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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 415/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
AL CO, LA
DI MODUGNO CO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 43/2024 depositato il 05/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Persona Del L.r.p.t. Sig. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2349/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 5 e pubblicata il 28/12/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420200033273009701 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl, nella qualità dì incorporante della società Società_1 srl, proponeva opposizione alla cartella di pagamento n'01420200033273009701 relativa ad IVA per l'anno 2015, dell'importo complessivo pari ad
€ 19.427,74 notificata il giorno 12.01.2023 per i seguenti motivi: violazione dell'art 25 D.P.R. 29.9.1973, n.
602 e dell'art. 1 comma 640 Legge 23 12 2014' n 190.
Costituendosi in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione e I'Agenzia delle Entrate chiedevano il rigetto del ricorso con la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Con sentenza n. 2349/2023 depositata il 28/12/2023 Ia Corte di Giustizia Tributaria di Bari rigettava il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite così motivando:
“La Corte osserva che, per quanto risulta in atti ed agli stessi allegato, la cartella di pagamento impugnata riguarda l'iscrizione a ruolo emessa dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari a seguito del controllo automatizzato, della dichiarazione integrativa lr/od. Unico/2016 presentata per I'anno d,imposta
2015 in data 1 5 ottobre 201 7, ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, ed artìcolo 54-bls del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, della dichiarazione.
A seguito del controllo l'ufficio inviava la comunicazione di irregolarità ricevuta dal contribuente giorno 12 febbraio 2019 la con raccomandata a/r n. ADERBIS1600001394843 ritirata allo sportello, come allegata in atti.
Per quanto allegato in atti da parte dell'uffcio.impositore risulta che il ruolo il giorno 3 narzo 2020 ed è stato consegnato al Concessionario della riscossione il25 mazo 2020'
La Corte osserva il ruolo iscritto nella cartella impugnata origina riguarda la lìquidazione della dichiarazione dei redditi integrativa riferita all'anno d'imposta 2015 presentata nel 2017 e di conseguenza la cartella andava notificata nel termine del giorno 31 dicembre del 2020, come previsto dall'art. 25 DpR 29.09.1973, entro il
31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione orbene iì termine del giorno
31 dicembre 2020, per effetto della pandemia COVlD, a causa delle ben note norme, restava dilatato sino al 31 dicembre 2023. Pertanto considerato che la cartella, come dichiarato dal medesimo ricorrente era stata notificata il giorno 12.01.2023 entro il predetto termine del 31 dicembre 2023.
Per la soccombenza, sussistono per il pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale
e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, delle spese processuali liquidate come da dispositivo che segue.”
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la società contribuente lamentandone l'erroneità.
Costituendosi in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione e I'Agenzia delle Entrate chiedevano il rigetto dell'appello.
All'udienza del 20.1.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
E' pacifico in atti che:
il modello unico 2016 per le società di capitali comprendeva sia la dichiarazione IVA che la dichiarazione
IRES;
la società Società_1 srl ha presentato il suddetto modello UNICO in data 29.9.2016 ed ha presentato una dichiarazione integrativa in data 16.10.20217;
la suddetta dichiarazione integrativa ha riguardato soltanto la parte del modello UNICO relativo all'IRES mentre è rimasta invariata la parte relativa all'IVA che costituisce l'oggetto dell'atto impugnato. Orbene, come fondatamente lamentato dall'appellante, il primo giudice ha erroneamente ritenuto che la cartella andasse notificata entro il 31 dicembre del 2020, termine dilatato sino al 31.12.2023 dalla legislazione COVlD, prendendo come dato di riferimento iniziale la data di presentazione della dichiarazione integrativa non considerando che in base all'art. 1,co.640 L.22.12.2014 n.190 termini per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, relativi, rispettivamente, all'attivita' di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione.
Alla luce della disposizione di legge risulta evidente che il termine di prescrizione del 31.12.2023 si applica esclusivamente alla dichiarazione integrativa che riguarda l'IRES mentre alla dichiarazione originaria, relativa all'IVA, il termine di prescrizione è quello del 31.12.2019 e cioè entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di presentazione della dichiarazione che per l'IVA è quella del 26.9.2016.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere riformata con l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte in riforma dell'appellata sentenza accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
spese del doppio grado compensate.
Bari 20.1.2026
Il Giudice est. Il Presidente
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
AL CO, LA
DI MODUGNO CO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 43/2024 depositato il 05/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Persona Del L.r.p.t. Sig. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2349/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 5 e pubblicata il 28/12/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420200033273009701 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl, nella qualità dì incorporante della società Società_1 srl, proponeva opposizione alla cartella di pagamento n'01420200033273009701 relativa ad IVA per l'anno 2015, dell'importo complessivo pari ad
€ 19.427,74 notificata il giorno 12.01.2023 per i seguenti motivi: violazione dell'art 25 D.P.R. 29.9.1973, n.
602 e dell'art. 1 comma 640 Legge 23 12 2014' n 190.
Costituendosi in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione e I'Agenzia delle Entrate chiedevano il rigetto del ricorso con la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Con sentenza n. 2349/2023 depositata il 28/12/2023 Ia Corte di Giustizia Tributaria di Bari rigettava il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite così motivando:
“La Corte osserva che, per quanto risulta in atti ed agli stessi allegato, la cartella di pagamento impugnata riguarda l'iscrizione a ruolo emessa dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari a seguito del controllo automatizzato, della dichiarazione integrativa lr/od. Unico/2016 presentata per I'anno d,imposta
2015 in data 1 5 ottobre 201 7, ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, ed artìcolo 54-bls del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, della dichiarazione.
A seguito del controllo l'ufficio inviava la comunicazione di irregolarità ricevuta dal contribuente giorno 12 febbraio 2019 la con raccomandata a/r n. ADERBIS1600001394843 ritirata allo sportello, come allegata in atti.
Per quanto allegato in atti da parte dell'uffcio.impositore risulta che il ruolo il giorno 3 narzo 2020 ed è stato consegnato al Concessionario della riscossione il25 mazo 2020'
La Corte osserva il ruolo iscritto nella cartella impugnata origina riguarda la lìquidazione della dichiarazione dei redditi integrativa riferita all'anno d'imposta 2015 presentata nel 2017 e di conseguenza la cartella andava notificata nel termine del giorno 31 dicembre del 2020, come previsto dall'art. 25 DpR 29.09.1973, entro il
31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione orbene iì termine del giorno
31 dicembre 2020, per effetto della pandemia COVlD, a causa delle ben note norme, restava dilatato sino al 31 dicembre 2023. Pertanto considerato che la cartella, come dichiarato dal medesimo ricorrente era stata notificata il giorno 12.01.2023 entro il predetto termine del 31 dicembre 2023.
Per la soccombenza, sussistono per il pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale
e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, delle spese processuali liquidate come da dispositivo che segue.”
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la società contribuente lamentandone l'erroneità.
Costituendosi in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione e I'Agenzia delle Entrate chiedevano il rigetto dell'appello.
All'udienza del 20.1.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
E' pacifico in atti che:
il modello unico 2016 per le società di capitali comprendeva sia la dichiarazione IVA che la dichiarazione
IRES;
la società Società_1 srl ha presentato il suddetto modello UNICO in data 29.9.2016 ed ha presentato una dichiarazione integrativa in data 16.10.20217;
la suddetta dichiarazione integrativa ha riguardato soltanto la parte del modello UNICO relativo all'IRES mentre è rimasta invariata la parte relativa all'IVA che costituisce l'oggetto dell'atto impugnato. Orbene, come fondatamente lamentato dall'appellante, il primo giudice ha erroneamente ritenuto che la cartella andasse notificata entro il 31 dicembre del 2020, termine dilatato sino al 31.12.2023 dalla legislazione COVlD, prendendo come dato di riferimento iniziale la data di presentazione della dichiarazione integrativa non considerando che in base all'art. 1,co.640 L.22.12.2014 n.190 termini per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, relativi, rispettivamente, all'attivita' di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione.
Alla luce della disposizione di legge risulta evidente che il termine di prescrizione del 31.12.2023 si applica esclusivamente alla dichiarazione integrativa che riguarda l'IRES mentre alla dichiarazione originaria, relativa all'IVA, il termine di prescrizione è quello del 31.12.2019 e cioè entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di presentazione della dichiarazione che per l'IVA è quella del 26.9.2016.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere riformata con l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte in riforma dell'appellata sentenza accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
spese del doppio grado compensate.
Bari 20.1.2026
Il Giudice est. Il Presidente