Articolo 5 della Legge 19 novembre 1984, n. 948
Articolo 4Articolo 6
Versione
6 febbraio 1985
Art. 5.
Gli accordi da stipularsi dalle regioni e dagli altri enti sopraindicati devono essere adottati previa intesa col Governo che puo' all'uopo delegare, per determinate categorie di enti, organi periferici dello Stato.
Entrata in vigore il 6 febbraio 1985