Ordinanza cautelare 3 novembre 2022
Ordinanza presidenziale 23 luglio 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 16/12/2025, n. 22646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22646 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22646/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11036/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11036 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Paola Miotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
del DM in data 1° marzo 2022, recante rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana prot. n.-OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025, tenutasi da remoto, il dott. IT AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 1-OMISSIS-, la sig.ra -OMISSIS- inoltrava istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lettera F) della legge 5 febbraio 1992 n. 91, cui veniva attribuito il n. -OMISSIS-.
Il Ministero provvedeva a svolgere i relativi accertamenti, all’esito dei quali predisponeva - ex art. 10 bis l. n. 241/90 - comunicazione di avvio del procedimento di diniego della richiesta.
Dall’istruttoria svolta erano infatti emersi elementi tali da non rendere possibile la concessione della cittadinanza. In particolare, dalla documentazione acquisita agli atti era risultata, nei confronti della ricorrente, la seguente situazione penale:
“ La signora -OMISSIS-risulta iscritta presso una banca dati come individuo arrestato nel Panjab – Pakistan in data -OMISSIS- per traffico di droga in concorso ”.
Invero la Questura di Vicenza- Ufficio Immigrazione, incaricata dell’istruttoria sulla posizione della richiedente, aveva comunicato al Ministero che la sig.ra-OMISSIS- risultava “ essere stata arrestata in data -OMISSIS- dalla Polizia del Punjab per traffico di droga in concorso in quanto veniva trovata in possesso di borse contenenti un quantitativo totale di 5 kg di eroina ”.
Con il provvedimento impugnato il Ministro dell’Interno, in assenza di osservazioni procedimentali, respingeva la richiesta di cittadinanza.
Avverso tale atto negativo la ricorrente ha proposto il ricorso in esame affidandolo ai seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione di legge - Difetto di motivazione - Eccesso di potere: in quanto, come sarebbe comprovato dalle produzioni di causa, la sig.ra-OMISSIS-, all’epoca dell’arresto indicato non era in Pakistan; invero – come attestato dalle risultanze dell’azienda ospedaliera - la stessa si trovava a Romano d’Ezzelino (VI), ove, nei primi giorni di settembre 2013, una volta saputo di aspettare una bambina, si sottoponeva a una serie di visite e controlli per la gravidanza (culminati con la nascita della figlia -OMISSIS-il -OMISSIS- a Bassano del Grappa).
Di qui, nella prospettazione della ricorrente, l’evidente carenza dell’istruttoria procedimentale svolta dall’Amministrazione intimata.
Concludeva quindi la ricorrente per l’annullamento dell’atto di diniego impugnato, con vittoria di spese.
Per resistere al ricorso si è costituito il Ministero dell’Interno con memoria di stile.
Con memorie difensive la ricorrente ha quindi insistito nelle già rassegnate conclusioni di accoglimento del ricorso.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato tenutasi il 5 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento per quanto segue.
Come ricordato in narrativa, la sig.ra-OMISSIS-, assumendo di averne maturato tutti i requisiti, il -OMISSIS- inoltrava istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. F) della legge n. 91/92.
Il Ministero provvedeva a svolgere l’istruttoria di rito, all’esito della quale inviava la comunicazione di preavviso di diniego ex art. 10 bis L. 241/90 assumendo che dagli accertamenti svolti erano emersi elementi tali da non rendere possibile l’attribuzione della richiesta cittadinanza.
In particolare, la Questura di Vicenza- Ufficio Immigrazione, incaricata dell’istruttoria sulla posizione della richiedente, aveva comunicato al Ministero che la sig.ra-OMISSIS- risultava “ essere stata arrestata in data -OMISSIS- dalla Polizia del Punjab per traffico di droga in concorso in quanto veniva trovata in possesso di borse contenenti un quantitativo totale di 5 kg di eroina ”.
A seguito di tale comunicazione, la sig.ra-OMISSIS- (secondo quanto esposto in ricorso):
- produceva copia integrale del passaporto n. -OMISSIS- rilasciato dal Consolato del Pakistan in Milano in data-OMISSIS- con scadenza -OMISSIS-(doc. 8- già agli atti del procedimento). Nel passaporto, infatti, erano stati impressi i visti attestanti l’uscita dall’Italia in data 10 giugno 2011 dalla frontiera aerea di Malpensa (doc. 8, pag. 5) e l’ingresso in Pakistan il giorno successivo (11 giugno 2011- pag. 10); la sig.ra-OMISSIS-, poi, era ritornata in Italia il 4 ottobre 2011 sempre dalla frontiera aerea di Malpensa (pag. 18 doc. 10), partendo dal Pakistan lo stesso giorno (pag. 19 doc. 10);
- evidenziava che nessun altro visto di ingresso e/o reingresso verso il Pakistan o verso altri Paesi era presente sul passaporto;
- segnalava alla P.A. l’incongruenza della contestazione effettuata circa un suo asserito arresto in Pakistan nel -OMISSIS-, in quanto in data -OMISSIS-, in Bassano del Grappa (VI), era nata la figlia -OMISSIS- e che una volta compreso di essere in stato di gravidanza,
nel settembre 2013 si recava presso il Consultorio Familiare di riferimento (presente in Romano d’Ezzelino, paese di residenza della ricorrente), per essere seguita dalla Asl di competenza svolgendo nell’ottobre 2013 le prime visite mediche, proseguite sino alla data del parto, avvenuto come detto il -OMISSIS-.
Ciononostante, in data 1° marzo 2022, il Ministero dell’Interno, precisando che la ricorrente non aveva prodotto osservazioni al menzionato preavviso di rigetto, adottava l’impugnato provvedimento di diniego fondato sul presupposto che, secondo l’istruttoria svolta dalla Questura di Vicenza – Ufficio Immigrazione per conto del Ministero dell’Interno, la sig.ra-OMISSIS- si sarebbe resa responsabile di un gravissimo reato, compiuto nel proprio Paese il -OMISSIS- per il quale sarebbe stata tratta in arresto, quale il traffico di stupefacenti in concorso (nella fattispecie, detenzione di 5 kg di eroina all’interno di alcune borse).
Ritiene il Collegio che la motivazione del diniego impugnato, di per sé evidentemente in astratto idonea a giustificare il diniego in contestazione, non evidenzi, in termini adeguati, sulla base di quali accertamenti si sia raggiunta la convinzione che fosse proprio la ricorrente ad essere stata arrestata dalla polizia pakistana il -OMISSIS-.
Sul piano documentale, invero, dalle copie del passaporto in atti non risulta che la ricorrente sia uscita dal territorio nazionale in data successiva al 4 ottobre 2011.
Per altro verso trovano riscontro nella documentazione prodotta le reiterate visite mediche che dall’11 ottobre 2013 hanno accompagnato la gravidanza della ricorrente sfociata nella nascita della figlia nel maggio 2014, circostanza che rende non verosimile la circostanza dell’arresto della stessa-OMISSIS- in Pakistan il -OMISSIS-.
Per contro l’unico riferimento istruttorio posto a fondamento del provvedimento impugnato è una segnalazione della Questura di Vicenza dalla quale risulta che “ La signora -OMISSIS-risulta iscritta presso una banca dati come individuo arrestato nel Panjab – Pakistan in data -OMISSIS- per traffico di droga in concorso” (vedi preavviso di rigetto).
Detta Questura, peraltro, nel rendere il parere di competenza in ordine alla richiesta cittadinanza, segnalava del tutto genericamente che il nominativo della ricorrente “… privo della data di nascita, risultava essere iscritto in World Compliance (banca dati cha alimenta il sistema informativo degli Istituti di credito) ”.
Precisava in particolare la stessa Questura che “ Presso il nostro Archivio Generale è presente una lettera inviataci dal Centroveneto Bassano Banca Credito Cooperativo Soc. Coop. In data 29.01.2018 contenente una segnalazione. Lo stesso nominativo della richiedente cittadinanza senza data di nascita risulta presente in World Compliance (banca dati che alimenta il loro sistema informativo) per arresto connesso a traffico di droga nel settembre 2013 ”.
Nessuno ulteriore accertamento istruttorio veniva tuttavia svolto per verificare se effettivamente la persona arrestata il -OMISSIS- in Pakistan fosse effettivamente la ricorrente.
In altre parole la mera omonimia (nome e cognome) riportata in una banca dati peraltro non proveniente dalle Forze di Polizia (nazionali ed internazionali) bensì da un sistema di natura privatistica quale è quello bancario, è stata ritenuta sufficiente ad attribuire alla ricorrente la commissione di un fatto reato di gravissima entità, quale il trasporto internazionale di stupefacenti.
La motivazione del provvedimento qui impugnato appare, quindi, insufficiente e incoerente rispetto alle sopra ricordate emergenze documentali del caso di specie, non essendo stato fatto alcun accertamento circa l’effettiva attribuibilità alla ricorrente della segnalazione dell’autorità di P.S. pakistana.
Tale conclusione “ si pone in linea di assoluta coerenza con l'ulteriore e reiterata affermazione di principio secondo la quale il provvedimento di relativo diniego della concessione non è sindacabile
per i profili di merito della valutazione dell'Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 6 settembre 2016, n. 3819; Sez. III, 25 agosto 2016, n. 3696; Sez. III, 11 marzo 2016, n. 1874) - mentre lo è invece, e pienamente, per i suoi eventuali profili di eccesso di potere, tra i quali è tradizionalmente annoverata l'inadeguatezza della motivazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3456; sez. III, 26 ottobre 2016, n. 4498) ”. (così Cons. Stato, Sez. III, Sent., (ud. 09-05-2019) 14-05-2019, n. 3121).
Di qui, pertanto, l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento ai fini del riesame della posizione della ricorrente alla luce degli ulteriori accertamenti che l’amministrazione riterrà di svolgere prima della riedizione del potere.
Sussisto nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla, ai fini del riesame, il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025, tenutasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
Giuseppe Grauso, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IT AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.