.1968, e , nato ad [...] il [...]; CP_1
-Omologa le condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 10.03.2025, ribadite nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 19.06.2025, da intendersi qui trascritte;
-Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato
Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato nel comune di Montemaggiore Belsito, in data 27.06.1987 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del detto comune al n.
5 - P II – serie A - Anno 1987).
-Nulla sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 4.7.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Claudia OL US Rini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
composto dai Sigg.:
dott. US Rini Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa Claudia OL Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 432/2025 R.G. V.G. posta in deliberazione all'udienza del 19.06.2025, svoltasi in modalità cartolare, e promossa da:
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12.05.1968, elettivamente domiciliata in Termini Imerese, via Vittorio Emanuele n.87, presso lo studio dell'Avv. Roberta Battaglia, che la rappresenta e difende come da mandato in atti e
(c.f. ), nato ad [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Palermo, via Houel n.4, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Cicero, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: all'udienza del 19.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note di udienza al contenuto delle quali si rinvia
ESPOSIZIONE IN FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis.51, depositato in data 10.03.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle stesse, hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto.
All'udienza del 19.06.2025 appositamente fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, sostituita dal deposito di note scritte, le parti depositavano note di trattazione scritta con allegate dichiarazioni, personalmente sottoscritte, nelle quali dichiaravano di rinunciare a comparire all'udienza fissata e/o a quelle successive, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire alla separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Quindi il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
L'Ufficio del Pubblico Ministero, cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente comunicata, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, come ribadite nelle note di trattazione scritta, depositate unitamente alle dichiarazioni dalle stesse sottoscritte ex art. 473 bis 51 cpc, per l'udienza del
19.06.2025.
Le condizioni di cui sopra vanno omologate, in quanto non contrarie alla morale, all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
Visto l'art. 473 bis.51 cpc;
PQM
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentito il procuratore delle parti:
-Dichiara la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
12.05.1968, e , nato ad [...] il [...]; CP_1
-Omologa le condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 10.03.2025, ribadite nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 19.06.2025, da intendersi qui trascritte;
-Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato
Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato nel comune di Montemaggiore Belsito, in data 27.06.1987 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del detto comune al n.
5 - P II – serie A - Anno 1987).
-Nulla sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 4.7.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Claudia OL US Rini