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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/10/2025, n. 3523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3523 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 29.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello n. 756/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Retico, come da procura in atti appellante
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Favoccia, come da procura Controparte_1 in atti appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 984/2023 pubblicata il 26.9.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 10.10.2022, ritualmente notificato, Controparte_1 conveniva in giudizio la esponendo: di essere dipendente della Parte_1 società dall'1.08.2017, in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel II livello parametro A del CCNL Nettezza Urbana Aziende Private, con la mansione di conducente di automezzi, venendo adibito al servizio di raccolta dei rifiuti urbani appaltato alla resistente dal di Nettuno;
che, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, aveva CP_2 sempre svolto mansioni superiori corrispondenti al III livello di inquadramento del predetto CCNL,
1 venendo adibito alla guida di un mezzo articolato con capienza fino a 3,5 tonnellate, dotato di pala meccanica compattatrice, per la cui conduzione era richiesto il possesso della patente di guida categoria B (di norma l'Iveco Daily Tg FD916ZZ).
Deduceva che, in virtù delle mansioni svolte in concreto, aveva diritto, sin dalla sua assunzione, ad essere inquadrato nel superiore III livello del CCNL di categoria, e al pagamento delle conseguenti differenze retributive, per il periodo dall'1.8.2017 al 30.9.2022, e all'adeguamento del TFR.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello professionale III con parametro già acquisito A ed al relativo trattamento economico, normativo e previdenziale per aver svolto mansioni di autista di mezzo compattatore di livello III A di cui al CCNL dedotto in atti e applicato in azienda, dall'1/8/2017;
b) e condannare la convenuta a pagare la complessiva di € 15.012,18 per le causali di cui sub a), il tutto come meglio specificato in conteggi, il tutto oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal
30.09.22 (data di fine calcolo) sino al soddisfo ed oltre contributi previdenziali e adeguamento
T.F.R.;
c) condannare sempre e comunque la convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione alla sottoscritta procuratrice, antistataria”.
Si costituiva in giudizio la società resistendo alle domande del Parte_1 lavoratore e chiedendo il rigetto del ricorso per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite. Evidenziava che il era addetto all'attività di raccolta dei rifiuti e che, CP_1 nello svolgimento dell'attività di raccolta, era munito di un automezzo di piccole dimensioni, in gergo denominato “vaschetta”, per la cui conduzione era necessaria la patente di categoria B, e che costui svolgeva mansioni che rientravano nella declaratoria del II livello del CCNL applicato al rapporto di lavoro, mentre nel III livello gli operai che guidano mezzi con compattatori per condurre i quali è necessario essere muniti di patente C.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Velletri, avendo parte ricorrente rinunciato alla domanda di regolarizzazione contributiva, dichiarava il diritto di ad essere Controparte_1 inquadrato nel III livello A dell'Area Spazzamento, Raccolta, Tutela e Decoro del Territorio del
CCNL Dipendenti di Imprese e Società Esercenti Servizi Ambientali FISE ASSOAMBENTE a far data dall'1.8.2017, in ragione delle mansioni svolte in concreto in modo effettivo, pieno e continuativo;
per l'effetto, condannava la società a corrispondere Parte_1 in favore del la somma complessiva di € 15.012,18 per i titoli di cui in motivazione, CP_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione al saldo, in relazione al periodo 1.8.2017 - 30.9.2022, oltre che ad incrementare gli accantonamenti del TFR;
condannava la società resistente al pagamento delle spese di lite.
2 In particolare, il giudice di primo grado così motivava: “A parere di questo giudicante, quindi, alla luce del tenore letterale della norma pattizia, la questione va inquadrata sotto un diverso angolo prospettico, ossia va attribuito valore preminente alla categoria della patente di guida richiesta per la conduzione dei vari automezzi, e non già alle nomenclature utilizzate dalle parti sociali nella contrattazione collettiva medesima per individuarli. Ed infatti, considerato che il CCNL include i mezzi compattatori tra quelli per cui è richiesto il possesso della patente di categoria B è evidente che si riferisce al compattatore/costipatore/vaschetta, essendo incontroverso e incontrovertibile che per la conduzione dell'autocompattatore vero e proprio è previsto il possesso della patente di guida di categoria C. I conducenti degli autocompattatori, inoltre, sono inquadrati nel superiore IV livello la cui declaratoria professionale fa riferimento alle attività di raccolta, carico e scarico dei rifiuti svolte con l'ausilio di veicoli per i quali è prevista la patente di categoria C, ossia quelli che denomina autocompattatori con dispositivo automotive automatizzato di caricamento assistito da apparecchiature video computerizzate. Nelle definizioni contenute nel CCNL del Settore non è, dunque, presente alcuna menzione al mezzo denominato “costipatore”, né alcuna descrizione delle caratteristiche tecniche di detto mezzo, per cui è ragionevole ritenere che laddove il contratto collettivo parla di compattatore si riferisce al compattatore/costipatore/vaschetta, e laddove parla di autocompattatore si riferisce ad un mezzo diverso dai primi, e dal funzionamento più complesso.
Diversamente ragionando si dovrebbe pervenire alla conclusione che esistono tre categorie di mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani dotati di sistemi di “trattamento dei rifiuti” per ridurne il volume e non due, ossia: il costipatore;
il compattatore;
l'autocompattatore. Purtuttavia la società convenuta neppure lumeggia l'esistenza di una terza categoria di automezzi né le caratteristiche tecniche che distinguerebbero gli uni dagli altri. In definitiva, quindi, a giudizio della scrivente, deve concludersi che il CCNL del Settore individua gli automezzi per la cui conduzione è richiesta la patente B dividendoli in due sotto-categorie: a) quelli utilizzati solo per la raccolta dei rifiuti ma sprovvisti di sistemi di trattamento degli stessi;
b) quelli che invece sono muniti di tali sistemi. I primi danno diritto al lavoratore che li utilizza all'inquadramento al III livello, i secondi al
II livello…In sintesi, il “compattatore” di cui al cit. art. 15 non può essere altro che il mezzo che la indica come automezzo con vasca o “vaschetta” e che nelle istruzioni operative prodotte Pt_1 dalla medesima convenuta in allegato alla memoria di costituzione in giudizio viene indicato come autocarro di piccole dimensioni con massa complessiva a pieno carico da 2,0 a 3,5 t che può montare le seguenti attrezzature: vasca da 3 - 5 mc ribaltabile con volta bidone da 120, 240m 360,
1100 litri e costipatore. Non si tratta, quindi, di un automezzo utilizzato per la mera raccolta dei rifiuti “porta a porta”, quali ad es. l'Ape car, senza contare che, secondo la declaratoria professionale innanzi riportata, da' diritto al III livello di inquadramento anche l'utilizzo delle cd
3 spazzatrici innaffiatrici che non sembrano ictu oculi essere mezzi più complessi rispetto al costipatore/compattatore. Se ne desume, inoltre, che condurre e utilizzare il predetto automezzo non implica lo svolgimento di attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo acquisibili con un periodo di pratica.
L'operatore, infatti, come detto, posiziona manualmente il bidone nell'apposita attrezzatura posta nella parte posteriore del mezzo e, quindi, tramite appositi comandi, fa' rovesciare il bidone scaricandone così il contenuto nella vasca di raccolta, dove una pala meccanica provvede a portare i rifiuti all'interno della vasca stessa e a comprimerli o ammassarli. Al termine dell'operazione, il bidone viene riportato a terra dove l'operatore lo preleva e lo allontana dal mezzo”.
Ha proposto appello la per i motivi di seguito sinteticamente Parte_1 indicati:
1) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 15, punto n. 2 del CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi ambientali del 21.03.2012 e del successivo accordo di rinnovo del
06.12.2016”.
Ha sostenuto parte appellante che il Tribunale, dopo avere correttamente ritenuto che l'elemento discriminante fra i due livelli di inquadramento (il II e il III) risiede nella natura del mezzo condotto
(se esso possa cioè essere considerato un “compattatore”), avrebbe errato nell'affermare che la pala costipatrice, di cui è dotato il furgoncino in uso al abbia una capacità di schiacciamento CP_1 dei rifiuti caricati. Secondo parte appellante, il meccanismo del costipatore e quello del compattatore sono ben diversi tra loro.
2) “Violazione ed errata applicazione degli artt. 1362 e 1371 c.c.”.
Secondo parte appellante il Tribunale avrebbe commesso un errore nell'interpretare l'art. 15, punto
2, del CCNL applicato al rapporto, laddove non ha considerato che il maggiore livello (III), in base all'intenzione delle parti, era da attribuire agli operai gravati dall'uso di automezzi più grandi, complessi, costosi, come documentato con le fotografie dei diversi mezzi e i libretti di circolazione.
Inoltre, secondo la società appellante, sarebbe stato del tutto trascurato il criterio interpretativo del favor debitoris di cui all'art. 1371 c.c.
Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare la domanda proposta dall'odierno appellato, perché infondata in fatto e in diritto, con condanna del alla CP_1 restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'udienza del 29.10.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza contestuale.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro connessi, sono fondati.
E' opportuno, preliminarmente, riportare le declaratorie contrattuali, contenute nell'art. 15 del
CCNL applicato al rapporto.
Nell'Area Spazzamento, Raccolta, Tutela e Decoro del Territorio, appartengono al 1° livello
(rilevante avuto riguardo al richiamo effettuato dalla declaratoria del 2° livello) i “lavoratori che, adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio, eseguono operazioni semplici le quali non richiedono conoscenze professionali ma un periodo minimo di pratica, anche utilizzando strumenti e macchinari a motore nonché veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente categoria “A”.
Profili esemplificativi:
- addetto all'attività di spazzamento e/o raccolta anche con l'ausilio di veicoli;
- addetto alla raccolta manuale e/o meccanizzata al servizio di auto compattatori;
(…)”; appartengono al 2° livello i “lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del primo livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B”, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello 3.
Profili esemplificativi:
- addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli”
Appartengono al 3° livello i “lavoratori che sono adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela
e decoro del territorio con l'ausilio di veicoli e mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B”. Svolgono attività esecutive, sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti che richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento.
Profili esemplificativi:
- addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'utilizzo di spazzatrici, innaffiatrici, compattatori”.
5 Nell'area “Conduzione”, appartengono al 3° livello “i lavoratori che svolgono attività di conduzione sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti che richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione nell'ambito di istruzioni dettagliate.
Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C”.
Nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, assicurano la loro prestazione, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati, quali: autocompattatore;
autolavacassonetti; autocarri per trasporto rifiuti;
autoinnaffiatrice; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico fino a
6 T., pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso fino a 10 T.
Appartiene altresì a questo livello il conducente di autocompattatore addetto al servizio di carico, scarico e attività accessorie in qualità di operatore unico ovvero in concorso con altro operatore”.
Alla luce delle declaratorie corrispondenti al formale livello di inquadramento dell'odierno appellato (2° livello) e a quello rivendicato (3° livello), l'elemento discretivo fra l'uno e l'altro non
è rappresentato dalla utilizzazione di mezzi con particolari caratteristiche e complessità, né di mezzi per la cui guida si richiede il possesso della patente C, ma dal diverso grado di qualificazione dell'attività espletata. Secondo la declaratoria contrattuale corrispondente al 2° livello, tale attività ha carattere elementare e richiede conoscenze generiche del processo lavorativo, ed è svolta anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria B;
l'attività corrispondente al 3° livello, secondo la relativa declaratoria contrattuale, risulta, invece, più complessa in quanto implica l'adibizione “al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio con l'ausilio di veicoli e mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria B” e richiede “preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate”.
Il riferimento, in entrambe le declaratorie, all'utilizzo di mezzi implicanti il possesso della patente di categoria B esclude, poi, che la preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, richiesta per il 3° livello, possa esprimersi solo nella guida di mezzi c.d. compattatori (Cass. n. 15611/2024).
Spettava, quindi, all'odierno appellato dimostrare di avere svolto attività esecutive richiedenti una preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, prova che, ad avviso del Collegio, non è stata fornita.
6 Ed infatti, nel ricorso di primo grado l'odierno appellato ha semplicemente allegato di avere svolto mansioni di autista di un mezzo, tipo Iveco Daily, con capienza fino a 3,5, tonnellate, dotato di pala meccanica azionabile esternamente con l'ausilio di un pulsante;
che il mezzo da lui condotto, attraverso un meccanismo automatizzato o manualmente con l'intervento dell'appellato, aggancia il bidone e riversa il contenuto nella vasca aperta del mezzo, attraverso un meccanismo di ribaltamento;
che la pala meccanica, annessa al mezzo, riduce il volume dei rifiuti all'interno della vasca. Ha poi basato, quasi esclusivamente, il suo diritto a ottenere il superiore inquadramento sul tipo di mezzo utilizzato, asseritamente equiparabile a un compattatore.
A prescindere, quindi, dal tipo di mezzo utilizzato - che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, non rileva nel caso di specie – ritiene il Collegio che le attività svolte dall'appellante, per come riportate nell'atto introduttivo, sono elementari e richiedono una conoscenza generica del processo lavorativo, non avendo costui dimostrato quel quid pluris richiesto dalla declaratoria contrattuale del 3° livello di inquadramento, rappresentato dallo svolgimento di attività più complesse che richiedono una preparazione professionale supportata da una adeguata conoscenza della tecnica di lavoro.
2. L'appello va, dunque, accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata la domanda avanzata dal con il ricorso di primo grado. CP_1
3. Considerata la non chiarissima formulazione delle declaratorie contrattuali, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata:
- respinge le domande proposte da con il ricorso di primo grado;
Controparte_1
- compensa interamente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Roma, 29.10.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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