TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 8728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8728 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 22263 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22263 /2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._1
DE UE RI RITA, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'avv.to COLELLA CLAUDIO, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.05.2024 ha chiesto all'adito Tribunale la pronuncia CP_1
della cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto in Roma, il 05.06.2010, con
, dalla cui unione nascevano due figli, (il 03.12.2008) e Controparte_2 Per_1 [...]
(il 31.08.2011) deducendo di vivere ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di Per_2
accordo di separazione consensuale tramite procedura di negoziazione assistita. Disposta la
1 comparizione delle parti davanti al Giudice Delegato, all'udienza del 18.12.2024, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il G.D. con ordinanza del 15.04.2025 ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti, e confermati allo stato i provvedimenti della separazione, rilevato che la parte ricorrente ha chiesto la pronuncia non definitiva sullo status, riservava la decisione al Collegio per la sentenza non definitiva sullo status e rinviava la causa per la decisione all'udienza del 14.05.2026 da trattarsi in modalità cartolare;
Dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi.
La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3,
n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta. Poiché la causa non risulta adeguatamente istruita con riguardo agli ulteriori aspetti, di ordine patrimoniale e non patrimoniale, connessi alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve disporsi la rimessione della causa in istruttoria per i necessari incombenti.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e CP_1
in Roma il 05.06.2010; Controparte_2
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, atto 00241, parte 2, serie A02);
- rimette la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in data 15.04.2025;
- rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 27/05/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
2