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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 9498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9498 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.
MA IZ, a seguito dell'udienza del 19 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15355 /2024 R.G. vertente
TRA
, nato in [...] l'[...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. PAOLUCCI EGIDIO, nonché dall'avv. Tamara
D'AGOSTINI, elettivamente domiciliato presso lo studio legale MA
Avvocati in Napoli alla via S. Lucia n. 15, in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
procuratore speciale, Dr. , in forza dei poteri allo stesso Controparte_2
conferiti con procura ad autentico notaio Dr.ssa Rep. n. Persona_1
31.228, Racc. n. 9713, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. DE LUCA
1 TAMAJO RAFFAELE, , DRAMIS MASSIMO, Controparte_3
nonchè SC EL, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il primo luglio 2024 presso la Sezione Lavoro del
Tribunale di Napoli, il ricorrente, in epigrafe indicato, ha convenuto in giudizio la “ , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, esponendo:
− di essere stato assunto dalla resistente il 20 marzo 2017 con iniziale contratto a tempo determinato, prorogato per tre volte e, infine, trasformato a tempo indeterminato con decorrenza dal 18 settembre
2019;
− di aver svolto le mansioni di “addetto/a alle operazioni ausiliarie alla vendita”, inquadramento nel IV livello del CCNL per i dipendenti di Aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi;
− di aver prestato la propria attività lavorativa presso il punto vendita a Napoli, via Calata Capodichino 254; CP_1
− di aver ricevuto la raccomandata del 6 dicembre 2023, il 23 dicembre
2023, con la quale la società convenuta ha contestato una serie di addebiti e di aver presentato le proprie giustificazioni con lettera del
27 dicembre 2023;
− di essere stato licenziato per giusta causa l'11 gennaio 2024 e di aver impugnato tale licenziamento in data 22 gennaio 2024.
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso nei seguenti termini:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa
“ Nel merito previa eventuale declaratoria dell'inutilizzabilità dei dati acquisiti in violazione della normativa in tema di privacy, della tardività e
2 genericità della contestazione, del CCNL effettivamente applicato al rapporto in oggetto, con conseguente nullità della sanzione disciplinare per violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori in via principale a) accertare e dichiarare che il licenziamento non è sorretto da giusta causa e conseguentemente condannare ai rimedi Controparte_1
reintegratori e risarcitori del comma 2 dell'art. 3 del dlgs 23/2015, sulla base della retribuzione di riferimenti ai fini del Tfr pari ad euro 1.971,74.
In subordine
(b) accertare e dichiarare che non ricorrono gli estremi della giusta causa e conseguentemente condannare ai rimedi del Controparte_1
comma 1 dell'art. 3 dlgs 23/2015, sulla base della retribuzione di riferimenti ai fini del Tfr pari ad euro 1.971,74, ed in ogni caso accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso e conseguentemente condannare
[...]
al pagamento di quanto stabilito all'art. 248 CCNL per i CP_1
dipendenti di Aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, ovvero in subordine all'art. 232 del CCNL della Distribuzione Moderna
Organizzata
Il tutto, oltre rivalutazione e interessi sulle somme rivalutate e rifusione delle spese di lite.
(c) Con vittoria di spese ed onorari di causa da attribuirsi per fattane anticipazione”.
La convenuta, ritualmente citata in giudizio, ha contestato le avverse argomentazioni, esponendo le ragioni poste a fondamento del licenziamento disciplinare, concludendo per il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
3 Alla prima udienza svolta in data 8 ottobre 2024, all'esito del libero interrogatorio delle parti, il Giudicante ha formulato la proposta transattiva, rinviando, su concorde richiesta dei difensori, all'udienza del 12.11.2024, per consentire alle parti di riflettere, in merito alla proposta conciliativa del
Tribunale, la quale è stata accettata solo dalla parte resistente.
Fallito il tentativo di conciliazione, ammessa la prova, la causa è stata istruita con l'escussione di testimoni.
All'udienza del 30 settembre 2025, la causa è stata discussa in presenza.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione orale;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito precisati.
Il licenziamento impugnato si fonda sulla seguente contestazione, consegnata a mani in data 23 dicembre 2023:
“In data 3 luglio 2023 aveva inizio l'iniziativa marketing denominata
“Raccolta punti (1€ = 1 punto) - 2° edizione”, valida sino al 5 novembre
2023 ed attiva in tutti i Punti di Vendita consistente Controparte_1
in una raccolta punti digitali. Più in particolare, siffatta iniziativa
4 prevede che, per ogni 1 /uno) euro di spesa, il cliente, presentando, al momento del pagamento in cassa, la carta di fidelizzazione della scrivente Società denominata “NY Card”, riceveva 1 (uno) punto digitale che verrà, automaticamente, caricato sulla sua NY Card.
I punti digitali cumulati e caricati sulla NY Card permettono alla clientela di ottenere – in alcuni casi con la necessaria aggiunta di un contributo in denaro – uno dei seguenti premi:…
Come a Lei ben noto, così come previsto per tutte le precedenti iniziative marketing implementate dalla ns Società, qualora il Cliente fosse sprovvisto della NY Card, è assolutamente fatto divieto all'operatore di cassa l'utilizzo di NY Card Personali o di altri Clienti. Siffatta disposizione è contenuta all'interno dei “Principi base” della procedura che disciplina la “Raccolta dei punti” (contenuta all'interno del c.d.
“ , pubblicato sul sito intranet aziendale)e da Lei CP_4
personalmente sottoscritto in data 7 marzo 2023.
Tutto quanto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 7, L. n. 300/1970, nonché delle norme disposte dal Contratto
Collettivo Nazionale per gli addetti delle Aziende della Distribuzione
Moderna organizzata (di seguito, il “CCNL”) e della regolamentazione aziendale, siamo, con la presente, a contestarLe i seguenti gravi fatti fatti di cui Lei si è reso responsabile nello svolgimento della Sua mansione di “Addetto alle Operazioni Ausiliarie alla Vendita” presso il
Punto Vendita sito in Napoli, via Calata Controparte_5
Capodichino, 254 (di seguito, il “Punto Vendita” o il “Negozio”). Più in particolare, a seguito di alcune anomalie relative alle operazioni di registrazione della NY Card e nella gestione dei punti digitali presso il Negozio, venivano effettuate articolate verifiche – recentemente conclusesi – da cui emergeva che, nel periodo intercorrente tra il 28 ottobre 2023 e il 5 novembre 2023, lei durante lo svolgimento
5 dell'attività di cassa presso il Punto Vendita con il Numero Operatore
“11”, assegnatole in via esclusiva (di seguito il “Suo Numero
Operatore”), in occasione di spese effettuate da Clienti sprovvisti di penny Card, provvedeva a registrare ripetutamente la NY Card n°
99110000000007780682, intestata al IG. , nonché la Persona_2
penny card n° 99110000000006784594 intestata alla IG.ra
[...]
, come di seguito si riporta . Per_3
Pertanto, a seguito delle articolate verifiche di cui sopra, emergeva come:
1) con riferimento alla NY Card n. 99110000000007780682, intestata al IG. , Lei durante l'attività di cassa abbia effettuato Persona_2
n° 9 passaggi il giorno 28 ottobre 2023 dalle ore 9:36 alle ore 12:47 e n° 8 passaggi il giorno 29 ottobre 2023 dalle ore 15:13 alle ore 16:45;
2) con riferimento alla NY Card n° 99110000000006784594 intestata alla IG.ra , Lei durante l'attività di cassa abbia effettuato Persona_3
n° 11 passaggi il giorno 5 novembre 2023 dalle ore 8:30 alle ore 12:39.
In virtù di quanto sopra dettagliato, Lei, nel periodo compreso tra il 28 ottobre 2023 ed il 5 novembre 2023, durante lo svolgimento dell'attività di cassa presso il Negozio con il Suo Numero Operatore, a fronte di spese effettuate da clienti sprovvisti di NY Card – dettagliatamente descritte nelle tabelle sopra riportate – registrava, per ben 16 volte, la
NY Card n. 99110000000007780682, intestata al IG. Per_2
e per ben 11 volte NY Card n° 99110000000006784594
[...]
intestata alla IG.ra . Persona_3
Conseguentemente, risulta di tutta evidenza come Lei abbia ripetutamente, e del tutto illegittimamente, utilizzato la NY card n°
99110000000007780682 e la NY Card n° 99110000000006784594 in occasione di spese effettuate da Clienti sprovvisti di NY card, violando apertamente e deliberatamente le direttive e procedure
6 aziendali, procurandosi, in tal modo, un illecito vantaggio economico.
Nello specifico risulta infatti che Lei, grazie ai punti digitali accumulati grazie al ripetuto indebito delle due NY Card sopracitate, abbia, più volte, beneficiato del “buono sconto da 10 € sulla spesa successiva, come di seguito si precisa:
….tal proposito, Le rammentiamo, come già evidenziato, che, qualora il
Cliente fosse sprovvisto della NY Card, è assolutamente fatto divieto all'operatore di cassa l'utilizzo di NY Card Personali o di altri clienti.
Non solo. La Sua condotta permetteva alla clientela non provvista di
NY Card di poter godere sconti riservati esclusivamente ai beneficiari della predetta tessera, disincentivando, altresì, ulteriori sottoscrizioni della stessa, contrariamente a quanto disposto dalla già menzionata procedura che disciplina la “Raccolta punti” (contenuta all'interno del c.d. “ , pubblicato sul sito intranet CP_4
aziendale), secondo la quale “Qualora il cliente ne sia sprovvisto (ndr della NY Card), invitare a sottoscriverla sul sito . CP_1
Precisiamo, inoltre, come la corretta esecuzione dell'attività di cassa costituisca parte essenziale delle Sue mansioni.
La Sua condotta sopra descritta è, all'evidenza, contraria agli obblighi di buona fede, correttezza, fedeltà, leale collaborazione e di cooperazione con l'impresa, posti alla base di ogni rapporto di lavoro.
Le rammentiamo, altresì, che Lei, in forza delle disposizioni della contrattazione collettiva, è tenuto ad una condotta conforme ai civici doveri.
Pertanto, nella convinzione che si renda conto della gravità dell'occorso, con la presente Le contestiamo formalmente i fatti sopra descritti, ai sensi dell'art. 7 della Legge n° 300 del 20 maggio 1970, invtandoLa a giustificarsi presentando le Sue eventuali controdeduzioni,
7 oralmente o per iscritto, nel termine di 5 (cinque) giorni.
Contestualmente, stante la gravità degli addebiti contestati, con la presente disponiamola Sua sospensione cautelare dal servizio sino all'esaurimento del presente procedimento disciplinare”.
Il ricorrente, a seguito della citata contestazione ha reso le proprie giustificazioni, deducendo quanto segue:
““Preliminarmente, devo osservare che la contestazione che mi viene mossa risulta molto generica e lacunosa;
in ogni caso, escludo ogni mia responsabilità in merito ai fatti narrati, intendendo ribadire che, nello svolgimento delle mie mansioni, mi sono sempre attenuto regolarmente e scrupolosamente ai miei doveri ed alle istruzioni ricevute.
Preciso di non avere mai avuto il possesso o la detenzione di NY
Card appartenenti ai clienti, tantomeno, di quelle da voi rilasciate ai sigg. e che non conosco neppure Persona_2 Persona_3
fisicamente e che sono completamente estraneo all'utilizzo delle stesse da parte dei vostri clienti così come sono estraneo ai profili di responsabilità che mi vengono attribuiti in merito ai fatti contestati, che respingo. Per maggiore chiarezza, respingo di avere mai fatto utilizzo
(meno che mai anomalo) delle predette NY Card da voi rilasciate ai signori e . Persona_2 Persona_3
Da altro lato, osservo che le “NY Card” non sono nominative, per cui il ER (nella specie il sottoscritto) non è dotato di strumenti per poter verificare l'eventuale utilizzo anomalo da parte dei clienti e/o terzi;
qualora l'azienda mi avesse fornito tali strumenti li avrei utilizzati.
E' pertanto gratuita anche la vostra ulteriore, del tutto infondata, accusa secondo la quale avrei beneficiato (non comprendo con quali modalità) dei buoni sconto erogati ai predetti signori e Per_2 Per_3
ed osservo che, qualora abbiate dei problemi da risolvere con i vostri due predetti clienti, sarebbe opportuno che lo facciate direttamente con
8 loro.
Nel ribadire la mia completa estraneità ai fatti contestati, confido di aver chiarito la mia posizione e, ad ogni modo, mi rimetto al vostro quo apprezzamento invitandovi all'archiviazione del procedimento, in considerazione anche del fatto che il sottoscritto, negli otto anni alle vostre dipendenze, è sempre stato ligio al proprio dovere e mai si è reso responsabile di alcuna condotta lesiva degli interessi dell'azienda.”
(doc. 8).
La parte resistente, non ritenendo fondate le citate giustificazioni ha, dunque, licenziato il ricorrente, con la lettera del 11 gennaio 2023, versata in atti. La parte ricorrente ha invocato in via principale la tutela reintegratoria, prevista dal comma 2, dell'art. 3 del d.lgs. n. 23/2015.
Occorre, quindi, verificare la sussistenza dei fatti contestati, alla luce dell'istruttoria svolta che appare utile riportare.
Il primo teste, , sentito all'udienza del 04.02.2025, Testimone_1
ha riferito quanto segue:
“…Adr: sono indifferente. Lavoro per la resistente da 13 anni. Da cinque anni lavoro come responsabile di zona della Campania. Conosco la parte ricorrente, in quanto sono stato anche il suo direttore e responsabile di zona.
Il ricorrente è stato licenziato, in quanto io ho fatto delle ricerche sulla cui base è stata adottata la contestazione disciplinare. Il sig. era Pt_1
addetto al NY Marcket di via calata Capodichino.
Mi è arrivata una segnalazione di anomalie di passaggi in cassa, dalla sede di Milano, con cui si comunicava che vi erano delle anomalie per passaggi in cassa che erano troppo numerosi, presso la sede di Napoli,
Capodichino. Per passaggi anomali, intendiamo una serie ripetuta di passaggi della c.d. penny card, in breve periodo. Tale penny è una carta fedeltà che ogni cliente può sottoscrivere. I dipendenti possono
9 sottoscrivere la penny card cliente sia la penny card del dipendente. La segnalazione riguardava, in particolare, due penny card. Io ho stampato gli scontrini relativi a queste operazioni ripetute e anomale, che sono state poste in essere in brevissimo tempo. Dagli scontrini emergeva che tali operazioni erano state poste in essere presso la medesima cassa, dallo steso operatore di cassa. Ogni operatore di cassa ha un proprio numero personale che emerge dallo scontrino. In astratto, un cliente può recarsi alla cassa e, in breve tempo, anche in pochi minuti, fare molte operazioni con la card. Tale possibilità, però, accade raramente, invece, ho riscontrato che queste operazioni così avvicinate e reiterate accadevano solo con lo stesso operatore e nello stesso turno. Il secondo passaggio della mia attività istruttoria ha riguardato l'uso del buono sconto delle due card attenzionate (buon sconto derivante dai punti accumulati). Il buono è stato riscosso il giorno dopo l'esame di tutti gli scontrini e della mia ricostruzione. Per verificare se un buono è stato riscosso occorre esaminare lo scontrino. Io ho verificato, dagli scontrini, quando è stato riscosso il buono sconto relativo a queste due card. Anche in ipotesi di uso del buono sconto emerge il numero identificativo dell'operatore in cassa. Preciso che ogni ER, quando inizia il turno, inserisce il suo cassetto con i soldi e può emettere gli scontrini, con il numero identificativo, solo lui. Il numero identificativo è collegato all'uso del cassetto con i soldi, assegnato a ciascun ER.
Non ricordo quando è stato usato il buono sconto ma, se ben ricordo, uno dei buoni sconto è stato usato di domenica, quando era presente l'operatrice . Dallo scontrino emerge il numero della card, Parte_2
l'operatore che ha registrato le operazioni e le merci acquistate.
Dunque, io ho intervistato l'operatrice , la quale mi ha detto Parte_2
che si ricordava perfettamente chi avesse utilizzato lo scontrino e mi ha riferito che il sig. aveva fatto questi acquisti. Dalla card non Pt_1
10 emerge il nome dell'intestatario. La signora mi ha riferito di Parte_2
aver chiesto se volesse esibire la card dipendente, ma il sig. ha Pt_1
risposto che non intendeva usare la card dipendente, ma ha esibito la card cliente e il buono sconto. Preciso che per usufruire di un buono sconto occorre, per forza, avere ed esibire la penny card collegata e tale penny deve essere passata con il lettore ottico. Ho intervistato anche un altro ER, , che mi ha riferito che era successa Testimone_2
una cosa analoga, con una spesa effettuata dal ricorrente.
Evidenzio che l'intervista alla sig.ra è stata fatta il giorno Parte_2
dopo l'acquisto riconnesso all'uso, da noi ritenuto improprio, della card cliente da parte del ricorrente. Dopo circa 15 giorni rispetto all'uso della card, ho ascoltato anche il ER . Tes_2
Vengono esibite al teste le due dichiarazioni allegata ai nn. 12 e 13 della memoria, sottoscritte dai lavoratori e il teste dichiara che tali dichiarazioni sono il frutto della sua intervista. Tali dichiarazioni sono state scritte a seguito del colloquio davanti a me. Vengono esibiti al teste i documenti da 14 a 20 e il teste dichiara che si tratta degli elenchi che ha esaminato nell'istruttoria. Io non sapevo chi fossero i titolari delle due card in questione, per rispetto della privacy e, dunque, non ho intervistato i clienti titolari delle due card. La mia ricostruzione riguarda solo l'utilizzo improprio di queste carte. Per creare la carte clienti, il cliente accede ad un'applicazione con la quale sottoscrive una penny card, con una firma digitale con il codice Otp. Non occorre comunicare i dati personali all'amministrazione o, meglio, preciso che i dati sono forniti all'applicazione della penny market, ma i dipendenti non vi possono accedere. Occorre comunque uno smartphone per registrarsi e il cliente che viene in cassa viene aiutato dai dipendenti ad inserire i dati nell'applicazione. Ci sono i vecchi clienti che hanno una penny card fisica, ma ormai le penny card sono digitali e vengono
11 esibite dal cellulare. Se ben ricordo, i due cassieri intervistati mi hanno riferito che il sig. aveva esibito queste due card, in due occasioni Pt_1
diverse, tramite il suo cellulare. Non so se abbia esibito il suo cellulare.
I documenti da 14 a 20 sono l'estrazione delle casse.
Adr: quando un cliente accede all'applicazione per creare la penny card deve fornire un indirizzo mail, nome e cognome. Adr: ho ascoltato la cassiera pochi giorni dopo l'uso “anomalo” del buono e del Parte_2
mio riscontro.
La segnalazione da Milano è arrivata, se ben ricordo, di lunedì/martedì con una mail, in cui si segnalava che, nella settimana che si era appena conclusa, vi erano stati sia dei passaggi reiterati della penny card, collegati con degli acquisti, sia la riscossione del buono derivate da tali acquisti. Il giorno dopo la segnalazione, ho fatto la verifica sugli scontrini e dopo poco ho effettuato l'intervista.
Adr: dovrei aver conservato la mail con cui sono state segnalate le anomalie: dovrei verificare tale circostanza.
Adr: il difensore della parte ricorrente chiede al teste se ha verificato anche le operazioni che risultano dal documento n. 14 registrate alle ore
19. 55 e 20.44. Il teste dichiara che si tratta solo di due scontrini e non ha fatto le interviste su tali passaggi, in quanto non risultavano dei passaggi anomali, in quanto non si tratta di operazioni fatte dallo stesso operatore e non sono ravvicinate. Adr: dal documento n. 14 non c'è il numero di operatore, ma reca solo le registrazioni effettuate con una certa card. Tale documento va confrontato con il doc. n. 17, da cui emerge anche il numero di operazione e, dunque, io ho confrontato questi due documenti.
Adr: viene proposta la seguente domanda: dal doc. 15 risulta un'operazione a distanza di 12 secondi da un'altra operazione, alle ore
13.53. Queste due operazioni così ravvicinate rappresentano la prima,
12 l'emissione del buono sconto e la seconda, la riscossione del buono.
Quest'operazione di acquisto con il buono sconto emerge dal doc. n.
20”.
Il teste, , sentito all'udienza del 04.02.2025, ha riferito Tes_3
quanto segue: “… Adr: sono indifferente. Conosco la parte ricorrente perché abbiamo lavorato insieme presso la penny market. Sono stato licenziato a fine 2022. Ho proposto una causa che è stata conciliata.
Sono stato licenziato per superamento del periodo di comporto.
Abbiamo lavorato nello stesso punto vendita. So che il ricorrente è stato licenziato nel 2023. Ogni tanto sento il ricorrente e, quindi, conosco i fatti di causa, in quanto il ricorrente mi ha riferito di essere stato licenziato per un problema con le card. Il ricorrente mi ha detto di essere stato licenziato per asserito uso di penny card, per buoni sconto,
a lui non intestate. Non ricordo a quando risale l'uso di queste card. Io ho lavorato dal 2014 e so che le penny card, inizialmente, erano in formato cartaceo e da ultimo erano in formato digitale e create da un app dell'azienda. Il ER non ha modo di identificare il cliente e la congruenza tra la carta e la persona fisica che fa l'acquisto. Quando il cliente crea la card, l'app crea un codice “ean” che viene scansionato dal ER. Io non ero presente ai fatti di cui è causa. Adr: il ER non può verificare l'identità del cliente e non può utilizzare carte di altri soggetti. Preciso che la carta viene scansionata con un lettore ottico.
Anche quando la card viene utilizzata per il buon sconto, viene emesso uno scontrino con gli acquisti dal quale emerge anche un codice ean che attesta che il pagamento è avvenuto anche con un buono sconto. Preciso che, quando il cliente vuole utilizzare i punti accumulati, deve avvisare il ER, il quale dice al cliente di passare il proprio cellulare davanti al lettore ottico che deve leggere la carta. In questo caso, il ER deve
13 avviare la procedura, premendo un tasto sullo schermo per consentire la fruizione del buono sconto e, dunque, sullo scontrino risulta che è stato utilizzato lo sconto relativo ad una certa carta. Dunque, emerge sia il numero di carta, i punti residui, ma non emerge il nome del cliente. Ci sono varie campagne promozionali dell'azienda, alcune prevedono l'adozione di uno scontrino cartaceo da passare in concomitanza con la card e altre in cui basta passare la card e si applica lo sconto.
Adr: il ER non vede la carta inserita nel cellulare, in quanto il cliente avvicina il cellulare ad un lettore ottico che rileva la presenza della carta creata dall'app. Null'altro so”.
La teste, , sentita all'udienza del 06.05.2025, ha Testimone_4
riferito quanto segue: “… Lavoro per la dal 2013 con CP_1
mansioni di addetto vendite. Conosco la parte ricorrente perché era un mio collega e abbiamo lavorato presso lo stesso punto vendita. Ho saputo, dopo che è andato via, che il ricorrente ha accumulato punti su una carta penny e stampava dei buoni spesa, provvedendo ad acquistare cose. Non ricordo esattamente chi mi ha riferito questo, ovvero se un collega o il mio superiore.
Ricordo che una domenica ero di turno di mattina, prima del licenziamento del ricorrente;
io ero addetta alla cassa con un numero di operatore che mi identificava e il ricorrente, alla fine del turno, si presentò alla mia cassa con il carrello della spesa ed esibì una carta penny, ma non ricordo se fosse una carta fisica oppure una fotografia sul cellulare oppure l'app.
Ricordo che il ricorrente mi chiese di stampare un buono pari ad € 10.
Preciso che su ogni carta penny si accumulano dei punti. La carta penny è nominativa ma per privacy, il ER non può vedere a chi è intestata, ma la carta ha un codice a barre ed un numero identificativo.
14 I dipendenti hanno sia la carta penny cliente sia la carta dipendente. Per quanto ricordo, il ricorrente non utilizzò la carta dipendente ma la carta cliente, dunque, su sua richiesta, io ho stampato il buono e l'ho applicato alla spesa. Ricordo che il mio ispettore, , mi ha chiesto Testimone_1
chiarimenti in merito a tale spesa e io mi ricordavo di quanto accaduto perché il ricorrente non faceva quasi mai la spesa e mi rimase impressa la vicenda.
Io non so perché quest'acquisto era irregolare. Non posso controllare la corrispondenza tra numero di carta e documento del cliente. Io non so se la carta utilizzata dal ricorrente, nell'episodio di cui ho riferito, fosse a lui intestata o meno. Ho saputo dai colleghi che il collega ricorrente, anche lui addetto alla cassa, si appropriava dei punti indebitamente su una carta in suo possesso, di cui non so se fosse titolare. Per quanto ho saputo, il ricorrente utilizzava i buoni accumulati con i punti nel fare la sua spesa personale. Non ricordo esattamente l'ora in cui il ricorrente ha fatto la spesa alla mia cassa, forse erano le 13 o 14, ma sicuramente si trattava di fine turno, in quanto il ricorrente aveva terminato il suo turno.
Adr: la carta penny del dipendente è intestata al dipendente e i dati vengono dichiarati al momento in cui si richiede la carta. In cassa non è possibile vedere il titolare della carta. Né il cliente né il dipendente possono utilizzare la carta intestata ad altri. Al momento della stampa del buono sconto, non potevo verificare se ci fosse corrispondenza tra il sig.
e la carta. Di sicuro il sig. mi ha dato una carta al momento Pt_1 Pt_1
dell'acquisto, anche se non ricordo se fosse cartacea.
Adr: ai dipendenti viene fatto visionare un regolamento sull'utilizzo della carta penny, che viene accettato.
Adr: viene esibito il documento n.13 al teste, la quale dichiara di riconoscere la firma apposta sulla dichiarazione.
15 Adr: sono stata ascoltata il giorno dopo la spesa di cui ho riferito e ricordo che, nel mio turno domenicale, l'unico ER dipendente che venne da me era il sig. . L'ispettore mi chiese se avessi passato la spesa al Pt_1
sig. e io riferii ciò che ricordavo. Adr: l'ispettore non lavora nel Pt_1
punto vendita ma si occupa di svolgere le sue funzioni in tutte le sedi della
Campania. Non so come mai l'ispettore abbia iniziato ad attenzionare gli acquisti del ricorrente. Preciso che il sig. ha utilizzato solo un Pt_1
buono sconto, ma non so se abbia utilizzato ulteriori buoni sconto. Adr: la carta dipendente consente al dipendente uno sconto del 5% sulla spesa complessiva. Io ho chiesto al ricorrente se avesse la carta dipendente, in buona fede, per consentirgli di cumulare i due benefici, ma mi disse di non avere la carta. Adr: quando viene esibita la carta clienti, viene passata al lettore ottico che individua il codice a barre che viene letto. Dallo scontrino emerge l'operatore di cassa e il numero della carta, nonché il buono sconto eventualmente utilizzato. Null'altro so”.
Il quarto teste, , ha riferito: Testimone_5
“Adr: sono indifferente. Ho lavorato per la resistente dal 2016 alla fine del
2023, se ben ricordo, con funzioni di addetto vendite. Mi sono dimesso ed ho proposto causa, pendente presso questo Tribunale, per straordinari e demansionamento. Conosco la parte ricorrente perché abbia lavorato insieme nello stesso reparto. Il ricorrente era sia scaffalista che ER.
So che il ricorrente ha lavorato fino a gennaio 2024. Quando il ricorrente
è stato licenziato io ero già andato via. Altri colleghi, tra cui il dipendente mi hanno riferito che il ricorrente è stato licenziato per l'utilizzo Tes_3
irregolare di carte penny. Un dipendente ha una carta dipendente e può usare anche una carta cliente anche di un genitore o di un parente. Non viene fatto visionare al dipendente il regolamento della carta penny.
Almeno io non l'ho mai letto. Quando un cliente o un dipendente esibisce la carta penny cliente, il ER la passa al lettore ottico. Prima c'era un
16 passaggio cartaceo e, di recente, c'è un Qr code e non sono nominative.
Per quanto so, il ricorrente è stato licenziato perché, mentre era addetto alla cassa, ha passato più volte la carta cliente in occasione degli acquisti dei clienti. Il ER non può passare, mentre svolge la sua funzione, la propria carta in occasione degli acquisti di un cliente, ma se un cliente esibisce una carta cliente, nel fare la spesa, il ER non ha possibilità di fare nessun controllo sulla corrispondenza tra il nome del cliente e il nominativo della carta.
Adr: il ER sta dietro la cassa, mentre il lettore del Qrcode è davanti alla cassa e il cliente può passare la carta in autonomia.
Adr: il ER non si può accorgere se più clienti, ad esempio di una stessa famiglia che fanno la spesa insieme, utilizzano la stessa carta. Per chiedere la carta bisogna compilare un modulo e la carta è sita nell'app del cellulare oppure può stare in foto sul cellulare. Non so se il ricorrente abbia utilizzato dei buoni sconto relativi a carte clienti intestate ad altri soggetti. Per avere un buono, comunque, occorre sempre esibire la carta penny corrispondente, sulla quale si accumulano i buoni sconto. Preciso che sullo scontrino è indicato un codice che corrisponde al buono sconto.
Adr: io ho anche fatto funzioni di ER. Per avere uno sconto, collegato ad una carta penny, occorre non solo esibire la carta penny, con l'app, la fotografia o la forma cartacea, ma anche uno scontrino precedente da cui emerge lo sconto. Null'altro so”.
In sede di libero interrogatorio, il ricorrente ha reso le seguenti dichiarazioni:
“ Confermo il ricorso. Ho una carta mia personale e un'altra dipendente.
Ho letto la contestazione disciplinare e non ho mai passato la carta dei clienti indicati nella contestazione, nel senso che io non li conosco e non posso verificare i nominativi dei clienti. In qualità di ER, devo passare
17 la carta che è consegnata dal cliente, la quale non è nominativa. Io ho fatto acquisti solo con la mia carta penny dipendente e con quella penny cliente, ma non ho mai utilizzato carte di altre personeper fare acquisti personali.
Nelle date indicate nella contestazione io non ho fatto acquisiti. Io non conosco i due clienti e non ho mai avuto le carte sul mio cellulare. Sono interessato alla reintegra, ma a puro titolo conciliativo, sono disponibile a conciliare per la somma corrispondente a 15 mensilità relative alla retribuzione globale di fatto”.
Liberamente interrogato il procuratore speciale dichiara:
“Confermo la memoria. La contestazione disciplinare deriva dalla segnalazione di due colleghe che hanno riferito che il sig passava Pt_1
delle penny card presenti nel suo cellulare, che non erano intestate a lui. Le due colleghe stavano in cassa in quel momento e gli hanno chiesto se le carte fossero a lui intestate, ma il ricorrente ha risposto che non erano le sue carte.
Le ER hanno fornito delle dichiarazioni spontanee, sulla cui base è stata individuata la titolarità delle carte, in quanto la cassa fornisce il numero identificativo di ogni carta che compare sullo scontrino. La condotta contestata non riguarda l'acquisto personale con una carta di altro soggetto, anche se ogni dipendente è tenuto ad utilizzare la propria carta dipendente. La condotta contestata riguarda soprattutto la strategia dell'accumulo di punti sulle carte utilizzate dal ricorrente per i suoi acquisti personali, intestate a due clienti, accumulo avvenuto quando il ricorrente svolgeva le funzioni di ER. Dalle circostanze riferite dalle due dipendenti, l'azienda ha verificato le risultanze di cassa e gli indizi sono rappresentati dall'uso reiterato delle due carte in poche ore della medesima giornata. L'azienda non ha contatto le due clienti. L'azienda offre, a puro titolo conciliativo, la somma corrispondente a due mensilità..”
18 Ai fini del decidere, appare preliminare chiarire le modalità di funzionamento della citata carta, nonché il regolamento circa il suo utilizzo.
In proposito, la parte resistente, nelle note, ha dedotto che la “ CP_1
in un'ottica di fidelizzazione della clientela, consente alla stessa di
[...]
usufruire di particolari scontistiche o ritirare premi tramite una carta fedeltà denominata “NY Card, chiarendo che “ tale carta, originariamente cartacea, è divenuta nel tempo digitale, in quanto può essere scaricata su qualsiasi smartphone;
peraltro, le NY Card cartacee emesse prima della digitalizzazione sono tutt'ora in circolazione e sono pienamente valide ed utilizzabili”. “Al momento della spesa, il cliente passa la carta (cartacea o digitale) su un lettore ottico (che ne legge la barra magnetica, in caso di
NY Card cartacea, o tramite QR Code in caso di carta digitale) presente nella cassa. Tale passaggio viene registrato e riportato sullo scontrino della spesa. Ad ogni spesa, il cliente accumula dei punti in numero variabile a seconda dell'entità del corrispettivo pagato per la spesa effettuata (a €
100,00 di spesa corrisponde un punto: cfr. doc. 9 allegato alla memoria difensiva): più punti accumula, maggiori sconti il cliente può avere sulla spesa successiva o maggiori o più importanti prodotti può ricevere in premio” …”Per spendere i punti accumulati e ricevere i vantaggi sopra riferiti, ed in particolare gli sconti sugli acquisti successivi, il cliente deve recarsi in cassa con la spesa e chiedere al ER discaricare i punti accumulati sulla propria NY Card: il corrispondente controvalore in denaro rappresenta lo sconto”. ( cfr.: deduzioni di cui alle note illustrative del settembre 2025).
Tanto premesso, appare opportuno analizzare la contestazione disciplinare che risulta fondata su due tipologie di condotte, collegate da una medesima finalità. La parte resistente, al fine di chiarire la propria contestazione, nelle note ha dedotto quanto segue:
19 “ la contestazione disciplinare da cui è originato il licenziamento non discende da un omesso controllo da parte del IG. circa il corretto Pt_1
passaggio di NY Card da parte dei clienti, ma dalla condotta volontaria, consapevole e dolosa del Ricorrente, il quale ha passato alla propria cassa, mentre era in servizio e registrava la spesa degli avventori
(evidentemente sprovvisti di una propria NY Card), due NY Card intestate ad altrettanti clienti (e, quindi, non sue) ed ha poi utilizzato i punti in questo modo accumulati per ottenere degli sconti non dovuti. È, dunque, del tutto irrilevante il fatto che il nominativo associato alla NY Card non sia visibile al ER e che, quindi, quest'ultimo non possa sapere se chi passa la carta fedeltà è realmente il titolare”.
Da tali precisazioni, emerge, quindi, un primo dato di fatto: il ER non può controllare il nominativo associato alla carta esibita al momento dell'acquisto dal cliente, che, dunque, non viene identificato e il ER non può e non deve controllare che l'identità del cliente sia corrispondente al nominativo associato alla carta sulla quale si accumulano i punti, a seguito del pagamento di un prodotto.
Tale circostanza risulta confermata anche dalla teste che ha Parte_2
dichiarato: “La carta penny è nominativa ma per privacy, il ER non può vedere a chi è intestata, ma la carta ha un codice a barre ed un numero identificativo”…,” Non posso controllare la corrispondenza tra numero di carta e documento del cliente.” ….In cassa non è possibile vedere il titolare della carta. Né il cliente né il dipendente possono utilizzare la carta intestata ad altri.”.
Il Procuratore speciale, in ordine alla contestazione ha chiarito, inoltre, che: “La condotta contestata non riguarda l'acquisto personale con una carta di altro soggetto, anche se ogni dipendente è tenuto ad utilizzare la propria carta dipendente. La condotta contestata riguarda soprattutto la
20 strategia dell'accumulo di punti sulle carte utilizzate dal ricorrente per i suoi acquisti personali, intestate a due clienti, accumulo avvenuto quando il ricorrente svolgeva le funzioni di ER”.
A prescindere dal tema della legittimità dei controlli cd. difensivi del datore di lavoro, i fatti contestati al ricorrente, posti a fondamento del licenziamento disciplinare, non appaiono provati.
La strategia derivante dall'accumulo fraudolento di buoni spesa, sulle carte intestate ai due clienti e , difatti, ( azione che costituisce il Per_3 Per_2
prodromo della successiva condotta integrata dall'utilizzo del buono sconto, maturato in relazione a tali carte), non risulta provata nella sua materialità.
La documentazione prodotta, ovvero l'estratto del giornale del fondo cassa, consente al più di comprovare che alla cassa n. 11, dove ha lavorato il sig.
, risultano registrate una serie di operazioni reiterate, ricollegate alla Pt_1
NY Card n. 99110000000007780682, intestata al IG. Persona_2
e la NY Card n. 99110000000006784594, intestata alla IG.ra
[...]
(DOC. 16), ( cfr.: deduzioni di cui alla memoria difensiva: “le Per_3
quali risultavano essere state passate in cassa dal ER con il numero operatore personale, incedibile ed esclusivo n. 11 assegnato al IG. Pt_1
(cfr. DOC. 6 cit.) Il tutto come da dettaglio che segue (DOC. 17)) , ma dall'istruttoria svolta non emerge la prova delle seguenti circostanze di fatto:
1) la disponibilità sul cellulare del ricorrente delle citate card Pt_1
digitali;
2) che i citati acquisti reiterati sulle due carte e concentrate nel medesimo giorno e in un arco temporale limitato, siano stati effettivamente effettuati dall , con il passaggio di tale carta Pt_1
dal suo cellulare e non dal titolare della carta.
21 Non risulta, in altri termini, la prova relativa all'intervento proprio del ricorrente in relazione all'accumulo dei punti sulle due carte, in quanto, non sono stati ascoltati in sede istruttoria interna i titolari della carta “ NY”, né la parte resistente ha indicato quali testi nel presente giudizio tali titolari, che avrebbero potuto confortare la ricostruzione della parte resistente, oppure chiarire le ragioni dei passaggi in cassa reiterati e concentrati in poche ore.
Nessun testimone, difatti, ha dichiarato di avere visto il signor Pt_1
passare le card in questione in occasione di spese eseguite da terzi, né alcun testimone ha mai visto il numero di card (che non è nominativa e non riporta la foto del possessore) con il quale l avrebbe, secondo la Pt_1
contestazione, utilizzato i buoni spesa.
Il teste , difatti, ha ammesso di non aver incontrato i titolari della Tes_1
card, riferendo che: “Io non sapevo chi fossero i titolari delle due card in questione, per rispetto della privacy e, dunque, non ho intervistato i clienti titolari delle due card.”
Tale teste ha, peraltro, confermato che_: “In astratto, un cliente può recarsi alla cassa e, in breve tempo, anche in pochi minuti, fare molte operazioni con la card. Tale possibilità, però, accade raramente, invece, ho riscontrato che queste operazioni così avvicinate e reiterate accadevano solo con lo stesso operatore e nello stesso turno.”
La ricostruzione della parte resistente, quindi, si fonda su una deduzione e sulla sussistenza di indici di fatto dai quali risalire alla condotta di accumulo illecito di punti su una carta non personale, ma non risulta che dei testimoni abbiano visto tale condotta posta in essere dal ricorrente, né è possibile escludere del tutto, come riferito dallo stesso teste che il Tes_1
cliente abbia effettuato diverse operazioni reiterate e che abbia passato la propria carta a dei familiari, né la parte resistente ha fornito ulteriori
22 elementi di fatto, idonei a corroborare la propria tesi ricostruttiva, in quanto non risulta che sia stato dedotto il numero di casse in funzione nei giorni di cui alla contestazione, dato imprescindibile per comprendere se il titolare della dovesse necessariamente effettuare i propri reiterati acquisiti Pt_3
dalla stessa , oppure poteva rivolgersi ad ulteriori casse. Pt_3
In merito alla seconda condotta contestata, la cui prova consente di inferire anche la sussistenza della prova del reiterato accumulo sulle citate carte dei punti ad opera del ricorrente, ovvero l'uso dei buoni, è stata ascoltata, su indicazione delTribunale, la steste , la quale, però, non ha bloccato Parte_2
l'asserito l'acquisto del ricorrente, negando lo sconto, né ha potuto verificare la congruenza tra il nominativo corrispondente alla carta e il ricorrente ( posto che è possibile che un dipendente abbia anche una Carta penny, oltre alla carta dipendente).
Tale teste, come già riportato, ha riferito che il ER non può controllare corrispondenza tra numero di carta e documento del cliente. In particolare, tale teste ha evidenziato di non sapere “se la carta utilizzata dal ricorrente”, nell'episodio in contestazione, “fosse a lui intestata o meno”.
La teste non ha reso neppure una precisa dichiarazione circa l'orario del presunto uso del buono in contestazione, in quanto ha detto che: “Non ricordo esattamente l'ora in cui il ricorrente ha fatto la spesa alla mia cassa, forse erano le 13 o 14, ma sicuramente si trattava di fine turno, in quanto il ricorrente aveva terminato il suo turno”.
La testimonianza della Cassiera sig. consente solo di confermare Parte_2
che il ricorrente ha usufruito di un buono, senza esibire una carta dipendente, ma tale teste ha precisato: “Al momento della stampa del buono sconto, non potevo verificare se ci fosse corrispondenza tra il sig. e Pt_1
la carta. Di sicuro il sig. mi ha dato una carta al momento Pt_1
dell'acquisto, anche se non ricordo se fosse cartacea”.
23 Non sussiste, dunque, la prova che l'uso del buono sconto, del valore di €
10 , che emerge dallo scontrino, estratto dal registro di cassa, connesso con la carta intestata alla sig. ( cfr.: doc. nn. 19 e 20 del Per_3
resistente), sia da ricollegare con certezza all'acquisto effettuato a fine turno dal ricorrente, riferito dalla teste che non ricorda neppure la Parte_2
tipologia di carta, se digitale o meno.
In conclusione, non risultano comprovati tutti i fatti indicati nella contestazione disciplinare, la quale, del resto, risulta anche generica circa la modalità con cui è stata rilevata le dedotte “ anomalie relative alle operazioni di registrazione della NY card e nella gestione dei punti digitali”. ( contestazione disciplinare versata in atti).
Viene in rilievo, indi, il profilo della legittimità o meno dei controlli difensivi predisposti dal datore di lavoro, nonché la prospettata violazione dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori.
In linea di principio si osserva che la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione di rilievo nomofilattico circa la compatibilità dei c.d. "controlli difensivi" (ab imo v. Cass. Civ. n. 4746 del 2002) con la modifica dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori recata dal D.Lgs. n. 151 del
2015 e successive integrazioni) ha affermato principi che possono essere sintetizzati come di seguito. ( CFR.: Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud.
08/06/2023) 26/06/2023, n. 18168).
Occorre distinguere, anche per comodità di sintesi verbale, "tra i controlli a difesa del patrimonio aziendale che riguardano tutti i dipendenti (o gruppi di dipendenti) nello svolgimento della loro prestazione di lavoro che li pone a contatto con tale patrimonio, controlli che dovranno necessariamente essere realizzati nel rispetto delle previsioni dell'art. 4 novellato in tutti i suoi aspetti e "controlli difensivi" in senso stretto, diretti ad accertare specificamente condotte illecite ascrivibili - in base a concreti indizi - a
24 singoli dipendenti, anche se questo si verifica durante la prestazione di lavoro"; questi ultimi "controlli, anche se effettuati con strumenti tecnologici, non avendo ad oggetto la normale attività del lavoratore", si situano, ancora oggi, "all'esterno del perimetro applicativo dell'art. 4"
(Cass. Civ. n. 25732/2021 cit., punti 31 e 32). (cfr. Cass. Civ. n. 25732 del
2021; successiva conf. Cass. Civ. n. 34092 del 2021).
Per non avere ad oggetto una "attività - in senso tecnico - del lavoratore", il controllo "difensivo in senso stretto" deve essere "mirato" ed "attuato ex post", ossia "a seguito del comportamento illecito di uno o più lavoratori del cui avvenuto compimento il datore abbia avuto il fondato sospetto", perchè solo a partire "da quel momento" il datore può provvedere alla raccolta di informazioni utilizzabili (Cass. Civ. n. 25732/2021 cit., punti 40
e 44).
Tuttavia, anche "in presenza di un sospetto di attività illecita", occorrerà, nell'osservanza della disciplina a tutela della riservatezza del lavoratore, e segnatamente dell'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, "assicurare un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, con un contemperamento che non può prescindere dalle circostanze del caso concreto" (Cass. Civ. n. 25732/2021 cit., punti 36 e 38, in cui si richiama
Cass. Civ. n. 26682 del 2017).
Tre profili sono compendiati nel finale principio di diritto che così statuisce: "Sono consentiti i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purchè sia assicurato un corretto bilanciamento
25 tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all'insorgere del sospetto" (Cass. Civ. n.
25732/2021 cit., punto 51).
Non può dubitarsi che incomba sul datore di lavoro l'onere di allegare prima e provare poi le specifiche circostanze che lo hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico ex post, considerato che solo tale "fondato sospetto" consente al datore di lavoro di porre la sua azione al di fuori del perimetro di applicazione diretta dell'art. 4 St. lav. e tenuto altresì conto del più generale criterio legale L. n. 604 del 1966, ex art. 5 che grava la parte datoriale dell'onere di provare il complesso degli elementi che giustificano il licenziamento. Una volta consegnati al contraddittorio gli elementi che la parte datoriale adduce a fondamento dell'iniziativa di controllo tecnologico, spetterà al giudice valutare, mediante l'apprezzamento delle circostanze del caso, se gli stessi fossero indizi, materiali e riconoscibili, non espressione di un puro convincimento soggettivo, idonei a concretare il fondato sospetto della commissione di comportamenti illeciti. Perchè solo la sussistenza di essi costituisce riscontro oggettivo dell'autenticità dell'intento difensivo del controllo, non diretto, quindi, ad un generale monitoraggio dell'attività lavorativa di dipendenti, quanto piuttosto "mirato" ad accertare prefigurate condotte contra ius, non attinenti al mero inadempimento degli obblighi derivanti dalla prestazione lavorativa.
La giurisprudenza della Corte Edu (nel caso e altri c. Persona_4
Spagna, 17 ottobre 2019) ha ritenuto che costituisca una giustificazione legittima del controllo "l'esistenza di un ragionevole sospetto circa la commissione di illeciti", mentre "non è accettabile la posizione secondo cui anche il minimo sospetto di appropriazione illecita possa autorizzare l'installazione di strumenti occulti di videosorveglianza". Al "ragionevole
26 sospetto dell'esistenza di condotte lesive di beni estranei all'adempimento dell'obbligazione lavorativa" si richiama anche Cass. Civ. n. 26682 del
2017 già citata. ( CFR.: Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 08/06/2023)
26/06/2023, n. 18168).
Tanto premesso, in punto di diritto, si rileva che la parte resistente ha contestato la sussistenza di un controllo difensivo occulto, deducendo che il
“fondato sospetto” che ha determinato la successiva indagine sulla documentazione fiscale obbligatoria ( giornale di fondo elettronico di cassa), è sorto grazie alla segnalazione di alcuni collaboratori, non menzionati con il nominativo nella memoria difensiva.
L'istruttoria svolta non ha confermato pienamente tale versione dei fatti, in quanto il teste ha riferito che: Tes_1
“Mi è arrivata una segnalazione di anomalie di passaggi in cassa, dalla sede di Milano, con cui si comunicava che vi erano delle anomalie per passaggi in cassa che erano troppo numerosi, presso la sede di Napoli,
Capodichino. Per passaggi anomali, intendiamo una serie ripetuta di passaggi della c.d. penny card, in breve periodo…… La segnalazione riguardava, in particolare, due penny card. Io ho stampato gli scontrini relativi a queste operazioni ripetute e anomale, che sono state poste in essere in brevissimo tempo.”
Tale versione dei fatti smentisce, inoltre, quanto dichiarato dal Procuratore speciale, il quale ha riferito che:
“La contestazione disciplinare deriva dalla segnalazione di due colleghe che hanno riferito che il sig passava delle penny card presenti nel Pt_1
suo cellulare, che non erano intestate a lui. Le due colleghe stavano in cassa in quel momento e gli hanno chiesto se le carte fossero a lui intestate, ma il ricorrente ha risposto che non erano le sue carte. Le ER hanno fornito delle dichiarazioni spontanee, sulla cui base è stata
27 individuata la titolarità della carte, in quanto la cassa fornisce il numero identificativo di ogni carta che compare sullo scontrino”.
Tali dichiarazioni, però, non risultano confortate dalla testimonianza della cassiera, sig. , la quale non ha dichiarato di aver segnalato Parte_2
un'anomalia nella spesa effettuata il 5 novembre dal ricorrente, ma, al contrario, dalla sua deposizione si evince che la teste fu avvisata dal sig.
che le chiese dei chiarimenti ( cfr.: verbale della teste che Tes_1 Parte_2
afferma: “ Ho saputo, dopo che è andato via, che il ricorrente ha accumulato punti su una carta penny e stampava dei buoni spesa, provvedendo ad acquistare cose. Non ricordo esattamente chi mi ha riferito questo, ovvero se un collega o il mio superiore”…...).
“Ricordo che il mio ispettore, , mi ha chiesto chiarimenti in Testimone_1
merito a tale spesa e io mi ricordavo di quanto accaduto perché il ricorrente non faceva quasi mai la spesa e mi rimase impressa la vicenda”.
Dall'istruttoria, dunque, come del resto ammesso dalla parte resistente nelle note illustrative, è emerso che il fondato sospetto, che ha generato i successivi controlli difensivi, è sorto dopo che il sistema informativo centrale collegato a tutte le casse ha segnalato il passaggio anomalo, perché reiterato in un ristrettissimo arco temporale, di due penny card, inviando un allert agli organi ispettivi competenti. ( note della parte resistente, settembre 2025, pag. 14).
Il ha confermato, infatti, che l'indagine è partita da una Tes_1
"segnalazione di anomalie di passaggi in cassa, dalla sede di Milano".
Nella memoria difensiva, peraltro, non si fa cenno alle modalità di funzionamento del citato “ sistema informativo centrale”, né risulta dedotto che è stata fornita ai dipendenti un'”adeguata informazione delle modalità
d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli”, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
28 Anche nella contestazione disciplinare non si menziona la sussistenza di una sorta di controllo da remoto a livello centrale di monitoraggio delle carte.
In assenza di ulteriori deduzioni circa le modalità di funzionamento del citato sistema di controllo centralizzato delle casse, va ritenuto che l'utilizzo di tale sistema a distanza da remoto, integri una violazione delle garanzie del citato art. 4 L. 300/1970 (accordo sindacale o autorizzazione ispettiva), che non risulta siano state rispettate, in quanto il sospetto circa l'imputazione dell'uso illecito della carta penny è sorto esclusivamente a seguito dell'allert inviato dal citato sistema di controllo da remoto e non dalla segnalazione della cassiera o di altri dipendenti.
I successivi riscontri sugli scontrini fiscali presenti in cassa trovano fondamento, quindi, su un sospetto rilevato attraverso l'utilizzo di sistema di monitoraggio preventivo e generalizzato sull'attività di tutte le attività di cassa di tutti i dipendenti.
Ne consegue l'inutilizzabilità dei dati così raccolti e, di conseguenza,
l'insussistenza del fatto contestato, poiché basato su fonti di prova illecite, in assenza di chiarimenti circa il funzionamento del citato sistema di controllo che andavano, però, introdotti tempestivamente in giudizio, con la memoria difensiva.
In conclusione, per tutti i motivi esposti, il licenziamento intimato va ritemuto illegittimo per insussistenza del fatto, del licenziamento per cui è causa, con conseguente applicazione dei rimedi reintegratori e risarcitori di cui al comma 2 dell'art. 3 del Dlgs 23/2015, invocati con la domanda principale .
Il citato art. 3, comma due, prevede quanto segue:
29 “Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3.”.
La parte convenuta va condannata, pertanto, a reintegrare la parte ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché al pagamento, in favore della ricorrente, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, ( indicata in ricorso in €
1971,74), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione del credito al soddisfo. Tale indennità non può superare le dodici mensilità. Il datore di lavoro va condannato, altresì, al pagamento
30 dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. MA IZ- così provvede:
1) dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente e, per l'effetto, annulla il licenziamento e ordina alla parte convenuta di reintegrare immediatamente la ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato;
2) condanna la parte convenuta a reintegrare la parte ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché al pagamento, in suo favore, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, ( pari a €
1971,74), nella misura massima di dodici mensilità, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione del credito al soddisfo;
3) condanna il datore di lavoro, altresì, al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
4) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite , liquidate in € 4.000,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa, con attribuzione.
Si Comunichi
31 Napoli, il 19/11/2025 - 22/12/2025
Il Giudice
AR RI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 23/12/2025 in
Cancelleria
32
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.
MA IZ, a seguito dell'udienza del 19 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15355 /2024 R.G. vertente
TRA
, nato in [...] l'[...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. PAOLUCCI EGIDIO, nonché dall'avv. Tamara
D'AGOSTINI, elettivamente domiciliato presso lo studio legale MA
Avvocati in Napoli alla via S. Lucia n. 15, in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
procuratore speciale, Dr. , in forza dei poteri allo stesso Controparte_2
conferiti con procura ad autentico notaio Dr.ssa Rep. n. Persona_1
31.228, Racc. n. 9713, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. DE LUCA
1 TAMAJO RAFFAELE, , DRAMIS MASSIMO, Controparte_3
nonchè SC EL, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il primo luglio 2024 presso la Sezione Lavoro del
Tribunale di Napoli, il ricorrente, in epigrafe indicato, ha convenuto in giudizio la “ , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, esponendo:
− di essere stato assunto dalla resistente il 20 marzo 2017 con iniziale contratto a tempo determinato, prorogato per tre volte e, infine, trasformato a tempo indeterminato con decorrenza dal 18 settembre
2019;
− di aver svolto le mansioni di “addetto/a alle operazioni ausiliarie alla vendita”, inquadramento nel IV livello del CCNL per i dipendenti di Aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi;
− di aver prestato la propria attività lavorativa presso il punto vendita a Napoli, via Calata Capodichino 254; CP_1
− di aver ricevuto la raccomandata del 6 dicembre 2023, il 23 dicembre
2023, con la quale la società convenuta ha contestato una serie di addebiti e di aver presentato le proprie giustificazioni con lettera del
27 dicembre 2023;
− di essere stato licenziato per giusta causa l'11 gennaio 2024 e di aver impugnato tale licenziamento in data 22 gennaio 2024.
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso nei seguenti termini:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa
“ Nel merito previa eventuale declaratoria dell'inutilizzabilità dei dati acquisiti in violazione della normativa in tema di privacy, della tardività e
2 genericità della contestazione, del CCNL effettivamente applicato al rapporto in oggetto, con conseguente nullità della sanzione disciplinare per violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori in via principale a) accertare e dichiarare che il licenziamento non è sorretto da giusta causa e conseguentemente condannare ai rimedi Controparte_1
reintegratori e risarcitori del comma 2 dell'art. 3 del dlgs 23/2015, sulla base della retribuzione di riferimenti ai fini del Tfr pari ad euro 1.971,74.
In subordine
(b) accertare e dichiarare che non ricorrono gli estremi della giusta causa e conseguentemente condannare ai rimedi del Controparte_1
comma 1 dell'art. 3 dlgs 23/2015, sulla base della retribuzione di riferimenti ai fini del Tfr pari ad euro 1.971,74, ed in ogni caso accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso e conseguentemente condannare
[...]
al pagamento di quanto stabilito all'art. 248 CCNL per i CP_1
dipendenti di Aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, ovvero in subordine all'art. 232 del CCNL della Distribuzione Moderna
Organizzata
Il tutto, oltre rivalutazione e interessi sulle somme rivalutate e rifusione delle spese di lite.
(c) Con vittoria di spese ed onorari di causa da attribuirsi per fattane anticipazione”.
La convenuta, ritualmente citata in giudizio, ha contestato le avverse argomentazioni, esponendo le ragioni poste a fondamento del licenziamento disciplinare, concludendo per il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
3 Alla prima udienza svolta in data 8 ottobre 2024, all'esito del libero interrogatorio delle parti, il Giudicante ha formulato la proposta transattiva, rinviando, su concorde richiesta dei difensori, all'udienza del 12.11.2024, per consentire alle parti di riflettere, in merito alla proposta conciliativa del
Tribunale, la quale è stata accettata solo dalla parte resistente.
Fallito il tentativo di conciliazione, ammessa la prova, la causa è stata istruita con l'escussione di testimoni.
All'udienza del 30 settembre 2025, la causa è stata discussa in presenza.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione orale;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito precisati.
Il licenziamento impugnato si fonda sulla seguente contestazione, consegnata a mani in data 23 dicembre 2023:
“In data 3 luglio 2023 aveva inizio l'iniziativa marketing denominata
“Raccolta punti (1€ = 1 punto) - 2° edizione”, valida sino al 5 novembre
2023 ed attiva in tutti i Punti di Vendita consistente Controparte_1
in una raccolta punti digitali. Più in particolare, siffatta iniziativa
4 prevede che, per ogni 1 /uno) euro di spesa, il cliente, presentando, al momento del pagamento in cassa, la carta di fidelizzazione della scrivente Società denominata “NY Card”, riceveva 1 (uno) punto digitale che verrà, automaticamente, caricato sulla sua NY Card.
I punti digitali cumulati e caricati sulla NY Card permettono alla clientela di ottenere – in alcuni casi con la necessaria aggiunta di un contributo in denaro – uno dei seguenti premi:…
Come a Lei ben noto, così come previsto per tutte le precedenti iniziative marketing implementate dalla ns Società, qualora il Cliente fosse sprovvisto della NY Card, è assolutamente fatto divieto all'operatore di cassa l'utilizzo di NY Card Personali o di altri Clienti. Siffatta disposizione è contenuta all'interno dei “Principi base” della procedura che disciplina la “Raccolta dei punti” (contenuta all'interno del c.d.
“ , pubblicato sul sito intranet aziendale)e da Lei CP_4
personalmente sottoscritto in data 7 marzo 2023.
Tutto quanto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 7, L. n. 300/1970, nonché delle norme disposte dal Contratto
Collettivo Nazionale per gli addetti delle Aziende della Distribuzione
Moderna organizzata (di seguito, il “CCNL”) e della regolamentazione aziendale, siamo, con la presente, a contestarLe i seguenti gravi fatti fatti di cui Lei si è reso responsabile nello svolgimento della Sua mansione di “Addetto alle Operazioni Ausiliarie alla Vendita” presso il
Punto Vendita sito in Napoli, via Calata Controparte_5
Capodichino, 254 (di seguito, il “Punto Vendita” o il “Negozio”). Più in particolare, a seguito di alcune anomalie relative alle operazioni di registrazione della NY Card e nella gestione dei punti digitali presso il Negozio, venivano effettuate articolate verifiche – recentemente conclusesi – da cui emergeva che, nel periodo intercorrente tra il 28 ottobre 2023 e il 5 novembre 2023, lei durante lo svolgimento
5 dell'attività di cassa presso il Punto Vendita con il Numero Operatore
“11”, assegnatole in via esclusiva (di seguito il “Suo Numero
Operatore”), in occasione di spese effettuate da Clienti sprovvisti di penny Card, provvedeva a registrare ripetutamente la NY Card n°
99110000000007780682, intestata al IG. , nonché la Persona_2
penny card n° 99110000000006784594 intestata alla IG.ra
[...]
, come di seguito si riporta . Per_3
Pertanto, a seguito delle articolate verifiche di cui sopra, emergeva come:
1) con riferimento alla NY Card n. 99110000000007780682, intestata al IG. , Lei durante l'attività di cassa abbia effettuato Persona_2
n° 9 passaggi il giorno 28 ottobre 2023 dalle ore 9:36 alle ore 12:47 e n° 8 passaggi il giorno 29 ottobre 2023 dalle ore 15:13 alle ore 16:45;
2) con riferimento alla NY Card n° 99110000000006784594 intestata alla IG.ra , Lei durante l'attività di cassa abbia effettuato Persona_3
n° 11 passaggi il giorno 5 novembre 2023 dalle ore 8:30 alle ore 12:39.
In virtù di quanto sopra dettagliato, Lei, nel periodo compreso tra il 28 ottobre 2023 ed il 5 novembre 2023, durante lo svolgimento dell'attività di cassa presso il Negozio con il Suo Numero Operatore, a fronte di spese effettuate da clienti sprovvisti di NY Card – dettagliatamente descritte nelle tabelle sopra riportate – registrava, per ben 16 volte, la
NY Card n. 99110000000007780682, intestata al IG. Per_2
e per ben 11 volte NY Card n° 99110000000006784594
[...]
intestata alla IG.ra . Persona_3
Conseguentemente, risulta di tutta evidenza come Lei abbia ripetutamente, e del tutto illegittimamente, utilizzato la NY card n°
99110000000007780682 e la NY Card n° 99110000000006784594 in occasione di spese effettuate da Clienti sprovvisti di NY card, violando apertamente e deliberatamente le direttive e procedure
6 aziendali, procurandosi, in tal modo, un illecito vantaggio economico.
Nello specifico risulta infatti che Lei, grazie ai punti digitali accumulati grazie al ripetuto indebito delle due NY Card sopracitate, abbia, più volte, beneficiato del “buono sconto da 10 € sulla spesa successiva, come di seguito si precisa:
….tal proposito, Le rammentiamo, come già evidenziato, che, qualora il
Cliente fosse sprovvisto della NY Card, è assolutamente fatto divieto all'operatore di cassa l'utilizzo di NY Card Personali o di altri clienti.
Non solo. La Sua condotta permetteva alla clientela non provvista di
NY Card di poter godere sconti riservati esclusivamente ai beneficiari della predetta tessera, disincentivando, altresì, ulteriori sottoscrizioni della stessa, contrariamente a quanto disposto dalla già menzionata procedura che disciplina la “Raccolta punti” (contenuta all'interno del c.d. “ , pubblicato sul sito intranet CP_4
aziendale), secondo la quale “Qualora il cliente ne sia sprovvisto (ndr della NY Card), invitare a sottoscriverla sul sito . CP_1
Precisiamo, inoltre, come la corretta esecuzione dell'attività di cassa costituisca parte essenziale delle Sue mansioni.
La Sua condotta sopra descritta è, all'evidenza, contraria agli obblighi di buona fede, correttezza, fedeltà, leale collaborazione e di cooperazione con l'impresa, posti alla base di ogni rapporto di lavoro.
Le rammentiamo, altresì, che Lei, in forza delle disposizioni della contrattazione collettiva, è tenuto ad una condotta conforme ai civici doveri.
Pertanto, nella convinzione che si renda conto della gravità dell'occorso, con la presente Le contestiamo formalmente i fatti sopra descritti, ai sensi dell'art. 7 della Legge n° 300 del 20 maggio 1970, invtandoLa a giustificarsi presentando le Sue eventuali controdeduzioni,
7 oralmente o per iscritto, nel termine di 5 (cinque) giorni.
Contestualmente, stante la gravità degli addebiti contestati, con la presente disponiamola Sua sospensione cautelare dal servizio sino all'esaurimento del presente procedimento disciplinare”.
Il ricorrente, a seguito della citata contestazione ha reso le proprie giustificazioni, deducendo quanto segue:
““Preliminarmente, devo osservare che la contestazione che mi viene mossa risulta molto generica e lacunosa;
in ogni caso, escludo ogni mia responsabilità in merito ai fatti narrati, intendendo ribadire che, nello svolgimento delle mie mansioni, mi sono sempre attenuto regolarmente e scrupolosamente ai miei doveri ed alle istruzioni ricevute.
Preciso di non avere mai avuto il possesso o la detenzione di NY
Card appartenenti ai clienti, tantomeno, di quelle da voi rilasciate ai sigg. e che non conosco neppure Persona_2 Persona_3
fisicamente e che sono completamente estraneo all'utilizzo delle stesse da parte dei vostri clienti così come sono estraneo ai profili di responsabilità che mi vengono attribuiti in merito ai fatti contestati, che respingo. Per maggiore chiarezza, respingo di avere mai fatto utilizzo
(meno che mai anomalo) delle predette NY Card da voi rilasciate ai signori e . Persona_2 Persona_3
Da altro lato, osservo che le “NY Card” non sono nominative, per cui il ER (nella specie il sottoscritto) non è dotato di strumenti per poter verificare l'eventuale utilizzo anomalo da parte dei clienti e/o terzi;
qualora l'azienda mi avesse fornito tali strumenti li avrei utilizzati.
E' pertanto gratuita anche la vostra ulteriore, del tutto infondata, accusa secondo la quale avrei beneficiato (non comprendo con quali modalità) dei buoni sconto erogati ai predetti signori e Per_2 Per_3
ed osservo che, qualora abbiate dei problemi da risolvere con i vostri due predetti clienti, sarebbe opportuno che lo facciate direttamente con
8 loro.
Nel ribadire la mia completa estraneità ai fatti contestati, confido di aver chiarito la mia posizione e, ad ogni modo, mi rimetto al vostro quo apprezzamento invitandovi all'archiviazione del procedimento, in considerazione anche del fatto che il sottoscritto, negli otto anni alle vostre dipendenze, è sempre stato ligio al proprio dovere e mai si è reso responsabile di alcuna condotta lesiva degli interessi dell'azienda.”
(doc. 8).
La parte resistente, non ritenendo fondate le citate giustificazioni ha, dunque, licenziato il ricorrente, con la lettera del 11 gennaio 2023, versata in atti. La parte ricorrente ha invocato in via principale la tutela reintegratoria, prevista dal comma 2, dell'art. 3 del d.lgs. n. 23/2015.
Occorre, quindi, verificare la sussistenza dei fatti contestati, alla luce dell'istruttoria svolta che appare utile riportare.
Il primo teste, , sentito all'udienza del 04.02.2025, Testimone_1
ha riferito quanto segue:
“…Adr: sono indifferente. Lavoro per la resistente da 13 anni. Da cinque anni lavoro come responsabile di zona della Campania. Conosco la parte ricorrente, in quanto sono stato anche il suo direttore e responsabile di zona.
Il ricorrente è stato licenziato, in quanto io ho fatto delle ricerche sulla cui base è stata adottata la contestazione disciplinare. Il sig. era Pt_1
addetto al NY Marcket di via calata Capodichino.
Mi è arrivata una segnalazione di anomalie di passaggi in cassa, dalla sede di Milano, con cui si comunicava che vi erano delle anomalie per passaggi in cassa che erano troppo numerosi, presso la sede di Napoli,
Capodichino. Per passaggi anomali, intendiamo una serie ripetuta di passaggi della c.d. penny card, in breve periodo. Tale penny è una carta fedeltà che ogni cliente può sottoscrivere. I dipendenti possono
9 sottoscrivere la penny card cliente sia la penny card del dipendente. La segnalazione riguardava, in particolare, due penny card. Io ho stampato gli scontrini relativi a queste operazioni ripetute e anomale, che sono state poste in essere in brevissimo tempo. Dagli scontrini emergeva che tali operazioni erano state poste in essere presso la medesima cassa, dallo steso operatore di cassa. Ogni operatore di cassa ha un proprio numero personale che emerge dallo scontrino. In astratto, un cliente può recarsi alla cassa e, in breve tempo, anche in pochi minuti, fare molte operazioni con la card. Tale possibilità, però, accade raramente, invece, ho riscontrato che queste operazioni così avvicinate e reiterate accadevano solo con lo stesso operatore e nello stesso turno. Il secondo passaggio della mia attività istruttoria ha riguardato l'uso del buono sconto delle due card attenzionate (buon sconto derivante dai punti accumulati). Il buono è stato riscosso il giorno dopo l'esame di tutti gli scontrini e della mia ricostruzione. Per verificare se un buono è stato riscosso occorre esaminare lo scontrino. Io ho verificato, dagli scontrini, quando è stato riscosso il buono sconto relativo a queste due card. Anche in ipotesi di uso del buono sconto emerge il numero identificativo dell'operatore in cassa. Preciso che ogni ER, quando inizia il turno, inserisce il suo cassetto con i soldi e può emettere gli scontrini, con il numero identificativo, solo lui. Il numero identificativo è collegato all'uso del cassetto con i soldi, assegnato a ciascun ER.
Non ricordo quando è stato usato il buono sconto ma, se ben ricordo, uno dei buoni sconto è stato usato di domenica, quando era presente l'operatrice . Dallo scontrino emerge il numero della card, Parte_2
l'operatore che ha registrato le operazioni e le merci acquistate.
Dunque, io ho intervistato l'operatrice , la quale mi ha detto Parte_2
che si ricordava perfettamente chi avesse utilizzato lo scontrino e mi ha riferito che il sig. aveva fatto questi acquisti. Dalla card non Pt_1
10 emerge il nome dell'intestatario. La signora mi ha riferito di Parte_2
aver chiesto se volesse esibire la card dipendente, ma il sig. ha Pt_1
risposto che non intendeva usare la card dipendente, ma ha esibito la card cliente e il buono sconto. Preciso che per usufruire di un buono sconto occorre, per forza, avere ed esibire la penny card collegata e tale penny deve essere passata con il lettore ottico. Ho intervistato anche un altro ER, , che mi ha riferito che era successa Testimone_2
una cosa analoga, con una spesa effettuata dal ricorrente.
Evidenzio che l'intervista alla sig.ra è stata fatta il giorno Parte_2
dopo l'acquisto riconnesso all'uso, da noi ritenuto improprio, della card cliente da parte del ricorrente. Dopo circa 15 giorni rispetto all'uso della card, ho ascoltato anche il ER . Tes_2
Vengono esibite al teste le due dichiarazioni allegata ai nn. 12 e 13 della memoria, sottoscritte dai lavoratori e il teste dichiara che tali dichiarazioni sono il frutto della sua intervista. Tali dichiarazioni sono state scritte a seguito del colloquio davanti a me. Vengono esibiti al teste i documenti da 14 a 20 e il teste dichiara che si tratta degli elenchi che ha esaminato nell'istruttoria. Io non sapevo chi fossero i titolari delle due card in questione, per rispetto della privacy e, dunque, non ho intervistato i clienti titolari delle due card. La mia ricostruzione riguarda solo l'utilizzo improprio di queste carte. Per creare la carte clienti, il cliente accede ad un'applicazione con la quale sottoscrive una penny card, con una firma digitale con il codice Otp. Non occorre comunicare i dati personali all'amministrazione o, meglio, preciso che i dati sono forniti all'applicazione della penny market, ma i dipendenti non vi possono accedere. Occorre comunque uno smartphone per registrarsi e il cliente che viene in cassa viene aiutato dai dipendenti ad inserire i dati nell'applicazione. Ci sono i vecchi clienti che hanno una penny card fisica, ma ormai le penny card sono digitali e vengono
11 esibite dal cellulare. Se ben ricordo, i due cassieri intervistati mi hanno riferito che il sig. aveva esibito queste due card, in due occasioni Pt_1
diverse, tramite il suo cellulare. Non so se abbia esibito il suo cellulare.
I documenti da 14 a 20 sono l'estrazione delle casse.
Adr: quando un cliente accede all'applicazione per creare la penny card deve fornire un indirizzo mail, nome e cognome. Adr: ho ascoltato la cassiera pochi giorni dopo l'uso “anomalo” del buono e del Parte_2
mio riscontro.
La segnalazione da Milano è arrivata, se ben ricordo, di lunedì/martedì con una mail, in cui si segnalava che, nella settimana che si era appena conclusa, vi erano stati sia dei passaggi reiterati della penny card, collegati con degli acquisti, sia la riscossione del buono derivate da tali acquisti. Il giorno dopo la segnalazione, ho fatto la verifica sugli scontrini e dopo poco ho effettuato l'intervista.
Adr: dovrei aver conservato la mail con cui sono state segnalate le anomalie: dovrei verificare tale circostanza.
Adr: il difensore della parte ricorrente chiede al teste se ha verificato anche le operazioni che risultano dal documento n. 14 registrate alle ore
19. 55 e 20.44. Il teste dichiara che si tratta solo di due scontrini e non ha fatto le interviste su tali passaggi, in quanto non risultavano dei passaggi anomali, in quanto non si tratta di operazioni fatte dallo stesso operatore e non sono ravvicinate. Adr: dal documento n. 14 non c'è il numero di operatore, ma reca solo le registrazioni effettuate con una certa card. Tale documento va confrontato con il doc. n. 17, da cui emerge anche il numero di operazione e, dunque, io ho confrontato questi due documenti.
Adr: viene proposta la seguente domanda: dal doc. 15 risulta un'operazione a distanza di 12 secondi da un'altra operazione, alle ore
13.53. Queste due operazioni così ravvicinate rappresentano la prima,
12 l'emissione del buono sconto e la seconda, la riscossione del buono.
Quest'operazione di acquisto con il buono sconto emerge dal doc. n.
20”.
Il teste, , sentito all'udienza del 04.02.2025, ha riferito Tes_3
quanto segue: “… Adr: sono indifferente. Conosco la parte ricorrente perché abbiamo lavorato insieme presso la penny market. Sono stato licenziato a fine 2022. Ho proposto una causa che è stata conciliata.
Sono stato licenziato per superamento del periodo di comporto.
Abbiamo lavorato nello stesso punto vendita. So che il ricorrente è stato licenziato nel 2023. Ogni tanto sento il ricorrente e, quindi, conosco i fatti di causa, in quanto il ricorrente mi ha riferito di essere stato licenziato per un problema con le card. Il ricorrente mi ha detto di essere stato licenziato per asserito uso di penny card, per buoni sconto,
a lui non intestate. Non ricordo a quando risale l'uso di queste card. Io ho lavorato dal 2014 e so che le penny card, inizialmente, erano in formato cartaceo e da ultimo erano in formato digitale e create da un app dell'azienda. Il ER non ha modo di identificare il cliente e la congruenza tra la carta e la persona fisica che fa l'acquisto. Quando il cliente crea la card, l'app crea un codice “ean” che viene scansionato dal ER. Io non ero presente ai fatti di cui è causa. Adr: il ER non può verificare l'identità del cliente e non può utilizzare carte di altri soggetti. Preciso che la carta viene scansionata con un lettore ottico.
Anche quando la card viene utilizzata per il buon sconto, viene emesso uno scontrino con gli acquisti dal quale emerge anche un codice ean che attesta che il pagamento è avvenuto anche con un buono sconto. Preciso che, quando il cliente vuole utilizzare i punti accumulati, deve avvisare il ER, il quale dice al cliente di passare il proprio cellulare davanti al lettore ottico che deve leggere la carta. In questo caso, il ER deve
13 avviare la procedura, premendo un tasto sullo schermo per consentire la fruizione del buono sconto e, dunque, sullo scontrino risulta che è stato utilizzato lo sconto relativo ad una certa carta. Dunque, emerge sia il numero di carta, i punti residui, ma non emerge il nome del cliente. Ci sono varie campagne promozionali dell'azienda, alcune prevedono l'adozione di uno scontrino cartaceo da passare in concomitanza con la card e altre in cui basta passare la card e si applica lo sconto.
Adr: il ER non vede la carta inserita nel cellulare, in quanto il cliente avvicina il cellulare ad un lettore ottico che rileva la presenza della carta creata dall'app. Null'altro so”.
La teste, , sentita all'udienza del 06.05.2025, ha Testimone_4
riferito quanto segue: “… Lavoro per la dal 2013 con CP_1
mansioni di addetto vendite. Conosco la parte ricorrente perché era un mio collega e abbiamo lavorato presso lo stesso punto vendita. Ho saputo, dopo che è andato via, che il ricorrente ha accumulato punti su una carta penny e stampava dei buoni spesa, provvedendo ad acquistare cose. Non ricordo esattamente chi mi ha riferito questo, ovvero se un collega o il mio superiore.
Ricordo che una domenica ero di turno di mattina, prima del licenziamento del ricorrente;
io ero addetta alla cassa con un numero di operatore che mi identificava e il ricorrente, alla fine del turno, si presentò alla mia cassa con il carrello della spesa ed esibì una carta penny, ma non ricordo se fosse una carta fisica oppure una fotografia sul cellulare oppure l'app.
Ricordo che il ricorrente mi chiese di stampare un buono pari ad € 10.
Preciso che su ogni carta penny si accumulano dei punti. La carta penny è nominativa ma per privacy, il ER non può vedere a chi è intestata, ma la carta ha un codice a barre ed un numero identificativo.
14 I dipendenti hanno sia la carta penny cliente sia la carta dipendente. Per quanto ricordo, il ricorrente non utilizzò la carta dipendente ma la carta cliente, dunque, su sua richiesta, io ho stampato il buono e l'ho applicato alla spesa. Ricordo che il mio ispettore, , mi ha chiesto Testimone_1
chiarimenti in merito a tale spesa e io mi ricordavo di quanto accaduto perché il ricorrente non faceva quasi mai la spesa e mi rimase impressa la vicenda.
Io non so perché quest'acquisto era irregolare. Non posso controllare la corrispondenza tra numero di carta e documento del cliente. Io non so se la carta utilizzata dal ricorrente, nell'episodio di cui ho riferito, fosse a lui intestata o meno. Ho saputo dai colleghi che il collega ricorrente, anche lui addetto alla cassa, si appropriava dei punti indebitamente su una carta in suo possesso, di cui non so se fosse titolare. Per quanto ho saputo, il ricorrente utilizzava i buoni accumulati con i punti nel fare la sua spesa personale. Non ricordo esattamente l'ora in cui il ricorrente ha fatto la spesa alla mia cassa, forse erano le 13 o 14, ma sicuramente si trattava di fine turno, in quanto il ricorrente aveva terminato il suo turno.
Adr: la carta penny del dipendente è intestata al dipendente e i dati vengono dichiarati al momento in cui si richiede la carta. In cassa non è possibile vedere il titolare della carta. Né il cliente né il dipendente possono utilizzare la carta intestata ad altri. Al momento della stampa del buono sconto, non potevo verificare se ci fosse corrispondenza tra il sig.
e la carta. Di sicuro il sig. mi ha dato una carta al momento Pt_1 Pt_1
dell'acquisto, anche se non ricordo se fosse cartacea.
Adr: ai dipendenti viene fatto visionare un regolamento sull'utilizzo della carta penny, che viene accettato.
Adr: viene esibito il documento n.13 al teste, la quale dichiara di riconoscere la firma apposta sulla dichiarazione.
15 Adr: sono stata ascoltata il giorno dopo la spesa di cui ho riferito e ricordo che, nel mio turno domenicale, l'unico ER dipendente che venne da me era il sig. . L'ispettore mi chiese se avessi passato la spesa al Pt_1
sig. e io riferii ciò che ricordavo. Adr: l'ispettore non lavora nel Pt_1
punto vendita ma si occupa di svolgere le sue funzioni in tutte le sedi della
Campania. Non so come mai l'ispettore abbia iniziato ad attenzionare gli acquisti del ricorrente. Preciso che il sig. ha utilizzato solo un Pt_1
buono sconto, ma non so se abbia utilizzato ulteriori buoni sconto. Adr: la carta dipendente consente al dipendente uno sconto del 5% sulla spesa complessiva. Io ho chiesto al ricorrente se avesse la carta dipendente, in buona fede, per consentirgli di cumulare i due benefici, ma mi disse di non avere la carta. Adr: quando viene esibita la carta clienti, viene passata al lettore ottico che individua il codice a barre che viene letto. Dallo scontrino emerge l'operatore di cassa e il numero della carta, nonché il buono sconto eventualmente utilizzato. Null'altro so”.
Il quarto teste, , ha riferito: Testimone_5
“Adr: sono indifferente. Ho lavorato per la resistente dal 2016 alla fine del
2023, se ben ricordo, con funzioni di addetto vendite. Mi sono dimesso ed ho proposto causa, pendente presso questo Tribunale, per straordinari e demansionamento. Conosco la parte ricorrente perché abbia lavorato insieme nello stesso reparto. Il ricorrente era sia scaffalista che ER.
So che il ricorrente ha lavorato fino a gennaio 2024. Quando il ricorrente
è stato licenziato io ero già andato via. Altri colleghi, tra cui il dipendente mi hanno riferito che il ricorrente è stato licenziato per l'utilizzo Tes_3
irregolare di carte penny. Un dipendente ha una carta dipendente e può usare anche una carta cliente anche di un genitore o di un parente. Non viene fatto visionare al dipendente il regolamento della carta penny.
Almeno io non l'ho mai letto. Quando un cliente o un dipendente esibisce la carta penny cliente, il ER la passa al lettore ottico. Prima c'era un
16 passaggio cartaceo e, di recente, c'è un Qr code e non sono nominative.
Per quanto so, il ricorrente è stato licenziato perché, mentre era addetto alla cassa, ha passato più volte la carta cliente in occasione degli acquisti dei clienti. Il ER non può passare, mentre svolge la sua funzione, la propria carta in occasione degli acquisti di un cliente, ma se un cliente esibisce una carta cliente, nel fare la spesa, il ER non ha possibilità di fare nessun controllo sulla corrispondenza tra il nome del cliente e il nominativo della carta.
Adr: il ER sta dietro la cassa, mentre il lettore del Qrcode è davanti alla cassa e il cliente può passare la carta in autonomia.
Adr: il ER non si può accorgere se più clienti, ad esempio di una stessa famiglia che fanno la spesa insieme, utilizzano la stessa carta. Per chiedere la carta bisogna compilare un modulo e la carta è sita nell'app del cellulare oppure può stare in foto sul cellulare. Non so se il ricorrente abbia utilizzato dei buoni sconto relativi a carte clienti intestate ad altri soggetti. Per avere un buono, comunque, occorre sempre esibire la carta penny corrispondente, sulla quale si accumulano i buoni sconto. Preciso che sullo scontrino è indicato un codice che corrisponde al buono sconto.
Adr: io ho anche fatto funzioni di ER. Per avere uno sconto, collegato ad una carta penny, occorre non solo esibire la carta penny, con l'app, la fotografia o la forma cartacea, ma anche uno scontrino precedente da cui emerge lo sconto. Null'altro so”.
In sede di libero interrogatorio, il ricorrente ha reso le seguenti dichiarazioni:
“ Confermo il ricorso. Ho una carta mia personale e un'altra dipendente.
Ho letto la contestazione disciplinare e non ho mai passato la carta dei clienti indicati nella contestazione, nel senso che io non li conosco e non posso verificare i nominativi dei clienti. In qualità di ER, devo passare
17 la carta che è consegnata dal cliente, la quale non è nominativa. Io ho fatto acquisti solo con la mia carta penny dipendente e con quella penny cliente, ma non ho mai utilizzato carte di altre personeper fare acquisti personali.
Nelle date indicate nella contestazione io non ho fatto acquisiti. Io non conosco i due clienti e non ho mai avuto le carte sul mio cellulare. Sono interessato alla reintegra, ma a puro titolo conciliativo, sono disponibile a conciliare per la somma corrispondente a 15 mensilità relative alla retribuzione globale di fatto”.
Liberamente interrogato il procuratore speciale dichiara:
“Confermo la memoria. La contestazione disciplinare deriva dalla segnalazione di due colleghe che hanno riferito che il sig passava Pt_1
delle penny card presenti nel suo cellulare, che non erano intestate a lui. Le due colleghe stavano in cassa in quel momento e gli hanno chiesto se le carte fossero a lui intestate, ma il ricorrente ha risposto che non erano le sue carte.
Le ER hanno fornito delle dichiarazioni spontanee, sulla cui base è stata individuata la titolarità delle carte, in quanto la cassa fornisce il numero identificativo di ogni carta che compare sullo scontrino. La condotta contestata non riguarda l'acquisto personale con una carta di altro soggetto, anche se ogni dipendente è tenuto ad utilizzare la propria carta dipendente. La condotta contestata riguarda soprattutto la strategia dell'accumulo di punti sulle carte utilizzate dal ricorrente per i suoi acquisti personali, intestate a due clienti, accumulo avvenuto quando il ricorrente svolgeva le funzioni di ER. Dalle circostanze riferite dalle due dipendenti, l'azienda ha verificato le risultanze di cassa e gli indizi sono rappresentati dall'uso reiterato delle due carte in poche ore della medesima giornata. L'azienda non ha contatto le due clienti. L'azienda offre, a puro titolo conciliativo, la somma corrispondente a due mensilità..”
18 Ai fini del decidere, appare preliminare chiarire le modalità di funzionamento della citata carta, nonché il regolamento circa il suo utilizzo.
In proposito, la parte resistente, nelle note, ha dedotto che la “ CP_1
in un'ottica di fidelizzazione della clientela, consente alla stessa di
[...]
usufruire di particolari scontistiche o ritirare premi tramite una carta fedeltà denominata “NY Card, chiarendo che “ tale carta, originariamente cartacea, è divenuta nel tempo digitale, in quanto può essere scaricata su qualsiasi smartphone;
peraltro, le NY Card cartacee emesse prima della digitalizzazione sono tutt'ora in circolazione e sono pienamente valide ed utilizzabili”. “Al momento della spesa, il cliente passa la carta (cartacea o digitale) su un lettore ottico (che ne legge la barra magnetica, in caso di
NY Card cartacea, o tramite QR Code in caso di carta digitale) presente nella cassa. Tale passaggio viene registrato e riportato sullo scontrino della spesa. Ad ogni spesa, il cliente accumula dei punti in numero variabile a seconda dell'entità del corrispettivo pagato per la spesa effettuata (a €
100,00 di spesa corrisponde un punto: cfr. doc. 9 allegato alla memoria difensiva): più punti accumula, maggiori sconti il cliente può avere sulla spesa successiva o maggiori o più importanti prodotti può ricevere in premio” …”Per spendere i punti accumulati e ricevere i vantaggi sopra riferiti, ed in particolare gli sconti sugli acquisti successivi, il cliente deve recarsi in cassa con la spesa e chiedere al ER discaricare i punti accumulati sulla propria NY Card: il corrispondente controvalore in denaro rappresenta lo sconto”. ( cfr.: deduzioni di cui alle note illustrative del settembre 2025).
Tanto premesso, appare opportuno analizzare la contestazione disciplinare che risulta fondata su due tipologie di condotte, collegate da una medesima finalità. La parte resistente, al fine di chiarire la propria contestazione, nelle note ha dedotto quanto segue:
19 “ la contestazione disciplinare da cui è originato il licenziamento non discende da un omesso controllo da parte del IG. circa il corretto Pt_1
passaggio di NY Card da parte dei clienti, ma dalla condotta volontaria, consapevole e dolosa del Ricorrente, il quale ha passato alla propria cassa, mentre era in servizio e registrava la spesa degli avventori
(evidentemente sprovvisti di una propria NY Card), due NY Card intestate ad altrettanti clienti (e, quindi, non sue) ed ha poi utilizzato i punti in questo modo accumulati per ottenere degli sconti non dovuti. È, dunque, del tutto irrilevante il fatto che il nominativo associato alla NY Card non sia visibile al ER e che, quindi, quest'ultimo non possa sapere se chi passa la carta fedeltà è realmente il titolare”.
Da tali precisazioni, emerge, quindi, un primo dato di fatto: il ER non può controllare il nominativo associato alla carta esibita al momento dell'acquisto dal cliente, che, dunque, non viene identificato e il ER non può e non deve controllare che l'identità del cliente sia corrispondente al nominativo associato alla carta sulla quale si accumulano i punti, a seguito del pagamento di un prodotto.
Tale circostanza risulta confermata anche dalla teste che ha Parte_2
dichiarato: “La carta penny è nominativa ma per privacy, il ER non può vedere a chi è intestata, ma la carta ha un codice a barre ed un numero identificativo”…,” Non posso controllare la corrispondenza tra numero di carta e documento del cliente.” ….In cassa non è possibile vedere il titolare della carta. Né il cliente né il dipendente possono utilizzare la carta intestata ad altri.”.
Il Procuratore speciale, in ordine alla contestazione ha chiarito, inoltre, che: “La condotta contestata non riguarda l'acquisto personale con una carta di altro soggetto, anche se ogni dipendente è tenuto ad utilizzare la propria carta dipendente. La condotta contestata riguarda soprattutto la
20 strategia dell'accumulo di punti sulle carte utilizzate dal ricorrente per i suoi acquisti personali, intestate a due clienti, accumulo avvenuto quando il ricorrente svolgeva le funzioni di ER”.
A prescindere dal tema della legittimità dei controlli cd. difensivi del datore di lavoro, i fatti contestati al ricorrente, posti a fondamento del licenziamento disciplinare, non appaiono provati.
La strategia derivante dall'accumulo fraudolento di buoni spesa, sulle carte intestate ai due clienti e , difatti, ( azione che costituisce il Per_3 Per_2
prodromo della successiva condotta integrata dall'utilizzo del buono sconto, maturato in relazione a tali carte), non risulta provata nella sua materialità.
La documentazione prodotta, ovvero l'estratto del giornale del fondo cassa, consente al più di comprovare che alla cassa n. 11, dove ha lavorato il sig.
, risultano registrate una serie di operazioni reiterate, ricollegate alla Pt_1
NY Card n. 99110000000007780682, intestata al IG. Persona_2
e la NY Card n. 99110000000006784594, intestata alla IG.ra
[...]
(DOC. 16), ( cfr.: deduzioni di cui alla memoria difensiva: “le Per_3
quali risultavano essere state passate in cassa dal ER con il numero operatore personale, incedibile ed esclusivo n. 11 assegnato al IG. Pt_1
(cfr. DOC. 6 cit.) Il tutto come da dettaglio che segue (DOC. 17)) , ma dall'istruttoria svolta non emerge la prova delle seguenti circostanze di fatto:
1) la disponibilità sul cellulare del ricorrente delle citate card Pt_1
digitali;
2) che i citati acquisti reiterati sulle due carte e concentrate nel medesimo giorno e in un arco temporale limitato, siano stati effettivamente effettuati dall , con il passaggio di tale carta Pt_1
dal suo cellulare e non dal titolare della carta.
21 Non risulta, in altri termini, la prova relativa all'intervento proprio del ricorrente in relazione all'accumulo dei punti sulle due carte, in quanto, non sono stati ascoltati in sede istruttoria interna i titolari della carta “ NY”, né la parte resistente ha indicato quali testi nel presente giudizio tali titolari, che avrebbero potuto confortare la ricostruzione della parte resistente, oppure chiarire le ragioni dei passaggi in cassa reiterati e concentrati in poche ore.
Nessun testimone, difatti, ha dichiarato di avere visto il signor Pt_1
passare le card in questione in occasione di spese eseguite da terzi, né alcun testimone ha mai visto il numero di card (che non è nominativa e non riporta la foto del possessore) con il quale l avrebbe, secondo la Pt_1
contestazione, utilizzato i buoni spesa.
Il teste , difatti, ha ammesso di non aver incontrato i titolari della Tes_1
card, riferendo che: “Io non sapevo chi fossero i titolari delle due card in questione, per rispetto della privacy e, dunque, non ho intervistato i clienti titolari delle due card.”
Tale teste ha, peraltro, confermato che_: “In astratto, un cliente può recarsi alla cassa e, in breve tempo, anche in pochi minuti, fare molte operazioni con la card. Tale possibilità, però, accade raramente, invece, ho riscontrato che queste operazioni così avvicinate e reiterate accadevano solo con lo stesso operatore e nello stesso turno.”
La ricostruzione della parte resistente, quindi, si fonda su una deduzione e sulla sussistenza di indici di fatto dai quali risalire alla condotta di accumulo illecito di punti su una carta non personale, ma non risulta che dei testimoni abbiano visto tale condotta posta in essere dal ricorrente, né è possibile escludere del tutto, come riferito dallo stesso teste che il Tes_1
cliente abbia effettuato diverse operazioni reiterate e che abbia passato la propria carta a dei familiari, né la parte resistente ha fornito ulteriori
22 elementi di fatto, idonei a corroborare la propria tesi ricostruttiva, in quanto non risulta che sia stato dedotto il numero di casse in funzione nei giorni di cui alla contestazione, dato imprescindibile per comprendere se il titolare della dovesse necessariamente effettuare i propri reiterati acquisiti Pt_3
dalla stessa , oppure poteva rivolgersi ad ulteriori casse. Pt_3
In merito alla seconda condotta contestata, la cui prova consente di inferire anche la sussistenza della prova del reiterato accumulo sulle citate carte dei punti ad opera del ricorrente, ovvero l'uso dei buoni, è stata ascoltata, su indicazione delTribunale, la steste , la quale, però, non ha bloccato Parte_2
l'asserito l'acquisto del ricorrente, negando lo sconto, né ha potuto verificare la congruenza tra il nominativo corrispondente alla carta e il ricorrente ( posto che è possibile che un dipendente abbia anche una Carta penny, oltre alla carta dipendente).
Tale teste, come già riportato, ha riferito che il ER non può controllare corrispondenza tra numero di carta e documento del cliente. In particolare, tale teste ha evidenziato di non sapere “se la carta utilizzata dal ricorrente”, nell'episodio in contestazione, “fosse a lui intestata o meno”.
La teste non ha reso neppure una precisa dichiarazione circa l'orario del presunto uso del buono in contestazione, in quanto ha detto che: “Non ricordo esattamente l'ora in cui il ricorrente ha fatto la spesa alla mia cassa, forse erano le 13 o 14, ma sicuramente si trattava di fine turno, in quanto il ricorrente aveva terminato il suo turno”.
La testimonianza della Cassiera sig. consente solo di confermare Parte_2
che il ricorrente ha usufruito di un buono, senza esibire una carta dipendente, ma tale teste ha precisato: “Al momento della stampa del buono sconto, non potevo verificare se ci fosse corrispondenza tra il sig. e Pt_1
la carta. Di sicuro il sig. mi ha dato una carta al momento Pt_1
dell'acquisto, anche se non ricordo se fosse cartacea”.
23 Non sussiste, dunque, la prova che l'uso del buono sconto, del valore di €
10 , che emerge dallo scontrino, estratto dal registro di cassa, connesso con la carta intestata alla sig. ( cfr.: doc. nn. 19 e 20 del Per_3
resistente), sia da ricollegare con certezza all'acquisto effettuato a fine turno dal ricorrente, riferito dalla teste che non ricorda neppure la Parte_2
tipologia di carta, se digitale o meno.
In conclusione, non risultano comprovati tutti i fatti indicati nella contestazione disciplinare, la quale, del resto, risulta anche generica circa la modalità con cui è stata rilevata le dedotte “ anomalie relative alle operazioni di registrazione della NY card e nella gestione dei punti digitali”. ( contestazione disciplinare versata in atti).
Viene in rilievo, indi, il profilo della legittimità o meno dei controlli difensivi predisposti dal datore di lavoro, nonché la prospettata violazione dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori.
In linea di principio si osserva che la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione di rilievo nomofilattico circa la compatibilità dei c.d. "controlli difensivi" (ab imo v. Cass. Civ. n. 4746 del 2002) con la modifica dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori recata dal D.Lgs. n. 151 del
2015 e successive integrazioni) ha affermato principi che possono essere sintetizzati come di seguito. ( CFR.: Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud.
08/06/2023) 26/06/2023, n. 18168).
Occorre distinguere, anche per comodità di sintesi verbale, "tra i controlli a difesa del patrimonio aziendale che riguardano tutti i dipendenti (o gruppi di dipendenti) nello svolgimento della loro prestazione di lavoro che li pone a contatto con tale patrimonio, controlli che dovranno necessariamente essere realizzati nel rispetto delle previsioni dell'art. 4 novellato in tutti i suoi aspetti e "controlli difensivi" in senso stretto, diretti ad accertare specificamente condotte illecite ascrivibili - in base a concreti indizi - a
24 singoli dipendenti, anche se questo si verifica durante la prestazione di lavoro"; questi ultimi "controlli, anche se effettuati con strumenti tecnologici, non avendo ad oggetto la normale attività del lavoratore", si situano, ancora oggi, "all'esterno del perimetro applicativo dell'art. 4"
(Cass. Civ. n. 25732/2021 cit., punti 31 e 32). (cfr. Cass. Civ. n. 25732 del
2021; successiva conf. Cass. Civ. n. 34092 del 2021).
Per non avere ad oggetto una "attività - in senso tecnico - del lavoratore", il controllo "difensivo in senso stretto" deve essere "mirato" ed "attuato ex post", ossia "a seguito del comportamento illecito di uno o più lavoratori del cui avvenuto compimento il datore abbia avuto il fondato sospetto", perchè solo a partire "da quel momento" il datore può provvedere alla raccolta di informazioni utilizzabili (Cass. Civ. n. 25732/2021 cit., punti 40
e 44).
Tuttavia, anche "in presenza di un sospetto di attività illecita", occorrerà, nell'osservanza della disciplina a tutela della riservatezza del lavoratore, e segnatamente dell'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, "assicurare un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, con un contemperamento che non può prescindere dalle circostanze del caso concreto" (Cass. Civ. n. 25732/2021 cit., punti 36 e 38, in cui si richiama
Cass. Civ. n. 26682 del 2017).
Tre profili sono compendiati nel finale principio di diritto che così statuisce: "Sono consentiti i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purchè sia assicurato un corretto bilanciamento
25 tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all'insorgere del sospetto" (Cass. Civ. n.
25732/2021 cit., punto 51).
Non può dubitarsi che incomba sul datore di lavoro l'onere di allegare prima e provare poi le specifiche circostanze che lo hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico ex post, considerato che solo tale "fondato sospetto" consente al datore di lavoro di porre la sua azione al di fuori del perimetro di applicazione diretta dell'art. 4 St. lav. e tenuto altresì conto del più generale criterio legale L. n. 604 del 1966, ex art. 5 che grava la parte datoriale dell'onere di provare il complesso degli elementi che giustificano il licenziamento. Una volta consegnati al contraddittorio gli elementi che la parte datoriale adduce a fondamento dell'iniziativa di controllo tecnologico, spetterà al giudice valutare, mediante l'apprezzamento delle circostanze del caso, se gli stessi fossero indizi, materiali e riconoscibili, non espressione di un puro convincimento soggettivo, idonei a concretare il fondato sospetto della commissione di comportamenti illeciti. Perchè solo la sussistenza di essi costituisce riscontro oggettivo dell'autenticità dell'intento difensivo del controllo, non diretto, quindi, ad un generale monitoraggio dell'attività lavorativa di dipendenti, quanto piuttosto "mirato" ad accertare prefigurate condotte contra ius, non attinenti al mero inadempimento degli obblighi derivanti dalla prestazione lavorativa.
La giurisprudenza della Corte Edu (nel caso e altri c. Persona_4
Spagna, 17 ottobre 2019) ha ritenuto che costituisca una giustificazione legittima del controllo "l'esistenza di un ragionevole sospetto circa la commissione di illeciti", mentre "non è accettabile la posizione secondo cui anche il minimo sospetto di appropriazione illecita possa autorizzare l'installazione di strumenti occulti di videosorveglianza". Al "ragionevole
26 sospetto dell'esistenza di condotte lesive di beni estranei all'adempimento dell'obbligazione lavorativa" si richiama anche Cass. Civ. n. 26682 del
2017 già citata. ( CFR.: Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 08/06/2023)
26/06/2023, n. 18168).
Tanto premesso, in punto di diritto, si rileva che la parte resistente ha contestato la sussistenza di un controllo difensivo occulto, deducendo che il
“fondato sospetto” che ha determinato la successiva indagine sulla documentazione fiscale obbligatoria ( giornale di fondo elettronico di cassa), è sorto grazie alla segnalazione di alcuni collaboratori, non menzionati con il nominativo nella memoria difensiva.
L'istruttoria svolta non ha confermato pienamente tale versione dei fatti, in quanto il teste ha riferito che: Tes_1
“Mi è arrivata una segnalazione di anomalie di passaggi in cassa, dalla sede di Milano, con cui si comunicava che vi erano delle anomalie per passaggi in cassa che erano troppo numerosi, presso la sede di Napoli,
Capodichino. Per passaggi anomali, intendiamo una serie ripetuta di passaggi della c.d. penny card, in breve periodo…… La segnalazione riguardava, in particolare, due penny card. Io ho stampato gli scontrini relativi a queste operazioni ripetute e anomale, che sono state poste in essere in brevissimo tempo.”
Tale versione dei fatti smentisce, inoltre, quanto dichiarato dal Procuratore speciale, il quale ha riferito che:
“La contestazione disciplinare deriva dalla segnalazione di due colleghe che hanno riferito che il sig passava delle penny card presenti nel Pt_1
suo cellulare, che non erano intestate a lui. Le due colleghe stavano in cassa in quel momento e gli hanno chiesto se le carte fossero a lui intestate, ma il ricorrente ha risposto che non erano le sue carte. Le ER hanno fornito delle dichiarazioni spontanee, sulla cui base è stata
27 individuata la titolarità della carte, in quanto la cassa fornisce il numero identificativo di ogni carta che compare sullo scontrino”.
Tali dichiarazioni, però, non risultano confortate dalla testimonianza della cassiera, sig. , la quale non ha dichiarato di aver segnalato Parte_2
un'anomalia nella spesa effettuata il 5 novembre dal ricorrente, ma, al contrario, dalla sua deposizione si evince che la teste fu avvisata dal sig.
che le chiese dei chiarimenti ( cfr.: verbale della teste che Tes_1 Parte_2
afferma: “ Ho saputo, dopo che è andato via, che il ricorrente ha accumulato punti su una carta penny e stampava dei buoni spesa, provvedendo ad acquistare cose. Non ricordo esattamente chi mi ha riferito questo, ovvero se un collega o il mio superiore”…...).
“Ricordo che il mio ispettore, , mi ha chiesto chiarimenti in Testimone_1
merito a tale spesa e io mi ricordavo di quanto accaduto perché il ricorrente non faceva quasi mai la spesa e mi rimase impressa la vicenda”.
Dall'istruttoria, dunque, come del resto ammesso dalla parte resistente nelle note illustrative, è emerso che il fondato sospetto, che ha generato i successivi controlli difensivi, è sorto dopo che il sistema informativo centrale collegato a tutte le casse ha segnalato il passaggio anomalo, perché reiterato in un ristrettissimo arco temporale, di due penny card, inviando un allert agli organi ispettivi competenti. ( note della parte resistente, settembre 2025, pag. 14).
Il ha confermato, infatti, che l'indagine è partita da una Tes_1
"segnalazione di anomalie di passaggi in cassa, dalla sede di Milano".
Nella memoria difensiva, peraltro, non si fa cenno alle modalità di funzionamento del citato “ sistema informativo centrale”, né risulta dedotto che è stata fornita ai dipendenti un'”adeguata informazione delle modalità
d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli”, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
28 Anche nella contestazione disciplinare non si menziona la sussistenza di una sorta di controllo da remoto a livello centrale di monitoraggio delle carte.
In assenza di ulteriori deduzioni circa le modalità di funzionamento del citato sistema di controllo centralizzato delle casse, va ritenuto che l'utilizzo di tale sistema a distanza da remoto, integri una violazione delle garanzie del citato art. 4 L. 300/1970 (accordo sindacale o autorizzazione ispettiva), che non risulta siano state rispettate, in quanto il sospetto circa l'imputazione dell'uso illecito della carta penny è sorto esclusivamente a seguito dell'allert inviato dal citato sistema di controllo da remoto e non dalla segnalazione della cassiera o di altri dipendenti.
I successivi riscontri sugli scontrini fiscali presenti in cassa trovano fondamento, quindi, su un sospetto rilevato attraverso l'utilizzo di sistema di monitoraggio preventivo e generalizzato sull'attività di tutte le attività di cassa di tutti i dipendenti.
Ne consegue l'inutilizzabilità dei dati così raccolti e, di conseguenza,
l'insussistenza del fatto contestato, poiché basato su fonti di prova illecite, in assenza di chiarimenti circa il funzionamento del citato sistema di controllo che andavano, però, introdotti tempestivamente in giudizio, con la memoria difensiva.
In conclusione, per tutti i motivi esposti, il licenziamento intimato va ritemuto illegittimo per insussistenza del fatto, del licenziamento per cui è causa, con conseguente applicazione dei rimedi reintegratori e risarcitori di cui al comma 2 dell'art. 3 del Dlgs 23/2015, invocati con la domanda principale .
Il citato art. 3, comma due, prevede quanto segue:
29 “Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3.”.
La parte convenuta va condannata, pertanto, a reintegrare la parte ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché al pagamento, in favore della ricorrente, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, ( indicata in ricorso in €
1971,74), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione del credito al soddisfo. Tale indennità non può superare le dodici mensilità. Il datore di lavoro va condannato, altresì, al pagamento
30 dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. MA IZ- così provvede:
1) dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente e, per l'effetto, annulla il licenziamento e ordina alla parte convenuta di reintegrare immediatamente la ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato;
2) condanna la parte convenuta a reintegrare la parte ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché al pagamento, in suo favore, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, ( pari a €
1971,74), nella misura massima di dodici mensilità, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione del credito al soddisfo;
3) condanna il datore di lavoro, altresì, al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
4) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite , liquidate in € 4.000,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa, con attribuzione.
Si Comunichi
31 Napoli, il 19/11/2025 - 22/12/2025
Il Giudice
AR RI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 23/12/2025 in
Cancelleria
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