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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 29/10/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1073/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. LU RE Presidente relatore dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale
Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1073/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. AZZURRA ELMI presso il C.F._2 quale hanno eletto domicilio
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Parti Ricorrenti: “1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Prato (PO), il 15.04.2000, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Prato, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2. Disporre che i coniugi continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3. Disporre il mantenimento dei figli, a carico del padre nella somma di euro 500,00 per ciascun figlio, per un totale di euro 1.000,00, entro il 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, rivalutato annualmente, oltre le spese straordinarie al 50%, previamente documentate e autorizzate, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei ragazzi”.
Pubblico Ministero: «Visto» del 05/08/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/07/2025, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Prato, in data 15/04/2000.
Con provvedimento del 22/10/25, il Presidente ha invitato le parti a modificare il ricorso, laddove hanno chiesto l'affidamento condiviso dei figli maggiorenni.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 29/10/2025, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno modificato il ricorso come richiesto e confermato la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
pagina 2 di 4 Quanto all'accordo delle parti in ordine al mantenimento da parte del padre dei figli
, nata il [...] e , nato il [...], entrambi maggiorenni e non Per_1 Per_2 economicamente indipendenti, rileva il Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-septies c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse dei figli a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale di genitori, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
e sposati a Prato il 15/04/2000, con atto trascritto nel registro degli atti Parte_2 di matrimonio del predetto Comune al n. 42, parte 2, Serie A, anno 2000, ed ordina all'Ufficiale di Stato civile di provvedere alle annotazioni di legge;
B) omologa l'accordo di seguito trascritto:
2. Disporre che i coniugi continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3. Disporre il mantenimento dei figli, a carico del padre nella somma di euro 500,00 per ciascun figlio, per un totale di euro 1.000,00, entro il 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, rivalutato annualmente, oltre le spese straordinarie al 50%, previamente documentate e autorizzate, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei ragazzi.
C) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 29/10/2025 su relazione della dott. LU
RE.
Il Presidente est.
LU RE
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. LU RE Presidente relatore dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale
Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1073/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. AZZURRA ELMI presso il C.F._2 quale hanno eletto domicilio
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Parti Ricorrenti: “1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Prato (PO), il 15.04.2000, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Prato, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2. Disporre che i coniugi continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3. Disporre il mantenimento dei figli, a carico del padre nella somma di euro 500,00 per ciascun figlio, per un totale di euro 1.000,00, entro il 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, rivalutato annualmente, oltre le spese straordinarie al 50%, previamente documentate e autorizzate, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei ragazzi”.
Pubblico Ministero: «Visto» del 05/08/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/07/2025, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Prato, in data 15/04/2000.
Con provvedimento del 22/10/25, il Presidente ha invitato le parti a modificare il ricorso, laddove hanno chiesto l'affidamento condiviso dei figli maggiorenni.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 29/10/2025, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno modificato il ricorso come richiesto e confermato la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
pagina 2 di 4 Quanto all'accordo delle parti in ordine al mantenimento da parte del padre dei figli
, nata il [...] e , nato il [...], entrambi maggiorenni e non Per_1 Per_2 economicamente indipendenti, rileva il Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-septies c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse dei figli a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale di genitori, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
e sposati a Prato il 15/04/2000, con atto trascritto nel registro degli atti Parte_2 di matrimonio del predetto Comune al n. 42, parte 2, Serie A, anno 2000, ed ordina all'Ufficiale di Stato civile di provvedere alle annotazioni di legge;
B) omologa l'accordo di seguito trascritto:
2. Disporre che i coniugi continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3. Disporre il mantenimento dei figli, a carico del padre nella somma di euro 500,00 per ciascun figlio, per un totale di euro 1.000,00, entro il 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, rivalutato annualmente, oltre le spese straordinarie al 50%, previamente documentate e autorizzate, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei ragazzi.
C) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 29/10/2025 su relazione della dott. LU
RE.
Il Presidente est.
LU RE
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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