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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 04/06/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
In nome del popolo italiano,
Il giudice dott. Cesare Zucchetto ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n.1805/2019 R.G. promosso da
, nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
c.da Giardino snc, c.f. , titolare dell'impresa individuale C.F._1
”, corrente in Valellunga Pratameno, via Nazionale Parte_2
snc, e , nata a [...] il [...], residente a Parte_3
CONTRADA PIANTE di VALLELUNGA PRATAMENO, c.f.
, C.F._2
rappresnetati e difesi dall'avv. P. Giorgio Middione presso il cui studio elettivamente domiciliano
- attori opponenti -
contro
, con sede in Torino, p.zza San Carlo 156, c.f. Controparte_1
, in persona del procuratore avv. Roberta De Franchis P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Panepinto, presso il cui studio elettivamente domicilia
- convenuta opposta –
cui è riunito il proc. n. 1850/2019 r.g. promosso da
1 , nato a [...] il [...], c.f. Parte_4
, residente a[...], C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Angela Porciello
- attore opponente –
contro come sopra generalizzata e difesa Controparte_1
- convenuta opposta -
Conclusioni della difesa Pt_1
preso atto delle risultanze istruttorie, contesta le difese avversarie, insiste in atti
Conclusioni della difesa Pt_4
L'Avv.Angela Porciello con le presenti note di trattazione scritta nell'interesse, del signor intende, innanzi tutto,confermare le circostanze,le domande, Parte_4 le istanze e conclusioni, tutte formulate dettagliatamente nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 13/09/2019 dal signor
[...]
nella documentazione gia' acquisita ,nelle note di trattazione scritta ,nelle Pt_4 note di replica depositate all'udienza del 26/05/2020,del30/06/2020,del30/09/2020, del31marzo2021, note del 07ottobre2021 , nelle successive memorie e verbali di causa,tutto cui si rinvia espressamente e che qui deve intendersi ripetuto e trascritto e per le quali accoglimento si insiste. Si chiede all'Ill.mo Tribunale adito di Volere accertare e dichiarare ,l'obbligazione fideiussoria richiesta a carico del signor
[...] estinta per decadenza, stante il mancato rispetto da parte della Banca del Pt_4 termine semestrale imposto dall'art. 1957 c.c., la Banca non si e' attivata nel semestre
-, entro il termine sopra descritto.Non e' pervenuta al signor lettera Parte_4 di costituzione in mora,non vi e' traccia di ricevuta e/o cartolina di ritorno e cio' neanche ex art.1219 del c.c, o comunicazione contenente la dichiarazione della decadenza del beneficio ex art.1186 del codice civile. Si insiste sull'accoglimento delle eccezioni gia' formulate nei precedenti atti che qui devono intendersi ripetute e trascritte e per le quali si insiste. Si chiede all'Ill.mo Tribunale adito di Volere accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale civile di Caltanissetta in favore del Tribunale civile di Bari. Contesta in fatto e in diritto tutto quanto eccepito da controparte. Si chiede un rinvio per la precisazione delle conclusioni. In subordine nella malaugurata ipotesi del non accoglimento della precedente richiesta si chiede che vada in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Conclusioni della difesa della convenuta: si chiede che venga disposto il rinnovo della CTU, a sensi dell'art. 192 c.p.c., con altro consulente od, in estremo subordine, il richiamo affinché lo stesso proceda agli accertamenti peritali inerenti alla valutazione del contratto di apertura di credito in conto corrente, regolarmente prodotto.-
La comparente, inoltre, deve insistere su tutti gli altri rilievi avanzati dal dott. Per_1
, con le note del 5/1/2023 ai quali il CTU non ha dato esaustivo riscontro
[...] procedendo a rigettarli con ragionamento non convincente e senza nemmeno tenere conto della posizione delle parti e del relativo onere della prova.-
2 Ci si riporta integralmente alle conclusioni svolte con la comparsa di risposta e con i precedenti atti difensivi in ogni formazione, che debbono ritenersi qui integralmente trascritte.-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli attori e oppongono il d.i. emesso dall'intestato Parte_1 Parte_3
Tribunale in data 24.6.2019 col n.271/2019.
Adducono:
- entrambi:
la nullità delle fidejussioni omnibus sottoscritte dagli attori e da Parte_4
la decadenza della Banca dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fidejussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale;
- il solo Parte_1
la illecita convenzione anatocistica di applicazione degli interessi con riguardo al contratto di conto corrente;
la nullità della clausola relativa alla CMS;
la mancata preventiva comunicazione delle modifiche contrattuali sfavorevoli al correntista;
l'erroneo addebito della valuta degli assegni emessi;
l'applicazione di interessi oltre soglia;
con riferimento al contratto di mutuo fondiario, titolo esecutivo, evidenziava che la
Banca aveva già incoato azione esecutiva, paventando intento elusivo dell'art.558
c.p.c..
Chiedevano, in principalità, di: dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione;
accertare l'insusistenza di debiti nei confronti della ordinare la cancellazione CP_2
dei loro nominativi dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia; la condanna della al risarcimento del danno;
in via subordinata di: dichiarare la nullità delle CP_2
3 pattuizioni sub artt.2, 6 e 8 delle fideiussioni;
la decadenza della Banca dalla garanzia ex art.1997 c.c.; dichiarare la nullità dell'apertura di credito e del conto corrente collegato con condanna della alla restituzione del saldo attivo ed al CP_2
risarcimento del danno morale nei riguardi di;
dichiarare il difetto di Parte_1
interesse all'instaurazione della procedura monitoria per il debito afferente il finanziamento industriale, poiché per il suo recupero era già stata incoata procedura esecutiva, con conseguente revoca del d.i. opposto.
Si costituiva la convenuta adducendo: l'infondatezza dei rilievi attinenti alla CP_2
validità delle fideiussioni;
l'intervenuta rinuncia al termine di decadenza ex art.1957
c.c.; la legittimità delle clausole del conto corrente;
l'infondatezza e l'inammissibilità
della censura relativa alla mancata comunicazione delle variazioni contrattuali;
l'insussistenza di ogni credito allegato dalla parte attrice;
l'infondatezza dei rilievi attorei riferibili alla procedura esecutiva già incoata, alla luce del disposto dell'art.483 c.p.c.. Chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Avverso il medeismo d.i. proponeva opposizione Parte_4
Adduceva:
di avere revocato le fideiussioni a suo tempo prestate a garanzia dei debiti di
[...]
con racc. 4.11.2016, riscontrata dalla che gli Controparte_3 CP_2
comunicava l'efficacia del recesso, a termini di contratto, dal 9.11.2016;
l'incompetenza del Tribunale di Caltanissetta in favore del Tribunale di Bari;
la nullità delle fideiussioni, redatte su modulo uniforme ABI in violazione del divieto di intese anticoncorrenziali;
la decadenza dalla garanzia ex art.1957 c.c.;
4 la nullità del d.i. opposto, relativamente al credito ingiunto per il mutuo, in quanto emesso in duplicazione del titolo esecutivo, costituito dal contratto di mutuo medesimo, ed in relazione al quale la Banca aveva già promosso procedura esecutiva.
Eccepiva la non conformità all'originale delle fideiussioni prodotte con il ricorso monitorio.
Si costituiva la convenuta argomentando sull'infondatezza dei motivi di CP_2
opposizione.
Con ordinanza 31.1.2020 veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i.
limitatamente alla somma relativa al mutuo.
I due procedimenti venivano riuniti.
Con ordinza 4.2.2022 il g.i. dichiarava l'inefficacia dei disconoscimenti delle scritture di fideiussione e disponeva c.t.u. contabile.
All'udienza del 31.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per gli scritti conclusionali e di replica.
.-.-.-.-.-.
Quanto ai motivi di opposizione formulati dagli attori opponenti nel proc.
n.1805/2019 r.g..
CP_4
La convenuta ha prodotto in giudizio la procura notarile rilasciata all'avv. CP_1
Roberta De Franchis, come indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo, sicchè
l'eccezione di difetto di procura è infondata.
Motivo II
Si assume la nullità delle fideiussioni perché redatte su modulo uniforme ABI, in violazione dell'art.2, co.2, lett.a), L. n.287/1990, modulo dichiarato
“anticoncorrenziale” dal provvedimento 55/2005 di Banca d'Italia.
5 Va osservato al riguardo che, quando l'attore deduca l'esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza già sanzionata dall'Autorità Garante è onerato, tra le altre, della produzione in giudizio dell'accertamento effettuato in sede amministrativa, non potendo il provvedimento sanzionatorio emesso considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art.115, co.2, c.p.c. (vd. da ult. Cass.
n.863/2025 ed ivi ulteriori rif.ti giur.li).
Né rileva che il documento sia stato prodotto da parte attrice nel procedimento riunito n.1850/2019, poiché nel litisconsorzio facoltativo improprio (artt.103 e 274 c.p.c.) le cause riunite conservano la loro autonoma individualità, senza che si verifichi alcuna fusione degli elementi di giudizio e delle prove acquisite nell'una o nell'altra; tale principio può essere mitigato per le prove costituende, in quanto formatesi nel contraddittorio delle parti dopo che è stata disposta la riunione, ma non anche per le prove precostituite entrate nel processo per iniziativa di uno solo dei litisconsorti, a meno che la parte che intenda avvalersi di un documento prodotto da altri non lo faccia proprio, producendolo a sua volta o manifestando l'univoca intenzione di avvalersene, con una dichiarazione da rendere, senza formule sacramentali, entro il termine eventualmente assegnato per l'indicazione della prova diretta, o contraria, a seconda della sua finalità (così Cass. n.19373/2017 e prec.ti conf.).
In ogni caso, l'eccezione non può riguardare la fideiussione prestata a garanzia del mutuo, non trattandosi di fideiussione omnibus, ma di “fideiussione per operazione specifica”.
“Secondo” Motivo II .
Viene eccepita la decadenza ex art.1957 c.c..
6 Il disposto normativo citato è rinunciabile in sede pattizia ed è stato rinunciato (vd.
art.6 fideiussioni) con clausola specificamente approvata per iscritto (è, peraltro,
esclusa la sua vessatorietà – vd. da ult. Cass. n.3989/2025).
Motivi III, IV, V, VI, e VII.
I motivi suindicati sono tra loro connessi, attinendo a censure circa la validità delle clausole del contratto di c/c: interessi anatocistici e/o superiori al tasso soglia,
commissione di massimo scoperto, modifica unilaterale e sfavorevole delle condizioni contrattuali, errato addebito della data valuta degli assegni.
La verifica delle doglianze attoree è stata oggetto di incarico e di approfondita ed esaustiva disamina da parte del c.t.u. nominato, alla cui relazione, che per competenza e scrupolo d'indagine non appare suscettibile di censure, il tribunale fa integrale riferimento avendola qui per trascritta.
Il c.t.u. è pervenuto alla determinazione del saldo di c/c, a debito del correntista, di €
1.662,26, alla data del 26.6.2019, somma su cui sono dovuti, da tale data e fino all'effettivo pagamento, gli interessi al tasso legale.
Motivo VIII
Nel motivo si assume un saldo creditore per gli attori, con richiesta di condanna della banca al pagamento dello stesso. Dalla c.t.u. esperita, come cennato, risulta la permanenza, comunque, di un saldo debitore di c/c, sia pure ridotto rispetto a quanto richiesto dalla CP_5
IX
[...]
Parte attrice, assume, con asserto non contestato in fatto dalla Banca convenuta, che la Banca aveva, in forza del contratto di mutuo fondiario, già incoato procedura esecutiva e la richiesta di ottenere, per lo stesso credito, anche l'emissione di un decreto ingiuntivo, evidenziava un “intento elusivo dell'art.558 c.p.c.”.
7 L'asserto non appare fondato. Invero: a) nulla preclude al creditore di munirsi di più
titoli esecutivi per lo stesso credito (Cass. n.21768/2019); b) può esservi il legittimo interesse del creditore ad ottenere un titolo che gli consenta di iscrivere ipoteca giudiziale su beni ulteriori rispetto a quelli già gravati dall'ipoteca volontaria;
c)
l'accertamento giudiziale assicura all'esecuzione coattiva basi più solide, riducendo i margini di una possibile opposizione (Cass. n.23083/2013).
Le domande risarcitorie formulate dagli attori, prive di apparato argomentativo,
appaiono sfornite di ogni fondamento probatorio.
Quanto ai motivi di opposizione formulati dall'attore opponente nel proc.
n.1850/2019.
Motivo I
E' analogo al motivo I svolto nel proc. n.1805/2019 rg, alla cui motivazione si rimanda.
Motivo II
Assume l'attore opponente di avere comunicato il recesso dal contratto di fideiussione con racc. a/r del 4.11.2016, cui seguiva comunicazione della Banca di efficacia del recesso dal 9.11.2016.
L'assunto non è contestato dalla che tuttavia fa rilevare che l'art.4 del contratto CP_2
prevede che il fideiussore rispone delle obbligazioni del debitore principale in essere alla data del recesso e di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti alla data del recesso. Orbene, la data dell'ultimo movimento contabilizzato sul c/c è del 9.5.2016, quindi anteriore al recesso, mentre, relativamente al mutuo, l'obbligazione restitutoria sorge fin dalla sua pattuizione, per cui il recesso del fideiussore non fa venire meno la garanzia per l'obbligo restitutorio medesimo.
8 Motivo III
Assume l'opponente l'incompetenza del Tribunale di Caltanissetta in favore del
Tribunale di Bari.
Osserva il Tribunale che l'art.16 di entrambi i contratti di fideiussione prevede quale foro competente quello del luogo dove è ubicata la filiale della cui la CP_2
fideiussione è indirizzata (nella fattispecie: la filiale di Caltanissetta di
[...]
, ovvero quello dove ha sede legale la Controparte_1 [...]
CP_6
E' analogo al motivo svolto dalla difesa di nel procedimento riunito. CP_4 Pt_1
In questo procedimento l'attore ha prodotto sia il provvedimento della Banca d'Italia
n.55 del 2.5.2005, sia il preventivo parere dell'Autorità Garante della Concrrenza,
che ha dichiarato gli artt.2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per le fideiussioni omnibus, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, in contrasto con l'art.2, co.2, lett. a), L. n.287/90.
Anche in questo caso, occorre osservare che l'eccezione non può riguardare la fideiussione prestata a garanzia del mutuo, trattandosi non già di fideiussione omnibus, ma di “fideiussione per operazione specifica”.
Occorre anche rilevare che, per costante giurisprudenza, la nullità della clausole perché in contrasto con l'art.2 L. cit. non comporta la nullità dell'intero contratto.
In secondo luogo, occorre altresì osservare che le fideiussioni sono state stipulate il
13.1.2009. Il dato rileva perché per ritenere la predetta nullità delle clausole, la fideiussione deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento,
operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente,
in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso di
9 compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova (vd., in termini,
Cass. n.1851/2025). La parte non ha, al proposito, fornito alcuna prova.
Motivo V
E' analogo al “Secondo Motivo II” esaminato nel proc. n.1805/2019, alla cui motivazione si rimanda.
Motivo VI
Si assume la nullità del decreto ingiuntivo relativamente al credito della CP_2
afferente il contratto di mutuo per duplicazione del titolo esecutivo, essendo il contratto di mutuo di per sé titolo esecutivo ed avendo la azionato, sulla base CP_2
dello stesso, procedura esecutiva.
La questione è analoga a quella sopra esaminata sub “Motivo IX” nel proc.
n.1805/2019, alla cui motivazione si rimanda.
Motivo VI
Attiene all'eccezione di non conformità all'originale delle fideiusioni prodotte dalla
Banca.
Si rimanda al riguardo all'esaustiva ordinanza istruttoria in data 4.2.2022 che qui sul punto si conferma.
Si esamina, da ultimo, la doglianza della parte convenuta di mancata acquisizione, da parte del c.t.u., del contratto di apertura di credito. E' pacifico in causa che il contratto non è stato prodotto dalla parte nei termini concessi per le richieste istruttorie. La
fonda il suo assunto sul dictum di Cass. SU n.3086/2022. CP_2
La doglianza appare infondata. Invero (a prescindere da una corretta interpretazione del dictum della sentenza ultima citata), occorre osservare che il c.t.u. è, in ogni caso,
10 vincolato al quesito sottopostogli ed il quesito, nella fattispecie, prevedeva che il c.t.u.
tenesse conto della documentazione acquisita (quindi acquisita al momento del conferimento dell'incarico) agli atti del procedimento, e non di altra. Laddove la parte interessata avesse ritenuto legittimo estendere l'indagine del c.t.u. ad un documento non acquisito al momento del conferimento dell'incarico avrebbe dovuto richiedere al g.i. una modifica del quesito, attività che non risulta essere stata posta in essere.
In conseguenza di quanto sopra deciso, stante l'accertamento di un credito della diverso da quello indicato nel decreto ingiuntivo opposto quest'ultimo va CP_2
revocato con condanna degli attori al pagamento del diverso importo risultante, oltre agli accessori.
La reciproca parziale soccombenza delle parti legittima l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite, così come vanno definitivamente poste a carico delle parti in eguale misura le spese di c.t.u., come già liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n.1805/2019 r.g. promosso da e Pt_1 Parte_3
contro cui è riunito il procedimento promosso da Controparte_1 Pt_4
contro così decide:
[...] Controparte_1
revoca il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data
24.6.2019 col n.271/2019;
condanna , ed a pagare, in solido tra Parte_1 Parte_3 Parte_4
loro, ad la complessiva somma di € 209,132,02, oltre agli Controparte_1
interessi, al saggio legale, sulla parziale somma di € 1.662,02 dal 26.6.2019 al pagamento effettivo ed oltre agli interessi cnvenzionali di mora sulla parziale somma
11 di € 207.469,86 – afferente il mutuo n.60393062 del 4.12.2008 – dal 4.3.2018 al pagamento effettivo;
rigetta ogni altra domanda;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pone in via definitiva le spese di c.t.u., come già liquidate, a carico delle parti in causa in parti uguali tra loro.
Caltanissetta, 4 giugno 2025
Il giudice dott. Cesare Zucchetto
12
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
In nome del popolo italiano,
Il giudice dott. Cesare Zucchetto ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n.1805/2019 R.G. promosso da
, nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
c.da Giardino snc, c.f. , titolare dell'impresa individuale C.F._1
”, corrente in Valellunga Pratameno, via Nazionale Parte_2
snc, e , nata a [...] il [...], residente a Parte_3
CONTRADA PIANTE di VALLELUNGA PRATAMENO, c.f.
, C.F._2
rappresnetati e difesi dall'avv. P. Giorgio Middione presso il cui studio elettivamente domiciliano
- attori opponenti -
contro
, con sede in Torino, p.zza San Carlo 156, c.f. Controparte_1
, in persona del procuratore avv. Roberta De Franchis P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Panepinto, presso il cui studio elettivamente domicilia
- convenuta opposta –
cui è riunito il proc. n. 1850/2019 r.g. promosso da
1 , nato a [...] il [...], c.f. Parte_4
, residente a[...], C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Angela Porciello
- attore opponente –
contro come sopra generalizzata e difesa Controparte_1
- convenuta opposta -
Conclusioni della difesa Pt_1
preso atto delle risultanze istruttorie, contesta le difese avversarie, insiste in atti
Conclusioni della difesa Pt_4
L'Avv.Angela Porciello con le presenti note di trattazione scritta nell'interesse, del signor intende, innanzi tutto,confermare le circostanze,le domande, Parte_4 le istanze e conclusioni, tutte formulate dettagliatamente nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 13/09/2019 dal signor
[...]
nella documentazione gia' acquisita ,nelle note di trattazione scritta ,nelle Pt_4 note di replica depositate all'udienza del 26/05/2020,del30/06/2020,del30/09/2020, del31marzo2021, note del 07ottobre2021 , nelle successive memorie e verbali di causa,tutto cui si rinvia espressamente e che qui deve intendersi ripetuto e trascritto e per le quali accoglimento si insiste. Si chiede all'Ill.mo Tribunale adito di Volere accertare e dichiarare ,l'obbligazione fideiussoria richiesta a carico del signor
[...] estinta per decadenza, stante il mancato rispetto da parte della Banca del Pt_4 termine semestrale imposto dall'art. 1957 c.c., la Banca non si e' attivata nel semestre
-, entro il termine sopra descritto.Non e' pervenuta al signor lettera Parte_4 di costituzione in mora,non vi e' traccia di ricevuta e/o cartolina di ritorno e cio' neanche ex art.1219 del c.c, o comunicazione contenente la dichiarazione della decadenza del beneficio ex art.1186 del codice civile. Si insiste sull'accoglimento delle eccezioni gia' formulate nei precedenti atti che qui devono intendersi ripetute e trascritte e per le quali si insiste. Si chiede all'Ill.mo Tribunale adito di Volere accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale civile di Caltanissetta in favore del Tribunale civile di Bari. Contesta in fatto e in diritto tutto quanto eccepito da controparte. Si chiede un rinvio per la precisazione delle conclusioni. In subordine nella malaugurata ipotesi del non accoglimento della precedente richiesta si chiede che vada in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Conclusioni della difesa della convenuta: si chiede che venga disposto il rinnovo della CTU, a sensi dell'art. 192 c.p.c., con altro consulente od, in estremo subordine, il richiamo affinché lo stesso proceda agli accertamenti peritali inerenti alla valutazione del contratto di apertura di credito in conto corrente, regolarmente prodotto.-
La comparente, inoltre, deve insistere su tutti gli altri rilievi avanzati dal dott. Per_1
, con le note del 5/1/2023 ai quali il CTU non ha dato esaustivo riscontro
[...] procedendo a rigettarli con ragionamento non convincente e senza nemmeno tenere conto della posizione delle parti e del relativo onere della prova.-
2 Ci si riporta integralmente alle conclusioni svolte con la comparsa di risposta e con i precedenti atti difensivi in ogni formazione, che debbono ritenersi qui integralmente trascritte.-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli attori e oppongono il d.i. emesso dall'intestato Parte_1 Parte_3
Tribunale in data 24.6.2019 col n.271/2019.
Adducono:
- entrambi:
la nullità delle fidejussioni omnibus sottoscritte dagli attori e da Parte_4
la decadenza della Banca dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fidejussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale;
- il solo Parte_1
la illecita convenzione anatocistica di applicazione degli interessi con riguardo al contratto di conto corrente;
la nullità della clausola relativa alla CMS;
la mancata preventiva comunicazione delle modifiche contrattuali sfavorevoli al correntista;
l'erroneo addebito della valuta degli assegni emessi;
l'applicazione di interessi oltre soglia;
con riferimento al contratto di mutuo fondiario, titolo esecutivo, evidenziava che la
Banca aveva già incoato azione esecutiva, paventando intento elusivo dell'art.558
c.p.c..
Chiedevano, in principalità, di: dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione;
accertare l'insusistenza di debiti nei confronti della ordinare la cancellazione CP_2
dei loro nominativi dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia; la condanna della al risarcimento del danno;
in via subordinata di: dichiarare la nullità delle CP_2
3 pattuizioni sub artt.2, 6 e 8 delle fideiussioni;
la decadenza della Banca dalla garanzia ex art.1997 c.c.; dichiarare la nullità dell'apertura di credito e del conto corrente collegato con condanna della alla restituzione del saldo attivo ed al CP_2
risarcimento del danno morale nei riguardi di;
dichiarare il difetto di Parte_1
interesse all'instaurazione della procedura monitoria per il debito afferente il finanziamento industriale, poiché per il suo recupero era già stata incoata procedura esecutiva, con conseguente revoca del d.i. opposto.
Si costituiva la convenuta adducendo: l'infondatezza dei rilievi attinenti alla CP_2
validità delle fideiussioni;
l'intervenuta rinuncia al termine di decadenza ex art.1957
c.c.; la legittimità delle clausole del conto corrente;
l'infondatezza e l'inammissibilità
della censura relativa alla mancata comunicazione delle variazioni contrattuali;
l'insussistenza di ogni credito allegato dalla parte attrice;
l'infondatezza dei rilievi attorei riferibili alla procedura esecutiva già incoata, alla luce del disposto dell'art.483 c.p.c.. Chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Avverso il medeismo d.i. proponeva opposizione Parte_4
Adduceva:
di avere revocato le fideiussioni a suo tempo prestate a garanzia dei debiti di
[...]
con racc. 4.11.2016, riscontrata dalla che gli Controparte_3 CP_2
comunicava l'efficacia del recesso, a termini di contratto, dal 9.11.2016;
l'incompetenza del Tribunale di Caltanissetta in favore del Tribunale di Bari;
la nullità delle fideiussioni, redatte su modulo uniforme ABI in violazione del divieto di intese anticoncorrenziali;
la decadenza dalla garanzia ex art.1957 c.c.;
4 la nullità del d.i. opposto, relativamente al credito ingiunto per il mutuo, in quanto emesso in duplicazione del titolo esecutivo, costituito dal contratto di mutuo medesimo, ed in relazione al quale la Banca aveva già promosso procedura esecutiva.
Eccepiva la non conformità all'originale delle fideiussioni prodotte con il ricorso monitorio.
Si costituiva la convenuta argomentando sull'infondatezza dei motivi di CP_2
opposizione.
Con ordinanza 31.1.2020 veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i.
limitatamente alla somma relativa al mutuo.
I due procedimenti venivano riuniti.
Con ordinza 4.2.2022 il g.i. dichiarava l'inefficacia dei disconoscimenti delle scritture di fideiussione e disponeva c.t.u. contabile.
All'udienza del 31.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per gli scritti conclusionali e di replica.
.-.-.-.-.-.
Quanto ai motivi di opposizione formulati dagli attori opponenti nel proc.
n.1805/2019 r.g..
CP_4
La convenuta ha prodotto in giudizio la procura notarile rilasciata all'avv. CP_1
Roberta De Franchis, come indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo, sicchè
l'eccezione di difetto di procura è infondata.
Motivo II
Si assume la nullità delle fideiussioni perché redatte su modulo uniforme ABI, in violazione dell'art.2, co.2, lett.a), L. n.287/1990, modulo dichiarato
“anticoncorrenziale” dal provvedimento 55/2005 di Banca d'Italia.
5 Va osservato al riguardo che, quando l'attore deduca l'esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza già sanzionata dall'Autorità Garante è onerato, tra le altre, della produzione in giudizio dell'accertamento effettuato in sede amministrativa, non potendo il provvedimento sanzionatorio emesso considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art.115, co.2, c.p.c. (vd. da ult. Cass.
n.863/2025 ed ivi ulteriori rif.ti giur.li).
Né rileva che il documento sia stato prodotto da parte attrice nel procedimento riunito n.1850/2019, poiché nel litisconsorzio facoltativo improprio (artt.103 e 274 c.p.c.) le cause riunite conservano la loro autonoma individualità, senza che si verifichi alcuna fusione degli elementi di giudizio e delle prove acquisite nell'una o nell'altra; tale principio può essere mitigato per le prove costituende, in quanto formatesi nel contraddittorio delle parti dopo che è stata disposta la riunione, ma non anche per le prove precostituite entrate nel processo per iniziativa di uno solo dei litisconsorti, a meno che la parte che intenda avvalersi di un documento prodotto da altri non lo faccia proprio, producendolo a sua volta o manifestando l'univoca intenzione di avvalersene, con una dichiarazione da rendere, senza formule sacramentali, entro il termine eventualmente assegnato per l'indicazione della prova diretta, o contraria, a seconda della sua finalità (così Cass. n.19373/2017 e prec.ti conf.).
In ogni caso, l'eccezione non può riguardare la fideiussione prestata a garanzia del mutuo, non trattandosi di fideiussione omnibus, ma di “fideiussione per operazione specifica”.
“Secondo” Motivo II .
Viene eccepita la decadenza ex art.1957 c.c..
6 Il disposto normativo citato è rinunciabile in sede pattizia ed è stato rinunciato (vd.
art.6 fideiussioni) con clausola specificamente approvata per iscritto (è, peraltro,
esclusa la sua vessatorietà – vd. da ult. Cass. n.3989/2025).
Motivi III, IV, V, VI, e VII.
I motivi suindicati sono tra loro connessi, attinendo a censure circa la validità delle clausole del contratto di c/c: interessi anatocistici e/o superiori al tasso soglia,
commissione di massimo scoperto, modifica unilaterale e sfavorevole delle condizioni contrattuali, errato addebito della data valuta degli assegni.
La verifica delle doglianze attoree è stata oggetto di incarico e di approfondita ed esaustiva disamina da parte del c.t.u. nominato, alla cui relazione, che per competenza e scrupolo d'indagine non appare suscettibile di censure, il tribunale fa integrale riferimento avendola qui per trascritta.
Il c.t.u. è pervenuto alla determinazione del saldo di c/c, a debito del correntista, di €
1.662,26, alla data del 26.6.2019, somma su cui sono dovuti, da tale data e fino all'effettivo pagamento, gli interessi al tasso legale.
Motivo VIII
Nel motivo si assume un saldo creditore per gli attori, con richiesta di condanna della banca al pagamento dello stesso. Dalla c.t.u. esperita, come cennato, risulta la permanenza, comunque, di un saldo debitore di c/c, sia pure ridotto rispetto a quanto richiesto dalla CP_5
IX
[...]
Parte attrice, assume, con asserto non contestato in fatto dalla Banca convenuta, che la Banca aveva, in forza del contratto di mutuo fondiario, già incoato procedura esecutiva e la richiesta di ottenere, per lo stesso credito, anche l'emissione di un decreto ingiuntivo, evidenziava un “intento elusivo dell'art.558 c.p.c.”.
7 L'asserto non appare fondato. Invero: a) nulla preclude al creditore di munirsi di più
titoli esecutivi per lo stesso credito (Cass. n.21768/2019); b) può esservi il legittimo interesse del creditore ad ottenere un titolo che gli consenta di iscrivere ipoteca giudiziale su beni ulteriori rispetto a quelli già gravati dall'ipoteca volontaria;
c)
l'accertamento giudiziale assicura all'esecuzione coattiva basi più solide, riducendo i margini di una possibile opposizione (Cass. n.23083/2013).
Le domande risarcitorie formulate dagli attori, prive di apparato argomentativo,
appaiono sfornite di ogni fondamento probatorio.
Quanto ai motivi di opposizione formulati dall'attore opponente nel proc.
n.1850/2019.
Motivo I
E' analogo al motivo I svolto nel proc. n.1805/2019 rg, alla cui motivazione si rimanda.
Motivo II
Assume l'attore opponente di avere comunicato il recesso dal contratto di fideiussione con racc. a/r del 4.11.2016, cui seguiva comunicazione della Banca di efficacia del recesso dal 9.11.2016.
L'assunto non è contestato dalla che tuttavia fa rilevare che l'art.4 del contratto CP_2
prevede che il fideiussore rispone delle obbligazioni del debitore principale in essere alla data del recesso e di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti alla data del recesso. Orbene, la data dell'ultimo movimento contabilizzato sul c/c è del 9.5.2016, quindi anteriore al recesso, mentre, relativamente al mutuo, l'obbligazione restitutoria sorge fin dalla sua pattuizione, per cui il recesso del fideiussore non fa venire meno la garanzia per l'obbligo restitutorio medesimo.
8 Motivo III
Assume l'opponente l'incompetenza del Tribunale di Caltanissetta in favore del
Tribunale di Bari.
Osserva il Tribunale che l'art.16 di entrambi i contratti di fideiussione prevede quale foro competente quello del luogo dove è ubicata la filiale della cui la CP_2
fideiussione è indirizzata (nella fattispecie: la filiale di Caltanissetta di
[...]
, ovvero quello dove ha sede legale la Controparte_1 [...]
CP_6
E' analogo al motivo svolto dalla difesa di nel procedimento riunito. CP_4 Pt_1
In questo procedimento l'attore ha prodotto sia il provvedimento della Banca d'Italia
n.55 del 2.5.2005, sia il preventivo parere dell'Autorità Garante della Concrrenza,
che ha dichiarato gli artt.2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per le fideiussioni omnibus, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, in contrasto con l'art.2, co.2, lett. a), L. n.287/90.
Anche in questo caso, occorre osservare che l'eccezione non può riguardare la fideiussione prestata a garanzia del mutuo, trattandosi non già di fideiussione omnibus, ma di “fideiussione per operazione specifica”.
Occorre anche rilevare che, per costante giurisprudenza, la nullità della clausole perché in contrasto con l'art.2 L. cit. non comporta la nullità dell'intero contratto.
In secondo luogo, occorre altresì osservare che le fideiussioni sono state stipulate il
13.1.2009. Il dato rileva perché per ritenere la predetta nullità delle clausole, la fideiussione deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento,
operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente,
in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso di
9 compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova (vd., in termini,
Cass. n.1851/2025). La parte non ha, al proposito, fornito alcuna prova.
Motivo V
E' analogo al “Secondo Motivo II” esaminato nel proc. n.1805/2019, alla cui motivazione si rimanda.
Motivo VI
Si assume la nullità del decreto ingiuntivo relativamente al credito della CP_2
afferente il contratto di mutuo per duplicazione del titolo esecutivo, essendo il contratto di mutuo di per sé titolo esecutivo ed avendo la azionato, sulla base CP_2
dello stesso, procedura esecutiva.
La questione è analoga a quella sopra esaminata sub “Motivo IX” nel proc.
n.1805/2019, alla cui motivazione si rimanda.
Motivo VI
Attiene all'eccezione di non conformità all'originale delle fideiusioni prodotte dalla
Banca.
Si rimanda al riguardo all'esaustiva ordinanza istruttoria in data 4.2.2022 che qui sul punto si conferma.
Si esamina, da ultimo, la doglianza della parte convenuta di mancata acquisizione, da parte del c.t.u., del contratto di apertura di credito. E' pacifico in causa che il contratto non è stato prodotto dalla parte nei termini concessi per le richieste istruttorie. La
fonda il suo assunto sul dictum di Cass. SU n.3086/2022. CP_2
La doglianza appare infondata. Invero (a prescindere da una corretta interpretazione del dictum della sentenza ultima citata), occorre osservare che il c.t.u. è, in ogni caso,
10 vincolato al quesito sottopostogli ed il quesito, nella fattispecie, prevedeva che il c.t.u.
tenesse conto della documentazione acquisita (quindi acquisita al momento del conferimento dell'incarico) agli atti del procedimento, e non di altra. Laddove la parte interessata avesse ritenuto legittimo estendere l'indagine del c.t.u. ad un documento non acquisito al momento del conferimento dell'incarico avrebbe dovuto richiedere al g.i. una modifica del quesito, attività che non risulta essere stata posta in essere.
In conseguenza di quanto sopra deciso, stante l'accertamento di un credito della diverso da quello indicato nel decreto ingiuntivo opposto quest'ultimo va CP_2
revocato con condanna degli attori al pagamento del diverso importo risultante, oltre agli accessori.
La reciproca parziale soccombenza delle parti legittima l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite, così come vanno definitivamente poste a carico delle parti in eguale misura le spese di c.t.u., come già liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n.1805/2019 r.g. promosso da e Pt_1 Parte_3
contro cui è riunito il procedimento promosso da Controparte_1 Pt_4
contro così decide:
[...] Controparte_1
revoca il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data
24.6.2019 col n.271/2019;
condanna , ed a pagare, in solido tra Parte_1 Parte_3 Parte_4
loro, ad la complessiva somma di € 209,132,02, oltre agli Controparte_1
interessi, al saggio legale, sulla parziale somma di € 1.662,02 dal 26.6.2019 al pagamento effettivo ed oltre agli interessi cnvenzionali di mora sulla parziale somma
11 di € 207.469,86 – afferente il mutuo n.60393062 del 4.12.2008 – dal 4.3.2018 al pagamento effettivo;
rigetta ogni altra domanda;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pone in via definitiva le spese di c.t.u., come già liquidate, a carico delle parti in causa in parti uguali tra loro.
Caltanissetta, 4 giugno 2025
Il giudice dott. Cesare Zucchetto
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