Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 15/01/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00418/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05994/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5994 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AR RA, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Napoli, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Città Metropolitana di Napoli, in persona del Sindaco Metropolitano pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Viviani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Villaricca, Asl Napoli 2 Nord, Regione Campania, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
avverso e per l'annullamento
a) della Delibera della Commissione Straordinaria n. 75 del 29.9.23, pubblicata sul BURC n. 72 del 16.10.23, avente ad oggetto: “Approvazione PUC – Componente Strutturale del Comune di Villaricca”;
b) della Delibera della Commissione Straordinaria n. 74 del 29.9.23, avente ad oggetto: “Presa d'atto pareri – PUC – Componente Strutturale”;
c) della Delibera della Commissione Straordinaria n. 59 del 6.7.23, avente ad oggetto: “Procedimento di formazione del PUC del Comune di Villaricca. Esame e controdeduzioni alle osservazioni ai sensi dell'art. 3 co. 3 del Regolamento 5/11 e ss.mm.ii.;
d) della Delibera della Commissione Straordinaria n. 21 del 24.2.23, avente ad oggetto: “Adozione ai sensi della L.R. 16/04 e ss.mm.ii. e del Regolamento n. 5.11 della proposta di Piano Strutturale del PUC comprensivo del Rapporto Ambientale della VAS”;
e) della Delibera della Commissione Straordinaria n. 12 dell'8.2.23, avente ad oggetto: “Modifica Ufficio di Piano e Ufficio VAS - Redazione PUC”;
f) della Delibera della Commissione Straordinaria n. 108 del 21.12.22, avente ad oggetto: “Aggiornamento del Preliminare ed atto di indirizzo per il completamento e l'adozione del PUC”;
g) della Delibera di G.C. n. 73 del 13.12.18, avente ad oggetto: “Pianificazione urbanistica del territorio comunale. Adozione del nuovo PUC in ottemperanza alla L.R. 16/04 e ss.mm.ii ed al Reg. n. 5 del 4.8.11 e ss.mm.ii – Approvazione degli atti costituenti il Preliminare di PUC ed il Rapporto Preliminare della VAS”:
h) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, ivi compresi, per quanto di ragione, il Regolamento Regionale n. 5.11 e ss.mm.ii, la nota della Direzione Regionale del Governo del Territorio della Regione Campania PG/2021/0158403 del 23.3.21. la Determina del Dirigente dell'Area Pianificazione Strategica – Direzione Pianificazione Territoriale Metropolitana della Città Metropolitana di Napoli prot. 7626 del 15.9.23 e della relazione istruttoria prot. 137198/23 ivi richiamata.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RA AR il 7/3/2024:
avverso e per l'annullamento
a) della Delibera della Commissione Straordinaria n. 75 del 29.9.23, pubblicata sul BURC n. 72 del 16.10.23, avente ad oggetto: “Approvazione PUC – Componente Strutturale del Comune di Villaricca”;
b) della Delibera della Commissione Straordinaria n. 74 del 29.9.23, avente ad oggetto: “Presa d'atto pareri – PUC – Componente Strutturale”;
c) della Delibera della Commissione Straordinaria n. 59 del 6.7.23, avente ad oggetto: “Procedimento di formazione del PUC del Comune di Villaricca. Esame e controdeduzioni alle osservazioni ai sensi dell'art. 3 co. 3 del Regolamento 5/11 e ss.mm.ii.;
d) della Delibera della Commissione Straordinaria n. 21 del 24.2.23, avente ad oggetto: “Adozione ai sensi della L.R. 16/04 e ss.mm.ii. e del Regolamento n. 5.11 della proposta di Piano Strutturale del PUC comprensivo del Rapporto Ambientale della VAS”;
e) della Delibera della Commissione Straordinaria n. 12 dell'8.2.23, avente ad oggetto: “Modifica Ufficio di Piano e Ufficio VAS - Redazione PUC”;
f) della Delibera della Commissione Straordinaria n. 108 del 21.12.22, avente ad oggetto: “Aggiornamento del Preliminare ed atto di indirizzo per il completamento e l'adozione del PUC”;
g) della Delibera di G.C. n. 73 del 13.12.18, avente ad oggetto: “Pianificazione urbanistica del territorio comunale. Adozione del nuovo PUC in ottemperanza alla L.R. 16/04 e ss.mm.ii ed al Reg. n. 5 del 4.8.11 e ss.mm.ii – Approvazione degli atti costituenti il Preliminare di PUC ed il Rapporto Preliminare della VAS”:
h) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, ivi compresi, per quanto di ragione, il Regolamento Regionale n. 5.11 e ss.mm.ii., la nota della Direzione Regionale del Governo del Territorio della Regione Campania PG/2021/0158403 del 23.3.21, la Determina del Dirigente dell'Area Pianificazione Strategica – Direzione Pianificazione Territoriale Metropolitana della Città Metropolitana di Napoli prot. 7626 del 15.9.23 e della relazione istruttoria prot. 137198/23 ivi richiamata.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e della Citta Metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame introduttivo del giudizio la ricorrente ha impugnato gli atti di pianificazione urbanistica del Comune di Villaricca più puntualmente indicati in epigrafe e, segnatamente, la delibera di approvazione della componente strutturale del PUC comunale.
La IG.ra RA ha dedotto di essere proprietaria di un appezzamento di terreno che, secondo il PRG approvato con D.P.A.P. n. 1/1987, ricadeva in “Zona Omogenea B/2 edificata”; la ricorrente si duole del fatto che, con gli atti in questa sede impugnati, il Comune di Villaricca ha approvato il PUC nella componente strutturale, in base al quale il medesimo fondo rientra ad oggi nell’ATO “Città pubblica” ove, in forza delle NTA, sono consentiti interventi per la sola realizzazione di nuove opere pubbliche e/o di pubblico interesse, nonché di integrazione di quelle esistenti.
Sulla scorta di tali premesse la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di censura:
1) si lamenta, in primo luogo, la violazione delle disposizioni che disciplinano il procedimento di approvazione dei piani urbanistici in commento, in quanto il Comune di Villaricca avrebbe omesso ogni consultazione dei soggetti pubblici o privati prima dell’adozione dell’atto;
2) si assume, inoltre, che il necessario parere del Genio Civile sarebbe stato acquisito tardivamente;
3) il Piano sarebbe stato, inoltre, approvato in difetto di competenza con i poteri del Consiglio Comunale, anziché dalla Giunta;
4) ancora: la motivazione adottata sarebbe inidonea a supportare il superamento del limite imposto dall’art. 38 co. 5 del TUEL;
5) si lamenta, poi, che difetterebbe il parere favorevole della Città Metropolitana, in quanto quest’ultima aveva subordinato il proprio parere favorevole all’adesione a numerose prescrizioni, non immediatamente ottemperate dal Comune resistente;
il Piano sarebbe stato, invece, approvato sul falso presupposto che quelle della Città Metropolitana fossero semplici raccomandazioni e non prescrizioni;
6) l’accoglimento di alcune osservazioni avrebbe imposto la ripubblicazione del piano, con relativo riavvio dell’iter procedurale;
7) infine, si lamenta l’illegittimità degli atti gravati, stante la violazione dell’obbligo per legge di approvare contestualmente Piano Strutturale e Piano Operativo.
Si è costituita la Città metropolitana di Napoli, eccependo la propria estraneità alla controversia, in quanto gli effetti lesivi lamentati da parte ricorrente sarebbero riconducibili esclusivamente ad atti di competenza comunale.
Si sono costituite, altresì, le Amministrazione resistenti indicate in epigrafe, depositando documentazione.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, all’esito della disamina di documentazione acquisita nel corso del giudizio, la ricorrente ha svolto nuove doglianze avverso gli atti già impugnati: si lamenta, in particolare, che sarebbe lacunosa e contraddittoria la motivazione resa negli atti impugnati relativamente alla volontà di riservare “alle istituzioni rappresentative locali, una volta superata la fase commissariale” la programmazione delle trasformazioni e delle strategie, laddove invece la sede naturale per stabilire il dimensionamento del fabbisogno abitativo residenziale è il Piano Strutturale.
All’udienza in data 5 dicembre 2024 la causa è stata discussa e, all’esito, trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Si controverte circa la legittimità degli atti di pianificazione urbanistica del Comune di Villaricca più puntualmente indicati in epigrafe.
Il pregiudizio che la ricorrente lamenta attiene al fatto che, mentre in forza delle previgenti disposizioni comunali (si tratta, in particolare, del Piano Regolatore del 1987) l’area della quale è proprietaria ricadeva in “Zona Omogenea B/2 edificata”, con gli atti in questa sede impugnati, il Comune di Villaricca ha incluso il medesimo fondo nell’ATO “Città pubblica” ove, in forza delle N.T.A., sono consentiti interventi per la sola realizzazione di nuove opere pubbliche e/o di pubblico interesse, nonché di integrazione di quelle esistenti.
2. Con il primo mezzo di censura si lamenta la violazione delle disposizioni che disciplinano il procedimento di pianificazione in commento, in quanto il Comune di Villaricca avrebbe omesso ogni consultazione dei soggetti pubblici o privati prima dell’adozione dell’atto.
Tale doglianza non risulta condivisibile.
Ed infatti, dall’esame della delibera 75/2023 di approvazione della componente strutturale del PUC, emerge quanto segue:
- sul BURC n. 20 del 13/03/2023 è stato pubblicato l’avviso di adozione del P.U.C. e di avvio dell’attività di partecipazione ai fini urbanistici e di consultazione per il procedimento integrato di VAS;
- la proposta di piano strutturale del piano urbanistico comunale, comprensivo del rapporto ambientale della valutazione ambientale strategica è stata depositata presso l’Ufficio Tecnico del Comune, in libera visione al pubblico, e vi è rimasto per 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dal 13/03/2023, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.);
- contestualmente lo stesso avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune, con il deposito degli atti presso l'Ufficio tecnico comunale e la segreteria comunale, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del Regolamento 5/2011;
- con Delibera della Commissione Straordinaria n. 59 del 06/07/2023 sono state valutate e recepite le osservazioni pervenute ai sensi dell’articolo 3 c.3 del Reg. Regionale n. 5/2011 (cfr. all.14 al ricorso).
Il ricorrente lamenta, poi, che il necessario parere del Genio Civile sarebbe stato acquisito tardivamente.
In proposito deve osservarsi che dalla delibera già citata emerge l’acquisizione del parere favorevole del Genio di Napoli - Presidio Protezione Civile, protocollo 425085 del 08/09/2023, registrato al protocollo generale dell’Ente al n. 13114 del 13/09/2023 (cfr. doc. all. 12); ciò a seguito della trasmissione, in data 26.7.23, prot. N. 10183, della proposta di piano adottata con delibera della C.S. n. 21 del 24.2.23, trasmissione avvenuta in coerenza con le previsioni della delibera di G.R.C. 635/2015 che stabilisce l’acquisizione di tale parere: “tra l’approvazione della proposta di cui all’art. 24 co. 1 e la delibera di adozione del Piano”.
Dunque, da un lato, il parere risulta acquisito prima della delibera di approvazione del piano, intervenuta il 29.09.23 (seppur successivamente alla sua adozione); dall’altro, nessuna norma prevede l’illegittimità di tale delibera in ragione dell’eventuale tardiva acquisizione del parere in commento, soprattutto ove si tenga conto che, nel caso di specie, esso è di segno, comunque, favorevole.
Ancora: il Piano sarebbe stato adottato in difetto di competenza con i poteri del Consiglio Comunale, anziché dalla Giunta.
In proposito si osserva che, diversamente da quanto affermato dalla parte ricorrente, l’art. 3 Regolamento Regionale n. 5/11, stabilisce quanto segue:
“1. Il piano, redatto sulla base del preliminare di cui al comma 4 dell’articolo 2, è adottato dalla Giunta
dell’amministrazione procedente, salvo diversa previsione dello statuto. L’amministrazione procedente accerta, prima dell’adozione del piano, la conformità alle leggi e regolamenti e agli eventuali strumenti urbanistici e territoriali sovraordinati e di settore. Dall’adozione scattano le norme di salvaguardia previste all’articolo 10 della legge regionale n. 16/2004.
2. (..)
3. (..)
4. (..)
5. Il piano adottato, acquisiti i pareri obbligatori ed il parere di cui al comma 7 dell’articolo 2, è trasmesso al competente organo consiliare che lo approva, tenendo conto di eventuali osservazioni accoglibili, comprese quelle dell’amministrazione provinciale o regionale e dei pareri e degli atti di cui al comma 4, o lo restituisce alla Giunta per la rielaborazione, nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento degli atti al Consiglio comunale a pena di decadenza del piano adottato”.
La censura, dunque, non coglie nel segno.
Analogamente a dirsi quanto alla invocata carenza di motivazione in punto di applicabilità del disposto di cui all’art. 38, comma 5, del TUEL; la delibera di approvazione del piano, infatti, espone in maniera compiuta ed esaustiva le ragioni a fondamento della scelta operata, evidenziando quanto segue:
“CONSIDERATA l’esigenza, in ragione del termine perentorio previsto dalla Regione Campania, di scongiurare i rischi di commissariamento dell’Ente, nell’incertezza delle tempistiche di costituzione degli organi comunali, nonché di completare l’urgente e non differibile iter di adeguamento dell’assetto urbanistico alle normative di legge consentendo, soprattutto, il reperimento di standard urbanistici attualmente carenti;
in relazione alle previsioni dell’art. 38, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il Ministero dell’Interno con Circolare del 7 dicembre 2006 ha chiarito, sulla base di orientamenti giurisprudenziali (TAR Puglia – Sentenza 15/01/2004, n. 382), che l’estensione della nozione di urgenza ed improrogabilità debba esse valutata caso per caso dal Consiglio comunale, che ne assume la responsabilità politica, tenendo presente che l’adozione di tali atti è legittima sia in presenza di scadenze improrogabili stabilite per legge o di rischi di danni rilevanti in caso di ritardo nell’adozione dell’atto, sia per gli atti per i quali non sia prescritto un termine perentorio per la loro adozione purché corredati da adeguata motivazione; (..)” (cfr. delibera di approvazione del piano impugnata).
Dunque la Commissione Straordinaria preso atto, da una parte, della Legge regionale nr. 18 del 29 dicembre 2022 (BURC n. 108 del 29.12.2022) che, all’articolo 58, prevedeva che i Comuni dovessero adottare il PUC entro il termine perentorio del 30/06/2023 e approvare lo stesso entro il termine del 31/12/2023 pena il Commissariamento per gli Enti inadempienti; dall’altro, dell’esigenza di completare l’urgente iter di adeguamento dell’assetto urbanistico alle normative di legge, consentendo, in particolare, il reperimento di standard urbanistici in precedenza carenti, ha legittimamente operato nel senso indicato.
Con il quinto motivo di doglianza e con le deduzioni sviluppate con il ricorso per motivi aggiunti, si lamenta ancora che il Comune avrebbe disatteso le prescrizioni impartite dalla Città Metropolitana, e in particolare quelle relative al dimensionamento dell’effettivo fabbisogno abitativo, dequotandole a mere raccomandazioni; si aggiunge che sarebbe lacunosa e contraddittoria la motivazione resa negli atti impugnati relativamente alla volontà di riservare “alle istituzioni rappresentative locali, una volta superata la fase commissariale” la programmazione delle trasformazioni e delle strategie, laddove la sede naturale per stabilire il dimensionamento del fabbisogno abitativo residenziale sarebbe proprio il Piano Strutturale.
Sul punto, il Collegio ritiene di poter operare richiamo a quanto già ritenuto in precedenti arresti di questa Sezione relativamente alla carenza di un interesse attuale a concreto a sostegno delle censure in commento.
Si è, in particolare, rilevato: “ Detti motivi di censura si fondano, infatti, sulla circostanza che tra i pareri acquisiti dal Comune vi è quello reso dalla Città Metropolitana, che si sarebbe espressa favorevolmente a condizione del rispetto di alcune prescrizioni, rimaste, però, inottemperate: segnatamente, la Città Metropolitana evidenziava la mancanza di un dimensionamento dell'effettivo fabbisogno abitativo, al fine di individuare correttamente le aree da destinare alla trasformabilità residenziale.
Tuttavia, il rilievo non veniva recepito dall'Amministrazione, che, con la delibera nr. 74 del 29.9.2023, deduceva: "le raccomandazioni sull'attuazione del piano saranno accolte nella redazione degli strumenti operativi ed attuativi...".
Dunque, secondo le deduzioni dei ricorrenti, la delibera impugnata rinvierebbe alla pianificazione operativa e attuativa, il POC e i PUA, al fine di colmare le lacune riscontrate nel PUC dalla Città Metropolitana, andando in tal modo a stravolgere le finalità e la portata del piano strutturale, non modificabile da parte dei piani esecutivi: ciò rivelerebbe, peraltro, uno sviamento nel fine del potere esercitato, posto che l'intento concretamente perseguito sarebbe stato quello di accelerare i tempi di approvazione del PUC, per evitare che il procedimento venisse concluso da un Commissario ad acta.
Si aggiunge che la stessa delibera della Città Metropolitana sarebbe illegittima, in quanto le carenze riscontrate e in precedenza richiamate avrebbero dovuto suggerire l'espressione di un parere di segno negativo.
Il Collegio osserva quanto segue.
L'interesse che muove gli odierni ricorrenti riguarda la nuova classificazione delle particelle di loro proprietà negli atti di pianificazione gravati: ai terreni, in passato inseriti nella Zona B3 del precedente PRG e in gran parte edificabili, sarebbe ora stata impressa destinazione agricola.
Dunque, ciò che si lamenta è la perdita della potenzialità edificatoria in precedenza vantata.
Tuttavia, rispetto a tale interesse di natura pretensiva, i ricorrenti non hanno dimostrato che un eventuale annullamento del Piano Strutturale per mancata valutazione del piano di dimensionamento abitativo determinerebbe, almeno come concreta possibilità, un ampliamento delle zone destinate ad edilizia residenziale. Il piano di dimensionamento abitativo, infatti, potrebbe avere anche un contenuto opposto alle aspettative dei ricorrenti, prevedendo, ad esempio, una contrazione delle esigenze abitative dell'area.
Nemmeno è possibile in questa sede riconoscere in capo ai ricorrenti un interesse meramente strumentale, volto unicamente alla riedizione del procedimento. L'interesse strumentale - così come ad esempio in materia di contratti pubblici - è volto a tutelare comunque una chance di conseguimento dell'utilità finale sperata (il c.d. bene della vita).
Nel caso di specie, invece, i ricorrenti non hanno provato che, una volta valutato da parte del Comune il piano di dimensionamento abitativo, essi potrebbero avere anche solo una mera "chance" di mantenere le facoltà edificatorie dei propri terreni.
A ciò che si è appena osservato, si aggiunge quanto segue: in sostanza, i ricorrenti si auspicano che a seguito del dimensionamento non effettuato nel corso del procedimento, si possa pervenire ad un ampliamento delle aree edificabili, con specifico riferimento ai terreni di cui essi sono titolari; deve, però, rilevarsi che le finalità che risultano avere ispirato la Città Metropolitana, laddove ha prescritto al Comune di Villaricca di dar corso a un concreto dimensionamento del fabbisogno di abitazioni, sono esattamente opposte, intendendosi proprio "evitare, così, possibile inutile consumo di suolo ai fini residenziali" (cfr. determina di Città Metropolitana di cui al doc. 5 della produzione di parte ricorrente).
Ciò, peraltro, coerentemente con le indicazioni della delibera programmatica e di indirizzo nr. 108/22 che evidenza la sussistenza di "una situazione di diffusa urbanizzazione e contestuale carenza di strutture pubbliche e di pubblico interesse": la volontà perseguita è, dunque, quella di evitare ulteriore urbanizzazione delle aree non già attualmente incluse nei tessuti urbani (cfr. doc. 2 della produzione del Comune resistente).
Le considerazioni appena svolte rendono l'interesse fatto valere ancor più evanescente, posto che le indagini di cui si è rilevata la mancata effettuazione perseguono il fine opposto rispetto a quello voluto, e cioè quello di verificare che non siano stati destinati suoli a utilizzo residenziale ove non strettamente necessario (in senso analogo a quanto appena osservato questa Sezione si è, peraltro, già espressa con la sentenza nr. 3252/2024, relativa ancora alla pianificazione urbanistica del Comune di Villaricca) ” (cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II, 31/10/2024, (ud. 20/09/2024, dep. 31/10/2024), n.5833).
Le considerazioni appena riportate sono perfettamente estensibili al caso di specie, posto che ciò che parte ricorrente lamenta è, appunto, la perdita della potenzialità edificatoria in precedenza accordata all’area della quale è proprietario.
Le medesime valutazioni portano a ritenere del pari non sostenuta da un concreto interesse alla relativa disamina la connessa doglianza sviluppata con l’ultimo mezzo di gravame, con cui si assume che sarebbe stato violato l’obbligo di approvazione contestuale della componente strutturale e di quella operativa del PUC: rispetto all’interesse fatto valere, non si apprezza alcun utile suscettibile di derivare dall’approvazione contestuale delle due componenti della pianificazione urbanistica comunale, mancando anche un principio di prova relativo al fatto che, in caso contrario, l’utilità cui si aspira (e cioè il recupero della potenzialità edificatoria perduta) avrebbe potuto essere conseguito.
Si aggiunge che: la norma invocata, e cioè l’art. 25 della L.R.C. 16/2004, risulta, ad oggi, abrogata dall’art. 23, comma 1, della L.R.C. 5/2024 (pur successiva all’adozione delle delibere impugnate); la Regione Campania, nella Circolare del 23/03/2021, ha ritenuto che l'approvazione della sola parte strutturale del PUC può avere luogo nell'ipotesi in cui la parte operativa non sia indispensabile alla regolazione medesima (in tal senso anche T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II, 20/12/2024, (ud. 07/11/2024, dep. 20/12/2024), n.7233).
Con il sesto motivo di doglianza si osserva, infine, che, a seguito del recepimento di alcune osservazioni, il piano avrebbe dovuto essere sottoposto a nuova pubblicazione, anziché procedersi alla relativa approvazione.
La tesi non convince, posto che, per consolidata giurisprudenza, l’esigenza di una nuova pubblicazione del piano sussiste solo allorquando le modifiche apportate a seguito della fase di consultazione abbiano una tale incisività e una tale rilevanza da aver determinato lo stravolgimento dell’impianto pianificatorio predisposto, circostanza che nel caso di specie non viene neppure dedotta (né, tantomeno, dimostrata).
In termini: “ Nel procedimento di formazione dei piani regolatori generali, la pubblicazione del relativo progetto prevista dalle diverse e concordanti leggi regionali è finalizzata alla presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati al progetto di piano come adottato dal Comune, non essendo, di regola, richiesta per le successive fasi del procedimento, anche se il piano risulti modificato a seguito dell'accoglimento di alcune osservazioni o a seguito di modifiche introdotte in sede di approvazione regionale, a meno che tali modifiche stravolgano il piano determinando una nuova adozione; ciò vale, a fortiori, allorché la modifica allo strumento urbanistico tocchi una singola area perché, diversamente ragionando, ne conseguirebbe un “effetto paralizzante” per l'iter di approvazione ” (Consiglio di Stato sez. VII, 28/11/2023, n.10237).
3. Conclusivamente, il ricorso introduttivo del giudizio e il ricorso per motivi aggiunti devono essere respinti.
Tenuto conto della complessiva vicenda in commento il Collegio ritiene opportuno compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso introduttivo del giudizio e il ricorso per motivi aggiunti;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
AR Barbara Cavallo, Consigliere
Daria Valletta, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO