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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/11/2025, n. 2521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2521 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2650/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 sexies terzo comma c.p.c. e 7 d. lgs. n. 164/2024, nella causa civile iscritta al n. r.g. 2650/2023 promossa da: (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , (c.f. C.F._2 Parte_3
), nella qualità di eredi di C.F._3 Persona_1
(deceduto in data 1.1.2025), tutti elettivamente domiciliati presso l'avv.
Francesco Frixione, che li rappresenta e li difende come da mandato in calce alla comparsa di riassunzione depositata il 17.3.2025,
- parte attrice
contro
AVV. SERGIO LUIGI GIANELLO, (C.F.: ), C.F._4 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Rolla, presso la quale è elettivamente domiciliato, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione,
- parte convenuta e nei confronti di C.F. , con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in Milano, via Clerici n. 14, in persona del procuratore speciale Dott.
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicolò d'Elia, presso il quale è CP_2 elettivamente domiciliata e di
pagina 1 di 20 con sede legale Controparte_3
a Dublino in Westland Row 40 (Dublin 2), D02HW74 (Irlanda) e in Milano, via Clerici n. 14 (C.F. Controparte_4
, in persona del procuratore speciale Dott. P.IVA_2 Controparte_5 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicolò D'Elia, presso il quale è elettivamente domiciliata, in forza di procura speciale allegato alla comparsa di costituzione.
- terzi chiamati
e nei confronti di Controparte_6
- dichiarata contumace all'udienza del 15.11.2023
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “- in via preliminare accertare, per tutti i motivi indicati nell'atto di citazione, l'inadempimento contrattuale, ai sensi degli articoli 1176, secondo comma, c.c., 1218 c.c. e 27 del codice deontologico forense, dell'avvocato Sergio Luigi Gianello;
- in via principale, per l'effetto del predetto accertamento, dichiarare risolto il contratto di mandato professionale tra il predetto avvocato Sergio Luigi Gianello e il signor;
Persona_1
- sempre in via principale, per tutti i motivi indicati nell'atto di citazione, condannare l'avvocato Sergio Luigi Gianello, ai sensi dell'art. 1218 c.c. e/o 2033 c.c., al pagamento in favore dei signori , Parte_1 Parte_2
e , nella loro qualità di eredi del signor , della Parte_3 Persona_1 somma di € 13.985,61 (oltre interessi), incassata ingiustificatamente dal convenuto a titolo di compensi legali;
- ancora in via principale, per tutti i motivi indicati nell'atto di citazione, condannare l'avvocato Sergio Luigi Gianello, ai sensi dell'art. 1218 c.c., al pagamento in favore dei signori , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, nella loro qualità di eredi del signor , della somma di
[...] Persona_1
€ 510,20 (oltre interessi legali), incassata dal consulente tecnico di parte fatto nominare dall'avvocato Gianello;
pagina 2 di 20 - ancora in via principale, per tutti i motivi indicati nell'atto di citazione, condannare l'avv. Sergio Luigi Gianello, ai sensi dell'art. 1218 c.c., al pagamento in favore dei signori , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, nella loro qualità di eredi del signor , di € 6.587,92
[...] Persona_1
(oltre interessi legali), ossia della somma oggetto di condanna alle spese legali contenuta nella sentenza n. 440/2021 della Corte di Appello di Genova;
- sempre in via principale, per le ragioni e i motivi indicati in atti, condannare
l'avv. Sergio Luigi Gianello ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. Con vittoria di compensi e spese di giudizio, come per legge”.
Per parte convenuta: “In via istruttoria: Senza assunzione e/o inversione dell'onere probatorio, l'Avv. Sergio Luigi GIANELLO chiede che venga ammessa prova per interrogatorio formale degli attori, eredi del Sig. Per_1
, e per testi, anche in controprova, sia sulle circostanze dedotte nella
[...] parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta sub da 1-18, da aversi per quivi integralmente riportate e trascritte, espunte eventuali locuzioni valutative e precedute dall'espressione “vero che”, sia sui seguenti capitoli di prova: [..] -in via principale respingere le domande attrici, in quanto infondate e sfornite di prova;
-in subordine, nell'ipotesi non creduta di accertata e dichiarata responsabilità dell'Avv. Sergio Luigi Gianello, dichiarare la Compagnia (C.F. e Controparte_3
P.VA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_2 sede legale in 6-8 College Green, Dublin 2, Ireland. D02 e C.F._5
in Milano (MI) Via Clerici 14, 20121 Controparte_4
Milano, tenuta a manlevare il convenuto da ogni pretesa attorea, condannando quindi la predetta Compagnia di Assicurazioni, a rifondere e/o comunque tenere indenne dell'Avv. Sergio Luigi Gianello da quanto dovesse eventualmente essere tenuto a pagare, a qualsivoglia titolo e/o ragione. Con riserva di eventuali difese ed eccezioni anche nei confronti sia di (C.F. e P.VA , in persona Controparte_6 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, viale San
Michele al Carso,11 cap 20144 (Milano), sia di Controparte_7
(C.F. e P.VA , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
pagina 3 di 20 tempore e con sede legale in Milano, Via Clerici 14, 20121 Milano (MI), che dovessero risultare necessarie a seguito delle difese che saranno formulate da
(C.F. e P.VA . Controparte_3 P.IVA_2
Con vittoria, in ogni caso, di spese, compensi, spese generali al 15% e accessori di legge del presente giudizio”.
Per : “In via preliminare, sulla copertura: accertare e dichiarare CP_8
l'inoperatività della Polizza in relazione alle pretese di natura CP_8 restitutoria vantate dal Cliente ed in relazione ad eventuali richieste di rimborso delle spese di resistenza per tutte le ragioni esposte in atti e, per
l'effetto, rigettare la domanda di garanzia formulata dall' nei Parte_4 confronti della Compagnia. In via principale, nel merito: rigettare ogni domanda formulata nei confronti dell' in quanto infondata in fatto e Parte_4 in diritto e comunque non provata per tutte le ragioni esposte in atti e, conseguentemente, rigettare la domanda di manleva proposta nei confronti di
. In via istruttoria: Si insta come in atti, e in particolare come da CP_8 memorie ex art. 183, sesto comma, 2) e 3), c.p.c. ritualmente depositate e da intendersi qui integralmente ritrascritte”. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali, nonché accessori di legge”.
Per “In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di
CP_3 legittimazione passiva di stante l'evidente inoperatività delle Polizze
CP_3 per tutte le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, estromettere
CP_3 giudizio con il favore delle spese, e comunque rigettare la domanda di manleva svolta dall'Assicurato nei confronti dell'esponente In
CP_3 subordine e per mero tuziorismo difensivo: accertare e dichiarare l'inoperatività delle Polizze in relazione alle pretese di natura restitutoria vantate dal Cliente. In via principale, nel merito: rigettare ogni domanda formulata nei confronti dell in quanto infondata in fatto e in diritto Parte_4
e comunque non provata per tutte le ragioni esposte in atti e, conseguentemente, rigettare la domanda di manleva proposta nei confronti di
In via istruttoria: Si insta come in atti, e in particolare come da CP_3 memorie ex art. 183, sesto comma, n. 2) e n. 3), c.p.c. ritualmente depositate e da intendersi qui integralmente ritrascritte”.
pagina 4 di 20 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, intimava in Persona_1
giudizio l'avv. Giannello, chiedendo di accertarne l'inadempimento contrattuale (con conseguente risoluzione del contratto) rispetto al mandato professionale conferito per l'intervento volontario in un giudizio di appello quale erede di , con richiesta di restituzione dei compensi Persona_2
versati (al legale ed al ctp nominato in causa), oltre che delle somme per cui era stato condannato a titolo di spese legali.
***
1.2. Si costituiva in giudizio l'avv. Gianello contestando la fondatezza delle domande e chiedendo di essere autorizzato alla chiamata della compagnia assicurativa al fine di essere manlevato il Controparte_6 convenuto da qualsivoglia responsabilità ed esborso, in relazione alla polizza stipulata. Con decreto 24.5.2023 veniva autorizzata la chiamata.
Con istanza depositata in data 25.10.2023, il legale del convenuto dava atto che a seguito dell'avvenuta notifica, n Controparte_6
data 17.7.2023 aveva inviato PEC all'Avv. Rolla, deducendo che la chiamata in causa sarebbe stata errata, in quanto notificata a soggetto privo di legittimazione passiva: è un intermediario iscritto al Controparte_6
RUI e non una compagnia iscritta al RIGA e : “... in allegato alla presente troverà corrispondenza pervenuta dalla Compagnia, contenente i riferimenti di apertura del sinistro, i recapiti del Liquidatore e i dati della Compagnia medesima. La invitiamo pertanto a notificare formale rinuncia agli atti nei nostri confronti ed a estendere il contraddittorio – se ancora possibile – direttamente nei confronti della Compagnia. Diversamente, dovremo nostro malgrado costituirci al solo fine di essere estromessi dal giudizio, con
pagina 5 di 20 aggravio di spese a carico del chiamante. In ottica di collaborazione e nella nostra qualità di intermediari, senza che questo possa chiaramente provocarne l'adesione spontanea, inoltreremo la Sua chiamata direttamente agli uffici liquidativi della Compagnia...”.
Parte convenuta chiedeva quindi di essere rimesso in termini ed autorizzato alla chiamata in causa di e di Controparte_3 [...]
. Controparte_7
Con decreto 26.10.2023, il Giudice aveva riservato la decisione all'esito della prima udienza, “segnalando alle parti il disposto di cui all'art. 1903 comma 2
c.c. ed evidenti esigenze di economia processuale, anche in ragione del valore della domanda”.
All'udienza del 15.11.2023, il Giudice, visto l'art. 1903 c.c., e richiamate le obbligazioni contrattuali dell'agente di assicurazione nei confronti del cliente assicurato, visto l'art. 292 c.p.c., dichiarava la contumacia di disponendo notifica nei suoi confronti Controparte_6
“con richiesta di indicazione all'assicurato circa la denominazione sociale e indirizzo pec cui notificare la chiamata di terzo, riservata la successiva eventuale estromissione dell'agente di assicurazione”.
A seguito della notifica, indicava la Controparte_6 denominazione della Compagnia CP_3 Controparte_7
All'udienza del 6.12.2023, il Giudice ha autorizzato la chiamata del terzo
[...]
(con termini abbreviati ex art. 163 bis Controparte_7
comma 2 c.p.c., stante che il contraddittorio risultava già instaurato con il broker dell'assicurazione).
***
pagina 6 di 20 1.3. In data 26.2.2024, si costituiva in giudizio Controparte_1
eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva
(trattandosi di società distinta da ) a Controparte_3
causa dell'inoperatività della polizza (in quanto il sinistro ricadrebbe astrattamente nella Polizza avente validità dal 31.03.2021 al CP_8
31.03.2022, e non sulle Polizze emesse da e Controparte_1
chiedendo di essere estromessa dal giudizio con il favore delle spese. Eccepiva inoltre che anche le polizze erano state stipulate per la copertura CP_3
delle spese risarcitorie e non per quelle restitutorie e che l'onere di provare che l'oggetto del sinistro ricade nell'ambito di copertura della polizza incombe sull'assicurato.
All'esito dell'udienza del 27.2.2024, il Giudice disponeva il rinnovo della notifica nei confronti di Controparte_9
Contr (AIU (con dimezzamento dei termini per la costituzione del terzo
[...] chiamato).
***
1.4. In data 3.5.2024, si costituiva in giudizio
[...]
che in via preliminare precisava di essere Controparte_10
legittimata passiva in relazione alla domanda di garanzia formulata dall'Avvocato, a differenza di avendo emesso la Polizza Collettiva CP_3
RC Professionale n. IITLPI17A0009761200000, in forma claims made, con validità dal 31 marzo 2017 al 31 marzo 2020, con frazionamento annuale.
Ribadiva che la polizza non copre le pretese restitutorie;
insisteva per il rigetto della richiesta di refusione delle spese di resistenza, in quanto l'assicurato avrebbe violato il patto di gestione della lite;
nel merito, si riportava alle eccezioni e alle difese formulate dall'assicurato, aderendo alle stesse, e in pagina 7 di 20 estremo subordine chiedeva l'accertamento della quota di responsabilità in capo all'assicurato ai sensi dell'art. 1227 c.c., rilevando che dall'eventuale somma a titolo di risarcimento avrebbe dovuto essere detratta la franchigia di
€ 500,00.
All'udienza del 15.5.2024, il Giudice esortava eventuale definizione della causa “previa restituzione di metà del compenso percepito dal convenuto, e rimborso delle spese vive sostenute documentate, queste ultime coperte dalle assicurazioni, che non copriranno invece gli importi dovuti per restituzione dei compensi. Spese legali del presente giudizio finora sostenute, e al momento contenute alla sola fase di costituzione delle parti, per effetto della manleva assicurativa, con accordo di definizione della copertura delle medesime spese da parte dell'assicurazione. Quantifica le spese legali finora sostenute dall'attore e dal convenuto in complessivi € 2.000,00 omnicomprensive a favore di ciascuno (oltre il contributo unificato iniziale in favore dell'attore)”.
L'udienza del 18.6.2024 e del 25.9.2024 sono state differite, pendenti trattative, su istanza delle Difese. All'udienza del 30.10.2024 la proposta giudiziale veniva accettata dalla sola parte attrice. Scambiate quindi le memorie ex art. 183.6 c.p.c. ed assegnata nelle more la causa alla scrivente, all'udienza del 4.3.2025 è stata fissato udienza per la precisazione delle conclusioni, valutata la natura documentale della causa con riferimento ai petita formulati da parte attrice, con conseguente inammissibilità dei capitoli dedotti da parte convenuta in II memoria, lett. a)-i) (anche per l'irrilevanza degli stessi), ritenuta poi l'inammissibilità dei capitoli l) e m) formulati da parte convenuta, tenuto conto di quanto replicato in III memoria da
. Controparte_3
pagina 8 di 20 In data 18.3.2025, con comparsa di costituzione per la prosecuzione del processo, si costituivano in giudizio e Parte_1 Parte_2 Pt_3
in qualità di eredi legittimi di (figli), dando atto che
[...] Persona_1
quest'ultimo era deceduto in data 1.1.2025.
All'udienza del 27.3.2025, il Giudice assegnava i termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, trattenendo all'esito la causa in decisione.
Nel precisare le conclusioni, l'avv. Gianello formulata la domanda di manleva nei confronti della sola . Controparte_3
Con ordinanza 26.6.2025, la causa è stata rimessa sul ruolo per consentire l'esame del teste indicato da parte convenuta.
A seguito di alcuni rinvii determinati dall'impedimento del teste a comparire, il not. è stato escusso all'udienza del 23.10.2025; fallito il reiterato Per_3
tentativo di conciliazione, all'udienza del 11.11.2025 per parti hanno discusso la causa, che è stata trattenuta in decisione.
***
2. Deduce parte attrice che:
-l'avv. Gianello aveva difeso la signora nella causa radicata Persona_2
nanti il Tribunale di Genova, R.G. 10636/2012, nei confronti dell'istituto che aveva ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni subiti CP_11
dall'attrice in seguito ad una caduta dalle scale dell'edificio dove si trova l'Istituto Tartarini medesimo;
- con sentenza n. 3474 del 31.10.2014, il Tribunale di Genova aveva respinto la domanda della signora , la quale a sua volta aveva proposto Persona_2
appello chiedendo la riforma della sentenza di primo grado;
pagina 9 di 20 - in data 19.7.2019, durante il giudizio di appello, la signora Persona_2
era deceduta;
- con comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. del 13.01.2020,
l'avvocato aveva fatto intervenire nel predetto giudizio di Persona_1 appello (avente R.G. 1382/2014), affermandone la qualità di erede della defunta;
secondo l'avv. Gianello la qualità di erede sarebbe Persona_2
stata ricavabile dal testamento olografo della sig. Per_2
- con sentenza n. 440/2021 del 9.04.2021 la Corte di Appello di Genova - accertato che non sarebbe qualificabile erede- dichiarava inammissibile Per_1 la sua costituzione in giudizio ed improcedibile la domanda di , CP_12
con condanna di a rifondere le spese di lite. Persona_1
L'attore, sostenendo di non essere mai stato adeguatamente informato circa l'intervento volontario, eccependo l'errore professionale del legale nell'interpretazione del testamento e dell'individuazione della qualità di erede e sostenendo che il legale avrebbe dovuto dissuadere il sig. Per_1
dall'intervenire in appello (financo rifiutando di intraprendere una causa impossibile), chiede la restituzione dei compensi corrisposti al legale per complessivi € 13.985,61, il risarcimento di quanto versato al ctp (€ 510,20), nonché delle spese legali cui è stato condannato dalla Corte d'appello (€
5.216,35, oltre € 1.371,57).
***
3. La domanda di risoluzione e quella di restituzione di parte attrice sono fondate, nei termini che seguono.
Secondo parte attrice, la responsabilità del convenuto deriverebbe dall'aver fatto intervenire nel giudizio di appello, sul presupposto Persona_1
errato -derivante da una errata interpretazione del testamento della signora pagina 10 di 20 che egli fosse erede della signora . Parte attrice Persona_2 Per_2
eccepisce altresì che sia stata assente una adeguata informazione circa la problematica legata alla qualità di erede e alla conseguente impossibilità di intervenire nel processo come erede.
Ritiene il Tribunale che, nel caso in esame, a prescindere dalla verifica circa la violazione del dovere di diligenza del legale in rapporto alla corretta interpretazione del testamento, dall'istruttoria non sia emersa prova del fatto che fosse stata fornita adeguata informazione dal legale al cliente in rapporto alle possibili incertezze legate all'interpretazione del testamento ed alla conseguente legittimazione processuale.
***
3.1. Come si evince dalla lettura dell'atto di intervento volontario nel giudizio di appello (doc. 5 di parte attrice), il legale aveva dato atto del decesso dell'appellante e aveva sostenuto de plano la qualità di erede di Per_1 in forza del testamento olografo prodotto, precisando altresì che era
[...]
stata presentata dichiarazione di successione da parte sua.
Nelle conclusioni proposte con l'atto di intervento, si chiedeva dunque di accertare il danno subito dalla sig.ra delle spese sostenute, in Per_2
conseguenza dell'incidente del 4.6.2012, con condanna di parte convenuta al risarcimento del danno “in favore del sig. , intervenuto, quale Persona_1
erede della sig. ”. Persona_2
Nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio dinnanzi alla Corte
d'appello (doc. 7), il legale dava poi atto che:
- la controparte processuale -con istanza del 27.1.2020- aveva chiesto la dichiarazione di interruzione del processo, asserendo che, a differenza di pagina 11 di 20 quanto dichiarato nell'atto di intervento, non sarebbe stato Persona_1
erede universale dell'appellante, bensì legatario ed esecutore testamentario;
- all'udienza del 11.2.2020, il legale aveva allora osservato che dall'analisi del testamento si sarebbe comunque desunta l'attribuzione della qualifica di erede, attraverso l'analisi dell'intenzione del testatore;
- con ordinanza 19.2.2020, la Corte d'appello aveva inviato il difensore dell'appellante se intendesse o meno dichiarare il decesso dell'assistita, al fine di provocare una eventuale interruzione del giudizio;
- all'udienza del 10.3.2020, il legale insisteva per la legittimità dell'intervento e si opponeva alla dichiarazione di interruzione del processo.
Ancora nella comparsa conclusionale (pagg. 7 ss.), il legale aveva argomentato specificamente sulla legittimazione di a far valere il Per_1 diritto di credito della defunta sig.ra , sul presupposto che dal Persona_2
testamento si potesse evincere che la defunta (dopo aver dato atto dell'inesistenza di eredi legittimi) avesse assegnato per intero a il Per_1
contenuto in denaro depositato su un conto corrente acceso presso CP_13 ed eventuali depositi titoli accesi presso tale banca, così disponendo a suo favore di un'intera classe di beni. Ne sarebbe derivata l'attribuzione della qualità di erede, stante l'intenzione del testatore di lasciando in eredità il denaro ed i titoli e valutate anche le espressioni utilizzate nel testamento
(“persona a cui devo molto per avermi assistita fraternamente sia fisicamente che moralmente in questi anni di completa solitudine”).
La Corte d'appello, tuttavia, non ha condiviso tale interpretazione.
Ed infatti, verificato che era stato nominato esecutore Persona_1
testamentario, ha escluso che egli in tale veste avesse legittimazione ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento spettante alla sig.ra (pag. 6 Per_2
pagina 12 di 20 della sentenza d'appello, prodotta sub 8 unitamente all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio).
La Corte ha dunque verificato se fosse o meno erede dell'originaria Per_1
attrice (in quanto solo in questa veste egli avrebbe potuto partecipare al giudizio). La risposta della Corte è stata negativa, per queste ragioni (cfr. pagg. 7 ss.):
“Il testamento 29 novembre 2011 prevede che '...il contenuto in danaro depositato sul c/c bancario… ed eventuali depositi titoli accesi presso la suddetta banca vada per intero a ...'. Secondo il sig. , Persona_1 Per_1 con tale disposizione l'avrebbe nominato erede universale.
Tale tesi non convince.
Va premesso che è pacifico che un testamento può contenere unicamente un'istuituzione di legato (sul punto, Cass. 15239/17; Cass. 2968/87).
L'art. 588, co. 2 c.c., sancisce che l'indicazione di beni determinati, o di un complesso di beni, non esclude che la disposizione possa essere a titolo universale, quando risulti che il testatore abbia inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.
La vocazione in beni determinati, in altri termini, non necessariamente impone di ravvisare una successione a titolo particolare e di qualificare la disposizione come legato.
In sostanznza, ai sensi dell'art. 588 c.c., per valutarae se si è in presenza di una disposizione a titolo universatle o a titolo particolare, bisogna valtuare se il de cuius ha inteso disporre dei beni indicati nel testamento come quota o meno di quel patrimonio.
La giurisprudenza, al riguardo, afferma: “nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito, mediante un apprezzamento di fatto incensurabile in
pagina 13 di 20 cassazione se conguramente motivato, deve accertare, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento: in particolare,
l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo unviersale, ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni (Cass.
23393/17).
Secondo la giurisprudenza, ricorre una successione a titolo universale nel patrimonio del de cuius qualora il testatore, nell'attribuire determinati beni, abbia considerato i beni come una frazione rappresentativa dell'intero patrimonio ereditario (Cass. 1066/07).
Non è questo il caso, in cui il testatore ha disposto di specifici beni, dal momento che non c'è alcun elemento da cui sia possibile desumere che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del suo patrimonio, considerandoli, cioè, nel loro rapporto con il tutto (Cass. 24163/2013; Cass.
974/1999; Cass. 1800/1964).
In sostanza, l'istituto ex re certa presuppone che i beni assegnati siano considerati non in sé, ma nel rapporto di valore con l'intero patrimonio.
Questo implica che, ex post, sia possibile ricostruire la frazione del patrimonio complessivo andato a favore dei beneficiati.
Diversamente, dalla lettura del testamento non emerge alcun riferimento al rapporto proporzionale tra i singoli lasciti e il valore complessivo del patrimonio.
pagina 14 di 20 Ciò è tanto più vero ove si consideri che il testamento è intitolato 'istituzione del legato ai sensi degli articoli 649 e seguenti c.c.'. Il riferimento (peraltro, corretto) ad uno specifico articolo di legge dimostra che la de cuius era consapevole del significato dell'istituto richiamato.
Infine, come evidenziato in dottrina, “Quando l'indagine non abbia condotta, con certezza, a ravvisare una chiamata a titolo universale, il lascito di beni determinati vada qualificato come legato. Il testo dell'art. 588 c.c., difatti, si limita a non escludere che l'indicazione di beni determinati possa fare qualificare una disposizione come a titolo universale, e ciò unicamente quando risulti che il testatore abbia inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio. Da ciò si evince che, ove tale volontà di assegnare i beni determinati in funzione di quota del patrimonio non risulti, o non risulti concertezza, si dovrà escludere che l'indicazione di cespiti determinati concretizzi una chiamata a titolo universale;
la disposizione, vale a dire, andrà ritenuta a titolo particolare, ai sensi del 1 co. dell'art. 588 c.c.”.
In sostanza, in caso di dubbio, l'attribuzione testamentaria concernente beni determinati va qualificata come legato, con la conseguenza che il rapporto intercorrente tra il legato e l'instituto ex re certa è di regola ad eccezione;
quando, cioè, si sia in presenza di un lascito avente oggetto determinato, la regola generale è che si tratti di un legato;
viceversa, l'eccezione è che si tratti di una istituzione di erede (sul punto, Trib. Genova, 19/05/2016, n- 1809 in dejure.it).
Ne discende che il sig. non ha alcuna legittimazione a partecipare al Per_1 presente giudizio, sostituendosi, sul piano processuale alla sig.ra Per_2
”.
[...]
pagina 15 di 20 Nel caso di specie, quindi, l'attribuzione della qualità di erede sostenuta del legale derivava da una interpretazione che non trovava immediato riscontro nella lettera del testamento (specificamente intestato come attribuzione di legato e nel quale il sig. era indicato come mero esecutore Per_1 testamentario), ma avrebbe presupposto un'interpretazione funzionale (come posto in evidenza dal legale nell'ambito del giudizio di appello e come non è stato condiviso dalla Corte d'appello).
***
3.2. In tale contesto, parte attrice ha specificamente contestato che era stata omessa una adeguata informazione al cliente (circa la possibilità di intervenire nel processo come erede) e parte convenuta (gravato dal relativo onere, trattandosi di responsabilità contrattuale) non ha fornito idonea offerta di prova che tale onere sia invece stato assolto.
In particolare, le circostanze indicate nei capitoli di prova dedotti con riguardo al fatto che l'intervento sarebbe stato concordato con il sig. (cap. i) e Per_1
che sarebbe stato interrogato anche il notaio che aveva redatto il testamento
(capp. d-h) non sono idonee a dimostrare che -a fronte della discussa qualità di erede- il legale avesse specificamente informato il cliente delle conseguenze che ne sarebbero potute derivare in termini di legittimazione processuale. Né elementi presuntivi di tale informazione si possono trarre da quanto dichiarato dal teste notaio . Il teste, infatti, ha dichiarato di non ricordare Per_3 specifici appuntamenti con il sig. o con l'avv. Gianello, con particolare Per_1
riguardo alla interpretazione del testamento;
inoltre, la mera annotazione del numero del Difensore sul fascicolo a mani del notaio medesimo nulla può far presumere in senso univoco circa l'avvenuto adempimento al dovere di informazione del cliente da parte del legale.
pagina 16 di 20 Nessun rilievo possano assumere poi i poteri conferiti al difensore attraverso il rilascio della procura necessaria all'esercizio dello jus postulandi, siccome inidonei a deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio (Cass., Sez. 2, 19/7/2019, n. 19520; Cass. 30/7/2004, n. 14597).
Uno dei doveri dell'avvocato, ai sensi degli artt. 1176 c.c. e 1375 c.c. è proprio quello di informare il cliente della natura avventata della pretesa che questi pretende di esercitare, se del caso dissuadendolo e sconsigliandolo dall'intraprendere eventuali iniziative (Cass. 19520/19; Cass. 24544/09; Cass.
14597/04). In particolare, l'avvocato deve rappresentare al proprio cliente tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato da questi avuto di mira. In questi casi, quindi, esiste il preciso dovere di spiegare al cliente compiutamente quali siano le conseguenze delle scelte suggerite o pretese, in termini di prevedibili pro e contra delle iniziative prospettate, derivando dall'omessa informazione il totale inadempimento della prestazione, che, in quanto improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, fa venir meno il diritto al compenso (in termini analoghi, Cass., Sez. III, 26/2/2013, n. 4781, richiamata anche da Cass. civ.,
Sez. II, Ord., 10/07/2024, n. 18908).
Non è dubbio, quindi, che, nella specie, il legale avrebbe dovuto, sin dal momento del conferimento dell'incarico, evidenziare che l'attribuzione della qualità di erede, in forza del testamento olografo, fosse quantomeno opinabile
(pur potendosi escludere ex ante un onere altresì di dissuasione in capo al legale), con la conseguenza che l'iniziativa processuale avrebbe potuto essere ritenuta inammissibile (come in effetti poi avvenuto).
pagina 17 di 20 Poiché il convenuto non ha dimostrato di aver adempiuto, in relazione all'incarico per cui è causa, ad uno dei principali obblighi cui era tenuto nei confronti del proprio cliente, va accolta la domanda di risoluzione proposta, con conseguente condanna alla restituzione di quanto percepito dal convenuto a titolo di compenso (quantificato nell'importo non contestato di € 13.985,61, cfr. doc. 9), oltre interessi legali come da petitum (stante la natura di obbligazione di valuta, cfr. Cass. civ., Sez. II, 4/6/2018, n. 14289).
***
4. Da quanto appena considerato deriva che gli ulteriori importi chiesti da parte attrice (da imputarsi invece a domanda di risarcimento del danno) non possono essere riconosciuti.
Ed infatti parte attrice ha chiesto di condannare la controparte al risarcimento dei danni derivanti dall'aver incaricato un consulente tecnico e da condanna alle spese di lite (spese in ipotesi tutte evitabili, nella prospettazione attorea, ove il sig. avesse saputo sin ab origine, com'era suo diritto, che la sua Per_1
legittimazione processuale avrebbe potuto essere ritenuta carente).
Rileva tuttavia il Tribunale come, dalla lettura della causa petendi, non risulti in modo esplicito che - se adeguatamente informato- il sig. avrebbe Per_1
rinunciato a costituirsi in giudizio.
In ogni caso, anche qualora si volesse ritenere implicita tale allegazione nella causa petendi, parte attrice non ne ha fornito idonea prova, nemmeno a fronte della specifica contestazione formulata da parte convenuta circa il fatto che sarebbe stato il sig. ad insistere per la proposizione dell'intervento Per_1 giudiziale.
La relativa domanda risarcitoria non può quindi essere accolta. In tema di azione di responsabilità nei confronti dell'avvocato, infatti, l'attore è tenuto a pagina 18 di 20 provare sia di aver sofferto un danno risarcibile, causalmente riconducibile all'operato dello stesso professionista, sia che tale pregiudizio sia stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attività del medesimo legale (nel caso di specie, per omessa informazione al cliente). Ai fini del risarcimento del danno, dunque, sarebbe stato specifico onere di parte attrice dedurre e provare che -a fronte di una adeguata informazione da parte del proprio legale circa la sussistenza della qualità di erede e la conseguente legittimazione processuale- il cliente avrebbe deciso di non intraprendere l'iniziativa processuale. Tale onere non è stato assolto. Ne segue che le domande risarcitorie devono essere respinte.
***
5. Quanto alle domande di garanzia formulate dal convenuto, a fronte dell'accoglimento della domanda restitutoria e del rigetto delle domande risarcitorie di parte attrice, esula dall'ambito della garanzia oggetto della polizza la domanda restitutoria svolta dall'attore relativa ai compensi percepiti.
La domanda di garanzia deve quindi essere respinta.
***
6.
Considerato che
la domanda di parte attrice si compone di più capi e che alcune delle istanze proposte sono state respinte, le spese di lite vengono compensate integralmente fra parte attrice e parte convenuta.
Sussistono altresì idonee ragioni per respingere l'istanza ex art. 96 c.p.c. formulata dalle terze chiamate e per compensare interamente le spese fra parte convenuta e le assicurazioni terze chiamate, in ragione dell'esito complessivo della lite, delle possibili alternative di interpretazione del testamento e della difficile prevedibilità dell'esito della controversia, nonché del fatto che le assicurazioni avevano comunque aderito alle difese formulate dal convenuto.
pagina 19 di 20
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede: accoglie la domanda di risoluzione e per l'effetto condanna parte convenuta a restituire l'importo di € 13.985,61, oltre interessi legali come da parte motiva, respinge nel resto, compensa interamente le spese fra tutte le parti.
Genova, 17/11/2025 Il Giudice Valentina Cingano
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 sexies terzo comma c.p.c. e 7 d. lgs. n. 164/2024, nella causa civile iscritta al n. r.g. 2650/2023 promossa da: (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , (c.f. C.F._2 Parte_3
), nella qualità di eredi di C.F._3 Persona_1
(deceduto in data 1.1.2025), tutti elettivamente domiciliati presso l'avv.
Francesco Frixione, che li rappresenta e li difende come da mandato in calce alla comparsa di riassunzione depositata il 17.3.2025,
- parte attrice
contro
AVV. SERGIO LUIGI GIANELLO, (C.F.: ), C.F._4 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Rolla, presso la quale è elettivamente domiciliato, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione,
- parte convenuta e nei confronti di C.F. , con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in Milano, via Clerici n. 14, in persona del procuratore speciale Dott.
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicolò d'Elia, presso il quale è CP_2 elettivamente domiciliata e di
pagina 1 di 20 con sede legale Controparte_3
a Dublino in Westland Row 40 (Dublin 2), D02HW74 (Irlanda) e in Milano, via Clerici n. 14 (C.F. Controparte_4
, in persona del procuratore speciale Dott. P.IVA_2 Controparte_5 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicolò D'Elia, presso il quale è elettivamente domiciliata, in forza di procura speciale allegato alla comparsa di costituzione.
- terzi chiamati
e nei confronti di Controparte_6
- dichiarata contumace all'udienza del 15.11.2023
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “- in via preliminare accertare, per tutti i motivi indicati nell'atto di citazione, l'inadempimento contrattuale, ai sensi degli articoli 1176, secondo comma, c.c., 1218 c.c. e 27 del codice deontologico forense, dell'avvocato Sergio Luigi Gianello;
- in via principale, per l'effetto del predetto accertamento, dichiarare risolto il contratto di mandato professionale tra il predetto avvocato Sergio Luigi Gianello e il signor;
Persona_1
- sempre in via principale, per tutti i motivi indicati nell'atto di citazione, condannare l'avvocato Sergio Luigi Gianello, ai sensi dell'art. 1218 c.c. e/o 2033 c.c., al pagamento in favore dei signori , Parte_1 Parte_2
e , nella loro qualità di eredi del signor , della Parte_3 Persona_1 somma di € 13.985,61 (oltre interessi), incassata ingiustificatamente dal convenuto a titolo di compensi legali;
- ancora in via principale, per tutti i motivi indicati nell'atto di citazione, condannare l'avvocato Sergio Luigi Gianello, ai sensi dell'art. 1218 c.c., al pagamento in favore dei signori , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, nella loro qualità di eredi del signor , della somma di
[...] Persona_1
€ 510,20 (oltre interessi legali), incassata dal consulente tecnico di parte fatto nominare dall'avvocato Gianello;
pagina 2 di 20 - ancora in via principale, per tutti i motivi indicati nell'atto di citazione, condannare l'avv. Sergio Luigi Gianello, ai sensi dell'art. 1218 c.c., al pagamento in favore dei signori , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, nella loro qualità di eredi del signor , di € 6.587,92
[...] Persona_1
(oltre interessi legali), ossia della somma oggetto di condanna alle spese legali contenuta nella sentenza n. 440/2021 della Corte di Appello di Genova;
- sempre in via principale, per le ragioni e i motivi indicati in atti, condannare
l'avv. Sergio Luigi Gianello ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. Con vittoria di compensi e spese di giudizio, come per legge”.
Per parte convenuta: “In via istruttoria: Senza assunzione e/o inversione dell'onere probatorio, l'Avv. Sergio Luigi GIANELLO chiede che venga ammessa prova per interrogatorio formale degli attori, eredi del Sig. Per_1
, e per testi, anche in controprova, sia sulle circostanze dedotte nella
[...] parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta sub da 1-18, da aversi per quivi integralmente riportate e trascritte, espunte eventuali locuzioni valutative e precedute dall'espressione “vero che”, sia sui seguenti capitoli di prova: [..] -in via principale respingere le domande attrici, in quanto infondate e sfornite di prova;
-in subordine, nell'ipotesi non creduta di accertata e dichiarata responsabilità dell'Avv. Sergio Luigi Gianello, dichiarare la Compagnia (C.F. e Controparte_3
P.VA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_2 sede legale in 6-8 College Green, Dublin 2, Ireland. D02 e C.F._5
in Milano (MI) Via Clerici 14, 20121 Controparte_4
Milano, tenuta a manlevare il convenuto da ogni pretesa attorea, condannando quindi la predetta Compagnia di Assicurazioni, a rifondere e/o comunque tenere indenne dell'Avv. Sergio Luigi Gianello da quanto dovesse eventualmente essere tenuto a pagare, a qualsivoglia titolo e/o ragione. Con riserva di eventuali difese ed eccezioni anche nei confronti sia di (C.F. e P.VA , in persona Controparte_6 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, viale San
Michele al Carso,11 cap 20144 (Milano), sia di Controparte_7
(C.F. e P.VA , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
pagina 3 di 20 tempore e con sede legale in Milano, Via Clerici 14, 20121 Milano (MI), che dovessero risultare necessarie a seguito delle difese che saranno formulate da
(C.F. e P.VA . Controparte_3 P.IVA_2
Con vittoria, in ogni caso, di spese, compensi, spese generali al 15% e accessori di legge del presente giudizio”.
Per : “In via preliminare, sulla copertura: accertare e dichiarare CP_8
l'inoperatività della Polizza in relazione alle pretese di natura CP_8 restitutoria vantate dal Cliente ed in relazione ad eventuali richieste di rimborso delle spese di resistenza per tutte le ragioni esposte in atti e, per
l'effetto, rigettare la domanda di garanzia formulata dall' nei Parte_4 confronti della Compagnia. In via principale, nel merito: rigettare ogni domanda formulata nei confronti dell' in quanto infondata in fatto e Parte_4 in diritto e comunque non provata per tutte le ragioni esposte in atti e, conseguentemente, rigettare la domanda di manleva proposta nei confronti di
. In via istruttoria: Si insta come in atti, e in particolare come da CP_8 memorie ex art. 183, sesto comma, 2) e 3), c.p.c. ritualmente depositate e da intendersi qui integralmente ritrascritte”. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali, nonché accessori di legge”.
Per “In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di
CP_3 legittimazione passiva di stante l'evidente inoperatività delle Polizze
CP_3 per tutte le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, estromettere
CP_3 giudizio con il favore delle spese, e comunque rigettare la domanda di manleva svolta dall'Assicurato nei confronti dell'esponente In
CP_3 subordine e per mero tuziorismo difensivo: accertare e dichiarare l'inoperatività delle Polizze in relazione alle pretese di natura restitutoria vantate dal Cliente. In via principale, nel merito: rigettare ogni domanda formulata nei confronti dell in quanto infondata in fatto e in diritto Parte_4
e comunque non provata per tutte le ragioni esposte in atti e, conseguentemente, rigettare la domanda di manleva proposta nei confronti di
In via istruttoria: Si insta come in atti, e in particolare come da CP_3 memorie ex art. 183, sesto comma, n. 2) e n. 3), c.p.c. ritualmente depositate e da intendersi qui integralmente ritrascritte”.
pagina 4 di 20 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, intimava in Persona_1
giudizio l'avv. Giannello, chiedendo di accertarne l'inadempimento contrattuale (con conseguente risoluzione del contratto) rispetto al mandato professionale conferito per l'intervento volontario in un giudizio di appello quale erede di , con richiesta di restituzione dei compensi Persona_2
versati (al legale ed al ctp nominato in causa), oltre che delle somme per cui era stato condannato a titolo di spese legali.
***
1.2. Si costituiva in giudizio l'avv. Gianello contestando la fondatezza delle domande e chiedendo di essere autorizzato alla chiamata della compagnia assicurativa al fine di essere manlevato il Controparte_6 convenuto da qualsivoglia responsabilità ed esborso, in relazione alla polizza stipulata. Con decreto 24.5.2023 veniva autorizzata la chiamata.
Con istanza depositata in data 25.10.2023, il legale del convenuto dava atto che a seguito dell'avvenuta notifica, n Controparte_6
data 17.7.2023 aveva inviato PEC all'Avv. Rolla, deducendo che la chiamata in causa sarebbe stata errata, in quanto notificata a soggetto privo di legittimazione passiva: è un intermediario iscritto al Controparte_6
RUI e non una compagnia iscritta al RIGA e : “... in allegato alla presente troverà corrispondenza pervenuta dalla Compagnia, contenente i riferimenti di apertura del sinistro, i recapiti del Liquidatore e i dati della Compagnia medesima. La invitiamo pertanto a notificare formale rinuncia agli atti nei nostri confronti ed a estendere il contraddittorio – se ancora possibile – direttamente nei confronti della Compagnia. Diversamente, dovremo nostro malgrado costituirci al solo fine di essere estromessi dal giudizio, con
pagina 5 di 20 aggravio di spese a carico del chiamante. In ottica di collaborazione e nella nostra qualità di intermediari, senza che questo possa chiaramente provocarne l'adesione spontanea, inoltreremo la Sua chiamata direttamente agli uffici liquidativi della Compagnia...”.
Parte convenuta chiedeva quindi di essere rimesso in termini ed autorizzato alla chiamata in causa di e di Controparte_3 [...]
. Controparte_7
Con decreto 26.10.2023, il Giudice aveva riservato la decisione all'esito della prima udienza, “segnalando alle parti il disposto di cui all'art. 1903 comma 2
c.c. ed evidenti esigenze di economia processuale, anche in ragione del valore della domanda”.
All'udienza del 15.11.2023, il Giudice, visto l'art. 1903 c.c., e richiamate le obbligazioni contrattuali dell'agente di assicurazione nei confronti del cliente assicurato, visto l'art. 292 c.p.c., dichiarava la contumacia di disponendo notifica nei suoi confronti Controparte_6
“con richiesta di indicazione all'assicurato circa la denominazione sociale e indirizzo pec cui notificare la chiamata di terzo, riservata la successiva eventuale estromissione dell'agente di assicurazione”.
A seguito della notifica, indicava la Controparte_6 denominazione della Compagnia CP_3 Controparte_7
All'udienza del 6.12.2023, il Giudice ha autorizzato la chiamata del terzo
[...]
(con termini abbreviati ex art. 163 bis Controparte_7
comma 2 c.p.c., stante che il contraddittorio risultava già instaurato con il broker dell'assicurazione).
***
pagina 6 di 20 1.3. In data 26.2.2024, si costituiva in giudizio Controparte_1
eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva
(trattandosi di società distinta da ) a Controparte_3
causa dell'inoperatività della polizza (in quanto il sinistro ricadrebbe astrattamente nella Polizza avente validità dal 31.03.2021 al CP_8
31.03.2022, e non sulle Polizze emesse da e Controparte_1
chiedendo di essere estromessa dal giudizio con il favore delle spese. Eccepiva inoltre che anche le polizze erano state stipulate per la copertura CP_3
delle spese risarcitorie e non per quelle restitutorie e che l'onere di provare che l'oggetto del sinistro ricade nell'ambito di copertura della polizza incombe sull'assicurato.
All'esito dell'udienza del 27.2.2024, il Giudice disponeva il rinnovo della notifica nei confronti di Controparte_9
Contr (AIU (con dimezzamento dei termini per la costituzione del terzo
[...] chiamato).
***
1.4. In data 3.5.2024, si costituiva in giudizio
[...]
che in via preliminare precisava di essere Controparte_10
legittimata passiva in relazione alla domanda di garanzia formulata dall'Avvocato, a differenza di avendo emesso la Polizza Collettiva CP_3
RC Professionale n. IITLPI17A0009761200000, in forma claims made, con validità dal 31 marzo 2017 al 31 marzo 2020, con frazionamento annuale.
Ribadiva che la polizza non copre le pretese restitutorie;
insisteva per il rigetto della richiesta di refusione delle spese di resistenza, in quanto l'assicurato avrebbe violato il patto di gestione della lite;
nel merito, si riportava alle eccezioni e alle difese formulate dall'assicurato, aderendo alle stesse, e in pagina 7 di 20 estremo subordine chiedeva l'accertamento della quota di responsabilità in capo all'assicurato ai sensi dell'art. 1227 c.c., rilevando che dall'eventuale somma a titolo di risarcimento avrebbe dovuto essere detratta la franchigia di
€ 500,00.
All'udienza del 15.5.2024, il Giudice esortava eventuale definizione della causa “previa restituzione di metà del compenso percepito dal convenuto, e rimborso delle spese vive sostenute documentate, queste ultime coperte dalle assicurazioni, che non copriranno invece gli importi dovuti per restituzione dei compensi. Spese legali del presente giudizio finora sostenute, e al momento contenute alla sola fase di costituzione delle parti, per effetto della manleva assicurativa, con accordo di definizione della copertura delle medesime spese da parte dell'assicurazione. Quantifica le spese legali finora sostenute dall'attore e dal convenuto in complessivi € 2.000,00 omnicomprensive a favore di ciascuno (oltre il contributo unificato iniziale in favore dell'attore)”.
L'udienza del 18.6.2024 e del 25.9.2024 sono state differite, pendenti trattative, su istanza delle Difese. All'udienza del 30.10.2024 la proposta giudiziale veniva accettata dalla sola parte attrice. Scambiate quindi le memorie ex art. 183.6 c.p.c. ed assegnata nelle more la causa alla scrivente, all'udienza del 4.3.2025 è stata fissato udienza per la precisazione delle conclusioni, valutata la natura documentale della causa con riferimento ai petita formulati da parte attrice, con conseguente inammissibilità dei capitoli dedotti da parte convenuta in II memoria, lett. a)-i) (anche per l'irrilevanza degli stessi), ritenuta poi l'inammissibilità dei capitoli l) e m) formulati da parte convenuta, tenuto conto di quanto replicato in III memoria da
. Controparte_3
pagina 8 di 20 In data 18.3.2025, con comparsa di costituzione per la prosecuzione del processo, si costituivano in giudizio e Parte_1 Parte_2 Pt_3
in qualità di eredi legittimi di (figli), dando atto che
[...] Persona_1
quest'ultimo era deceduto in data 1.1.2025.
All'udienza del 27.3.2025, il Giudice assegnava i termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, trattenendo all'esito la causa in decisione.
Nel precisare le conclusioni, l'avv. Gianello formulata la domanda di manleva nei confronti della sola . Controparte_3
Con ordinanza 26.6.2025, la causa è stata rimessa sul ruolo per consentire l'esame del teste indicato da parte convenuta.
A seguito di alcuni rinvii determinati dall'impedimento del teste a comparire, il not. è stato escusso all'udienza del 23.10.2025; fallito il reiterato Per_3
tentativo di conciliazione, all'udienza del 11.11.2025 per parti hanno discusso la causa, che è stata trattenuta in decisione.
***
2. Deduce parte attrice che:
-l'avv. Gianello aveva difeso la signora nella causa radicata Persona_2
nanti il Tribunale di Genova, R.G. 10636/2012, nei confronti dell'istituto che aveva ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni subiti CP_11
dall'attrice in seguito ad una caduta dalle scale dell'edificio dove si trova l'Istituto Tartarini medesimo;
- con sentenza n. 3474 del 31.10.2014, il Tribunale di Genova aveva respinto la domanda della signora , la quale a sua volta aveva proposto Persona_2
appello chiedendo la riforma della sentenza di primo grado;
pagina 9 di 20 - in data 19.7.2019, durante il giudizio di appello, la signora Persona_2
era deceduta;
- con comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. del 13.01.2020,
l'avvocato aveva fatto intervenire nel predetto giudizio di Persona_1 appello (avente R.G. 1382/2014), affermandone la qualità di erede della defunta;
secondo l'avv. Gianello la qualità di erede sarebbe Persona_2
stata ricavabile dal testamento olografo della sig. Per_2
- con sentenza n. 440/2021 del 9.04.2021 la Corte di Appello di Genova - accertato che non sarebbe qualificabile erede- dichiarava inammissibile Per_1 la sua costituzione in giudizio ed improcedibile la domanda di , CP_12
con condanna di a rifondere le spese di lite. Persona_1
L'attore, sostenendo di non essere mai stato adeguatamente informato circa l'intervento volontario, eccependo l'errore professionale del legale nell'interpretazione del testamento e dell'individuazione della qualità di erede e sostenendo che il legale avrebbe dovuto dissuadere il sig. Per_1
dall'intervenire in appello (financo rifiutando di intraprendere una causa impossibile), chiede la restituzione dei compensi corrisposti al legale per complessivi € 13.985,61, il risarcimento di quanto versato al ctp (€ 510,20), nonché delle spese legali cui è stato condannato dalla Corte d'appello (€
5.216,35, oltre € 1.371,57).
***
3. La domanda di risoluzione e quella di restituzione di parte attrice sono fondate, nei termini che seguono.
Secondo parte attrice, la responsabilità del convenuto deriverebbe dall'aver fatto intervenire nel giudizio di appello, sul presupposto Persona_1
errato -derivante da una errata interpretazione del testamento della signora pagina 10 di 20 che egli fosse erede della signora . Parte attrice Persona_2 Per_2
eccepisce altresì che sia stata assente una adeguata informazione circa la problematica legata alla qualità di erede e alla conseguente impossibilità di intervenire nel processo come erede.
Ritiene il Tribunale che, nel caso in esame, a prescindere dalla verifica circa la violazione del dovere di diligenza del legale in rapporto alla corretta interpretazione del testamento, dall'istruttoria non sia emersa prova del fatto che fosse stata fornita adeguata informazione dal legale al cliente in rapporto alle possibili incertezze legate all'interpretazione del testamento ed alla conseguente legittimazione processuale.
***
3.1. Come si evince dalla lettura dell'atto di intervento volontario nel giudizio di appello (doc. 5 di parte attrice), il legale aveva dato atto del decesso dell'appellante e aveva sostenuto de plano la qualità di erede di Per_1 in forza del testamento olografo prodotto, precisando altresì che era
[...]
stata presentata dichiarazione di successione da parte sua.
Nelle conclusioni proposte con l'atto di intervento, si chiedeva dunque di accertare il danno subito dalla sig.ra delle spese sostenute, in Per_2
conseguenza dell'incidente del 4.6.2012, con condanna di parte convenuta al risarcimento del danno “in favore del sig. , intervenuto, quale Persona_1
erede della sig. ”. Persona_2
Nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio dinnanzi alla Corte
d'appello (doc. 7), il legale dava poi atto che:
- la controparte processuale -con istanza del 27.1.2020- aveva chiesto la dichiarazione di interruzione del processo, asserendo che, a differenza di pagina 11 di 20 quanto dichiarato nell'atto di intervento, non sarebbe stato Persona_1
erede universale dell'appellante, bensì legatario ed esecutore testamentario;
- all'udienza del 11.2.2020, il legale aveva allora osservato che dall'analisi del testamento si sarebbe comunque desunta l'attribuzione della qualifica di erede, attraverso l'analisi dell'intenzione del testatore;
- con ordinanza 19.2.2020, la Corte d'appello aveva inviato il difensore dell'appellante se intendesse o meno dichiarare il decesso dell'assistita, al fine di provocare una eventuale interruzione del giudizio;
- all'udienza del 10.3.2020, il legale insisteva per la legittimità dell'intervento e si opponeva alla dichiarazione di interruzione del processo.
Ancora nella comparsa conclusionale (pagg. 7 ss.), il legale aveva argomentato specificamente sulla legittimazione di a far valere il Per_1 diritto di credito della defunta sig.ra , sul presupposto che dal Persona_2
testamento si potesse evincere che la defunta (dopo aver dato atto dell'inesistenza di eredi legittimi) avesse assegnato per intero a il Per_1
contenuto in denaro depositato su un conto corrente acceso presso CP_13 ed eventuali depositi titoli accesi presso tale banca, così disponendo a suo favore di un'intera classe di beni. Ne sarebbe derivata l'attribuzione della qualità di erede, stante l'intenzione del testatore di lasciando in eredità il denaro ed i titoli e valutate anche le espressioni utilizzate nel testamento
(“persona a cui devo molto per avermi assistita fraternamente sia fisicamente che moralmente in questi anni di completa solitudine”).
La Corte d'appello, tuttavia, non ha condiviso tale interpretazione.
Ed infatti, verificato che era stato nominato esecutore Persona_1
testamentario, ha escluso che egli in tale veste avesse legittimazione ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento spettante alla sig.ra (pag. 6 Per_2
pagina 12 di 20 della sentenza d'appello, prodotta sub 8 unitamente all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio).
La Corte ha dunque verificato se fosse o meno erede dell'originaria Per_1
attrice (in quanto solo in questa veste egli avrebbe potuto partecipare al giudizio). La risposta della Corte è stata negativa, per queste ragioni (cfr. pagg. 7 ss.):
“Il testamento 29 novembre 2011 prevede che '...il contenuto in danaro depositato sul c/c bancario… ed eventuali depositi titoli accesi presso la suddetta banca vada per intero a ...'. Secondo il sig. , Persona_1 Per_1 con tale disposizione l'avrebbe nominato erede universale.
Tale tesi non convince.
Va premesso che è pacifico che un testamento può contenere unicamente un'istuituzione di legato (sul punto, Cass. 15239/17; Cass. 2968/87).
L'art. 588, co. 2 c.c., sancisce che l'indicazione di beni determinati, o di un complesso di beni, non esclude che la disposizione possa essere a titolo universale, quando risulti che il testatore abbia inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.
La vocazione in beni determinati, in altri termini, non necessariamente impone di ravvisare una successione a titolo particolare e di qualificare la disposizione come legato.
In sostanznza, ai sensi dell'art. 588 c.c., per valutarae se si è in presenza di una disposizione a titolo universatle o a titolo particolare, bisogna valtuare se il de cuius ha inteso disporre dei beni indicati nel testamento come quota o meno di quel patrimonio.
La giurisprudenza, al riguardo, afferma: “nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito, mediante un apprezzamento di fatto incensurabile in
pagina 13 di 20 cassazione se conguramente motivato, deve accertare, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento: in particolare,
l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo unviersale, ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni (Cass.
23393/17).
Secondo la giurisprudenza, ricorre una successione a titolo universale nel patrimonio del de cuius qualora il testatore, nell'attribuire determinati beni, abbia considerato i beni come una frazione rappresentativa dell'intero patrimonio ereditario (Cass. 1066/07).
Non è questo il caso, in cui il testatore ha disposto di specifici beni, dal momento che non c'è alcun elemento da cui sia possibile desumere che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del suo patrimonio, considerandoli, cioè, nel loro rapporto con il tutto (Cass. 24163/2013; Cass.
974/1999; Cass. 1800/1964).
In sostanza, l'istituto ex re certa presuppone che i beni assegnati siano considerati non in sé, ma nel rapporto di valore con l'intero patrimonio.
Questo implica che, ex post, sia possibile ricostruire la frazione del patrimonio complessivo andato a favore dei beneficiati.
Diversamente, dalla lettura del testamento non emerge alcun riferimento al rapporto proporzionale tra i singoli lasciti e il valore complessivo del patrimonio.
pagina 14 di 20 Ciò è tanto più vero ove si consideri che il testamento è intitolato 'istituzione del legato ai sensi degli articoli 649 e seguenti c.c.'. Il riferimento (peraltro, corretto) ad uno specifico articolo di legge dimostra che la de cuius era consapevole del significato dell'istituto richiamato.
Infine, come evidenziato in dottrina, “Quando l'indagine non abbia condotta, con certezza, a ravvisare una chiamata a titolo universale, il lascito di beni determinati vada qualificato come legato. Il testo dell'art. 588 c.c., difatti, si limita a non escludere che l'indicazione di beni determinati possa fare qualificare una disposizione come a titolo universale, e ciò unicamente quando risulti che il testatore abbia inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio. Da ciò si evince che, ove tale volontà di assegnare i beni determinati in funzione di quota del patrimonio non risulti, o non risulti concertezza, si dovrà escludere che l'indicazione di cespiti determinati concretizzi una chiamata a titolo universale;
la disposizione, vale a dire, andrà ritenuta a titolo particolare, ai sensi del 1 co. dell'art. 588 c.c.”.
In sostanza, in caso di dubbio, l'attribuzione testamentaria concernente beni determinati va qualificata come legato, con la conseguenza che il rapporto intercorrente tra il legato e l'instituto ex re certa è di regola ad eccezione;
quando, cioè, si sia in presenza di un lascito avente oggetto determinato, la regola generale è che si tratti di un legato;
viceversa, l'eccezione è che si tratti di una istituzione di erede (sul punto, Trib. Genova, 19/05/2016, n- 1809 in dejure.it).
Ne discende che il sig. non ha alcuna legittimazione a partecipare al Per_1 presente giudizio, sostituendosi, sul piano processuale alla sig.ra Per_2
”.
[...]
pagina 15 di 20 Nel caso di specie, quindi, l'attribuzione della qualità di erede sostenuta del legale derivava da una interpretazione che non trovava immediato riscontro nella lettera del testamento (specificamente intestato come attribuzione di legato e nel quale il sig. era indicato come mero esecutore Per_1 testamentario), ma avrebbe presupposto un'interpretazione funzionale (come posto in evidenza dal legale nell'ambito del giudizio di appello e come non è stato condiviso dalla Corte d'appello).
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3.2. In tale contesto, parte attrice ha specificamente contestato che era stata omessa una adeguata informazione al cliente (circa la possibilità di intervenire nel processo come erede) e parte convenuta (gravato dal relativo onere, trattandosi di responsabilità contrattuale) non ha fornito idonea offerta di prova che tale onere sia invece stato assolto.
In particolare, le circostanze indicate nei capitoli di prova dedotti con riguardo al fatto che l'intervento sarebbe stato concordato con il sig. (cap. i) e Per_1
che sarebbe stato interrogato anche il notaio che aveva redatto il testamento
(capp. d-h) non sono idonee a dimostrare che -a fronte della discussa qualità di erede- il legale avesse specificamente informato il cliente delle conseguenze che ne sarebbero potute derivare in termini di legittimazione processuale. Né elementi presuntivi di tale informazione si possono trarre da quanto dichiarato dal teste notaio . Il teste, infatti, ha dichiarato di non ricordare Per_3 specifici appuntamenti con il sig. o con l'avv. Gianello, con particolare Per_1
riguardo alla interpretazione del testamento;
inoltre, la mera annotazione del numero del Difensore sul fascicolo a mani del notaio medesimo nulla può far presumere in senso univoco circa l'avvenuto adempimento al dovere di informazione del cliente da parte del legale.
pagina 16 di 20 Nessun rilievo possano assumere poi i poteri conferiti al difensore attraverso il rilascio della procura necessaria all'esercizio dello jus postulandi, siccome inidonei a deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio (Cass., Sez. 2, 19/7/2019, n. 19520; Cass. 30/7/2004, n. 14597).
Uno dei doveri dell'avvocato, ai sensi degli artt. 1176 c.c. e 1375 c.c. è proprio quello di informare il cliente della natura avventata della pretesa che questi pretende di esercitare, se del caso dissuadendolo e sconsigliandolo dall'intraprendere eventuali iniziative (Cass. 19520/19; Cass. 24544/09; Cass.
14597/04). In particolare, l'avvocato deve rappresentare al proprio cliente tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato da questi avuto di mira. In questi casi, quindi, esiste il preciso dovere di spiegare al cliente compiutamente quali siano le conseguenze delle scelte suggerite o pretese, in termini di prevedibili pro e contra delle iniziative prospettate, derivando dall'omessa informazione il totale inadempimento della prestazione, che, in quanto improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, fa venir meno il diritto al compenso (in termini analoghi, Cass., Sez. III, 26/2/2013, n. 4781, richiamata anche da Cass. civ.,
Sez. II, Ord., 10/07/2024, n. 18908).
Non è dubbio, quindi, che, nella specie, il legale avrebbe dovuto, sin dal momento del conferimento dell'incarico, evidenziare che l'attribuzione della qualità di erede, in forza del testamento olografo, fosse quantomeno opinabile
(pur potendosi escludere ex ante un onere altresì di dissuasione in capo al legale), con la conseguenza che l'iniziativa processuale avrebbe potuto essere ritenuta inammissibile (come in effetti poi avvenuto).
pagina 17 di 20 Poiché il convenuto non ha dimostrato di aver adempiuto, in relazione all'incarico per cui è causa, ad uno dei principali obblighi cui era tenuto nei confronti del proprio cliente, va accolta la domanda di risoluzione proposta, con conseguente condanna alla restituzione di quanto percepito dal convenuto a titolo di compenso (quantificato nell'importo non contestato di € 13.985,61, cfr. doc. 9), oltre interessi legali come da petitum (stante la natura di obbligazione di valuta, cfr. Cass. civ., Sez. II, 4/6/2018, n. 14289).
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4. Da quanto appena considerato deriva che gli ulteriori importi chiesti da parte attrice (da imputarsi invece a domanda di risarcimento del danno) non possono essere riconosciuti.
Ed infatti parte attrice ha chiesto di condannare la controparte al risarcimento dei danni derivanti dall'aver incaricato un consulente tecnico e da condanna alle spese di lite (spese in ipotesi tutte evitabili, nella prospettazione attorea, ove il sig. avesse saputo sin ab origine, com'era suo diritto, che la sua Per_1
legittimazione processuale avrebbe potuto essere ritenuta carente).
Rileva tuttavia il Tribunale come, dalla lettura della causa petendi, non risulti in modo esplicito che - se adeguatamente informato- il sig. avrebbe Per_1
rinunciato a costituirsi in giudizio.
In ogni caso, anche qualora si volesse ritenere implicita tale allegazione nella causa petendi, parte attrice non ne ha fornito idonea prova, nemmeno a fronte della specifica contestazione formulata da parte convenuta circa il fatto che sarebbe stato il sig. ad insistere per la proposizione dell'intervento Per_1 giudiziale.
La relativa domanda risarcitoria non può quindi essere accolta. In tema di azione di responsabilità nei confronti dell'avvocato, infatti, l'attore è tenuto a pagina 18 di 20 provare sia di aver sofferto un danno risarcibile, causalmente riconducibile all'operato dello stesso professionista, sia che tale pregiudizio sia stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attività del medesimo legale (nel caso di specie, per omessa informazione al cliente). Ai fini del risarcimento del danno, dunque, sarebbe stato specifico onere di parte attrice dedurre e provare che -a fronte di una adeguata informazione da parte del proprio legale circa la sussistenza della qualità di erede e la conseguente legittimazione processuale- il cliente avrebbe deciso di non intraprendere l'iniziativa processuale. Tale onere non è stato assolto. Ne segue che le domande risarcitorie devono essere respinte.
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5. Quanto alle domande di garanzia formulate dal convenuto, a fronte dell'accoglimento della domanda restitutoria e del rigetto delle domande risarcitorie di parte attrice, esula dall'ambito della garanzia oggetto della polizza la domanda restitutoria svolta dall'attore relativa ai compensi percepiti.
La domanda di garanzia deve quindi essere respinta.
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6.
Considerato che
la domanda di parte attrice si compone di più capi e che alcune delle istanze proposte sono state respinte, le spese di lite vengono compensate integralmente fra parte attrice e parte convenuta.
Sussistono altresì idonee ragioni per respingere l'istanza ex art. 96 c.p.c. formulata dalle terze chiamate e per compensare interamente le spese fra parte convenuta e le assicurazioni terze chiamate, in ragione dell'esito complessivo della lite, delle possibili alternative di interpretazione del testamento e della difficile prevedibilità dell'esito della controversia, nonché del fatto che le assicurazioni avevano comunque aderito alle difese formulate dal convenuto.
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PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede: accoglie la domanda di risoluzione e per l'effetto condanna parte convenuta a restituire l'importo di € 13.985,61, oltre interessi legali come da parte motiva, respinge nel resto, compensa interamente le spese fra tutte le parti.
Genova, 17/11/2025 Il Giudice Valentina Cingano
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