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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/09/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 45/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice Vincenza Bennici, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 45/2021 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...], , nato Parte_1 Parte_2
a Catania in data 18.01.1960, entrambi in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale su Per_1
nata a [...] in data [...] nonché
[...] Parte_3
, nata a [...] in data [...] (Avv. Francesca Carnicelli)
[...]
Parte attrice
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., C.F. (Avv. Vincenzo Camilleri) P.IVA_1
Parte convenuta nato in [...] il [...] (Avv. Giovanni Vinciguerra) Controparte_2
Parte convenuta
, nato a [...] il [...] (Avv. Luigi Ciotta) Controparte_3
Parte convenuta nato a [...] il [...] (Avv. Vincenzo Sica) Controparte_4
Parte convenuta
1 in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_5
C.F. , (Avv. Diego Ferraro) P.IVA_2
Terza chiamata in causa
Controparte_6
, in persona del legale rappresentante p.t, P.I. ,(avv. Santo Spagnolo)
[...] P.IVA_3
Terza chiamata in causa in persona del legale rappresentante p.t, P.IVA Controparte_7 P.IVA_4
(Avv. Fabio Marino)
Terza chiamata in causa n persona del legale rappresentante p.t, p.i. (Avv. Controparte_8 P.IVA_5
Antonio La Rocca)
Terza chiamata in causa
Oggetto: colpa medica
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 27 maggio 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, gli attori hanno convenuto in giudizio l'
[...]
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
per sentirli condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali subìti a causa
[...] della condotta negligente e imperita tenuta dai predetti sanitari in occasione del ricovero di
, avvenuto il 10 febbraio 2006, nella fase diagnostica e terapeutica Parte_1 relativa alla gravidanza extrauterina di che aveva portato all'asportazione dell'utero e Pt_1 delle ovaie, con ciò determinando una menopausa precoce e conseguentemente la prematura perdita della capacità di procreare.
Assumevano gli attori che, per i fatti di causa, veniva sporta denuncia nei confronti dei medici
, , , CP_9 Controparte_2 Parte_4 CP_3 Controparte_4
e che, promossa l'azione penale, il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. Persona_2
39/11 del 11.02.2011, riconosciuta la colpa medica di , e CP_3 Controparte_2 [...]
condannava questi ultimi alla pena di mesi quattro di reclusione;
che tale Controparte_4
2 sentenza veniva dichiarata nulla dalla Corte di Appello di Palermo, con pronuncia n.3413/2012, alla quale seguiva una nuova sentenza del Tribunale di Agrigento, n. 1479/2014 del 03.11.2014, che dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per intervenuta prescrizione.
Si costituivano in giudizio, con distinte comparse di risposta, Controparte_2 [...]
e , i quali eccepivano l'infondatezza delle domande attoree e Controparte_4 CP_3 chiedevano la chiamata in garanzia rispettivamente, il primo di Controparte_10
Contr
il secondo di e i lterzo di e
[...] Controparte_11 CP_12
CH Assicurazioni.
Anche si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione della domanda attorea. Controparte_13
Autorizzata la chiamata in giudizio delle compagnie indicate dai convenuti, si costituivano che eccepiva l'infondatezza della domanda e che Controparte_11 comunque la garanzia operava nei limiti del massimale di garanzia pattuito di € 500.000,00,
CH Assicurazioni, che eccepiva l'inoperatività della garanzia per intervenuta prescrizione del diritto e perché la stessa, come da polizza, operava “a secondo rischio” sia in relazione alla Contr polizza ma anche in relazione a eventuali assicurazioni stipulate dal sanitario o dalla struttura pubblica in cui lo stesso operava;
eccepiva inoltre che la garanzia era limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà e in ogni caso la sua operatività non oltre il massimale indicato nella polizza, pari a € 2.000.000,00.
Si costituiva altresì che eccepiva l'infondatezza domanda attorea e in Controparte_7 ogni caso che la garanzia avrebbe operato nei limiti del massimale pattuito;
chiedeva altresì di chiamare in causa sia l'ente ospedaliero di appartenenza del sanitario, sia , Controparte_14 compagnia che assicurava la responsabilità civile verso terzi per i danni causati dalla condotta dei medici della struttura, al fine di tenere indenne e manlevare il sanitario assicurato dall'eventuale responsabilità a suo carico e, comunque, per partecipare all'eventuale risarcimento del danno secondo le percentuali di rischio già contrattualmente convenute tra detto assicurato e chiedeva infine l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri Controparte_14 medici in servizio presso l'Ospedale di Licata che, a vario titolo, avevano partecipato al trattamento sanitario cui venne sottoposta Pt_1
Contr Le richieste di chiamata in causa dei terzi formulate da venivano rigettate con decreto del
27.10.21.
3 Si costituiva infine, , la quale eccepiva che la polizza garantiva solo la Controparte_15 responsabilità propria del sanitario, con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà e l'operatività della polizza nei limiti del massimale, pari ad euro 774.685,35; eccepiva inoltre che, a norma dell'art. 1910 c.c., la garanzia era limitata all'indennità dovuta secondo ciascun contratto assicurativo stipulato ed in proposito evidenziava che CP_2 nell'anno 2006, essendo un dipendente dell , beneficiava della copertura Controparte_13 assicurativa RCT sottoscritta dall'azienda ospedaliera di appartenenza, a favore dei dirigenti medici;
chiedeva quindi la chiamata in causa di in virtù della polizza n. Controparte_16
173525.
La causa, istruita mediante espletamento di prova testimoniale e di ctu medica è stata posta in decisione all'udienza del 27 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni da essi subìti
a causa della condotta negligente e imperita tenuta dai sanitari in occasione del ricovero di , avvenuto il 10 febbraio 2006, con Parte_1 riferimento sia alla fase diagnostica che terapeutica della gravidanza extrauterina della stessa, che aveva comportato l'asportazione dell'utero e delle ovaie e conseguentemente uno stato di menopausa precoce e la prematura perdita della capacità di procreare.
Fatta questa premessa, l'azione esperita da parte attrice impone un accertamento da condursi essenzialmente su due versanti: 1) quello della sussistenza di una condotta illecita (perché imperita o negligente) imputabile ai sanitari che effettuarono l'intervento; 2) quello della sussistenza di un nesso di causalità tra detta, eventuale, condotta illecita, e la patologia da cui è affetta l'attrice.
È allora opportuno, anzitutto, richiamare i principi comunemente ricevuti nella giurisprudenza di legittimità sui punti in questione.
Anzitutto, per quanto attiene alla 'natura' della responsabilità invocata da parte attrice,
è noto che quella della “struttura sanitaria”, e del medico che ne sia dipendente, è responsabilità “contrattuale” (in proposito va osservato che i fatti risalgono al 2006, dunque ad epoca anteriore alla entrata in vigore della c.d. legge Gelli) rispettivamente riconnessa, per l'una (struttura sanitaria) e per l'altro (medico), ad un “contratto” (che
4 si conclude con “l'accettazione del paziente in ospedale”), ed al “contatto sociale” che poi ne scaturisce (tra le tante, in materia, v. Cass. 21 giugno 2004 n° 11488, Cass. 28 maggio 2004 n° 10927 e Cass. 22 dicembre 1999 n° 589; nel senso, poi, che “l'ente ospedaliero risponde direttamente della negligenza ed imperizia dei propri dipendenti nell'ambito delle prestazioni effettuate al paziente”, v. Cass. 4 marzo 2004 n° 4400).
Qualificata dunque come contrattuale la responsabilità in esame, ne discende (come precipitato logico – giuridico) che, per ciò che riguarda la distribuzione dell'onere della prova, sul danneggiato incombe l'onere di allegare solo l'inesattezza dell'adempimento del medico o dei medici, e grava invece sulle parti di cui si deduca l'inesatto adempimento l'onere di allegare e di provare che la prestazione è stata, al contrario, esattamente eseguita (di provare, insomma, sullo sfondo della previsione dell'art. 1176
c.c., la “mancanza di colpa”: Cass. 4 marzo 2004 n° 4400), ed anche di allegare e di provare, eventualmente, “la non qualificabilità della stessa” (colpa) “in termini di gravità, nel caso di cui all'art. 2236 c.c.)” (Cass. 21 giugno 2004 n° 11488) e, 'a monte', ancora, di provare “che il caso è di particolare difficoltà” (Cass. 28 maggio 2004 n° 10927
e tutta la giurisprudenza ivi citata).
In secondo luogo, deve inoltre essere soffermata l'attenzione sugli autorevoli criteri ricognitivi della Suprema Corte in merito all'accertamento del nesso di causalità.
Al riguardo va ricordato che già le Sezioni Unite penali della Cassazione hanno accreditato (con la pronuncia n° 30328 dell'11 settembre 2003) quello che è ormai noto – anche in dottrina – come il criterio della “probabilità logica”.
Tale indirizzo è stato fatto proprio anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte civile, secondo cui “in materia di responsabilità professionale, al criterio della certezza degli effetti della condotta si può sostituire […] quello della probabilità di tali effetti e dell'idoneità della condotta a produrli” (Cass. 4 marzo 2004, n° 4400). E, più in particolare, la Corte sostiene poi che, “con riguardo alla sussistenza del nesso di causalità fra l'evento dannoso e la condotta colpevole (omissiva o commissiva) del medico, ove il ricorso alle nozioni di patologia medica e medicina legale non possa fornire un grado di certezza assoluta, la ricorrenza del suddetto rapporto di causalità non può essere esclusa in base al mero rilievo di margini di relatività, a fronte di un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, specie quando manchi la prova della preesistenza, concomitanza o sopravvenienza di altri fattori determinanti” (così anche Cass. 21 gennaio 2000 n° 632). La Suprema Corte ha altresì avuto cura di
5 precisare che, poiché l'accertamento della sussistenza del nesso di causalità muove dell'elaborazione giurisprudenziale (prevalentemente penalistica) di cui agli artt. 40 e 41
c.p., “non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi dell'esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze di fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'esistenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissive o in ogni caso colpevole del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica”.
Ciò dunque premesso, il punto di riferimento essenziale – rispetto all'accertamento che qui è richiesto – è ovviamente costituito dalla ctu a firma dei dott. Persona_3
(medico legale) e (specialista in ginecologia) che si condivide in quanto Persona_4 esaustivo sia sotto il profilo tecnico che dal punto di vista logico e metodologico, per cui non v'è ragione di disattenderne le risultanze, che peraltro trovano conforto negli accertamenti tecnici effettuati nel corso del procedimento penale nell'ambito dei quali i medici erano stati condannati, seppur con sentenza successivamente dichiarata nulla.
I consulenti, che hanno affermato la responsabilità dei sanitari convenuti per i danni riportati dall'attrice, hanno innanzitutto offerto una cronistoria dei fatti di causa dando atto che:
-in data 30/01/2006, si sottoponeva a prelievo per dosaggio della β-hCG Parte_1 presso un laboratorio di analisi cliniche, per un ritardo nella mestruazione;
il referto ritirato il 01/02/2006, presentava un valore di 3110 mUI/mL; in attesa del referto del dosaggio delle β-hCG, il 31/01/2006, eseguiva un'ecografia transvaginale Parte_1 presso il P.O. di Licata con il dott. il quale non rileva una camera gestazionale e CP_9 proponeva un nuovo prelievo per dosare la β-hCG il giorno seguente, a 48 ore dal primo;
il referto di quest'ultimo veniva rilasciato il 03/02/2006 dal medesimo laboratorio del primo dosaggio e il valore delle β-hCG si attestava a 3720. il CP_17 dott. proponeva pertanto alla paziente l'esecuzione di una nuova ecografia;
CP_9 quest'ultima veniva eseguita in data 08/02/2006 dal dott. e dal dott. CP_9 CP_3 presso il P.O. “S. Giacomo D'Altopasso” di Licata: anche in questo caso l'ecografia non evidenziava una camera gestazionale intrauterina;
veniva quindi indicata l'esecuzione di un nuovo dosaggio della β-hCG il giorno seguente, il 09/02/2006, presso il laboratorio del P.O. di Licata;
6 — il 10/02/2006, il referto indicava un valore di β-hCG di 5316 mUI/mL e il dott. consigliava alla paziente di recarsi in ospedale per ricoverarsi;
CP_9
— la paziente veniva ricoverata dal dott. presso la Divisione di Parte_4
Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Licata lo stesso giorno con la diagnosi di “III gravidanza, para 1 a 8 w di amenorrea. Sospetta GEU destra”; l'ecografia transvaginale eseguita alle ore 13:00 evidenziava l'assenza di camera gestazionale intrauterina e la presenza di una formazione a contenuto transonico di 13 mm con parete spessa 5,6 mm in contiguità all'ovaio destro e una piccola falda fluida nel Douglas di 1 cm;
la paziente veniva sottoposta a prelievo ematico per esami ematochimici: (h 12:38) Hb 13,1 g/dL (h
14:24) β-hCG 3994 mUI/mL, coagulazione nella norma (fibrinogeno 349 mg/dL, AP
109%, APTT 27,9 secondi);
-alle ore 13:00, veniva visitata dal dott. e veniva posto come Pt_1 CP_2 indicazione il controllo pressorio ogni ora e un emocromo alle ore 18:00;
— i controlli pressori risultavano nella norma tutto il pomeriggio, tra le 15 e le 19;
— l'emocromo delle ore 18 (eseguito alle ore 18:10 e refertato alle ore 18:25) dava come valore di
Hb 11,9 g/dL, ossia 1,2 in meno rispetto all'emocromo delle ore 14:24 (corrispondente a circa 350-
400 mL di sangue, anche se tale valore non è precisabile in quanto alla paziente venivano infusi liquidi endovena che diluiscono il sangue, come anche attestato dal calo dell'ematocrito);
— alle ore 19:30, un'ora dopo il referto dell'emocromo, la paziente veniva sottoposta ad ecografia CP_ TV dal dott. , che metteva in evidenza un cospicuo versamento nel rispetto al CP_18 controllo precedente (9,8 x 3 x 6,6 cm) il quale inoltre arrivava in alto nel Morrison;
veniva altresì confermata la formazione anulare riferibile a sacco gestazionale ectopico a destra
(gravidanza tubarica destra);
-alle ore 20:25, quasi un'altra ora dopo l'esame ecografico, la paziente veniva portata in sala operatoria dove veniva operata dal dott. il quale eseguiva prima una sapingectomia CP_2 destra, poi l'ovariectomia destra, per perdita ematica dal legamento infundibolo pelvico destro;
a detta del chirurgo, si assistette a un'iniziale CID (coagulazione intravascolare disseminata) con sanguinamento a livello della tuba di sinistra e del legamento infundibolo pelvico di sinistra;
pertanto il ginecologo procedeva a isterectomia subtotale con asportazione anche dell'intero annesso di sinistra;
-durante l'intervento, a partire dalle ore 21.50, la paziente veniva trasfusa (5 sacche di emazie concentrate) e veniva sottoposta a terapia per CID (2 sacche di plasma fresco congelato + 2 fl di calcio gluconato + 2000 UI di AT III);
7 — l'esame istologico (n. 06/2574) del 01/03/2006 confermava la diagnosi di gravidanza tubarica e di una tuba sinistra con marcato edema interstiziale della parete e del lume, periviscerite acuta emorragica con capillarite e accenni a coagulazione intravasale.
I consulenti hanno evidenziato che tutti i parametri vitali di durante tutta la Parte_1 giornata del 10/02/2006 apparivano stabili, la perdita ematica subita dalla paziente fino al momento dell'intervento appariva contenuta (al massimo circa 350-400 mL di sangue) e che le analisi laboratoristiche non evidenziavano in nessun momento una CID (coagulazione intravascolare disseminata).
Alla luce di tali accadimenti, i cc.tt.uu. hanno evidenziato gli errori commessi nella fase di diagnosi e terapeutica dai sanitari che seguirono Parte_1
Dopo aver dato atto anche degli errori commessi dal Dott (medico che effettuò il CP_9 prelievo per dosaggio della β-hCG e l'ecografia transvaginale), estraneo a questa causa, i cc.tt.uu. si sono soffermati sulle condotte dei sanitari convenuti.
Hanno in particolare evidenziato che: CP_
-durante l'ecografia del 08/02/2006, il dott. e il dott. non visualizzarono una CP_9 camera gestazionale e indicavano alla paziente di eseguire nuovamente, il giorno seguente, un dosaggio di β-hCG che si attestava stavolta a un valore assoluto di 5316 mUI/mL, con una β-
hCG ratio inequivocabilmente patologica;
quindi il dott. prescriveva il ricovero, che CP_9 avveniva il 10/02/2006;
— durante l'ecografia di ingresso eseguita dal dott. , si notava un'immagine transonica Pt_4 in contiguità dell'annesso di destra, dato che, alla luce dell'anamnesi prossima, confermava la diagnosi di gravidanza extrauterina;
— l'atteggiamento di vigile attesa che seguì nel pomeriggio è giustificabile alla luce del calo di β-
hCG che si ebbe la mattina del 10/02/2006: (“il valore di β-hCG analizzato dallo stesso laboratorio di analisi del precedente, ossia il laboratorio dell'ospedale di Licata, era 3994
mUI/mL, mentre il precedente del giorno prima era 5316 mUI/mL. Questo leggero calo poteva dare la speranza di una risoluzione spontanea della GEU, mediante un aborto tubarico”);
— tale speranza però veniva disattesa dall'emocromo delle ore 18:10 (refertato alle ore 18:25), che dava come valore di Hb 11,9 g/dL, ossia 1,2 g/dL in meno rispetto all'emocromo delle ore 14:24; CP_
-di fronte tale calo emoglobinico, per quanto non eccessivo, i medici di guardia (dottor e dott. ) attesero un'ora per sottoporre la paziente a un'ecografia TV che mostrava la CP_4 perdita ematica intraperitoneale e confermava la GEU;
8 — ancora più inspiegabilmente, passò quasi un'altra ora prima che iniziasse l'intervento chirurgico della paziente, due ore esatte dall'emocromo refertato alle ore 18:25, tempo che poteva essere quanto meno dimezzato e che avrebbe potuto diversificare l'esito;
-durante l'intervento :“L'emoperitoneo appare cospicuo, ma non massivo (l'Hb delle ore 21:32 era di 9,1 mg/dL, un valore per altro falsato in difetto dall'emodiluizione cui era sottoposta la paziente – HCT
25,9%): tale valore dimostra che al massimo la perdita ematica era di circa 1000-1200 mL (un valore pari a quello che una paziente perde mediamente durante un intervento per taglio cesareo); inoltre i parametri laboratoristici non suggerivano affatto una condizione di CID; inoltre, nel corso dell'intervento, gli eventi si sono succeduti in maniera catastrofica anche perché la perdita ematica era divenuta sempre più importante;
dalla a descrizione dell'intervento però, non sembrano essere state messe in atto procedure emostatiche (clampaggio delle arterie uterine, legature delle arterie ipogastriche, etc.); non si spiegano certe perdite ematiche da distretti anatomici diversi dalla tuba destra (i legamenti infundibolopelvici di entrambi i lati) e in generale l'intervento di isterectomia subtotale con annessiectomia bilaterale sembra incredibilmente eccessivo per una condizione patologica quale la GEU”).
Alla luce di ciò, i consulenti hanno ritenuto censurabile (oltre alla gestione iniziale della gravidanza, che non rileva in questo giudizio):
-la circostanza che i sanitari abbiano fatto intercorrere due ore dall'emocromo del pomeriggio prima di dare inizio alla laparotomia e all'intervento chirurgico demolitivo;
-la circostanza che i sanitari effettuarono un intervento chirurgico demolitivo, ritenuto eccessivo per una gestione di una GEU in quanto l'unica struttura che avrebbe dovuto essere rimossa era la tuba destra, causando quindi alla paziente una : “isteroannessiectomia bilaterale, conseguente perdita della capacità di procreare (impotentia generandi) e disendocrinie associate, in epoca post-pubere (31 anni compiuti al momento degli eventi per cui è causa), con ripercussioni psichiche
(D.B.P. 33%)”. CP_ Tale danno, contrariamente a quanto sostenuto da , è stato causato anche dal suo ritardo diagnostico.
Come chiarito dai consulenti “Il ritardo di una programmazione terapeutica concreta è da considerarsi come primum movens verso la complicazione che portò all'emergenza chirurgica, ossia la rottura tubarica e il conseguente emoperitoneo: senza tale ritardo si sarebbe potuti addivenire alla programmazione di un intervento idoneo nei tempi adeguati, motivo per cui l'atteggiamento attendista, data la situazione clinica della paziente a cui era già stata posta la diagnosi, è da ritenere censurabile e concausalmente correlabile con il danno biologico patito dalla paziente, quanto interferente (in senso negativo) sulle chances di conservazione dell'integrità dell'apparato genitale della paziente”.
9 CP_ Nello specifico, i consulenti hanno accertato che la condotta di , così come quella di CP_4
, medici di guardia nel corso del ricovero, è censurabile in quanto di fronte al calo
[...] emoglobinico risultante dall'emocromo delle ore 18:10 del 10/02/2006 (refertato alle ore 18:25), avevano atteso un'ora per sottoporre la paziente a un'ecografia TV che mostrava la perdita ematica intraperitoneale e confermava (ancora una volta) la GEU;
è inoltre censurabile perché, nonostante la condizione dell'attrice imponesse un urgente intervento chirurgico, i sanitari avevano atteso per l'intervento un'altra ora, stante che l'attrice veniva condotta in sala operatoria alle ore 20:25, dunque a 2 ore esatte dall'emocromo refertato alle ore 18:25, tempo che sarebbe potuto essere almeno dimezzato con conseguente diversificazione dell'esito.
Assume inoltre RA che i consulenti non hanno tenuto in debita considerazione il fatto che
Che, dalle ore 15.30 alle ore 19.00 circa, lo stesso era impegnato presso l'ambulatorio di ecografia per eseguire le ecografie esterne ad utenti regolarmente prenotate, per cui in quelle ore lo stesso non aveva avuto la gestione di solo alle ore 19:00 il Dott. , facente Parte_1 CP_4 funzioni di primario, gli aveva mostrato l'emocromo di controllo, motivo per cui RA aveva eseguito un nuovo esame ecografico con evidenza di emoperitoneo.
Tale contestazione, come precisato dai consulenti, è infondata.
I cc.tt.uu. innanzitutto, hanno correttamente evidenziato come il ruolo di di CP_4
CP_
“facente funzioni di primario” non esonerava da responsabilità, essendo lo stesso un dirigente medico, quel giorno di turno in qualità di “medico di reparto”, e non in qualità di
“medico di ambulatorio ecografie”. CP_ Pertanto, il fatto che si sia dedicato all'ambulatorio ecografie – disinteressandosi di ciò che avveniva in reparto fino alle ore 19:00 – non lo esonera in alcun modo da responsabilità
assume invece di avere iniziato il turno di servizio il giorno 10/2/2006 alle 14, di CP_4 non avere assistito alla visita fatta dai colleghi prima del suo ingresso e di non essere quindi a conoscenza delle problematiche di che di tali problematiche lo stesso sarebbe venuto a Pt_1 conoscenza solo dopo il suo ingresso in ospedale;
in tale momento era ancora presente in reparto il primario, dott. il quale dopo aver dato tutte le direttive da seguire ai CP_2 medici del turno pomeridiano, lasciava il reparto solo alle ore 15:42; pertanto, il dott. CP_4
, fino a quel momento non avrebbe avuto in gestione la paziente;
lo stesso peraltro, nel
[...] pomeriggio del 10/2/2006, era il responsabile dell'ambulatorio medico per le visite ginecologiche e, contemporaneamente, dalle ore 15:40 circa, era impegnato in un intervento chirurgico che lo aveva occupato fino alle ore 17.00; inoltre, alle ore 14:24, veniva effettuato alla un nuovo Pt_1 prelievo di sangue per esame ematochimico, il cui risultato perveniva in reparto alle ore 15:01, e dal quale risultava il valore della Beta HCG di 3.994 mlU/ml, in forte calo rispetto ai 5.316
10 mlU/ml registrati il giorno precedente;
infine, venivano rilevate, ad intervalli regolari di ogni ora, dalle ore 14:00 in poi e fino alle 19:00, come da prescrizione del dott. la CP_2 temperatura, la pressione arteriosa, l'emocromo, oltre che attenzionato lo stato generale della paziente;
alle ore 18:25 veniva refertato un ulteriore esame ematochimico, il cui referto perveniva però in reparto dopo le ore 19.00, all'esito del quale, riscontrando un leggero abbassamento dell'emocromo, veniva effettuata una nuova ecografia che, stante i tempi di preparazione veniva CP_ effettuata intorno alle ore 19:25/19:30 dal Dott. ; all'esito dell'esame ecografico, si predisponeva il necessario per effettuare l'intervento chirurgico, che iniziava alle ore 20:25.
Nessun ritardo sarebbe quindi da imputare al convenuto, secondo le prospettazioni dello stesso.
Anche questo assunto è infondato come efficacemente evidenziato dai consulenti.
Questi hanno innanzitutto sottolineato come i fatti accaduti nel momento in cui vi è stato il cambio turno non rilevano in quanto la condotta “incriminata”, si colloca in un momento successivo.
Hanno poi rettamente osservato come il fatto che il sanitario fosse impegnato fino alle ore 17:00 in altre attività, non lo esonera in alcun modo da responsabilità in quanto lo stesso avrebbe dovuto in primo luogo dedicarsi al suo compito di medico di turno.
Quanto alla terapia chirurgica, che riguarda le condotte di e , i CP_2 CP_4 consulenti hanno evidenziato che la stessa “si sarebbe, invece, potuta eseguire, con migliori risultati, in mani esperte, attraverso un approccio laparoscopico (“ La terapia migliore nel caso specifico della paziente sarebbe stata dapprima la terapia medica e in secondo luogo l'asportazione (esclusiva) della tuba destra (salpingectomia destra)” ed hanno quindi dato atto che “ Qualora fossero state messe in atto le linee guida previste in materia all'epoca degli eventi, si sarebbe potuta conservare la fertilità successiva della paziente, se l'approccio chirurgico fosse stato conservativo sulla tuba sinistra e sulle ovaie. La fertilità di una donna cui residuano almeno un ovaio e una tuba, anche se controlaterali, risultano di poco inferiori a quelle di donne non sottoposte a interventi chirurgici demolitivi. Infine, l'ovariectomia bilaterale ha sottoposto la paziente a una condizione di climaterio postmenopausale in un'età incredibilmente giovane con tutto ciò che consegue alla carenza estrogenica (osteoporosi, aumento di incidenza di neoplasie e accidenti cardiovascolari, secchezza vaginale e alterazioni vulvari fino al lichen, etc.).
Relativamente all'intervento chirurgico, ha contestato di avere un ruolo di secondo CP_4 operatore e quindi una responsabilità marginale rispetto al primario, dr il quale CP_2 avrebbe gestito l'intervento e dettato le scelte chirurgiche intraprese;
ha evidenziato inoltre come “l'assenza di messa in atto di procedure emostatiche (clampaggio delle arterie uterine,
11 legature delle arterie ipogastriche, etc.)”, sia da imputare alla condotta del primo operatore
(Dott. . CP_2
Anche tale assunto è infondato non risultando dagli atti che durante l'intervento, , CP_4 come era suo onere fare quale secondo operatore, abbia manifestato di discostarsi dalle scelte del primo operatore, dott. CP_2
Come osservato dai cc.tt.uu, il medico componente dell'équipe chirurgica in posizione di secondo operatore il quale non condivida le scelte del primario/collega più anziano, adottate nel corso dell'intervento operatorio, ha l'obbligo, per esimersi da responsabilità, di manifestare espressamente il proprio dissenso.
Un'altra contestazione che viene mossa al Collegio peritale è quella di avere messo in dubbio la sussistenza di una CID (coagulazione intravascolare disseminata), ciò che durante l'intervento aveva reso necessaria la scelta dell'équipe chirurgica di procedere a un intervento così invasivo.
È stato in particolare sottolineato come in “un quadro emorragico da CID a nulla servono clampaggi o legature di arterie e che ad oggi nessun segno clinico o parametro di laboratorio possiede sufficiente certezza per escludere la diagnosi di CID, condizione peraltro estremamente dinamica … La fisiopatologia della CID spiega le perdite ematiche anche da distretti anatomici diversi dalla tuba destra. Corretta fu la condotta terapeutica posta in essere durante l'intervento chirurgico: “… la paziente veniva trasfusa (5 sacche di emazie concentrate (e veniva sottoposta a terapia per CID (2 sacche di plasma fresco congelato + 2 fl di calcio gluconato + 2000 UI di AT
III)”. L'inefficacia di questi provvedimenti giustifica la decisione di procedere all'intervento demolitivo in urgenza, unico modo per salvare la vita alla paziente …”
A tale contestazione hanno risposto i consulenti evidenziando come la sussistenza della CID non può ricavarsi dalla perdita ematica, né è ricavata dagli esami laboratoristici “e, comunque non
è causa di copiose emorragie in compartimenti non lesi iatrogenamente, ma al massimo di ecchimosi e piccole perdite ematiche. L'esame istologico parla di un'iniziale coagulazione intravasale, ma questo non pare giustificare l'overtreatment cui fu sottoposta la paziente. Probabilmente un intervento tempestivo avrebbe risolto la condizione chirurgica con una semplice asportazione tubarica, ma l'asportazione dell'intero apparato genitale femminile interno della paziente non appare comunque verosimilmente giustificabile, alla luce del fatto che non risultano tentativi di manovre di devascolarizzazione progressiva”.
Deve quindi essere affermata la responsabilità dei sanitari convenuti per i danni subiti da parte attrice.
Alla responsabilità di questi ultimi si aggiunge quella della ove avvenne Controparte_13
l'intervento chirurgico in discussione. Invero il rapporto contrattuale intercorso tra LD
12 LO e l'azienda con la messa a disposizione del personale medico ausiliario CP_1
Contr configura ex art. 1228 c.c. una responsabilità solidale della nel caso di errore del medico ausiliario medesimo.
Venendo ora all'accertamento dell'entità delle lesioni sofferte da occorre Parte_1 osservare, in via generale, che le Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenze n. 26972, 26973,
26974, 26975 del 2008), hanno superato la tripartizione, sostenuta da una parte della giurisprudenza di merito, tra danno biologico, morale ed esistenziale, introducendo l'unica categoria del “danno alla persona” che “deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre…il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi non connotati di rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategoria”. “Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio” - osserva ancora la Suprema Corte – “in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno”. Così interpretato l'art. 2059 c.c., ogni sofferenza fisica, psichica o morale rientra nel danno non patrimoniale risarcibile;
tuttavia, insegna la suprema Corte, il risarcimento è riconosciuto solo in tre casi: se il fatto che l'ha causato è un reato;
se la legge prevede espressamente il risarcimento del danno non patrimoniale;
se vi è lesione di interessi costituzionalmente protetti.
Ciò chiarito in termini generali va ora osservato che, dalla relazione di c.t.u., risulta che Pt_1
ha subito l'asportazione dell'utero e delle ovaie ed è entrata in menopausa all'età di 31
[...] anni perdendo la capacità di procreare.
I ctu hanno stimato il danno biologico permanente subito dall'attrice nella misura del 28%, mentre hanno escluso la sussistenza di un periodo di inabilità temporanea, in considerazione del fatto che a seguito di un normale intervento di laparoscopia un ricovero per GEU dura mediamente circa 3 giorni, mentre con laparotomia può protrarsi fino a circa 5 giorni (che corrispondono ai giorni di ricovero trascorsi dall'attrice); né risultano documentati periodi di convalescenza di entità tale da provare un periodo di inabilità temporanea parziale.
L'attrice ha lamentato che la valutazione effettuata dai consulenti sarebbe riduttiva in quanto non terrebbe conto di alcune ripercussioni subite dalla stessa come ad esempio lo stato osseo
(grave e certificata osteoporosi), le ripercussioni psichiche che richiedono, ad oggi, un trattamento antidepressivo costante e la compromissione della sfera sessuale.
13 I consulenti, rispondendo a tali censure hanno affermato che, secondo i barèmes presi a esame dagli stessi, per una “isteroannessiectomia bilaterale e impossibilità al coito (impotentia coeundi e generandi) in epoca postpubere, a seconda dell'età e delle ripercussioni sulla psiche” è prevista una forchetta tra il 17 e il 35%; che gli aspetti “accessori” alla perdita anatomica sensu stricto, sono già contemplati all'interno della voce tabellare, che indi è da ritenere omnicomprensiva di essi;
che le voci tabellari che prevedano valutazioni superiori a quella effettuata dai consulenti (danno biologico complessivo > 35%) sono relative a un'isterectomia bilaterale in epoca prepubere;
che il valore massimo (35%) può essere attribuito solo in presenza di tutti gli aspetti elencati nella voce quali voci di danno, pertanto, nel caso in esame, non può considerarsi che -per quanto minorata sia la funzione sessuale – 1)non è stata procurata una franca impotentia coeundi (motivo per cui sono stati “rimossi” dal valore massimo 2 punti percentuali, scendendo al 33% come valore effettivo); 2) la tuba destra sarebbe stata comunque perduta anche in caso di corretta condotta sanitaria (motivo per cui sono stati “rimossi” i primi 5 punti percentuali).
Ciò debitamente premesso, per procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale subito da , occorre ricordare che essa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti Parte_1 alla persona, in quanto tali privi di valore economico - non può che avvenire in base a valutazione equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c: cfr. Cass. 8828/2003). Come ha affermato la
Suprema Corte “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari.
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. , salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Sulla base delle citate tabelle, tenendo conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro e dell'invalidità accertata, il risarcimento è pari a € 163.396,00, comprensivo delle sofferenze morali sofferte dall'attrice, legato alla consapevolezza della perdita della capacità di procreare e del prematuro stato di menopausa, da ritenere provate in via presuntiva.
14 A tale importo, ritiene il decidente di apportare un aumento per la c.d. “personalizzazione”.
Con riferimento a tale voce va precisato che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, essendo compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli. Pertanto, in tema di liquidazione del danno per la lesione del diritto alla salute, nei diversi aspetti o voci di cui tale unitaria categoria si compendia,
l'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, deve consentirne la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento, anche attraverso la c.d. personalizzazione del danno (Cass., Sez. Un., n. 26972/08).
La Suprema Corte ha poi chiarito che "il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo "tenuto conto della gravità delle lesioni" (Cass. 23778/2014).
Ebbene, dalla deposizioni delle testi escusse ( e emerge una Testimone_1 Tes_2 compromissione della sfera relazionale, avendo le testi dichiarato che l'attrice, per la vergogna legata al precoce stato di menopausa, che ha comportato anche un importante cambiamento del suo fisico, ha ridotto le uscite, i contatti sociali;
hanno inoltre dichiarato che mentre in passato l'attrice era una persona allegra, ora è chiusa in sé stessa e ha un approccio alla vita negativo.
Ebbene, si ritiene che dette ripercussioni costituiscano di certo quelle “circostanze specifiche ed eccezionali” cui si faceva cenno, non considerate ai fini della individuazione del barème medico relativo a quello specifico grado di invalidità riportato dall'attrice.
Ciò porta, dunque, il Tribunale a ritenere provato un danno non patrimoniale pari ad euro
185.000,00.
Deve adesso essere esaminata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dagli altri attori, sub specie di danno morale soggettivo.
15 Questo si identifica, com'è noto, con la sofferenza interiore, il patema d'animo, il turbamento, che originano da un fatto illecito lesivo di interessi costituzionalmente rilevanti.
E' assolutamente ragionevole ritenere che e Parte_2 Parte_3
(rispettivamente marito e madre di abbiano provato un profondo turbamento Parte_1 nell'apprendere che la congiunta era stata privata della possibilità di procreare, che la stessa era entrata in uno stato di menopausa precoce e, conseguentemente, abbiano partecipato alla sofferenza della moglie/figlia in relazione al suo stato di salute.
Peraltro, ha anche dovuto subire un ulteriore dann, consistente nell'impossibilità Pt_2 di avere altri figli e nella compromissione della vita sessuale di coppia.
Per va poi considerato che la stessa ha stravolto la sua vita lasciando il Parte_3 paese di origine per accudire la figlia e la nipote di 19 mesi.
La Suprema Corte ha da tempo chiarito che affinché ricorra la tipologia del danno per lesione del rapporto parentale è necessario che la vittima abbia subito lesioni seriamente invalidanti e che si sia determinato uno sconvolgimento delle normali abitudini dei superstiti, tali da imporre scelte di vita radicalmente diverse (cfr. Cass. 8827/2003 e, più recentemente, Cass. 25729/2014).
La Corte di Cassazione ha poi precisato (con riferimento all'ipotesi di uccisione del congiunto, ma con motivazioni indubbiamente utilizzabili anche nel caso di specie avente ad oggetto una macro lesione) che "il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo a danno non patrimoniale, consistente nella perdita del rapporto parentale, quando colpisce soggetti legati da un vincolo parentale stretto, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare nucleare. Solo in tal modo il rapporto tra danneggiato primario e secondario assume rilevanza giuridica ai fini della lesione del rapporto parentale, venendo in rilievo la comunità familiare come luogo in cui, attraverso la quotidianità della vita, si esplica la personalità di ciascuno" (Cass. civ., sez. III, 16 marzo 2012, n. 4253; conf. Cass. civ., sez. III, 23 giugno 1993, n. 6938).
Ebbene, nel caso di specie, lo sconvolgimento della vita degli attori, per il loro strettissimo legame con la vittima, di cui sono marito e genitrice, può ritenersi certamente provato in via presuntiva.
Tale sconvolgimento consiste nel dolore di vedere il congiunto in uno stato di prostrazione legato alla sua infermità, al venir meno delle aspettative di una normale vita familiare, al mutamento delle abitudini di vita, legato anche alla minore propensione ad
16 affrontare la vita positivamente.
Nella liquidazione del danno ben possono essere presi come parametro di riferimento i valori indicati dalle tabelle milanesi per la liquidazione del danno da morte del congiunto, che ovviamente andranno debitamente diminuiti tenuto conto che la sofferenza per la morte di un figlio o di una moglie non è paragonabile a quella che può provarsi per uno stato di infermità, seppur grave, come quello riportato da Pt_1
Considerati tutti i profili di lesività non patrimoniale, valutata l'intensità del legame esistente tra genitori e figlio e tra marito e moglie, il grave perturbamento d'animo subito dagli attori a causa dei gravissimi danni subiti da e il periodo di tempo Pt_1 nel quale lo sconvolgimento di vita conseguente ai danni subiti dalla stessa si prolungheranno, ritiene il Tribunale di liquidare, in via equitativa, la somma di euro
100.000,00 in favore di e euro 70.000,00 per Parte_2 Parte_3
.
[...]
Nessun danno va invece riconosciuto in favore di , figlia di Persona_1 Persona_5
Gli attori hanno dedotto che la minore avrebbe sofferto una sofferenza interiore e un senso dell'abbandono, legato alle conseguenze dell'isteroannessectomia subita dalla ciò in quanto le conseguenze riportate dalla madre avrebbero comportato nella Pt_1 vita della bambina un'improvvisa cesura del rapporto con la madre in una fase cruciale dello sviluppo neonatale.
Inoltre, la minore avrebbe subito la privazione della possibilità di crescere in un contesto familiare arricchito dalla presenza di fratelli e/o sorelle con inevitabili ricadute sul piano affettivo ed educativo.
Quanto al primo profilo, deve ritenersi che non vi è prova dello stato di sofferenza subito dalla minore.
Dalle deposizioni delle testi e emerge che la minore era Testimone_3 Tes_2 accudita dalla nonna e dalla zia e inoltre non vi è prova del fatto che, nel periodo successivo alla isterectomia, la minore non abbia mantenuto un rapporto con la madre e sia stata privata della figura genitoriale, dovendosi invece ritenere, in assenza di elementi di segno contrario, che pur avendo a usufruito di figure di ausilio Pt_1 nell'accudimento materiale della minore, abbia comunque mantenuto un rapporti di cura e amore verso la stessa.
Con riferimento al secondo profilo, la Suprema Corte ha affermato il cui principio secondo cui la perdita della capacità di procreare del genitore cagiona, per implicazione logica, al figlio del danneggiato "principale" la lesione dell'interesse, costituzionalmente
17 protetto dall'art. 29 Cost., a stabilire un legame affettivo con uno o più fratelli e, quindi, un danno non patrimoniale risarcibile, purché vi siano indicatori, anche presuntivi, tali da far ritenere che quel legame sarebbe stato acquisito e che la sua mancanza abbia determinato un effettivo pregiudizio. Così come non si dubita che vada riconosciuto il risarcimento del danno provocato dalla sua perdita, in caso di morte di un fratello già nato (anche quindi nel caso in cui si tratti di un legame nella sostanza meramente potenziale, come nel caso in cui la vittima o il superstite fossero in età neonatale), altrettanto deve ritenersi (pur potendo rappresentare ovviamente un pregiudizio con incidenza ridotta), in linea di principio, per la preclusa possibilità, in concreto, di acquisire il suddetto legame, sempre che sia ragionevolmente certo...che lo si sarebbe acquisito e sempre che vi siano elementi, anche presuntivi, sufficienti a far ritenere che la mancanza del predetto legame abbia rappresentato in concreto un pregiudizio rispetto alle aspettative di vita del danneggiato. In quest'ottica, che l'attrice (sia) in tenera età al momento del fatto, deve ritenersi del tutto irrilevante, in quanto il pregiudizio di cui si discute (ove effettivamente sussistente) si sarebbe manifestato comunque certamente nel corso della sua vita, concretandosi nell'impossibilità di avere dei fratelli.
Ritiene il decidente che vada in primo luogo sottolineato come la fattispecie di un rapporto parentale già instaurato e quello di un tale rapporto futuro ed eventuale, non siano paragonabili, perché la seconda ipotesi attiene al danno da perdita di chance, ovvero di un'apprezzabile e non prettamente aleatoria "possibilità" del rapporto parentale, viceversa soggetto per natura a mutevoli accadimenti e intendimenti.
In secondo luogo, deve in ogni caso sussistere l'allegazione non solo del progetto di famiglia più numerosa, ma anche, inevitabilmente in termini di coerenza sistematica, del connesso tipo di pregiudizio di cui si chiede il ristoro, rispetto allo specifico soggetto familiare che lo domanda (v. Cass 6517 2025).
Al riguardo i ricorrenti valorizzano che “ ha riportato l'irreversibile Persona_1 privazione della possibilità di crescere in un contesto familiare arricchito dalla presenza di fratelli e/o sorelle con inevitabili ricadute sul piano affettivo ed educativo. La minorenne ha subito la violazione dei suoi diritti costituzionalmente protetti e garantiti dagli artt. 2,3 e 29 Cost. alla possibilità di sviluppare la propria personalità e goderne pienamente all'interno di una realtà familiare idonea a darle dei fratelli”.
Al riguardo, occorre notare che seppure da una parte è risultato provato (vedi deposizioni delle testi ) che e volessero altri figli (dato che non può Pt_2 Pt_1 Pt_2 ritenersi smentito dal fatto che avesse intenzione di interrompere la seconda Pt_1
18 gravidanza poiché tale scelta era legata a motivi di difficoltà economica della famiglia), dall'altro, il pregiudizio, perché sia risarcibile, deve concernere la relazione parentale effettivamente risultata attesa e quindi persa nella singolare concretezza della vicenda di vita, ossia nel richiamato contesto specifico di famiglia nonché nella connessa dimensione individuale da illuminare in relazione a quello e alla plausibile evoluzione psicologica, per quanto si palesi ricostruibile al momento dell'accertamento.
Nel caso in esame, si ritiene che gli attori non abbiano effettuato puntuali allegazioni circa i danni, in concreto, subiti dalla minore, con la conseguenza che nessun pregiudizio può ritenersi provato.
Le somme sopra indicate sono liquidate all'attualità.
Ora, poiché il risarcimento riconosciuto è espresso in valuta attuale, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno e procedere quindi alla rivalutazione applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione annuale, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
In merito agli interessi da ritardato pagamento si noti che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle S.U. della
Suprema Corte con sentenza 17/2/1995, n° 1712 (ribadito, tra le altre, da Cassazione sez. II civile sentenza 3/12/1997 n° 12262, nonché da Cassazione civile sez. III, 10 marzo 2000 n°
2796) sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Si perviene così alla conclusione per cui la somma dovuta dai convenuti, in solido agli attori è pari ai seguenti importi:
-euro 233.984,50 in favore di;
Parte_1
-euro 126.478,12 in favore di;
Parte_2
-euro 88.534,72 in favore di Parte_3
19 CP_ Va osservato che e hanno dedotto di aver versato all'attrice la somma Parte_5 di euro 10.000,00 a seguito della sentenza penale, poi dichiarata nulla, che li aveva condannati al pagamento di tale somma quale provvisionale (euro 5.000,00 ciascuno).
Tale assunto non è stato contestato dall'attrice e deve quindi ritenersi provato.
Pertanto, dalla somma spettante a deve essere sottratto il predetto Pt_1 importo, con la conseguenza che il quantum residuo alla stessa dovuto è pari a euro 223.984,50.
Ne deriva che i convenuti devono essere condannati, in solido, euro 223.984,50 in favore di euro 126.478,12 in favore di e euro 88.534,72 in Parte_1 Parte_2 favore di tutti gli importi oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Parte_3
Vanno ora esaminata le domanda di garanzia formulate dai sanitari nei confronti delle rispettive compagnie assicurative.
La domanda formulata da nei confronti di Controparte_4 Controparte_11
è fondata essendo incontestato e comunque provata la sussistenza di
[...] una polizza assicurativa che copre il rischio per cui è causa.
Pertanto la predetta compagnia deve essere condannata a tenere indenne CP_4 delle somme che quest'ultimo dovrà pagare agli attori in virtù di questa
[...] sentenza, in esse compreso l'esborso di euro 5.000,00 già sostenuto dal convenuto.
CP_ Anche la domanda di nei confronti di è fondata Controparte_7 essendo incontestato e comunque provata la sussistenza di una polizza assicurativa che copre il rischio per cui è causa.
Pertanto, anche deve essere condannata a tenere indenne Controparte_7
CP_
delle somme che quest'ultimo dovrà pagare agli attori in virtù di questa sentenza, in esse compreso l'esborso di euro 5.000,00 già sostenuto dal convenuto.
CP_ La domanda di nei confronti di Controparte_6
è invece infondata.
[...]
CH ha eccepito l'operatività “a secondo rischio” rispetto alla polizza AXA n.
82488, nonché rispetto alle eventuali polizze stipulate dall' di . CP_13 CP_13
In effetti, dalla polizza . 109/G/2258 con certificato applicativo n. 225805121 Pt_6
Contr risulta che la stessa opera a secondo rischio rispetto alla polizza n. 82488, con espressa previsione che “in mancanza di operatività dell'anzidetto contratto per
20 qualsiasi motivo, il relativo massimale a di Euro 1.000.000,00 Parte_7 costituirà franchigia per la nostra copertura”.
Pertanto, essendo l'ammontare del risarcimento ricompreso nel massimale coperto da Contr CP_
la domanda di nei confronti di CH deve essere rigettata.
Quanto alla domanda di nei confronti di questa ha CP_2 CP_19 eccepito che la copertura assicurativa sarebbe limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà.
Tuttavia tale circostanza dedotta da non risulta dalla polizza con la CP_8 conseguenza che la doglianza va disattesa.
Pertanto deve essere condannata a tenere indenne delle somme che CP_8 CP_2 quest'ultimo dovrà pagare agli attori in virtù di questa sentenza.
Le spese di lite nel rapporto tra parte attrice, i convenuti e le terze chiamate in causa e Controparte_7 Controparte_20 Controparte_11 seguono la soccombenza e si liquidano come in parte motiva;
le spese di lite nel rapporto con CH devono essere compensate in ragione dell'entità delle domande spiegate dagli attori, che hanno giustificato la chiamata in garanzia di tale compagnia da parte del contraente assicurato.
PQM
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
condanna , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, a pagare, in solido, per i titoli di cui alla parte motiva a:
[...] Controparte_4
la somma di euro 223.984,50 oltre interessi dalla decisione al saldo;
Parte_1
la somma di euro 126.478,12 oltre interessi dalla decisione al saldo;
Parte_2
la somma di euro 88.534,72 oltre interessi dalla decisione al Parte_3 saldo;
rigetta la domanda spiegata da e nella qualità di genitori di Parte_1 Parte_2 Per_1
[...]
21 condanna a tenere indenne delle Parte_8 Controparte_4 somme che quest'ultimo dovrà pagare agli attori in virtù di questa sentenza in esse compreso l'esborso di euro 5.000,00 già sostenuto dal convenuto;
condanna a tenere indenne delle Controparte_7 Controparte_3 somme che quest'ultimo dovrà pagare agli attori in virtù di questa sentenza, in esse compreso l'esborso di euro 5.000,00 già sostenuto dal convenuto;
condanna a tenere indenne delle somme che Controparte_15 CP_2 quest'ultimo dovrà pagare agli attori in virtù di questa sentenza;
CP_ rigetta la domanda di garanzia spiegata da nei confronti di CH;
Condanna , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
;
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_7
a rifondere agli attori le spese di lite che si liquidano nella
[...] Controparte_8 complessiva somma di € 24.200,00, di cui € 22.457,00 per compenso di avvocato e € 1.743,00 per spese, oltre accessori di legge.
compensa le spese di lite nel rapporto con Controparte_6
;
[...]
pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dei convenuti e di
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_7 [...]
CP_8
Agrigento, 23.9.2025
Il Giudice
Vincenza Bennici
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice Vincenza Bennici, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 45/2021 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...], , nato Parte_1 Parte_2
a Catania in data 18.01.1960, entrambi in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale su Per_1
nata a [...] in data [...] nonché
[...] Parte_3
, nata a [...] in data [...] (Avv. Francesca Carnicelli)
[...]
Parte attrice
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., C.F. (Avv. Vincenzo Camilleri) P.IVA_1
Parte convenuta nato in [...] il [...] (Avv. Giovanni Vinciguerra) Controparte_2
Parte convenuta
, nato a [...] il [...] (Avv. Luigi Ciotta) Controparte_3
Parte convenuta nato a [...] il [...] (Avv. Vincenzo Sica) Controparte_4
Parte convenuta
1 in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_5
C.F. , (Avv. Diego Ferraro) P.IVA_2
Terza chiamata in causa
Controparte_6
, in persona del legale rappresentante p.t, P.I. ,(avv. Santo Spagnolo)
[...] P.IVA_3
Terza chiamata in causa in persona del legale rappresentante p.t, P.IVA Controparte_7 P.IVA_4
(Avv. Fabio Marino)
Terza chiamata in causa n persona del legale rappresentante p.t, p.i. (Avv. Controparte_8 P.IVA_5
Antonio La Rocca)
Terza chiamata in causa
Oggetto: colpa medica
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 27 maggio 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, gli attori hanno convenuto in giudizio l'
[...]
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
per sentirli condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali subìti a causa
[...] della condotta negligente e imperita tenuta dai predetti sanitari in occasione del ricovero di
, avvenuto il 10 febbraio 2006, nella fase diagnostica e terapeutica Parte_1 relativa alla gravidanza extrauterina di che aveva portato all'asportazione dell'utero e Pt_1 delle ovaie, con ciò determinando una menopausa precoce e conseguentemente la prematura perdita della capacità di procreare.
Assumevano gli attori che, per i fatti di causa, veniva sporta denuncia nei confronti dei medici
, , , CP_9 Controparte_2 Parte_4 CP_3 Controparte_4
e che, promossa l'azione penale, il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. Persona_2
39/11 del 11.02.2011, riconosciuta la colpa medica di , e CP_3 Controparte_2 [...]
condannava questi ultimi alla pena di mesi quattro di reclusione;
che tale Controparte_4
2 sentenza veniva dichiarata nulla dalla Corte di Appello di Palermo, con pronuncia n.3413/2012, alla quale seguiva una nuova sentenza del Tribunale di Agrigento, n. 1479/2014 del 03.11.2014, che dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per intervenuta prescrizione.
Si costituivano in giudizio, con distinte comparse di risposta, Controparte_2 [...]
e , i quali eccepivano l'infondatezza delle domande attoree e Controparte_4 CP_3 chiedevano la chiamata in garanzia rispettivamente, il primo di Controparte_10
Contr
il secondo di e i lterzo di e
[...] Controparte_11 CP_12
CH Assicurazioni.
Anche si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione della domanda attorea. Controparte_13
Autorizzata la chiamata in giudizio delle compagnie indicate dai convenuti, si costituivano che eccepiva l'infondatezza della domanda e che Controparte_11 comunque la garanzia operava nei limiti del massimale di garanzia pattuito di € 500.000,00,
CH Assicurazioni, che eccepiva l'inoperatività della garanzia per intervenuta prescrizione del diritto e perché la stessa, come da polizza, operava “a secondo rischio” sia in relazione alla Contr polizza ma anche in relazione a eventuali assicurazioni stipulate dal sanitario o dalla struttura pubblica in cui lo stesso operava;
eccepiva inoltre che la garanzia era limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà e in ogni caso la sua operatività non oltre il massimale indicato nella polizza, pari a € 2.000.000,00.
Si costituiva altresì che eccepiva l'infondatezza domanda attorea e in Controparte_7 ogni caso che la garanzia avrebbe operato nei limiti del massimale pattuito;
chiedeva altresì di chiamare in causa sia l'ente ospedaliero di appartenenza del sanitario, sia , Controparte_14 compagnia che assicurava la responsabilità civile verso terzi per i danni causati dalla condotta dei medici della struttura, al fine di tenere indenne e manlevare il sanitario assicurato dall'eventuale responsabilità a suo carico e, comunque, per partecipare all'eventuale risarcimento del danno secondo le percentuali di rischio già contrattualmente convenute tra detto assicurato e chiedeva infine l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri Controparte_14 medici in servizio presso l'Ospedale di Licata che, a vario titolo, avevano partecipato al trattamento sanitario cui venne sottoposta Pt_1
Contr Le richieste di chiamata in causa dei terzi formulate da venivano rigettate con decreto del
27.10.21.
3 Si costituiva infine, , la quale eccepiva che la polizza garantiva solo la Controparte_15 responsabilità propria del sanitario, con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà e l'operatività della polizza nei limiti del massimale, pari ad euro 774.685,35; eccepiva inoltre che, a norma dell'art. 1910 c.c., la garanzia era limitata all'indennità dovuta secondo ciascun contratto assicurativo stipulato ed in proposito evidenziava che CP_2 nell'anno 2006, essendo un dipendente dell , beneficiava della copertura Controparte_13 assicurativa RCT sottoscritta dall'azienda ospedaliera di appartenenza, a favore dei dirigenti medici;
chiedeva quindi la chiamata in causa di in virtù della polizza n. Controparte_16
173525.
La causa, istruita mediante espletamento di prova testimoniale e di ctu medica è stata posta in decisione all'udienza del 27 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni da essi subìti
a causa della condotta negligente e imperita tenuta dai sanitari in occasione del ricovero di , avvenuto il 10 febbraio 2006, con Parte_1 riferimento sia alla fase diagnostica che terapeutica della gravidanza extrauterina della stessa, che aveva comportato l'asportazione dell'utero e delle ovaie e conseguentemente uno stato di menopausa precoce e la prematura perdita della capacità di procreare.
Fatta questa premessa, l'azione esperita da parte attrice impone un accertamento da condursi essenzialmente su due versanti: 1) quello della sussistenza di una condotta illecita (perché imperita o negligente) imputabile ai sanitari che effettuarono l'intervento; 2) quello della sussistenza di un nesso di causalità tra detta, eventuale, condotta illecita, e la patologia da cui è affetta l'attrice.
È allora opportuno, anzitutto, richiamare i principi comunemente ricevuti nella giurisprudenza di legittimità sui punti in questione.
Anzitutto, per quanto attiene alla 'natura' della responsabilità invocata da parte attrice,
è noto che quella della “struttura sanitaria”, e del medico che ne sia dipendente, è responsabilità “contrattuale” (in proposito va osservato che i fatti risalgono al 2006, dunque ad epoca anteriore alla entrata in vigore della c.d. legge Gelli) rispettivamente riconnessa, per l'una (struttura sanitaria) e per l'altro (medico), ad un “contratto” (che
4 si conclude con “l'accettazione del paziente in ospedale”), ed al “contatto sociale” che poi ne scaturisce (tra le tante, in materia, v. Cass. 21 giugno 2004 n° 11488, Cass. 28 maggio 2004 n° 10927 e Cass. 22 dicembre 1999 n° 589; nel senso, poi, che “l'ente ospedaliero risponde direttamente della negligenza ed imperizia dei propri dipendenti nell'ambito delle prestazioni effettuate al paziente”, v. Cass. 4 marzo 2004 n° 4400).
Qualificata dunque come contrattuale la responsabilità in esame, ne discende (come precipitato logico – giuridico) che, per ciò che riguarda la distribuzione dell'onere della prova, sul danneggiato incombe l'onere di allegare solo l'inesattezza dell'adempimento del medico o dei medici, e grava invece sulle parti di cui si deduca l'inesatto adempimento l'onere di allegare e di provare che la prestazione è stata, al contrario, esattamente eseguita (di provare, insomma, sullo sfondo della previsione dell'art. 1176
c.c., la “mancanza di colpa”: Cass. 4 marzo 2004 n° 4400), ed anche di allegare e di provare, eventualmente, “la non qualificabilità della stessa” (colpa) “in termini di gravità, nel caso di cui all'art. 2236 c.c.)” (Cass. 21 giugno 2004 n° 11488) e, 'a monte', ancora, di provare “che il caso è di particolare difficoltà” (Cass. 28 maggio 2004 n° 10927
e tutta la giurisprudenza ivi citata).
In secondo luogo, deve inoltre essere soffermata l'attenzione sugli autorevoli criteri ricognitivi della Suprema Corte in merito all'accertamento del nesso di causalità.
Al riguardo va ricordato che già le Sezioni Unite penali della Cassazione hanno accreditato (con la pronuncia n° 30328 dell'11 settembre 2003) quello che è ormai noto – anche in dottrina – come il criterio della “probabilità logica”.
Tale indirizzo è stato fatto proprio anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte civile, secondo cui “in materia di responsabilità professionale, al criterio della certezza degli effetti della condotta si può sostituire […] quello della probabilità di tali effetti e dell'idoneità della condotta a produrli” (Cass. 4 marzo 2004, n° 4400). E, più in particolare, la Corte sostiene poi che, “con riguardo alla sussistenza del nesso di causalità fra l'evento dannoso e la condotta colpevole (omissiva o commissiva) del medico, ove il ricorso alle nozioni di patologia medica e medicina legale non possa fornire un grado di certezza assoluta, la ricorrenza del suddetto rapporto di causalità non può essere esclusa in base al mero rilievo di margini di relatività, a fronte di un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, specie quando manchi la prova della preesistenza, concomitanza o sopravvenienza di altri fattori determinanti” (così anche Cass. 21 gennaio 2000 n° 632). La Suprema Corte ha altresì avuto cura di
5 precisare che, poiché l'accertamento della sussistenza del nesso di causalità muove dell'elaborazione giurisprudenziale (prevalentemente penalistica) di cui agli artt. 40 e 41
c.p., “non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi dell'esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze di fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'esistenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissive o in ogni caso colpevole del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica”.
Ciò dunque premesso, il punto di riferimento essenziale – rispetto all'accertamento che qui è richiesto – è ovviamente costituito dalla ctu a firma dei dott. Persona_3
(medico legale) e (specialista in ginecologia) che si condivide in quanto Persona_4 esaustivo sia sotto il profilo tecnico che dal punto di vista logico e metodologico, per cui non v'è ragione di disattenderne le risultanze, che peraltro trovano conforto negli accertamenti tecnici effettuati nel corso del procedimento penale nell'ambito dei quali i medici erano stati condannati, seppur con sentenza successivamente dichiarata nulla.
I consulenti, che hanno affermato la responsabilità dei sanitari convenuti per i danni riportati dall'attrice, hanno innanzitutto offerto una cronistoria dei fatti di causa dando atto che:
-in data 30/01/2006, si sottoponeva a prelievo per dosaggio della β-hCG Parte_1 presso un laboratorio di analisi cliniche, per un ritardo nella mestruazione;
il referto ritirato il 01/02/2006, presentava un valore di 3110 mUI/mL; in attesa del referto del dosaggio delle β-hCG, il 31/01/2006, eseguiva un'ecografia transvaginale Parte_1 presso il P.O. di Licata con il dott. il quale non rileva una camera gestazionale e CP_9 proponeva un nuovo prelievo per dosare la β-hCG il giorno seguente, a 48 ore dal primo;
il referto di quest'ultimo veniva rilasciato il 03/02/2006 dal medesimo laboratorio del primo dosaggio e il valore delle β-hCG si attestava a 3720. il CP_17 dott. proponeva pertanto alla paziente l'esecuzione di una nuova ecografia;
CP_9 quest'ultima veniva eseguita in data 08/02/2006 dal dott. e dal dott. CP_9 CP_3 presso il P.O. “S. Giacomo D'Altopasso” di Licata: anche in questo caso l'ecografia non evidenziava una camera gestazionale intrauterina;
veniva quindi indicata l'esecuzione di un nuovo dosaggio della β-hCG il giorno seguente, il 09/02/2006, presso il laboratorio del P.O. di Licata;
6 — il 10/02/2006, il referto indicava un valore di β-hCG di 5316 mUI/mL e il dott. consigliava alla paziente di recarsi in ospedale per ricoverarsi;
CP_9
— la paziente veniva ricoverata dal dott. presso la Divisione di Parte_4
Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Licata lo stesso giorno con la diagnosi di “III gravidanza, para 1 a 8 w di amenorrea. Sospetta GEU destra”; l'ecografia transvaginale eseguita alle ore 13:00 evidenziava l'assenza di camera gestazionale intrauterina e la presenza di una formazione a contenuto transonico di 13 mm con parete spessa 5,6 mm in contiguità all'ovaio destro e una piccola falda fluida nel Douglas di 1 cm;
la paziente veniva sottoposta a prelievo ematico per esami ematochimici: (h 12:38) Hb 13,1 g/dL (h
14:24) β-hCG 3994 mUI/mL, coagulazione nella norma (fibrinogeno 349 mg/dL, AP
109%, APTT 27,9 secondi);
-alle ore 13:00, veniva visitata dal dott. e veniva posto come Pt_1 CP_2 indicazione il controllo pressorio ogni ora e un emocromo alle ore 18:00;
— i controlli pressori risultavano nella norma tutto il pomeriggio, tra le 15 e le 19;
— l'emocromo delle ore 18 (eseguito alle ore 18:10 e refertato alle ore 18:25) dava come valore di
Hb 11,9 g/dL, ossia 1,2 in meno rispetto all'emocromo delle ore 14:24 (corrispondente a circa 350-
400 mL di sangue, anche se tale valore non è precisabile in quanto alla paziente venivano infusi liquidi endovena che diluiscono il sangue, come anche attestato dal calo dell'ematocrito);
— alle ore 19:30, un'ora dopo il referto dell'emocromo, la paziente veniva sottoposta ad ecografia CP_ TV dal dott. , che metteva in evidenza un cospicuo versamento nel rispetto al CP_18 controllo precedente (9,8 x 3 x 6,6 cm) il quale inoltre arrivava in alto nel Morrison;
veniva altresì confermata la formazione anulare riferibile a sacco gestazionale ectopico a destra
(gravidanza tubarica destra);
-alle ore 20:25, quasi un'altra ora dopo l'esame ecografico, la paziente veniva portata in sala operatoria dove veniva operata dal dott. il quale eseguiva prima una sapingectomia CP_2 destra, poi l'ovariectomia destra, per perdita ematica dal legamento infundibolo pelvico destro;
a detta del chirurgo, si assistette a un'iniziale CID (coagulazione intravascolare disseminata) con sanguinamento a livello della tuba di sinistra e del legamento infundibolo pelvico di sinistra;
pertanto il ginecologo procedeva a isterectomia subtotale con asportazione anche dell'intero annesso di sinistra;
-durante l'intervento, a partire dalle ore 21.50, la paziente veniva trasfusa (5 sacche di emazie concentrate) e veniva sottoposta a terapia per CID (2 sacche di plasma fresco congelato + 2 fl di calcio gluconato + 2000 UI di AT III);
7 — l'esame istologico (n. 06/2574) del 01/03/2006 confermava la diagnosi di gravidanza tubarica e di una tuba sinistra con marcato edema interstiziale della parete e del lume, periviscerite acuta emorragica con capillarite e accenni a coagulazione intravasale.
I consulenti hanno evidenziato che tutti i parametri vitali di durante tutta la Parte_1 giornata del 10/02/2006 apparivano stabili, la perdita ematica subita dalla paziente fino al momento dell'intervento appariva contenuta (al massimo circa 350-400 mL di sangue) e che le analisi laboratoristiche non evidenziavano in nessun momento una CID (coagulazione intravascolare disseminata).
Alla luce di tali accadimenti, i cc.tt.uu. hanno evidenziato gli errori commessi nella fase di diagnosi e terapeutica dai sanitari che seguirono Parte_1
Dopo aver dato atto anche degli errori commessi dal Dott (medico che effettuò il CP_9 prelievo per dosaggio della β-hCG e l'ecografia transvaginale), estraneo a questa causa, i cc.tt.uu. si sono soffermati sulle condotte dei sanitari convenuti.
Hanno in particolare evidenziato che: CP_
-durante l'ecografia del 08/02/2006, il dott. e il dott. non visualizzarono una CP_9 camera gestazionale e indicavano alla paziente di eseguire nuovamente, il giorno seguente, un dosaggio di β-hCG che si attestava stavolta a un valore assoluto di 5316 mUI/mL, con una β-
hCG ratio inequivocabilmente patologica;
quindi il dott. prescriveva il ricovero, che CP_9 avveniva il 10/02/2006;
— durante l'ecografia di ingresso eseguita dal dott. , si notava un'immagine transonica Pt_4 in contiguità dell'annesso di destra, dato che, alla luce dell'anamnesi prossima, confermava la diagnosi di gravidanza extrauterina;
— l'atteggiamento di vigile attesa che seguì nel pomeriggio è giustificabile alla luce del calo di β-
hCG che si ebbe la mattina del 10/02/2006: (“il valore di β-hCG analizzato dallo stesso laboratorio di analisi del precedente, ossia il laboratorio dell'ospedale di Licata, era 3994
mUI/mL, mentre il precedente del giorno prima era 5316 mUI/mL. Questo leggero calo poteva dare la speranza di una risoluzione spontanea della GEU, mediante un aborto tubarico”);
— tale speranza però veniva disattesa dall'emocromo delle ore 18:10 (refertato alle ore 18:25), che dava come valore di Hb 11,9 g/dL, ossia 1,2 g/dL in meno rispetto all'emocromo delle ore 14:24; CP_
-di fronte tale calo emoglobinico, per quanto non eccessivo, i medici di guardia (dottor e dott. ) attesero un'ora per sottoporre la paziente a un'ecografia TV che mostrava la CP_4 perdita ematica intraperitoneale e confermava la GEU;
8 — ancora più inspiegabilmente, passò quasi un'altra ora prima che iniziasse l'intervento chirurgico della paziente, due ore esatte dall'emocromo refertato alle ore 18:25, tempo che poteva essere quanto meno dimezzato e che avrebbe potuto diversificare l'esito;
-durante l'intervento :“L'emoperitoneo appare cospicuo, ma non massivo (l'Hb delle ore 21:32 era di 9,1 mg/dL, un valore per altro falsato in difetto dall'emodiluizione cui era sottoposta la paziente – HCT
25,9%): tale valore dimostra che al massimo la perdita ematica era di circa 1000-1200 mL (un valore pari a quello che una paziente perde mediamente durante un intervento per taglio cesareo); inoltre i parametri laboratoristici non suggerivano affatto una condizione di CID; inoltre, nel corso dell'intervento, gli eventi si sono succeduti in maniera catastrofica anche perché la perdita ematica era divenuta sempre più importante;
dalla a descrizione dell'intervento però, non sembrano essere state messe in atto procedure emostatiche (clampaggio delle arterie uterine, legature delle arterie ipogastriche, etc.); non si spiegano certe perdite ematiche da distretti anatomici diversi dalla tuba destra (i legamenti infundibolopelvici di entrambi i lati) e in generale l'intervento di isterectomia subtotale con annessiectomia bilaterale sembra incredibilmente eccessivo per una condizione patologica quale la GEU”).
Alla luce di ciò, i consulenti hanno ritenuto censurabile (oltre alla gestione iniziale della gravidanza, che non rileva in questo giudizio):
-la circostanza che i sanitari abbiano fatto intercorrere due ore dall'emocromo del pomeriggio prima di dare inizio alla laparotomia e all'intervento chirurgico demolitivo;
-la circostanza che i sanitari effettuarono un intervento chirurgico demolitivo, ritenuto eccessivo per una gestione di una GEU in quanto l'unica struttura che avrebbe dovuto essere rimossa era la tuba destra, causando quindi alla paziente una : “isteroannessiectomia bilaterale, conseguente perdita della capacità di procreare (impotentia generandi) e disendocrinie associate, in epoca post-pubere (31 anni compiuti al momento degli eventi per cui è causa), con ripercussioni psichiche
(D.B.P. 33%)”. CP_ Tale danno, contrariamente a quanto sostenuto da , è stato causato anche dal suo ritardo diagnostico.
Come chiarito dai consulenti “Il ritardo di una programmazione terapeutica concreta è da considerarsi come primum movens verso la complicazione che portò all'emergenza chirurgica, ossia la rottura tubarica e il conseguente emoperitoneo: senza tale ritardo si sarebbe potuti addivenire alla programmazione di un intervento idoneo nei tempi adeguati, motivo per cui l'atteggiamento attendista, data la situazione clinica della paziente a cui era già stata posta la diagnosi, è da ritenere censurabile e concausalmente correlabile con il danno biologico patito dalla paziente, quanto interferente (in senso negativo) sulle chances di conservazione dell'integrità dell'apparato genitale della paziente”.
9 CP_ Nello specifico, i consulenti hanno accertato che la condotta di , così come quella di CP_4
, medici di guardia nel corso del ricovero, è censurabile in quanto di fronte al calo
[...] emoglobinico risultante dall'emocromo delle ore 18:10 del 10/02/2006 (refertato alle ore 18:25), avevano atteso un'ora per sottoporre la paziente a un'ecografia TV che mostrava la perdita ematica intraperitoneale e confermava (ancora una volta) la GEU;
è inoltre censurabile perché, nonostante la condizione dell'attrice imponesse un urgente intervento chirurgico, i sanitari avevano atteso per l'intervento un'altra ora, stante che l'attrice veniva condotta in sala operatoria alle ore 20:25, dunque a 2 ore esatte dall'emocromo refertato alle ore 18:25, tempo che sarebbe potuto essere almeno dimezzato con conseguente diversificazione dell'esito.
Assume inoltre RA che i consulenti non hanno tenuto in debita considerazione il fatto che
Che, dalle ore 15.30 alle ore 19.00 circa, lo stesso era impegnato presso l'ambulatorio di ecografia per eseguire le ecografie esterne ad utenti regolarmente prenotate, per cui in quelle ore lo stesso non aveva avuto la gestione di solo alle ore 19:00 il Dott. , facente Parte_1 CP_4 funzioni di primario, gli aveva mostrato l'emocromo di controllo, motivo per cui RA aveva eseguito un nuovo esame ecografico con evidenza di emoperitoneo.
Tale contestazione, come precisato dai consulenti, è infondata.
I cc.tt.uu. innanzitutto, hanno correttamente evidenziato come il ruolo di di CP_4
CP_
“facente funzioni di primario” non esonerava da responsabilità, essendo lo stesso un dirigente medico, quel giorno di turno in qualità di “medico di reparto”, e non in qualità di
“medico di ambulatorio ecografie”. CP_ Pertanto, il fatto che si sia dedicato all'ambulatorio ecografie – disinteressandosi di ciò che avveniva in reparto fino alle ore 19:00 – non lo esonera in alcun modo da responsabilità
assume invece di avere iniziato il turno di servizio il giorno 10/2/2006 alle 14, di CP_4 non avere assistito alla visita fatta dai colleghi prima del suo ingresso e di non essere quindi a conoscenza delle problematiche di che di tali problematiche lo stesso sarebbe venuto a Pt_1 conoscenza solo dopo il suo ingresso in ospedale;
in tale momento era ancora presente in reparto il primario, dott. il quale dopo aver dato tutte le direttive da seguire ai CP_2 medici del turno pomeridiano, lasciava il reparto solo alle ore 15:42; pertanto, il dott. CP_4
, fino a quel momento non avrebbe avuto in gestione la paziente;
lo stesso peraltro, nel
[...] pomeriggio del 10/2/2006, era il responsabile dell'ambulatorio medico per le visite ginecologiche e, contemporaneamente, dalle ore 15:40 circa, era impegnato in un intervento chirurgico che lo aveva occupato fino alle ore 17.00; inoltre, alle ore 14:24, veniva effettuato alla un nuovo Pt_1 prelievo di sangue per esame ematochimico, il cui risultato perveniva in reparto alle ore 15:01, e dal quale risultava il valore della Beta HCG di 3.994 mlU/ml, in forte calo rispetto ai 5.316
10 mlU/ml registrati il giorno precedente;
infine, venivano rilevate, ad intervalli regolari di ogni ora, dalle ore 14:00 in poi e fino alle 19:00, come da prescrizione del dott. la CP_2 temperatura, la pressione arteriosa, l'emocromo, oltre che attenzionato lo stato generale della paziente;
alle ore 18:25 veniva refertato un ulteriore esame ematochimico, il cui referto perveniva però in reparto dopo le ore 19.00, all'esito del quale, riscontrando un leggero abbassamento dell'emocromo, veniva effettuata una nuova ecografia che, stante i tempi di preparazione veniva CP_ effettuata intorno alle ore 19:25/19:30 dal Dott. ; all'esito dell'esame ecografico, si predisponeva il necessario per effettuare l'intervento chirurgico, che iniziava alle ore 20:25.
Nessun ritardo sarebbe quindi da imputare al convenuto, secondo le prospettazioni dello stesso.
Anche questo assunto è infondato come efficacemente evidenziato dai consulenti.
Questi hanno innanzitutto sottolineato come i fatti accaduti nel momento in cui vi è stato il cambio turno non rilevano in quanto la condotta “incriminata”, si colloca in un momento successivo.
Hanno poi rettamente osservato come il fatto che il sanitario fosse impegnato fino alle ore 17:00 in altre attività, non lo esonera in alcun modo da responsabilità in quanto lo stesso avrebbe dovuto in primo luogo dedicarsi al suo compito di medico di turno.
Quanto alla terapia chirurgica, che riguarda le condotte di e , i CP_2 CP_4 consulenti hanno evidenziato che la stessa “si sarebbe, invece, potuta eseguire, con migliori risultati, in mani esperte, attraverso un approccio laparoscopico (“ La terapia migliore nel caso specifico della paziente sarebbe stata dapprima la terapia medica e in secondo luogo l'asportazione (esclusiva) della tuba destra (salpingectomia destra)” ed hanno quindi dato atto che “ Qualora fossero state messe in atto le linee guida previste in materia all'epoca degli eventi, si sarebbe potuta conservare la fertilità successiva della paziente, se l'approccio chirurgico fosse stato conservativo sulla tuba sinistra e sulle ovaie. La fertilità di una donna cui residuano almeno un ovaio e una tuba, anche se controlaterali, risultano di poco inferiori a quelle di donne non sottoposte a interventi chirurgici demolitivi. Infine, l'ovariectomia bilaterale ha sottoposto la paziente a una condizione di climaterio postmenopausale in un'età incredibilmente giovane con tutto ciò che consegue alla carenza estrogenica (osteoporosi, aumento di incidenza di neoplasie e accidenti cardiovascolari, secchezza vaginale e alterazioni vulvari fino al lichen, etc.).
Relativamente all'intervento chirurgico, ha contestato di avere un ruolo di secondo CP_4 operatore e quindi una responsabilità marginale rispetto al primario, dr il quale CP_2 avrebbe gestito l'intervento e dettato le scelte chirurgiche intraprese;
ha evidenziato inoltre come “l'assenza di messa in atto di procedure emostatiche (clampaggio delle arterie uterine,
11 legature delle arterie ipogastriche, etc.)”, sia da imputare alla condotta del primo operatore
(Dott. . CP_2
Anche tale assunto è infondato non risultando dagli atti che durante l'intervento, , CP_4 come era suo onere fare quale secondo operatore, abbia manifestato di discostarsi dalle scelte del primo operatore, dott. CP_2
Come osservato dai cc.tt.uu, il medico componente dell'équipe chirurgica in posizione di secondo operatore il quale non condivida le scelte del primario/collega più anziano, adottate nel corso dell'intervento operatorio, ha l'obbligo, per esimersi da responsabilità, di manifestare espressamente il proprio dissenso.
Un'altra contestazione che viene mossa al Collegio peritale è quella di avere messo in dubbio la sussistenza di una CID (coagulazione intravascolare disseminata), ciò che durante l'intervento aveva reso necessaria la scelta dell'équipe chirurgica di procedere a un intervento così invasivo.
È stato in particolare sottolineato come in “un quadro emorragico da CID a nulla servono clampaggi o legature di arterie e che ad oggi nessun segno clinico o parametro di laboratorio possiede sufficiente certezza per escludere la diagnosi di CID, condizione peraltro estremamente dinamica … La fisiopatologia della CID spiega le perdite ematiche anche da distretti anatomici diversi dalla tuba destra. Corretta fu la condotta terapeutica posta in essere durante l'intervento chirurgico: “… la paziente veniva trasfusa (5 sacche di emazie concentrate (e veniva sottoposta a terapia per CID (2 sacche di plasma fresco congelato + 2 fl di calcio gluconato + 2000 UI di AT
III)”. L'inefficacia di questi provvedimenti giustifica la decisione di procedere all'intervento demolitivo in urgenza, unico modo per salvare la vita alla paziente …”
A tale contestazione hanno risposto i consulenti evidenziando come la sussistenza della CID non può ricavarsi dalla perdita ematica, né è ricavata dagli esami laboratoristici “e, comunque non
è causa di copiose emorragie in compartimenti non lesi iatrogenamente, ma al massimo di ecchimosi e piccole perdite ematiche. L'esame istologico parla di un'iniziale coagulazione intravasale, ma questo non pare giustificare l'overtreatment cui fu sottoposta la paziente. Probabilmente un intervento tempestivo avrebbe risolto la condizione chirurgica con una semplice asportazione tubarica, ma l'asportazione dell'intero apparato genitale femminile interno della paziente non appare comunque verosimilmente giustificabile, alla luce del fatto che non risultano tentativi di manovre di devascolarizzazione progressiva”.
Deve quindi essere affermata la responsabilità dei sanitari convenuti per i danni subiti da parte attrice.
Alla responsabilità di questi ultimi si aggiunge quella della ove avvenne Controparte_13
l'intervento chirurgico in discussione. Invero il rapporto contrattuale intercorso tra LD
12 LO e l'azienda con la messa a disposizione del personale medico ausiliario CP_1
Contr configura ex art. 1228 c.c. una responsabilità solidale della nel caso di errore del medico ausiliario medesimo.
Venendo ora all'accertamento dell'entità delle lesioni sofferte da occorre Parte_1 osservare, in via generale, che le Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenze n. 26972, 26973,
26974, 26975 del 2008), hanno superato la tripartizione, sostenuta da una parte della giurisprudenza di merito, tra danno biologico, morale ed esistenziale, introducendo l'unica categoria del “danno alla persona” che “deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre…il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi non connotati di rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategoria”. “Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio” - osserva ancora la Suprema Corte – “in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno”. Così interpretato l'art. 2059 c.c., ogni sofferenza fisica, psichica o morale rientra nel danno non patrimoniale risarcibile;
tuttavia, insegna la suprema Corte, il risarcimento è riconosciuto solo in tre casi: se il fatto che l'ha causato è un reato;
se la legge prevede espressamente il risarcimento del danno non patrimoniale;
se vi è lesione di interessi costituzionalmente protetti.
Ciò chiarito in termini generali va ora osservato che, dalla relazione di c.t.u., risulta che Pt_1
ha subito l'asportazione dell'utero e delle ovaie ed è entrata in menopausa all'età di 31
[...] anni perdendo la capacità di procreare.
I ctu hanno stimato il danno biologico permanente subito dall'attrice nella misura del 28%, mentre hanno escluso la sussistenza di un periodo di inabilità temporanea, in considerazione del fatto che a seguito di un normale intervento di laparoscopia un ricovero per GEU dura mediamente circa 3 giorni, mentre con laparotomia può protrarsi fino a circa 5 giorni (che corrispondono ai giorni di ricovero trascorsi dall'attrice); né risultano documentati periodi di convalescenza di entità tale da provare un periodo di inabilità temporanea parziale.
L'attrice ha lamentato che la valutazione effettuata dai consulenti sarebbe riduttiva in quanto non terrebbe conto di alcune ripercussioni subite dalla stessa come ad esempio lo stato osseo
(grave e certificata osteoporosi), le ripercussioni psichiche che richiedono, ad oggi, un trattamento antidepressivo costante e la compromissione della sfera sessuale.
13 I consulenti, rispondendo a tali censure hanno affermato che, secondo i barèmes presi a esame dagli stessi, per una “isteroannessiectomia bilaterale e impossibilità al coito (impotentia coeundi e generandi) in epoca postpubere, a seconda dell'età e delle ripercussioni sulla psiche” è prevista una forchetta tra il 17 e il 35%; che gli aspetti “accessori” alla perdita anatomica sensu stricto, sono già contemplati all'interno della voce tabellare, che indi è da ritenere omnicomprensiva di essi;
che le voci tabellari che prevedano valutazioni superiori a quella effettuata dai consulenti (danno biologico complessivo > 35%) sono relative a un'isterectomia bilaterale in epoca prepubere;
che il valore massimo (35%) può essere attribuito solo in presenza di tutti gli aspetti elencati nella voce quali voci di danno, pertanto, nel caso in esame, non può considerarsi che -per quanto minorata sia la funzione sessuale – 1)non è stata procurata una franca impotentia coeundi (motivo per cui sono stati “rimossi” dal valore massimo 2 punti percentuali, scendendo al 33% come valore effettivo); 2) la tuba destra sarebbe stata comunque perduta anche in caso di corretta condotta sanitaria (motivo per cui sono stati “rimossi” i primi 5 punti percentuali).
Ciò debitamente premesso, per procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale subito da , occorre ricordare che essa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti Parte_1 alla persona, in quanto tali privi di valore economico - non può che avvenire in base a valutazione equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c: cfr. Cass. 8828/2003). Come ha affermato la
Suprema Corte “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari.
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. , salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Sulla base delle citate tabelle, tenendo conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro e dell'invalidità accertata, il risarcimento è pari a € 163.396,00, comprensivo delle sofferenze morali sofferte dall'attrice, legato alla consapevolezza della perdita della capacità di procreare e del prematuro stato di menopausa, da ritenere provate in via presuntiva.
14 A tale importo, ritiene il decidente di apportare un aumento per la c.d. “personalizzazione”.
Con riferimento a tale voce va precisato che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, essendo compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli. Pertanto, in tema di liquidazione del danno per la lesione del diritto alla salute, nei diversi aspetti o voci di cui tale unitaria categoria si compendia,
l'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, deve consentirne la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento, anche attraverso la c.d. personalizzazione del danno (Cass., Sez. Un., n. 26972/08).
La Suprema Corte ha poi chiarito che "il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo "tenuto conto della gravità delle lesioni" (Cass. 23778/2014).
Ebbene, dalla deposizioni delle testi escusse ( e emerge una Testimone_1 Tes_2 compromissione della sfera relazionale, avendo le testi dichiarato che l'attrice, per la vergogna legata al precoce stato di menopausa, che ha comportato anche un importante cambiamento del suo fisico, ha ridotto le uscite, i contatti sociali;
hanno inoltre dichiarato che mentre in passato l'attrice era una persona allegra, ora è chiusa in sé stessa e ha un approccio alla vita negativo.
Ebbene, si ritiene che dette ripercussioni costituiscano di certo quelle “circostanze specifiche ed eccezionali” cui si faceva cenno, non considerate ai fini della individuazione del barème medico relativo a quello specifico grado di invalidità riportato dall'attrice.
Ciò porta, dunque, il Tribunale a ritenere provato un danno non patrimoniale pari ad euro
185.000,00.
Deve adesso essere esaminata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dagli altri attori, sub specie di danno morale soggettivo.
15 Questo si identifica, com'è noto, con la sofferenza interiore, il patema d'animo, il turbamento, che originano da un fatto illecito lesivo di interessi costituzionalmente rilevanti.
E' assolutamente ragionevole ritenere che e Parte_2 Parte_3
(rispettivamente marito e madre di abbiano provato un profondo turbamento Parte_1 nell'apprendere che la congiunta era stata privata della possibilità di procreare, che la stessa era entrata in uno stato di menopausa precoce e, conseguentemente, abbiano partecipato alla sofferenza della moglie/figlia in relazione al suo stato di salute.
Peraltro, ha anche dovuto subire un ulteriore dann, consistente nell'impossibilità Pt_2 di avere altri figli e nella compromissione della vita sessuale di coppia.
Per va poi considerato che la stessa ha stravolto la sua vita lasciando il Parte_3 paese di origine per accudire la figlia e la nipote di 19 mesi.
La Suprema Corte ha da tempo chiarito che affinché ricorra la tipologia del danno per lesione del rapporto parentale è necessario che la vittima abbia subito lesioni seriamente invalidanti e che si sia determinato uno sconvolgimento delle normali abitudini dei superstiti, tali da imporre scelte di vita radicalmente diverse (cfr. Cass. 8827/2003 e, più recentemente, Cass. 25729/2014).
La Corte di Cassazione ha poi precisato (con riferimento all'ipotesi di uccisione del congiunto, ma con motivazioni indubbiamente utilizzabili anche nel caso di specie avente ad oggetto una macro lesione) che "il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo a danno non patrimoniale, consistente nella perdita del rapporto parentale, quando colpisce soggetti legati da un vincolo parentale stretto, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare nucleare. Solo in tal modo il rapporto tra danneggiato primario e secondario assume rilevanza giuridica ai fini della lesione del rapporto parentale, venendo in rilievo la comunità familiare come luogo in cui, attraverso la quotidianità della vita, si esplica la personalità di ciascuno" (Cass. civ., sez. III, 16 marzo 2012, n. 4253; conf. Cass. civ., sez. III, 23 giugno 1993, n. 6938).
Ebbene, nel caso di specie, lo sconvolgimento della vita degli attori, per il loro strettissimo legame con la vittima, di cui sono marito e genitrice, può ritenersi certamente provato in via presuntiva.
Tale sconvolgimento consiste nel dolore di vedere il congiunto in uno stato di prostrazione legato alla sua infermità, al venir meno delle aspettative di una normale vita familiare, al mutamento delle abitudini di vita, legato anche alla minore propensione ad
16 affrontare la vita positivamente.
Nella liquidazione del danno ben possono essere presi come parametro di riferimento i valori indicati dalle tabelle milanesi per la liquidazione del danno da morte del congiunto, che ovviamente andranno debitamente diminuiti tenuto conto che la sofferenza per la morte di un figlio o di una moglie non è paragonabile a quella che può provarsi per uno stato di infermità, seppur grave, come quello riportato da Pt_1
Considerati tutti i profili di lesività non patrimoniale, valutata l'intensità del legame esistente tra genitori e figlio e tra marito e moglie, il grave perturbamento d'animo subito dagli attori a causa dei gravissimi danni subiti da e il periodo di tempo Pt_1 nel quale lo sconvolgimento di vita conseguente ai danni subiti dalla stessa si prolungheranno, ritiene il Tribunale di liquidare, in via equitativa, la somma di euro
100.000,00 in favore di e euro 70.000,00 per Parte_2 Parte_3
.
[...]
Nessun danno va invece riconosciuto in favore di , figlia di Persona_1 Persona_5
Gli attori hanno dedotto che la minore avrebbe sofferto una sofferenza interiore e un senso dell'abbandono, legato alle conseguenze dell'isteroannessectomia subita dalla ciò in quanto le conseguenze riportate dalla madre avrebbero comportato nella Pt_1 vita della bambina un'improvvisa cesura del rapporto con la madre in una fase cruciale dello sviluppo neonatale.
Inoltre, la minore avrebbe subito la privazione della possibilità di crescere in un contesto familiare arricchito dalla presenza di fratelli e/o sorelle con inevitabili ricadute sul piano affettivo ed educativo.
Quanto al primo profilo, deve ritenersi che non vi è prova dello stato di sofferenza subito dalla minore.
Dalle deposizioni delle testi e emerge che la minore era Testimone_3 Tes_2 accudita dalla nonna e dalla zia e inoltre non vi è prova del fatto che, nel periodo successivo alla isterectomia, la minore non abbia mantenuto un rapporto con la madre e sia stata privata della figura genitoriale, dovendosi invece ritenere, in assenza di elementi di segno contrario, che pur avendo a usufruito di figure di ausilio Pt_1 nell'accudimento materiale della minore, abbia comunque mantenuto un rapporti di cura e amore verso la stessa.
Con riferimento al secondo profilo, la Suprema Corte ha affermato il cui principio secondo cui la perdita della capacità di procreare del genitore cagiona, per implicazione logica, al figlio del danneggiato "principale" la lesione dell'interesse, costituzionalmente
17 protetto dall'art. 29 Cost., a stabilire un legame affettivo con uno o più fratelli e, quindi, un danno non patrimoniale risarcibile, purché vi siano indicatori, anche presuntivi, tali da far ritenere che quel legame sarebbe stato acquisito e che la sua mancanza abbia determinato un effettivo pregiudizio. Così come non si dubita che vada riconosciuto il risarcimento del danno provocato dalla sua perdita, in caso di morte di un fratello già nato (anche quindi nel caso in cui si tratti di un legame nella sostanza meramente potenziale, come nel caso in cui la vittima o il superstite fossero in età neonatale), altrettanto deve ritenersi (pur potendo rappresentare ovviamente un pregiudizio con incidenza ridotta), in linea di principio, per la preclusa possibilità, in concreto, di acquisire il suddetto legame, sempre che sia ragionevolmente certo...che lo si sarebbe acquisito e sempre che vi siano elementi, anche presuntivi, sufficienti a far ritenere che la mancanza del predetto legame abbia rappresentato in concreto un pregiudizio rispetto alle aspettative di vita del danneggiato. In quest'ottica, che l'attrice (sia) in tenera età al momento del fatto, deve ritenersi del tutto irrilevante, in quanto il pregiudizio di cui si discute (ove effettivamente sussistente) si sarebbe manifestato comunque certamente nel corso della sua vita, concretandosi nell'impossibilità di avere dei fratelli.
Ritiene il decidente che vada in primo luogo sottolineato come la fattispecie di un rapporto parentale già instaurato e quello di un tale rapporto futuro ed eventuale, non siano paragonabili, perché la seconda ipotesi attiene al danno da perdita di chance, ovvero di un'apprezzabile e non prettamente aleatoria "possibilità" del rapporto parentale, viceversa soggetto per natura a mutevoli accadimenti e intendimenti.
In secondo luogo, deve in ogni caso sussistere l'allegazione non solo del progetto di famiglia più numerosa, ma anche, inevitabilmente in termini di coerenza sistematica, del connesso tipo di pregiudizio di cui si chiede il ristoro, rispetto allo specifico soggetto familiare che lo domanda (v. Cass 6517 2025).
Al riguardo i ricorrenti valorizzano che “ ha riportato l'irreversibile Persona_1 privazione della possibilità di crescere in un contesto familiare arricchito dalla presenza di fratelli e/o sorelle con inevitabili ricadute sul piano affettivo ed educativo. La minorenne ha subito la violazione dei suoi diritti costituzionalmente protetti e garantiti dagli artt. 2,3 e 29 Cost. alla possibilità di sviluppare la propria personalità e goderne pienamente all'interno di una realtà familiare idonea a darle dei fratelli”.
Al riguardo, occorre notare che seppure da una parte è risultato provato (vedi deposizioni delle testi ) che e volessero altri figli (dato che non può Pt_2 Pt_1 Pt_2 ritenersi smentito dal fatto che avesse intenzione di interrompere la seconda Pt_1
18 gravidanza poiché tale scelta era legata a motivi di difficoltà economica della famiglia), dall'altro, il pregiudizio, perché sia risarcibile, deve concernere la relazione parentale effettivamente risultata attesa e quindi persa nella singolare concretezza della vicenda di vita, ossia nel richiamato contesto specifico di famiglia nonché nella connessa dimensione individuale da illuminare in relazione a quello e alla plausibile evoluzione psicologica, per quanto si palesi ricostruibile al momento dell'accertamento.
Nel caso in esame, si ritiene che gli attori non abbiano effettuato puntuali allegazioni circa i danni, in concreto, subiti dalla minore, con la conseguenza che nessun pregiudizio può ritenersi provato.
Le somme sopra indicate sono liquidate all'attualità.
Ora, poiché il risarcimento riconosciuto è espresso in valuta attuale, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno e procedere quindi alla rivalutazione applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione annuale, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
In merito agli interessi da ritardato pagamento si noti che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle S.U. della
Suprema Corte con sentenza 17/2/1995, n° 1712 (ribadito, tra le altre, da Cassazione sez. II civile sentenza 3/12/1997 n° 12262, nonché da Cassazione civile sez. III, 10 marzo 2000 n°
2796) sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Si perviene così alla conclusione per cui la somma dovuta dai convenuti, in solido agli attori è pari ai seguenti importi:
-euro 233.984,50 in favore di;
Parte_1
-euro 126.478,12 in favore di;
Parte_2
-euro 88.534,72 in favore di Parte_3
19 CP_ Va osservato che e hanno dedotto di aver versato all'attrice la somma Parte_5 di euro 10.000,00 a seguito della sentenza penale, poi dichiarata nulla, che li aveva condannati al pagamento di tale somma quale provvisionale (euro 5.000,00 ciascuno).
Tale assunto non è stato contestato dall'attrice e deve quindi ritenersi provato.
Pertanto, dalla somma spettante a deve essere sottratto il predetto Pt_1 importo, con la conseguenza che il quantum residuo alla stessa dovuto è pari a euro 223.984,50.
Ne deriva che i convenuti devono essere condannati, in solido, euro 223.984,50 in favore di euro 126.478,12 in favore di e euro 88.534,72 in Parte_1 Parte_2 favore di tutti gli importi oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Parte_3
Vanno ora esaminata le domanda di garanzia formulate dai sanitari nei confronti delle rispettive compagnie assicurative.
La domanda formulata da nei confronti di Controparte_4 Controparte_11
è fondata essendo incontestato e comunque provata la sussistenza di
[...] una polizza assicurativa che copre il rischio per cui è causa.
Pertanto la predetta compagnia deve essere condannata a tenere indenne CP_4 delle somme che quest'ultimo dovrà pagare agli attori in virtù di questa
[...] sentenza, in esse compreso l'esborso di euro 5.000,00 già sostenuto dal convenuto.
CP_ Anche la domanda di nei confronti di è fondata Controparte_7 essendo incontestato e comunque provata la sussistenza di una polizza assicurativa che copre il rischio per cui è causa.
Pertanto, anche deve essere condannata a tenere indenne Controparte_7
CP_
delle somme che quest'ultimo dovrà pagare agli attori in virtù di questa sentenza, in esse compreso l'esborso di euro 5.000,00 già sostenuto dal convenuto.
CP_ La domanda di nei confronti di Controparte_6
è invece infondata.
[...]
CH ha eccepito l'operatività “a secondo rischio” rispetto alla polizza AXA n.
82488, nonché rispetto alle eventuali polizze stipulate dall' di . CP_13 CP_13
In effetti, dalla polizza . 109/G/2258 con certificato applicativo n. 225805121 Pt_6
Contr risulta che la stessa opera a secondo rischio rispetto alla polizza n. 82488, con espressa previsione che “in mancanza di operatività dell'anzidetto contratto per
20 qualsiasi motivo, il relativo massimale a di Euro 1.000.000,00 Parte_7 costituirà franchigia per la nostra copertura”.
Pertanto, essendo l'ammontare del risarcimento ricompreso nel massimale coperto da Contr CP_
la domanda di nei confronti di CH deve essere rigettata.
Quanto alla domanda di nei confronti di questa ha CP_2 CP_19 eccepito che la copertura assicurativa sarebbe limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà.
Tuttavia tale circostanza dedotta da non risulta dalla polizza con la CP_8 conseguenza che la doglianza va disattesa.
Pertanto deve essere condannata a tenere indenne delle somme che CP_8 CP_2 quest'ultimo dovrà pagare agli attori in virtù di questa sentenza.
Le spese di lite nel rapporto tra parte attrice, i convenuti e le terze chiamate in causa e Controparte_7 Controparte_20 Controparte_11 seguono la soccombenza e si liquidano come in parte motiva;
le spese di lite nel rapporto con CH devono essere compensate in ragione dell'entità delle domande spiegate dagli attori, che hanno giustificato la chiamata in garanzia di tale compagnia da parte del contraente assicurato.
PQM
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
condanna , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, a pagare, in solido, per i titoli di cui alla parte motiva a:
[...] Controparte_4
la somma di euro 223.984,50 oltre interessi dalla decisione al saldo;
Parte_1
la somma di euro 126.478,12 oltre interessi dalla decisione al saldo;
Parte_2
la somma di euro 88.534,72 oltre interessi dalla decisione al Parte_3 saldo;
rigetta la domanda spiegata da e nella qualità di genitori di Parte_1 Parte_2 Per_1
[...]
21 condanna a tenere indenne delle Parte_8 Controparte_4 somme che quest'ultimo dovrà pagare agli attori in virtù di questa sentenza in esse compreso l'esborso di euro 5.000,00 già sostenuto dal convenuto;
condanna a tenere indenne delle Controparte_7 Controparte_3 somme che quest'ultimo dovrà pagare agli attori in virtù di questa sentenza, in esse compreso l'esborso di euro 5.000,00 già sostenuto dal convenuto;
condanna a tenere indenne delle somme che Controparte_15 CP_2 quest'ultimo dovrà pagare agli attori in virtù di questa sentenza;
CP_ rigetta la domanda di garanzia spiegata da nei confronti di CH;
Condanna , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
;
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_7
a rifondere agli attori le spese di lite che si liquidano nella
[...] Controparte_8 complessiva somma di € 24.200,00, di cui € 22.457,00 per compenso di avvocato e € 1.743,00 per spese, oltre accessori di legge.
compensa le spese di lite nel rapporto con Controparte_6
;
[...]
pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dei convenuti e di
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_7 [...]
CP_8
Agrigento, 23.9.2025
Il Giudice
Vincenza Bennici
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