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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/12/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 98/2025
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. IO Riga Presidente dr. NN AR NA Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA Con motivazione contestuale nella causa in grado di appello TRA
, assistito e difeso dall'Avv. Parte_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA
APPELLANTE E
CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. CARABBA ROCCO
[...] CP_5 APPELLATI
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 160/2025 in data 7 marzo 2025 del Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice del lavoro di Teramo in accoglimento della domanda formulata da CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
ha così statuito “dichiara il diritto delle parti attrici al riconoscimento
[...] CP_5 di punti 6 anziché quello inferiore attribuito dall'Amministrazione, per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di Istituto del personale ATA di terza fascia e quindi all'attribuzione dei punteggi ricalcolati con inclusione di quello ora indicato nelle graduatorie degli aspiranti ad incarichi di supplenza riferite ai profili professionali in cui sono inseriti;
per l'effetto condanna il
[...]
all'attribuzione dei suddetti punteggi ed alla correzione delle Parte_1 graduatorie del personale ATA di III fascia di circolo e di istituto per i suddetti profili”, compensando tra le parti le spese di lite. Il Tribunale ha ritenuto il servizio militare in questione equiparabile a quello svolto in corso di rapporto, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 9864/2024 in cui si afferma che l'art. 569 comma 3 del TU Istruzione non specifica che deve trattarsi di servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro e che l'interpretazione della norma deve muovere dal principio costituzionale di cui all'art. 52 comma 2, con conseguente caducazione in parte qua del DM in data 3 marzo 2021 n. 50 su cui si fonda l'attribuzione del punteggio pari a 0,60 per il servizio militare svolto non in costanza di impiego. Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello il chiedendo la Parte_1 riforma della sentenza di primo grado ed in particolare il rigetto della domanda formulata dai ricorrenti. Si sono costituiti in giudizio gli appellati, contestando ogni motivo di gravame e chiedendone il rigetto. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo. Con i motivi di gravame l'amministrazione appellante ha lamentato l'erronea interpretazione ed applicazione, da parte del giudice di prime cure, del giudicato di cui alla pronuncia del Consiglio di Stato, integrando il DM citato un atto amministrativo collettivo e non un atto normativo, escludendo pertanto effetti caducatori erga omnes, come peraltro dimostrato dalla presenza di pronunce dello stesso Consiglio di Stato, ma di segno opposto – alcune di accoglimento e di annullamento del DM, altre di rigetto – a conferma della non estensibilità del giudicato ultra partes. Non sarebbe condivisibile, pertanto, l'affermazione del primo giudice per cui l'annullamento del DM n. 50/2021 avrebbe avuto effetti erga omnes e creato un vuoto normativo per colmare il quale sarebbe necessario fare applicazione delle disposizioni di rango primario, dalle quali non è dato trarre differenziazione alcuna tra le tipologie di servizio militare reso. Il motivo è fondato e merita accoglimento. Secondo il consolidato orientamento espresso dalla stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. in particolare sentenze Adunanza Plenaria n. 4 e n. 5 del 27 febbraio 2019 rese in tema di annullamento in sede di giudizio amministrativo di previsioni contenute in un decreto ministeriale analogo a quello oggetto di controversia, riguardante i criteri per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti), “il giudicato amministrativo - in assenza di norme ad hoc nel codice del processo amministrativo - è sottoposto alle disposizioni processualcivilistiche, per cui il giudicato opera solo inter partes, secondo quanto prevede per il giudicato civile l'art. 2909 c.c.. I casi di giudicato amministrativo con effetti ultra partes sono, quindi, eccezionali e si giustificano in ragione dell'inscindibilità degli effetti dell'atto o dell'inscindibilità del vizio dedotto: in particolare, l'indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l'esistenza di un legame altrettanto indivisibile fra le posizioni dei destinatari, in modo da rendere inconcepibile - logicamente, ancor prima che giuridicamente - che l'atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato”.
In primo luogo, va rilevato che il d.m. n. 50/2021 disciplina - come emerge chiaramente dal tenore letterale di ciascuno degli articoli di cui si compone - i criteri di massima per la permanenza, l'aggiornamento e la conferma dell'inclusione di coloro che sono già iscritti nella graduatoria. Il decreto si rivolge, pertanto, a soggetti determinati o, comunque,
pag. 2/7 facilmente determinabili e cioè esclusivamente docenti e/o personale ATA già inseriti nelle graduatorie, i quali, evidentemente, sono gli unici soggetti che possono ottenere l'aggiornamento della posizione o la conferma della stessa, rappresentando una categoria chiusa. I criteri di aggiornamento hanno, peraltro, efficacia limitata nel tempo perché valgono solo per il triennio 2021-2023.
Tali caratteristiche sono incompatibili con la natura normativa, perché mancano le caratteristiche essenziali della astrattezza e della generalità della norma giuridica, oltre che della innovatività intesa come capacità di modificare stabilmente l'ordinamento. Il d.m. in esame ha, infatti, ad oggetto una vicenda amministrativa specifica e temporalmente circoscritta, con destinatari determinati.
Il d.m. n. 50 non è, a ben vedere, neanche un atto amministrativo generale, che, pur privo (a differenza dell'atto normativo) dell'astrattezza, è caratterizzato dalla generalità dei destinatari, intesa come indeterminabilità dei destinatari ex ante, ma non ex post. Tipico esempio è quello dei bandi di gara o di concorso, i cui destinatari non sono determinabili al momento della pubblicazione del bando, ma lo diventano quando scadono i termini per la presentazione delle domande (i destinatari sono solo coloro che hanno presentato la domanda di partecipazione).
Il d.m. in questione al contrario, si rivolge a destinatari già noti al momento dell'adozione, ovvero tutti coloro e solo coloro che sono già inseriti nelle GAE. Al più lo si può qualificare come atto amministrativo "collettivo".
Anche la Corte di Cassazione (cfr. n. 9772 del 12 aprile 2023, n. 3830/2021; n. 35571/2021), in materia di efficacia delle sentenze del Consiglio di Stato di annullamento di decreti ministeriali – tra cui il d.m. n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva l'inserimento nelle GAE dei diplomati magistrali – ha avuto modo di ribadire che le stesse non producono effetti erga omnes perché il decreto, emanato ai sensi del Decreto n. 123 del 2000, art. 14, ossia di una fonte normativa subprimaria, non ha natura regolamentare, sia perché privo dei requisiti richiesti dalla L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 4, sia in quanto, essendo rivolto a disciplinare le operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, è privo dei caratteri dell'astrattezza, della generalità e dell'innovatività.
D'altra parte gli eccezionali casi in cui una sentenza del Consiglio di Stato produce effetti ultra partes sono, oltre a) all'annullamento di un regolamento, di cui già si è detto, anche b) l'annullamento di un atto plurimo inscindibile (ad es. il decreto di esproprio di un bene in comunione); c) l'annullamento di un atto plurimo scindibile, se il ricorso viene accolto per un vizio comune alla posizione di tutti i destinatari (ad es. il decreto di approvazione di una graduatoria concorsuale travolto per un vizio comune); d) l'annullamento di un atto che provvede unitariamente nei confronti di un complesso di soggetti (ad es. il decreto di scioglimento di un Consiglio comunale).
In tutti i casi indicati, tuttavia, l'inscindibilità riguarda solo l'effetto di annullamento (l'effetto caducatorio), perché è solo rispetto ad esso che viene a crearsi la sopra richiamata situazione di incompatibilità logica che un atto inscindibile possa non esistere più per taluno e continuare ad esistere per altri, atteso che ben diverso è il discorso per ciò che concerne gli ulteriori effetti del giudicato amministrativo (di accertamento della pretesa, ordinatori, conformativi).
pag. 3/7 Gli effetti di accertamento della pretesa e quelli conseguenziali ordinatori/conformativi operano sempre solo inter partes, essendo soltanto le parti legittimate a far valere la violazione dell'obbligo conformativo o dell'accertamento della pretesa contenuto nel giudicato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 1° dicembre 2017, n. 5634; Cons. Stato, sez. VI, 5 dicembre 2005, n. 6964; Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2003, n. 4977).
Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, va esclusa quindi l'efficacia nel presente giudizio del giudicato esterno di annullamento di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 9864 del 9 dicembre 2024.
Non senza precisare infine che l'inidoneità di detta ultima sentenza ad avere efficacia di giudicato erga omnes è già insita nella circostanza per cui, rispetto alla legittimità del medesimo decreto ministeriale, il Consiglio di Stato si è pronunciato plurime volte, con decisioni anche di segno opposto, sia di annullamento come quella in esame (n. 1720/22, n. 266/23) sia di rigetto (n. 11602/22) a fronte del medesimo vizio censurato, tutte presupponendo che il DM n. 50/2021 fosse vigente al momento dell'adozione della decisione, senza che rilevassero effetti di giudicato esterno dalle precedenti decisioni di annullamento.
Con il secondo motivo di impugnazione l'amministrazione appellante ha lamentato la erronea interpretazione ed applicazione della normativa di riferimento, riproponendo le medesime difese già svolte in primo grado ed insistendo per l'infondatezza della pretesa dei ricorrenti.
Il motivo è fondato.
Esclusa l'efficacia ultra partes delle sentenze del Consiglio di Stato, considerato valido ed efficace il DM n. 50/2021 rispetto a tutti i soggetti diversi dalle parti nei confronti delle quali sono state pronunciate, tra cui, in concreto, i ricorrenti in primo grado odierni appellati, che non hanno rivestito la qualità di parti nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 9864/2024 e ritenuto che non è conseguito alcun vuoto normativo, questo Collegio intende confermare il proprio orientamento, nel solco della giurisprudenza della Suprema Corte, ormai consolidata in materia, per cui “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto” (Cass. n.22429/2024 e da ultimo n. 9738/2025). Il citato D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA, disciplina come segue la materia in esame:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
pag. 4/7 - il servizio valutabile è in generale quello "effettivamente prestato" (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati
"nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti".
Dunque, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso "con lo stesso punteggio" proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti".
In ogni caso, proprio muovendo dall'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, occorre distinguere chiaramente il servizio prestato non in costanza di rapporto di impiego, che dà diritto allo stesso punteggio per il servizio svolto presso enti pubblici, ed il servizio prestato in costanza di rapporto di impiego, da considerarsi come effettivo servizio svolto alle dipendenze della stessa amministrazione.
In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
pag. 5/7 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
D'altronde il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non in costanza di impiego costituiscono due situazioni non comparabili tra di loro: per la prima vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, secondo comma, Cost.; per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, derivanti da tale impiego. (Si veda, in termini, anche Corte d'Appello di Torino, sent. n. 326 del 2022, nonché Corte d'Appello di Genova, sent. n. 182/2021). Le due situazioni (svolgimento del servizio militare in costanza di impiego e non in costanza di impiego) non possono dirsi comparabili, non ponendosi quindi un problema di disparità di trattamento dell'una rispetto all'altra, ed essendo anzi richiesto un trattamento differenziato di esse, per evitare l'irragionevole attribuzione di un medesimo punteggio a coloro che abbiano sopportato uno svantaggio significativamente diverso. Nel primo caso, infatti, come conseguenza dell'adempimento dell'obbligo di leva, si pone il rischio di pregiudicare l'anzianità maturata presso la stessa amministrazione, dopo l'avvenuta instaurazione del rapporto, in difformità dall'art. 52 Cost.. Nel secondo caso invece, non essendo ancora insorta alcuna posizione lavorativa al momento dello svolgimento del servizio militare e non potendo quindi essa aver subito un pregiudizio, si tratta unicamente di valorizzare un periodo di attività svolto per una diversa amministrazione dello stato. Neppure possono essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del "riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del D.Lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
Peraltro tutte le predette norme, sia quelle di cui all'art. 2050 citato che quelle del DM citato, si coordinano e non contrastano con l'art. 485 cit. (cfr. Cass. n. 15467/2021 e n. 33151/2021), atteso che rispondono ad un principio di fondo secondo cui “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”.
Quanto all'art. 569 comma 3 (identico all'art.485 comma 7) d.lgs. n. 297/1994, nella parte in cui prevede che “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”), occorre rilevare che nel presente pag. 6/7 giudizio non si discute se il servizio militare di leva prestato non in costanza di impiego debba essere valutato ai fini delle graduatorie per il personale ATA o non debba essere valutato affatto, ma se il servizio militare prestato non in costanza di impiego debba essere valutato allo stesso modo di quello prestato nel corso del rapporto di impiego con il
[...]
, o possa essere valutato in misura inferiore. Parte_1
Non è quindi pertinente il richiamo alle decisioni della Corte di Cassazione (n. 5679/2020 e successive), che si riferiscono all'illegittimità di un DM antecedente a quello applicabile al caso in esame, che non riconosceva alcun punteggio al servizio prestato non in costanza di impiego. Nemmeno si pone un problema di contrasto della regolamentazione in esame rispetto all'art. 52 Cost. nella parte in cui prevede che l'adempimento del servizio militare obbligatorio “non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino”, poiché da un lato la posizione di lavoro dell'appellante con il , al momento dello Parte_1 svolgimento del servizio militare, non era costituita (né l'appellante ha specificamente dedotto che essa sia stata ritardata esclusivamente a causa dello svolgimento del servizio militare), dall'altro il servizio militare è stato comunque considerato come servizio utilmente svolto alle dipendenze di altra amministrazione (quale quella della difesa).
Essendo pacifico che i ricorrenti in primo grado, odierni appellati, hanno svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese del doppio grado di giudizio sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto della novità della questione relativa agli effetti erga omnes della sentenza del Consiglio di Stato di annullamento del D.M. n. 50/2021 pronunciato dal giudice amministrativo.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata,
- Rigetta le domande formulate in primo grado da CP_1 Controparte_2
[...] CP_3 Controparte_4 CP_5
- Compensa integralmente le spese del doppio grado.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
NN AR NA IO Riga
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 98/2025
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. IO Riga Presidente dr. NN AR NA Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA Con motivazione contestuale nella causa in grado di appello TRA
, assistito e difeso dall'Avv. Parte_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA
APPELLANTE E
CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. CARABBA ROCCO
[...] CP_5 APPELLATI
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 160/2025 in data 7 marzo 2025 del Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice del lavoro di Teramo in accoglimento della domanda formulata da CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
ha così statuito “dichiara il diritto delle parti attrici al riconoscimento
[...] CP_5 di punti 6 anziché quello inferiore attribuito dall'Amministrazione, per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di Istituto del personale ATA di terza fascia e quindi all'attribuzione dei punteggi ricalcolati con inclusione di quello ora indicato nelle graduatorie degli aspiranti ad incarichi di supplenza riferite ai profili professionali in cui sono inseriti;
per l'effetto condanna il
[...]
all'attribuzione dei suddetti punteggi ed alla correzione delle Parte_1 graduatorie del personale ATA di III fascia di circolo e di istituto per i suddetti profili”, compensando tra le parti le spese di lite. Il Tribunale ha ritenuto il servizio militare in questione equiparabile a quello svolto in corso di rapporto, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 9864/2024 in cui si afferma che l'art. 569 comma 3 del TU Istruzione non specifica che deve trattarsi di servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro e che l'interpretazione della norma deve muovere dal principio costituzionale di cui all'art. 52 comma 2, con conseguente caducazione in parte qua del DM in data 3 marzo 2021 n. 50 su cui si fonda l'attribuzione del punteggio pari a 0,60 per il servizio militare svolto non in costanza di impiego. Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello il chiedendo la Parte_1 riforma della sentenza di primo grado ed in particolare il rigetto della domanda formulata dai ricorrenti. Si sono costituiti in giudizio gli appellati, contestando ogni motivo di gravame e chiedendone il rigetto. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo. Con i motivi di gravame l'amministrazione appellante ha lamentato l'erronea interpretazione ed applicazione, da parte del giudice di prime cure, del giudicato di cui alla pronuncia del Consiglio di Stato, integrando il DM citato un atto amministrativo collettivo e non un atto normativo, escludendo pertanto effetti caducatori erga omnes, come peraltro dimostrato dalla presenza di pronunce dello stesso Consiglio di Stato, ma di segno opposto – alcune di accoglimento e di annullamento del DM, altre di rigetto – a conferma della non estensibilità del giudicato ultra partes. Non sarebbe condivisibile, pertanto, l'affermazione del primo giudice per cui l'annullamento del DM n. 50/2021 avrebbe avuto effetti erga omnes e creato un vuoto normativo per colmare il quale sarebbe necessario fare applicazione delle disposizioni di rango primario, dalle quali non è dato trarre differenziazione alcuna tra le tipologie di servizio militare reso. Il motivo è fondato e merita accoglimento. Secondo il consolidato orientamento espresso dalla stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. in particolare sentenze Adunanza Plenaria n. 4 e n. 5 del 27 febbraio 2019 rese in tema di annullamento in sede di giudizio amministrativo di previsioni contenute in un decreto ministeriale analogo a quello oggetto di controversia, riguardante i criteri per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti), “il giudicato amministrativo - in assenza di norme ad hoc nel codice del processo amministrativo - è sottoposto alle disposizioni processualcivilistiche, per cui il giudicato opera solo inter partes, secondo quanto prevede per il giudicato civile l'art. 2909 c.c.. I casi di giudicato amministrativo con effetti ultra partes sono, quindi, eccezionali e si giustificano in ragione dell'inscindibilità degli effetti dell'atto o dell'inscindibilità del vizio dedotto: in particolare, l'indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l'esistenza di un legame altrettanto indivisibile fra le posizioni dei destinatari, in modo da rendere inconcepibile - logicamente, ancor prima che giuridicamente - che l'atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato”.
In primo luogo, va rilevato che il d.m. n. 50/2021 disciplina - come emerge chiaramente dal tenore letterale di ciascuno degli articoli di cui si compone - i criteri di massima per la permanenza, l'aggiornamento e la conferma dell'inclusione di coloro che sono già iscritti nella graduatoria. Il decreto si rivolge, pertanto, a soggetti determinati o, comunque,
pag. 2/7 facilmente determinabili e cioè esclusivamente docenti e/o personale ATA già inseriti nelle graduatorie, i quali, evidentemente, sono gli unici soggetti che possono ottenere l'aggiornamento della posizione o la conferma della stessa, rappresentando una categoria chiusa. I criteri di aggiornamento hanno, peraltro, efficacia limitata nel tempo perché valgono solo per il triennio 2021-2023.
Tali caratteristiche sono incompatibili con la natura normativa, perché mancano le caratteristiche essenziali della astrattezza e della generalità della norma giuridica, oltre che della innovatività intesa come capacità di modificare stabilmente l'ordinamento. Il d.m. in esame ha, infatti, ad oggetto una vicenda amministrativa specifica e temporalmente circoscritta, con destinatari determinati.
Il d.m. n. 50 non è, a ben vedere, neanche un atto amministrativo generale, che, pur privo (a differenza dell'atto normativo) dell'astrattezza, è caratterizzato dalla generalità dei destinatari, intesa come indeterminabilità dei destinatari ex ante, ma non ex post. Tipico esempio è quello dei bandi di gara o di concorso, i cui destinatari non sono determinabili al momento della pubblicazione del bando, ma lo diventano quando scadono i termini per la presentazione delle domande (i destinatari sono solo coloro che hanno presentato la domanda di partecipazione).
Il d.m. in questione al contrario, si rivolge a destinatari già noti al momento dell'adozione, ovvero tutti coloro e solo coloro che sono già inseriti nelle GAE. Al più lo si può qualificare come atto amministrativo "collettivo".
Anche la Corte di Cassazione (cfr. n. 9772 del 12 aprile 2023, n. 3830/2021; n. 35571/2021), in materia di efficacia delle sentenze del Consiglio di Stato di annullamento di decreti ministeriali – tra cui il d.m. n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva l'inserimento nelle GAE dei diplomati magistrali – ha avuto modo di ribadire che le stesse non producono effetti erga omnes perché il decreto, emanato ai sensi del Decreto n. 123 del 2000, art. 14, ossia di una fonte normativa subprimaria, non ha natura regolamentare, sia perché privo dei requisiti richiesti dalla L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 4, sia in quanto, essendo rivolto a disciplinare le operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, è privo dei caratteri dell'astrattezza, della generalità e dell'innovatività.
D'altra parte gli eccezionali casi in cui una sentenza del Consiglio di Stato produce effetti ultra partes sono, oltre a) all'annullamento di un regolamento, di cui già si è detto, anche b) l'annullamento di un atto plurimo inscindibile (ad es. il decreto di esproprio di un bene in comunione); c) l'annullamento di un atto plurimo scindibile, se il ricorso viene accolto per un vizio comune alla posizione di tutti i destinatari (ad es. il decreto di approvazione di una graduatoria concorsuale travolto per un vizio comune); d) l'annullamento di un atto che provvede unitariamente nei confronti di un complesso di soggetti (ad es. il decreto di scioglimento di un Consiglio comunale).
In tutti i casi indicati, tuttavia, l'inscindibilità riguarda solo l'effetto di annullamento (l'effetto caducatorio), perché è solo rispetto ad esso che viene a crearsi la sopra richiamata situazione di incompatibilità logica che un atto inscindibile possa non esistere più per taluno e continuare ad esistere per altri, atteso che ben diverso è il discorso per ciò che concerne gli ulteriori effetti del giudicato amministrativo (di accertamento della pretesa, ordinatori, conformativi).
pag. 3/7 Gli effetti di accertamento della pretesa e quelli conseguenziali ordinatori/conformativi operano sempre solo inter partes, essendo soltanto le parti legittimate a far valere la violazione dell'obbligo conformativo o dell'accertamento della pretesa contenuto nel giudicato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 1° dicembre 2017, n. 5634; Cons. Stato, sez. VI, 5 dicembre 2005, n. 6964; Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2003, n. 4977).
Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, va esclusa quindi l'efficacia nel presente giudizio del giudicato esterno di annullamento di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 9864 del 9 dicembre 2024.
Non senza precisare infine che l'inidoneità di detta ultima sentenza ad avere efficacia di giudicato erga omnes è già insita nella circostanza per cui, rispetto alla legittimità del medesimo decreto ministeriale, il Consiglio di Stato si è pronunciato plurime volte, con decisioni anche di segno opposto, sia di annullamento come quella in esame (n. 1720/22, n. 266/23) sia di rigetto (n. 11602/22) a fronte del medesimo vizio censurato, tutte presupponendo che il DM n. 50/2021 fosse vigente al momento dell'adozione della decisione, senza che rilevassero effetti di giudicato esterno dalle precedenti decisioni di annullamento.
Con il secondo motivo di impugnazione l'amministrazione appellante ha lamentato la erronea interpretazione ed applicazione della normativa di riferimento, riproponendo le medesime difese già svolte in primo grado ed insistendo per l'infondatezza della pretesa dei ricorrenti.
Il motivo è fondato.
Esclusa l'efficacia ultra partes delle sentenze del Consiglio di Stato, considerato valido ed efficace il DM n. 50/2021 rispetto a tutti i soggetti diversi dalle parti nei confronti delle quali sono state pronunciate, tra cui, in concreto, i ricorrenti in primo grado odierni appellati, che non hanno rivestito la qualità di parti nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 9864/2024 e ritenuto che non è conseguito alcun vuoto normativo, questo Collegio intende confermare il proprio orientamento, nel solco della giurisprudenza della Suprema Corte, ormai consolidata in materia, per cui “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto” (Cass. n.22429/2024 e da ultimo n. 9738/2025). Il citato D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA, disciplina come segue la materia in esame:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
pag. 4/7 - il servizio valutabile è in generale quello "effettivamente prestato" (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati
"nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti".
Dunque, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso "con lo stesso punteggio" proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti".
In ogni caso, proprio muovendo dall'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, occorre distinguere chiaramente il servizio prestato non in costanza di rapporto di impiego, che dà diritto allo stesso punteggio per il servizio svolto presso enti pubblici, ed il servizio prestato in costanza di rapporto di impiego, da considerarsi come effettivo servizio svolto alle dipendenze della stessa amministrazione.
In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
pag. 5/7 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
D'altronde il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non in costanza di impiego costituiscono due situazioni non comparabili tra di loro: per la prima vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, secondo comma, Cost.; per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, derivanti da tale impiego. (Si veda, in termini, anche Corte d'Appello di Torino, sent. n. 326 del 2022, nonché Corte d'Appello di Genova, sent. n. 182/2021). Le due situazioni (svolgimento del servizio militare in costanza di impiego e non in costanza di impiego) non possono dirsi comparabili, non ponendosi quindi un problema di disparità di trattamento dell'una rispetto all'altra, ed essendo anzi richiesto un trattamento differenziato di esse, per evitare l'irragionevole attribuzione di un medesimo punteggio a coloro che abbiano sopportato uno svantaggio significativamente diverso. Nel primo caso, infatti, come conseguenza dell'adempimento dell'obbligo di leva, si pone il rischio di pregiudicare l'anzianità maturata presso la stessa amministrazione, dopo l'avvenuta instaurazione del rapporto, in difformità dall'art. 52 Cost.. Nel secondo caso invece, non essendo ancora insorta alcuna posizione lavorativa al momento dello svolgimento del servizio militare e non potendo quindi essa aver subito un pregiudizio, si tratta unicamente di valorizzare un periodo di attività svolto per una diversa amministrazione dello stato. Neppure possono essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del "riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del D.Lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
Peraltro tutte le predette norme, sia quelle di cui all'art. 2050 citato che quelle del DM citato, si coordinano e non contrastano con l'art. 485 cit. (cfr. Cass. n. 15467/2021 e n. 33151/2021), atteso che rispondono ad un principio di fondo secondo cui “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”.
Quanto all'art. 569 comma 3 (identico all'art.485 comma 7) d.lgs. n. 297/1994, nella parte in cui prevede che “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”), occorre rilevare che nel presente pag. 6/7 giudizio non si discute se il servizio militare di leva prestato non in costanza di impiego debba essere valutato ai fini delle graduatorie per il personale ATA o non debba essere valutato affatto, ma se il servizio militare prestato non in costanza di impiego debba essere valutato allo stesso modo di quello prestato nel corso del rapporto di impiego con il
[...]
, o possa essere valutato in misura inferiore. Parte_1
Non è quindi pertinente il richiamo alle decisioni della Corte di Cassazione (n. 5679/2020 e successive), che si riferiscono all'illegittimità di un DM antecedente a quello applicabile al caso in esame, che non riconosceva alcun punteggio al servizio prestato non in costanza di impiego. Nemmeno si pone un problema di contrasto della regolamentazione in esame rispetto all'art. 52 Cost. nella parte in cui prevede che l'adempimento del servizio militare obbligatorio “non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino”, poiché da un lato la posizione di lavoro dell'appellante con il , al momento dello Parte_1 svolgimento del servizio militare, non era costituita (né l'appellante ha specificamente dedotto che essa sia stata ritardata esclusivamente a causa dello svolgimento del servizio militare), dall'altro il servizio militare è stato comunque considerato come servizio utilmente svolto alle dipendenze di altra amministrazione (quale quella della difesa).
Essendo pacifico che i ricorrenti in primo grado, odierni appellati, hanno svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese del doppio grado di giudizio sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto della novità della questione relativa agli effetti erga omnes della sentenza del Consiglio di Stato di annullamento del D.M. n. 50/2021 pronunciato dal giudice amministrativo.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata,
- Rigetta le domande formulate in primo grado da CP_1 Controparte_2
[...] CP_3 Controparte_4 CP_5
- Compensa integralmente le spese del doppio grado.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
NN AR NA IO Riga
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